Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 09-01-2012, n. 33 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

P.N. e S.M. hanno proposto separati ricorsi per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso i decreti indicati in rubrica, con i quali la Corte di appello di Bologna ha rigettato le domande di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio iscritto al n. 742/1996 e promosso davanti al Tar Emilia Romagna il 19 aprile 1996 e non ancora definito dopo circa dodici anni e otto mesi di durata.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Lo S. ha depositato memoria.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

Preliminarmente appare opportuno disporsi la riunione dei ricorsi, in quanto aventi ad oggetto l’impugnazione di decreti della Corte di appello di Bologna in materia di equa riparazione della L. n. 89 del 2001, ex art. 2, relativi al medesimo giudizio presupposto.

Ancora in via preliminare devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso dello S., per vizi inerenti alla procura speciale di cui all’art. 365 c.p.c., sollevate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In particolare il controricorrente deduce che la procura è semplicemente "spillata" al ricorso, è inoltre priva della certificazione del difensore dell’autografìa della sottoscrizione dell’odierno ricorrente, in quanto soltanto siglata, ed è infine priva di sottoscrizione autografa del ricorrente apposta soltanto in fotocopia.

Tali eccezioni sono prive di fondamento.

Infatti il requisito della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l’arto a cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riteribilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta, con la conseguenza che, ai fini della validità della procura, non è richiesto che il rilascio di essa su foglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell’ultima pagina dell’atto a cui accede, nè che la procura sia redatta nelle prime righe del foglio separato, non essendo esclusa la congiunzione dalla presenza di spazi vuoti (Cass. 2004/7731; 2009/12332).

Nel caso di specie il prudente apprezzamento di fatti e circostanze consente di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta. In particolare, la materiale congiunzione della procura al ricorso per equa riparazione de quo costituisce già un serio indice di riferimento della procura stessa al processo in questione, indice supportato anche dalla sottoscrizione del ricorrente certificata autografa dal difensore.

Quanto alla eccepita invalidità della procura alla lite per la presenza della sola sigla del difensore a certificazione dell’autografìa della sottoscrizione del ricorrente, è parimenti noto il principio secondo cui l’identità del segno grafico, apposto come sottoscrizione del difensore al fine di autenticare la firma del ricorrente, rispetto a quello apposto in calce al ricorso comporta una presunzione di appartenenza della sottoscrizione al difensore medesimo, dovendo escludersi che tale firma possa attribuirsi a persona non identificata (Cass. 2011/13630). Nella specie la sigla del difensore è identica a quella apposta in calce al ricorso e inoltre la procura speciale è stata rilasciata su fogli intestato a stampa all’avv. Frisani, difensore del ricorrente S.. In ordine alla eccepita invalidità della procura alla lite, perchè priva della sottoscrizione autografa del ricorrente, apposta soltanto in fotocopia, non risulta che il controricorrente abbia disconosciuto la conformità all’originale della fotocopia della procura notificatagli, senza contare che il disconoscimento della conformità all’originale non esclude il valore della fotocopia, ma determina l’onere per chi l’ha prodotta di dimostrane la conformità all’originale, con la conseguenza che l’eventuale produzione in giudizio di copia fotostatica non autenticata della procura non determina automaticamente la nullità o l’inesistenza dell’atto introduttivo per difetto di jus postulandi, ancorchè sia stata disconosciuta dall’altra parte la conformità della copia all’originale, ma impone al giudice di accertare tale conformità attraverso la produzione dell’originale (Cass. 2009/2590).

Con i due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito, con violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, e con vizio di motivazione, abbia rigettato le rispettive domande, ritenendo che la palese infondatezza del giudizio promosso davanti al Tar consentiva di escludere – anche in conseguenza dell’esito negativo di un giudizio di legittimità costituzionale, definito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 330/1999 dichiarativa della non fondatezza della questione sollevata, intervenuta proprio in concomitanza con il decorso della durata ragionevole del processo – che l’attesa della definizione della controversia, dall’esito sfavorevole ormai scontato, potesse aver procurato ai ricorrenti medesimi un patema d’animo indennizzabile.

