Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-08-2012, n. 14584

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 30.5.89 Di.Do.

A. evocava in giudizio avanti al Tribunale di Roma M. e U.G. chiedendo che fosse accertata l’efficacia di una scrittura privata datata 26.10.1969 quale atto di compravendita di un’area (un terrazzo) sovrastante l’appartamento sito in (OMISSIS) di proprietà dei convenuti ed ordinasse la trascrizione di tale porzione immobiliare in favore dell’attore. Si trattava più precisamente di una scrittura redatta materialmente dal muratore che aveva eseguito i lavori ivi elencati, interessanti i confinanti immobili di entrambe le parti ed espressamente accettata per iscritto da G. e U.M., proprietari dei terrazzo realizzato ex novo sull’area sovrastante il loro appartamento che sarebbe stato da essi ceduto al Domenicantonio per essere accorpato alla sua abitazione.

A questo giudizio veniva riunito quello proposto dagli U. contro il Di.Do., con il quale essi chiedevano accertarsi che quest’ultimo non aveva acquistato alcun diritto sull’indicata superficie e di conseguenza il rilascio da parte dello stesso dei terrazzo in questione.

L’adito Tribunale con sentenza 1834/94 rigettava la domanda del Di.

D. ed accoglieva quella degli U., ritenendo che il preteso contratto di compravendita del terrazzo, difettava di forma scritta in quanto la scrittura prodotta costituiva una semplice ricevuta di pagamento. La pronuncia veniva appellata dai D. D. secondo cui la scrittura privata in questione conteneva una proposta di cessione dell’area (tetto trasformato in lastrico solare a livello del proprio appartamento), proposta formulata da un terzo (il muratore che aveva eseguito tali lavori) fatta propria dagli Urbani e che era stata espressamente accettata dal Di.Do., il quale aveva pagato quanto indicato in detta scrittura, che aveva poi provveduto a registrare.

L’adita Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 3631/97 rigettava il gravame ritenendo che il documento proveniente da un terzo non poteva costituire un atto di compravendita immobiliare, mancando dei requisiti legali di forma e di sostanza.

A seguito di ricorso del Di.Do., questa Corte di Cassazione con sentenza n. 8817/02, preso atto che la Corte capitolina non aveva valutato nella sua interezza il documento, avendo ignorato la dicitura "Per accettazione" con la relativa sottoscrizione di G. e U.M. (postilla neppure riportata nella sentenza impugnata), mentre ai sensi dell’art. 1362 c.c. e segg. avrebbe dovuto procedere a una valutazione completa e complessiva dell’atto, accoglieva il ricorso rinviando la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

Di.Do. provvedeva quindi a riassumere la causa avanti a tale ufficio giudizio, presso il quale successivamente iniziava anche altro giudizio ex art. 389 c.p.c. con cui chiedeva la restituzione del terrazzo in precedenza riconsegnato a controparte a seguito di atto di precetto da essi formulato. La stessa Corte capitolina, con sentenza n. 2171/05 depositata il 17.05.2005, rigettava l’appello compensando le spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio. La corte ribadiva che la mera dizione "per accettazione" che figura in calce alla scrittura in esame contenente un elenco dei favori eseguiti dal muratore, non era elemento tale da far ritenere l’atto alla stregua di un contratto di compravendita immobiliare, sembrando piuttosto che l’accettazione di una proposta di acquisto del terrazzo, il consenso per quanto riguardante la natura, entità e costo dei lavori eseguiti nell’interesse sia degli U. che del Di.Do..

Avverso la suddetta decisione ricorrono per cassazione gli odierni ricorrerli quali eredi di Di.Do.Am. nel frattempo deceduto sulla base di n. 3 censure; gli intimati resistono con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso gli esponenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 3, 4 e 5;

omessa motivazione su un punto decisivo circa il mancato esame della causa iscritta con il n. RG 239/03 ai sensi dell’art. ex art. 389 c.p.c., non menzionata nè nella motivazione della sentenza, nè nel dispositivo. La doglianza non ha pregio atteso che il rigetto della domanda dei Di.Do. necessariamente implicava anche quello della distinta domanda formulata ai sensi dell’art. 389 c.p.c.. Sotto tale profilo non si ravvisa neppure un interesse dei ricorrenti a far valere l’omessa pronuncia su una domanda la cui soluzione era assorbita dalla decisione del giudice del rinvio.

