T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-01-2011, n. 608 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

i ricorrenti impugnano l’ordinanza n. 73 del 31/05/10 con cui il Comune di Formello ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti in "frazionamento ottenuto tramite la chiusura del locale abitabile non rifinito e la chiusura con ulteriore ampliamento di circa 12 mq. del corpo sporgente, definito nel progetto di condono "non residenziale", frazionamento ottenuto tramite la fusione del locale non residenziale con l’annessione del locale esterno privo di destinazione ed ampliato di circa 29 mq. totali di cui circa 15 mq. ottenuti tramite la chiusura del portico, ampliamento di circa mq. 15 ottenuto tramite la chiusura del portico ed adibito ad ufficio, ampliamento realizzato a sud dell’immobile di circa 57 mq. lordi, manufatto destinato a magazzino di circa 30 mq. lordi e capanno in lamiera prefabbricata di circa 13mq. lordi";
Motivi della decisione

il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con il primo motivo i ricorrenti prospettano la superfluità del titolo edilizio abilitativo e, comunque, il difetto di motivazione dell’atto impugnato che non indicherebbe le ragioni d’interesse pubblico necessarie per l’adozione dell’ordinanza di demolizione in considerazione della risalenza delle opere agli anni 19811982;

Ritenuta l’infondatezza della censura in esame;

Considerato, in particolare, che le opere contestate comportano l’aumento della superficie abitativa ed il frazionamento dell’immobile e, pertanto, determinano un aumento del carico urbanistico e avrebbero dovuto essere assentite con permesso di costruire;

Rilevato, altresì, che la dedotta risalenza nel tempo dell’opera non è stata comprovata in alcun modo (le aerofotogrammetrie depositate sono del 1995 e del 2004) e, comunque, non è di entità tale da legittimare un significativo affidamento del privato di cui avrebbe dovuto tenere conto il provvedimento impugnato;

Rilevato, pertanto, che la gravata ordinanza di demolizione risulta congruamente motivata con l’indicazione delle opere e la constatazione dell’accertata abusività delle stesse (Cons. Stato sez. IV n. 3955/10; Cons. Stato sez. V n. 5229/09);

Considerato che con la seconda censura i ricorrenti prospettano il vizio di eccesso di potere in quanto l’accesso sui luoghi sarebbe avvenuto senza il preventivo avviso circa le finalità dello stesso cosicché gli interessati non sarebbero stati nell’occasione assistiti e tutelati e non avrebbero, quindi, potuto difendersi;

Ritenuta l’inaccoglibilità del motivo in quanto nessuna norma obbliga gli organi accertatori ad avvisare gli interessati delle finalità del controllo edilizio né riconosce agli stessi il diritto di farsi assistere da un difensore, previsto, invece, dal codice di procedura penale;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che i ricorrenti, in quanto soccombenti, debbono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna i ricorrenti a pagare, in favore del Comune di Formello, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 08-02-2011, n. 1251 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con nota raccomandata, trasmessa l’11 febbraio 2010 alla A.H. S.r.l. di Colleferro, il tutore della signora V.G. ha chiesto a tale struttura la copia della cartella clinica della propria assistita, attendendo, comunque, un riscontro fino alla fine del marzo 2010.

Quindi, con ricorso (ai sensi dell’art. 25 legge n. 241/1990) notificato il 13 aprile 2010, parte ricorrente ha chiesto a questo TAR Lazio di ordinare l’esibizione della documentazione sanitaria richiesta.

Si è costituita in giudizio il 1 giugno 2010 l’A.H. S.r.l. che ha chiesto preliminarmente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, poiché in data 16 aprile 2010 la medesima aveva provveduto a trasmettere all’avv.to Affinito la richiesta cartella clinica della sig.ra V.; nel merito, poi, chiedeva il rigetto del ricorso ed infine, in sede istruttoria, l’ammissione di una prova per testi, indicando sia i capitoli della prova testimoniale sia i nominativi dei testi.

