Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-02-2011) 28-02-2011, n. 7572 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del G.I.P. del Tribunale in sede, con la quale C.F. era stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 81 c.p.. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e condannato alla pena di giustizia.

Si contestava al predetto di avere procurato in concorso con R. E. imprecisati quantitativi di hashish e di cocaina a R. M. che li consegnava a Ca.An., S.F., M.G. e Ma.Al. – giudicati e condannati a parte – nonchè di avere detenuto illecitamente n. 35 pani di hashish del peso di kg. 8,630 circa, utile al confezionamento di circa 15.000 dosi medie, che veniva sequestrato a R.E., durante il trasporto da (OMISSIS), che quest’ultimo stava effettuando, mentre il C. a bordo di altra autovettura faceva da staffetta per la successiva consegna ai predetti Ca., S. e M..

La vicenda aveva preso le mosse da una indagine su di un traffico di stupefacenti da (OMISSIS), che aveva portato alla identificazione di soggetti di quel capoluogo umbro, tra i quali i sunnominati Ca., M., S. e Ma., che si rifornivano di hashish e cocaina sul mercato romano ed in particolare da R.E. e R.M., rispettivamente padre e figlio che a loro volta erano coadiuvati dal C.. Le conseguenti intercettazioni telefoniche e i sequestri di stupefacenti, conseguenti ai servizi di o.p.c. avevano consentito di evidenziare lo stretto collegamento tra i due R. e il C..

In motivazione la corte territoriale valorizzava a conferma del giudizio di colpevolezza: il contenuto di varie telefonate intercorse tra i R. e il C., cui faceva seguito il sequestro del quantitativo di hashish, rinvenuto a bordo dell’auto, condotto dal R.E., nonchè il sequestro di vari quantitativi di hashish e marijuana dopo l’ascolto di conversazioni intercorse tra i componenti del gruppo dei ternani.

Contro tale decisione ricorre l’imputato a mezzo del suo difensore, che nel primo motivo a sostegno della richiesta di annullamento denuncia la violazione degli artt. 192 e 266 e seg. c.p.p., e il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione della prova, fondata esclusivamente sulle conversazioni telefoniche, che se attestavano la sussistenza di rapporti tra i due R. e il C., quest’ultimo all’epoca dei fatti fidanzato con la figlia di R.E., non erano sufficienti a dimostrare la penale responsabilità dell’imputato. Ad avviso della difesa la Corte territoriale non aveva in alcun modo spiegato quale sarebbe stato il reale apporto dell’imputato, le modalità concrete, con le quali avrebbe favorito il traffico di stupefacenti e il ruolo ricoperto all’interno della complessiva condotta criminosa, omettendo qualsiasi valutazioni sul punto e lasciando alle intercettazioni telefoniche indicate ogni ruolo probatorio, senza porsi il problema se il F. menzionato nelle conversazioni corrispondesse sempre al C.F.. Comunque si volessero considerare le intercettazioni come mezzi di prova o mezzi di ricerca della prova, esse non potevano considerarsi prova esaustiva della responsabilità dell’imputato, senza acquisire un minimo riscontro esterno, che nel caso in esame era mancato, in quanto nessuna perquisizione e nessun sequestro era stato operato in danno del C..

Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione in riferimento alla determinazione della pena, inflitta in maniera eccessiva e senza un adeguato supporto argomentativo.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero le censure proposte esorbitano dal catalogo dei casi di ricorso stabiliti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianze non consentite ai sensi dell’art. cit., comma 3, volte, come esse appaiono, ad introdurre come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", preclusa come tale in sede di legittimità.

Nel caso in esame la forte distrettuale ha dato conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo delle ragioni della conferma del giudizio di colpevolezza, enunciando analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto convergenti e rilevanti a tal fine.

