Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-01-2011, n. 1703 Integrazione salariale

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Locri accoglieva la domanda dell’odierna intimata – intesa ad ottenere l’adeguamento, per l’anno 1999, della prestazione percepita come soggetto avviato al lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, nella misura dell’80% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – e, per l’effetto, condannava l’INPS al pagamento del relativo importo.

Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria con la sentenza indicata in epigrafe. In particolare, per quanto rileva in questa sede di legittimità, la Corte di merito osservava che: a) il D.Lgs. n. 280 del 1997, nel definire in via generate in quali settori debbano attivarsi i lavori di pubblica utilità, rinvia per le modalità di attuazione dei relativi progetti a quelle stabilite dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1; b) tale ultima disposizione è stata successivamente abrogata e, pertanto, per l’attuazione dei progetti in questione deve farsi riferimento all’altro D.Lgs. n. 468 del 1997 – emanato in base alla delega di cui alla L. n. 196 del 1997, che, all’art. 1, comprende anche i lavori di pubblica utilità fra le attività oggetto dei lavori socialmente utili e, all’art. 2, ne prevede le modalità di attuazione; c) di conseguenza, l’assegno per i lavori socialmente utili, previsto nel D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 3, elevato a L. 850.000 al mese ai sensi della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, si riferisce anche ai lavori di pubblica utilità.

Di questa sentenza l’Istituto domanda la cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione. L’intimata non si è costituita.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, che si conclude con la formulazione di un quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile, nella specie, ratione temporis), l’INPS denuncia violazione della disciplina normativa sopra richiamata. In particolare, sostiene che l’importo, per il 1999, del sussidio previsto per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità da parte dei giovani del Mezzogiorno, ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, resta (issato nella misura stabilita dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 3, convertito nella L. n. 608 del 1996, in virtù dello specifico rinvio – di tipo "statico" – operato dall’art. 3, comma 3, del predetto decreto legislativo e non è, dunque, suscettibile, come invece ritenuto dai giudici di merito, dell’adeguamento – nella misura di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 e della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, – previsto specificamente per l’assegno spettante ai lavori socialmente utili.

2. Il motivo non è fondato.

2.1. La L. 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell’occupazione, ha previsto, agli artt. 22 e 26, la delega al Governo rispettivamente, per la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, di cui al D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 1, comma 1 convertito, con modificazioni, nella L. 28 novembre 1996, n. 608, e per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di studio a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno. La delega è stata attuata con l’emanazione di due successivi decreti legislativi: il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280, recante norme in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno; il D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, recante la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili.

2.2. In particolare, il D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3 definisce i settori nei quali sono attivati i lavori di pubblica utilità (servizi alla persona, salvaguardia e cura dell’ambiente e del territorio, sviluppo rurale e dell’acquacoltura, recupero e riqualificazione degli spazi urbani e dei bei culturali) stabilendo la durata massima di dodici mesi per i relativi progetti e rinviando per te modalità di attuazione a quelle stabilite dal sopra richiamato D.L. n. 510 del 1996, art. 1 (che, fra l’altro, ha previsto a carico dell’INPS un sussidio non superiore a L. 800.000 mensili).

2.3. il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1 definisce come lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti e ne distingue le diverse tipologie, prevedendo "lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi", "lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi", "lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi", "prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali"; all’art. 2, in particolare, vengono definiti i settori nei quali sono attivati i lavori di pubblica utilità e se ne specificano gli ambiti in relazione alla cura della persona, all’ambiente e al territorio, allo sviluppo rurale, montano e idrico, al recupero e alla riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali; l’art. 13, infine, dispone l’abrogazione di tutte le disposizioni in contrasto con il decreto, con particolare riguardo a quelle contenute nel D.L. n. 510 del 1996, art. 1 convertito nella L. n. 608 del 1996. 2.4. La ricognizione normativa consente di rilevare la portata e gli effetti della successiva disposizione della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9, (recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), secondo cui "dal 1 gennaio 1999 l’assegno per i lavori socialmente utili è stabilito in L. 850.000 mensili". Infatti, come la decisione impugnata ha puntualmente osservato, i "lavori socialmente utili" comprendono le varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, secondo la definizione generale del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1 e comprendono, in virtù del comma 2 del medesimo articolo, anche i lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini di impiego. Com’è evidente, la definizione contenuta nel D.Lgs. n. 468 del 1997 ha una portata generale, come anche le diverse tipologie di attività ivi descritte, secondo gli intenti specificamente demandati dalla legge di delega , consistenti nella revisione dell’intera disciplina dei lavori socialmente utili dapprima dettata dal richiamato D.L. n. 510 del 1996, art. 1 convertito nella L. n. 608 del 1996 (espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 13) e secondo una configurazione unitaria di tutte le descritte attività che, infine, ha trovato consolidamento nella nuova disciplina delle "attività socialmente utili" dettata dal D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 (recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 2). Ciò spiega la sovrapponibilità dei settori di attività previsti per i "progetti di lavoro di pubblica utilità" del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 2 e quelli oggetto di "lavori di pubblica utilità" secondo il D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3 siccome quest’ultima disposizione – corrispondendo ad una precisa intentio legis, manifestata nella legge di delega (L. n. 196 del 1997, art. 26)- mira alla "creazione di occupazione" in uno specifico bacino di impiego, così come previsto, in generale, dal richiamato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, comma 2. Consegue, da questo rilievo, che il rapporto tra le due previsioni di "lavori di pubblica utilità" – contenute nei due decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui alla L. n. 196 del 1997 – si pone in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all’interno di una medesima "tipologia" di attività e di una medesima finalità del Legislatore, connessa ad intenti di tutela dalla disoccupazione e di inserimento nel lavoro.

2.5. Con questi presupposti, l’incremento dell’assegno – nella misura e nei termini determinati dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9 – trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal D.Lgs. n. 280 del 1997, in quanto "lavori socialmente utili" secondo la definizione fissata dal Legislatore al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a).

