Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-07-2012, n. 12516 Assicurazione contro i danni contro gli infortuni

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Con sentenza n. 92/03 il Tribunale di Siena condannava la Fondazione XXX a pagare in favore di L.C., P.D. e C.B.S., eredi dell’agente di commercio C. M., Euro 68.069,02 a titolo risarcitorio per aver colposamente cagionato la prescrizione del loro diritto di percepire dalla Cattolica di Assicurazione coop. a r.l. l’indennizzo dovuto in forza di una polizza di assicurazione contro gli infortuni stipulata con la Cattolica medesima, a beneficio del dante causa degli attori, da detta Fondazione.
Con sentenza depositata il 21.7.06 la Corte d’appello di Firenze, in riforma della pronuncia di prime cure, rigettava la domanda degli eredi C., non ravvisando colpa alcuna nella condotta della Fondazione XXX. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i C. affidandosi a sei motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..
XXX resiste con controricorso.
Cattolica di Assicurazione coop. a r.l. ha depositato procura speciale rilasciata al proprio difensore, che ha discusso la causa in udienza.
Con il primo mezzo si lamenta vizio di motivazione laddove l’impugnata sentenza, interpretando la polizza assicurativa stipulata tra Fondazione XXX e Cattolica di Assicurazione coop. a r.l., ha ritenuto che le parti contraenti abbiano inteso sottoporre il contratto medesimo alla disciplina dell’art. 1891 c.c., nonostante che l’esame complessivo delle altre clausole negoziali dimostrasse una volontà incompatibile con quella di sottoporre i rapporti in causa alla disciplina propria dell’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, dovendosi invece ricondurre il contratto – ad avviso dei ricorrenti – alla fattispecie legale dell’assicurazione per responsabilità civile ex art. 1917 c.c..
La stessa doglianza viene fatta valere, sotto forma di violazione e/o falsa applicazione di legge, con il secondo e il terzo mezzo, rispettivamente in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c. e all’art. 1891 c.c..
Le tre censure – da esaminarsi congiuntamente perchè connesse – sono da disattendersi vuoi perchè nuove rispetto ai temi dibattuti nei gradi di merito (i ricorrenti non hanno allegato se e in quale sede del processo abbiano prospettato una diversa natura della polizza in questione), vuoi perchè infondate.
Invero, pacifico essendo che la polizza aveva ad oggetto l’assicurazione contro gli infortuni stipulata dalla Fondazione XXX con la Cattolica di Assicurazione coop. a r.l., a beneficio del dante causa degli attori, al punto che costoro avevano agito proprio per ottenere "la liquidazione delle indennità tutte loro spettanti – a norma della "Polizza cumulativa di assicurazione per gli agenti e rappresentanti di commercio " – per il gravissimo incidente stradale occorso al padre C.M., di professione agente di commercio" (come si legge a pag. 2 del ricorso per cassazione), non si vede che attinenza in causa abbia il contratto di assicurazione della responsabilità civile ex art. 1917 c.c., che ha il fine di tenere indenne l’assicurato dall’obbligo di risarcire i danni derivanti da illecito extracontrattuale o contrattuale e che, pertanto, non configura un contratto a favore di terzo, che – non a caso – non ha alcuna azione diretta (in mancanza di una normativa specifica come per la RCA) verso l’assicuratore (giurisprudenza antica e costante: cfr., e pluribus, Cass. 18.7.02 n. 10418; Cass. 14.1.2000 n. 366; Cass. 3.10.96 n. 8650; Cass. 26.3.96 n. 2678; Cass. 27.7.93 n. 8382; Cass. 20.7.71 n. 2332).
