Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Su opposizione della GNUTTI Carlo s.p.a. a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Presidente del Tribunale di Ivrea a favore della MVO Group il Tribunale rigettava la stessa e condannava alle spese di lite il 16 maggio 2003.
La sentenza, a seguito di gravame della GNUTTI, è stata confermata dalla Corte di appello di Torino il 16 ottobre 2009.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la GNUTTI, affidandosi a sei motivi, di cui gli ultimi due subordinati.
Resiste con controricorso la Tecsinter s.p.a. in liquidazione (già Tecsinter s.p.a.-MVO Group s.p.a.).
Le parti hanno depositato rispettive memorie.
Motivi della decisione
Preliminarmente il Collegio ritiene di dover esaminare la eccezione della resistente, con la quale si deduce la inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi di impugnazione.
La eccezione è destituita di fondamento in virtù della semplice lettura della proposta impugnazione.
1.-Passando all’esame dei primi tre motivi di ricorso (erronea qualificazione giuridica del rapporto contrattuale, che da una corretta valutazione della documentazione prodotta sarebbe configurabile come contratto di somministrazione-primo motivo; vizi di motivazione circa un punto decisivo della controversia-per avere il giudice dell’appello ritenuto che a seguito delle dichiarazioni di due testimoni e in mancanza di accordo tra le parti la GNUTTI avrebbe dovuto contestare ogni singolo addebito alla MVO per ogni singolo ordine-secondo motivo; omissione da parte del giudice dell’appello di accertamento, comunque, d un grave inadempimento imputabile alla MVO anche in ipotesi di singoli rapporti di compravendita-terzo motivo) il Collegio osserva quanto segue.
Ciò che ha costituito l’oggetto cruciale della giudizio, nelle due fasi di merito, è consistito nella qualificazione della natura giuridica del rapporto intercorso tra le parti, ossia se si trattava "alternativamente" di somministrazione, vendita unica o vendite multiple tra loro collegate.
Infatti la GNUTTI-opponente- chiedeva la pronuncia di risoluzione del rapporto contrattuale per ritardo nella fornitura della merce (componenti meccaniche), per riduzione della quantità consegnata e per aumento del prezzo richiesto, con condanna della parte avversa al risarcimento dei danni, quantificati in L. 4.266.947.360 con compensazione tra il credito contrattuale riconosciuto in via monitoria alla MVO Group e il maggior danno subito con conseguente liquidazione del danno eccedente la compensazione.
2.-Per una migliore comprensione della vicenda va rilevato quanto segue.
Il rapporto tra le parti sorse con Nuova Samo, che si fuse per incorporazione con la MVO, che a sua volta fu incorporata dalla Tecsinter.
La prima offerta, accettata dalla Nuova Samo fu del 13 aprile 1993 e da essa si evinceva il prodotto richiesto, le quantità annue e mensili, il prezzo, il trasporto, il pagamento e la durata del contratto.
Questo rapporto si protrasse per anni, senza però, come riconosce la ricorrente anche nel presente ricorso (p. 33) che venisse stipulato un contratto scritto con accettazione contestuale delle obbligazioni assunte, ossia fornitura di beni (sinterizzati) fabbricati dalla società che, per le sue vicende nel tempo, sarebbe divenuta la Tecsinter alla GNUTTI al fine di soddisfare l’esigenza finale di quest’ultima, la consegna dei beni stessi al cliente finale americano, la società Cummins.
Il giudice dell’appello, all’esito della istruttoria orale e dalla lettura della documentazione in atti, dopo avere confrontato le tesi contrapposte, ha dedotto:
1) che da parte della GNUTTI non vi era mai stato l’invio di una proposta nel senso di formalizzare un accordo, che indicasse volumi di richiesta, prezzi, tempi di consegna, sebbene contatti in tal senso fossero stati sollecitati dalla MVO;
2) che gli ordini venivano inviati senza prevedibilità e, quindi, lo specifico inadempimento addebitabile da parte della GNUTTI a MVO non poteva essere agganciato ad un accordo ben prefissato per i vari aspetti, ma avrebbe dovuto riguardare ogni singolo ordine, ove non rispettato e quindi, per ogni lavorazione avrebbe dovuto la GNUTTI contestare l’addebito e richiedere la conseguente tutela giudiziaria.
