Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-02-2011) 14-04-2011, n. 15231

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

i del P.G. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro: inammissibile.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione L.T.A. avverso l’ordinanza in data 17 novembre 2010 con la quale il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto l’appello contro il provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, a suo tempo adottata in relazione alla contestazione provvisoria di più reati di estorsione, aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7.

Deduce la violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 in relazione all’art. 275 c.p.p., comma 3.

La presunzione di pericolosità derivante dal combinato disposto delle norme appena citate doveva ritenersi superata essendo stato il ricorrente riconosciuto meritevole della speciale attenuante L. n. 203 del 1991, ex art. 8 per avere collaborato in tutti i processi nei quali era stato chiamato a deporre.

In più, nel procedimento in esame (n. 1097/2009 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e n. 37759/2005 Gip) l’aggravante speciale ex art. 7 non sarebbe stata neppure contestata (v. pag 63 della Ord. custodia cautelare a firma Gip Risolo); per converso, al L.T. è stato riconosciuta la qualità di collaboratore di giustizia ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 ter Ord. penit..

Tutti gli elementi descritti renderebbero evidente che la presunzione di pericolosità sociale di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3 non opera nei riguardi del ricorrente.

D’altra parte, anche dal punto di vista logico, non poteva non considerarsi che avendo il prevenuto confessato taluni reati e collaborato a smantellare il clan omonimo, aveva dimostrato una sicura rescissione del vincolo con l’associazione criminale di riferimento.

Avrebbe dovuto anche considerarsi che vi era stato un lungo arco temporale tra la commissione dei fatti oggetto della ordinanza cautelare in discussione e l’adozione del medesimo provvedimento restrittivo sicchè poteva dirsi mancante anche il requisito della attualità delle esigenze cautelari.

E tutte le considerazioni fin qui formulate non erano poste nel nulla dalla circostanza che il ricorrente avesse visto revocare il programma di protezione e fosse stato sottoposto al regime dell’ari.

41 bis Ord. penit..

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Deve premettersi che effettivamente l’ordinanza cautelare emessa nei confronti dell’odierno ricorrente il 30 aprile 2008 vede, sia nella parte motiva che nel dispositivo, esclusa l’aggravante speciale della L. n. 203 del 1991, art. 7 con riferimento alla posizione del L. T..

Senonchè, una simile evenienza non vale ad inficiare la correttezza della decisione in ricorso posto che, in essa, la reiezione della richiesta di modifica dello status cautelare è fondata anche e soprattutto su considerazioni lungamente articolate riguardo al permanere della pericolosità del L.T.: considerazioni ulteriori rispetto alla evocazione della presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3.

Il Tribunale ha infatti sottolineato come la collaborazione del L. T. con gli inquirenti sia stata solo parziale e, a quanto sembra, sia intervenuta in diversi processi. Il procedimento in esame, invece riguarda condotte estorsive poste in essere e quindi idonee a dimostrare in modo pieno e, se possibile, addirittura rafforzato, la persistente pericolosità del ricorrente nonostante la particolare scelta processuale effettuata in altri processi.

Non si ravvisa in conclusioni ragione alcuna per modificare la decisione impugnata, corretta nonostante la violazione di legge denunciata, che non incide sulla esattezza della statuizione finale.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-08-2011, n. 17222 Opposizione

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Svolgimento del processo

Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della provincia di Messina, con atto del 12 giugno 1991 proponeva, davanti al Tribunale di Messina, opposizione al decreto ingiuntivo, emessa dal Presidente di quel Tribunale, con il quale, su istanza dell’arch. A. G. e B.B., era stato ingiunto al consorzio il pagamento della somma di L. 80.180.415 per attività professionale svolta, degli opposti.

Si costituivano A.G. e B.B., che chiedevano il rigetto dell’opposizione. Il Tribunale di Messina revocava l’opposta ingiunzione, rideterminava il credito vantato dai professionisti in L. 34.730.000 e condannava il Consorzio al pagamento della superiore somma.

Proponeva appello il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della provincia di Messina per diversi motivi.

Si costituivano l’arch. G.A., il notaio B. G. e il Dott. B.F., questi ultimi quali eredi di B.B., i quali contestavano le argomentazioni dell’appellante e chiedevano, con appello | incidentale, in riforma della sentenza di primo grado, la conferma dell’originario decreto ingiuntivo del 12 giugno 1991.

La Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 197 del 2005, intanto, procedeva alla correzione della sentenza di primo grado laddove nell’intestazione e nel dispositivo indicava quale opponente B.B., anche dopo la costituzione in giudizio di B.F. e G., eredi universali di B. B.. Nel merito dichiarava inesistente il credito di L. 34.730.000 riconosciuto dal Tribunale ai professionisti di cui sopra ed, ad un tempo, dichiarava che il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della provincia di Messina non doveva somma alcuna ai professionisti indicati; dichiarava compensate le spese de giudizio e condannava A.G., B.F. e B.G. a restituire al Consorzio eventuali somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado. A sostegno di questa decisione, la Corte messinese osservava:

a) che i professionisti avevano riscosso quanto era loro dovuto in ragione dell’accordo contrattuale del 28 novembre 1986 registrato il 9 febbraio 1987 e dalla P.A. reso esecutivo con Delib. n. 196 e che all’art. 8 determinava il compenso in L. 108.800.000, comprensive delle spese tutte nessuna esclusa e delle competenze tecniche, dette pur esse onnicomprensive, e che vengono considerate remunerative a tutti gli effetti non sono suscettibili di modifica per alcuna ragione.

La cassazione della sentenza n. 197 del 2005 è stata chiesta da A.G., B.G., B.D., quale erede di B.f. con ricorso affidato a tre motivi. Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della provincia di Messina ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Motivi della decisione

In via preliminare, questa Corte osserva che il ricorso in esame presenta una numerazione dei motivi non corretta perchè, nonostante siano stati formulati tre motivi di ricorso, l’ultimo motivo (che a ben vedere corrisponde al terzo) è stato numerato come se fosse un quarto motivo.

1.- Con il primo motivo A.G., B.G., B.D. lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., nonchè dell’art. 2233 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. La Corte territoriale, secondo i ricorrenti, non avrebbe considerato che la somma di 34.730.000 riconosciuta dal primo giudice di merito, e ricompresa nella parcella definitiva del 12.2.1989, costituiva l’ulteriore compenso rispetto al compenso di cui alla parcella, i preventiva del 17 gennaio 1987, dovuto ai professionisti in rapporto alle prestazioni effettivamente svolte nell’esecuzione dell’incarico della redazione del Piano Particolareggiato dell’Agglomerato Industriale di Patti. Osservano, ancora i ricorrenti, a) che le ulteriori prestazioni sono state rese necessarie per il conseguimento del risultato commissionato, b) che l’esecuzione delle prestazioni per le quali è controversia, non è stata contestata dal Consorzio;

c) che il parere di congruità dell’Ordine Professionale costituiva prova della legittimità della pretesa conseguente ad un’attività svolta nell’interelsse della parte mandante. Sicchè, per queste ragioni, secondo i ricorrenti, la Corte; messinese avrebbe operato una palese violazione della norma costituzionale che prevede per tutti i prestatori di lavoro il diritto al compenso nonchè, più in particolare, dell’art. 2233 c.c., che stabilisce la modalità di determinazione dei compensi derivanti dalla svolgimento di un’attività di opera intellettuale, quale quella oggetto del presente giudizio.

1.1.- La censura non merita di essere accolta perchè la Corte territoriale ha correttamente riferito al rapporto tra le parti (tra il Consorzio e i professionisti) le norme convenzionali, che le stesse parti liberamente avevano stabilito. Come viene specificato dalla sentenza impugnata il compenso per l’attività professionale era stato fissato con l’accordo contrattuale del 28 novembre 1986 e registrato il 9 febbraio 1987 e dalla PA. reso esecutivo con delibera n. 196. Tale accordo, poi, all’art. 8 stabiliva che il compenso di L. 108.800.000 era comprensivo delle spese tutte nessuna esclusa e delle competenze tecniche, dette anche queste onnicomprensive, considerate remunerative a tutti gli effetti e che non sono suscettibili di modifiche per alcuna ragione. La stesso articolo specificava, ancora, letteralmente "che il professionista dichiara di accettarle e si impegna a nulla pretendere oltre tale somma". 1.2.- Per altro, appare opportuno osservare che il maggior compenso richiesto i dai professionisti -come gli stessi hanno evidenziato- non è correlato ad un’attività professionale autonoma rispetto all’attività professionale concordata tra gli stessi e il Consorzio ASI. Sono gli stessi ricorrenti ad affermare che il corretto svolgimento dell’incarico professionale ha reso necessarie ulteriori prestazioni rispetto a quelle inizialmente preventivate.

1.3.- Secondo un principio ribadito da questa Corte (Cass. sent. n. 21235 del 2009), che qui viene richiamato e confermato: il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all’importanza dell’opera, solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l’art 2233 cod. civ., pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest’ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe e agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all’art. 36 Cost., comma 1, applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato.

