T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 27-01-2011, n. 758

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il comma 1 dell’art. 60 c.p.a. il quale dispone che "in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione";

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata";

Dato atto che risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui al precitato art. 60 in ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata;

Considerato che nel caso all’esame il collegio ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso sulla base delle indicazioni e principi già espressi da questa Sezione con sentenza n.3287/2010 con a quale è stato ribadito che:

"- l’art. 38, comma 3, Cost., disponendo che "gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale", dà concretezza ai principi generalissimi che, in relazione ai "diritti inviolabili dell’uomo", esprime l’art. 2 Cost. e, in relazione alla "pari dignità sociale", esprime l’art. 3 Cost., quando esige che il principio di eguaglianza sia modulato in funzione anche delle "condizioni personali";

"- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 del 1987, ha affermato che "la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato"; dal che il dovere dello Stato (art. 38, comma 4, Cost.) di rendere concretamente fruibile il diritto all’istruzione attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di istruzione";

"- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha espressamente riconosciuto al disabile (art. 12) il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione dalla scuola materna all’università, prevedendo che la fruibilità di tale diritto sia assicurata, tra l’altro, con il ricorso a personale docente specializzato di sostegno,

"- che, prendendo atto della circostanza che, accanto a forme più lievi, esistono forme di disabilità particolarmente gravi, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunnidocenti stabilito in via generale (art. 40, comma 1);

"- che l’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva inciso sulle norme da ultimo ricordate fissando rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docentialunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi;

"- che tali norme della legge n. 244 del 2007, tuttavia, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 26 febbraio in quanto contrastanti con il "quadro normativo internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n, 18), costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili".

"- che nell’ora citata sentenza la Corte ha osservato che "la scelta… di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato" incide sul nucleo indefettibile di garanzie costituente il limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore, in quanto "detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto all’istruzione del disabile grave"; "la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno appresta una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità….(e) non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua"…";

– che, nella specie, alla luce del riferito quadro normativo nel quale si iscrive la vicenda all’esame, non potrebbe dubitarsi dell’illegittimità del provvedimento impugnato con il quale, nonostante l’handicap del minore sia qualificato grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, l’Amministrazione dichiara l’impossibilità di garantirgli assistenza di sostegno per un numero di ore pari almeno ad un’intera cattedra;

– che l’esiguità dell’organico, infatti, non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle – in deroga al rapporto docentialunni ordinario – attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma che, in parte qua, non è suscettibile di modifica da patte del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile dovere da parte e dell’amministrazione scolastica;

– che il recente art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostengo ("pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’ organico di fatto dell’ a.s. 2009/2010") fa "salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104": e cioè proprio in relazione alla fattispecie del presente giudizio;

Considerato che merita piena adesione la prospettazione giuridica svolta in ricorso;

Ritenuto di dover fare applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a., il quale prevede che, "in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda… condanna (l’amministrazione)… all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio";

Ritenuto pertanto di disporre che le amministrazioni scolastiche avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica.

Ritenuto che concorrono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti di spese di giudizio e onorari di causa.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., lo accoglie nei sensi e agli effetti di cui in motivazione, disponendo la tempestiva adozione dei provvedimenti quivi indicati.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

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Cass. pen., sez. I 22-11-2007 (14-11-2007), n. 43305 Addebito disciplinare – Contestazione da parte del comandante del reparto di polizia penitenziaria su delega del direttore dell’istituto