2.6 La configurazione di un’identità strutturale dei lavori di pubblica utilità previsti nei due decreti legislativi toglie ogni rilievo all’argomento utilizzato dall’Istituto ricorrente in relazione ad un asserito rinvio "statico" – contenuto nel D.Lgs. n. 280 del 1997 – alle modalità di attuazione previste nel D.L. n. 510 del 1996, convertito nella L. n. 608 del 1996; e, d’altra parte, l’intento del Legislatore di riferirsi, quanto alle predette modalità, non già ad una determinata disciplina, ancorchè poi abrogata, ma alla disciplina normativa così come eventualmente modificata nel tempo, è reso evidente, sul piano sistematico, dalla mancanza di alcuna ragione che possa giustificare la eventuale disparità di trattamento fra prestazioni relative a progetti aventi uguale funzione ed identico contenuto. Infine, la norma transitoria dettata dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 13, u.c. che – come sottolinea l’Istituto – limita l’applicazione del decreto ai progetti presentati dopo la sua entrata in vigore, non configura certamente un intento di discrimine fra prestazioni relative a disposizioni che si inseriscono in un unico sistema, attuato mediante decreti legislativi quasi coevi, e, anzi, per i profili strettamente economici la disposizione è del tutto irrilevante, poichè il diritto dei lavoratori si fonda, nella specie, su progetti presentati ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, ai quali, peraltro, stante la medesima natura della prestazione di "lavori di pubblica utilità", si applica il medesimo trattamento economico, ivi compreso l’incremento, per il 1999, previsto dalla successiva disposizione della L. n. 144 del 1999. 3. In conclusione, il ricorso è respinto. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-12-2010) 26-01-2011, n. 2673 Fabbricazione e commercio non autorizzati

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 3 giugno 2008 il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica e nella sezione distaccata di Mesagne, condannava alla pena di giorni venti di arresto ed Euro 100,00 di ammenda C.C., imputato del reato di cui all’art. 678 c.p., perchè, in (OMISSIS), deteneva in deposito, per la vendita, materiale esplodente di cui alla 4^ categoria. La sanzione veniva determinata con la concessione delle attenuanti generiche e la stessa veniva sospesa condizionalmente.

A sostegno della decisione il Tribunale poneva, da una parte, le dichiarazioni testimoniali del m.llo della G.d.F. P.A., il quale, perquisendo la rivendita di tabacchi intestata a R. A., ma presso cui si trovava il solo imputato, rinvenne 9.364 pezzi di prodotti pirotecnici della 4^ e 5^ categoria di cui al Reg. del T.U.L.P.S., non commerciabili senza autorizzazione prefettizia e, dall’altra parte, la relazione del consulente del P.M., il quale ha confermato l’appartenenza dei prodotti pirotecnici alle categorie dette, la loro perfetta efficienza e la natura esplosiva dei medesimi.

1.2 Avverso detta sentenza proponeva appello l’imputato, negando la destinazione alla vendita delle cose in sequestro, ribadendo che la tabaccheria, al momento della perquisizione, era chiusa per inventario a conferma del primo assunto, che le cose in sequestro erano imballate e senza indicazioni di prezzo, che il processo non aveva chiarito quanti pezzi appartenevano alla categoria 4^ e quanti alla categoria 5^, liberamente detenibili questi ultimi, e che, infine, tale mancato accertamento non consentiva di provare il peso degli esplosivi e degli artifici in quantità superiore, rispettivamente, a kg. 5 ovvero a kg. 25, limiti ponderali questi appena indicati superati i quali, a mente del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 97, impongono la licenza prefettizia.

La Corte di Appello riteneva infondato il gravame sul rilievo che la quantità di pezzi sequestrati escludeva la credibilità delle giustificazioni addotte dall’imputato e la ragionevolezza delle tesi difensive e che la detenzione di pezzi inquadrabili nella categoria IV impone la licenza prefettizia per la vendita indipendentemente da limiti di peso, richiesti per le altre categorie di giochi pirici e per condotte diverse dalla vendita.

In conclusione la Corte distrettuale rigettava nel merito il gravame ed in parziale accoglimento delle richieste difensive subordinate, sostituiva la pena detentiva con l’ammenda di Euro 760,00, concedendo nel contempo la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, con l’assistenza del difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento della decisione di secondo grado, di cui denuncia l’illegittimità per violazione dell’art. 678 c.p., e per difetto di motivazione, in particolare deducendo che:

– il numero dei giochi pirici sequestrati è stato assunto dalla Corte di merito come incompatibile con un uso personale e con la versione difensiva dell’imputato;

– detta motivazione non tiene conto delle circostanze di fatto emerse nel giudizio;

– l’imputato è stato infatti condannato per il possesso dei giochi pirici appartenenti alla 4^ categoria, e non per gli altri, appartenenti alla 5^ categoria, per i quali il prevenuto è stato assolto con ampia formula;

– erroneamente, pertanto, si imputa all’imputato la detenzione di 9.364 pezzi, perchè tra questi sono compresi quelli della 5^ categoria, detenuti legittimamente, mai precisamente determinati nel numero;

– il processo, anzi, non ha chiarito il numero dei pezzi illegittimamente detenuti (quelli di cui alla 4^ categoria) perchè il consulente ha esaminato soltanto 46 campioni;

– il numero dei pezzi illegittimamente detenuti si appalesa decisivo per il giudizio di colpevolezza, espresso infatti dai giudici di merito in forza del numero di essi, che solo può giustificare la destinazione alla vendita in costanza di esercizio chiuso per inventario;

– la mancata precisazione del peso del quantitativo di pezzi riferibile alla 4^ categoria non consente di verificare la sussistenza dell’ipotesi di detenzione consentita dalla legge, data da kg. 5 di esplosivi della prima categoria e da kg 20 di artifici, a mente del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 97. 3. Il ricorso è infondato.

Ed invero l’imputato risponde del reato di cui all’art. 678 c.p., per aver detenuto per la vendita giochi pririci rientranti nella 4^ categoria di cui al Reg. T.U.L.P.S..

Rispetto a tale contestazione i giudici di merito hanno ritenuto provata la condotta contestata in forza degli esiti della perquisizione presso la tabaccheria ove si trovava l’imputato, della quantità notevolissima dei pezzi sequestrati, 9364 per kg. 180,00 circa, ancorchè suddivisi tra pezzi della 4^ e della 5^ categoria, dell’esame a campione eseguito dal consulente del P.M. sui pezzi sequestrati. A ciò oppone la difesa ricorrente che non risulterebbe chiarito con precisione quanti pezzi in sequestro appartengono alla 4^ categoria e quanti alla 5^ e questo per verificare la sussistenza, nella fattispecie, dei limiti ponderali che, a mente del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 97, escluderebbero l’illiceità penale della condotta contestata. Rileva questa Corte la palese infondatezza della tesi difensiva, che non tiene conto del fatto che la disciplina di favore risulta stabilita soltanto per le condotte del trasporto e della detenzione e non già per quella della detenzione destinata alla vendita, per la quale è sempre richiesta la licenza amministrativa.

Ne consegue che anche in assenza di una precisa prova circa il quantum della detenzione illecita riferibile ai pezzi rientranti nella 4^ categoria, ma in presenza, comunque, della prova certa sull’an, ricorre senza incertezza la prova della colpevolezza dell’imputato come correttamente affermata dai giudici di merito.

4. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 08-02-2011, n. 127 Internet

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il Ministero dell’interno, anche per conto della sua articolazione periferica (Questura di Caltanissetta), impugna la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, nella parte in cui il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, ha accolto il ricorso, promosso dal signor Ma.Ri., onde ottenere, tra l’altro, l’annullamento del provvedimento, adottato dalla Questura della Provincia di Caltanissetta in data 12 settembre 2008, con il quale fu negato il rilascio di una licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio, per conto della Stanleybet, dell’attività di intermediazione telematica, presso il centro trasmissione dati sito in Niscemi (CL), via XX Settembre, n. 237.

2. – Si è costituito, per resistere all’impugnazione, il predetto signor Ri., il quale ha chiesto in via principale il rigetto dell’appello e, in via subordinata, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, in ordine ai quesiti, dettagliatamente dimessi nelle rispettive memorie.

3. – Questo Consiglio ha accolto, in sede cautelare, la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza gravata.

4. – Occorre premettere che il signor Ma.Ri. è il legale rappresentante di una impresa individuale, denominata "Centro Trasmissione Dati", la quale ha stipulato un contratto con la Stanleybet, società di diritto inglese e titolare di una "Class 2 Licenze" rilasciata dalla Lotteries and Gaming Autorithy della Repubblica di Malta, per esercitare nel territorio italiano l’attività di bookmaking (ossia di accettazione di scommesse per conto altrui). La Stanleybet, a sua volta è interamente posseduta dalla "Stanley International Betting", la quale è notoriamente un primario operatore europeo nel settore del betting and gaming, autorizzato dalla UK Gambling Commission e che esercita attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi ed altro nei principali paesi europei.

Tanto premesso, va riferito che il signor Ri. richiese alla Questura di Caltanissetta il rilascio di idonea autorizzazione all’esercizio dell’attività di che trattasi, sul presupposto che l’istante avrebbe operato sul territorio nazionale nell’esclusivo interesse della menzionata Stanleybet e limitandosi unicamente alla prestazione dei servizi on-line (cioè alla trasmissione alla ridetta società anglosassone dei dati, relativi alle scommesse raccolte, attraverso un’apposita strumentazione telematica), senza incidere sull’organizzazione delle scommesse, sull’accettazione o sulle modalità di gioco e senza poter in alcun modo apportare modifiche ai dati, agli elementi e alle istruzioni fornite dalla stessa Stanley.

La Questura nissena respinse l’istanza presentata dal signor Ri. con la seguente motivazione: "(c)onsiderato che le società … non risultano in possesso di alcuna autorizzazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato necessaria per la raccolta delle scommesse in parola".

Il T.A.R. per la Sicilia, dopo aver analiticamente ricostruito il quadro giurisprudenziale di riferimento (citando decisioni della Corte di Giustizia in materia di libera circolazione dei servizi e delle attività di impresa, della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato), ha accolto e giudicato assorbente la censura con la quale il signor Ri. aveva lamentato, in primo grado, la violazione e la falsa applicazione delle disposizioni interne del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in combinato disposto con l’art. 4 L. n. 401/1989, per il ravvisato contrasto con i principi comunitari di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE, oltre che per eccesso di potere sotto diversi profili. In dettaglio, il primo giudice ha ritenuto che:

– in Italia, per lo svolgimento dell’attività in questione, è previsto un regime concessorio doppiato da un sistema di autorizzazione (disciplinato dall’art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall’art. 37, comma 4, della L. 22 dicembre 2000, n. 388, che rimanda a sua volta all’art. 11 dello stesso T.U.L.P.S. circa i requisiti soggettivi delle persone richiedenti);

– gli effetti di detto duplice assenso amministrativo comportano, secondo l’interpretazione dell’Amministrazione dell’interno (v. la direttiva 557/PAS.8153.13500.F(27) dell’8 agosto 2007, diramata dal Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per l’amministrazione generale), che l’autorizzazione di polizia ai sensi del citato art. 88 T.U.L.P.S. possa essere concessa soltanto ai soggetti che abbiano ottenuto le previste concessioni, cosicché al difetto di queste ultime (come accaduto nella fattispecie oggetto della presente controversia), segua di necessità il diniego della suddetta autorizzazione;

– le norme italiane non siano tuttavia da interpretarsi nel senso patrocinato dal Ministero dell’interno, posto che, diversamente opinando, verrebbe a determinarsi una sicura antinomia tra dette previsioni e i superiori principi del diritto comunitario in materia di home country control e di libera prestazione dei servizi, siccome evincibili dai pronunciamenti della Corte di Giustizia (sentenze del 24 marzo 1994, in causa C-275/92, caso "Schindler"; del 21 settembre 1999, in causa C-124/977, caso "Laara"; 6 novembre 2003, in causa C-243/01, caso "Gambelli"; 6 marzo 2007, caso "Placanica" e altri, nelle cause C-338/04, C-359/04 e C-360/04); – anche secondo il Consiglio di Stato (sez. VI, 21 ottobre 2008, n. 6027; id., 16 gennaio 2009, n. 204; id., 7 maggio 2009, n. 2827) – ha soggiunto il primo Giudice – la non conformità del (solo) regime concessorio italiano sarebbe stata stigmatizzata dalla Corte di Lussemburgo con riferimento ai seguenti tre profili: a) alla previsione di un ristretto numero di concessioni, giacché la limitazione di esse potrebbe compromettere le libertà di circolazione accordate dal Trattato; b) alla introduzione di ingiustificate preclusioni alla partecipazione delle imprese alle gare per l’aggiudicazione delle concessioni in questione; c) alla decisione dello Stato italiano, maturata in epoca successiva alle prime sentenze della Corte di Giustizia e alla riforma introdotta con la legge finanziaria per l’anno 2003, di conservare il regime di monopolio in favore dei concessionari pubblici e, soprattutto, di prorogare le concessioni già attribuite, così scegliendo in modo consapevole di aprire la strada alla possibilità che la situazione di contrasto con l’ordinamento comunitario si protraesse per alcuni anni ancora.

In coerenza con i superiori rilievi, il T.A.R. ha affermato che il regime autorizzatorio interno non sarebbe da ritenere in sé incompatibile con il quadro comunitario, fatta eccezione per la parte in cui tale sistema di regole, subordinando il rilascio della autorizzazione al previo ottenimento della concessione, rischia di portare a ulteriori conseguenze le ingiustificate limitazioni alla libertà di stabilimento e alla prestazione dei servizi nell’ambito dell’Unione derivanti dal regime concessorio e, in particolare, impedisce alle società comunitarie di porre rimedio alla esclusione dal mercato italiano attraverso l’apertura di punti di raccolta dati gestiti da persone domiciliate in Italia.

Analoghi limiti ingiustificati alle suddette libertà fondamentali potrebbero prodursi nei confronti delle persone, bensì operanti in Italia, ma escluse dal rilascio delle autorizzazioni ai sensi del sunnominato art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 per il solo fatto di svolgere l’attività di raccolta delle scommesse per conto di società prive di concessione e non anche per autonomi motivi di ordine pubblico, valutabili in vista dell’obiettivo di prevenire fenomeni criminali o di frode.

