Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-08-2011, n. 17157 Pensione di riversibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino confermava la statuizione di primo grado con cui era stata rigettata la domanda proposta da L.R. nei confronti dell’INPS, per ottenere la pensione di reversibilità della defunta moglie S.M. L.. La Corte territoriale – premesso che il L. aveva richiesto in via amministrativa detta pensione di reversibilità ed aveva precisato che al ricorso al Comitato provinciale egli aveva allegato anche domanda di riscatto dei periodi di maternità svoltisi al di fuori del rapporto di lavoro – osservava che la richiesta del ricorrente era chiara e che giustamente era stata rigettata in primo grado perchè il coniuge non era titolare di alcuna pensione.

L’appellante, tuttavia, notava la Corte territoriale, ipotizzava anche una richiesta alternativa, lasciata volutamente nel vago, forse rendendosi conto della inammissibilità di una domanda nuova, non proposta in primo grado, come la "pensione di reversibilità indiretta". Per sgombrare il campo dai dubbi di natura sostanziale, la Corte negava la sussistenza dei requisiti per la pensione di reversibilità indiretta, perchè per essa sono necessari 15 anni ossia 780 contributi, oppure (per la invalidità) 5 anni di contribuzione di cui almeno tre nei 5 anni antecedenti al decesso e la S. non ne era in possesso avendo solo 697 contributi.

Inoltre, nemmeno con l’aggiunta dei contributi per astensione obbligatoria di maternità il requisito sarebbe stato conseguito, perchè, in tal modo, le due maternità avrebbero aggiunto solo 44 contributi e quindi un totale di 741 contributi inferiori ai 780. Nè l’appellante aveva formulato espressa domanda di riscatto oneroso dei contributi per I periodi di astensione facoltativa per maternità.

Avverso detta sentenza il L. ricorre con tre motivi. Resiste l’Inps con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, censurando la sentenza per violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. in relazione al R.D.L. n. 636 del 1939, artt. 2 e 13 convertito in L. n. 1272 del 139, si lamenta essere stato affermato che il diritto alla pensione di reversibilità presuppone la liquidazione di una pensione diretta a favore del coniuge defunto, mentre la pensione di reversibilità spetta anche quando quest’ultimo non sia titolare di pensione ma abbia conseguito i requisiti per acquisirla.

Con il secondo mezzo, censurando la sentenza per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. in relazione al R.D.L. n. 636 del 1939, artt. 2 e 13 convertito in L. n. 1272 del 1939, si reiterano le doglianze di cui al motivo precedente.

Con il terzo motivo si lamenta contraddittorietà di motivazione, perchè la Corte territoriale aveva, da un lato fatto menzione alla domanda di riscatto per il periodo di astensione per maternità figurativa, e, dall’altro, aveva affermato che tale domanda non era stata formulata.

I primi due motivi, da esaminare congiuntamente sono fondati.

Invero, non vi è dubbio che la pensione di reversibilità maturi a favore del coniuge superstite non solo quando quello defunto era titolare di pensione, ma anche quando il medesimo aveva conseguito i quindici anni di anzianità assicurativa e contributiva.

Tuttavia i Giudici di merito, dopo avere preliminarmente svolto questa erronea considerazione, hanno comunque affrontato la questione della reversibilità indiretta, non certo come obiter dictum.

In altri termini, la statuizione si fonda su due rationes decidendi diverse, onde l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso non determina automaticamente l’annullamento della sentenza impugnata.

Esaminando poi il terzo motivo, sul diritto appunto alla pensione di reversibilità indiretta, la Corte, nel motivare ampiamente sul punto, ha dato atto con precisione dell’ammontare dei contributi in possesso della signora S.: si trattava solo di 697 contributi settimanali, che quindi erano inferiori ai 780 prescritti (equivalenti ai quindici anni). La Corte territoriale ha precisato altresì che la provvista contributiva non sarebbe stata conseguita neppure con l’aggiunta dei 44 contributi concernenti i due periodi di maternità obbligatoria, perchè, in tal caso, la somma sarebbe stata di 741, ancora inferiori ai 780.

Il ricorrente si duole che non si sia tenuto conto della domanda di riscatto del periodo di astensione per maternità facoltativa, che avrebbe aumentato la provvista contributiva. Tuttavia la censura, come formulata, non riveste carattere decisivo.