Con il 2 motivo si denunzia la violazione degli artt. 1362, 1324 c.c. e artt. 113 e 116 c.p.c. per essere la sentenza impugnata affetta da vizi di ragionamento in violazione della regola legale di ermeneutica contrattuale. La Corte territoriale nel valutare la scrittura nella sua interezza, ha… interpretato la proposta come fosse un’accettazione. Ha omesso di valutare il significato della successiva consegna del documento al Di.Do. e il suo utilizzo. Ha erroneamente ipotizzato che il consenso espresso dagli Urbani si riferisse ad una (insussistente) precedente proposta di acquisto avanzata dal Di.Do.. La Corte, in altre parole – proseguono i ricorrenti – aprioristicamente ha supposto l’esistenza di una proposta del Di.Do., da cui la susseguente incertezza circa l’oggetto del consenso degli U.. Eliminata tale ipotesi, il consenso e la volontà degli U. si sono concretati in una proposta i cui termini sono contenuti nella nota scrittura contente i seguenti elementi: l’oggetto individuato nell’area sovrastante l’appartamento e il prezzo di L. 265.000 importo questo versato dal Di.Do. per i lavori all’interno dell’abitazione degli U.". La doglianza di cui sopra non ha pregio.

Giova ricordare che il giudice del rinvio, nel conformarsi a quanto statuito da questa Corte di legittimità, ha proceduto ad una valutazione della scrittura nella sua interezza prendendo in esame ex professo la "postilla" con l’accettazione degli U. posta in calce ad essa, mai considerata nella precedente pronuncia poi cassata. Ed ha così ritenuto, seguendo un iter motivazionale corretto e condivisibile, che "… la mera dizione per accettazione che figura in calce all’elenco dei lavori assunti dal C. non consente di stabilire, con il richiesto rigore ermeneutico, se il consenso dei fratelli U. si riferisca all’ipotizzata proposta di acquisto dell’area avanzata dal Di.Do. o non piuttosto, alla natura, entità e costo dei lavori elencati nei documento, alcuni dei quali dovevano essere eseguiti nell’esclusivo interesse del Di.Do. mentre altri nell’interesse dei fratelli U.. In altri termini – prosegue la Corte capitolina – questa diversificazione dei lavori, il cui ammontare risulta differenziato in L. 200.000 e in L. 265.000, non consente di stabilire quale sia stato il prezzo di vendita dell’area, l’estensione della quale fu poi unilateralmente precisata con postilla dal Di.Do., con conseguente parziale incertezza sul prezzo e sull’oggetto dell’immobile.

Secondo la Corte capitolina, erano ipotizzabili "trattative tra le parti avvenute in precedenza, ma dell’accordo eventualmente raggiunto manca la prova documentale e la forma scritta richiesta ad substantiam".

In effetti il Collegio non ritiene che la conclusioni del giudicante sarebbero state diverse ove la proposta fosse partita dagli U. e non dal Di.do.An., essendo irrilevante tale questione, atteso che ai fini della configurazione di un contratto con forma scritta ad substantiam non è nè richiesta, nè necessaria la simultaneità della sottoscrizione dei contraenti. Al riguardo ha precisato questa S.C. che non occorre che la volontà negoziale sia manifestata dai contraenti contestualmente e in un unico documento, dovendosi ritenere il contratto perfezionato anche qualora le sottoscrizioni siano contenute in documenti diversi, anche cronologicamente distinti, qualora, sulla base di una valutazione rimessa al giudice di merito, si accerti che il secondo documento è inscindibilmente collegato al primo, sì da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo (Cass. 2, n. 3088 del 13/02/2007; Cass. n. 23966 del 23/12/2004). E’ stato altresì evidenziato dalla giurisprudenza che per "la sussistenza di una scrittura privata contrattuale è necessario che dal documento emerga il reciproco consenso delle parti per costituire, regolare od estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale, ma non che si adottino particolari formule per esprimere tale consenso, sicchè nulla esclude che esso venga manifestato da uno dei contraenti con la semplice sottoscrizione "per accettazione" delle dichiarazioni fatte in prima persona dall’altro. Nè occorre che l’incontro delle volontà sia contestuale, ben potendo esso risultare da documenti diversi, anche cronologicamente distinti ed essendo del pari possibile che uno stesso documento originariamente sottoscritto da una sola parte venga sottoscritto in un secondo tempo dall’altra oppure che questa, senza sottoscriverlo, lo produca in giudizio con il dichiarato intento di avvalersi del contenuto negoziale di esso nei confronti del suo autore (Cass. n. 12819 del 01/12/1992).