1.4.- A sua volta, il compenso stabilito convenzionalmente, nel rapporto tra privati e PA., ai sensi della L. n. 404 del 1977, art. 6, può prescindere dai limiti minimi stabiliti dalle tabelle professionali. La L. 1 luglio 1977, n. 404, art. 6 che (interpretando autenticamente l’articolo unico della L. 5 maggio 1976, n. 340) ha fissato il principio dell’inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti -, ne ha limitato l’applicazione ai rapporti intercorrenti tra privati, deve essere inteso nel senso che, nei rapporti tra ente pubblico e professionista privato cui il primo abbia affidato la progettazione di un’opera pubblica, sono validi gli accordi che prescindono dai limiti minimi stabiliti dalle tabelle, salvo comunque, ove sia certa la natura onerosa del rapporto, il diritto del professionista alla percezione di una somma a titolo di compenso, 2.- Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Avrebbe errato la Corte messinese, secondo i ricorrenti nel non aver considerato che il Consorzio a fronte della somma corrisposta di L. 108.800.000 avrebbe ricevuto una prestazione di valore superiore (corrispondente a L. 143.500.000) con suo conseguente arricchimento. Nel caso in esame, specificano i ricorrenti, la materiale effettuazione dell’opera e il riconoscimento implicito da parte del Consorzio delle utilità delle prestazioni di cui si è chiesto il maggior compenso, fanno sorgere l’obbligo del Consorzio di corrispondere il compenso richiesto. Il mancato pagamento della somma richiesta dai professionisti rappresenterebbe per la P.A. un indubbio ed j illegittimo arricchimento pari al valore delle prestazioni dagli stessi eseguite.

2.1.- Anche questa censura non merita di essere accolta, perchè nell’ipotesi di specie, il maggior compenso è stato chiesto quale adempimento di un’obbligazione contrattuale.

2.2.- A ben vedere, il Giudice di merito aveva il compito -che ha assolto- di accertare se l’opera professionale, oggetto della controversia, rientrasse nell’incarico conferito dal Consorzio ai professionisti e se per tale prestazione fosse stato pattuito un compenso e se il compenso pattuito fosse stato corrisposto. La Corte territoriale ha accertato che tutte le prestazioni svolte dai professionisti, odierni ricorrenti, e anche quelle in contestazione, rientravano come già si è detto- nell’incarico conferito e le stesse erano state compensate, mediante la corresponsione dell’intero compenso convenzionalmente pattuito. Sicchè, ammesso, pure, che questa azione sia stata correttamente proposta nelle fasi del giudizio di merito, le risultanze appena indicate escludono o non legittimano una diversa azione di arricchimento senza causa, avente ad oggetto le prestazioni che sono state correttamente compensate in esecuzione del contratto d’opera intercorso tra i professionisti e il Consorzio.

3.- Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano l’omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Avrebbe errato, altresì, la Corte territoriale, secondo il ricorrenti, per aver ritenuto che la sentenza di primo grado, laddove riconosceva ai professionisti, il maggior compenso chiesto, fosse priva di motivazione quando, invece, la perizia aveva dato conferma della fondatezza e legittimità delle pretese avanzate dai progettisti. Di più, ritengono i ricorrenti, la Corte d’Appello avrebbe errato nell’aver ricercato un elemento (un presunto nuovo mandato conferito dall’Ente ai progettisti per lo svolgimento delle attività aggiuntive inserite nella parcella definitiva) sul quale in nessuna occasione l’arch. A. e l’ing. B. hanno inteso fondare le proprie domande. In sostanza, ritengono i ricorrenti, la Corte territoriale è incorsa in un grave errore sia nell’omettere di considerare i l’oggetto e le risultanze della CTU sia nell’aver ritenuto che le domande svolte dai professionisti fossero mancanti di prova perchè non era stato riscontrato un nuovo mandato giustificativo delle prestazioni per le quali si chiedeva il maggior compenso. Da qui deriva, secondo i ricorrenti, una sentenza, quella della Corte messinese, censurabile sotto il profilo della omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

3.1.- Anche questa censura non merita di essere accolta perchè: a) rimane in buona parte superata da quanto è stato detto in merito agli altri due motivi; b) prospetta questioni di merito e sollecita una nuova e diversa valutazione delle risultanze probatorie, in particolare una nuova e diversa valutazione della CTU, che non può essere compiuta dal giudice di legittimità; c) ma e, soprattutto, perchè la decisione è adeguatamente motivata e sufficientemente chiara.

