Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-03-2011, n. 6609 Accertamento Imposta di successione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 22.34.05, depositata il 5.5.05, e notificata il 4.4.06, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, confermava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da D.R., D.G., D.L. e Dr.Ro., avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, relativa all’eredità di D.G..

2. Il giudice d’appello – condividendo il percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure – riteneva, invero, che l’avviso di liquidazione, impugnato dai contribuenti, non fosse sufficientemente motivato, in violazione del disposto del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34, comma 2 e L. n. 212 del 2000, art. 6. 3. Per la cassazione della sentenza n. 22.34.05, hanno proposto ricorso il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, articolando due motivi, ai quali il resistente ha replicato con controricorso, nel quale ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale, riproponendo l’eccezione di decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo, per avere effettuato la notifica dell’avviso di liquidazione oltre il termine di cui al D.P.R. n. 346 del 1990, art. 27, comma 3.

A tale atto le amministrazioni finanziarie hanno replicato con controricorso, ai sensi dell’art. 371 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Deve preliminarmente: rilevarsi che l’eccezione di inammissibilità del ricorso, poichè tardivo, proposta dai resistenti sotto il profilo dell’affermata inosservanza dei termine previsto dall’art. 327 c.p.c., è infondata e va disattesa.

Osserva, invero, la Corte che l’impugnata decisione è stata depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in data 5.5.05, e gli stessi intimati assumono che la sentenza non è mai stata notificata. Ne deriva che deve applicarsi nel caso di specie, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, il termine di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo previgente, temporalmente applicabile alla fattispecie). Al suddetto termine, che va calcolato "ex nominatione dierum", prescindendo, cioè, dal numero dei giorni dai quali è composto ogni singolo mese o anno, devono, tuttavia, aggiungersi (come, del resto, affermano gli stessi resistenti) 46 giorni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1 e L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni tra il primo agosto ed il quindici settembre di ogni anno, per effetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (cfr., tra le tante, Cass. 8850/03, 15530/04, 6748/05, S.U. 21197/09).

Va, inoltre, rilevato che – a seguito della sentenza n. 427/02 della Corte Costituzionale, secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario – la tempestività del ricorso per cassazione postula che la consegna della copia del ricorso, per la spedizione a mezzo posta, venga effettuata nel suindicato termine perentorio, e che l’eventuale tardività della notifica possa essere imputata esclusivamente ad errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante (Cass. S.U. 7607/10, Cass. 10693/07, 6547/08).

Tutto ciò premesso, rileva la Corte che – nel caso di specie – l’impugnata sentenza è stata depositata in data 5.5.05, laddove il ricorso risulta consegnato all’ufficiale giudiziario, per la spedizione a mezzo posta, in data 20.6.06, ossia l’ultimo giorno utile per la notifica, che deve, pertanto, essere considerata tempestiva.

2. Deve ancora rilevarsi, in via pregiudiziale, che il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze va dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva dell’amministrazione ricorrente.

Ed invero, va osservato che, qualora – come nel caso di specie – al giudizio di appello abbia partecipato solo l’Agenzia delle Entrate – succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze nel giudizio di primo grado, ossia in epoca successiva all’1.1.01, data nella quale le Agenzie sono divenute operative in forza del D.Lgs. n. 300 del 1999 – e il contribuente abbia accettato il contraddittorio, come nel caso concreto, nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, deve ritenersi verificata, ancorchè per implicito, l’estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze dal giudizio.

Ne consegue che l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è l’Agenzia delle Entrate; per cui il ricorso proposto dal Ministero, nel caso di specie, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva (cfr. Cass. 24245/04, 6591/08).

3. Premesso quanto precede, si passa, a questo punto, all’esame dei motivi di ricorsi proposti dall’Agenzia delle Entrate, che vanno trattati congiuntamente, attesa la loro evidente connessione.

3.1. Con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 33 e 34 e della L. n. 212 del 2000, art. 6, nonchè l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

L’amministrazione si duole, invero, del fatto che la CTR abbia erroneamente ritenuto che l’avviso di liquidazione dell’imposta complementare, notificato ai contribuenti il 12.9.01, non fosse sufficientemente motivato, in violazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34, comma 2. Detta disposizione impone, infatti, all’Ufficio di procedere ad un’indicazione analitica del valore attribuito a ciascuno dei beni relitti (dichiarati o meno dagli eredi), laddove nella specie – a giudizio della CTR – l’amministrazione si sarebbe limitata ad indicare, nell’atto oggetto di impugnativa da parte degli eredi D., il valore complessivo degli immobili dichiarati.