Inoltre, nella figura contrattuale di cui all’art. 1917 c.c. il rischio protetto è quella di una responsabilità contrattuale od aquiliana per danni che l’assicurato abbia arrecato a terzi, mentre nel caso di specie i ricorrenti non hanno mai allegato che il sinistro stradale di cui è rimasto vittima il loro dante causa sia in qualche modo addebitabile a responsabilità dell’XXX. Ciò detto, è appena il caso di aggiungere che l’impugnata sentenza ha correttamente motivato circa la qualificazione giuridica del contratto de quo, all’uopo valorizzando la finalità e l’esplicito richiamo in esso contenuto allo schema legale dell’art. 1891 c.c..
2- Con il quarto mezzo si deduce vizio di motivazione laddove l’impugnata sentenza ha ritenuto che l’eccezione di prescrizione del diritto all’indennizzo, sollevata dalla Cattolica di Assicurazione coop. a r.l. nei confronti della Fondazione contraente, valesse anche nei confronti degli eredi C. nel momento in cui costoro avevano esteso la propria domanda – inizialmente proposta solo contro XXX – anche contro la compagnia assicuratrice: in realtà, obiettano i ricorrenti, quest’ultima ha sollevato l’eccezione sempre e soltanto contro XXX. La stessa censura viene espressa con il quinto mezzo, sotto forma di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2938 c.c. e art. 112 c.p.c..
Tali doglianze – da esaminarsi congiuntamente perchè connesse – sono infondate in forza dell’assorbente rilievo che un’eccezione di prescrizione, una volta sollevata in ordine ad un dato credito (quello relativo al pagamento dell’indennizzo per l’infortunio patito dal dante causa degli odierni ricorrenti) si riferisce a qualsiasi soggetto – fra le parti in causa – che ne risulti, all’esito, titolare. Per altro, l’eccezione di prescrizione non poteva che riguardare l’indennizzo (perchè solo di esso poteva rispondere la Cattolica Ass.), indennizzo spettante soltanto ai C. e non certo alla Fondazione XXX, versandosi nel caso di specie, come si è detto, in un’ipotesi di assicurazione per conto altrui.
3- Con il sesto e ultimo mezzo si denuncia vizio di motivazione circa il contegno tenuto dalla Fondazione XXX, che – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale – in realtà era stato tale da ingenerare negli eredi C. il legittimo affidamento che la Fondazione medesima, anche in virtù degli obblighi previsti nella polizza, si fosse riservata la gestione unitaria e diretta della pratica assicurativa, così obbligandosi alla gestione dell’intera fase intercorrente fra il sinistro e la liquidazione, compreso il compimento dei relativi atti interruttivi della prescrizione.
La censura è infondata.
Invero, per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema – da cui non si ravvisa motivo alcuno di discostarsi – il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di un punto (ora, dopo la novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, di un "fatto") decisivo della controversia, potendosi in sede di legittimità controllare unicamente sotto il profilo logico-formale la valutazione operata dal giudice del merito, soltanto al quale spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., ex aliis, Cass. S.U. 11.6,98 n. 5802 e innumerevoli successive pronunce conformi).
Nel caso in oggetto, invece, i ricorrenti in sostanza chiedono una non consentita terza lettura in punto di fatto delle risultanze documentali già analiticamente esaminate con motivazione immune da vizi logico-giuridici dalla Corte territoriale, che ha evidenziato che gli eredi C. erano già in possesso della polizza (che li onerava dei rapporti con la Cattolica di Assicurazione per gli aspetti sanitari e assicurativi) e che già nella lettera del 22.11.99 XXX aveva loro chiarito che per il prosieguo si sarebbero dovuti rivolgere direttamente alla società assicuratrice.
4- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, liquidate per l’INPS in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, nonchè per la Cattolica di Ass. coop. a r.l. in Euro 500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012