L’annullamento della sentenza è infatti consentito solo ove nel motivo di ricorso si deducano circostanze che, se valutate, avrebbero condotto, con ragionevole certezza, ad una decisione di segno diverso o contrario. Nella specie il ricorrente non precìsa la misura dei contributi che avrebbe conseguito con il riscatto di questi periodi, e cioè che, a seguito del riscatto, sarebbe stata raggiunta la misura dei 780 contributi, onde la censura non evidenzia un errore della sentenza impugnata tale da determinarne l’annullamento, posto che questo potrebbe rivelarsi inutile in mancanza della necessaria specificazione. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese in presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione, D.L. n. 269 del 2003, ex art. 52, comma 11 convertito in L. n. 326 del 2003.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 19-05-2011, n. 4354

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso si rivela infondato posto che, a fronte delle censure dedotte dalla ricorrente, non risulta smentito che la società istante abbia occupato il suolo pubblico antistante al locale commerciale di Viale Aventino nn. 81/83 senza essere in possesso del relativo titolo, per il quale non si ha peraltro notizia che sia stato richiesto il rilascio all’amministrazione resistente;

– che non risulta condivisibile la prospettazione di parte ricorrente secondo cui si tratterebbe di un episodio sporadico e non di un’occupazione permanente (l’unica che necessiterebbe del titolo concessorio);

– che il ricorso deve essere, quindi, respinto e le spese di giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-05-2011) 01-06-2011, n. 21863 Sequestro preventivo

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Dario, difensore di fiducia di entrambi i ricorrenti, B.A. e S.M..
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 20/09/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di B. A. e S.M. avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Civitavecchia in data 14/07/010 – rigettava il gravame limitatamente al reato di cui al capo c) della contestazione, L. n. 394 del 1991, ex art. 3.

Entrambi gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare i ricorrenti esponevano che nella fattispecie non ricorrevano il fumus commissi delicti relativo al reato di cui alla L. n. 394 del 1991, art. 30 (capo c) della rubrica) – posto a base del sequestro preventivo de quo – poichè le opere in questione erano state autorizzate mediante il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; il tutto ai sensi della L.R. n. 21 del 2004.

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 03/05/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

II Gip del Tribunale di Civitavecchia, con decreto emesso il 14/07/010 – nell’ambito del procedimento penale n. 4030/2010 RGNR pendente nei confronti di B.A. (quale rappresentante legale della società "Bracciano Ambiente S.p.A.") e S.M. (quale progettista e direttore dei lavori) – disponeva il sequestro preventivo delle opere di movimento terra e di scavo per la realizzazione di laghetti artificiali come indicati in atti, ubicati in (OMISSIS); il tutto in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) (capo a) della rubrica);

D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (capo b)); L. n. 394 del 1991, art. 30 (capo c)), trattandosi di zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed a Protezione Speciale ai sensi delle Delib. Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651.

Il Tribunale del Riesame di Roma con ordinanza emessa il 20/9/010, confermava il decreto impugnato limitatamente al reato di cui alla L. n. 394 del 1991, art. 30 (capo c) della rubrica).

B.A. e S.M. proponevano l’attuale ricorso per Cassazione.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va rilevato che il Tribunale di Roma ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare il giudice del riesame ha evidenziato – per quanto attiene alla imputazione di cui alla L. n. 394 del 1991, art. 30 – che l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 46 del 25/05/07, come rilasciato in atti, ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, artt. 5 e 7, non era titolo abilitativo sufficiente ai fini della realizzazione di laghetti artificiali (per un totale di mq 900,00 circa) connessi all’impianto di smaltimento di rifiuti, gestito dalla S.p.A. "Bracciano Ambiente".

In particolare i laghetti erano finalizzati alla raccolta del percolato.

Detti invasi erano opere da realizzare all’interno della zona a Protezione Speciale denominata "Comprensorio Tolfetano – Cerite – Manziate" (ai sensi della Delib. Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651) – per cui era necessario anche il nulla-osta del competente Ente Parco preposto alla gestione del citato comprensorio, L. n. 394 del 1991, ex art. 30.

Trattasi di valutazioni di merito immuni da errori di diritto e vizi logici, non censurabili in sede di legittimità.