Infine l’affermazione della Corte d’appello circa la non univoca manifestazione della volontà di vendere e della non individuabilità del prezzo (che sarebbe equivalente la costo dei lavori eseguiti a vantaggio degli U.) non è censurabile rientrando in apprezzamenti riservati al giudice di merito, inammissibili in sede di legittimità stante la motivazione congrua, coerente e immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 2272 del 02/02/2007; Cass. n. 3436 del 16/02/2006; Cass. n. 3186 del 14/02/2006).

Con il terzo motivo: si denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme in tema d’interpretazione dei contratti (art. 1362 c.c., comma 1, degli artt. 1366, 1367, 1371 – 1325 e 1346 c.c.) in relazione alla valutazione della scrittura del 26.10.69 per mancata applicazione delle citate norme e dei principi ermeneutici ivi espresse. Si sottolinea che in difetto di vendita il pagamento del prezzo sarebbe stato privo di causa e che l’area venduta era determinabile, in quanto sovrastante la casa degli U.. La doglianza non ha pregio, in relazione al fatto che il giudice d’appello aveva escluso che nella scrittura privata si fosse fatta menzione del prezzo di vendita.

Con il 4 motivo infine si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 2 e dell’art. 1324 c.c. per omessa e contraddittoria motivazione in relazione all’omessa valutazione del comportamento complessivo delle parti, posto in essere successivamente alla formazione della scrittura e ad essa correlato.

L’attore aveva ristrutturato e posseduto il terrazzo da oltre 19 anni; nella corrispondenza tra legali era pacifica la proprietà dell’area, che era stata accatastata autonomamente. La prospettata questione potrebbe anche avere rilievo, ma non in relazione all’affermazione della corte circa l’inesistenza del prezzo di vendita, rispetto a cui non ha alcuna rilevanza il comportamento posteriore delle parti.

Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato.

Per il principio della soccombenza le spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.00,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. V 23-10-2007 (09-10-2007), n. 39052 Effetti in relazione ai giudizi di impugnazione