Tale argomentazione, ad avviso dell’amministrazione ricorrente, sarebbe errata in diritto, giacchè non di avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34, si tratterebbe, nel caso concreto, bensì di avviso di liquidazione in base alla dichiarazione del contribuente, D.Lgs. n. 346 del 1990, ex art. 33, per il quale non è previsto un onere motivazionale così stringente come per la diversa ipotesi di cui all’art. 34.

E, d’altro canto, a parere della ricorrente amministrazione, il criterio in base ai quale l’Ufficio aveva proceduto alla liquidazione della maggiore imposta dovuta sarebbe stato indicato nell’atto, essendosi l’amministrazione rifatta all’originaria dichiarazione n. 75 vol. 838, relativa agli immobili caduti nell’asse ereditario, senza tenere conto della successiva dichiarazione modificativa n. 49 vol. 845. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce, poi, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 33, comma 1 e art. 28, comma 6. L’amministrazione censura, infatti, l’impugnata sentenza anche nella parte in cui abbia ascritto, ad essa ricorrente, di non avere tenuto conto della successiva dichiarazione n. 49 vol. 845. Ed infatti, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, si sarebbe dovuto considerare, da parte del giudice di appello, che – ai sensi delle disposizioni summenzionate – l’unica modifica della dichiarazione di successione ammessa è quella che deriva da un evento sopravvenuto che dia luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato, ovvero ad applicazione dell’imposta in misura superiore; eventi questi del tutto assenti nel caso concreto.

Inoltre, ad avviso della ricorrente, la CTR avrebbe dovuto tenere conto del fatto che i contribuenti avevano prestato acquiescenza al primo avviso di liquidazione, concernente l’imposta principale, nel quale già l’Ufficio si era determinato a non tenere conto della seconda dichiarazione di successione (n. 49 vol. 845). Sicchè essi non avrebbero potuto dolersi di tale omessa considerazione in sede di impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta complementare, avendo quest’ultimo natura meramente confermativa del precedente.

4. Le suesposte censure, a giudizio della Corte, si palesano del tutto infondate e vanno, pertanto, disattese.

4.1. E’, al riguardo,, opportuno premettere che – come si evince dall’esame dell’impugnata sentenza e dagli scritti difensivi delle parti – gli eredi di D.G., presentavano al competente ufficio del registro le seguenti dichiarazioni: a) in data 25.11.97, la dichiarazione n. 76 vol. 831, nella quale era indicato il valore della quota di partecipazione nella s.r.l. F.lli Drusian; in data 6.4.98, la dichiarazione n. 75, vol. 838, nella quale venivano indicati i valori degli immobili caduti in successione, ad alcuni dei quali non era stata ancora attribuita la rendita catastale, e per i quali veniva, pertanto, richiesto il relativo classamento; c) in data 23.7.98, la dichiarazione n. 49 vol. 845, modificativa della dichiarazione: n. 75 vol. 838 sui dati relativi agli immobili, nella quale gli eredi rappresentavano il reale ed attuale stato dei beni, dal momento che quelli individuati nel nuovo accatastamento erano il risultato di accorpamenti e di diverse suddivisioni, e manifestavano, altresì, la volontà ai avvalersi dei criteri legali di valutazione ed automatica, di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34, comma 5 e 6, che escludono la possibilità di un accertamento in rettifica da parte dell’amministrazione. Veniva, pertanto, presentata all’UTE la richiesta di classamento delle predette unità immobiliari, che l’Ufficio comunicava, con le relative rendite attribuite, in data 2 9.3.00.

Nondimeno, l’Ufficio delle Entrate di Treviso – dopo aver notificato ai contribuenti un primo avviso di liquidazione relativo all’imposta principale – provvedeva a notificare, in data 12.9.01, ossia dopo la presentazione della dichiarazione modificativa n. 49 vol. 845 (23.7.98) l’avviso di liquidazione dell’imposta complementare, oggetto di impugnativa nel presente giudizio, nel quale considerava il valore degli immobili di cui alla precedente dichiarazione n. 75 vol. 838. 4.2. Ciò posto, osserva la Corte che la dichiarazione di successione, come qualsiasi altra dichiarazione fiscale, ben può essere soggetta a modifiche per eventi sopravvenuti, o soltanto per emendarla da errori – anche non meramente materiali o ci calcolo – in essa contenuti.