Ciò posto, il giudice dell’appello ha argomentato che "i ritardi nella consegna non dipendenti dal mancato rispetto di una tempistica concordata ed accettata per un costante e programmato impegno di realizzazione, non possono trovare adeguata tutela con la domanda azionata in causa dalla GNUTTI, che non è inquadrabile in un contratto di somministrazione, nè in un appalto, nè in una vendita di beni a consegne ripartite" (p. 27 sentenza impugnata).
A fronte di questo argomentare, che, in buona sostanza, riprende l’argomentare del Tribunale, per il quale dai documenti prodotti non emergeva la prova della stipula di un contratto di somministrazione, in quanto il giudice dell’appello ha ritenuto provata la esistenza di rapporti commerciali tra le parti che si sono concretati in specifici ordinativi, la ricorrente assume che anche nella prospettiva di diritto fatta propria dal giudice del merito per qualificare il rapporto intercorso tra le parti vi sarebbero tutti gli elementi per accertare l’inadempimento della MVO e per condannarla al risarcimento dei danni, su cui vi sarebbe omessa motivazione (ultima parte motivo terzo del ricorso – p. 46 ricorso).
3.-Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.
Contrariamente a quanto deduce la ricorrente il giudice del merito si è fatto carico, ammettendo anche alcuni capitoli di prova orale, e in tal modo andando di contrario avviso rispetto al Tribunale, di valutare tutte le circostanze documentali e l’esito delle prove testimoniali, sintetizzando anche le risposte dei testi (p.23-25 sentenza impugnata) per dedurne che in realtà non è stato mai realizzato tra le parti un accordo di durata per la fornitura della mercè, un accordo organico e compiuto quanto a numero di prezzi e precisi termini di ordinazione e consegna onde permettere alla MVO di programmare la produzione e gli investimenti.
In sostanza, il giudice dell’appello ha ritenuto che mancasse una programmazione e la GNUTTI di volta in volta emetteva ordini di consegna e questi ordini se non erano adempiutile perchè erano sciolti da ogni accordo e venivano fatti a seconda delle esigenze della GNUTTI. Peraltro, la stessa ricorrente, come si evince dalla sentenza di primo grado, che è stata confermata in appello, ha ammesso che il rapporto contrattuale inadempiuto è stato ritenuto sostanzialmente come contratto di somministrazione, ma anche come contratto di vendita a consegne ripartite oppure come contratto di vendite multiple e funzionalmente collegate, come appalto o genericamente come contratto, per poi concludere con la richiesta al giudice di qualificare il contratto alternativamente somministrazione, vendita unica o vendite multiple tra loro collegate (p. 7 sentenza di primo grado).
A fronte di ciò, il giudice del merito, sulla base delle prove acquisite, ha avuto modo di escludere che fosse stato posto in essere un contratto di somministrazione, pur potendo questo corredarsi di forma libera e con logica e congrua motivazione, perchè aderente alla realtà processuale, ha affermato che si era in presenza di singole vendite dei macchinari.
Di qui il rigetto del secondo motivo (p. 34 ss. ricorso), con il quale si censura la decisione adottata sotto il profilo del vizio di motivazione.
Peraltro, la GNUTTI, secondo quanto accertato in via istruttoria, ha omesso di provare specificamente i singoli inadempimenti, da cui sarebbe potuto derivare la eventuale responsabilità della Tecsinter.
Ne consegue l’assorbimento del terzo motivo (p.3 9 ss. ricorso) che, peraltro, appare non fondato, atteso che, una volta qualificati i rapporti tra le parti come singole vendite, avulse da ogni programmazione contrattuale, e non come rapporto unitario, è evidente che dei vari inadempimenti della MOV era la GNUTTI a dovere fornire la prova.