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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Messina, quale giudice di rinvio dalla Corte di cassazione, ha confermato, dopo una sospensione del procedimento protrattasi per sedici anni, la dichiarazione di colpevolezza di D.M.C. in ordine ai delitti di detenzione di armi da sparo e di esplosivi, sequestrati il (OMISSIS) in un locale di cui, secondo l’accusa, egli aveva l’esclusiva disponibilità insieme ai fratelli Angelo e Pasquale e al congiunto M.G., tutti già condannati con sentenza irrevocabile.
Hanno ritenuto i giudici del merito che all’epoca dei fatti i fratelli D.M. erano tutti latitanti in (OMISSIS), negando attendibilità alla tesi difensiva di D.M.C., che aveva dedotto e documentato con una memoria depositata il 27 ottobre 2006 di essere emigrato in Piemonte sin dal 6 febbraio 1962, stabilendo in particolare la sua residenza sin dal 1975 a (OMISSIS), presso la cui Camera di commercio fu iscritto nel 1978 con la qualifica di artigiano, dopo aver lavorato come operaio edile.
Ricorre per cassazione D.M.C. e propone due motivi d’impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano apoditticamente negato attendibilità alla sua versione difensiva.
Con il secondo motivo il ricorrente chiede dichiararsi estinti per prescrizione i reati, eccependo i illegittimità costituzionale la L. n. 251 del 2005, art. 10 che esclude la retroattività della sopravvenuta più favorevole disciplina della prescrizione.
2. Va preliminarmente rilevato che è manifestamente infondato il secondo motivo del ricorso, con il quale si deduce l’estinzione dei reati, perchè C. Cost., 23 novembre 2006, n. 393, nel dichiarare illegittimo la L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè", ha implicitamente negato che sia costituzionalmente illegittima l’esclusione dell’applicabilità della nuova disciplina della prescrizione in tutti i giudizi d’impugnazione, incluso il giudizio di rinvio, che non consiste nella semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma "rappresenta una fase a se stante" , condizionata dalla pronuncia della Corte di cassazione(Cass., sez. un., 23 novembre 1990, Agnese, m. 186164).
Sicchè, in applicazione della disciplina previgente, va disattesa l’eccezione di prescrizione dei reati.
3. Il primo motivo del ricorso è invece fondato.
Nella memoria depositata il 27 ottobre 2006 il ricorrente aveva infatti dedotto e documentato di non avere avuto nel 1977 la disponibilità del locale in cui furono sequestrati le armi, perchè viveva all’epoca a (OMISSIS). E i giudici del merito non hanno preso in seria considerazione tale deduzione, che individuava un fatto controverso sul quale avrebbero dovuto pronunciarsi.
In realtà si è discusso, soprattutto nella dottrina e nella giurisprudenza civili, se il difetto di motivazione rilevi solo quando riguardi un fatto principale, costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio, ovvero anche quando riguardi un fatto secondario, dal quale si possa argomentare per concludere in ordine al fatto principale costitutivo, impeditivo, modificativo, estintivo della fattispecie controversa. Tuttavia, a parte la questione della decisività del fatto, che va risolta con una prova di resistenza della motivazione, sembra ragionevole ritenere che il principio del contraddittorio, oggi costituzionalizzato (art. 111 Cost., comma 2), imponga al giudice di prendere posizione su qualsiasi fatto che sia stato oggetto di specifica controversia tra le parti, indipendentemente dalla sua natura principale o secondaria. E in questo senso depone anche il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)., laddove riconosce che il vizio della motivazione può risultare anche dagli atti in cui siano documentate richieste di parte non considerate dal giudice del merito. Sicchè da ogni controversia insorta tra le parti su uno specifico fatto, principale o secondario, deriva un dovere di decisione del giudice, che può essere certamente assolto con una pronuncia anche implicita, ma richiede una giustificazione adeguata; e l’individuazione dei fatti effettivamente controversi, attenendo alla definizione dell’oggetto del giudizio, può essere compiuta direttamente dalla Corte di cassazione attraverso l’esame degli atti, sia pure sulla base delle indicazioni delle parti. Questo non significa che al giudice di legittimità possa richiedersi una rivalutazione delle prove relative al fatto controverso; ma significa che sull’esistenza di un tale fatto il giudice del merito deve comunque pronunciarsi, pur rimanendo incensurabile la valutazione delle prove sulle quali quella pronuncia si fondi.
In realtà, quando ne è controversa l’esistenza, qualsiasi fatto viene in discussione come oggetto, non come strumento, di prova e di giudizio. E in questa prospettiva ogni fatto controverso può costituire punto della decisione.
Il disconoscimento della natura effettivamente principale (costituiva, impeditiva, modificativa o estintiva) del fatto controverso è un errore di qualificazione giuridica, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., lett. b; l’omessa considerazione di un fatto controverso che effettivamente non sia principale può dai luogo solo a un vizio di motivazione, perchè può essere considerata sempre implicita la pronuncia che lo riguarda. Ma il fatto deve venire in discussione come tema di decisione, non come strumento di prova, perchè altrimenti si snaturerebbe il giudizio di legittimità, estendendolo da un controllo sulla giustificazione a un controllo sulla decisione, che nel giudizio di legittimità può essere invece censurata solo in rapporto alle norme di diritto.
Nel caso in esame la presenza di D.M.C. a (OMISSIS) all’epoca del sequestro della armi era un fatto certamente controverso e decisivo. E il silenzio dei giudici del merito su tale controversia integra gli estremi della denunciata mancanza di motivazione.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Messina per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-01-2011, n. 1456 Combattenti e categorie assimilate

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda di G.C. volta ad ottenere, quale profugo italiano rientrato dalla Libia dopo il 1/9/1969, l’applicazione della L. n. 140 del 1985, art. 6, norma che prevede l’attribuzione di una maggiorazione mensile reversibile del trattamento di pensione in favore degli "ex combattenti", per tali intendendo (comma 1) gli appartenenti alle categorie previste dalla L. 24 maggio 1970, n. 336, (e successive modificazioni ed integrazioni) che non abbiano usufruito – nè abbiano titolo per usufruire – dei benefici previsti dalla legge stessa.