Sulla scorta di tali argomenti il T.A.R. ha annullato il suddetto diniego, facondo salvi gli ulteriori, eventuali provvedimenti di competenza dell’Amministrazione e, per l’effetto, ha ritenuto di poter prescindere dalla rimessione alla Corte di Giustizia delle questioni interpretative sollevate dalla parte ricorrente, in quanto asseritamente superate dalle considerazioni giuridiche sopra riportate.

5. – Il Ministero dell’interno è insorto in appello osservando che la decisione del Tribunale risultava viziata dall’omessa considerazione delle sopravvenienze normative, rappresentate in modo particolare dall’art. 38 del D.L. n. 223/2006 (con cui è stata disposta la messa a gara di 16.000 diritti di concessione), le quali avrebbero aperto il sistema concessorio nazionale a una piena concorrenza; per contro, la giurisprudenza europea, richiamata dal T.A.R., avrebbe fatto esclusivo riferimento alla situazione della normativa interna vigente in epoca anteriore al 2006.

6. – Ritiene il Collegio che, allo stato, la causa non possa essere decisa e che si imponga, invece, la necessaria sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 79 del Codice del processo amministrativo e dell’art. 295 c.p.c. Ed invero, il T.A.R. ha potuto definire la controversia, prescindendo dall’invio degli atti alla Corte di Giustizia in quanto giudice di primo grado e, come tale, non gravato dell’obbligo, ribadito anche ai sensi del nuovo art. 267 del TFUE, di rimettere a Lussemburgo la decisione in via pregiudiziale di ogni questione non agevolmente definibile sulla base dei principi desumibili da una consolidata giurisprudenza comunitaria.

Opina però il Collegio che, nella specie, il "diritto vivente" espresso dal Giudice europeo presenti margini per ulteriori chiarimenti alla luce della normativa interna di rango primario sopravvenuta nel 2006, alla quale ha fatto riferimento l’Avvocatura dello Stato.

Non a caso, condividendo tali residue perplessità, anche i giudici amministrativi di primo grado, con riguardo a fattispecie pressoché identiche alla presente (attinenti cioè all’impugnazione di dinieghi della licenza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S. motivati sul difetto di una presupposta concessione), hanno preso atto di un recente rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di cassazione (sez. III penale, giusta, tra le altre, l’ordinanza n. 1705 del 25 gennaio 2010) e, per l’effetto, hanno sospeso i giudizi in attesa che la Corte di Giustizia si pronunci sulle seguenti questioni: "se esista compatibilità tra la normativa nazionale, introdotta a partire dal decreto Bersani, cioè il (citato) D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in L. n. 248 del 4 agosto 2006, con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE, con riferimento a una disciplina interna che prevede, fra l’altro:

a) l’esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore e al termine di una gara che aveva illegittimamente escluso una parte degli operatori;

b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti);

c) la previsione di ipotesi di decadenza della concessione nel caso che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto di concessione.".

Orbene, la decisione in ordine alla compatibilità comunitaria dell’art. 88 T.U.L.P.S. e alla obbligatorietà di una sua eventuale inapplicazione nella parte in cui la disposizione stabilisce che: "(l)a licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione" dipende anche dalla prodromica valutazione di conformità, alla normativa europea, della disciplina nazionale relativa al predetto sistema concessorio.

7. – Analoga soluzione si impone, dunque, anche nel caso in esame, con l’unica rilevante differenza che la sospensione del giudizio deve essere disposta, oltre che ai sensi dell’art. 295 c.p.c., anche nelle forme e con le modalità stabilite dall’art. 267 TFUE (ex art. 234 del Trattato CE), dall’art. 23 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia e dall’art. 3, comma 1, della L. 13 marzo 1958, n. 204. In effetti, sebbene la ridetta sospensione del giudizio, sul piano del diritto processuale interno, assuma la sostanza di una pronuncia ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (atteso il nesso di pregiudizialità che tiene avvinta la presente controversia rispetto alle questioni già sottoposte al vaglio della Corte di Giustizia), nondimeno questo Consiglio, in quanto giudice di ultima istanza, è comunque tenuto ad osservare le vincolanti regole dell’ordinamento sovranazionale e, quindi, a trasmettere il presente provvedimento, insieme a copia dei fascicoli e dei documenti di parte, alla Cancelleria della Corte di Giustizia, in conformità alle disposizioni richiamate.

8. – La sospensione del giudizio, disposta nelle forme e secondo le modalità sopra indicate, esaurisce però l’oggetto della presente pronuncia, dal momento che il Collegio non ritiene di dover sollevare le altre questioni pregiudiziali suggerite dal signor Ma.Ri., sia perché in parte sovrapponibili a quelle già formulate dal Supremo Collegio nella su richiamata ordinanza sia perché non rilevanti ai fini del decidere.

9. – In applicazione dell’art. 80 del Codice del processo amministrativo, spetterà pertanto alla parte più diligente proseguire il presente giudizio, presentando apposita istanza di fissazione entro novanta giorni dalla comunicazione della futura sentenza della Corte di Giustizia.

Vista la Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali (2009/C 297/01);
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, non definitivamente pronunciando:

1) sospende il giudizio ai sensi degli artt. 70, comma 1, del Codice del processo amministrativo, 295 c.p.c., 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 23 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia e 3, comma 1, della L. 13 marzo 1958, n. 204, e 2) dispone l’immediata trasmissione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Cancelleria della Corte di giustizia dell’Unione europea di copia in carta libera tutti gli atti del processo di appello, inclusa la presente ordinanza;

3) riserva alla pronuncia definitiva ogni ulteriore e impregiudicata decisione sul rito, sul merito e sul riparto delle spese processuali.

4) dispone che la presente ordinanza, sempre a cura della segreteria, sia comunicata alle parti costituite.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 4 novembre 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Filoreto D’Agostino, Gabriele Carlotti, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.

Depositata in Segreteria il 8 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 19-04-2011, n. 8925 Ricorso incidentale Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13.10.2005 la Corte di Appello di Firenze determinava rispettivamente in Euro 431.386,78 e in Euro 17.687,56 le indennità di espropriazione e di occupazione relative a terreni di proprietà della Mannoni Gino Carlo & C. s.n.c., condannando poi per l’effetto il Comune di Cecina a relativo pagamento. Avverso la decisione quest’ultimo proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali lamentava l’errata valutazione dei terreni.

Resisteva a sua volta la Mannoni Gino Carlo & C s.n.c. con controricorso, contenente anche ricorso incidentale articolato in due motivi.