Tali modifiche, ove siano dirette a sopperire ad evenienze derivanti da eventi sopravvenuti che diano luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato, ovvero ad applicazione dell’imposta in misura superiore, non possono essere introdotte, se non con dichiarazione integrativa o sostitutiva, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, comma 3 e art. 28, comma 6, da presentarsi fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione originaria (mesi sei – ora dodici L. n. 326 del 1903, ex art. 39, che ha modificato il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, comma 1 – dalla data di apertura della successione).

Per converso, al di fuori delle ipotesi suindicate, la dichiarazione di successione può essere ritrattata o modificata anche dopo la scadenza del termine di cui aL menzionato D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, comma 1, la cui mancata osservanza potrà comportare solo l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 50 e ss.. Tale facoltà di emenda, oltre che in linea con i principi costituzionali di capacità contributiva e di buona amministrazione, i quali rendono intollerabile un sistema legale che impedisca al contribuente ci dimostrare l’inesistenza di fatti giustificativi del prelievo fiscale, è – per vero – espressione di un principio generale del sistema tributario, fondato sulla considerazione che la dichiarazione non ha valore confessorio, ma costituisce solo il primo atto di un più complesso procedimento di accertamento e di riscossione del tributo, nonchè de principio della collaborazione e della buona fede – esistente nell’ordinamento già prima della sua codificazione nella L. n. 212 del 2000, art. 10 – che deve improntare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente (Cass. S.U. 14088/04, Cass. 4755/08, 8972/02).

L’esercizio della possibilità di ritrattare e modificare la dichiarazione di successione produce, peraltro, effetti diversi, a seconda che la modifica abbia luogo prima della notificazione dell’avviso di liquidazione della maggiore imposta, ovvero successivamente alla stessa. In tale ultima ipotesi, infatti, pur non potendo considerarsi precluso l’esercizio della facoltà di correzione, è chiaro che quest’ultima viene giocoforza ad operare in sede contenziosa, con conseguente onere a carico del contribuente di dimostrare la correttezza della modifica proposta.

Viceversa, nel caso di modificazione intervenuta prima della notifica dell’avviso di liquidazione, l’ufficio è tenuto a rispettare le risultanze della correzione, fermo restando l’esercizio dei suoi poteri in ordine ai valori emendati. E tuttavia, in siffatta ipotesi, è chiaro che l’onere della prova cede a carico dell’amministrazione che abbia ritenuto incongrui o illegittimi i valori esposti dal contribuente (conf. Cass. 8972/02, 5361/06, 20852/07).

4.3. Nel caso concreto, non può revocarsi in dubbio, ad avviso della Corte, che la denuncia modificativa n. 49 vol. 845, presentata dagli intimati, non costituisca una denuncia integrativa, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, comma 3 e art. 28, comma 6. La dichiarazione in parola non concerne, infatti, modifiche dipendenti dagli eventi indicati da tali disposizioni, ma è finalizzata unicamente a rappresentare, con riferimento ai medesimi cespiti ereditari, il reale stato degli immobili, in conseguenza di mutamenti intervenuti nella loro consistenza per effetto di lavori eseguiti nel tempo, di accorpamenti, o di diverse suddivisioni, che rendevano inattuale la descrizione contenuta nelle indicazioni catastali originarie. Ne discende che essa, non essendo soggetta al limite temporale di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, comma 3, ben poteva essere presentata anche dopo la scadenza del termine di apertura della successione del defunto D.G..

Va rilevato, inoltre, che la denuncia n. 49 vol. 845 è stata presentata il 23.7.98, ossia in data anteriore alla notifica dell’impugnato avviso di liquidazione dell’imposta complementare (12.9.01).

Ne deriva – in forza di tutte le considerazioni che precedono – che l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto necessariamente tenere conto delle rettifiche operate dai contribuenti in detta dichiarazione; tanto più che i coeredi D. avevano, nella stessa, inteso avvalersi dei criteri legali di valutazione cd. automatica di cui al D.Lgs. n. 346 del 1890, art. 34, comma 5 e 6.

Per il che l’Ufficio non avrebbe in alcun modo dovuto ignorare tale correzione dell’originaria dichiarazione, apportata uniformandosi ai parametri legali, poichè, così operando, ha finito con l’assoggettare i dichiaranti ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a loro carico (Cass. S.U. 14088/04).