I ricorsi sono fondati.

Infatti, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti e dalla consistenza economica ed importanza del giudizio, a meno che l’esito del processo presupposto non abbia un indiretto riflesso sull’identificazione, o sulla misura, del pregiudizio morale sofferto dalla parte in conseguenza dell’eccessiva durata della causa, come quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, restando irrilevante l’asserita consapevolezza da parte dell’istante della scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria.

Dell’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve dare prova puntuale l’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (Cass. 2006/7139; 2008/24269;

2010/9938).

La Corte di appello di Bologna – nel rigettare i ricorsi osservando che la palese infondatezza della domanda proposta davanti al Tar consentiva di escludere che l’attesa della definizione della controversia, dall’esito sfavorevole ormai scontato dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 330/1999 dichiarativa della non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata e intervenuta proprio in concomitanza con il decorso della durata ragionevole del processo, potesse aver procurato ai ricorrenti un patema d’animo indennizzabile – non si è uniformata all’orientamento sopra enunciato e i decreti impugnati devono essere conseguentemente annullati.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. Si deve, in primo luogo, osservare che non si rinvengono in atti elementi che, alla stregua del principio in precedenza enunciato, consentano di ritenere che i ricorrenti, pur proponendo una domanda priva di fondamento, abbiano promosso una lite temeraria in difetto di una condizione soggettiva di incertezza e che pertanto non si sia nella specie verificato il pregiudizio morale conseguente all’eccessiva durata della causa, tenuto conto che questo si verifica di regola come effetto della violazione medesima e non abbisogna di essere provato sia pure attraverso elementi presuntivi (Cass. 2005/21088; 2006/7139).

Va altresì rilevato che il giudizio presupposto – promosso davanti al Tar Emilia Romagna con ricorso del 19 aprile 1996 e non ancora definito alla data di deposito dei ricorsi per equa riparazione (30 dicembre 2008) – si è protratto per dodici anni e otto mesi, con conseguente superamento nella misura di nove anni e otto mesi del termine ragionevole di durata, determinato per il giudizio di primo grado in tre anni alla stregua dei parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di cassazione (Cass. 2008/14).

In ordine al criterio per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va considerato che la CEDU, in alcune decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (v. Cass. 2010/14753; 2010/15130).

Nel caso di specie, considerati i margini di valutazione equitativa adottabili in conformità dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata giurisprudenza della CEDU e valutate le specificità del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi al Tar Emilia Romagna oltre i limiti ragionevoli di durata, e in particolare del lunghissimo periodo in cui non vi è stato impulso sollecitatorio di parte, essendo stata l’istanza di prelievo depositata soltanto il 14 ottobre 2008, a ciascuno dei ricorrenti va liquidata in via equitativa, per danno non patrimoniale, la somma di Euro 6.500,00 con gli interessi legali dalla domanda, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352), tenuto altresì conto della pluralità di ricorrenti, che però nel giudizio presupposto hanno agito unitariamente (cfr.

Cass. 2010/10634).

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie. Cassa i decreti impugnati e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 6.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda.

Condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.240,00, di cui Euro 700,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00, di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-06-2011) 29-09-2011, n. 35347 Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

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Svolgimento del processo

A seguito di comunicazione di notizia di reato da parte della Guardia di Finanza di Bari, il P.M. formulava richiesta di decreto penale nei confronti di C.T. in ordine ai reati di cui agli art. 640 c.p., comma 1 e 2 e art. 483 c.p. commessi in (OMISSIS), per aver falsamente attestato nell’autocertificazione presentata su tre ricette in data 16.5.2005 di possedere il reddito relativo al proprio nucleo familiare per l’anno 2004 inferiore al limite di reddito per un importo pari ad Euro 21481,00, e quindi indotto in errore l’ASL/BA procurandosi l’ingiusto profitto consistito nel mancato pagamento dell’importo corrispondente al ticket dovuto in relazione alla prestazione sanitaria richiesta ed effettuata pari ad Euro 55,16. La richiesta perveniva nell’ufficio del Gip presso il Tribunale di Bari in data 15.7.2010; Il Gip non emetteva il richiesto decreto penale e, con sentenza del 4.10.2010, dichiarava non doversi procedere nei confronti della C., in ordine ai reati ascritti, per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