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OSSERVA
Rilevato che M.G. ha proposto ricorso avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di S. Maria Capua Vetere reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare del 14.3.2007; sosteneva in particolare la violazione di norma procedurale essendo la contestazione avvenuta non a cura del direttore ma da parte di persona da questi delegata, senza prova della delega, e senza che gli fosse nominato un difensore d’ufficio.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 81 prevede la competenza del direttore dell’istituto, alla presenza del comandante del reparto di polizia penitenziaria, mentre dal verbale richiamato nell’ordinanza del magistrato di sorveglianza risulta che la contestazione è stata effettuata "dal comandante del reparto su delega del direttore e in presenza di altro appartenente al ruolo degli ispettore", non potendo evidentemente il comandante assumere contemporaneamente sia la qualifica di delegato che di comandante presente;
sostiene il ricorrente che non è possibile la delega stante il tenore letterale della norma;
in realtà, l’inderogabilità della competenza amministrativa non esclude nel campo amministrativo la delega, che nel caso di specie si ricava anche per implicito dall’art. 2, comma 1 del regolamento sull’ordinamento penitenziario, ove si afferma che il mantenimento dell’ordine e della disciplina negli istituti penitenziari ed il rispetto delle regole vengono assicurati dal direttore dell’istituto che si avvale del personale penitenziario secondo le rispettive competenze. La ratio della procedura di cui all’invocato art. 81 – come ha ben spiegato il magistrato di sorveglianza – è quella di assicurare all’incolpato la piena conoscenza dell’addebito mossogli, e la possibilità di discolparsi non solo davanti al responsabile del mantenimento dell’ordine nell’istituto (in un colloquio a quattrocchi), ma con la garanzia ulteriore della presenza di un secondo funzionario apicale, sì che va affermato il principio secondo cui non può mai rilevarsi una nullità se non nel caso in cui essa abbia concretamente danneggiato l’interesse del detenuto nel cui vantaggio è prevista la formalità data. Dunque, non avendo il M. specificato quale concreto pregiudizio egli abbia subito dal vedersi contestare l’addebito da parte di un soggetto delegato dal direttore, con la garanzia della presenza di un secondo funzionario, non può essere dichiarata alcuna nullità.
Quanto al secondo punto, trattasi di motivo nuovo, mai sollevato davanti al giudice di sorveglianza, e come tale inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, avuto riguardo al carattere pretestuoso e meramente dilatorio delle doglianze formulate, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e 616 c.p.p. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro mille a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-01-2011, n. 1613 Corte di Cassazione

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Svolgimento del processo

1. – Il Tribunale di Roma, dopo aver pronunciato, con sentenza non definitiva del 10 gennaio 2002. la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da L.P.A. e M. L., con sentenza definitiva del 17 ottobre 2003 pose a carico del primo l’obbligo di corrispondere alla seconda un assegno mensile di Euro 520,00. con decorrenza dalla domanda.

2. – Quest’ultima sentenza, impugnata dal L.. è stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza del 29 marzo 2006.

Premesso che la M. non aveva fornito alcuna prova del tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio, la Corte d’Appello ha ritenuto comunque che il nucleo familiare godesse di uno stato di media agiatezza, potendo contare. oltre che sul reddito derivante dal doppio lavoro svolto dal L. in qualità di dipendente dell’Ente Ferrovie dello Stato e della società YWCA, su quello derivante dal lavoro di cameriera d’albergo svolto saltuariamente dalla M..

Ciò posto, e considerato che in sede di separazione consensuale l’uomo si era obbligato a corrispondere un assegno mensile di L. 800.000 per il mantenimento della donna, ha osservato che quest’ultima non svolge più alcuna attività lavorativa, avendo cinquantacinque anni ed essendo affetta da varie patologie, mentre il L., che convive con un’altra donna, a seguito del collocamento a riposo gode di una pensione annua di Euro 17.000,00. Ha pertanto confermato la sussistenza del diritto all’assegno, ritenendo adeguato l’importo liquidato dal Tribunale, alla stregua delle condizioni economiche delle parti, della capacità contributiva dell’appellante e del contributo fornito dall’appellata alla conduzione della famiglia, nonchè della durata ventennale del vincolo coniugale.

3. – Avverso la predetta sentenza il L. propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. La M. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la sentenza impugnata ha erroneamente attribuito all’assegno divorale natura esclusivamente assistenziale, in quanto ha posto a suo carico l’obbligo di corrisponderlo senza che la M. avesse provato o chiesto di provare la sussistenza dei requisiti prescritti dall’art. 5 cit., i quali consistono non solo nell’indisponibilità di redditi adeguati, ma anche nell’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive.

Nel corso del giudizio di primo grado egli aveva peraltro provato che all’epoca della separazione la moglie, dichiaratasi casalinga, in realtà svolgeva un’attività lavorativa, proseguita anche successivamente, la cui sussistenza gli era stata strumentalmente taciuta, con la conseguenza che la stessa separazione era stata omologata sull’erroneo presupposto che la moglie non godesse di alcun reddito.

1.1. – Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, e dell’art. 2697 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, osservando che la Corte d’Appello, pur avendo rilevato che la M. non aveva provato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ha sostituito tale prova con un ragionamento induttivo, omettendo di tenere conto di circostanze non contestate dalle quali emergeva il modesto standard di vita della famiglia, ed in particolare del fatto che i figli avevano abbandonato gli studi subito dopo la scuola dell’obbligo per inserirsi nel mondo del lavoro, e che il basso livello reddituale della famiglia aveva consentito alla stessa di ottenere l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ove vive attualmente la M..