Impugnata dal G., la decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma con la sentenza indicata in epigrafe.

La Corte, esaminate le numerose disposizioni normative recanti, nel tempo, provvidenze a favore dei profughi italiani – in particolare, la L. n. 763 del 1981, che ha riordinato tutta la materia abolendo la distinzione, contenuta nella precedente legislazione, tra profughi di guerra e per il trattato di pace, da un lato, e connazionali rimpatriati, ossia profughi di più recente data, dall’altro – ha, tuttavia, ritenuto che la suddetta distinzione conservi la sua rilevanza ai fini delle provvidenze – come quella oggetto di causa – che hanno come specifici destinatari i soggetti indicati nella L. n. 336 del 1970, (ex combattenti, profughi per il trattato di pace e categorie equiparate); soggetti, questi ultimi, tra i quali non possono annoverarsi i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1970, emanato in attuazione della L. n. 319 del 1963, art. 3, (recante estensione ai connazionali rimpatriati dalla Libia delle disposizioni sull’assistenza a in favore dei profughi e dei rimpatriati dall’Algeria e da altri Paesi del continente africano), avendo il provvedimento in parola solamente l’intento di estendere ai suddetti connazionali le provvidenze previste a favore dei profughi italiani in generale ma non quelle, speciali, previste a favore dei soggetti rimasti coinvolti in modo immediato e diretto negli effetti del trattato di pace seguito al secondo conflitto mondiale e delle categorie che a costoro hanno ottenuto una specifica parificazione con apposite norme di legge.

Per la cassazione di questa sentenza il pensionato ha proposto ricorso affidato a sette motivi. L’INPS resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Nel primo motivo il ricorrente denuncia illegittimità e/o nullità della sentenza di primo grado e di quella d’appello per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 111 Cost., (art. 360 c.p.c., n. 4), oltre a difetto di motivazione, per essere entrambe solo formalmente motivate, oltre che prive dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione.

2. Nel secondo motivo, con deduzione di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., e art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 11 Cost., degli artt. 2697,2699, 2700, 2727 e 2729 c.c., della L. n. 1204 del 1971. e della L. n. 83 del 1970, art. 7, nonchè di difetto di motivazione, si censura la sentenza di primo grado e quella d’appello per non aver rilevato che l’INPS non aveva contestato i fatti dedotti a fondamento della domanda, che, quindi, non necessitavano di prova, conseguendone che la domanda stessa doveva essere accolta.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., in riferimento agli artt. 360 e 112 c.p.c., nonchè a tutte le altre norme indicate nei primi due motivi, ribadendosi che la domanda doveva essere accolta poichè l’INPS non aveva sollevato specifiche contestazioni e assunto posizione sui fatti di causa.

4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 421 c.p.c., nonchè difetto di motivazione, per non avere il giudice d’appello dato ingresso alla richiesta di esibizione di documenti in possesso dell’INPS e della Prefettura di Latina e per non essersi pronunciato sulla richiesta di ammissione di CTU contabile.

5. Nel quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 16 c.p.c., contestando alla Corte territoriale di non aver tenuto conto della comunicazione-parere del Ministero dell’Interno in data 26/1/1973 che, rispondendo a un quesito, affermava che i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1 settembre 1969 sono assimilati, a norma delle vigenti disposizioni, ai profughi di guerra e, pertanto, possono beneficiare di tutte le provvidenze in vigore per tali categorie. Tale parere, unitamente alla L. n. 319 del 1963, art. 3, alla L. n. 1225 del 1964, al decreto del Presidente del Consiglio 6.5.70, sancirebbero il diritto del ricorrente all’applicazione della L. n. 336 del 1970, e, quindi, della legge n. 140/85 attributiva del beneficio rivendicato in giudizio.