In particolare adeguandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte a mente della quale le intercettazioni telefoniche sono idonee a ricostruire il fatto da accertare e costituiscono un fondamento del giudizio critico complessivo che sostanzia la prova del fatto (Cass. Sez. 1^ 2/4-9/5/92 n. 5453 Rv. 190330), i giudici del merito hanno valorizzato il contenuto di varie significative conversazioni telefoniche per definire la posizione del C. unitamente a quelle dei due R., nonchè di F.D., tutti concorrenti nella fornitura di imprecisati quantitativi di stupefacenti al gruppo dei ternani, e dimostrare la piena collaborazione offerta dai predetti nella gestione dei traffici illeciti, culminata per l’attuale ricorrente nell’assunzione del ruolo di staffetta nell’operazione di trasporto e consegna di n. 35 pani di hashish, evidenziato dalla telefonata, effettuata dal C. in occasione del fermo dell’autovettura, condotta dal R.E..

Anche sulla determinazione della pena vi è adeguata risposta della corte territoriale, che nel respingere analoga censura mossa nei motivi di appello, ritiene subvalente la condizione di persona incensurata del C. rispetto alla gravità dei fatti e alla frequenza delle implicazioni del predetto nei traffici illeciti con motivazione immune da vizi logici o interne contraddizioni e come tale incensurabile in questa sede.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-12-2010) 14-03-2011, n. 10146

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Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Rogliano non doversi procedere nei confronti di M.A.M., imputata del reato aggravato di percosse, ai sensi dell’art. 581 c.p., e art. 61 c.p., n. 11, in danno del figlio minore perchè lo stesso era estinto per intervenuta remissione di querela.

Rilevava il giudicante che, all’udienza del 5.3.2009, N. S., genitore esercente la potestà sullo stesso minore, aveva dichiarato di voler rimettere la querela a suo tempo proposta;

e che, notificato lo stesso verbale all’imputata assente, con l’espresso avvertimento che, in caso di persistente assenza, il suo comportamento sarebbe stato inteso come tacita remissione di querela, la stessa non si era presentata.

Avverso la pronuncia anzidetta il PG di Catanzaro ha proposto ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnativa il PG ricorrente deduce violazione dell’art. 155 c.p., in relazione all’art. 340 c.p., comma 2, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) contestando l’interpretazione del giudice di pace, sul rilievo che la mera assenza dell’imputata non potesse essere intesa come tacita accettazione della remissione di querela.

2. – Il tema di diritto sul quale questo Collegio è chiamato a pronunciarsi riguarda l’idoneità della mancata comparizione dell’imputato possa integrare tacita accettazione della rimessione di querela, espressa dall’avente diritto.

In proposito, è agevole rilevare che la circostanza anzidetta, giustificativa della declaratoria di contumacia, proprio in quanto dato in sè neutro ed anzi legittimo esercizio di mera facoltà processuale, non può assumere alcuna significazione univoca, tale da giustificare, per facta concludentia, l’attribuzione di significato in chiave di volontà negoziale volta ad accettare l’intervenuta remissione di querela. Nondimeno, considerato che la remissione stessa non richiede, nel dettato normativo, una formale accettazione, essendo sufficiente che non consti un rifiuto espresso o tacito da parte del querelato, ai sensi dell’art. 155 c.p. perchè maturi l’estinzione del reato per effetto dell’adesione dell’imputato e che ad elemento di per sè neutro, quale l’assenza dell’imputato, non può riconnettersi alcuna valenza significativa, occorre un quid pluris affinchè la circostanza dell’assenza possa assumere siffatta significazione. Tale può essere la ragionevole certezza che l’imputato sia a conoscenza dell’intervenuta remissione, acquisibile in qualsiasi modo, anche mediante formale comunicazione dell’intervenuta remissione, con notifica del verbale di udienza (eri., in tal senso, Cass. Sez. 5,31.3.2010, n. 19568, rv. 247501).