Avverso tale pronunzia ricorre per cassazione il procuratore generale, deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), per errata interpretazione della legge penale, rilevando che il reato previsto e punito dall’art. 640 c.p., commi 1 e 2, dovendosi considerare una pena edittale massima di anni cinque di reclusione, non è affatto estinto per prescrizione, sia nel caso di applicazione del disposto dell’art. 157 c.p. novellato dalla L. n. 251 del 2005 (che comporta un termine di prescrizione di anni sei), sia nel caso di applicazione della normativa previgente (che avrebbe comportato un termine di prescrizione di anni dieci).

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza, con restituzione degli atti al Tribunale di Bari per l’ulteriore corso.

Motivi della decisione

Preliminare alla questione dedotta dal ricorrente, circa l’errata applicazione della legge penale in ordine al termine di prescrizione del reato di truffa aggravata, applicabile nella fattispecie, è quella relativa alla qualificazione giuridica dei fatti contestati all’imputata, che la Corte può rilevare d’ufficio ex art. 609 c.p.p., comma 2.

Le Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U, sent. n. 7537/2010 Rv.

249105), decidendo sulla questione circa la corretta qualificazione giuridica del fatto criminoso, consistente nella falsa attestazione del privato di trovarsi nelle condizioni di reddito per fruire, a termini di legge, delle prestazioni del servizio sanitario pubblico senza il versamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, hanno affermato che il fatto va ricompresso nello schema descrittivo dell’art. 316 ter cod. pen. – che punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni o dall’uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l’erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore, perchè in realtà si rappresenta correttamente solo l’esistenza della formale attestazione del richiedente -, e che il reato di cui all’art. 316 ter cod. pen. assorbe quello di falso previsto dall’art. 483 cod. pen., in tutti i casi in cui l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscono elementi essenziali per la sua configurazione.

Nella vicenda in esame, i fatti contestati all’imputata (consistenti nella falsa autocertificazione del reddito familiare e nel mancato pagamento dell’importo corrispondente al ticket dovuto in relazione alla prestazione sanitaria richiesta) vanno, quindi, correttamente qualificati ai sensi dell’art. 316 ter cod. pen., ivi assorbito il reato di falso. A ciò consegue la declaratoria di non previsione del fatto come reato, in quanto non risulta superata la soglia di punibilità, ragguagliata al valore di Euro 3.999,96, indicata nel secondo comma della richiamata previsione legislativa.

La sentenza va pertanto annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza, qualificato il fatto ai sensi dell’art. 316 ter c.p., comma 2, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, assorbito in esso il reato di cui all’art. 483 c.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-03-2012, n. 4516 Decisioni delle Commissioni tributarie

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Svolgimento del processo

V.R. ha impugnato la cartella di pagamento con la quale l’Ufficio di Padova ha iscritto a ruolo le somme portate da un avviso d’accertamento, ormai definitivo, relativo all’anno 1983, oltre interessi. Il ricorso è stato accolto dalla CTP di Padova, decisione che su duplice, analoga, impugnazione di Equitalia Polis S.p.A. è stata riformata dalla CTR del Veneto, che, con distinte sentenze di identico contenuto (n. 18/7/2010 e 19/7/2010), depositate entrambe il 23.2.2010, ha ritenuto che: 1) la mancata sottoscrizione ed indicazione del responsabile del procedimento non invalidava la cartella, in quanto emessa prima che il D.L. n. 248 del 2007, art. 36 bis, comma 4 ter, con disposizione innovativa, sanzionasse di nullità tale omissione; 2) l’omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, riportati solo nel totale, violava il diritto di difesa del contribuente e rendeva in parte qua illegittima la cartella.