Con memoria del 19 giugno 2010 parte ricorrente, pur formulando richieste istruttorie, ha anch’essa chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo ottenuto (nelle more) la documentazione richiesta, insistendo, peraltro, per il riconoscimento delle spese di lite.

Alla Camera di consiglio del 6 ottobre 2010, uditi i difensori presenti, la causa è passata in decisione.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, visto che, nelle more del giudizio, l’A.H. in data 16 aprile 2010 trasmetteva al ricorrente la documentazione di cui aveva chiesto copia con nota 11 febbraio 2010.

Le spese di lite, peraltro, sono poste a carico della resistente società che ha consentito l’accesso alla cartella clinica della sig.ra V. (sotto tutela) soltanto in data 16 aprile 2010, e cioè successivamente alla notifica del ricorso (avvenuta in data 13 aprile 2010) e vengono liquidate in euro 2.000,00 oltre gli accessori di legge, in via equitativa in considerazione della ostile pervicacia dimostrata dalla soccombente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), preliminarmente dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza d’interesse.

Pone gli oneri di lite, liquidati in euro 2.000,00, oltre gli accessori di legge, a carico dell’A.H. S.r.l..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-04-2011, n. 9037 Rapporto a tempo determinato

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Ischia aveva accolto il ricorso proposto da R. A. e, previa declaratoria di nullità de termine apposto ai contratti di lavoro stipulati con decorrenza dal 1.9.2000 e di relativa proroga sino al 31.12.2001, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.9.2000 con il C.I.S.I., aveva condannato quest’ultimo alla riammissione in servizio del lavoratore ed a corrispondere al predetto la somma mensile di Euro 1228,54, da calcolarsi a far tempo dal 1.11.2002 e sino alla effettiva riammissione al lavoro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 22.12.2006, notificata il 9.3.2007, in accoglimento parziale del gravame del CISI ed in riforma parziale della decisione, condannava il CISI al risarcimento del danno, in favore del lavoratore, nella misura già liquidata dal primo giudice a far tempo dal 1.11.2002 e sino alla data del giudizio di appello, confermando nel resto la decisione e compensando tra le parti le spese del giudizio di appello.

Sosteneva la Corte territoriale che doveva reputarsi corretta la decisione di primo grado nella parte in cui aveva escluso la natura istituzionale del consorzio e l’applicabilità alla fattispecie del disposto di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 36, come sostituito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, stante la esclusione dalla sfera di applicabilità del corpus normativo ivi contenuto di tutti gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, avendo il legislatore mostrato di salvaguardare la esistente distinzione giuridica fra le tipologie di enti (istituzionali e di rilievo economico-imprenditoriale). Già con il D.L. n. 361 del 1995, convertito in L. n. 437 del 1995, il legislatore aveva, invero, concepito tale discrimine, disponendo che ai consorzi che gestivano attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali, se previsto nello statuto, si applicassero le norme per le aziende speciali, diversamente che per gli altri consorzi per i quali occorreva fare riferimento alle norme previste per gli enti locali.

Evidenziava la Corte di merito che anche l’atto statutario prevedeva la natura di ente pubblico economico del consorzio, stabilendo che l’attività negoziale si svolgesse secondo le regole del diritto comune per il perseguimento di finalità economiche ed imprenditoriali pure ascritte nell’ambito dell’espletamento di compiti istituzionali di rilevanza pubblica. Neanche poteva attribuirsi rilevanza alla produzione di sentenza del TAR Campania, che aveva attestato il mancato svolgimento di servizi pubblici, essendo stati quelli di rilevanza economica imprenditoriale trasferiti alla EVI dal C.I.S.I., che avrebbe espletato solo funzioni pubbliche inerenti al potere di indirizzo controllo e pianificazione;

la sentenza de qua era stata emanata allorchè era ancora in corso il giudizio di primo grado, onde la relativa produzione era stata ritenuta tardiva. Venivano, pertanto, reputati corretti il disposto ripristino della funzionalità del rapporto, per l’accertata nullità del termine apposto, e la condanna del consorzio al risarcimento del danno dalla data della diffida, sia pure dovendo contenersi i danni in questione sino alla data del giudizio, stante l’impossibilità di liquidare danni futuri. Veniva rilevato, infine, che anche il licenziamento condizionato, irrogato il 1.8.2003, non poteva tenersi in considerazione quale limite temporale dell’obbligo risarcitorio, essendo stata la relativa deduzione formulata solo in appello, pure essendo avvenuta la comunicazione del recesso antecedentemente.

Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione il CISI, affidando l’impugnazione a tre motivi.

La R. è rimasta intimata.

SI consorzio ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Con il primo dei motivi di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 1, comma 2 e del art. 36, comma 8, come sostituito dal D.Lgs. n. 165 del 2001; la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ.; nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dall’appellante e, comunque, rilevabile di ufficio (360 c.p.c., n. 5).

Si assume l’erronea interpretazione della individuazione dei soggetti giuridici a cui si applica la norma di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 36, comma 8, che attribuisce al lavoratore che deduca la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego il diritto di agire per il risarcimento del danno e non anche per la sostituzione di un rapporto a tempo indeterminato. Per amministrazioni pubbliche soggette all’applicabilità dell’intero testo normativo si intendono "tutte le amministrazioni dello Stato …, le Regioni, le Province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi … tutti gli enti pubblici non economici" e non si pone alcuna distinzione tra i vari consorzi possibili, a ciò conseguendo, a dire della ricorrente, che la disciplina di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 2, è applicabile a consorzi tra comuni, quale è il C.I.S.I., formato da enti pubblici territoriali e dotato di personalità giuridica pubblica.

Si rileva, in particolare, che la norma non distingue tra i vari tipi di consorzi tra Comuni, e che, pertanto, l’art. 36 si applica indistintamente a tutti i consorzi costituiti da enti pubblici territoriali, senza distinzioni tra loro. Il consorzio CISI , come attestato dalla sentenza del TAR era divenuto un consorzio solo istituzionale e la distinzione tra consorzi che gestiscono attività economiche e consorzi istituzionali era già presente nel sistema, dettato dal T.U.E.L., onde, se la norma avesse voluto escludere dalla sua sfera di applicabilità un certo tipo di consorzi territoriali avrebbe dovuto espressamente specificarlo. Si pone al riguardo specifico quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Con il secondo motivo si lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dall’appellante e comunque rilevabile di ufficio;

l’omesso esame di essenziali e decisivi documenti in atti e, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c..

In particolare, si censura la mancata considerazione del documento costituito dalla raccomandata a. r. del 14.9.2005, successivo alla sentenza di primo grado, prodotto in uno all’appello, e del seguente tenore: "Le comunichiamo che il CDA con Delib. 27 giugno 2005, n. 24, ha preso atto e dichiarato espressamente di volersi avvalere del provvedimento di licenziamento condizionato del 1.8.2003 intimato da CISI Patrimonio srl. Fermo ed impregiudicato quanto sopra, per la denegata ipotesi che l’atto di licenziamento condizionato del 1.8.2003 sia ritenuto comunque inidoneo ad estinguere il rapporto, le comunichiamo il suo nuovo licenziamento determinato da soppressione del suo posto di lavoro". Si lamenta l’omissione di motivazione della sentenza su tale documento, che avrebbe consentito di attribuire rilevanza all’atto estintivo datoriale del 14.9.2005, estendendo la condanna risarcitoria alla data di ricezione del provvedimento di recesso, quanto meno del 14.9.2005. Anche in relazione a tale motivo si formula quesito di diritto.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c.; l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dall’appellante e comunque rilevabile di ufficio; infine, l’omesso esame di essenziali e decisivi documenti in atti.