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T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 27-01-2011, n. 36

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con distinti e coevi atti i ricorrenti impugnavano il provvedimento con cui era stata denegata la localizzazione di un intervento di edilizia agevolata ex art. 51 L. 865\71 sulle aree di loro proprietà ricadenti in zona C3 secondo la delibera nr. 28 del 27.7.2003 del Consiglio Comunale di xxx.
Il diniego era stato motivato con la destinazione agricola E1 che avevano le aree per il venir meno della variante generale al xxx che non consentiva l’attivazione del procedimento di cui alla norma invocata.
La variante generale al xxx era stata dichiarata inefficace con sentenza di questo Tribunale (161\07) poiché adottata in mancanza del parere ex art. 13 L. 64\1974 secondo quanto comunicato dalla Regione Molise.
I motivi di ricorso sono tre.
Il primo lamenta l’incompetenza della nota regionale del 2.3.2006 a dichiarare l’inefficacia della variante adottata poiché emessa da un funzionario regionale a riscontro di un atto di diffida del Comune di xxx; la Regione può invitare il Comune ad integrare la variante con il previsto parere prima di procedere all’approvazione ma non può sancirne l’inefficacia.
Il secondo eccepisce l’incompetenza del dirigente comunale a negare la localizzazione di un intervento di edilizia agevolata che è di competenza del Consiglio Comunale.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 51 L. 865\71 poiché tutte le motivazioni addotte per negare quanto richiesto sono infondate; la destinazione urbanistica dei terreni è quella residenziale poiché non vi è nessuna inefficacia della delibera di adozione della variante al xxx per le ragioni spiegate in precedenza, non ha rilievo il fatto che nel Comune vi siano altre aree libere su cui localizzare interventi ex art. 51 L. 865\71 dal momento che il Comune avrebbe dovuto indicarle al momento dell’adozione della variante; infine non è determinante la circostanza che l’iniziativa di localizzazione spetterebbe alla Regione o agli enti costruttori quando intervengono finanziamenti poiché non si tratta di edilizia pubblica, ma di edilizia convenzionata senza contributi dello Stato.
Il Comune si costituiva in tutti i giudizi chiedendo il rigetto del ricorso.
Preliminarmente il Collegio ritiene che si possa procedere alla riunione poiché vertenti tutti contro lo stesso provvedimento e presentando tutti le stesse censure.
I ricorsi non meritano accoglimento.
La variante del 2003 che aveva trasformato le aree di proprietà dei ricorrenti da agricole a residenziali è divenuta inefficace poiché nei tre anni successivi alla sua adozione non è pervenuta l’approvazione regionale.
Inoltre non è vero che le localizzazioni ex art. 51 L.865\71 possono essere effettuate al di fuori di un intervento di edilizia sovvenzionata: si veda in merito TAR Molise 1149\08 la cui massima afferma; "È legittimo il diniego comunale di approvazione di un intervento di edilizia agevolata ex art. 51, l. 22 ottobre 1971 n. 865, da realizzarsi in zona a destinazione agricola, risultando ininfluente che l’area interessata ricada in zona per la quale il piano regolatore generale prevede l’elaborazione di un piano di recupero, circostanza dalla quale il ricorrente fa discendere l’avvenuta sua trasformazione in zona di espansione o di completamento, atteso che la localizzazione di detti interventi in una zona non interessata da un piano di livello secondario presuppone comunque la realizzazione di un intervento pubblico, vale a dire di un’opera pubblica o di un pubblico programma edilizio, approvato e finanziato da un pubblico soggetto, e tale non può essere considerato un intervento di edilizia agevolata, non avendo esso natura di programma integrato o di riqualificazione o esecutivo di un accordo pubblicoprivato."
Sul punto è significativa la recente sentenza 768\2010 del Consiglio di Stato che aderendo ad un indirizzo consolidato della sezione IV afferma nel punto centrale della motivazione: "presupposto per l’applicazione dell’art. 51 citato è che vi sia, come nella specie, un programma di edilizia pubblica ormai in fase operativa, perché anche già finanziato, al quale debba seguire soltanto la localizzazione delle aree sulle quali eseguire l’intervento edilizio specifico; tale tipo di localizzazione, non é un mero surrogato della formazione del piano di zona e, pertanto, la sua legittimità non va verificata in base agli stessi parametri utilizzati per tale piano; la delibera di localizzazione ex art. 51 citato, avente chiara funzione accelerativa, è da ritenere per sua natura non soggetta all’approvazione regionale prevista dall’art. 8 della legge n. 167/1962; il programma costruttivo inerente la localizzazione non è equiparabile al piano di zona, rispetto al quale è alternativo ed autonomo, essendo soggetto a procedimento semplificato ed accelerato di individuazione ed acquisizione delle aree destinate ad iniziative di edilizia residenziale pubblica, non assimilabile alla procedura di formazione del xxx, con il quale condivide soltanto l’efficacia.".
Da ciò si ricava che non vi erano affatto i presupposti per accogliere la richiesta di localizzazione sia perché le aree per le quali era chiesta la localizzazione erano classificate come agricole dallo strumento vigente al momento della richiesta, sia perché non vi era alcun programma di edilizia pubblica programmato e finanziato.
I ricorsi vanno, pertanto, rigettati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza quanto al Comune di xxx e vengono liquidate come in dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti della Regione Molise che si è difesa con comparse di stile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna i ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti del Comune di xxx che liquida in Euro 3.000 oltre C.P.A. ed I.V.A.
Compensa le spese nei confronti della Regione Molise.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
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Cass. pen., sez. I 25-10-2007 (04-10-2007), n. 39531 Ergastolo – Condono parziale

