Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-07-2012, n. 12494 Risoluzione del contratto per inadempimento

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Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 7.3.97 la srl ACO (Appalti Comunitari) conveniva in giudizio D.V.E. per sentir dichiarare la risoluzione per grave inadempimento di due contratti preliminari con essa conclusi in data 30.3.1981 e 29.3.1983, aventi ad oggetto la compravendita di due unità immobiliari dalla stessa occupate, in relazione ai quali la convenuta, a fronte del corrispettivo pattuito ammontante complessivamente a L. 226.000.000, si era limitata a versare la somma di L. 105.000.000; chiedeva pertanto che la D. V. fosse condannata al rilascio degli immobili liberi e vuoti da persone e cose, nonchè al risarcimento del danno conseguente alla mancata disponibilità di tali cespiti.

Si costituiva la D.V. deducendo che l’inadempimento era scrivibile alla sola attrice, per cui chiedeva la reiezione della sua domanda, con riserva di proporre azione risarcitoria in separato giudizio. Precisava che il venditore non le aveva dato sufficienti garanzie circa le azioni pendenti per rivendica della proprietà del terreno su cui l’immobile promesso in vendita sorgeva; che vi erano contestazioni sulla legittimità della costruzioni; che un sequestro conservativo gravava sull’immobile stesso; si dichiarava comunque disponibile ad adempiere alle proprie obbligazioni non appena la società attrice avesse regolarizzato ogni questione.

L’adito tribunale di Napoli, con sentenza in data 15.11.2002, ritenute le parti entrambe inadempienti in ugual misura alle obbligazioni scaturenti dai contratti in parola, li dichiarava entrambi risolti, con ogni conseguente statuizione, circa la restituzione delle somme percepite ed il rilascio degli immobili, negando però il diritto delle parti ad ottenere il risarcimento dei danni.

La sentenza veniva appellata dalla D.V. secondo cui il tribunale aveva errato nella valutazione delle inadempienze, essendo gravissime quelle attribuite alla venditrice, sia per le sue false dichiarazioni contrattuali, sia per l’inesistenza di qualsiasi garanzia in ordine al concreto pericolo di evizione e di vizi. Si costituiva la soc. ACO che chiedeva il rigetto dell’impugnazione, formulando a sua volta appello incidentale con riferimento alla pronuncia che aveva ritenute equivalenti gli inadempimenti di entrambi i contraenti, mentre avrebbe dovuto pronunciare la risoluzione dei preliminari per colpa esclusiva della promittente acquirente che non aveva versato il saldo del prezzo.

L’adita Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 621/05 depositata in data 4.3.2005, in accoglimento del solo appello principale, ritenuto prevalente l’inadempimento della promittente venditrice, rigettava la domanda di risoluzione contrattuale proposta dall’ACO, dichiarando compensate le spese processuali.

Per la cassazione della predetta decisione ricorre la soc. ACO sulla base di due censure. L’intimata non ha svolto attività difensiva. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata.
Motivi della decisione

Con il 1 motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1351, 1453, 1460,1 490, 1497 e 2932 c.c.;

deduce che la Corte d’Appello seguendo un superato orientamento giurisprudenziale, ha affermato che nel contratto preliminare di compravendita, oltre all’obbligazione di prestare il consenso alla stipulazione del contratto definitivo, vanno compresi anche gli obblighi sostanziali discendenti dalla compravendita per cui, così come il promittente venditore ha la possibilità di sottrarsi agevolmente all’osservanza degli obblighi assunti ed ottenere la risoluzione del contratto per un mero calcolo speculativo, a promissario acquirente va accordata "una tutela allargata attraverso la normativa dettata per la vendita". Di conseguenza, con il preliminare, le parti assumono l’obbligazione di stipulare un contratto definitivo ma non le garanzie di cui agli artt. 1476 e 1498 c.c. le quali riguardano invece solo l’atto traslativo della proprietà.

Con il 2 motivo del ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1351, 1453, 1460, 1490, 1497 e 2932 c.c.;

Reduce che la corte di merito avrebbe dovuto applicare a beneficio della società il principio da essa invocato inadimplenti non est adimplendum sancito dall’art. 1460 c.c., mentre ha negato ogni rilevanza al grave comportamento serbato dalla promissaria acquirente che era in mora nel pagamento di una notevole parte del corrispettivo della futura compravendita, per cui il contratto andava risolto per suo inadempimento, anche se la promittente venditrice si fosse resa inadempiente della promessa di trasferire la proprietà libera da trascrizione pregiudizievoli all’atto del contratto definitivo.

