Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-09-2011) 27-10-2011, n. 38911

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato parzialmente la sentenza di condanna emessa dal Tribunale Monocratico di Gela, il 28.09.2009, per i reati di commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione della stessa, ricorre la difesa del D. chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo:

1) l’erronea applicazione della legge penale perchè la Corte d’appello non ha ritenuto sussistente l’ipotesi del falso grossolano;

2) la mancanza di motivazione in ordine al mancato accoglimento delle richieste subordinate, della sostituzione della pena detentiva in pecuniaria,con conseguente rateizzazione della stessa e la concessione del beneficio della non menzione della condanna.

3) l’erronea applicazione della legge penale tenuto conto che anche il reato di ricettazione doveva essere dichiarato prescritto.

Motivi della decisione

2. Il primo e il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati.

2.1 Quanto al primo motivo rileva che secondo la giurisprudenza,datata e consolidata di questa Corte, che il collegio condivide e fa propria, la detenzione per la vendita di prodotti recanti il marchio contraffatto, integra il delitto di cui all’art. 474 c.p.; la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, non ha rilevanza, perchè l’art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. (Sentenza n. 31451 del 2006 Rv. 235214; sentenza n. 13031 del 2000 Rv. 217506; sentenza n. 39863 del 2001 Rv. 220236; sentenza n. 40835 del 2004 Rv. 230913; sentenza n. 34652 del 2005 Rv. 232501;

sentenza n. 44297 del 2005 Rv. 232769).

2.2 Quanto alla prescrizione del reato di ricettazione, richiesta con il terzo motivo di ricorso,va,innanzitutto ribadito che l’ipotesi di cui all’art. 648 c.p., comma 2 non costituisce una fattispecie autonoma di reato ma un’ipotesi attenuata del reato base; tanto rileva ai fini della prescrizione del reato, che va computata secondo la novella del 2005, che non attribuisce valore,nel computo del termine di prescrizione, alle circostanze del reato,fatta eccezione per le aggravanti ad effetto speciali. Il tempo di prescrizione per il reato di ricettazione, nel caso che ci occupa è pari ad anni dieci, ai quali vanno aggiunti i tredici mesi di sospensione del procedimento, per rinvii chiesti nell’interesse dell’imputato o del suo difensore. Ne consegue che,ad oggi, il termine prescrizionale non è ancora maturato.

Per le ragioni suddette il primo ed il terzo motivo sono inammissibili.

2.3 Deve, invece, essere accolto il motivo di ricorso relativo alla mancata pronuncia sul beneficio della non menzione,che era stato chiesto dal difensore con apposito e circostanziato motivo di appello.

In ordine a tale motivo la Corte nulla ha motivato.

Ne consegue che la sentenza deve essere annullata sullo specifico punto, e solo su tale punto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanisetta perchè provveda a valutare,anche nel merito, la concessione del beneficio. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il passaggio in giudicato degli altri capi della sentenza.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza limitatamente all’omessa statuizione sulla richiesta del beneficio della non menzione della condanna e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanisetta per il giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-09-2011) 16-11-2011, n. 42044

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP presso il Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 3 febbraio 2011, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di L.K.G. e V.R. perchè indagati, il primo quale concorrente esterno e il secondo quale partecipe per il reato di cui all’art. 416 c.p., commi 1, 2 e 3, per essersi associati con altri soggetti al fine di commettere più delitti e nello specifico, reati concernenti la clonazione e quindi la falsificazione di carte di credito e bancomat, previa attività di installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico.

Il Tribunale per il riesame di Firenze, con ordinanza dell’11 marzo 2011, ha respinto il reclamo proposto dagli indagati e ha confermato il provvedimento impugnato.

Avverso tale decisione ricorrono per cassazione i difensori, deducendo per il L. i seguenti motivi:

a) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); erronea applicazione degli artt. 8 e 9 c.p.p.; carenza e illogicità della motivazione sul punto.

Il ricorrente censura la motivazione con cui il TDL radica la competenza presso l’A.G. di Pistoia, ritenendo indimostrata la dedotta ubicazione della base logistica dell’associazione a (OMISSIS), e comunque censura l’adozione del criterio di cui all’art. 9 c.p.p., comma 3, utilizzato per individuare la competenza dell’A.G. di Pistoia, rispetto al fatto che i consociati sarebbero tutti residenti anagraficamente nella provincia di (OMISSIS);

b) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all’art. 266 c.p.p.. Il ricorrente censura la legittimità delle intercettazioni telefoniche utilizzate, in quanto le stesse sarebbero state disposte quando ancora non era emersa la sussistenza di un reato di tipo associativo. c) Erronea applicazione dell’art. 273 c.p.p., comma 1 e art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), ex art. 606 c.p.p., lett. b); Carenza ed illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e).

Il ricorrente lamenta la ritenuta sussistenza di elementi concreti per affermare l’esistenza di dati di riscontro relativi all’ipotesi associati va; in particolare non sarebbero state indicate le telefonate idonee a suffragare l’ipotesi accusatoria, nè tantomeno le ragioni in base alle quali tali elementi dovrebbero concretizzare l’ipotesi associativa e non il reato di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55; non sarebbero chiari i risultati delle indagini che corroborerebbero l’ipotesi accusatoria; in sostanza vi sarebbe una carenza indiziaria per ritenere sussistente una gravità tale in base alla quale applicare la custodia cautelare. Sarebbe stato limitato il tempo di osservazione dell’attività della presunta organizzazione, inconferente sarebbe l’unico arresto effettuato in flagranza di reato, sarebbe irrilevante la comune provenienza degli indagati dalla stessa città o provincia; non sarebbero state accertate basi logistiche fuori del territorio milanese; non esisterebbe la affermata divisione dei compiti tra gli affiliati, nè l’uso disinvolto in più occasioni di documenti falsi, tranne i rari episodi accertati;

d) Erronea applicazione dell’art. 273 c.p., comma 1, ex art. 606 c.p.p., lett. b); carenza ed illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e).