4.-Con il quarto e il quinto motivo (p. 46 ss. ricorso) la GNUTTI, in estrema sintesi, lamenta la mancata ammissione ex officio di alcuni mezzi di prova e del giuramento suppletorio.
Più precisamente con il quarto, proposto in via subordinata (p. 46 ricorso) la ricorrente lamenta che il giudice dell’appello non avrebbe disposto di ufficio ex art. 281 ter c.p.c., la prova testimoniale.
Questo potere in capo al giudice sarebbe da esso esercitabile anche dopo il maturarsi della preclusione di cui all’art. 184 c.p.c. per le cause iniziate prime dell’entrata in vigore della L. n. 80 del 2005.
In merito a questa censura il Collegio osserva, con il conforto di autorevole dottrina, che si tratta pur sempre di un potere discrezionale per cui non si configura in capo alla parte un vero diritto processuale all’esercizio del potere istruttorio di ufficio e, comunque, anche qui condividendo recente dottrina, va affermato che le preclusioni ex art. 184 c.p.c. operano anche in relazione al potere di cui si tratta.
Del resto simile interpretazione risulta coerente con quell’orientamento giurisprudenza che esclude la censurabilità in cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, come nel caso in esame, del mancato esercizio del potere di ufficio di disporre prova testimoniale (v. per quanto valga Cass. n. 13647/02;
in termini Cass. n. 9322/10).
5.-In relazione al quinto motivo, come si evince dallo stesso, va rilevato che non viene configurata la sussistenza di una probatio semipiena, rispetto alla cui richiesta il relativo accertamento delle condizioni che la legittimino o meno è insindacabile in questa sede di legittimità (Cass. n. 877/82; Cass. n. 1151/80; Cass. n. 389/77).
6.-Con il sesto motivo, in estrema sintesi, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c., in quanto con i capitoli di prova richiesti si sarebbe voluto dimostrare che tra la Cummins e la GNUTTI esisteva un contratto di somministrazione in forza del quale la GNUTTI avrebbe soddisfatto integralmente il fabbisogno della società americana mediante consegna dei prodotti rapportati al fabbisogno ordinario della stessa e la produzione, che doveva essere affrontata dalla MOV, doveva essere fatta in quantità notevole.
Le prove dedotte in appello avrebbero dovuto essere ammesse nella loro interezza per i capitoli dedotti in primo grado e non ammessi in quella sede e per i capitoli dedotti in grado di appello per la prima volta, in quanto tendevano a sostenere la adempienza della GNUTTI e la inadempienza della MOV agli obblighi spontaneamente assunti.
La censura va disattesa.
Di vero, il giudice dell’appello ha ritenuto provata la esistenza di singoli rapporti contrattuali i cui inadempimenti addebitabili alla MOV non erano stati puntualmente dedotti ed esplicitamente ha motivato la sua decisione in merito ritenendo legittima la richiesta della attuale ricorrente già espressa in primo grado e quella formulata in secondo grado e, dopo avere escusso i testi, ha posto in rilievo che la mancata ammissione di alcune istanze istruttorie formulate in sede di gravame, atteso l’esito delle prove orali, fosse da confermare anche perchè "la vicenda appare sufficientemente istruita sugli aspetti per i quali era stata ritenuta necessaria l’istruttoria" (p. 25 sentenza impugnata), ossia per accertare l’inadempimento della MOV e il verificarsi del danno lamentato dalla GNUTTI, collocati temporalmente con la nascita dei crediti di cui alle forniture in ingiunzione (p. 23 sentenza impugnata).
In altri termini, il giudice a quo non ha ritenuto indispensabili le altre istanze istruttorie o la ammissione di alcuni capitoli e, quindi, non ha modificato la sua ordinanza del 14 novembre 2006, perchè nel suo giudizio valutativo, anch’esso incensurabile in questa sede, la causa si presentava sufficientemente istruita.
Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.