Si rileva cha la tempestività della raccomandata del 1.8.2003 andava esaminata congiuntamente alla comunicazione del 14.9.2005 del Consorzio CISI che ne recepiva gli effetti giuridici nella sfera giuridica di esso ricorrente consorzio. Nella specie, la produzione di detto documento non poteva reputarsi tardiva perchè l’atto era stato adottato dall’amministratore unico di diverso soggetto giuridico (CISI Patrimonio srl, all’epoca subentrato nella gestione del rapporto di lavoro e di tutti i rapporti giuridici). Ed invero, – si assume – che quest’ultimo non lo aveva trasmesso al Consorzio CISI, il quale prima ne ignorava l’esistenza, essendo il detto documento entrato nella sfera giuridica del Consorzio per effetto del contenuto della missiva racc.ta del 14.9.2005 e della relativa ratifica dell’atto ivi operata. Viene posto ex art. 366 bis c.p.c., quesito di diritto.

Il primo motivo è infondato.

Con motivazione corretta sul piano giuridico e conforme ai principi già affermati da questa Corte in relazione alla interpretazione delle norme indicate nel motivo di ricorso, e con richiamo di normative ( D.L. n. 361 del 1995 conv. in L. n. 437 del 1995 – in particolare, art. 5, comma 11 bis D.L. cit.) che avvalorano ulteriormente l’assunto, il giudice di merito ha affermato che la mera carenza di una esplicita distinzione tra le diverse categorie di consorzi nel dettato normativo ci cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, non è idoneo a prevalere sul senso complessivo e sulla ratio della disposizione che esclude comunque dalla tutela apprestata dal compendio normativo gli enti pubblici economici, al cui ambito non possono reputarsi estranei gli enti consortili, la cui struttura è suscettibile di diversamente atteggiarsi, a seconda dell’attività espletata con riferimento agli scopi dell’ente medesimo quale evincibile dalla disciplina statutaria. Sul punto la tesi sostenuta dai giudici di merito risulta conforme a quanto da ultimo sancito da questa Corte con indirizzo giurisprudenziale più volte ribadito in base al quale l’indagine rivolta a stabilire se un ente pubblico sia o meno economico deve essere compiuta tenendo presente la disciplina legale e statutaria che ne regola l’attività con riferimento agli scopi dell’ente medesimo ed alla natura dell’attività svolta diretta al perseguimento di interessi di carattere pubblico (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Un., 24 marzo 2006 n. 6573; Cass., Sez. Un., 11 luglio 2006 n. 15661 e, proprio in una fattispecie relativa ad un Consorzio, Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006 n. 6573).

Quanto alla rilevata violazione degli artt. 1362 e ss., la doglianza non può che riferirsi alla interpretazione della statuto dell’ente consortile compiuta dalla corte territoriale ai fini della individuazione delle norme statutarie e della convenzione istitutiva del CIS che sancivano l’applicabilità, nel rapporto con le maestranze, della disciplina propria del diritto privato, e ciò in conformità al principio secondo il quale le disposizioni dei regolamenti interni e degli statuti degli enti pubblici non hanno valore normativo, sicchè in sede di legittimità sono denunciabili – ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 – soltanto per violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici dettati dall’art. 1362 e segg. cod. civ. (cfr. Cass. 24.10.1998 n. 10581).

Non risulta prodotto lo statuto in questione e, peraltro, non risultano neanche formulate censure che mirino a contrastare quanto osservato dalla corte territoriale in ordine alla circostanza che nello specifico la personalità giuridica dei consorzio si coniugava allo svolgimento delle attività cui l’ente era preposto aventi n rilevanza economico-imprenditoriale.

La carenza evidenziata consente di ritenere proposto il relativo motivo in violazione del principio di autosufficienza e di quanto prescritto – per i ricorsi relativi alle sentenza pubblicate dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 – dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione al deposito degli atti processuali, documenti, contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda.

Si deve al riguardo anche rimarcare che si è omesso di precisare da parte del ricorrente in quale sede processuale tutti i documenti e gli atti cui ha fatto espresso riferimento sono stati ritualmente e tempestivamente acquisiti nel corso del giudizio di merito e dove, quindi, la Corte avrebbe potuto esaminarli a seguito della loro produzione (cfr., a conforto di quanto detto sul principio dell’autosufficienza, ex plurimis: Cass. 19 febbraio 2009 n. 4056;

Cass. 25 maggio 2007 n. 12239).