3. – Nel caso di specie, dalla motivazione del provvedimento impugnato risulta che all’imputata era stata ritualmente notificato il verbale d’udienza contenente l’espresso avvertimento che, in caso di mancata comparizione all’udienza successiva, il suo comportamento sarebbe stato inteso come tacita remissione (rectius accettazione di remissione) di querela. Tanto bastava, per attribuire alla persistente assenza il significato dell’accettazione, donde il perfezionamento dell’effetto estintivo e la conseguente declaratoria di non doversi procedere con la formula corrispondente. Per quanto precede, il ricorso del PG deve essere rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-06-2011, n. 13460 Ricorso

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 2 luglio 2004 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile il ricorso per separazione personale proposto da B.N.S. nei confronti del coniuge M.M. V. in quanto essi risultavano già separati consensualmente in forza di verbale omologato in data (OMISSIS).

Su gravame del ricorrente la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 15 dicembre 2005 – 12 aprile 2006, confermava la decisione impugnata affermando che non era ammissibile l’impugnazione del la separazione consensuale per simulazione e che, dall’esame del materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti, non risultava l’eccepita riconciliazione tra i coniugi dopo la loro separazione.

Contro la sentenza ricorre per cassazione N.B.S. con un unico motivo.

Resiste con controricorso M.M.V..
Motivi della decisione

Il ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile, con motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, la prova testimoniale articolata con riferimento alla soprav venuta riconciliazione tra i coniugi separati.

Il ricorso, come puntualmente eccepito dalla controricorrente, è inammissibile poichè non contiene, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta carenza renda la motivazione inidonea a giustificare la decisione: la censura, infatti, deve contenere un momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, che ne circoscriva rigorosamente i limiti in modo da non ingenerare in certezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; nè, al riguardo, è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corso del motivo o che possa comprendersi dalla sua lettura poichè è indispensabile che sia indicato in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata (Cass. 10 dicembre 2009, n. 27680).

Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-03-2011) 14-04-2011, n. 15186

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edendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell’8 maggio 2008, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, all’esito di giudizio abbreviato, aveva assolto P.G. dal reato di calunnia, perchè il fatto non sussiste.

Il P. era accusato di avere, con una denuncia di smarrimento di un assegno bancario, accusato falsamente, sapendolo innocente, C.P.A., al quale aveva consegnato il predetto assegno, di appropriazione indebita di cose smarrite.

La Corte di appello rilevava che non era configurabile il reato di calunnia, in considerazione della mancata proposizione della querela per il reato falsamente attribuito al C.P..

2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, con il quale denuncia la erronea applicazione dell’art. 368 c.p., in quanto, secondo il maggioritario orientamento di legittimità, il delitto di calunnia verrebbe integrato anche dalla falsa denuncia di smarrimento di titoli di credito, in quanto obbliga l’autorità giudiziaria ad indagare sui possibili reati anche perseguibili d’ufficio, come furto e ricettazione, commessi dal loro detentore.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Questa Suprema Corte ha più volte affermato che integra gli estremi del reato di calunnia la falsa denuncia di smarrimento di un assegno già negoziato, atteso che l’agente accusa implicitamente il portatore del titolo di essersene impossessato fraudolentemente, e quindi anche dei reati di furto o di ricettazione, perseguibili d’ufficio, per l’accertamento dei quali la denuncia determina la possibilità dell’inizio di un procedimento penale (da ultimo, tra le tante, Sez. 6, n. 35923 del 19/06/2009, dep. 16/09/2009, Raspaolo, Rv. 245194; Sez. 6, n. 7490 del 07/01/2009, dep. 20/02/2009, Padula, Rv. 242693; Sez. 6, n. 41960 del 07/06/2004, dep. 27/10/2004, Modugno, Rv. 230210, nella quale si è altresì precisato che, non essendo la calunnia limitata all’incolpazione di un reato specifico, non è configurabile un difetto di correlazione tra imputazione contestata con riferimento alla calunnia per un reato punibile a querela non proposta e la sentenza pronunciata per reato concorrente perchè, potendo sussistere una vasta gamma di reati concorrenti alcuni dei quali procedibili d’ufficio, l’imputato ha avuto comunque la possibilità di svolgere adeguata difesa anche in relazione al fatto diversamente qualificato).

Alla luce di tali considerazioni, la sentenza deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio nel quale la Corte di appello si atterrà ai suddetti principi di diritto.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio.

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