1.2. – Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, e dell’art. 2697 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a fondamento della decisione le condizioni della separazione, le quali possono rappresentare al più un mero indice di riferimento, omettendo di tener conto del falso presupposto in base al quale le stesse erano state stabilite, nonchè dell’intervenuta riduzione del suo reddito, conseguente dapprima alla sua destinazione a mansioni diverse da quelle svolte in origine, per effetto di un infortunio da lui subito, ed in seguito al suo collocamento a riposo.

1.3. – I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.

La sentenza impugnata, nella parte in cui ha fatto riferimento, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzi le. alle condizioni economiche delle parti all’epoca della cessazione della convivenza ed alle pattuizioni intervenute in sede di separazione consensuale, si è infatti attenuta al consolidato orientamento della giuri-sprudenza di legittimità, secondo il quale la diversità dei requisiti cui è subordinata l’attribuzione di detto assegno, rispetto a quelli prescritti dall’art. 156 c.c., per l’assegno di mantenimento, non esclude la possibilità di tener conto dell’assetto economico stabilito all’atto della separazione, quale utile elemento di valutazione nel contesto degli ulteriori clementi presuntivi eventualmente emersi, i quali possono costituire oggetto di apprezzamento in favore della parte istante anche in assenza di prova da parte di quest’ultima della sussistenza delle condizioni richieste per l’attribuzione dell’assegno, in virtù del principio di acquisizione operante nel vigente ordinamento processuale, in base al quale le risultanze istruttorie comunque acquisite concorrono alla formazione del convincimento del giudice (cfr. Cass. Sez. 1^, 30 novembre 2007. n. 25010; 19 ottobre 2006, n. 22500: 27 luglio 2005, n. 15728).

Il ricorrente contesta il riconoscimento dell’assegno sulla base di clementi ulteriori, a suo dire non presi in considerazione dalla Corte d’Appello, ed in particolare della non rispondenza delle condizioni pattuite in sede di separazione all’effettiva situazione economica delle parti, in tal modo dimostrando che, al di là della critica mossa alla natura giuridica dell’assegno divorzile asseritamente emergente dalla sentenza impugnata, intende in realtà sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in questa sede, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. lav., 23 dicembre 2009, n. 27162; 11 luglio 2007, n. 11489).

2. – E’ invece parzialmente fondato il quarto motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 13, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che la sentenza impugnata ha confermato la decorrenza dell’assegno dalla domanda in mancanza di un’esplicita richiesta della M. in tal senso, e senza fornire alcuna motivazione a sostegno di tale decisione, la quale non ha carattere obbligatorio, ma costituisce oggetto un potere discrezionale del giudice, da esercitarsi nella specie tenendo conto anche del notevole decremento reddituale da lui subito.

2.1. – Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, infatti, la L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 10, (nel testo sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8, e divenuto comma 13 a seguito dell’ulteriore sostituzione disposta dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3 bis, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, applicabile ai soli procedimenti instaurati a decorrere dal 1 marzo 2006), nel consentire la decorrenza dell’assegno di divorzio dalla data della relativa domanda, non introduce una regola di carattere generale, ma si limita a conferire al giudice un potere discrezionale, che rappresenta un temperamento al principio secondo cui l’assegno divorzile trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la sentenza del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale (cfr. Cass., Sez. 1, 21 febbraio 2008, n. 4424; 12 luglio 2007. n. 15611; 6 marzo 2003, n. 3351).

Questo potere può essere esercitato anche in mancanza di un’apposita richiesta di parte, essendo quest’ultima prescritta al solo fine del riconoscimento dell’assegno, ma, come evidenziato dal tenore letterale della disposizione in esame, ha carattere discrezionale, postulando una valutazione delle circostanze concrete che inducono a derogare al predetto principio. Il suo esercizio richiede pertanto una apposita motivazione, ovviamente mancante nella sentenza impugnata, che, come si è detto, ha ritenuto che la decorrenza dell’assegno dalla data della domanda costituisse la regola generale.

3. – Con il quinto ed ultimo motivo, il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un tatto controverso e decisivo per il giudizio.