Per la cassazione di tali sentenze, hanno proposto autonomi ricorsi l’Agenzia delle Entrate ed il V.. La Società Equitalia ha resistito con controricorso in quelli proposti dal contribuente, che, a sua volta, ha presentato controricorso in quelli proposti dall’Agenzia e, successivamente, ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. In via preliminare, va disposta la riunione del ricorso n. 10296 del 2011 a quello recante il n. 9968 del 2011, nonchè la riunione del ricorso n 10925 del 2011 a quello recante il n. 9882 del 2011, perchè proposti contro le stesse sentenze (rispettivamente, la n. 19/7/2010 e n. 18/7/2010); inoltre, va disposta la riunione dei ricorsi riuniti sotto il n, 9882 del 2011 a quelli riuniti sotto il n. 9968 del medesimo anno, in quanto volti a censurare, sulla scorta di identici motivi, due sentenze di analogo contenuto rese a seguito della duplicazione degli appelli proposti avverso un’unica decisione di primo grado.

2. Con l’unico motivo dedotto, l’Agenzia delle Entrate, denuncia che, nell’annullare la cartella esattoriale nella parte relativa agli interessi, la CTR ha violato la L. n. 212 del 2000, art. 7, L. n. 241 del 1990, art. 3, e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, per non aver tenuto conto che la cartella esattoriale non necessitava di alcuna specifica motivazione, essendo stata notificata a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza, divenuta definitiva, pronunciata nei confronti del contribuente, che era, dunque, ben consapevole delle ragione sottese alla sua emanazione. Cosi opinando, prosegue la ricorrente, i giudici d’appello hanno disatteso il principio secondo cui la cartella esattoriale notificata a seguito di accertamenti divenuti definitivi non necessita di alcuna motivazione, a maggior ragione "nella parte relativa al calcolo degli interessi disciplinato puntualmente dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20". 3. 3.1 Col primo motivo, del ricorso incidentale, il V., deducendo violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, lamenta che la CTR ha ritenuto legittima la cartella esattoriale perchè relativa a ruoli consegnati prima dell’1.6.2008, data di entrata in vigore del D.L. n. 248 del 2007, art. 36 bis, comma 4 ter, omettendo di esaminare la questione, da lui sollevata, dell’annullabilità della cartella stessa per la mancata indicazione del responsabile del procedimento, imposta dalla L. n. 212 del 2000, art. 7. 3.2. Col secondo motivo, il contribuente, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che, nell’affermare legittimo l’operato del concessionario, i giudici d’appello non hanno tenuto conto delle plurime, decisive, argomentazioni da lui sollevate col ricorso introduttivo e riproposte in appello, ed hanno, inoltre, operato un "salto logico" nel ritenere che tale legittimità derivava dall’inapplicabilità ratione temporis della sanzione di nullità, di cui al disposto del D.L. n. 248 del 2007, art. 36 bis, comma 4 ter, ritenuto legittimo dalla Corte Cost. (sent. n. 58 del 2009), argomento che, però, non teneva conto che le forme di illegittimità degli atti distinguono la nullità dall’annullabilità, e che tale sanzione non richiede previsione espressa.

3.3. Col terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente lamenta che la CTR ha ritenuto legittima la cartella nonostante la mancata indicazione del responsabile del procedimento, obbligo tassativo, imposto dalla legge allo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino, la garanzia del diritto di difesa, nonchè il buon andamento e l’imparzialità della pubblica Amministrazione.

3.4. Col quarto motivo, il contribuente solleva, in via subordinata, eccezione d’illegittimità costituzionale del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, in relazione agli art. 3, 24 e 97 Cost., ed ai principi affermati con l’ordinanza della Corte Cost. n. 377 del 2007. 4. I primi tre motivi del ricorso incidentale che vanno esaminati con priorità e congiuntamente, in quanto addebitano alle sentenze impugnate – sotto i profili dell’error in procedendo, del vizio di motivazione e della violazione di legge – il mancato accoglimento dell’eccezione d’annullamento della cartella esattoriale, sono inammissibili i primi due ed infondato il terzo.