Il ricorrente censura la valutazione operata dal Tribunale del riesame con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Lamenta l’insufficienza indiziaria di strumenti ed oggetti riferibili astrattamente all’attività di clonazione rinvenuti in una camera non utilizzata dal L., essendo stata ceduta ad alcuni connazionali. e) Erronea applicazione dell’art. 274 c.p.p., ex art. 606 c.p.p., lett. b); carenza ed illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e).

Il ricorrente contesta poi il riferimento a presunti collegamenti internazionali e la disponibilità di base logistiche e la valenza indiziaria attribuita al contenuto delle conversazioni intercettate con S.D. e con il fratello di S.I. da cui emergerebbe la consapevolezza dell’attività delittuosa svolta dagli associati.

Ha concluso pertanto chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

V.R. ha dedotto i medesimi motivi del coindagato L. alle lett. a), b) e c), e inoltre:

d) Erronea applicazione dell’art. 273 c.p., comma 1, ex art. 606 c.p.p., lett. b); carenza ed illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e).

Il ricorrente censura la valutazione operata dal Tribunale del riesame con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Lamenta l’insufficienza indiziaria dell’annotazione del suo numero telefonico nell’agenda sequestrata a bordo del camper utilizzato da due concittadini arrestati in (OMISSIS); in realtà il numero telefonico non sarebbe riferibile a lui ma ad uno sconosciuto.

L’unico elemento a suo carico sarebbe quello di aver accompagnato il coindagato S.D. a (OMISSIS) a prelevare il camper su cui viaggiavano due coindagati M. e D., arrestati poi il (OMISSIS).

Nè ulteriori elementi possono essere tratti dal contenuto delle telefonate intercettate. e) Erronea applicazione dell’art. 274 c.p.p., ex art. 606 c.p.p., lett. b); carenza ed illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e).

Il ricorrente contesta il riferimento a presunti collegamenti internazionali e alla disponibilità di base logistiche da parte dell’associazione e la valenza indiziaria attribuita al contenuto delle conversazioni intercettate con M.V. e altro soggetto non identificato da cui emergerebbe la consapevolezza dell’attività delittuosa di clonazione di bancomat.

Ha concluso pertanto chiedendo anch’egli l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO I motivi di ricorso sono infondati.

Osserva preliminarmente la Corte che, nel caso di specie, con riferimento alle censure concernenti l’adeguatezza della motivazione, compito del giudice di legittimità rimane la valutazione unitaria sulla effettiva esistenza di una motivazione e sulla complessiva, conclusiva, logicità del provvedimento impugnato. (Cass. sez. 4, 19.6.2006 n. 30057; Cass. sez. 3, 27.9.2006 n. 37006; Cass. sez. 6, 26.9.2006 n. 38968; Cass. sez. 6, 17.10.2006 n. 37270; Cass. sez. 6, 18.12.2006 n. 752; Cass. sez. 2, 11.1.2007 n. 7380). Tale orientamento risulta, infatti, compatibile con le finalità proprie del giudizio di legittimità, e cioè di esame in diritto delle censure del ricorrente, la mancanza di motivazione, ovvero la motivazione contraddittoria o manifestamente illogica, che non consente di individuare ragioni coerenti poste a base della decisione adottata. Su queste premesse la Corte deve verificare la presenza delle ragioni giuridicamente significative che hanno determinato la sua adozione e l’assenza di illogicità evidenti, risultanti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (v. Cass., sez. 4, 06.07.2007 n. 37878).

Ciò premesso, a parere della Corte, le doglianze mosse dai ricorrenti fanno riferimento al fatto che il provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni che sarebbero disancorate da una serie adeguata di precisi e concreti dati fattuali tali da non essere esente da vizi logici o giuridici.

Orbene, sotto questo profilo ritiene il collegio che il Tribunale abbia motivato in modo esaustivo in ordine alle ragioni, in punto di fatto, per le quali abbia ritenuto raggiunti i gravi indizi di colpevolezza per entrambi i ricorrenti; salvo quanto di seguito precisato, il provvedimento impugnato illustra in modo ampio le ragioni in base alle quali è stata ritenuta sussistente l’associazione a delinquere contestata agli indagati, soffermandosi poi ad illustrare la specifica posizione dei due indagati all’interno del sodalizio criminoso; per il primo ( L.) fa riferimento al materiale sequestrato presso la sua abitazione in data 20 gennaio 2011, chiaramente strumentale alla clonazione delle carte di credito, nonchè ai documenti italiani di riconoscimento appartenenti ad un altro degli indagati ( S.D.), al contenuto delle intercettazioni specificamente indicate, per dimostrare la sua compartecipazione all’associazione a delinquere, al supporto logistico relativo alla disponibilità di autovetture, al numero di cellulare riconducibile al L. stesso, trovato nell’agenda degli altri due coindagati, tratti in arresto.

La consistenza del quadro accusatorio in ordine alla esatta collocazione all’interno della vicenda in esame inevitabilmente, a parere della Corte, si riverbera sulla qualità degli elementi in base ai quali è stata affermata poi la gravità indiziaria nei suoi confronti in ordine al reato associativo contestato.