Sostiene infatti che la Corte d’Appello ha omesso di motivare in ordine al rigetto delle istanze istruttorie da lui proposte in primo grado, e reiterale sia in sede di conclusioni dinanzi al Tribunale che nel giudizio d’appello, al fine di dimostrare l’attività lavorativa svolta dalla M. e la titolarità da parte della stessa di polizze assicurative previdenziali e conti correnti bancali, limitandosi ad osservare che egli avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’attività lavorativa svolta dalla moglie all’epoca della separazione, senza considerare che a quel tempo essi già vivevano separati e che la M. non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuta cessazione di tale attività. La sentenza impugnata ha inoltre dato credito alle dichiarazioni della donna in ordine al canone di locazione da lei corrisposto per l’immobile assegnatole, alle sue condizioni di salute ed al tenore di vita della famiglia, senza motivare in ordine alle censure da lui sollevate ed alle circostanze rimaste incontestate, ed ha determinato l’assegno facendo riferimento alle condizioni della separazione, senza tener conto del decremento reddituale da lui subito.

3.1. – La censura è inammissibile, non essendo corredata da una sintesi conclusiva, recante la chiara indicazione dei fatti controversi e delle ragioni per cui si afferma l’inidoneità della motivazione a reggere la decisione adottata.

La necessità di una distinta individuazione del fatto controverso e delle ragioni dell’inadeguatezza della motivazione, ove la sentenza sia impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è infatti connessa ad un’esigenza di chiarezza, emergente dall’art. 366 bis c.p.c., la quale impone, nella formulazione del motivo, un distinto momento di sintesi (omologo del quesito di diritto prescritto per l’ipotesi in cui la sentenza sia impugnata ai sensi dell’art. 360, n. 3), che circoscriva puntualmente i limiti della critica alla motivazione in fatto, in modo da non ingenerare incertezze in sede di valutazione della sua ammissibilità (cfr. Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2007. n. 20603; Cass., Sez. 3^, 18 luglio 2007. n. 16002).

4. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, limitatamente alla parte in cui ha disposto che l’assegno divorzile decorresse dalla data della domanda, e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, disponendo che il medesimo assegno sia dovuto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento del vincolo coniugale, in assenza di qualsiasi elemento idoneo a giustificare una diversa decorrenza.

5. – Le spese del giudizio di appello vanno poste a carico del ricorrente, avuto riguardo alla sua soccombenza, mentre per quelle del presente giudizio il parziale accoglimento del ricorso la apparire giustificata la compensazione in ragione della metà. La liquidazione segue come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, dispone la decorrenza dell’assegno divorzile dalla data del passaggio in giudicato della semenza ai divorzio:

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, ivi compresi Euro 600,00 per onorario ed Euro 1.300.00 per diritti, e dichiara compensate per metà le spese del presente giudizio, condannando il ricorrente al pagamento della residua metà, che si liquida per la frazione in complessivi Euro 900.00, ivi compresi Euro 100.00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

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T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 21-01-2011, n. 406 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Cassazione,, con specifico riferimento al presente giudizio, la pronunciato la sentenza n. 8225/2010, che, riformando la decisione del Consiglio di Stato n. 483/2009 e concordando con la statuizione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adottata da questo Collegio con sentenza n. 884/2007, ha fissato il presente principio di diritto: "Rientra nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria la controversia che abbia quale parte una società consortile la cui attività si fonda su criteri di rendimento, di efficacia e di redditività, che opera in un ambiente concorrenziale (quello dei mercati all’ingrosso – art. 1, l. 125/1959) sopportando direttamente i rischi economici connessi alle attività previste dall’oggetto sociale (il perseguimento dell’oggetto sociale deve essere improntato a criteri di economicità), tant’è vero che è previsto che eventuali perdite di esercizi precedenti debbono essere ripianate attraverso gli utili conseguiti in esercizi successivi. Pertanto i bisogni che la società mira a soddisfare sono bisogni di interesse generale aventi carattere commerciale, il che porta ad escludere che la società consortile possa qualificarsi quale organismo di diritto pubblico e come tale tenuto a seguire per gli appalti da esso indetti i procedimenti di evidenza pubblica disciplinati dalla legge."

In questa sede, considerato che, quando la Corte di Cassazione decide una questione di giurisdizione, "statuisce" su di essa, procedendo ad una diretta applicazione, nel caso concreto, della legge processuale applicabile, con conseguente efficacia vincolante per il giudice di merito (arg. ex artt. 41 e 382 c.p.c. e, per rinvio extrasistematico, 15, comma 1, D. Lgs. n. 104/2010, c.p.a.), occorre prendere atto di tale decisione, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione fra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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