In relazione agli effetti della decisione confermata, non vale poi il richiamo, contenuto nella memoria illustrativa depositata dal CIS ai sensi dell’art. 378 c.p.c. alla disciplina di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183 ed in particolare dell’art. 32, commi 5 e 7, della stessa (erroneamente indicato art. 34), atteso che il motivo di impugnazione attiene unicamente alla qualificazione giuridica dell’ente consortile ed alla disciplina applicabile e non riguarda anche specificamente le conseguenze risarcitorie riconnesse alla disciplina applicabile.

Gli ulteriori motivi di, impugnazione devono ritenersi inammissibili, atteso che, quanto al secondo motivo, viene del tutto omesso ogni riferimento alla decisività del documento asseritamente non preso in esame dalla corte territoriale ( comunicazione del 14.9.2005), posto che soltanto nel presente giudizio, in modo non consentito, non essendo stata formulata alcuna deduzione al riguardo nelle fasi del merito, è stato chiesto per la prima volta di limitare le conseguenze risarcitorie alla data del 14.9.2005, onde la valutazione del contenuto del documento in oggetto non sarebbe comunque funzionale ad una decisione diversa da quella della sentenza impugnata.

Infine, con riguardo al terzo, lo stesso si presenta non rispondente a requisito dell’autosufficienza atteso che, con riguardo al documento costituito dalla raccomandata a.r. adottata in data 1.8.2003 dall’Amministratore unico della CISI Patrimonio srl, al fine di confutare il rilievo di tardività della relativa produzione effettuato dalla corte territoriale, si assume che il soggetto giuridico che l’aveva adottato era diverso e che la produzione non tempestiva era giustificata dalla mancanza di conoscenza dello stesso da parte del Consorzio, che solo successivamente ne aveva ratificato il contenuto. Ma anche tale doglianza si fonda su circostanze che si assumono dedotte già in appello senza che se ne provi il tempo ed il modo della relativa deduzione e che si dimostri che i fatti impeditivi della relativa produzione fossero stati idoneamente e ritualmente esposti nell’atto di gravame, in modo tale da evidenziare la erroneità della motivazione della pronunzia della corte di merito in ordine a fatto controverso e decisivo del giudizio.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, laddove nulla va statuito sulle spese di lite del presente giudizio, essendo la R. rimasta intimata.
P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-05-2011, n. 10998 Notificazione a mezzo posta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 17/9/2005 la Corte d’Appello di Milano, in accoglimento del gravame interposto dalla Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a. nei confronti della pronunzia Trib. Milano 26/3/2003 di rigetto della domanda di escussione della garanzia stipulata in suo favore dalla società Coredil s.n.c. con la Vittoria Assicurazioni s.p.a., respingeva l’opposizione da quest’ultima spiegata avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in data 10/9/2002, che per l’effetto confermava.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Vittoria Assicurazioni s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a..

L’intimata società Coredil s.r.l. (già Coredil s.n.c.) non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti della società Coredil s.n.c. Risponde ad orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che in caso di notificazione a mezzo posta l’ufficiale postale, nel caso in cui non abbia potuto consegnare l’atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece ( L. n. 890 del 1982, artt. 8 E 9), dopo aver accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego in sua vece, deve rilasciare avviso al destinatario del deposito del piego nell’ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell’avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, del deposito e relativa data, nonchè dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con il piego al mittente compiuti inutilmente dieci giorni dal deposito, con la conseguenza che, ove l’avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni, e in particolare l’attestazione circa la sussistenza dell’uno e dell’altro di tali presupposti di legge indefettibilmente necessari perchè l’atto possa raggiungere il suo scopo, e quindi anche della mancanza o dell’assenza delle persone abilitate a ricevere il piego e in difetto di dimostrazione dell’attività svolta dall’ufficiale postale offerta aliunde dal notificante, la notifica è radicalmente nulla (v. Cass., 10/10/2008, n. 25031; Cass., 29/12/2005, n. 28856; Cass., 5/10/2000, n. 13285; Cass., 11/10/1999, n. 11371; Cass., 14/8/1997, n. 7617;

Cass., 15/1/1996, n. 272; Cass., 26/3/1994, n. 2956).

