Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-11-2010) 10-02-2011, n. 4919

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 28-10-2008 il Tribunale di Siracusa condannava C.G. e Ca.Se., rispettivamente alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa ed alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, in quanto ritenuti colpevoli, il primo, del delitto di estorsione pluriaggravata, ai sensi dell’art. 629 c.p., comma 2 e della L. n. 203 del 1991, art. 7, in danno di G.M., ed, il secondo, del delitto di favoreggiamento reale in favore del sodalizio mafioso Bottaro- Attanasio al quale garantiva, unitamente ad altri soggetti giudicati separatamente, di continuare a percepire il pizzo mensile corrisposto dalla famiglia Di Grano, titolare della discoteca "(OMISSIS)", in tal senso riqualificata l’originaria imputazione di concorso in estorsione pluriaggravata ascrittagli.

In riforma della sentenza emessa in data 20.10.2008 dal Tribunale di Siracusa appellata da C.G., Ca.Se. e dal Procuratore della Repubblica di Catania, la Corte di Appello di Catania con sentenza del 26.11.2009 dichiarava Ca.Se. colpevole del reato di estorsione aggravata siccome originariamente contestato e lo condannava alla pena di anni 8 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa. Confermava nel resto l’impugnata sentenza.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione C. G. deducendo violazione dell’art. 606 c.p.p. con riferimento all’art. 192 c.p.p. sotto il profilo della prova della individuazione del C. come soggetto presente nell’autorimessa del D. al momento delle telefonate fatte all’estorto G. M. e sotto il profilo dell’attribuzione del reato fine a chi sia stato condannato per il reato associativo ex art. 416 bis c.p..

Proponeva ricorso per cassazione anche Ca.Se. denunziando violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti contestati dai giudici di appello oltre che mancanza e manifesta illogicità della motivazione per vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Infatti assolutamente priva di motivazione ed illogica appariva la sentenza con la quale i giudici della Corte di Appello di Catania, ritenuta non corretta la riqualificazione dell’originaria imputazione di estorsione in quella di favoreggiamento reale, operata dai giudici di primo grado, avevano ritenuto Ca.Se. colpevole, a titolo di concorso, del più grave reato di estorsione aggravata.

Denunziava inoltre violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione alla fattispecie delittuosa del favoreggiamento reale di cui all’art. 379 c.p. e l’erroneo riconoscimento dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 ritenuta apoditticamente sussistente dai giudici di secondo grado. Omessa motivazione in ordine e alla richiesta subordinata di riconoscere la sussistenza della violenza privata di cui all’art. 610 c.p. e l’erroneo diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Entrambi i ricorsi sono infondati e meritano il rigetto.

In ordine alla presenza del C. all’interno dell’autosalone di D.G. il giorno 12-12-03, quando il D. aveva contattato l’estorto G.M. per sollecitare il pagamento della somma convenuta, i giudici di merito hanno evidenziato che l’autosalone, oltre ad essere centro di ascolto, era anche sottoposto a controllo visivo.

Sul punto i carabinieri Ma. e Cu., addetti al servizio di osservazione dell’autosalone, hanno confermato di aver visto allontanarsi dall’autosalone il C.G., ben noto agli stessi per motivi di servizio.

Infatti il C. era conosciuto alle forze dell’ordine come componente dell’associazione mafiosa Bottaro-Attanasio, come accertato dalle sentenze irrevocabili della Corte di Assise di Catania del 2000 e 2008, segnalate dai giudici di appello.

Inoltre la presenza del C. era confermata anche dal contenuto delle captazioni e delle intercettazioni telefoniche svoltesi quel giorno all’interno dell’autosalone.

Quindi vi sono una molteplicità di elementi i coordinati fra loro che provano la presenza dell’imputato all’interno dell’autosalone, fra cui il riconoscimento da parte dei carabinieri, che ben lo conoscevano per ragioni di servizio, addetti da tempo al controllo dell’autosalone di D.G. individuato dalle forze dell’ordine come luogo privilegiato dagli affiliati del clan Bottaro- Attanasio per pianificare le loro strategie criminali.