A ciò si aggiunga il provato collegamento con appartenenti alla comunità di origine, cittadini bulgari, provenienti dalla stessa città o area territoriale, che, se in mancanza di altri legami qualificanti, non potrebbe assurgere di per sè a grave elemento indiziante dell’appartenenza ad una associazione a delinquere, tuttavia in costanza di diverse e plurime azioni qualificate e rilevanti penalmente poste in essere da altri concittadini con cui era in contatto, contribuisce a rendere più nitidi i tratti del contesto su cui si muoveva l’associazione de qua.

Le considerazioni che sono state effettuate per il L. possono essere utilizzate anche per V., con la precisazione che a suo carico risultano numerosi contatti telefonici, in cui la sua persona è oggetto di riferimento anche nelle conversazioni tra soggetti diversi, in fase di organizzazione di azioni relative a prelievi truffaldini (v. p. 9 dell’ordinanza del TDL); è stata poi provata la circostanza che lo stesso si sia accompagnato con lo S., soggetto responsabile con sicurezza di alcuni reati fine dell’associazione. Parimenti, dal contenuto delle intercettazioni emerge il collegamento con il L., la diversità dei ruoli all’interno del progetto organizzativo ideato per la commissione dei reati fine, e la prova della riferibilità alla sua persona dell’utenza su cui sono state eseguite le intercettazioni. Vi è da aggiungere che alcuni elementi di fatto, che non potevano essere smentiti, sono stati ammessi dall’indagato; la conoscenza con i due arrestati D. e S.D., l’aver accompagnato quest’ultimo a (OMISSIS) a ritirare il camper, il ritorno a casa alla guida della macchina dello stesso S., l’esistenza di un legame amicale con quest’ultimo fin da quando erano entrambi in (OMISSIS), la circostanza che al momento dell’arresto, l’altro coindagato D., pure conosciuto dal V., era in possesso, insieme a M., di 49 carte donate.

L’impugnata ordinanza pertanto deve essere confermata proprio perchè allo stato la stessa appare esente da censure logico giuridiche nella valutazione comparativa delle risultanze istruttorie evidenziate a carico dei ricorrenti e la reale portata e consistenza delle medesime a supporto dell’accusa di partecipazione ad una associazione a delinquere.

Le motivazioni relative agli episodi sopra richiamati correttamente, a parere della Corte, possono essere ritenute idonee a dimostrare il collegamento "qualificato" dei prevenuti con l’organizzazione criminale; gli indizi emersi dall’esame del contenuto delle intercettazioni, così come valorizzati dal TDL, sono indicativi della partecipazione all’associazione in quanto riguardanti attività oggettivamente utili a favorire altri associati e a sostenere l’intera vita del sodalizio criminale, in particolare se coordinati e apprezzati globalmente secondo logica comune, rispetto alla valenza richiesta dall’art. 273 c.p.p..

E ciò nella consapevolezza della natura stessa degli indizi, quali circostanze collegate o collegabili a un determinato fatto che non rivelano, se esaminate singolarmente, un’apprezzabile inerenza al fatto da provare, essendo ciascuno suscettibile di spiegazioni alternative, ma che comunque devono essere idonee a dimostrare il fatto se coordinate organicamente. (Cassazione penale, sez. 4, 04/03/2008, n. 15198).

In questo caso, dunque, le censure dei ricorrenti propongono piuttosto una valutazione alternativa delle prove, circostanza inammissibile atteso che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione; le censure sollevate si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già adeguatamente e compiutamente esaminate dal giudice di merito, e l’iter argomentativo seguito dai giudici non appare carente sul piano logico, a parere della Corte, nè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. (Cass. pen., sez. 4 12 giugno2008, n. 35318).

Allo stesso modo devono ritenersi infondati i motivi concernenti l’incompetenza territoriale, non avendo gli elementi indicati dalle difese caratteristiche e forza tali da far ritenere errata la scelta operata in base all’art. 9 c.p.p. ai fini del radicamento della competenza territoriale, mentre appare generica e comunque smentita dalla natura della contestazione ad alcuni coindagati, qualificati come promotori, la contestata possibilità di utilizzazione delle intercettazioni, che risultano essere state effettuate per reati compatibili (appunto per i promotori dell’associazione a delinquere) con la previsione normativa.

Il comune motivo inerente alle insussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata, comune ad entrambi i ricorrenti, è sostanzialmente generico, e non costituisce una adeguata censura alla motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame, che ha ritenuto la pericolosità sociale degli indagati ( art. 274 c.p.p., lett. c)) in base alla gravità dei fatti, e al collegamento con altri soggetti implicati nell’esecuzione di azioni delittuose, quali quelle contestate, la sistematicità e la professionalità nell’esecuzione delle medesime, attraverso una meticolosa preparazione coinvolgente più soggetti, come dimostrano i contenuti delle intercettazioni eseguite, la possibilità di concreti riferimenti all’estero, utilizzabili anche per sottrarsi eventualmente alla giustizia italiana.

Alla luce delle suesposte considerazioni i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 3, Sent., 26-06-2012, n. 10602 Somministrazione di energia elettrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli con sentenza depositata il 3.3.2010, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Barra, che aveva accolto la domanda di S.E., intesa ad ottenere il risarcimento del danno conseguito da una serie di inadempimenti del contratto di somministrazione dell’energia elettrica corrente con detta s.p.a. che avevano determinato il pagamento di bollette relative all’utenza con costi aggiuntivi per le spese postali.