Orbene, dall’esame degli atti emerge che nella specie il ricorso è stato dall’ufficiale giudiziario C 1 I.O. notificato a mezzo del servizio postale Milano -Succursale (OMISSIS)- in data 31/10/2006 con avviso di ricevimento diretto a Coredil s.n.c. presso la sede a (OMISSIS).

L’avviso di ricevimento in atti reca l’indicazione del deposito dell’atto giudiziario spedito con raccomandata (OMISSIS) il 31/10/06 dall’Ufficio postale di Milano, nonchè l’attestazione Dichiaro di aver immesso in cassetta la raccomandata retro indicata il 7/11/06, con firma vergata a penna dell’agente postale che ha eseguito la consegna e l’indicazione della data 7/11/06, corrispondente al vicino timbro postale (OMISSIS).

Nessuna indicazione risulta invece formulata in ordine alle ragioni che l’hanno determinata e delle modalità con le quali il notificando è stato cercato senza essere reperito (cfr. Cass., 29/12/2005, n. 28856).

Siffatta mancanza già di per sè ridonda invero in termini di nullità della notificazione in argomento del ricorso, alla stregua del suindicato principio.

Ma v’è di più.

Il suddetto avviso altresì non reca nè la firma del destinatario nè quella di altra persona cui l’atto sia stato consegnato, evincendosi pertanto che il procedimento non si è concluso con il ritiro del plico depositato presso l’ufficio postale (cfr. Cass., 27/7/2007, n. 16630).

Il piego restituito al mittente per compiuta giacenza non risulta tuttavia dalla ricorrente prodotto in atti, non rinvenendosi nè nel fascicolo d’ufficio nè in quello di parte, nè d’altro canto emerge indicazione al riguardo nella nota di deposito e di iscrizione a ruolo presso la Cancelleria di questa Corte in data 15/11/2006.

Il Collegio rimane a tale stregua impossibilitato a verificare sia la menzione sulla busta contenente l’atto notificando dei motivi per i quali non è stato eseguito il recapito del piego (cfr. Cass., 29/12/2005, n. 28856; Cass., 14/8/1997, n. 7617) sia le attestazioni dell’ufficio depositario relative alla restituzione del plico alla scadenza dei dieci giorni, al fine di poter controllare l’inizio e la durata della giacenza (cfr. Cass., 23/7/1998, n. 7201; Cass., Sez. Un., 5/3/1996, n. 1729. E già Cass., 10/10/1973, n. 2551).

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1936, 1945, 1362, 1363, 1375 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ravvisato la sussistenza nel caso di un’ipotesi di contratto autonomo di garanzia, anzichè di fideiussione atipica caratterizzata dalla presenza di una clausola c.d. del solve et repete disciplinata dall’art. 1462 c.c..

Lamenta, ancora, che il secondo errore di diritto in cui cade la Corte di merito consiste nell’aver escluso che in presenza della clausola limitativa della proposizione di eccezioni nelle polizze fideiussorie atipiche, così come in un contratto autonomo di garanzia, il garante possa ugualmente opporre eccezioni letterali emergenti dal titolo, giacchè non si tratta … di far rilevare motivi attinenti al rapporto principale (in relazione al quale si è rinunciato alla facoltà di sollevare eccezioni), bensì di far valere i limiti stabiliti nel contratto per l’operatività della garanzia promessa, atteso che l’opponibilità di eccezioni letterali appare pienamente compatibile con il contratto autonomo di garanzia proprio in ragione dell’autonomia del relativo regolamento essendo tale istituto caratterizzato dalla previsione di un debito proprio del garante con contenuto e condizioni di esigibilità indipendenti rispetto al rapporto di provvista, sicchè le eccezioni letterali saranno necessariamente attinenti al meccanismo di funzionamento della garanzia ivi previsto, non potendo per questo motivo assurgere ad eccezioni relative al rapporto sostanziale.