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OSSERVA
Coll’ordinanza di cui in epigrafe, la corte d’assise d’appello di Catania – quale giudice dell’esecuzione – rigettava la richiesta di applicazione dell’indulto sulla pena inflitta allo S. dalla sentenza 23.11.2002 della stessa corte, avanzata dal p.g..
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione lo S., che denunciava violazione di legge.
Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse.
Colla sentenza sopra indicata, allo S. venne inflitta la pena dell’ergastolo per una serie di gravi reati. Ora, è consolidata giurisprudenza di questa Corte che tale pena, in quanto detentiva perpetua, non sia condonabile in parte, ma solo per volontà del legislatore in loto; o, sempre per tale volontà, convertibile in pena di altra specie. Ne consegue che alla stessa non può essere applicato l’indulto, previsto in via generale soltanto per le pene detentive temporanee (cfr. Sez. 1, 22.3.2000, Araniti; id., 1.7.1994, Rovelli; id., 10.2.1993, Guardo).
Tale preclusione esclude la giuridica rilevanza sia delle ragioni per le quali il giudice dell’esecuzione ha rifiutato (ma sotto diverso profilo) la concessione del beneficio, sia di quelle avanzate, in contrario avviso, dal ricorrente.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso debbono seguire gli ulteriori provvedimenti previsti dall’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-01-2011, n. 1472 Fondi e casse di previdenza

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Svolgimento del processo

Con sentenza non definitiva dei 9.2 – 8.6.2006, la Corte d’Appello di Roma pronunciando nelle cause riunite di opposizione a precetto e di opposizione all’esecuzione proposte dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (qui di seguito, per brevità, anche Cassa) nei confronti di G. D., rigettò il primo motivo di impugnazione svolto dalla Cassa, con il quale era stato dedotto che erroneamente il primo Giudice non aveva esaminato anche la domanda proposta con l’opposizione all’esecuzione.

A sostegno del decisum la Corte territoriale osservò che, pur avendo il primo Giudice fatto riferimento alla sola opposizione a precetto, la pronuncia di rigetto di quest’ultima copriva anche quella relativa all’esecuzione, siccome proposta in base alle medesime ragioni (non validità del titolo esecutivo fatto valere dall’appellato), rilevando altresì che neppure in appello la Cassa aveva specificato quali ulteriori ragioni, diverse da quelle relative alla validità del precetto, avrebbero resa illegittima o nulla l’esecuzione.

Avverso l’anzidetta sentenza non definitiva della Corte territoriale, la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi; l’intimato G.D. ha resistito con controricorso.

Con sentenza definitiva del 6.7.2006 – 17.4.2008, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Cassa, rilevando che il tenore letterale della conciliazione giudiziale intervenuta fra le parti (costituente il titolo esecutivo azionato) era del tutto chiaro ed univoco, essendo stato il trattamento pensionistico di anzianità riconosciuto dal 1.2.1997 ed essendo stata persino stabilita la misura del rateo mensile; il contenuto del verbale non lasciava inoltre spazio ad integrazioni alla luce delle norma regolamentari, atteso che, con riferimento al periodo per cui era causa, le parti avevano concordato una soluzione conciliativa traente origine da una situazione del tutto peculiare, determinata anche da aspettative della Cassa in ordine al trattamento pensionistico spettante al G..

Avverso la suddetta sentenza definitiva, la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi; l’intimato G.D. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso le sentenze (non definitiva e definitiva) concernenti le medesime controversie.

2. In ordine alla sentenza non definitiva, con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di L. (art. 615, commi 1 e 2; artt. 39 e 112 c.p.c.), deducendo che, pur nell’identità dei motivi dispiegati in ordine all’inesistenza del diritto fatto valere dal G., l’opposizione al precetto era limitata all’acclaramento di tale insussistenza, mentre l’opposizione all’esecuzione involgeva anche il profilo dell’azionabilità del diritto in questione, cosicchè, ricorrendo semmai una situazione di litiscontinenza e non essendosi il primo Giudice pronunciato su entrambi i giudizi, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere l’assenza di motivazione al riguardo. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, deducendo la mancata esplicitazione delle ragioni per le quali l’identità del diritto sostanziale dovrebbe ritenersi di per sè sufficiente a giustificare il totale assorbimento dell’opposizione all’esecuzione nel giudizio di opposizione al precetto.