4.4. Nè rileva, ad avviso della Corte, la dedotta acquiescenza dei contribuenti all’avviso di liquidazione dell’imposta principale. Ed invero, per il valore prioritario e preminente da. attribuirsi ai suesposti principi, anche di ordine costituzionale, immanenti nel sistema tributario, deve ritenersi che perfino la spontanea esecuzione dell’avviso di liquidazione non impugnato, con il parziale pagamento dell’imposta, non valga ad escludere il diritto del contribuente alla correzione della dichiarazione di successione, ed al rimborso dell’eventuale eccedenza di imposta corrisposta per effetto delle erronee valutazioni effettuate nella dichiarazione di successione (v., in tal senso, Cass. 4755/08).

5. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate deve essere rigettato, con conseguente condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento delle spese del procedimento, nella misura di cui in dispositivo.

6. Il ricorso incidentale condizionato, proposto dai resistenti, resta assorbito dal rigetto del ricorso principale.
P.Q.M.

La corte di Cassazione;

dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero delle Finanze; rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate;

dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto dagli intimati;

condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del procedimento, che liquida in Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 28-02-2011, n. 7596 Ricorso

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Svolgimento del processo

Il GdP di Paterno, con la sentenza di cui in epigrafe, ha condannato S.P.S. e C.S., con riferimento ai reati loro rispettivamente ascritti (il primo: reato ex art. 612 c.p. in danno del secondo, il secondo reati ex artt. 594 e 612 c.p. in danno del primo).

Il solo S. è stato condannato al risarcimento del danno nei confronti dell’altro imputato, costituitosi PC. Ricorrono entrambi.

S. deduce l’abnormità della ordinanza del 16.2.2006 di rinvio della causa, atteso che il rinvio fu disposto prima dell’apertura del dibattimento e per valutare la competenza per materia.

C. deduce violazione di legge e carenza dell’apparato motivazionale poichè l’affermazione di responsabilità nei suoi confronti riposa solo sulla parola del S., smentita da altre emergenze di causa; subordinatamente il GdP avrebbe dovuto dichiarare NDP per la tenuità del fatto, attesa anche la mancata opposizione da parte del S., in via ulteriormente subordinata, questo ricorrente si lamenta del fatto che non sia stata riconosciuta l’attenuante ex art. 62 c.p., n. 2.
Motivi della decisione

Il ricorso del S. (con il quale si solleva una questione di stretto diritto e che dunque non può essere qualificato appello, nonostante la sentenza del GdP contenga anche statuizioni civili) è manifestamente infondato e dunque inammissibile.

L’ordinanza in questione, per stessa ammissione del ricorrente, fu pronunziata al di fuori della fase dibattimentale, perchè antecedente al dibattimento. Essa non ha influito minimamente sui successivi sviluppi procedi mentali, non ha provocato alcuna situazione di stallo, nè può dirsi espressione di un potere non riconosciuto al giudice dall’ordinamento. Ha solo determinato un ritardo dell’inizio della fase dibattimentale.

Non ricorrono, dunque, ad evidenza, i requisiti della abnormità.

Il ricorso del C. è parimenti inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato.

E’ generico nella misura in cui il ricorrente si limita a denunziare le sue doglianze (anche con riferimento alla pretesa tenuità del fatto e alla ingiustizia della condotta dell’avversario, che avrebbe determinato uno stato d’ira), senza adeguatamente argomentarle e senza circostanziarle, è manifestamente infondato in quanto, contrariamente alla consolidata elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, pretende che il giudicante consideri tamquam non essent le dichiarazioni della PO. Entrambi i ricorrenti vanno, singolarmente, condannati al pagamento delle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa ammende.

Si stima equo determinare detta somma in Euro 1000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di mille Euro a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-12-2010) 14-03-2011, n. 10137

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 25 luglio 2007 il giudice di pace di Firenze ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di R.N. in ordine al delitto di ingiuria aggravata ai danni degli operatori della polizia municipale M.P. e M.S., per mancanza di una valida querela.

Ha ritenuto il giudicante che il relativo atto fosse privo di indicazioni utili a dar conto della sua presentazione a un pubblico ufficiale e dell’identità della persona che l’aveva presentato.

Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile M.S., affidandolo a un solo motivo.