Deve poi osservarsi che i giudici di merito non hanno attribuito la responsabilità del concorso nell’estorsione solo per la circostanza che il C. risultava affiliato al clan Bottaro-Attanasio, come erroneamente deduce il ricorrente, ma la motivazione di conferma della sentenza di primo grado si fonda sul contenuto delle intercettazioni e delle captazioni, ciascuna inserita nella sequenza temporale delle modalità dell’estorsione, modalità che chiariscono il significato delle espressioni usate e la loro valenza probatoria ai fini dell’attribuzione della responsabilità penale in capo all’imputato.

Di conseguenza infondato, oltre che non completamente specifico rispetto alla motivazione della sentenza, è il motivo di ricorso con cui si denunzia che la responsabilità penale del C. si fonderebbe su di una sola espressione da lui pronunziata – l’attribuzione all’estorto G. della qualità di "cornuto", in quanto l’impugnazione tralascia la lettura coordinata che i giudici di merito hanno effettuato di tutte le conversazioni intervenute all’interno dell’autosalone e delle intercettazioni telefoniche intervenute anche fra altri soggetti.

In ordine al ricorso proposto da Ca.Se., la sentenza della Corte di Appello di Catania ha con motivazione logica e non contraddittoria, individuato gli elementi in base ai quali nella condotta posta in essere dall’imputato non poteva essere individuata la fattispecie del reato di favoreggiamento reale, ricorrendo invece la più grave ipotesi del concorso nell’estorsione.

Dato processuale incontestato è che i componenti della famiglia Di Grano erano soggetti ad estorsione per cui versavano mensilmente al clan Bottaro-Attanasio delle somme di denaro in cambio della protezione.

I giudici di appello hanno sottolineato che atti di turbativa allo svolgimento dell’attività del locale potevano quindi determinare incrinatura nei rapporti con il clan, se non addirittura la interruzione degli esborsi di denaro.

Pertanto ogni intervento diretto a far cessare azioni di disturbo era atto idoneo a garantire la regolare percezione delle somme illecitamente pretese a titolo di protezione del locale e quindi la protrazione della consumazione del reato.

La Corte ha sottolineato inoltre che la rateizzazione del pizzo da luogo ad un reato a consumazione prolungata o progressiva in cui la condotta originaria provoca un evento che continua a prodursi nel tempo con la riscossione degli illeciti profitti, man mano maturati, e che si ha concorso di reato ogni qual volta si ponga in essere un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa a livello ideativo o esecutivo che può concretarsi anche in singoli atti.

La decisione adottata dai giudici di appello è pienamente conforme alle previsione normativa in materia di concorso nel reato in quanto non è dubitabile che, in costanza di esecuzione del reato, qualsivoglia aiuto fornito all’autore materiale è punibile a titolo di concorso, in quanto finalizzato a tradursi in un sostegno per la protrazione della condotta criminosa (cfr. Cass., Sez. 1A, 27 settembre 1995, Foglia; Cass., Sez. 6A, 22 aprile 1994, Sordini). E’ da ritenersi che l’attività di collaborazione e di appoggio non possa che essere successiva alla consumazione del reato presupposto, di tale che nel caso di reato ancora in atto, come nel caso di specie, l’aiuto prestato determina una responsabilità a titolo di concorso nel reato principale (cfr. Cass., Sez. 1, 7 novembre 2002, Proc. gen. App. Palermo ed altri in proc. Prestifilippo ed altri) e non di favoreggiamento reale.

La motivazione adottata dai giudici di appello per ritenere sussistente la più grave ipotesi di concorso nell’estorsione, rispetto a quella meno grave di favoreggiamento reale riconosciuta dai giudici di primo grado, costituisce anche motivazione del rigetto della richiesta avanzata nell’atto di appello di riconoscere la sussistenza del reato di violenza privata.