4.1. In base alla giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. n. 5251/2007, n. 10696/2007), per la configurabilità del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di una espressa statuizione del giudice, ma è, invece, necessario che sia completamente omesso il provvedimento, in tesi, indispensabile in riferimento alla soluzione del caso concreto, condizione che non si verifica quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti una statuizione implicita di rigetto. In applicazione di tale principio, la valutazione in termini di legittimità dell’operato del concessionario, da parte della Commissione Tributaria Regionale, contiene, dunque, la statuizione implicita di rigetto dell’eccezione d’invalidità, sub specie annullabilità, della cartella esattoriale.

4.2. Il dedotto vizio motivazionale è del pari inammissibile:

trattandosi di omessa motivazione su questioni in diritto, l’omissione è irrilevante ai fini della cassazione della sentenza, soccorrendo, in tal caso, il potere di questa Corte di procedere alla sostituzione, correzione o integrazione della sentenza impugnata di cui all’art. 384 c.p.c., semprechè il giudice del merito sia pervenuto alla soluzione giuridicamente corretta.

4.3. La violazione di legge, dedotta col motivo 3.3), è, invece, insussistente. Va premesso che la L. n. 212 del 2000, art. 7, pur qualificando "tassativo" l’obbligo dell’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione, non precisa, in alcun modo, la sanzione connessa alla sua violazione. E’ pacifico, poi, costituendo lo stesso presupposto logico dei motivi, che, nella specie – trattandosi, come si legge nel ricorso, di cartella di pagamento notificata il 23.1.2006 -, non può trovare applicazione il D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, convertito, con modificazioni, nella L. n. 31 del 2008, che ha tra l’altro, sanzionato con la nullità l’omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1.6.2008.

Occorre, dunque, far riferimento ai principi generali in tema di annullabilità degli atti amministrativi, più volte richiamati dallo stesso ricorrente incidentale nell’invocare la sanzione dell’annullamento della cartella per la violazione di legge, in quanto "provvedimento emesso contro, legem (nello specifico contra la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2)". L’applicazione di tali principi conduce ad escludere che il denunciato vizio possa comportare la caducazione della cartella esattoriale. La L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, introdotto con la L. n. 15 del 2005, art. 14, comma 1, (unitamente all’intero Capo 4 – bis dal titolo "Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo, Revoca e recesso"), dopo aver ribadito, al primo comma, che il provvedimento amministrativo è annullabile se "adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza", ha disposto per quanto qui interessa, al comma 2, che "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato". In base a tale norma, la cui ratio va ravvisata nell’intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa, va, dunque, esclusa l’annullabilità di un provvedimento di natura vincolata, per la violazione delle norme del procedimento, in ragione dell’inidoneità dell’intervento dei soggetti, ai quali è riconosciuto un interesse, ad interferire sul suo contenuto (cfr. Cass. SU 14878 del 2009).

Nella specie, ricorre tale caso, tenuto conto che la cartella esattoriale, prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, ha sicuro contenuto vincolato, essendo il documento di riscossione degli importi contenuti nei ruoli, da predisporre secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, che deve contenere l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo e l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata (come si è detto, la novella di cui all’art. 36, comma 4 ter, cit. relativo all’obbligo di indicazione del responsabile del procedimento, sanzionato con la nullità non è applicabile ratione temporis). Resta da aggiungere che il carattere generale della disposizione di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, non ne comporta, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l’inapplicabilità al caso specifico degli atti del settore tributario, tenuto conto che: a) la disposizione di cui all’art. 7 dello Statuto del contribuente in commento costituisce una norma minus quam perfecta, essendo, come si è esposto, priva di sanzione, ragion per cui la valutazione della legittimità degli atti non può che esser effettuato alla luce dei precetti generali, proprio quelli, del resto, invocati dal ricorrente; b) l’assunto secondo cui la violazione dell’obbligo di indicazione del responsabile del procedimento inciderebbe "direttamente su diritti costituzionali del destinatario" è smentita dalla Corte Cost. che, con la citata sentenza n. 58 del 2009, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31 del 2008, sollevata con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 97 e 111 Cost.. La Corte, richiamando la propria ordinanza n. 377 del 2007, ha, bensì, affermato che la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, è volto ad assicurare la trasparenza amministrativa, l’informazione del cittadino e il suo diritto di difesa, ma ha escluso che la natura innovativa dell’art. 36, comma 4 ter, citato violi i parametri costituzionali indicati, non mancando di ribadire che le previsioni della L. n. 212 del 2000, non hanno rango costituzionale, neppure come norme interposte (ord. n. 41 del 2008, n. 180 del 2007 e n. 428 del 2006). In altri termini per i ruoli consegnati prima del 1.6.2008 la mancata indicazione del responsabile del procedimento è sottoposta al regime pregresso, senza che ciò comporti alcun vulnus per i diritti dei cittadini in riferimento ai precetti costituzionali richiamati.