In particolare con i due motivi di impugnazione il Comune aveva denunciato violazione della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, e vizio di motivazione sotto un duplice profilo, e cioè rispettivamente:

1) in relazione all’affermata natura edificabile, legale e di fatto, dei terreni oggetto di causa che, rientrando nella zona classificata F1, sarebbero stati destinati alla realizzazione di opere di interesse generale, e con ciò sottratti alla edificazione privata;

2 ) con riferimento ai criteri di stima dei terreni; questa sarebbe stata infatti effettuata secondo il metodo analitico, con l’individuazione del punto di partenza ne valore di mercato dell’edilizia residenziale, mentre la successiva elaborazione dei dati sarebbe avvenuta sulla scorta degli indici volumetrici attribuiti dal P.R.G. alle circostanti zone edificate o edificabili.

La detta elaborazione tuttavia sarebbe errata, perchè compiuta in relazione a zone urbanisticamente diverse.

Con i due motivi del ricorso incidentale la società Mannoni ha a sua volta denunciato:

1) violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, e dell’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nonchè vizio di motivazione, in ragione del mancato accoglimento della domanda "volta ad ottenere un’indennità pari o vicina al valore di mercato del terreno";

2) violazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, per il negato riconoscimento della rivalutazione sul saldo della somma dovuta a titolo di indennità di espropriazione, che viceversa sarebbe stata conseguente alla qualità di imprenditore di essa attrice.

Successivamente il Comune depositava atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, con il quale sollecitava questa Corte ad emettere declaratoria di estinzione del giudizio anche con riferimento al ricorso incidentale, in quanto tardivo.

In particolare il Comune al riguardo rilevava che la sentenza impugnata era stata notificata dalla società Mannoni al Comune di Cecina il 25.11.2005, mentre il controricorso era stato notificato in data 3.3.2006, vale a dire tempestivamente rispetto al termine di quaranta giorni di cui all’art. 371 c.p.c., ma tardivamente rispetto a quello più ampio di sessanta giorni decorrente dalla notifica della sentenza, prescritto dall’art. 325 c.p.c..

Da ciò sarebbe dunque derivata, secondo il Comune, l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, per effetto dell’intervenuta estinzione di quello principale, assunto contrastato dal controricorrente con memoria, e quindi ulteriormente illustrato dal ricorrente con il medesimo mezzo.

Questa Corte, assunta la causa in decisione all’udienza del 16.3.2010, emetteva ordinanza interlocutoria, con la quale ravvisava l’opportunità di rimettere gli atti al Primo Presidente per una eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, tenuto conto della non univocità delle decisioni adottate relativamente agli effetti sul ricorso incidentale tardivo conseguenti alla improcedibilità del ricorso principale, o ad una rinunzia a quest’ultimo da parte di chi lo aveva proposto.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 8.3.2011, previa acquisizione delle ulteriori memorie depositate dalle parti ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. – La questione che va preliminarmente risolta è quella che ha determinato la rimessione della causa a queste Sezioni Unite, consistente, come detto, negli effetti spiegati sul ricorso incidentale tardivo dall’intervenuta rinunzia al ricorso principale.

Al riguardo si deve innanzitutto osservare che, come già precedentemente rilevato, la giurisprudenza di questa Corte non si è attestata in modo univoco in proposito. Ed infatti, premesso che la sanzione della inefficacia della impugnazione incidentale tardiva è stata espressamente prevista dal legislatore esclusivamente nel caso di declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione principale ( art. 334 c.p.c., comma 2), occorre considerare che, accanto alle sentenze C. 10/1093, C. 09/2855, C. 08/21254, C. 08/9741, C. 06/9452 ( di cui C. 08/9741 e C. 08/21254 particolarmente significative, la prima poichè pronunciata a sezioni unite e la seconda in quanto attinente ad una controversia analoga a quella in esame), che hanno affermato l’applicabilità del citato art. 334, anche in casi di caducazione del ricorso principale diversi da quello dell’inammissibilità (più precisamente nel caso di improcedibilità de ricorso principale o di intervenuta rinunzia ad esso da parte dell’originario ricorrente), ve ne sono altre (segnatamente C. 09/2990, C. 08/22385) che, sia pur senza affrontare specificamente la questione, hanno affermato principi di segno opposto.

In particolare si rileva che con la sentenza n. 21254 del 6.8.2008 questa Corte ha affermato che nel caso di rinunzia della parte al ricorso principale il ricorso incidentale tardivo perde efficacia, e ciò per il fatto che non vi sarebbe ragione per continuare a ritenere sussistente l’interesse al ricorso, una volta venuto meno il presupposto in funzione del quale ne è stata riconosciuta la sua proponibilità.

Analogamente con la citata sentenza n. 9741, pronunciata a sezioni unite, si è ritenuto che anche nel caso di improcedibilità dell’impugnazione principale deve trovare attuazione il disposto dell’art. 334 c.c., comma 2, (che disciplina la diversa ipotesi dell’inammissibilità dell’impugnazione principale), e ciò per effetto di una interpretazione logico – sistematica dell’ordinamento, che renderebbe irrazionale la perdurante efficacia di un’impugnazione nel caso di sopravvenuta mancanza del presupposto che ne aveva consentito la proposizione, 2. – Il limitato riferimento del dettato normativo all’inefficacia dell’impugnazione principale tardiva nel solo caso dell’inammissibilità dell’impugnazione principale e la non coincidenza delle varie fattispecie sopra richiamate (inammissibilità, improcedibilità, rinunzia), che comunque determinano il medesimo risultato di una anticipata definizione del processo per ragioni diverse da quelle di merito, pongono dunque la questione se tale identico esito possa consentire l’estensione dei medesimi effetti sul ricorso incidentale tardivo, previsti nel caso di inammissibilità del ricorso principale, anche alle differenti ipotesi di improcedibilità dell’impugnazione e di rinuncia al ricorso principale.

3. – Al riguardo è innanzitutto utile premettere che l’impugnazione incidentale, disciplinata dagli artt. 333 e 334 c.p.c., è indicata dal legislatore come il mezzo attraverso il quale le parti devono C. impugnare la sentenza, quando contro di essa vi sia già stata impugnazione ad opera di altra parte.

In particolare, mentre l’art. 333 prevede l’ipotesi dell’impugnazione proposta nei termini normativamente previsti ( artt. 325, 326 e 327 c.p.c.) dalla parte cui sia già stata notificata una precedente impugnazione, l’art. 334 (comma 1) legittima la proposizione dell’impugnazione incidentale anche quando questa risulti effettuata oltre i termini a tal fine concessi, e quindi tardivamente.

Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce poi, in tale ultimo caso, che se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile quella incidentale perde ogni efficacia.

Alla luce di quanto ora esposto non sembra dubbio (così come del resto pacificamente riconosciuto anche in dottrina) che l’istituto dell’impugnazione incidentale tardiva (art. 334, comma 1) assolve alla funzione di favorire l’accettazione della sentenza, e quindi la formazione del giudicato. Infatti, in mancanza della disposizione di cui all’art. 334 c.c., comma 1, la parte astrattamente disponibile ad accettare la sentenza potenzialmente suscettibile di gravame, per evitare di correre il rischio di non essere in grado di apprestare idonea difesa nel caso di impugnazione principale proposta dalla controparte nell’imminenza della scadenza del termine a tal fine previsto, sarebbe comunque indotta a proporre impugnazione in via cautelativa.