La chiara esplicazione del fine di garantire la protrazione della riscossione dei profitti dell’attività illecita del clan Bottaro- Attanasio concreta la fattispecie integrante l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e la presenza di tale aggravante sorregge anche la negazione delle attenuanti generiche.

Lo stato di salute dell’imputato non può incidere sul trattamento sanzionatorio, ma potrà essere oggetto di successivi provvedimenti relativi all’esecuzione della pena.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 1265 Comune

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La V. s.r.l. che svolge l’attività industriale di rigenerazione degli scarti di lavorazione di polipropilene e polietilene in un’area del territorio del Comune di Pombia, impugnava davanti al Tar Piemonte il Regolamento comunale di Polizia Urbana nella parte in cui era stabilito che "Ai fini della salvaguardia della salute pubblica: a)…; b) Le attività produttive ubicate sul territorio comunale posto ad est della linea ferroviaria "Arona – Alessandria" anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall’Amministrazione Comunale per un periodo limitato e per motivi eccezionali, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 06.00 alle ore 22.00" (art. 24, comma 1, del titolo V del regolamento "Quiete pubblica").

Con sentenza n. 2971/06, il Tar accoglieva il ricorso, rilevando:

a) che in materia di inquinamento acustico il Comune ha una competenza solo attuativa della legge quadro statale n. 447/95, non potendo vietare in alcune fasce orarie attività rientranti nei limiti di legge;

b) la disparità di trattamento derivante dal divieto in questione, limitato ad una determinata area del territorio comunale;

c) il difetto di istruttoria.

Il comune di Pombia ha proposto ricorso in appello per i motivi che saranno di seguito esaminati.

La s.r.l. V. si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione da parte di una impresa, operante nel settore della rigenerazione degli scarti di lavorazione, della limitazione, introdotta con regolamento dal comune di Pombia, dell’esercizio di attività produttive nella fascia oraria tra le 22.00 e le 06.00.

In via preliminare, si rileva l’infondatezza delle due prime censure, con cui l’appellante sostiene l’inammissibilità del ricorso di primo grado per l’omessa notificazione ad almeno un controinteressato e per la carenza di interesse a contestare un atto regolamentare, che non produce una lesione caratterizzata dall’attualità.

Infatti, la contestazione del limite all’esercizio delle attività produttive riguarda un atto di natura regolamentare rispetto al quale non sussistono posizioni di diretto controinteresse al ricorso, pur essendo evidente la lesione immediata provocata alle imprese, che, come la ricorrente, subiscono un fermo della propria attività nella fascia oraria in questione (vi possono, quindi, essere altre posizioni di cointeresse all’impugnativa di primo grado).

Parimenti, infondata è l’eccezione sollevata dalla società V. di inammissibilità dell’appello per genericità, avendo la ricorrente compiutamente contestato tutti i profili della sentenza del Tar.

3. Con un ulteriore motivo il Comune appellante contesta la statuizione dell’impugnata sentenza nella parte in cui è stata negata la sua competenza ad introdurre limitazioni del tipo indicato.

La censura è fondata.

La giurisprudenza ha chiarito che, in tema di inquinamento acustico, l’art. 6, comma 3, l. quadro 26 ottobre 1995 n. 447 consente ai comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico – ambientale e turistico, di attuare una più specifica regolamentazione dell’emissione ed immissione dei rumori, e, in questo ambito, di disciplinare l’esercizio di professioni, mestieri ed attività rumorose anche con l’istituzione di fasce orarie in cui soltanto possano essere espletati, e di prendere così in considerazione, oltre al dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità, anche gli effetti negativi di quest’ultima sulle occupazioni o sul riposo delle persone, e quindi sulla tranquillità pubblica o privata (Cassazione civile, sez. I, 9 ottobre 2003, n. 15081).

Pur non potendo, quindi, gli enti locali introdurre, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, limiti alle immissioni sonore diversi e comunque inferiori a quelli previsti dalla l. n. 447 del 1995, i Comuni possono dettare disposizioni particolari, anche presidiate da sanzione amministrativa, che vietino non già le immissioni sonore che superino una soglia acustica prestabilita, ma tutte quelle che comunque nuocciano alla quiete e alla tranquillità pubblica o privata, quale che sia il loro livello acustico (Cassazione civile, sez. I, 1 settembre 2006, n. 18953).