Gli inadempimenti dell’Enel erano stati individuati in relazione al fatto che con il Delib. 28 dicembre 1999 n. 200, art. 6, comma 4 l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di "offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta" e che l’Enel non aveva ottemperato; che, in ogni caso, l’Enel non aveva informato l’attore della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione incombenti su di essa come professionista.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Enel distribuzione s.p.a. ed Enel servizio elettrico s.p.a., nella qualità di beneficiaria dalla prima di ramo d’azienda. Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce "violazione e falsa applicazione della L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2", assumendosi che la Delib. n. 200 del 1999 e particolarmente l’art. 6, comma 4, di essa non aveva avuto l’effetto di integrare il contratto di utenza.

Con il secondo motivo si deduce un’omessa motivazione del Tribunale su come la previsione del suddetto art. 6, comma 4 potesse essere ricondotta all’ambito del citato art. 2, comma 12, lett. h).

Il terzo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione della L. n. 481 del 1995, art. 2, comma 12, lett. h), in relazione all’art. 1196 c.c..

Il quarto motivo denuncia che erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa del contratto all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 c.c..

Il quinto motivo deduce "insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi", rappresentati dall’obbiettiva inidoneità dell’art. 6, comma, art. 4, a porre un ipotetico precetto integrativo.

Il sesto motivo deduce "contraddittoria motivazione in ordine a fatti decisivi e controversi" sul profilo già oggetto del motivo precedente.

Il settimo motivo prospetta tre distinte censure afferenti alla ritenuta sussistenza del danno.

2.1 primi sei motivi vanno esaminati congiuntamente. Il Collegio ritiene di condividere quanto già statuito in fattispecie assolutamente identica con sentenza 30.8.2011, n. 17786 e che, quindi, l’art. 6, comma 4, della deliberazione non abbia determinato in alcun modo nè l’inserimento della relativa previsione nel contratto di utenza, nè l’integrazione di esso (principio poi riaffermato numerose volte).

A tal fine va ribadito che il potere normativo secondario dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 del citato art. 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore".

3. Quanto alle condizioni in presenza delle quali la normazione o l’atto di esercizio di poteri amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. h), con i limiti indicati, può integrare, attraverso la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizi, i contratti di utenza individuale, va osservato che ciò può avvenire solo allorchè ricorra l’imposizione di un precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna possibilità di scelta sui tempi e sui modi. Ora, la previsione della Delib. n. 200 del 1999, art. 6, comma 4, imponendo all’esercente "di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta" si connotava certamente come prescrizione del tutto inidonea ad integrare una clausola di contenuto determinato, come già affermato nei precedenti di questa Corte. In realtà, una prescrizione come quella in discorso, per la sua indeterminatezza assegnava all’esercente una sorta di obbligo di perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la valutazione dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato attraverso i poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di documentazione e notizie.

Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della Delib.

dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza sia ai sensi dell’art. 1339 c.c., che dell’art. 1374 c.c..

4. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi sei motivi e la sentenza va cassata. Il settimo motivo resta assorbito.

La causa si presta ad essere decisa nel merito, con rigetto della domanda. Quanto alle spese processuali, esistono giusti motivi per compensare quelle dei due gradi di merito, mentre le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi sei motivi. Dichiara assorbito il settimo. Cassa la sentenza impugnata e, pronunciando sul merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna l’intimato alla rifusione alle parti ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seicento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-07-2012) 06-03-2013, n. 10319 Responsabilità penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 5 maggio 2011, la Corte d’appello di Torino confermava la sentenza emessa il 23 aprile 2007 dal Tribunale di Novara – Sezione staccata di Borgomanero che dichiarò gli imputati G.C.. G.M.. C.B.F. e, P.P. colpevoli del delitto di cui all’art. 113, art. 589 cod. pen., commi 1 e 2 commesso in (OMISSIS) ai danni di C.I.: lavoratore subordinato alle dipendenze della s.n.c. Fratelli Gonella con mansione di autista, deceduto perchè schiacciato sotto il cancello metallico di accesso all’area del cantiere – del peso di kg. 567,8 – uscito dalle guide di scorrimento.

Ai predetti Imputati, per quanto in questa sede rileva, veniva contestato di aver cagionato l’evento a titolo di cooperazione colposa,versando essi sia in colpa generica che in colpa specifica.

In particolare si addebitava:

– ai datori di lavoro G.C. e G.M., nel ruolo di appaltatori dei lavori di scavo e di trasporto, la violazione dell’art. 2087 cod. civ. e dell’art. 226, commi 1 e 2, D.P.R. n. 547 del 1955, art. 374, comma 1, nonchè dell’art. 21, comma 1, lett. c) e D.Lgs. n. 626, art. 22, commi 1 e 2 e del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 9, comma 1, lett. c bis) in relazione al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, commi 1 e 2, lett. b): per aver consentito al dipendente di accedere al cantiere ove erano in corso lavori loro appaltati dai committenti, attraverso un cancello scorrevole privo di sistemi di fermo e quindi fonte di pericolo in quanto costruito e mantenuto non in buono stato di stabilità e di efficienza,non apponendovi apposito cartello di divieto di transito; per non aver informato il dipendente dei rischi specifici cui era esposto nel servirsi di detto cancello; per aver altresì redatto un piano operativo di sicurezza -POS – privo della valutazione del rischio relativo all’accesso al cantiere e conseguentemente all’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;

– a C.B.F.: appaltatore della costruzione del cancello, la violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 7, comma 1, art. 14, comma 12, art. 374, comma 1; D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 6, comma 3, per aver installato e montato il cancello scorrevole privo dei sistemi di fermo e quindi non in stato di stabilità e di efficienza in relazione alle condizioni d’uso ed alle necessità di sicurezza sul lavoro;

– a P.P. in veste di coordinatore in fase di esecuzione dei lavori relativi al cantiere e di responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro e della esecuzione dei lavori, la violazione (capo A) del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1, lett. a), nonchè dell’art. 5, comma 1, lett. b) in relazione all’art. 12, comma 1, lett. a) e b); art. 2, comma 2, lett. c) e lett. c), art. 3, comma 1, lett. a), comma 2, lett. a) D.P.R. n. 222 del 2003, per non aver adeguato il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) ed il fascicolo di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 4, comma 1, lett. b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, ai rischi conseguenti al sopravvenuto accesso al cantiere attraverso il cancello de quo e per non aver quindi verificato l’idoneità del piano operativo di sicurezza della s.n.c. F.lli Gonella rispetto alla valutazione del rischio attinente all’accesso al cantiere e conseguentemente alla individuazione delle relative misure di prevenzione e di protezione.