6. Il sesto motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 319 del 1963, art. 3, della L. n. 1225 del 1964, del D.P.C.M. 6 maggio 1970, e della L. n. 140 del 1985, art. 6, nonchè per difetto di motivazione, assumendo il ricorrente che la Corte territoriale ha erroneamente interpretato le norme regolatrici della materia, non ha considerato che l’INPS aveva,in casi analoghi, riconosciuto la maggiorazione prevista dalla L. n. 140 del 1985, art. 6, e, infine, non ha applicato la sentenza della cassazione n. 14285/05 che riconosce agli ex combattenti e:

assimilati il diritto alla maggiorazione fin dal momento della entrata in vigore della L. n. 140 del 1985, ancorchè siano stati collocati in pensione con decorrenza successiva.

7. Infine, nel settimo motivo, con denuncia di travisamento dei fatti, falsa ed erronea motivazione, violazione dell’art. 111 Cost., si contesta alla Corte territoriale di avere L immotivatamente scisso la categoria degli ex combattenti da quella dei profughi, mentre giusta il citato parere del Ministro dell’Interno in data 26.1.1973 – che fornisce una interpretazione autentica delle norme vigenti in materia – la maggiorazione richiesta in giudizio va riconosciuta anche ai rimpatriati dalla Libia dopo il 1.9.1969. Per il caso in cui si ritengano corrette le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, si prospetta questione di legittimità costituzionale delle norme da essa interpretate in riferimento all’art.3 Costituzione.

8. Il ricorso è privo di fondamento.

9. Quanto al primo motivo, e con riferimento alla dedotta nullità della sentenza di primo grado, è sufficiente rilevare che, a mente del principio secondo cui i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 14348 del 2000, n. 4612 del 1999), tale nullità doveva essere fatta valere in appello; e poichè ciò non risulta, non recando il ricorso alcuna indicazione in tal senso, la relativa questione è inammissibile.

Pretestuose e infondate sono, a loro volta, le censure rivolte alla sentenza di secondo grado, che ricostruisce la vicenda processuale con ampio e completo riferimento ai fatti di causa nella parte specificamente dedicata allo "Svolgimento del processo" e a quegli stessi fatti fa costante riferimento in motivazione, seppure per darne una valutazione giuridica non conforme alle attese dell’appellante.

10. Identiche ragioni inducono a rigettare il secondo e terzo motivo, che si esaminano congiuntamente censurando entrambi le sentenze di merito per non aver dato il dovuto rilievo, ai fini della decisione, alla mancata contestazione, da parte dell’INPS, dei fatti posti a fondamento della domanda.

E, infatti, fermo restando quanto già detto a proposito della sentenza di primo grado (che non risulta censurata in appello sotto i profili ora denunciati), è da osservare che la Corte territoriale da esplicito rilievo alla non contestazione dei fatti costitutivi del diritto affermati dal pensionato (allora appellante), là dove, testualmente, riferisce che costituivano "circostanze pacifiche e non contestate tra le parti" il fatto che il pensionato non era profugo per eventi bellici e che era rientrato in Italia dalla Libia successivamente al giorno 1/9/1969. Non per questo, peraltro, la Corte di merito era obbligata ad accogliere la domanda (come si vuoi sostenere in ricorso), ove si consideri che l’effetto vincolante per il giudice, che discende dal mancato adempimento all’onere di contestazione che l’art. 416 c.p.c., pone a carico del convenuto, è il dovere di astenersi da qualsiasi controllo probatorio dei fatti costitutivi non contestati (che dovrà ritenere, per ciò solo, sussistenti), senza, peraltro, che ciò gli precluda l’esercizio del potere – dovere, che gli è proprio, di accertare se quei fatti diano fondamento al diritto rivendicato in giudizio alla stregua delle norme giuridiche rilevanti nel caso concreto.

11. Il quarto motivo, per un verso, difetta di autosufficienza ed è, quindi inammissibile,, poichè il ricorrente non fornisce alcun elemento utile a dimostrare l’effettiva esistenza e il contenuto dei documenti rispetto ai quali lamenta il mancato accoglimento della istanza di esibizione (cfr. Cass. sent. n. 26943 del 2007; n. 6440 del 2007, n. 4391 del 2007, n. 18506 del 2006, n. 13556 del 2006, n. 11501 del 2006). Irrilevante è, invece, l’omesso esame della richiesta di ammissione di CTU contabile, essendo quest’ultima indirizzata – per ammissione dello stesso ricorrente – a supplire all’assenza di conteggi da parte dell’INPS e supponendo quindi risolta dalla sentenza impugnata, a favore dell’odierno ricorrente, la questione della sussistenza del diritto da lui rivendicato in giudizio.