4.4. Il dubbio di incostituzionalità della D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31 del 2008, sollevato, in subordine, dal ricorrente incidentale con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., ed all’ordinanza n. 377 del 2007 della Corte Cost. è, in parte, manifestamente infondato ed in parte inammissibile: la questione della non retroattività della sanzione di nullità, introdotta con la norma censurata, è stata, infatti, oggetto di scrutinio da parte della Corte Cost, che la ha rigettata con la citata sentenza n. 58 del 2009 (ribadita con le successive ordinanze n. 291 e 221 del 2009) con la quale è stato, peraltro, sconfessato, proprio, il presupposto da cui muove il ricorrente e, cioè, che la disposizione impugnata, comporti implicitamente una "sanatoria per gli atti anteriori", dato che la sanzione della nullità per l’omessa indicazione nelle cartelle del responsabile del procedimento non era prevista dal diritto anteriore.

Per converso, in riferimento alla questione dell’annullabilità, quale effetto "meno grave" della violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, il dubbio di costituzionalità non ha motivo di porsi in relazione alla norma di cui all’art. 36, comma 4 ter indicata dal contribuente, in quanto tale disposizione commina la nullità per la predetta violazione a decorrere dal 1.6.2008, e non regola affatto la sanzione in ipotesi di cartelle consegnate, quale quella qui in rilievo, prima della predetta data.

5. Il motivo del ricorso dell’Agenzia è inammissibile. I giudici d’appello, dopo aver rilevato che l’indicazione "degli atti presupposti" poteva esser considerata sufficiente, perchè intelligibile per il contribuente, hanno considerato che "nella cartella viene riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità che nella fattispecie, vale sottolinearlo, essendo l’accertamento riferito all’anno d’imposta 1983, sono più di 23 anni calcolati", ed hanno ritenuto, perciò, che l’operato dell’ufficio era ricostruibile "attraverso difficili indagini dovute anche alla vetustà della questione" che non competevano al contribuente che vedeva, così, violato il suo diritto di difesa. Tale ratio decidendi, secondo cui il computo degli interessi è criptico e non comprensibile anche in ragione del lungo periodo considerato, non è incisa nè dalle considerazioni svolte dalla ricorrente a proposito della non necessità della motivazione della cartella derivante da una sentenza passata in giudicato (principio, peraltro, affermato dalla CTR, in riferimento ai "presupposti") nè dal solo richiamo al DPR n. 602 del 1973, art. 20, venendo in rilievo non la spettanza degli interessi, ma, proprio, il modo con cui è stato calcolato il totale riportato nella cartella. Il motivo, privo di specifica attinenza al decisum, va, quindi, dichiarato inammissibile, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi per i quali si richiede la cassazione devono presentare, a pena, appunto, d’inammissibilità, i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 17125 del 2007, che fa riferimento al paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4).

6. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-04-2012, n. 6560 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di prime cure che aveva rigettato la domanda, proposta da T.G. nei confronti dell’Agenzia del Territorio Regionale del Lazio, avente ad oggetto la declaratoria di legittimità del licenziamento intimatogli dall’Agenzia suddetta.