Deve, quindi, riconoscersi ai Comuni la competenza ad adottare misure di contenimento dell’inquinamento acustico, anche introducendo fasce orarie, non direttamente collegate con il superamento dei limiti fissati per le immissioni sonore; nel caso di specie, proprio tale potere è stato esercitato dall’appellante comune.

4. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso anche per due profili, che attengono non alla sussistenza del potere sotto il profilo della competenza, ma al suo concreto esercizio (disparità di trattamento e difetto di istruttoria).

Le censure, con cui l’appellante contesta entrambe le statuizioni, sono fondate.

La disparità di trattamento non sussiste, applicandosi l’ordinanza su gran parte del territorio comunale con la sola eccezione della zona posta oltre la linea ferroviaria "Arona – Alessandria", che non solo ha destinazione esclusivamente industriale, ma è in gran parte non interessata da immobili adibiti a residenza.

Vi è, quindi, una differenza tra la zona esclusa dal regolamento e quella in cui ricade lo stabilimento della società appellata, che, benché ubicata in area destinata a insediamenti produttivi, riguarda una parte del territorio comunale, caratterizzata da immobili destinati anche a residenza.

Con riguardo alla accolta censura di difetto di istruttoria, si rileva, che pur non essendovi ultrapetizione, il vizio riscontrato dal Tar non sussiste, non dovendo l’adozione della norma regolamentare essere preceduta da un accertamento sul superamento dei limiti, non essendo la misura diretta ad evitare detto superamento, come in precedenza chiarito.

5. Devono a questo punto essere esaminati i motivi, assorbiti dal Tar e riproposti dalla società appellata, che attengono al vizio di illogicità e irragionevolezza e ad una contraddittorietà interna ed esterna del regolamento.

Le censure sono prive di fondamento.

L’irragionevolezza e l’illogicità deriverebbero, secondo l’appellata, dall’aver vietato una attività che non produce rumore, come dimostra l’introduzione del limite a prescindere dal superamento dei limiti.

La tesi si fonda su una erronea equivalenza tra rispetto dei limiti e assenza di rumore, mentre, nel caso di specie, il potere esercitato è diretto proprio a mitigare emissioni sonore, che, pur rientrando nei limiti, possano arrecare disturbo alla quiete e le contestazioni mosse nel passato all’attività della ricorrente dimostrano la concretezza di tale rischio.

Non vi è, quindi, alcuna contraddittorietà interna tra il limite introdotto al fine della salvaguardia della salute e la sua applicabilità ad attività autorizzate, rientranti nei limiti di legge.

Non sussiste, infine, una contraddittorietà "esterna" tra la norma regolamentare e i precedenti atti adottati dal Comune per far rientrare la società appellata nei limiti, costringendola ad effettuare opere di insonorizzazione.

Tali atti, peraltro vincolati, attengono ad un profilo diverso (rispetto dei limiti), che non ammette deroghe; l’adozione di atti diretti a riportare le emissioni acustiche nei limiti non precludeva al Comune la valutazione, anche sulla base dei casi concreti esaminati, di intervenire con norme regolamentari di portata generale, dirette a garantire una maggiore salvaguardia della quiete pubblica nella fascia notturna.

Tali misure si applicano sia a chi diligentemente ha insonorizzato i propri impianti fin dall’origine, sia a chi lo ha fatto, come la ricorrente di primo grado, solo a seguito di diffida del Comune; l’aver superato i limiti ed essersi poi adeguato agli stessi non garantisce una posizione di intangibilità, rispetto all’esercizio di un potere, che – come dimostrato – rientra nelle competenze dei Comuni.

Si deve, dunque, ritenere che l’impugnato regolamento sia privo dei vizi di legittimità denunciati.

6. In conclusione, il ricorso in appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza del Tar, va respinto il ricorso di primo grado.