12. Irrilevante, del pari, è l’omessa valutazione della comunicazione- parere del Ministero dell’Interno in data 26/1/1973, che si denuncia nel quinto motivo, avendo il giudice d’appello fondato il mancato riconoscimento del diritto alla richiesta maggiorazione pensionistica sulle disposizioni di legge regolatrici della materia, certamente non suscettibili di essere autenticamente interpretate nè, tantomeno, derogate da un atto amministrativo, come l’indicato parere ministeriale, privo di efficacia normativa e perciò stesso inidoneo a costituire fonte di diritti a favore di terzi ovvero di obblighi a carico della stessa amministrazione di provenienza.

13. Prive di giuridico fondamento sono le censure svolte nel sesto motivo.

Osserva la Corte che la questione relativa all’applicabilità dell’arto della L. n. 140 del 1985, (e della ivi prevista maggiorazione del trattamento di pensione) ai connazionali – come l’odierno ricorrente – profughi e rimpatriati dalla Libia dopo l’agosto 1969, è già stata, dalla propria giurisprudenza, più volte affrontata e risolta nel senso della loro esclusione dal novero dei destinatari del beneficio, sul rilievo che questi ultimi sono, per espressa indicazione dello stesso art. 6, solamente i soggetti appartenenti alle categorie previste dalla L. n. 336 del 1970, e, dunque, gli ex combattenti (e, assimilati ad essi, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, vedove di guerra o per causa di guerra), nonchè i "profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie equiparate"; per tali dovendosi intendere solamente i profughi italiani che siano stati coinvolti in maniera immediata e diretta dagli effetti del trattato di pace seguito alla seconda guerra mondiale e non i connazionali costretti a rientrare e a stabilirsi in Italia in conseguenza degli avvenimenti, di carattere bellico o politico, emersi in vari Stati, tra i quali la Libia, dalla fine del secondo conflitto mondiale fino ad oggi (cfr.

Cass. n. 3749 del 1998, n. 1321 del 1985, n. 1921 del 1980).

Nessuna censura può, dunque, muoversi alla sentenza impugnata per i risultati interpretativi cui è pervenuta, peraltro dichiaratamente adesivi all’esegesi compiuta dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e fa propria, osservando, altresì, che nessun nuovo argomento il ricorrente prospetta che possa indurre a una riconsiderazione della questione in esame, tale non potendo considerarsi il richiamo del testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1970, limitandosi il provvedimento in questione a dichiarare lo stato di necessità nei riguardi dei connazionali residenti in Libia anteriormente al 1 settembre 1969 e rimpatriati dopo tale data, ai fini dell’applicazione, anche a costoro, delle provvidenze previste dalla L. 25 febbraio 1963, e dalla L. 10 novembre 1964, n. 1225, a favore dei profughi e rimpatriati da altri Paesi africani in conseguenza delle situazioni ivi determinatesi.

14. Non può, infine, non rilevarsi che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 401 del 2008, con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 505, (recante interpretazione autentica della L. n. 140 del 1985, art. 6, nel senso che la ivi prevista maggiorazione si perequa soltanto a partire dal momento della sua concessione, momento che deve farsi coincidere con quello della maturazione del diritto a pensione), ha indicato come finalità del suddetto beneficio pensionistico sia quella di concedere una gratificazione, una elargizione dimostrativa della gratitudine della Nazione che il legislatore ha prestato facendosi carico delle conseguenze del secondo conflitto mondiale sui soggetti nello stesso direttamente o indirettamente coinvolti.