La corte territoriale premetteva in fatto che il lavoratore, dipendente a tempo determinato dell’Agenzia, era stato licenziato in relazione alle seguenti contestazioni: l’aver consegnato ad una persona estranea all’ufficio la copia di una visura estratta per uso ufficio omettendo di incamerare, a favore dell’amministrazione, i diritti concernenti la suddetta attività e l’aver richiesto alla persona stessa il pagamento a suo favore della somma di Euro 20;

l’aver utilizzato e portato fuori dall’ufficio, per fini privati, la pratica relativa alla voltura di un immobile; l’aver violato il divieto di svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato, divieto previsto per i dipendenti pubblici dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53. Ciò premesso la Corte riteneva provate, sulla base delle deposizioni testimoniali acquisite, le circostanze oggetto della contestazione. Riteneva inoltre infondata la censura concernente l’escussione del teste M. su circostanze non specificamente dedotte nel capitolo di prova richiamando i poteri del giudice di cui all’art. 421 c.p.c.. Sotto altro profilo considerava priva di pregio giuridico la censura sulla modifica della contestazione osservando la contestazione originaria conteneva elementi sufficienti a giustificare il licenziamento. Quanto alla disciplina degli artt. 25 e 23, del contratto collettivo, che prevedono le ipotesi di recesso del datore di lavoro, osservava che le citate disposizioni contrattuali non potevano ritenersi esaustive dei comportamenti suscettibili di licenziamento.

Per la cassazione dalla sentenza propone ricorso il T. affidato a tre motivi illustrati da memoria. L’Agenzia del Territorio resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 421, 253 e 257 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., del principio dell’immutabilità della contestazione degli addebiti, della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 60, come modificato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53. Ribadisce gli argomenti, già esposti in sede di appello, concernenti la violazione, da parte del primo giudice, delle norme in materia di prova, con particolare riferimento all’escussione di un teste ( M.) su circostanze diverse da quelle per cui era stato chiamato a deporre; sottolinea altresì che non era stata adeguatamente valutata la circostanza che il suddetto teste aveva dichiarato di avere un contenzioso penale nei confronti del lavoratore e che comunque lo stesso teste aveva riferito su circostanze apprese da terzi. Sotto altro profilo, con riferimento alla contestazione dell’addebito, il ricorrente contesta la decisione impugnata in relazione all’omessa valutazione della differente formulazione della lettera di licenziamento rispetto alla lettera di contestazione degli addebiti. Infine, con riferimento alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, il ricorrente sostiene che non era stata provate la violazione della L. n. 662 del 1996, comma 60, richiamato dal successivo comma 61; mancavano infatti gli accertamenti ispettivi e la prova del’abitualità dell’attività.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo nazionali di lavoro con particolare riferimento agli artt. 25 e 23. In particolare la Corte territoriale avrebbe disatteso la disposizione contenuta nel citato art. 25 che impone il rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità della mancanza.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio e travisamento della prova. Il motivo è centrato, in particolare, sull’attendibilità del teste menzionato nel primo motivo.

Tutti i suddetti motivi, che devono essere esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati.

Deve premettersi che, secondo un principio costantemente enunciato da questa Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. 21 luglio 2010 n. 17097; Cass. 7 gennaio 2009 n. 42) l’esame e la valutazione delle risultanze delle deposizioni dei testimoni, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. Ne consegue che il controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la sua congruenza dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cass. 1 settembre 2003 n. 12747). Sotto altro profilo è stato osservato (Cass. 15 aprile 2011 n. 8767) che, al fine di adempiere all’obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Nel caso in esame la Corte territoriale ha motivato in modo adeguato e privo di vizi logici sulle ragioni che l’hanno indotta a ritenere provate le circostanze poste a fondamento del provvedimento espulsivo. Ha in particolare esaminato criticamente l’esito delle prove testimoniali dando conto delle ragioni per cui ha ritenuto di attribuire particolare valore probatorio alla deposizione dei testi N. e M.. In questo contesto le censure di parte ricorrente concernenti l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie (parte del primo motivo) ed il vizio di motivazione (terzo motivo), lungi dal dimostrare l’incongruenza di tale valutazione, ripropongono sostanzialmente a questa Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione delle prove, il che è inammissibile atteso che nel procedimento civile il controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici di merito demandato alla Corte Suprema di Cassazione non è configurato come terzo grado di giudizio, nel quale possano essere ulteriormente valutate le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito (cfr., ad esempio, Cass. 26 gennaio 2004 n. 1317). Ed infatti il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che deve escludersi ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr., fra le tante, Cass. 6 marzo 2006 n. 4766).