Tenuto conto della peculiarità in fatto della vicenda e della soccombenza del comune sulle prime censure, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-05-2011, n. 11016 cosa in custodia

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Svolgimento del processo

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

Con citazione notificata il 21 maggio 1999 A.A., in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Doricart s.a.s., convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Lodi Autostrade per l’Italia s.p.a., chiedendo di essere i risarcito dei danni subiti a seguito di un sinistro verificatosi il (OMISSIS).

Espose che quel giorno, mentre alla guida di un’autovettura di proprietà della società percorreva l’autostrada A/(OMISSIS) nel Comune di (OMISSIS), aveva avvistato una volpe ferma sulla sua corsia di marcia. Al fine di evitare l’impatto, aveva sterzato, andando così a collidere contro la rete di recinzione.

Nell’urto aveva riportato i danni di cui veniva ora a chiedere il ristoro.

La convenuta, costituitasi in giudizio, contestò l’avversa pretesa.

Con sentenza del 16 luglio 2002 il giudice adito rigettò la domanda.

Ritenne il decidente che alla fattispecie non potesse applicarsi il disposto dell’art. 2051 cod. civ. e che i fatti costitutivi della pretesa, scrutinati ex art. 2043 cod. civ. non erano stati dimostrati.

Proposto gravame dal soccombente, la Corte d’appello di Milano, in data 4 ottobre 2005, lo ha respinto.

In motivazione ha osservato il giudicante che le incertezze in ordine alle modalità del fatto non erano state superate.

Segnatamente non era stato possibile appurare a quale specie appartenesse la bestia presente sulla carreggiata e, in particolare, se si fosse trattato di un cane o di una volpe, considerato che il mancato rinvenimento della carcassa nulla dimostrava in proposito.

Nè significativa era la nota dell’Ufficio Caccia di Lodi in ordine alla segnalata presenza di volpi nel Comune di (OMISSIS).

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione A. A. formulando quattro motivi.

Resiste con controricorso, illustrato anche da memoria, Autostrade per l’Italia s.p.a.
Motivi della decisione

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia mancanza assoluta di motivazione con riferimento alla necessità di stabilire a quale specie appartenesse l’animale presente sulla carreggiata, non avendo il giudice di merito chiarito le ragioni per le quali tale verifica fosse dirimente ai fini della soluzione della controversia. Evidenzia che la condotta di guida dell’ A. sarebbe stata necessariamente identica, sia che si fosse trattato di una volpe, sia che si fosse trattato di un cane, mentre la società convenuta si era difesa sostenendo che la presenza di un animale nella sede stradale, indipendentemente dalla natura dello stesso, costituiva, in ogni caso, un fatto eccezionale e imprevedibile.

1.2 Col secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2051 e 2043 cod. civ., ex art. 360 c.p.c., n. 3. La critica si appunta contro l’assunto del giudice di merito secondo cui la valutazione in ordine alla dedotta violazione dei doveri incombenti sul custode, non meno che del precetto generale del neminem laedere, non può essere condotta in astratto, ma in relazione a fatti concreti, di talchè il preciso accertamento dell’accaduto era assolutamente essenziale ai fini del decidere. Così argomentando, il giudice di merito avrebbe violato le norme codicistiche richiamate, posto che la tutela da esse apprestata prescindeva dalla specie dell’animale che l’ A. si era trovato improvvisamente davanti.

Richiamati dettagliatamente gli esiti della compiuta istruttoria, evidenzia l’esponente come fosse assolutamente inconfutabile che l’attore, mentre si trovava sulla corsia di sorpasso dell’autostrada, aveva intercettato improvvisamente un animale simile a un cane di taglia media e dal pelo rossiccio. Considerato allora che il tratto di strada in questione era delimitato da una rete di recinzione alta appena un metro e sorretta da paletti metallici, era indiscutibile che la bestia, cane o volpe che fosse, si era introdotta nel percorso, scavalcando o comunque eludendo la protezione, di talchè la sua presenza sulla carreggiata non poteva essere ascritta a caso fortuito.