Per l’effetto gli imputati, concesse loro le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, venivano condannati alle rispettive pene ritenute di giustizia nonchè, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede.

Sulla base di quanto rimasto accertato in punto fatto ovverosia della esistenza di un cancello in metallo di accesso al cantiere (anzichè in legno, come previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento), risultato non fissato alla guida sulla quale scorreva ed gli appositi sostegni, con sufficiente aderenza, ma privo dei relativi fermi a fine corsa, la Corte d’appello ha ravvisato la responsabilità di M. e G.C. (quali committenti) e del P. (responsabile per la sicurezza) in conseguenza dell’omessa indicazione, nel POS (dai predetti sottoscritto) dello specifico rischio insito nei difetti di costruzione e di manutenzione del cancello di ingresso. La responsabilità del C. B. F. è stata affermata in dipendenza della incompleta installazione del cancello (sospesa nel periodo estivo), in quanto non dotato di un sistema di sicurezza atto ad impedirne la fuoriuscita dalle guide o la caduta senzachè di tale incompleta installazione e dei rischi e dei pericoli insiti nel suo scorrimento il C. B. F. stesso si fosse dato carico di dare adeguata contezza a chi si sarebbe servito del manufatto, tant’è vero che non esistevano segnali di divieto d’accesso al cantiere nel periodo estivo. Il C., incaricato di prelevare dal cantiere uno dei mezzi da scavo che avrebbe dovuto caricare sull’autocarro, provvide ad aprire il cancello facendolo scorrere sulla guida ed ignorandone la pericolosità per la mancanza dei fermi di fine corsa. Questo – della lunghezza di dieci metri e del peso di quasi mezza tonnellata – non incontrando dispositivo di sostegno e di arresti a metà ed a fine corsa, si ripiegò dal lato interno del cantiere. La vittima, a questo punto, molto verosimilmente tentò improvvisamente di impedirne la caduta, finendo schiacciato sotto lo stesso cancello.

Tutti gli imputati ricorrono per cassazione, per tramite dei rispettivi difensori.

La difesa degli imputati G.M. e G.C., con il ricorso cumulativamente proposto, articola quattro distinti motivi. Si duole, con i primi due motivi, del vizio di motivazione nonchè di quello per violazione di legge in punto alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, per avere la Corte distrettuale illogicamente affermato che sarebbe stato necessario, per la vittima, aprire interamente il cancello onde farvi accedere il lungo autocarro e per non aver stigmatizzato la condotta dell’imputato M.M. (poi assolto) che, prima dell’arrivo dei Carabinieri e dell’ambulanza, aveva provveduto a modificare ad arte il teatro dell’incidente, rimuovendo il cadavere e spostando il cancello di guisa da indurre ad una incompleta ricostruzione del fatto.

Denunzia, con la terza censura, la nullità della sentenza per la mancata assunzione di una prova decisiva, ritualmente richiesta ex art. 603 cod. proc. pen., avente ad oggetto sia l’espletamento di consulenza tecnica finalizzata ad acclarare le esatte modalità dell’incidente sia l’escussione dei testi accorsi, nell’imminenza del fatto, a richiesta del M..

Con il quarto motivo lamenta l’erronea applicazione delle norme di legge in materia di nesso di causalità. Secondo il difensore, l’evento sarebbe l’esclusiva conseguenza di un fatto imprevisto ed imprevedibile, tale da determinare l’interruzione del nesso eziologico tra le condotte e le omissioni ascritte agli imputati, non ricorrendo la pericolosità intrinseca del manufatto, ma unicamente quella derivante da un suo utilizzo abnorme ed eccezionale – dovuto alla condotta della vittima che aprì il cancello per oltre quattro metri peraltro sospingendolo in modo tanto violento ed inutile da farlo uscire dalla guida e ribaltare – tant’è vero che mai si erano verificate in precedenza problematiche di sorta.

La difesa dell’imputato deduce quattro censure, così riassunte. Con la prima e con la seconda censura lamenta vizi motivazionali nonchè di violazione di legge per avere la Corte d’appello omesso di pronunziarsi in punto alla mancata declaratoria di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante e per avere quindi implicitamente confermato il giudizio di equivalenza, formulato dal Giudice di prime cure,richiamando per relationem l’apparato argomentativo della sentenza di primo grado che sul punto, al pari che in ordine all’applicazione dell’art. 133 cod. pen., risultava del tutto priva di motivazione.

Con il terzo motivo censura il ricorrente la sentenza impugnata per vizio di violazione di legge e per vizio della motivazione in punto alla ritenuta ricorrenza del nesso di causalità. Era invero imprevedibile per il C. B. F. (al quale la ditta Maiolo e Vacca aveva commissionato la realizzazione del cancello scorrevole in metallo) sia che la ditta Gonella, datrice di lavoro della vittima utilizzasse il cancello senza metterlo in sicurezza, risultandone l’impiego pericoloso in quanto privo dei fermi in cemento, come comunicato dal C. B. F. agli originari committenti sia che il responsabile per la sicurezza P. consentisse l’accesso al cantiere anche attraverso detto manufatto, benchè incompleto, oltrechè attraverso quello in legno previsto nel piano di sicurezza.