3.2.- La Corte messinese, a ben vedere, ha escluso il maggior compenso, richiesto dai professionisti, non solo perchè le prestazioni per le quali si chiedeva il maggior compenso facevano parte dell’incarico professionale per il quale era stato concordato un compenso complessivo di L. 108.800.000, ma, anche perchè la richiesta del maggior compenso non trovava giustificazione in altro e diverso accordo tra le parti.

In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nella misura in cui verranno liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre accessori come per legge.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-05-2011, n. 4393 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento, datato 17 novembre 2010, con il quale la Commissione per gli accertamenti attitudinali lo ha ritenuto inidoneo quale volontario in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito in quanto ha riportato la valutazione di "scarso" nelle seguenti caratteristiche: "Cooperatività", "Potenzialità adottativa" e "Motivazione al ruolo" afferente all’area "Aspetti motivazionali";

Considerato che il ricorrente contesta il gravato giudizio deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

Considerato che le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso costituiscono l’espressione di una ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto;

Considerato, pertanto, che l’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione alla idoneità attitudinale dei candidati all’arruolamento nelle Forze Armate va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite. (cfr CONS. STATO – Sez. IV – 27 ottobre 1998 n. 1392; T.A.R. Lazio – Sez. I bis, 28 agosto 2001 n. 7055 e 18 agosto 2003 n. 7145);

Considerato che dalla documentazione versata in atti, emergono le ragioni che hanno determinato il negativo giudizio del ricorrente sotto il profilo attitudinale atteso che lo stesso è stato ritenuto non idoneo in quanto ha ottenuto una valutazione di "scarso" nelle caratteristiche attitudinali soprarichiamate;

Considerato che tale giudizio è il risultato degli esami ai quali è stato sottoposto il ricorrente, ed ha trovato conferma anche in sede di colloquio clinico di approfondimento nel quale sono emerse le carenze già evidenziate nella testitica circa la personalità del ricorrente;

Considerato che, pur nei limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, il Collegio rileva che dal giudizio impugnato, sia pure sinteticamente espresso, è possibile evincere le ragioni che hanno determinato la negativa determinazione in ordine alla valutazione dell’idoneità del ricorrente sotto l’aspetto attitudinale ai fini della selezione de qua;

Ritenuto, pertanto, che deve escludersi la fondatezza delle esposte doglianze, in ragione della incondivisibilità delle censure relative al lamentato difetto di motivazione così come alla pretesa inidoneità dei colloqui svoltisi in sede di accertamento attitudinale;

Il ricorso va, pertanto, respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-04-2011) 01-06-2011, n. 22056

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Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata in data 29 gennaio 2008, depositata in cancelleria il 5 febbraio 2008, il Tribunale di Savona dichiarava S.A. colpevole del reato a lui ascritto di cui all’art. 651 c.p. condannandolo alla pena di Euro 60,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio.

1.1. – Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata S.A., nel corso di un intervento da parte delle forze dell’ordine per una lite condominiale, si rifiutava di mostrare un documento identificativo e di dichiarare le proprie generalità al maresciallo dei Carabinieri procedente.

1.2. – Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistite dalle dichiarazioni del verbalizzante.

2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Trucco Luigi, ha interposto tempestivo ricorso per Cassazione il S. rilevando erronea applicazione dell’art. 651 c.p. per travisamento del fatto e carenza di motivazione in ordine alla memoria presentata dalla difesa ove si faceva presente che il prefato si era solo rifiutato di presentare al maresciallo un documento identificativo posto che lo stesso era già a conoscenza delle generalità del prevenuto avendolo peraltro incolpato ingiustamente di essere stato la causa del litigio condominiale. Il S. si era comportato in tale maniera perchè turbato dal comportamento del milite e perchè ultraottantenne oltre che in precarie condizioni di salute.
Motivi della decisione

3. – Occorre dare atto che, nelle more del procedimento, è intervenuto il decesso (in data (OMISSIS), come risulta dal certificato di morte rilasciato in data 18 ottobre 2010 dal Comune di Albissola Marina e in atti) dell’imputato S.A.. Per l’effetto, i reati contestati al medesimo si sono estinti, ai sensi dell’art. 150 c.p., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio.

Deve per vero osservarsi che la morte dell’imputato, intervenuta in seguito alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l’annullamento in questione, con l’enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, essendo preclusa la pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p., comma 2, quando non ne risulti l’evidenza dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie (Sez. U, 25 ottobre 2000, n. 30, Poggi Longostrevi, rv. 217245).
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per morte dell’imputato.

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