1.3 Col terzo motivo l’impugnante deduce vizi motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento all’assunto della Corte territoriale secondo cui non era stato possibile appurare a quale specie appartenesse l’animale. Rileva che una più attenta valutazione della lettera dell’Ufficio Caccia della Provincia di Lodi, delle dichiarazioni rese dall’ A. e della testimonianza del S. avrebbero dovuto indurre il decidente a ritenere dimostrata la presenza di una volpe.

1.4 Col quarto motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento al mancato esame del S. in ordine all’avvistamento di una volpe da parte dell’autista di un camion rimasto sconosciuto. Secondo il ricorrente ingiustamente il mezzo istruttorie era stato ritenuto superfluo dal giudice di merito, sull’assunto che, secondo le deposizioni dei testi escussi, nessun camionista era stato rinvenuto sul posto, laddove ben poteva ciò essere accaduto primo dell’arrivo della polizia.

2 Le censure svolte nei primi due motivi di ricorso, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondate. Queste le ragioni.

2.1 La tormentata elaborazione dei principi giuridici che governano la materia della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 cod. civ., è approdata, nella giurisprudenza di legittimità, alle seguenti affermazioni:

la responsabilità prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; la responsabilità prescinde, altresì, dall’accertamento della perìcolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811);

– la radicale oggettivazione dell’ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congrue parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un’attività o una condotta colposa del custode, di talchè, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279);

– posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi, traendo profitto dalla cosa, si trova nelle condizioni e di doverne sopportare gli incommoda e di controllarne i rischi, deve considerarsi custode chi di fatto ne governa le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario;

corollario di tale prospettiva è che ove, per l’estensione del bene, per l’uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti o per qualsivoglia altra circostanza il potere di controllo sia oggettivamente impossibile, non vi è rapporto di custodia, e non vi è dunque margine per l’operatività dell’art. 2051 cod. civ.;

segnatamente per i beni del demanio stradale, la possibilità in concreto della custodia va esaminata non solo in relazione all’estensione delle strade ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che condizionano largamente anche le aspettative della generalità degli utenti;

– in particolare, per le autostrade previste dall’art. 2 del vecchio e del nuovo C.d.S. ( D.P.R. n. 393 del 1959 e D.Lgs. n. 285 del 1982), per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l’apprezzamento relativo all’effettiva possibilità del controllo, alla stregua dei suddetti parametri, induce ad una conclusione in via generale affermativa e, dunque, a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all’art. 2051 cod. civ. (conf. Cass. civ. 15384/2006, cit.; Cass. civ. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308;

Cass. civ. 13 gennaio 2003, n. 298; Cass. civ. 15 gennaio 2003, n. 488);

– ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa, come si diceva innanzi, solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull’elemento psicologico dell’illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384);

al danneggiato compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo: più nello specifico, ricordato che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell’utente, la prova che il danneggiato deve dare, anche a mezzo di presunzioni, consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia; spetta invece al custode provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale (confr. Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308).

2.2 Ove l’oggettiva impossibilità della custodia, renda inapplicabile l’art. 2051 cod. civ., la tutela risarcitoria del danneggiato rimane affidata esclusivamente alla disciplina dell’art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità dell’ente proprietario della strada per danni conseguenti all’utilizzo della stessa da parte del soggetto danneggiato alle sole ipotesi di esistenza di un pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto). Conseguentemente, secondo i principi che governano l’illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene, che va considerata fatto di per sè idoneo – in linea di principio;

– a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre spetterà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l’impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15383; Cass. civ. 15384/2006 cit.).

Non è superfluo aggiungere che siffatto ordine di idee ha a suo tempo ricevuto il significativo avallo della Corte costituzionale la quale, chiamata a scrutinare la conformità con gli artt. 3, 24 e 97 Cost. degli artt. 2051, 2043 e 1227 cod. civ., ha ritenuto infondato il dubbio proprio in ragione della aderenza ai principi della Carta fondamentale del nostro Stato dell’interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità (confr. Corte cost. n. 156 del 1999).