Più delicata si presenta viceversa la questione per quanto concerne il rapporto tra impugnazione principale e impugnazione incidentale tardiva.

Fra le due ipotesi estreme aventi alternativamente ad oggetto una dipendenza assoluta di quest’ultima dalla prima (tanto da precluderne la delibazione nell’ipotesi di rigetto dell’impugnazione principale), ovvero un’altrettanto assoluta autonomia (tale cioè da imporne l’esame in ogni caso), il legislatore ha operato una scelta intermedia ricollegando, come detto, l’inefficacia dell’impugnazione incidentale all’inammissibilità di quella principale, e ciò verosimilmente sulla base dell’accertata mancanza del presupposto in fatto (vale a dire l’esistenza di una valida ed efficace impugnazione principale) idoneo a legittimare sostanzialmente una rimessione in termini, che risulterebbe pertanto (e cioè stante la detta mancanza) del tutto inspiegabile ed irragionevole.

D’altro canto a conferma delle deduzioni ora svolte è utile ricordare, come circostanza sintomatica al riguardo, il contenuto del corrispondente art. 487 del previgente codice del 1865, che per l’appunto collegava l’inefficacia dell’appello incidentale esclusivamente alla tardività di quello principale, affermando espressamente, inoltre, l’irrilevanza del rigetto dell’impugnazione e della rinuncia ad essa.

4. – La questione relativa alla assimilazione (sotto il profilo degli effetti sul ricorso incidentale) della declaratoria di improcedibilità a quella di inammissibilità del ricorso principale (sulla quale, come visto, è espressamente intervenuto il legislatore) è stata già affrontata da questa Corte nella richiamata sentenza n. 9741 del 2008, pronunciata a sezioni unite, con la quale in particolare è stato affermato: a) che, ai fini dell’applicazione del secondo comma dell’art. 334 c.p.c., questa Corte aveva già deciso nel senso dell’equivalenza fra l’improponibilità e l’inammissibilità dell’impugnazione principale (C. 86/4818), avendo in comune le due fattispecie " il dato essenziale della ratio della norma ", consistente nell’esistenza originaria del vìzio dell’impugnazione principale; b) che la previsione dell’inefficacia del ricorso incidentale, limitata dal legislatore all’ipotesi di inammissibilità di quello principale, non avrebbe consentito il ricorso all’interpretazione analogica, che avrebbe viceversa presupposto una (inesistente) lacuna dell’ordinamento; c) che tuttavia l’inefficacia del ricorso incidentale poteva correttamente desumersi anche nel caso di improcedibilità del ricorso principale, e ciò per "la ratio della previsione dell’impugnazione incidentale tardiva", consistente nella rimessione nei termini di una parte parzialmente soccombente, ma comunque soddisfatta dell’esito del giudizio, non essendo ravvisarle alcuna ragione di tutela una volta precluso l’esame del ricorso principale; d) che la previsione di inefficacia del ricorso incidentale tardivo nell’ipotesi di inammissibilità di quello principale sarebbe superflua, essendo detto effetto "desumibile dal sistema", circostanza da cui discenderebbe anche l’identità di esito nel caso di improcedibilità del ricorso principale, in applicazione di una interpretazione logico – sistematica.

Orbene, dal contenuto delle argomentazioni salienti della decisione, sopra sinteticamente rappresentate, si evince che il presupposto idoneo a dare ragione di una identica conseguenza di inefficacia del ricorso incidentale, nei due distinti casi di inammissibilità ed improcedibilità di quello principale, è stato identificato nel difetto originario di quest’ultimo, preclusivo, in quanto tale, di ogni ulteriore esame (in tal senso anche C. 04/12249 e, da ultimo, C. 10/14084).

Non ignora naturalmente il Collegio la distinzione fra l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’impugnazione, la prima attinente al momento genetico del processo e relativa al caso in cui l’impugnazione non poteva essere (o comunque non lo era stata) efficacemente proposta (si pensi, a titolo esemplificativo, alle ipotesi indicate dagli artt. 331, 339, 340, 350, 365, 366 e 398 c.p.c.); la seconda derivante, viceversa, da circostanze imputabili al comportamento della parte, verificatesi in un momento successivo alla proposizione dell’impugnazione, tali da non consentirne la prosecuzione (si pensi analogamente alle ipotesi considerate dagli artt. 348, 369 e 399 c.p.c.). Tuttavia occorre considerare in proposito che è agevole individuare un connotato assolutamente comune nei distinti istituti della inammissibilità e della improcedibilità dell’impugnazione, sotto il triplice aspetto del momento dell’insorgenza, dell’ambito di incidenza, della non volontarietà degli effetti venutisi a determinare.

In entrambi i casi, infatti: a) il vizio attiene al procedimento di impugnazione; b) si manifesta fin dal momento del suo insorgere e prima della trattazione del merito; c) l’esito di inammissibilità o di improcedibilità de ricorso principale non è direttamente riferibile alla volontà della parte, non essendo riconducibile all’espressione di un diritto potestativo.

In altri termini è da ritenere che al vizio dell’atto di impugnazione (che da luogo alla declaratoria di inammissibilità) sia accostabile il vizio del procedimento, laddove esso sia tale da non consentirne la corretta instaurazione ed il regolare avvio, non essendovi ragione per distinguere fra due ipotesi che determinano il medesimo effetto processuale (irrituale instaurazione del procedimento), sono oggettivamente percepibili dalle diverse parti in causa (sicchè non danno luogo ad errati affidamenti da parte di alcune di esse), si manifestano nella fase introduttiva del procedimento, non sono infine direttamente riconducibili alla volontà di alcuno dei protagonisti del processo.

5. – Tale ultima connotazione rappresenta il tratto distintivo fra le ipotesi di inammissibilità e di improcedibilità dell’impugnazione principale, da un lato, e di rinuncia dall’altro, atteso il dato volontaristico che caratterizza quest’ultima.

In proposito va innanzitutto premesso che, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, la rinuncia all’impugnazione è ammissibile nel giudizio di appello in forza del richiamo contenuto nell’art. 359 c.p.c., e fa venir meno il potere – dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (C. 04/18255, C. 99/8387, C. 95/5556). Analogamente la rinuncia al ricorso per cassazione, viceversa espressamente richiamata dall’art. 390 c.p.c., produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione della parte cui sia stata notificata, determinando in tal modo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (C. 10/3876, C. 09/21894, C. 08/23840, C. 06/27133). Da ciò dunque discende che, non avendo la parte destinataria dell’atto potere di opporsi all’iniziativa dell’avversario, l’ipotetica assimilazione della rinuncia all’inammissibilità e all’improcedibilità dell’impugnazione finirebbe per rimettere l’esito dell’impugnazione incidentale tardiva alla esclusiva volontà dell’impugnante principale.