La corte dunque avrebbe dovuto dichiarare risolto i contratti preliminari per colpa della D.V. e condannarla alla restituzione degli immobili oggetto degli stessi preliminari.

Le due doglianze, congiuntamente esaminate, non hanno pregio.

La giurisprudenza di questa S.C., invero, ritiene inapplicabile al preliminare la garanzia per vizi propria del contratto di vendita definitivo, in quanto l’onere della relativa denuncia presuppone che sia avvenuto il trasferimento del diritto. Tuttavia la presenza di vizi non considerati al momento della stipula del preliminare, non è circostanza giuridicamente irrilevante in quanto consente al promissario acquirente – tempestivamente immesso nella disponibilità materiale del bene – di agire, tra l’altro, in risoluzione dello stesso preliminare, atteso che incombe pur sempre sul promittente venditore l’obbligo di trasferire l’immobile esente da vizi che lo rendono inidoneo all’uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore ( Cass. n. 477 del 14.1.2010; Cass. n. 10148 del 2004; Cass. n. 16969 del 2005).

Quanto alle censure relative all’ipotizzabilità dell’eccezione d’inadempimento (art. 1460 c.c.) e alla valutazione comparativa dei contrapposti inadempimenti, le stesse si risolvono in questioni di fatto la cui valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è quindi incensurabile in questa sede, stante la corretta e coerente motivazione che sorregge l’iter argomentativo della Corte; la stessa, invero ha ritenuto di riformare la sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di prime cure, non aveva considerato che le inadempienze della società avessero comportato l’asserito inadempimento della D.V.. Quest’ultima, poi, insistendo nel manifestare la sua disponibilità ad adempiere la propria obbligazione, si era limitata a chiedere assicurazioni circa la sorte finale del contratto a fronte di quanto era nel frattempo accaduto ed era ancora in corso di attuazione, avendo il fondato timore che potesse in qualche modo pregiudicare il verificarsi dell’effetto traslativo cui il preliminare era diretto, dicendosi sempre disponibile a pagare il residuo prezzo ove la situazione fosse stata "normalizzata".

Conclusivamente, si ritiene di dover rigettare il ricorso; le spese processuali, in omaggio del principio della soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.500,00, di cui Euro 2.300,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-08-2012, n. 14600

