Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-05-2012, n. 8326 Agevolazioni tributarie Ritenuta di imposta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello della Lamborghini Calor s.p.a., è stato annullato l’avviso di accertamento emesso a vario titolo nei confronti di quest’ultima in relazione all’anno 2003 e basato sull’erronea contabilizzazione come "sconti in natura", anzichè come "operazioni a premio", di omaggi – quali corsi di guida sicura e vacanze – concessi dalla contribuente agli appartenenti alla propria rete commerciale (agenti, concessionari, addetti ai servizi di assistenza tecnica) che avevano concorso al raggiungimento di un certo volume d’affari.

Il giudice di merito ha, in sintesi, osservato che, dall’esame dell’avviso di accertamento risulta che lo stesso Ufficio ha espressamente ammesso la portata contrattuale, anzichè unilaterale, delle lettere con le quali la contribuente prometteva gli omaggi e i premi anzidetti; in effetti, ad avviso del giudice a quo, nella fattispecie va ravvisata, nell’omaggio o nel premio, secondo la disciplina civilistica, una prestazione di dare accessoria, secondaria e dipendente da quella che costituisce l’oggetto principale del contratto, con conseguente assoggettamento della stessa al medesimo regime tributario proprio del negozio cui inerisce: va, pertanto, esclusa la configurabilità di una "promessa al pubblico", con il relativo trattamento fiscale delle "operazioni a premio", le quali possono ravvisarsi solo nella ipotesi di cessione gratuita di beni e/o servizi al di fuori di un qualsiasi schema contrattuale.

2. La Lamborghini Calor s.p.a. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 430 del 2001, art. 3, comma 1, del R.D.L. n. 1933 del 1938, art. 44, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 2 e della L. n. 449 del 1997, art. 19, comma 8".

Osserva al riguardo che l’ampia definizione di "operazioni a premio" contenuta nel D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, art. 3, comma 1 (che sostanzialmente riproduce quella di cui all’abrogato del R.D.L. n. 1933 del 1938, art. 44, comma 2, e succ. modd.) – secondo la quale "sono considerate operazioni a premio, anche se il destinatario del premio è un soggetto diverso dall’acquirente il prodotto o servizio promozionato, le manifestazioni pubblicitarie che prevedono: a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto magnetico; b) le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio" – non consente di escludere dalla sua applicazione un caso, come quello di specie, in cui si è in presenza di un’offerta di un premio gratuito, diretta a tutti i rivenditori e agenti, condizionata al raggiungimento di un determinato quantitativo di beni venduti e caratterizzata, quindi, da un evidente fine promozionale.

Formula, in conclusione, il seguente quesito di diritto (pur se non necessario ratione temporis): "dica la Corte se il D.P.R. n. 430 del 2001, art. 3, comma 1 (al pari del R.D.L. n. 1933 del 1938, art. 44, comma 2) debba essere interpretato nel senso che siano qualificabili come operazioni a premio fattispecie in cui: a) un soggetto offra gratuitamente delle prestazioni (viaggi, assicurazioni) o dei beni, subordinatamente al raggiungimento di una determinata quantità di merce venduta; b) tali iniziative vengano indirizzate tramite "circolari" a tutti i suoi agenti o venditori; e se conseguentemente sia illegittima per violazione delle citate disposizioni la sentenza della CTR che in tale situazione omette di configurare le suddette prestazioni come operazioni a premio, sostenendo che si sarebbe in presenza di "una prestazione di dare accessoria, secondaria e dipendente da quella che costituisce l’oggetto principale del contratto" e che vi osterebbe la qualificazione civilistica come contratto del rapporto so ci età-agenti (o venditori), ritenendo illegittimo un avviso di accertamento con il quale si contestava l’omessa applicazione della ritenuta di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 30, comma 1, l’omessa detraibilità dell’IVA assolta sui premi del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19, comma 2, nonchè l’omessa ritenuta del 20% di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 19, comma 8".

Con il secondo motivo, è denunciata, in subordine, l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza sul punto della qualificazione giuridica dell’operato della società contribuente.

2.1. Il ricorso è infondato.

La natura giuridica delle "manifestazioni a premio", che si dividono nelle categorie dei "concorsi a premio" e delle "operazioni a premio" (le quali ultime specificamente rilevano nella presente controversia), è sempre stata ricondotta nell’ambito della fattispecie della promessa al pubblico, disciplinata dall’art. 1989 cod. civ., quale particolare specie di negozio unilaterale non recettizio che vincola il promittente, non appena la sua volontà è resa pubblica, nei confronti di persone indeterminate (anche se i destinatari della promessa non devono necessariamente coincidere con la generalità del pubblico).

Tale configurazione è espressamente confermata dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 230, art. 1, comma 2 (regolamento concernente, fra l’altro, la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, emanato in attuazione della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 19, comma 4), secondo il quale, riguardo in genere alle manifestazioni a premio, "per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari si applicano le disposizioni degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice civile".

Nello stesso senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, Cass. n. 6520 del 1992).

Ne discende che le attività promozionali svolte con modalità diverse da quelle suddette non possono essere considerate operazioni a premio ed esulano, pertanto, dall’ambito applicativo della normativa menzionata e del relativo regime tributario.