Secondo il ricorrente pertanto, siffatti comportamenti omissivi dei G. e del P. avrebbero dovuto condurre la Corte distrettuale, all’esito di un apprezzamento conforme al disposto dell’art. 41 cod. pen., comma 2, ad escludere il nesso eziologico tra le omissioni ascritte al ricorrente stesso e l’evento. L’assunzione dell’obbligo di prevenire e di intervenire per evitare l’evento – cui era obbligato il P. – avrebbe prodotto l’effetto di interrompere il preteso nesso di causalità. Con il quarto motivo denunzia il ricorrente, sotto altro profilo, un ulteriore vizio motivazionale in punto al nesso di causalità. In termini contraddittori,la Corte distrettuale, da un lato ha affermato che una condotta successiva a quella del C. B. F., tenuta dagli imputati M. e V. era priva di rilevanza causale, attesa l’imprevedibilità della condotta del P. e dei G. (appaltatori); dall’altro ha invece attribuito efficacia causale alla condotta più remota del C. B. F. rispetto a quella dei committenti: M. e V., per esser l’evento previsto e prevedibile. Il P. articola tre motivi per violazione di legge e per vizio motivazionale, così sintetizzati.

Con i primi due (da trattarsi congiuntamente perchè concernenti il tema della responsabilità) censura il ricorrente l’erronea valutazione degli elementi di prova che avrebbe condotto la Corte d’appello a ritenere applicabile, nella concreta fattispecie, l’impianto precettivo dettato dal D.Lgs. n. 494 del 1996,in difetto del primo presupposto costituito dalla pluralità delle imprese operanti nel cantiere, in esso invero operando la sola ditta Gonella non essendo peraltro prevista in futuro la presenza di più imprese.

Al P. fu quindi conferito un incarico di fatto ineseguibile perchè durante tutto il tempo di svolgimento delle operazioni e delle attività autorizzate con apposita DIA, non vi era alcuno da coordinare. Secondo il difensore non appariva neppure configurabile una responsabilità del P. per aver egli omesso di svolgere sul cantiere un’alta sorveglianza posto che il cancello, fino alla chiusura del cantiere in data 30 luglio 2004, non aveva presentato difetti di funzionamento per aver operato in condizioni di sicurezza grazie ad un fermo di fine corsa realizzato in legno, tant’è vero che successivi accertamenti ebbero a dimostrare che la fuoriuscita dalle guide non fu dovuta all’inidoneità del fermo, ma all’assenza di esso. Poichè l’evento si era verificato dopo la data del 30 luglio 2004, allorchè il cantiere era chiuso ed inaccessibile a chicchessia (come dimostrato dal verbale redatto il 30 luglio 2004 dallo stesso P., già prodotto agli atti) illogicamente e contraddittoria mente la Corte distrettuale avrebbe confermato la condanna in primo grado del P. quando invece la responsabilità colposa dell’evento risaliva esclusivamente alla ditta Gonella che non avrebbe dovuto far accedere al cantiere un proprio dipendente senza adottare le cautele del caso a tutela della sua incolumità, se non previa autorizzazione dello stesso CSE P.. Con il terzo motivo eccepisce il ricorrente la estinzione per prescrizione del reato di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1, lett. a), sopravvenuta anteriormente alla pronunzia in grado d’appello, invocando conseguentemente la rideterminazione della pena.
Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati e devono quindi esser respinti (eccezion fatta per l’eccepita estinzione per prescrizione della contravvenzione sub A, ascritta al solo P.) con il conseguente onere del pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen., da porsi a carico di: C.B.F., G. C. e G.M. nonchè con la condanna di tutti i ricorrenti in solido, alla rifusione, in favore delle costituite parti civili, delle spese del presente giudizio, come in dispositivo liquidate.

Imputati G.C. e G.M..

Le prime due censure dedotte sono inammissibili. I ricorrenti, attraverso la deduzione di vizi motivazionali e di violazione di legge meramente apparenti intendono in realtà indurre questa Corte ad una non consentita "rivisitazione" dell’apprezzamento delle risultanze di fatto, condiviso dai Giudici di merito circa la ricostruzione della dinamica dell’infortunio occorso al C..

Trattasi di tipica questione di fatto esclusivamente rimessa alla fase del giudizio di merito ed ovviamente insindacabile in questa sede, ove congruamente motivata, come nella fattispecie, in coerenza con le risultanze. La Corte d’appello ho logicamente spiegato che l’operaio, per accedere all’interno del cantiere con "un grosso autocarro con lungo rimorchio (visibile nella foto n. 12 in atti)" si era visto costretto ad aprire l’intero varco di accesso dovendo far compiere all’autocarro con rimorchio una manovra di accesso non rettilinea, ma obliqua,eseguendo una curva. Priva di significativa rilevanza appare, in relazione alla posizione degli imputati, la circostanza che il ribaltamento del pesante cancello si sia prodotto verso l’interno del cantiere (a causa della fuoriuscita dello stesso dalle guide di scorrimento inferiori e superiori, in mancanza del fermo di fine corsa) investendo inopinatamente l’operaio che, aperto un piccolo varco, ebbe poi a sospingere il cancello "da qualche metro più avanti".