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Svolgimento del processo
Con sentenza del 12 maggio 2006 la Corte di appello di L’Aquila rigettava il gravame proposto dalla xxx s.n.c. avverso la sentenza del Tribunale di Pescara dell’8 marzo 2004, che aveva rigettato l’opposizione proposta da detta società avverso il decreto ingiuntivo n. 1174/94 – con cui le era stato ingiunto di pagare, in favore della xxx Calcestruzzi s.a.s., la somma di L. 8.584.974 quale corrispettivo per forniture di calcestruzzo, con interessi di mora e spese di procedura – e che aveva, altresì, rigettato la domanda riconvenzionale proposta dall’opponente la quale, deducendo di nulla dovere all’opposta ma di essere, invece, creditrice della stessa per aver pagato più del dovuto nel corso del rapporto di fornitura, aveva chiesto la compensazione sino all’ammontare dell’importo richiesto con il decreto ingiuntivo e la restituzione delle somme eccedenti residue.
Avverso la sentenza della Corte di merito ha proposto ricorso per cassazione la xxx s.n.c. sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso la xxx Calcestruzzi s.a.s..
Motivi della decisione
1. Al ricorso in esame si applica il disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. -inserito nel codice di rito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) – in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (12 maggio 2006).
2. Con il primo motivo, come indicato nella relativa rubrica, la ricorrente denuncia "omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio delle effettive quantità del materiale fornito dalla xxx Costruzioni S.a.s. all’xxx S.n.c. per la costruzione delle due palazzine in via (OMISSIS), nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 1427, 1428, 1429 e 1430 e 1431 c.c.".
In particolare, osserva la società ricorrente che con l’atto di appello aveva ribadito di essersi accorta della ingannevole sovrafatturazione della xxx Costruzione s.a.s. solo allorchè, per il solaio sovrastante ed uguale a quello realizzato con il materiale per il quale le era stato ingiunto il pagamento, altro fornitore le aveva addebitato un minor quantitativo di calcestruzzo; aveva dedotto che, pertanto, occorreva accertare il materiale occorso e quindi fornito per la realizzazione delle due palazzine in contrada (OMISSIS) e che un simile raffronto richiedeva un accertamento tecnico del materiale effettivamente fornito ed impiegato, accertamento che nella specie come quella all’esame costituiva l’unico mezzo di prova; aveva rappresentato che per tale ragione era stata disposta in primo grado la CTU ed aveva evidenziato che il consulente tecnico d’ufficio aveva però omesso di rispondere ai quesiti relativamente alla palazzina in contrada (OMISSIS), nonostante fosse stato più volte convocato, mentre aveva fornito risposte incongrue, illogiche e comunque erronee rispetto all’altra palazzina sicchè la ricorrente, nelle conclusioni dell’atto di appello, aveva chiesto la rinnovazione della CTU con la sostituzione del consulente.
Lamenta la xxx s.n.c. che sulle questioni poste la Corte di merito aveva dato risposte "non pertinenti, vaghe, generiche, aprioristiche illogiche e persino contraddittorie". Al riguardo la ricorrente evidenzia che i giudici dell’appello, muovendo dal dato non controverso che le bolle di consegna erano state sottoscritte dal suo legale rappresentante, avevano affermato che la contestazione delle quantità di materiale sulle medesime indicate avrebbe potuto assumere rilievo solo se fosse stato provato che dette bolle erano state sottoscritte per errore ma tale prova difettava; secondo la xxx s.n.c. non sussisteva errore da provare, riguardando lo stesso "non le forniture in sè" ma le quantità del materiale fornito che non potevano essere controllate o verificate al momento della consegna ma dovevano essere "necessariamente ricevute" per come (ingannevolmente) indicate.
Sosteneva quindi la ricorrente che la mancata rinnovazione della CTU sulla palazzina in contrada (OMISSIS) aveva impedito di dare la prova dei suoi assunti. Censurava, infine, la predetta società l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui "nessuna deduzione è stata avanzata in ordine all’eventuale errore in cui sarebbe incorso il geom. C. nel sottoscrivere le bolle di consegna, nè sulla riconoscibilità dell’errore da parte del venditore", ribadendo al riguardo di essersi doluta "di un consenso carpito sostanzialmente con dolo (il doversi fidare per non poter verificare) e non già dato per mero errore".
A conclusione del motivo la ricorrente formula un unico quesito di diritto – benchè indicato (v. p. 13 del ricorso) come "ulteriore", ma non è dato sapere rispetto a quale altro quesito – del seguente tenore: "nel caso di discordanza tra le quantità dichiarate dal fornitore e le quantità reali della merce, può poi il fornitore stesso, che le aveva specificatamente indicate nelle relative bolle di consegna, invocare a proprio favore la riconoscibilità dell’errore cui è stato lui ad indurre l’altra parte od in cui l’altra parte è comunque incorsa per aver dato fede alle sue dichiarazioni?".
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. Si premette che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è ammissibile il ricorso per cassazione che denunzi con unico motivo vizi di violazione di legge e di motivazione, qualora si concluda con la formulazione di tanti quesiti corrispondenti alle censure proposte, poichè nessuna prescrizione è rinvenibile nelle norme processuali che ostacoli tale duplice denunzia, a nulla rilevando l’art. 366 bis cod. proc. civ., inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 il quale esige che nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 il motivo sia illustrato con un quesito di diritto e, nel caso previsto dal n. 5, che l’illustrazione contenga la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume che sia omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza la renda inidonea a giustificare la decisione ma non richiede anche che il quesito di diritto e gli elementi necessari alla illustrazione del vizio di motivazione siano prospettati in motivi distinti (Cass. 18 gennaio 2008, n. 976; Cass. 26 marzo 2009, n. 7621).
2.3. Va tuttavia evidenziato che, in relazione alla lamentata violazione di legge, il quesito formulato risulta incongruo e sostanzialmente non corrispondente al contenuto del motivo, riferendosi in particolare alla riconoscibilità dell’errore, laddove, nella illustrazione del motivo, tale questione non viene in concreto sviluppata. Inoltre, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366-bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire – come all’evidenza nella specie – l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (v. Cass., sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26020; Cass. 15 febbraio 2010, n. 3462).
2.4. Per quanto attiene, poi, ai vizi di motivazione, pure lamentati con il motivo in esame, manca il momento di sintesi e al riguardo questa Corte ha più volte affermato – e a tale orientamento va data continuità – che è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il c.d.
quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la "ratio" che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore motivazionale commesso dal giudice di merito (v. in particolare, anche in motivazione, Cass. 18 novembre 2011, n. 24255).
3. Con il secondo motivo, come indicato nella relativa rubrica, la ricorrente lamenta "omessa e/o insufficiente motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio del quantitativo di calcestruzzo realmente necessario per la realizzazione della sola palazzina in via (OMISSIS); nonchè violazione dell’art. 2697 c.c.".
La ricorrente deduce che, in base agli elementi risultanti dalla stessa relazione del consulente tecnico d’ufficio e da due fatture in atti, la n. (OMISSIS), sarebbe stato agevole rilevare che essa ricorrente aveva indebitamente pagato alla controricorrente somme superiori al credito azionato da quest’ultima in sede monitoria che avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per effetto della eccepita compensazione. Ad avviso della ricorrente, la Corte di merito aveva superato la questione affermando "sbrigativamente" che la CTU aveva ipotizzato una differenza in meno di calcestruzzo fornito di me. 70, facendo rilevare che i calcoli eseguiti erano influenzati da notevoli fattori di incertezza sicchè l’ipotesi predetta non poteva assumere valenza probatoria assoluta. Tale non assolutezza di valenza probatoria non avrebbe potuto, secondo il ricorrente, valere in relazione alle due fatture, afferenti a forniture costituenti, a suo avviso, un’eccedenza della quale non si era tenuto conto. Peraltro, secondo la ricorrente la contestazione della non corrispondenza, sia pure in termini di non assoluta certezza, del quantitativo dichiarato a quello effettivamente fornito era di per sè idoneo "a riaffermare o a far rivivere" a carico della controricorrente, quale parte opposta, l’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ..
A conclusione del motivo la ricorrente formula un unico quesito di diritto: "una bolla di consegna sottoscritta dal destinatario allo scarico della mercè vale ad assolvere all’onere della prova anche relativamente alle quantità ivi dichiarate dal fornitore, pur se in quel momento le quantità stesse non siano oggettivamente verificabili e non vengano effettivamente verificate?" 3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. Va ribadito che deve ritenersi ammissibile, per le motivazioni già espresse, nell’esaminare il primo motivo di ricorso, al paragrafo 2.2., il ricorso per cassazione, che denunzi con unico motivo vizi di violazione di legge e di motivazione.
3.3. In relazione alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., tuttavia, il quesito formulato dalla ricorrente appare non chiaro e comunque non in termini tali da costituire una sintesi logico- giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366-bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire – come all’evidenza nella specie – l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (v. Cass. sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26020; Cass. 15 febbraio 2010, n. 3462, precedenti, questi, già richiamati in sede di esame del primo motivo di ricorso).
3.3. Quanto al profilo del secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia omessa e/o insufficiente motivazione, al riguardo va rilevato che manca il momento di sintesi e va, pertanto, ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la "ratio" che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflative del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore motivazionale commesso dal giudice di merito (v. in particolare in motivazione Cass. 18 novembre 2011, n. 24255).
4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2012