Con il 2 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1374 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto che al concetto di buona esecuzione previsto dal contratto per l’operatività della garanzia de qua possano ricondursi anche le ipotesi di mancata esecuzione e di mancato completamento dei lavori, laddove una esecuzione non completa non può certo definirsi buona, potendo logicamente parlarsi di buona esecuzione solo quando i lavori siano stati eseguiti nella loro interezza (punto primo) ed a regola d’arte (punto secondo).

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati nei termini di seguito indicati.

Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare, l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sè a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale.

Il contratto autonomo di garanzia, espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l’obbligazione dell’appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa: l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante).

Esso è volto a trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, dipendente o meno dall’inadempimento del debitore, laddove le fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale.

Diversamente dal fideiussore, il garante autonomo non può allora considerarsi un "vicario" del debitore, essendo l’obbligazione di garanzia assunta del tutto autonoma rispetto all’obbligazione di prestazione del garantito, e pertanto …rispetto a quest’ultima qualitativamente diversa, essendo volta ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (v. Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).

Va per altro verso ribadito il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale l’interpretazione del contratto è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione (v.

Cass. 21/4/2005, n. 8296).

Il sindacato di legittimità può avere cioè ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti bensì solamente la individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (v. Cass., 29/7/2004, n. 14495).

Pur non mancando qualche pronunzia di segno diverso (v., Cass., 10/10/2003, n. 15100; Cass., 23/12/1993, n. 12758), risponde ad orientamento interpretativo consolidato in tema di interpretazione del contratto che ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto.

Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere peraltro verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, e le singole clausole considerate in correlazione tra loro, procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell’art. 1363 c.c., giacchè per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n. 9626).

Se è vero che l’elemento letterale assume funzione fondamentale, il giudice, nel rispetto del ed. principio del gradualismo (v. Cass., 30/5/2007, n. 12721), deve allora se del caso fare ricorso anche agli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare a quelli, anch’essi in realtà primari criteri d’I’nterpretazione soggettiva, dell’interpretazione funzionale ex art. 1367 c.c. e dell’interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c. Il primo di tali criteri consente di accertare il significato dell’accordo alla stregua della relativa ragione pratica o causa concreta.

Il secondo, che quale criterio d’interpretazione del contratto si specifica nel significato di lealtà (sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi ovvero nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte: v. Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628), non consente di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali invero non rispondenti alle intese raggiunte, e a tale stregua pertanto deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale (per il riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia v. Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).

Orbene, facendo esplicazione dei propri poteri (cfr. Cass., 19/9/2007, n. 19367; Cass., 27/1/2006, n. 1754), la corte di merito, in base ai criteri d’interpretazione letterale e globale ( art. 1362 c.c.) nonchè sistematica ( art. 1363 c.c.) delle clausole contrattuali – e in particolare delle clausole n. 2 e n. 5 delle condizioni generali di polizza – e all’interpretazione funzionale ( art. 1367 c.c.) e secondo buona fede o correttezza ( art. 1366 c.c.) del contratto, argomentando dall’inserimento delle locuzioni a prima e semplice richiesta e qualunque eccezione esclusa, ha nel caso qualificato il contratto de quo quale contratto autonomo di garanzia.

A tale stregua essa ha fatto invero puntuale e corretta applicazione dei suindicati principi posti dalle Sezioni Unite, ed ha altresì specificamente e congruamente motivato in ordine alla ravvisata impossibilità di riconoscere pregio alla tesi difensiva propugnata dall’allora appellata ed odierna ricorrente società Vittoria Assicurazioni s.p.a. diretta ad accreditare la diversa qualificazione dell’accordo negoziale in questione in termini di fideiussione atipica caratterizzata dalla presenza della clausola solve et repete ex art. 1462 c.c. e, conseguentemente, il preteso diritto di sollevare eccezioni emergenti dal titolo, sottolineando come al riguardo osti la rilevanza del carattere dell’accessorietà che siffatta ricostruzione presuppone, in contrasto invero non solo con il tenore formale del contratto, ma anche con la relativa interpretazione funzionale, attesa la causa concreta del contratto di garanzia nel caso dalle parti stipulato.