Ed è questo certamente un esito che, oltre a non essere stato normativamente previsto, si diversifica sul piano logico sistematico da quello riconducibile alle ipotesi di inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione principale, atteso che in tali ultimi casi l’inefficacia dell’impugnazione incidentale dipende da un vizio dell’atto o del procedimento di impugnazione nel senso precedentemente indicato, e non dalla scelta esclusiva di una delle parti in causa.

Nè d’altra parte la detta conclusione contrasta con le diverse statuizioni di questa Corte che, nel caso di rinuncia al ricorso per cassazione, hanno definito il giudizio con declaratoria di inammissibilità.

Al riguardo occorre infatti precisare che tale ipotesi, in cui è ravvisabile un comportamento di una parte dal quale è desumibile il venir meno dell’interesse alla decisione sul merito della domanda, per essere mutata l’originaria situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, è riconducibile alla figura della cessazione della materia del contendere, con riferimento alla quale la Corte di Cassazione non ha adottato omogenee forme di definizione (cassazione senza rinvio – C. 00/3096, C. 99/9654, C. 99/5476, C. 94/1614 -, improcedibilità per carenza di interesse – C. 99/9654, C. 98/2197 -, inammissibilità – C. 10/3245, C. 09/26811, C. 05/7440, C. 96/10048 – non luogo a provvedere – C. 82/1975, C, 80/1420, C. 77/1598 -) e che comunque, anche laddove il giudizio risulti concluso con una declaratoria di inammissibilità, si diversifica totalmente rispetto a quelle ugualmente definite, per effetto di un vizio dell’atto o del procedimento di impugnazione nel senso sopra delineato.

6. – Ritiene poi il Collegio, che non deponga in senso contrario alle considerazioni svolte sub 5) l’affermazione contenuta nella sentenza n. 9741 del 2008, secondo cui "il ricorrente incidentale tardivo non avrebbe motivo di dolersi del mancato esame della propria impugnazione, dipendente dal comportamento del ricorrente in via principale, dal momento che verrebbe comunque assicurato il passaggio in giudicato della sentenza delle cui statuizioni non aveva inizialmente avuto modo di dolersi" (p 17 ), Ed infatti occorre al riguardo preliminarmente precisare che la sentenza in questione aveva espressamente richiamato la precedente decisione n. 4818, emessa da questa Corte a sezioni unite in data 28.7.1986, con la quale era stata motivata l’equivalenza fra improponibilità e inammissibilità dell’impugnazione principale in ragione della comune esistenza di un vizio genetico dell’obbligazione principale, e che in ogni modo il collegamento fra il comportamento del ricorrente principale e la preclusione all’esame dell’impugnazione incidentale era stato inteso con riferimento alla considerata ipotesi dell’improcedibilità dell’impugnazione principale.

Non è invero dubbio che la sanzione dell’improcedibilità dell’impugnazione sia conseguenza del comportamento omissivo della parte, ma la prospettata esigenza, in tale ipotesi, di una disciplina identica a quella espressamente prevista nel caso di inammissibilità dell’impugnazione riposa sul duplice rilievo della comune esistenza di un vizio originario (dell’atto o del procedimento) e della sua oggettiva percepibilità dalle altre parti. D’altro canto, seppur suggestive, non sembra possano essere condivise le due considerazioni secondo le quali il ricorrente incidentale: a) avendo proposto impugnazione soltanto a seguito di quella del ricorrente principale, avrebbe così dimostrato di non aversi a dolere delle statuizioni contenute nella sentenza impugnate sicchè, una volta venuta meno la causa della propria impugnazione (vale a dire l’impugnazione principale), non vi sarebbe motivo per conservare l’efficacia di una impugnazione non direttamente voluta, ma originata da precedenti – e superate – identiche iniziative di altre parti; b) il ricorrente incidentale avrebbe dovuto tener conto della differente disciplina dettata nelle due distinte ipotesi di impugnazione tempestiva e tardiva e pertanto, privilegiando la seconda, si sarebbe consapevolmente addossato il rischio delle eventuali conseguenze da essa derivanti. Ed invero il profilo di problematicità che si desume dal privilegiare una soluzione che riconosca efficacia al ricorso incidentale tardivo pur nella sopravvenuta inefficacia di quello principale, va individuato in un aspetto antecedente a quello relativo all’esistenza o meno di un interesse dell’impugnante incidentale a coltivare la sua impugnazione o di una sua esclusiva responsabilità per le conseguenze (asseritamente prevedibili) derivanti dalla caducazione dell’impugnazione principale. Il punto critico al riguardo va infatti individuato nella corretta configurazione del rapporto fra le due impugnazioni (principale e incidentale), e più precisamente nella determinazione dei limiti di autonomia della seconda rispetto alla prima.

In via astratta ed ipotetica le due soluzioni alternativamente prospettabili a fronte di un rapporto processuale immune da vizi (vale a dire per essere il ricorso ammissibile e procedibile), rispettivamente incentrate su un’assoluta dipendenza ovvero da altrettanto assoluta autonomia dell’impugnazione incidentale rispetto a quella principale, sembrano avere pari credito e consistenza: si potrebbe infatti fondatamente cristallizzare la posizione del ricorrente incidentale al momento della proposizione del ricorso principale, per poi sostenere la permanenza dell’originaria condizione (cioè quella di una impugnazione subordinata all’altra) anche dopo l’avvenuta proposizione dell’impugnazione principale, e pur se venuta meno quest’ultima.

In altri termini, stando all’indicata premessa, la scelta di non impugnare sarebbe irreversibile e conserverebbe la sua efficacia pur a fronte di un precedente comportamento di segno opposto (consistente nell’avvenuta proposizione dell’impugnazione incidentale), se rimossa l’impugnazione che l’aveva determinata. Si potrebbe tuttavia analogamente sostenere, con uguale fondatezza, che, una volta proposta l’impugnazione principale (ammissibile e procedibile) ed esercitato da parte dell’impugnato il proprio autonomo diritto di impugnazione conseguente alla rimessione dei termini normativamente prevista, le due diverse impugnazioni divengano del tutto autonome fra loro ed acquisiscano di fatto una pari dignità.

Il diritto alla proposizione dell’impugnazione incidentale, il cui esercizio rimane sospeso fino a che l’altra parte non abbia dal canto suo proposto impugnazione principale, si attualizzerebbe cioè dopo il verificarsi di detto ultimo evento e, una volta esercitato, attribuirebbe all’impugnazione incidentale la stessa identica collocazione e disciplina riconosciuta all’impugnazione principale.