Per quanto concerne poi la censura basata sulla circostanza che il teste M. sarebbe stato escusso anche su circostanze non specificamente indicate nei capitoli di prova dedotti, la Corte di merito ha correttamente invocato i principi di cui all’art. 421 c.p.c., che attribuisce al giudice del lavoro poteri istruttori esercitabili d’ufficio. In particolare la sentenza impugnata costituisce coerente applicazione dell’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità (Cass. S.U. 17 giugno 2004 n. 11353) secondo cui con la norma di cui all’art. 421 c.p.c., comma 2, si è inteso affermare che è caratteristica precipua del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull’onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione. Sul punto cfr., altresì, Cass. 24 ottobre 2007 n. 22305.

Anche la censura fondata sull’assunto di una presunta diversità fra a lettera di contestazione e la motivazione posta a base del provvedimento di recesso è priva di fondamento. La Corte di merito ha infatti sottolineato che il licenziamento era stato intimato in relazione allo svolgimento, da parte del T., di attività lavorativa incompatibile con lo status di pubblico dipendente e che a tale comportamento aveva fatto esplicito riferimento anche la lettera di contestazione. Il fatto che nella lettera di licenziamento non si trova alcun riferimento ad uno specifico episodio (c.d. (OMISSIS)), menzionato, invece, nella lettera di contestazione non costituisce un mutamento della contestazione atteso che, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, tale episodio rientrava nel più generale motivo (sopra riferito) posto a base della lettera di recesso.

Analogamente è priva di pregio le censura fondata sul fatto che il giudice di prima istanza aveva attribuito rilievo all’abitualità del comportamento, abitualità che non era stata oggetto di contestazione. Ed infatti la Corte territoriale ha specificamente motivato sul punto osservando che il singolo episodio accertato, avendo integrato l’ipotesi di svolgimento di attività lavorativa incompatibile con lo status di pubblico dipendente, era tale da giustificare il recesso a prescindere dal requisito dell’abitualità.

Non sussiste, infine, alcuna violazione della L. n. 165 del 2001, art. 53, atteso che l’accertamento della giusta causa può ben prescindere dall’effettuazione di accertamenti ispettivi e che il divieto di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo non implica necessariamente il carattere abituale della suddetta attività.

E’ infine inammissibile per assoluta genericità la censura di cui al secondo motivo. Ed infatti, premesso che la Corte territoriale ha interpretato la disciplina collettiva di cui all’art. 25 nel senso che le ipotesi di comportamenti disciplinarmente rilevanti ivi previste non sono esaustive di tutti i comportamenti suscettibili di licenziamento, in quanto la norma stessa rinvia ai generali doveri del pubblico dipendente di cui all’art. 23, la censura non spiega le ragioni per cui tale interpretazione sarebbe erronea ed in particolare quale canone interpretativo sarebbe stato violato. Posto che, come è stato ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 17 marzo 2005 n. 5892; Cass. 23 ottobre2007 n. 22234), nelle controversie di lavoro concernenti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ove sia proposto ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del medesimo decreto, la Corte di cassazione può procedere alla diretta interpretazione di tali contratti secondo i criterì di cui all’art. 1362 c.c. e ss., il motivo di ricorso, anzichè limitarsi a proporre una autonoma interpretazione delle norme citate, avrebbe dovuto indicare il criterio interpretativo violato e spiegare il fondamento della ritenuta violazione.

Il ricorso dee essere in definitiva rigettato.

In applicazione del criterio della soccombenza il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 50,00 e in Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.