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Cass. pen., sez. VI 30-07-2007 (10-07-2007), n. 30972 Ripristino della custodia cautelare per sopravvenuta condanna – Entità della pena inflitta ed altri elementi obiettivi che rendono probabile il pericolo di fuga

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FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza 29/3/2007, decidendo in sede di appello ex art. 310 c.p.p., confermava il provvedimento del precedente 23 febbraio emesso dal Gup dello stesso Tribunale, che, a seguito di pronuncia di condanna alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, aveva ripristinato, ai sensi dell’art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), la misura cautelare della custodia in carcere a carico di V.V., già scarcerato – il 27/12/2005 – per decorrenza dei termini relativi alla fase delle indagini.
Rilevava il Tribunale che la consistente entità della pena inflitta in primo grado all’imputato, l’inserimento di costui in una organizzazione criminale di notevole pericolosità e la frequentazione con personaggi di grosso spessore criminale quale L. C.A. inducevano realisticamente a ritenere elevata la probabilità che l’imputato, se libero, potesse fare perdere le proprie tracce.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il V., deducendo la violazione di legge, con riferimento alle norme di cui all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b) e art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), e la mancanza assoluta di motivazione:
erroneamente si era fatto riferimento alla frequentazione con il L. C., col quale egli non era stato mai coinvolto in alcuna indagine; il paventato pericolo di fuga doveva essere escluso, essendo egli già detenuto in espiazione pena.
Il ricorso non è fondato.
Ai fini del ripristino della custodia cautelare, contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna (art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), l’entità della pena inflitta è certamente elemento di imprescindibile valenza che, rapportato alle ulteriori circostanze dell’inserimento dell’imputato in una pericolosa associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti e della sua frequentazione con personaggi di grosso spessore delinquenziale (il contrario assunto sostenuto in ricorso è soltanto affermato), legittima il giudizio probabilistico che il predetto faccia perdere le sue tracce, potendo fruire del reticolo di complicità e assistenza che il sodalizio non fa mancare ai suoi adepti.
Non esclude il pericolo di fuga la circostanza che il V., allo stato, sia detenuto per espiazione pena, considerato che tale titolo, come precisato nel provvedimento impugnato, è di prossima scadenza.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà dell’imputato, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-01-2011, n. 1378 Redditi di capitale