L’assunto difensivo – secondo cui l’Autorizzazione Integrata Ambientale sostituiva, ai fini della realizzazione delle opere in esame anche il nulla-osta dell’Ente preposto alla gestione del citato comprensorio – è errato in diritto, poichè non conforme alla disciplina di cui al citato D.Lgs. n. 59 del 2005, artt. 5 e 7. Detta Autorizzazione Integrata Ambientale, invero, sostituiva ed assorbiva tutte le autorizzazioni necessarie per l’installazione ed il funzionamento degli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, ma non sostituiva il nulla-osta richiesto dalla L. n. 394 del 1991, stante la specifica funzione cui è connessa detta autorizzazione diretta a tutelare le zone a protezione speciale, ed avente una propria specifica peculiarità.

Nè risulta, peraltro, che l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 46/07, come rilasciata in concreto a favore della "Bracciano Ambiente S.p.A.", prevedeva esplicitamente che la stessa sostituiva /o assorbiva anche il nulla-osta dell’Ente preposto alla gestione della citata Zona a Protezione Speciale di cui al "Comprensorio Tolfetano – Cerite – Manziate".

Quanto poi all’ulteriore assunto difensivo – secondo cui i laghetti o invasi in esame non erano destinati a contenere il percolato, bensì acqua demineralizzata che del processo di bonifica del percolato era il risultato – si rileva che lo stesso costituisce censura in punto di fatto inerente alla fondatezza in concreto dell’accusa.

Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità ed in materia misure cautelari reali, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell’accusa (Giurisprudenza di legittimità consolidata e conforme; richiamata per ultimo dalla Corte Costituzionale Ord. n. 153 del 04/05/07).

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da B.A. e S.M., con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-10-2011, n. 22372 Diritti politici e civili

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rso.
Svolgimento del processo

L’Amministrazione (con atto al limite dell’ammissibilità in considerazione della tecnica di redazione) ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto il ricorso degli attuali intimati con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata della procedura fallimentare svoltasi avanti al Tribunale di Napoli e non ancora definita nell’anno 2006 nella quale gli stessi avevano proposto domanda di ammissione al passivo nel maggio 1995.

Gli intimati non hanno proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

Il primo motivo con il quale si deduce violazione di legge per avere la Corte d’appello ritenuto ragionevole una durata della procedura fallimentare di anni cinque è infondato in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte detta durata può variare, in base alla complessità della procedura da un minimo di anni tre (per un fallimento con pochi creditori e privo di contenzioso (Cass. n. 2195 del 2009), ad anni cinque per una procedura di media complessità (Sez. 1^, sentenza 7 luglio 2009 n. 15953), fino ad un massimo di sette anni per fallimenti comportanti un impugno particolare nell’accertamento del passivo, nella liquidazione dell’attivo e nella gestione del contenzioso (Sez. 1^, sentenza 24 settembre 2009, n. 20549) e fa vantazione del giudice del merito non si è posta al di fuori dei richiamati parametri.

Con il secondo motivo si deduce ancora violazione di legge sotto il profilo dell’omessa pronuncia in quanto la Corte di merito non avrebbe rilevato la dedotta inammissibilità della domanda alla luce dell’avvenuto intervento del fondo di garanzia che, corrispondendo la quasi totalità del credito insinuato, avrebbe fatto venir meno il patema d’animo derivante dalla pendenza del procedimento.

Il motivo è infondato in quanto la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. presuppone la mancata valutazione di una domanda o di una eccezione e tale non è la richiamata argomentazione difensiva, fermo restando che se invece la ricorrente intendesse qualificare la sua argomentazione come vera e propria eccezione di inammissibilità della domanda la mancata pronuncia non sarebbe censurabile trattandosi di reiezione implicita di eccezione infondata in quanto è giurisprudenza costante quella secondo cui la modestia della posta in gioco non esclude di per sè il diritto all’indennizzo e comunque la questione attiene semmai alla fondatezza della domanda e non alla sua ammissibilità.

Il terzo motivo con il quale si deduce il vizio di carenza di motivazione in ordine alla quantificazione dell’indennizzo infondato dal momento che il giudice del merito si è sostanzialmente attenuto la parametro minimo (Euro 1.000 per anno di ritardo) e tale valutazione non necessità di particolari argomentazioni nè gli elementi di fatto evidenziati dalla ricorrente (parziale pagamento del credito) sono tali da far ritenere illogica o incongrua la medesima.

Il ricorso deve dunque essere rigettato. Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

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