Con esso osserva che il querelante era identificato per essere il pubblico ufficiale che, contestualmente alla querela, aveva depositato un atto del proprio ufficio inerente agli stessi fatti;

inoltre, osserva, la medesima persona si era costituita parte civile e aveva assistito personalmente alle udienze.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La finalità perseguita da legislatore, nel prescrivere che la querela sia presentata personalmente dall’interessato oppure – se presentata a mezzo di incaricato – sia corredata della sottoscrizione autentica, è quella di conferire il massimo della certezza circa l’identità del querelante, in modo da assicurare che la volontà sia espressa da soggetto a ciò legalmente autorizzato, e non da altro meramente dichiaratosi tale (v. Cass. 15 marzo 2005 n. 15253; Cass. 24 luglio 2002 n. 32190); di tanto si ricava conferma dal precetto contenuto nell’art. 337 c.p.p., comma 4 facente obbligo all’autorità che riceve la querela di identificare la persona che la propone.

Nel caso di specie detta finalità può dirsi raggiunta con la dovuta certezza.

Ed invero, la contestualità della presentazione della querela col deposito, da parte della stessa persona, degli atti trasmessi alla magistratura in qualità di pubblico ufficiale, in relazione agli stessi fatti, consente di tenere per certa l’identità del proponente pur in mancanza di un’espressa attestazione in tal senso: identità che, del resto, ha poi trovato conferma nella costituzione di parte civile e nella presenza personale in udienza della stessa M. S..

Il fatto, poi, che l’attestazione dell’avvenuto deposito non rechi il nome del funzionario che ha ricevuto la querela non è fonte di alcun vizio dell’atto, certa essendo la circostanza – non contestata e non contestabile, alla stregua delle emergenze documentali – che l’atto sia stato depositato negli uffici della Procura della Repubblica.

La sentenza impugnata, che non ha tenuto conto dei principi suesposti, deve essere conseguentemente annullata.

Il giudice di rinvio, che si designa nello stesso giudice di pace di Firenze in persona di altro magistrato onorario, darà corso al nuovo giudizio.
P.Q.M.

la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Firenze per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-06-2011, n. 13444 Diritti politici e civili

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el ricorso.
Svolgimento del processo

1. – Con decreto in data 30 aprile/6 maggio 2008 la Corte di appello di Venezia condannava il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento in favore di P.S., P.G., M. P., Pa.Gi., Pi.Gi., G. R., S.D., S.C., G. S. e T.S. della somma di Euro 2.900,00 ciascuno oltre interessi, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, in conseguenza del superamento del termine di ragionevole durata di un processo promosso dinanzi alla Corte dei conti il 20 ottobre 1997, definito, con sentenza di rigetto, in data 21 agosto 2006. 1.1 – A fondamento della decisione, la Corte di merito, considerata ingiustificata l’eccessiva dilatazione dei tempi processuali, rilevava tuttavia che, avuto riguardo alla consistenza marginale del pregiudizio, desumibile dalla natura collettiva del ricorso e della scarsa rilevanza della posta in gioco, il danno non patrimoniale potesse determinarsi attribuendo Euro 500,00 per ogni anno di ritardo oltre il periodo, di tre anni, entro il quale il procedimento avrebbe dovuto ragionevolmente concludersi.

1.2 – Per la cassazione di tale decreto i predetti ricorrono sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze.
Motivi della decisione

2. – Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 2056 c.c.; art. 6, par. 1 della Convenzione europea e dell’art. 2056 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte territoriale utilizzato criteri di liquidazione difformi da quelli normalmente adottati dalla Cedu.

Viene, quindi, formulato il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: "Dica l’Ecc.ma Corte di cassazione se costituisca violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 dell’art. 6 par. 1 CEDU e dell’art. 2056 c.c. nel decreto n. 598/07 V.G. …la determinazione del risarcimento per danno morale da eccessiva durata del processo nella somma di Euro 500,00 ad anno in considerazione della esiguità della posta in gioco e del carattere collettivo del ricorso". 2.1 Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziandosi come la Corte territoriale abbia illogicamente posto a fondamento della propria valutazione la natura cumulativa del ricorso, laddove ciascun ricorrente rimane titolare di una posizione giuridica distinta da quella degli altri ricorrenti.

2.2 – Entrambi i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, stante la loro intima connessione, sono fondati.

E’ ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Ne consegue che, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione – il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1338, e successive conformi).