3.1 Venendo al caso di specie, deve ritenersi errata in diritto, oltre che assolutamente carente e incongrua sul piano motivazionale, la sentenza impugnata che, come esplicitato innanzi, ha ritenuto l’iter decisorio condizionato, sul piano logico – giuridico, dalla determinazione della specie dell’animale che si era frapposto alla marcia della vettura dell’appellante (confr. pag. 4 della sentenza) e, posto il relativo onere probatorio a carico dell’attore in responsabilità, ha mandato assolta la convenuta società Autostrade dalle istanze del soggetto leso.

Non par dubbio infatti che, sotto il profilo dell’art. 2051 cod. civ., spettasse all’ A. dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, e cioè la dipendenza eziologica dei pregiudizi riportati dalla sua autovettura per effetto della presenza sulla carreggiata di un quadrupede che, considerate le caratteristiche proprie dell’autostrada, l’automobilista aveva ragione di non attendersi; mentre incombeva sulla controparte dare la prova del fortuito, in sostanza deducendo che trattavasi di animale la cui presenza doveva considerarsi imprevedibile e inevitabile, in tale prospettiva, se del caso, valorizzandone e dimostrandone essa stessa la specie, ovvero rapportandone la presenza a fatti, quali ad esempio il taglio vandalico della rete di recinzione, che non era stato possibile riparare con un intervento tempestivo.

3.2 E parimenti, ove non si fosse ritenuta applicabile la disciplina dell’art. 2051 cod. civ., per l’impossibilità in concreto di custodire effettivamente il bene, data dall’utente la prova dell’anomala presenza di un animale sulla sede stradale, spettava alla società Autostrade provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si era trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia.

4 Deriva da tanto che, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che, nel decidere, sì atterrà ai seguenti principi di diritto:

1) la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perchè essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l’attore dimostri il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode;

2) ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ., per l’impossibilità in concreto dell’effettiva custodia del bene, l’ente proprietario risponde dei danni subiti dall’utente, secondo la regola generale dettata dall’art. 2043 cod. civ. In questo caso graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene, mentre spetterà al gestore provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia;

3) allegata e dimostrata la presenza sulla corsia di marcia di un’autostrada di un animale di dimensioni tali da intralciare la circolazione, non spetta all’attore in responsabilità, sia nell’ambito della tutela offerta dall’art. 2051 cod. civ., sia alla stregua del principio generale del neminem laederem, di cui all’art. 2043 cod. civ., provarne anche la specie, la quale potrà semmai essere dedotta e dimostrata dal convenuto quale indice della ricorrenza di un caso fortuito.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-03-2011) 29-03-2011, n. 13096 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con il decreto di cui in epigrafe fu accolta la richiesta di archiviazione degli atti del procedimento penale instaurato a carico di D.A.R. ed altri per il reato di lesioni personali volontarie su denuncia querela sporta da D.A.M.;

che avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio legale di fiducia, il querelante, denunciando violazione di legge per mancata notifica dell’avviso previsto dall’art. 408 c.p.p., comma 2, nonostante l’espressa richiesta contenuta nell’atto di ratifica della querela.
Motivi della decisione

– Che il ricorso appare meritevole di accoglimento, atteso che, in effetti, dall’esame degli atti (legittimo e doveroso quando venga denunciato, come nella specie, un vizio "in procedendo"), emerge che la persona offesa aveva avanzato rituale richiesta di essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione e che il relativo avviso non risulta però esserle mai stato notificato; il che, secondo il noto e costante orientamento di questa Corte, costituisce causa di nullità per violazione del principio del contraddittorio;

– che pertanto, non può che darsi luogo ad annullamento senza rinvio del decreto impugnato con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale di Latina perchè questi, ove ritenga di rinnovare la richiesta di archiviazione, provveda a che il relativo avviso sia notificato alla persona offesa.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale di Latina per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.