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Svolgimento del processo

La Sig.ra P.G. ha impugnato un avviso di accertamento con il quale il competente ufficio finanziario ha rettificato la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1995, recuperando a tassazione redditi di capitale, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42 (T.U.I.R.), relativi ai rendimenti di somme affidate per investimenti a tale Sig. M.C., successivamente fallito ed inquisito per truffa ai danni dei risparmiatori.

La CTP ha accolto il ricorso della contribuente. La CTR, invece, accogliendo in parte l’appello dell’ufficio, ha riconosciuto la legittimità del recupero, ma soltanto con riferimento alle somme che i giudici di appello hanno ritenuto che fossero state effettivamente percepite dalla contribuente, con esclusione, quindi delle somme che risultavano accreditate alla stessa sulla base della documentazione contabile del M..

La P. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per ottenere la cassazione della sentenza di appello, meglio indicata in epigrafe, sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso appare fondato in relazione al terzo motivo.

I primi due motivi di ricorso invece non possono trovare accoglimento. Il primo, perchè denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 42 cit. T.U.I.R., unitamente a vizi di motivazione, la ricorrente prospetta una censura di merito, come tale inammissibile, relativa alla valutazione di attendibilità della documentazione contabile del M., in base alla quale la CTR ha ritenuto provato che alcune somme siano state corrisposte alla P. a titolo di interessi. Il motivo è anche infondato nella parte in cui denuncia la contraddittorietà della motivazione, laddove dopo avere ritenuto inattendibile la documentazione del M., da credito alla tesi della corresponsione degli interessi, sulla base della indicazione degli assegni con i quali sono stati effettuati i versamenti (a differenza delle somme imputate soltanto in contabilità). E’ evidente, infatti, che mentre la semplice annotazione in contabilità non può costituire prava se non contro l’autore delle registrazioni, il pagamento può considerarsi provato sulla base della produzione della fotocopia del relativo assegno, non contestata.

Il secondo motivo, con il quale viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 1823, 1825, 1834 e 1852 c.c., artt. 41 e 42 cit. T.U.I.R., è inammissibile.

Infatti, la ricorrente ripropone la tesi della inattendibilità della documentazione rinvenuta dalla guardia di finanza, in base alla quale non sarebbe possibile ricostruire la natura e la effettività dei pagamenti fatti a favore degli investitori, tanto più che l’obbligo di pagare gli interessi, per i conti correnti non bancari matura alla scadenza del contratto. E’ evidente che si tratta di censure che attengono al merito della vicenda giudiziaria (esame e valutazione della documentazione acquisita dalla guardia di finanza e dei contratti che disciplinavano i rapporti tra gli investitori ed il M.).

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 26, 27 e 64, in quanto erroneamente la CTR ha escluso che le somme corrisposte a titolo di interessi non beneficiassero della aliquota agevolata del 12,50% in conseguenza di un comportamento omissivo non addebitabile alla odierna ricorrente. Effettivamente, la censura già in tesi appare fondata anche perchè, nella specie, come sembra pacifico, gli investitori erano vittime e non complici (almeno non risulta che lo fossero) del sedicente intermediario finanziario.

Conseguentemente, il ricorso va accolto in relazione al terzo motivo e la sentenza impugnata va cassata in parte qua. Il Collegio, atteso che in punto di fatto la CTR ha quantificato in L. dieci milioni il reddito da sottoporre a tassazione, ritiene di poter decidere nel merito la controversia, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nel senso che tale somma deve essere incisa nella misura del 12,50%, con le conseguenze di legge.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese dell’intero giudizio di merito, considerando gli esiti non omogenei dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo ed il secondo motivo di ricorso ed accoglie il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara applicabile l’aliquota d’imposta nella misura del 12,50%. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella misura di Euro mille, di cui Euro ottocento per onorario. Compensa le spese del giudizio di merito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.