La Corte territoriale, pur non escludendo il pregiudizio, ha ritenuto che esso fosse attenuato in relazione a particolari circostanze, identificate, nel carattere collettivo della lite e nella scarsa possibilità di successo. Va però in contrario osservato che l’essere stata la lite promossa collettivamente, in corrispondenza ad una rivendicazione di categoria di taglio sindacale, è circostanza di per se stessa priva, sul piano logico, di alcun valore ai fini della esclusione della sofferenza morale prodotta nelle parti dall’eccessivo protrarsi del processo, e che l’esito sfavorevole della lite non esclude il diritto all’equa riparazione per il ritardo, se non nei casi in cui sia ravvisabile un vero e proprio abuso del processo, configurabile allorquando risulti che il soccombente abbia promosso una lite temeraria o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire, con tattiche processuali di varia natura, il perfezionamento della fattispecie di cui alla citata L. n. 89 del 2001 (Cass., Sez. 1A, 10 aprile 2008, n. 9337; Cass., 2 aprile 2010, n. 8179). Nè, d’altra parte, può gravarsi l’interessato di oneri di prova o specifica allegazione di circostanze a sostegno della deduzione del sofferto danno morale, evidentemente incompatibili con la già richiamata presunzione di sussistenza di tale danno.

Deve quindi osservarsi che la sentenza impugnata, nel determinare l’indennizzo, sulla base delle indicate considerazioni, in misura inferiore rispetto a quella risultante dai criteri normalmente adottati da questa Corte, consistenti dell’attribuire Euro 750,00 per i primi tre anni eccedenti la durata ragionevole ed Euro 1.000,00 per ciascun ulteriore anno (cfr., 4 dicembre 2009, n. 25537; Cass., 8 luglio 2009, n. 16086, alla cui ampia e condivisibile motivazione si rimanda), ha adottato un parametro non conforme alla normativa di riferimento come applicata secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte.

2.3 – Giova evidenziare come, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, possa affermarsi che, ferma la presunzione di sussistenza del danno non patrimoniale – salvo che non ricorrano circostanze che permettano di escluderlo -, qualora la parte non abbia allegato, e comunque non emergano, elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza di detto danno (costituiti, tra gli altri, dal valore della controversia, dalla natura della medesima, da apprezzare in riferimento alla situazione economico – patrimoniale dell’istante, dalla durata del ritardo, dalle aspettative desumibili anche dalla probabilità di accoglimento della domanda), l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce delle quantificazioni operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, imponga una quantificazione che, nell’osservanza della giurisprudenza della Corte EDU, deve essere, di regola, non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo. La fissazione di detta soglia si impone, alla luce delle sentenze del giudice europeo, in quanto occorre tenere conto del criterio di computo adottato da detta Corte (riferito all’intera durata del giudizio) e di quello stabilito dalla L. n. 89 del 2001 (che ha riguardo soltanto agli anni eccedenti il termine di ragionevole durata), nonchè dell’esigenza di offrire di quest’ultima un’interpretazione idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine di detta legge ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con la norma della CEDU, come interpretata dalla Corte di Strasburgo.

2.4 – In relazione alle censure accolte, il decreto impugnato deve essere cassato. Ricorrono per altro i presupposti per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Pertanto, considerato il periodo di irragionevole durata del giudizio presupposto in cinque anni e dieci mesi (tenuto conto della durata ragionevole pari allo standard CEDU di anni tre, per altro non contestata dai ricorrenti) e determinato, sulla base dei principi richiamati e in applicazione dello standard minimo CEDU – cui nessun argomento del ricorso impone di derogare in melius – nella somma di Euro 750,00 ad anno per i primi tre anni e di Euro 1.000,00 per i successivi il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale riportato nel processo presupposto, deve riconoscersi a ciascun ricorrente l’indennizzo complessivo di Euro 5.050,00, oltre interessi legali dalla domanda. L’amministrazione va condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito nella misura di metà, ricorrendo giusti motivi (in considerazione del parziale accoglimento delle richieste) per la compensazione della restante metà, nonchè alle spese del presente giudizio di legittimità, come da liquidazione indicata in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione al pagamento della somma di Euro 5.050,00, con gli interessi dalla data della domanda, per ciascuno dei ricorrenti. Compensa per metà le spese processuali relative al giudizio di merito e condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore dei ricorrenti, dell’altra metà, che liquida in Euro 30,00 per diritti, Euro 50,00 per esborsi ed Euro 600,00 per onorari, oltre alle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori, come per legge.

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