15. Quanto al settimo motivo di ricorso, lo stesso va rigettato, per le ragioni già espresse a proposito del quinto motivo, nella parte in cui attribuisce valore di interpretazione autentica alla comunicazione – parere del Ministero dell’Interno in data 26/1/1973;

è, poi, addirittura, inammissibile nella parte cui viene eccepita l’illegittimità costituzionale "della norma ovvero delle altre norme poste a fondamento della sentenza impugnata" per il caso in cui si ritenga corretta l’interpretazione fornitane dalla Corte di merito, mancando dell’indicazione delle norme asseritamente illegittime e delle ragioni di contrasto con il parametro dell’art. 3 Costituzione (per la necessità di tali indicazioni: tra tante, Cass. n. 10123 del 2005), nonchè del quesito del quesito di diritto, la cui formulazione è richiesta anche in caso di prospettazione di una questione di costituzionalità (cfr. Cass. Sez. un. n. 28050 del 2008, n. 4072 del 2007).

16. In conclusione, il ricorso va rigettato.

17. Nulla per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 Disp. Att. c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, (convertito nella L. n. 326 del 2003), nella specie applicabile ratione temporis, avendo il ricorrente dichiarato, nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado (così come trascritte nel ricorso per cassazione e non contestate dall’INPS) di trovarsi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza, ed esplicando tale dichiarazione la sua efficacia anche nei successivi gradi, ove, come nella specie, non sia stata comunicata alcuna variazione di quelle condizioni iniziali (cfr.

Cass. n. 10875 del 2009).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-01-2011, n. 651 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

orale della possibile decisione della causa nel merito, con rito abbreviato;

Visto l’atto impugnato, il quale sanziona ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale n. 15/2008, per ristrutturazione in assenza di titolo abitativo, le seguenti opere:

– villino distinto al civico 14: al piano interrato realizzazione di una camera, un bagno e una sala hobby con predisposizione per un angolo cottura; al piano terra aumento della volumetria mediante la tamponatura di parte del portico antistante via Cellino Attanasio per circa metri quadrati 6 per 2,70 di altezza; al piano sottotetto realizzazione di un servizio igienico;

– villino civico 16: al piano interrato realizzazione di due camere, un bagno, una sala hobby e una cucina; al piano sottotetto realizzazione di un servizio igienico;

– villino civico 18: al piano interrato realizzazione di una camera, un bagno e una sala hobby con angolo cottura; al piano terra aumento della volumetria mediante l’aumento della tamponatura di parte del portico antistante via Cellino Attanasio per circa metri quadrati 6 per 2,70 di altezza; al piano sottotetto realizzazione di un servizio igienico;

Considerato che le censure il ricorso risultano da respingere per le considerazioni di seguito specificate:

– la censura la quale asserisce che dalla descrizione dell’atto impugnato parrebbe che gli interi villini siano abusivi è da respingere perché dal provvedimento si percepisce con sufficiente chiarezza che le opere sanzionate sono di ristrutturazione;

– la censura che afferma difetto di motivazione è da respingere perché – diversamente da quanto asserito da parte ricorrente – l’atto impugnato dà conto con adeguata chiarezza sia delle opere oggetto di sanzione edilizia (sufficientemente descritte nel provvedimento) sia delle ragioni giuridiche (violazione dell’articolo 16 della legge regionale 15/2008), in relazione alle risultanze dell’istruttoria, sulle quali esso fonda;

– la censura la quale lamenta che il termine ingiunto per demolire è confuso ed erroneo (30 giorni a fronte del termine di 60 giorni per impugnare) è infondata tenuto conto del principio di esecutività degli atti amministrativi: un atto amministrativo immediatamente efficace non può subordinare l’operatività dei propri effetti ad un avvenimento futuro ed incerto quale una possibile impugnazione;

– la censura alla quale afferma che le opere sanzionate non sarebbero suscettibili di demolizione ma, eventualmente, soltanto di sanzione pecuniaria è da respingere perché le opere concretano la fattispecie, prevista dall’articolo 16 della legge regionale n. 15/2008 – applicato dall’atto impugnato – di rilevanti interventi di ristrutturazione edilizia senza titolo edificatorio (vedi articolo 16 citato, comma 1);

– la censura la quale lamenta disparità di trattamento è da respingere perché il vizio di disparità di trattamento è proprio di atti aventi contenuto discrezionale e non di atti che, come quello impugnato, hanno natura vincolata;

Considerato pertanto che il ricorso in epigrafe risulta da rigettare;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1000,00 (mille/00), seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’intimato Comune di Roma, e le liquida in Euro 1000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.