Infondato è altresì il terzo motivo. Ineccepibilmente la Corte distrettuale,ricostruito l’accaduto nei termini testè riferiti, ha escluso ricorresse l’assoluta necessità di far luogo alla richiesta di parziale rinnovazione del dibattimento, già disponendo essa di tutti gli elementi indispensabili per giungere alla decisione, apparendo peraltro intuitivamente comprensibile che il pesante cancello fosse stato rimosso ancor prima dell’arrivo dell’ambulanza, nel tentativo di apprestare i primi soccorsi.

Circa la quarta ed ultima censura dedotta, osserva il Collegio che i Giudici di seconda istanza hanno correttamente applicato la normativa in tema di responsabilità colposa conseguente ai delitti commissivi mediante omissione. Le plurime omissioni colpose risalenti ad entrambi gli imputati (in veste di datori di lavori del C.), loro specificamente contestate nel capo di imputazione in premessa riportato attengono in particolare alla mancata informazione dello stato di pericolosità insito nel funzionamento del pesante cancello scorrevole, a cagione dell’incompleta ultimazione: circostanza non oggetto di aggiornamento del POS; alla mancata formazione del dipendente circa le modalità di apertura dello stesso in presenza di rischi per la propria incolumità in ragione del rilevante peso dello stesso e dunque in via generale alla violazione di quanto prescritto dall’art. 2087 cod. civ.. Era invero del tutto prevedibile, come sottolineato dalla Corte distrettuale, che il C. dovesse procedere ad aprire per intero il cancello (peraltro privo di cartelli che ne indicassero la pericolosità) onde far accedere all’interno del cantiere, per via obliqua, il lungo autocarro con rimorchio sul quale trasportare l’escavatore da prelevare, essendo il dipendente del tutto all’oscuro dell’incompleta realizzazione del manufatto. Ne discende che nessun rilievo scriminante della colpa può conseguire dal fatto che mai in precedenza si erano verificati incidenti di sorta nell’impiego del cancello. Nè la condotta della vittima – per aver aperto per l’intero varco in cancello al fine di poter accedere con autocarro e rimorchio nel cantiere – ha avuto l’effetto di interrompere il nesso eziologico tra le omissioni ascritte di datori di lavoro e l’evento (indiscutibilmente evitabile in presenza delle plurime condotte positive imposte agli imputati e dagli stessi omesse) non rivestendo essa assolutamente fatto abnorme ed imprevedibile, rientrando nelle mansioni demandate all’operaio, a queste ontologicamente connessa.

Imputato C.B.F..

I primi due primi motivi dedotti risultano inaccoglibili. La "conferma integrale della sentenza appellata " (cfr. fg. 15 della sentenza impugnata) conduce necessariamente ed implicitamente all’integrale richiamo per relationem della motivazione di quella di primo grado anche in punto alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al giudizio di bilanciamento effettuato dal Tribunale ex art. 69 cod. pen. (cfr. fg. 28 sentenza di primo grado), di guisa che il riconoscimento delle attenuanti generiche al C. B. F. in termini di equivalenza all’aggravante contestata appare implicitamente ed esaustivamente giustificata dal rilevante grado della colpa per avere egli,quale installatore del cancello, contribuito "in modo determinante a creare la situazione di pericolo durata più giorni" e poi sfociata nell’infortunio mortale. Ex art. 133 cod. pen., sulla base alle medesime ed ineccepibili considerazioni, i Giudici di merito si sono poi indotti a determinare per lo stesso imputato, quale pena congrua e proporzionata, quella in UN anno e mesi SEI di reclusione: misura pari a quella stabilita per G.C., ma superiore a quella irrogata agli altri imputati. Le censure sub 3 suo 4 (da trattarsi congiuntamente concernendo il medesimo tema del nesso di causalità e della corresponsabilità del ricorrente a titolo di colpa) appaiono anch’esse infondate. La Corte distrettuale ha invero condiviso l’acclarata ricostruzione della dinamica dell’incidente, dovuto alla caduta del cancello dalla parte interna del cantiere a causa del montaggio incompleto risalente al C. B. F.; ciò non solo per l’omessa costruzione dei plinti in cemento che avrebbero dovuto fungere da ineliminabili fermi. Peraltro la consapevolezza dell’imputato della intrinseca pericolosità dell’utilizzazione del cancello (tanto da averne informato i committenti M. e V.) benchè non completato, previa apposizione di un fermo in legno (come riferito dal teste M., dipendente dell’impresa G.) vale pacificamente a comprovare la sussistenza dell’addebito colposo contestatogli,in termini di generica imprudenza e negligenza oltrechè di specifica violazione di prescrizioni antinfortunistiche,come riportate nel capo di imputazione, ferme ed incontestabili quindi sia l’implicita prevedibilità delle conseguenze pericolose che ne sarebbero potute derivare a chi avesse usato detto cancello sia l’evitabilità dell’evento ove fosse stata posta in essere la condotta attiva omessa,specificamente finalizzata ad impedirne l’apertura fino al completamento del manufatto a regola d’arte mediante la realizzazione non solo delle opere in cemento, ma anche dell’istallazione dei supporti di scorrimento e del serraggio dei bulloni pertinenti al numerosi rulli di scorrimento, cui accenna la sentenza di primo grado. Nè pare possa farsi questione della sussistenza, nei termini contestati, del nesso di causalità – ex post evidenziato – tra l’omessa adozione della condotta positiva imposta dalla posizione di garanzia rivestita dall’installatore (a tutela dell’incolumità non solo dei dipendenti della ditta appaltatrice, ma di chicchessia si fosse trovato ad utilizzare il cancello) avente fonte sia nel contratto d’appalto finalizzato alla realizzazione del manufatto sia nella incompleta attività di installazione dello stesso, a sua volte fonte di pericolo.