3. Il primo motivo è infondato, poichè, come evidenziato nella sentenza impugnata, l’opposizione all’esecuzione è stata proposta in base alle medesime ragioni poste ad oggetto dell’opposizione al precetto: nell’un caso e nell’altro, come del resto risulta dai rispettivi atti introducivi dei giudizi, trascritti nel ricorso, l’invalidità del titolo esecutivo fatto valere dal G..

Coerentemente, dunque, la Corte territoriale ne ha tratto la conclusione che, con lo statuire in ordine all’opposizione al precetto, il primo Giudice aveva con ciò stesso pronunciato anche sull’opposizione all’esecuzione.

Ed invero, al di là della dedotta distinzione tra esistenza del diritto e sua azionabilità, l’odierna ricorrente ha riconosciuto che entrambe le opposizioni si fondavano sull’identico motivo dell’inesistenza del diritto fatto valere dal G., cosicchè il primo Giudice, affrontando tale questione, aveva in effetti deciso entrambe le opposizioni.

4. Il secondo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla presente controversia ratione tempons.

Infatti, in base a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).

Tale onere non è stato però assolto dal ricorrente, risultando il motivo all’esame affatto privo di tale momento di sintesi.

5. In ordine alla sentenza definitiva, la ricorrente, con i primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, siccome fra loro strettamente connessi, denuncia, con riferimento al verbale di conciliazione giudiziale concluso inter partes, violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c..

Con il quarto motivo denuncia, sotto svariati profili, vizi di motivazione.

6. Quanto ai primi tre motivi di ricorso, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione di un atto negoziale (e, quindi, nella fattispecie, del verbale di conciliazione giudiziale su cui si fonda la pretesa dell’odierno controricorrente) è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., o di motivazione inadeguata ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione; pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (cfr, ex plurimis, Cass., n. 22536/2007).

Parimenti la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nei contratto, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate, e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa (cfr, ex plurimis, Cass., n 28479/2005).

A tale fondamentale criterio, come esposto nello storico di lite, la Corte territoriale sì è attenuta nell’interpretazione del verbale di conciliazione giudiziale stipulato inter partes, attribuendo alla locuzione adoperata "riconoscimento del trattamento pensionistico di anzianità dal 1.2.1997 i piano significato che emerge dal senso letterale delle parole usate, corroborato, come pure evidenziato nella pronuncia impugnata, dall’avvenuta indicazione della misura del rateo mensile.

Peraltro, e contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, anche il comportamento complessivo delle parti (e, segnatamente, quello risultante dalla nota 11.4.2001 della Cassa) era in linea con il rilevato tenore letterale della pattuizione in parola, posto che, come rilevato nella sentenza di prime cure – richiamata nella pronuncia di appello – la circostanza che le parti avessero discusso circa la rivalutazione dei ratei relativi al periodo di sospensione del trattamento portava a ritenere che le stesse fossero concordi circa la spettanza di tali ratei.

Non è dunque dato rilevare alcuna violazione del criterio ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c., risolvendosi le censure svolte dalla Cassa nella mera prospettazione – anche attraverso il richiamo dell’art. 1363 c.c., nella specie nient’affatto decisivo – di una difforme interpretazione, peraltro neppure adeguata rispetto all’inequivoco contenuto letterale delle parole utilizzate.

L’esaustività dell’interpretazione condotta alla stregua del ricordato canone ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c., esclude poi la possibilità di far ricorso a quello, sussidiario, dettato dall’art. 1367 c.c.; a quest’ultimo riguardo, per completezza di motivazione, deve peraltro precisarsi che il riferimento a pretese nullità della pattuizione in parola per asserito contrasto con norme regolamentari non ha ragion d’essere, ove si consideri che i verbale di conciliazione, come emerge inequivocabilmente dalle richiamate vicende processuali e dallo stesso tenore dell’atto, era stato stipulato a definizione conciliativa di una controversia anche di natura risarcitoria.

I motivi all’esame vanno pertanto disattesi.

7. Il quarto motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., non essendo stato formulato il momento di sintesi richiesto alla luce della più sopra ricordata giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).

8. In definitiva entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 42,00, oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, più spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.