La ricorrente, che nell’espressamente richiamare Cass., Sez. Un., 1/10/1987, n. 7341, intende far valere proprio l’interpretazione superata dalla richiamata Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947, denunzia vizi di motivazione asseritamente affettanti l’impugnata sentenza, ma finisce per porre in realtà censure di violazione di norme di diritto, senza peraltro compiutamente argomentare in ordine ai criteri ermeneutici di cui denunzia la violazione, laddove si limita a sostanzialmente riproporre le tesi non accolte dal giudice del gravame di merito (ivi compresa la pretesa non riconducibilità, nell’ambito della clausola contrattuale relativa alla non buona esecuzione delle opere, anche dell’ipotesi del mancato completamento delle medesime lamentata da controparte), ovvero a formulare censure di carattere assolutamente generico, prive di riferimento al caso concreto in esame, e del tutto apodittiche.

A tale stregua essa viola invero il principio in base al quale la denunzia di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale esige la specifica indicazione non solo dei canoni in concreto inosservati ma anche del modo mediante il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito (v. Cass., 16/1/2007, n. 828; Cass., 25/10/2006, n. 22899), laddove nessuna delle due censure può invece risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice sostanziantesi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione.

Orbene, tali principi risultano invero ignorati dall’odierna ricorrente, la quale trascura di considerare che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare v. Cass., 20/3/2006, n. 6091; Cass., 25/2/2004, n. 2803).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti -salvo i casi tassativamente previsti dalla legge- (v. Cass., 16/1/2007, n. 828; Cass., 25/10/2006, n. 22899; Cass., 8/5/2006, n. 10503; Cass., Sez. Un., 11 giugno 1998, n. 5802).

Non va d’altro canto sottaciuto che, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto entrambi i più sopra cennati profili di censura dell’ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto ma una delle possibili e plausibili interpretazioni;

sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (v. Cass., 2/5/2006, n. 10131; Cass., 25/10/2006, n. 22899).

Con il 3 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che la corte di merito non ha pronunziato in ordine alla domanda, riproposta anche in via subordinata all’accoglimento dell’appello interposto da controparte, di surroga e regresso nei confronti della debitrice principale Coredil s.n.c., con condanna di quest’ultima al rimborso, in favore dell’opponente, di tutte le somme che la stessa Vittoria sia eventualmente tenuta a versare alla Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a. in ottemperanza al decreto ingiuntivo opposto.

Il motivo è inammissibile.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l’omesso esame di una domanda e la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (cfr. Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307; Cass., 23/5/2001, n. 7049) (nullità della sentenza e del procedimento) (v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468), e non anche come nella specie sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (e a fortiori del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (v. in particolare Cass. , 4/6/2007, n. 12952; Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701).

Va ulteriormente sottolineato che il motivo si profila altresì formulato anche in violazione del principio di autosufficienza, che anche in caso di denunzia di violazione ex art. 112 c.p.c. va invero osservato, dovendo specificamente indicarsi l’atto difensivo o il verbale di udienza nei quali le domande o le eccezioni sono state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (v. Cass., 31/1/2006, n. 2138; Cass., 27/1/2006, n. 1732; Cass., 4/4/2005, n. 6972; Cass., 23/1/2004, n. 1170; Cass., 16/4/2003, n. 6055).

E’ infatti al riguardo noto che, pur divenendo nell’ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale), con conseguente potere – dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta comunque quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Orbene, nella specie la ricorrente non indica se, come e quando la domanda in argomento sia stata proposta in primo grado, omettendo altresì di riportarla nel ricorso.

Del pari non indica quale sia stata la decisione al riguardo del giudice di prime cure, nè la censura mossa al riguardo nell’atto di appello, la medesima non riportando compiutamente – per quanto di relativo interesse – del ricorso.

Emerge dunque evidente, alla stregua dei suesposti rilievi, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via la ricorrente allora in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a., seguono la soccombenza.

Non è invero a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore della società Coredil s.r.l. (già Coredil s.n.c.), non avendo la medesima svolto attività difensiva.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a., che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

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