7 – Sulla scorta dei rilievi sinora svolti, sembra dunque potersi concludere che il secondo comma dell’art. 334 c.p.c., non possa trovare applicazione nel caso di rinuncia al ricorso principale. Tali conclusioni, peraltro, sono confortate anche dalla loro sintonia con "la ratio" della disposizione in esame, oltre che da ulteriori considerazioni relative alla corretta applicazione dei principi del giusto processo, e ciò sotto un duplice aspetto.

Sul primo punto è invero agevole rilevare che, come d’altro canto precedentemente già rappresentato, la "ratio" della normativa in esame va individuata nell’obiettivo di favorire il formarsi del giudicato, obiettivo che risulterebbe contrastato dal rischio per l’impugnante incidentale di veder vanificato l’esame da parte del giudice del proprio atto di impugnazione, sulla base di una insindacabile scelta in tal senso della controparte. L’esistenza del detto rischio finirebbe dunque per favorire il ricorso all’impugnazione incidentale tempestiva, dando così luogo ad un evidente contrasto con gli obiettivi perseguiti dalla norma. Quanto alla corretta applicazione dei principi del giusto processo, occorre innanzitutto rilevare, per un primo aspetto, che la parte che notifica la sentenza senza proporre impugnazione offre alla controparte la propria accettazione della decisione, offerta che viene fisiologicamente meno una volta proposto da quest’ultima l’appello principale.

Il consentire dunque alla parte che ha rifiutato la detta offerta di vanificare la strategia posta in essere da quella che ha provveduto alla notifica della sentenza – e ha quindi proposto impugnazione incidentale solo dopo la constatazione della inutilità della precedente iniziativa – senza alcuna possibilità, per quest’ultima, di svolgere difese o di interloquire sul punto, determina un non ragionevole squilibrio fra le posizioni ed i poteri delle parti.

Inoltre, quanto al secondo aspetto, occorre considerare la funzione deterrente che l’impugnazione incidentale incontestabilmente svolge nei confronti della parte che intenda proporre l’impugnazione principale, tenuto conto della significativa incidenza che può avere, per chi ha in animo di impugnare, la valutazione del rischio riconducibile ad una ipotetica proposizione di un’impugnazione incidentale. L’eliminazione di detto rischio, per effetto del permanere della disponibilità del processo da parte dell’impugnante principale, e ciò in virtù della possibilità che gli sarebbe così riconosciuta di rendere inefficace il ricorso incidentale con la semplice rinuncia a quello principale, finirebbe dunque per determinare, anche per tale verso, uno ingiustificato squilibrio fra la posizione delle parti in causa.

8. – Sulla base di quanto sinora esposto deve dunque concludersi che la declaratoria di estinzione del giudizio relativo al ricorso principale, conseguente all’atto di rinuncia del Comune di Cecina debitamente notificato alla società Mannoni, non determina l’inefficacia del ricorso incidentale, che pertanto deve essere esaminato nel merito.

In particolare risulta fondato il primo motivo, considerato che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 2007, che ha dichiarato l’illegittimità del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, commi 1 e 2, (conv. in L. 8 agosto 1992, n. 359), il criterio di determinazione dell’indennità di espropriazione, applicabile ai giudizi in corso, va ancorato al valore venale del bene (C. 10/14939, C. 08/28431, C. 08/22395, C. 08/7528), circostanza che comporta la riforma sul punto della sentenza oggetto di esame.

E’ viceversa infondato il secondo motivo, atteso che la Corte di Appello ha escluso il riconoscimento della rivalutazione monetaria, essendo l’obbligazione di valuta e mancando la prova del maggior danno, affermazione corretta per quanto concerne la natura dell’obbligazione e la necessità per la parte istante di dare dimostrazione del pregiudizio asseritamente subito (C. 09/23744, C. 09/12828, C. 09/3042, C 07/16871), per di più censurata in modo del tutto generico, non essendo state indicati, in particolare, gli elementi dai quali poter desumere il contrario (la Mannoni si è infatti limitata a richiamare la propria qualità di imprenditore commerciale).

L’accoglimento del primo motivo di impugnazione del ricorso incidentale comporta la cassazione della sentenza impugnata, con conseguente decisione di merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Ed infatti dall’espletata consulenza tecnica, le cui risultanze sono state fra l’altro riportate dalla società Mannoni con la memoria del 5.3.2010 sulla quale, per il punto di interesse, non vi è stata contestazione da parte del Comune di Cecina, è emerso che il valore venale dei terreni espropriati all’originaria attrice è di Euro 862.973,66, mentre per l’occupazione degli stessi terreni dall’8.5.1998 al 4.5.1999 (arco di tempo in cui la stessa si è protratta) la relativa indennità, calcolata in ragione degli interessi legali sull’indennità di espropriazione per il periodo di occupazione, ammonta a L. 68.440.280,74, corrispondenti a Euro 35.346,45, somma determinata applicando gli interessi legali al 5%, per il periodo 8.5. – 31.12. 1998 (L. 54.248.650,62), e al 2,5% per il periodo 1.1.

– 4.5.1999 (L. 14.191.630,12). In tali misure vanno dunque rispettivamente determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, somme sulle quali devono essere inoltre corrisposti gli interessi legali decorrenti, per la prima, dalla data di emanazione del decreto di espropriazione e, per la seconda, dalla scadenza di ciascuna annualità di occupazione.

Quanto alla ripartizione delle spese processuali, deve essere confermata per il merito la statuizione sul punto della Corte di Appello, atteso l’esito totalmente favorevole per la società Mannoni del relativo giudizio, e devono essere poste a carico del Comune nella misura del 50% per il giudizio di legittimità (da compensare dunque per il residuo 50%) tenuto conto, da una parte, della sua soccombenza anche in tale sede e, dall’altra, dei non univoci orientamenti di questa Corte sulla tematica in oggetto, che per l’appunto hanno dato luogo alla rimessione della questione alle Sezioni Unite.
P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, dichiara estinto il giudizio relativo al ricorso principale, accoglie il primo motivo di quello incidentale, rigetta il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, così provvede: a) determina le indennità di espropriazione e di occupazione dei terreni oggetto di controversia rispettivamente in Euro 862.973,66 e in Euro 35,346,45; b) dispone che dette somme, detratto quanto eventualmente già versato e maggiorate degli interessi con le decorrenze indicate in motivazione, siano depositate a cura del Comune di Cecina presso la competente Cassa Depositi e Prestiti; c) condanna il Comune al pagamento delle spese del giudizio di merito e al 50% di quelle di legittimità, liquidate rispettivamente in Euro 14.077,38, di cui Euro 10.700 per onorari e Euro 1.263,62 per diritti, oltre alle spese di CTU, e, per l’intero in Euro 16.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge su entrambe le liquidazioni; d) compensa il 50% delle spese del giudizio di legittimità.

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