Nè pare al Collegio che la Corte d’appello, nel confermare la penale responsabilità del C. B. F., sia incorsa nel lamentato vizio di contraddittorietà della motivazione in punto all’esclusione della rilevanza causale della condotta degli imputati M. e V., "successiva a quella del C. B. F." sul rilievo che tale condotta avrebbe interrotto il nesso di causalità, riducendo il comportamento anteriore del C. B. F. a mera occasione dell’evento. Emerge invero dall’apparato argomentativo della sentenza impugnata (cfr.

fgl. 8 e segg.) che si è ritenuto "meritevole di approvazione " l’apprezzamento delle specifiche risultanze che aveva indotto il Tribunale ad assolvere gli imputati M. e V., quali committenti, per difetto di prova della sussistenza dei profili di colpa specifica e generica loro contestati (cfr. fgl. 19 della sentenza di primo grado) di guisa che la doglianza appare infondata non avendo la Corte d’appello (al pari del Giudice di prime cure) neppure posto in dubbio l’efficienza causale della condotta dei predetti imputati, mandati assolti invece per difetto di prova certa della colpa.

Imputato P.P..

Infondate vanno giudicate le prime due censure in punto responsabilità. Dalia motivazione della sentenza impugnata (cfr.

fgl.14) si evince,innanzitutto, quale dato di fatto oggetto di specifico apprezzamento, (evidentemente non diversamente "rivisitarle" in questa sede) che "più imprese appaltataci operavano sul cantiere M. e V." e che "una molteplicità di imprese "risultavano" incaricate "di operare nell’area della committente società Maiolo e Vacca. Lo stesso ricorrente – evidentemente contraddicendosi – ammette peraltro in ricorso (cfr. fgl. 6) che "la presenza di più operatori" nel cantiere risultava prevista e necessaria, "per tabulas", nella nuova fase di interventi che avrebbero interessato l’area de qua nell’autunno ai fini della "posa del prefabbricato" una volta ottenuto il permesso a costruire. Da ciò quindi la sussistenza della ragion d’essere della presenza del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE): ruolo che il P. era tenuto a svolgere per la durata di tutti lavori di ampliamento del capannone con annessa tettoia, con gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 2, lett. f) e art. 5, comma 1, a nulla rilevando (come ritenuto dal Tribunale nella sentenza di primo grado – fgl. 23) che egli avesse disposto la sospensione dei lavori per la mancanza del permesso a costruire tant’è vero che in data 30 luglio 2004 ebbe ad effettuare altro sopralluogo sul cantiere. Deve quindi affermarsi che i Giudici di merito, ad onta delle infondate obiezioni dedotte, hanno ineccepibilmente evidenziato, in coerenza con le risultanze istruttorie, che allo stesso debbano farsi risalire i profili contestati di colpa generica e specifica attesochè l’imputato, in violazione in particolare della posizione di garanzia di cui era investito quale coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ha cooperato con gli altri imputati alla determinazione dell’evento. Invero rileva il Collegio che non poteva mettersi in dubbio che il P. (per effetto dei precisi obblighi assunti con la nomina a CSE) non fosse perfettamente a conoscenza (anche prima della data di sospensione dei lavori, come dimostrato dai verbali dei numerosi sopralluoghi da lui stesso redatti previo accesso al cantiere) dello stato di intrinseca pericolosità e di precaria stabilità del cancello,comunque utilizzato per l’accesso al cantiere benchè privo del fermo di fine corsa. Ciononostante, come contestato al capo A della imputazione e come peraltro dimostrato documentalmente (cfr. sentenza di primo grado fgl. 24), nel Piano di sicurezza in fase di progettazione neppure si accennava al cancello scorrevole in acciaio (causa del mortale infortunio) attraverso il quale ordinariamente si accedeva al cantiere. Nè risultavano integrazioni di detto piano di sicurezza di guisa che – del tutto pacificamente -deve concludersi che il rischio per l’incolumità dei lavoratori dei terzi, derivante delle descritte condizioni del cancello, non era stato minimamente valutato e che pertanto l’evento – del tutto prevedibile visto che l’impresa Gonella comunque disponeva delle chiavi di accesso al cantiere e, quale appaltatrice, aveva del tutto legittimamente incaricato il dipendente di recarsi a prelevare un escavatore – si sarebbe potuto evitare ove il P. avesse adempiuto ai suoi obblighi. Deve invece trovare accoglimento il terzo motivo di ricorso. La contravvenzione ascritta al P. sub A D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, ex art. 5, lett. a), art. 21, comma 2, lett. a) accertata in (OMISSIS) (punita con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda) risulta ormai estinta per maturata prescrizione, venuto a definitivo compimento in data 11 febbraio 2009, il termine massimo di anni quattro e mesi sei (come previsto dalla previgente e più favorevole normativa dettata dall’art. 157, comma 1 n. 5 e comma 2, art. 160 cod. pen., comma 3). Ne consegue, ex art. 620 cod. proc. pen., lett. l) che deve procedersi all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del P., sul punto ed alla conseguente eliminazione della pena di Euro 2.000,00 di ammenda già irrogata allo stesso imputato, con doppia statuizione conforme di merito.

Il ricorso va rigettato nel resto seguono le pronunzie a favore delle parti civili come da dispositivo.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di P.P., limitatamente alla contravvenzione di cui al capo A (art. 5, comma 1, lett. a) e art. 21 D.Lgs. n. 494 del 1996), perchè il reato è estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso del P., nel resto eliminando la pena di Euro 2000,00 di ammenda.

Rigetta gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti C.B. F. G.C. e G.M. al pagamento delle spese processuali.

Condanna tutti i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese in favore della parti civili che liquida in complessivi Euro 1.350,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.