2.2. Nella fattispecie, come detto in narrativa, il giudice di merito ha accertato che la promessa del "premio" costituiva una clausola accessoria al contratto, così escludendone la natura di negozio unilaterale (come lo stesso Ufficio aveva in sostanza riconosciuto nell’avviso di accertamento); tale "portata contrattuale" dei rapporti intercorsi tra la società contribuente e gli appartenenti alla propria rete commerciale costituisce oggetto di un accertamento di fatto operato dal giudice di merito con motivazione congrua ed esauriente, a fronte della quale la contestazione della ricorrente si rivela generica ed inadeguata.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

4. La peculiarità della fattispecie induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-10-2011) 05-12-2011, n. 45302

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. Il difensore di M.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in data 17.5.11, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 309 c.p.p., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del predetto dal GIP di Napoli in data 9-2-2011 per i reati di partecipazione ad associazione di tipo camorristico (clan Polverino) e di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza di in grave quadro indiziario a carico di M.C. in riferimento ai reati contestatigli.

In particolare, il ricorrente denuncia che le uniche risultanze a carico del predetto sarebbero costituite dalle dichiarazioni di V.D., che sarebbero in realtà destituite di fondamento.

Inoltre dalle indagini difensive esperite sarebbe emerso che il M. aveva passato il mese di agosto del 2008 in Ischia, che al medesimo M. non era in alcun modo riconducibile nè la proprietà di una imbarcazione denominata "(OMISSIS)" nè alcuna cointeressenza nella società "MPF Gioielli s.a.s.", che erano stati unicamente motivi familiari a determinare il breve viaggio in (OMISSIS) dell’indagato unitamente al figlio G. nel (OMISSIS).

Dei citati risultati delle indagini difensive il Tribunale non avrebbe tenuto alcun conto, così come non avrebbe neanche preso in considerazione la documentazione medica esibita, che attesterebbe uno stato di salute del M. (e del figlio) del tutto incompatibili con la sua asserita partecipazione a sodalizi criminosi. Infine le contestazioni a carico del M. sarebbero una ingiustificata duplicazione della proposizione accusatoria.

2 .-. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.

Tutte le odierne censure sono già state esaminate e respinte, con congrua motivazione, dal Tribunale di Napoli, che ha precisato che le indagini espletate avevano consentito di accertare non soltanto la esistenza della associazione camorristica denominata clan Polverino, ma anche la partecipazione di M.C. a detto sodalizio (e a quello, ad esso collegato, dedito al narcotraffico). In particolare il grave quadro indiziario a carico del ricorrente era fondato sulle circostanziate e attendibili dichiarazioni del collaborante V. D. (per altro riscontrate da quelle di altro collaboratore, R.A.), sulle conversazioni tra presenti intercettate di univoco significato e sulla disponibilità da parte del medesimo, nell’autunno-inverno 2008/2009, di una autovettura Porche Cayenne, formalmente intestata a tale D.A., nominativo fittizio utilizzato, durante la sua latitanza in Spagna, dal capoclan P.G. in un documento falso.

Come si vede, il Tribunale ha fornito adeguata risposta a tutte le questioni poste dalla difesa e ha spiegato con argomentazioni logiche e coerenti (oltre che rispondenti alle risultanze delle indagini) da quali elementi si traeva il grave quadro indiziario a carico dell’indagato per i reati a lui ascritti. A fronte di queste coerenti conclusioni, il ricorrente, come si è visto, si è sostanzialmente limitato a prospettare rilievi di segno contrario e a contestare in modo del tutto assertivo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico, proponendo ricostruzioni alternative dei fatti. In definitiva, il tessuto motivazionale dell’ordinanza censurata non presenta affatto quella carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure.

3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-01-2013) 30-05-2013, n. 23338

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 22 agosto 2005 F.N., degente di anni 83 presso la Casa di Riposo (OMISSIS), non autosufficiente e con gravi patologie, veniva sottoposta a trattamento estetico da parte di B.F. all’interno della casa di riposo medesima, nel corso del quale la degente subiva ustioni al capo, estese ad orecchie e al collo, di 1^, 2^, 3^ grado. Alla F., sino alla data del 3 settembre 2005, venivano praticate cure presso la stessa casa di riposo dal direttore sanitario dr. P.S.; quindi, a seguito della consulenza specialistica dermatologica eseguita dal dr. L. e su indicazione di questi, la F. veniva ricoverata presso l’ospedale di Gallarate, presso il quale decedeva per insufficienza renale il 29 settembre 2005.

2. Tratti a giudizio per rispondere di omicidio colposo in danno della F., all’esito di rito abbreviato la B. veniva mandata assolta dal giudice di primo grado, mentre il P. veniva ritenuto responsabile di aver cagionato la morte della degente con condotta colposa consistita nell’aver disposto con grave ritardo il ricovero della paziente presso la struttura sanitaria, avendo scelto di curare le ustioni di 2^ e 3^ grado presso la casa di riposo, in violazione delle regole della scienza medica, ed avendo altresì omesso di eseguire esami ematochimici nonchè avendo praticato terapie persino dannose per la salute della F. (somministrazione di Rocefin).

3. La Corte di Appello di Milano ha riformato la sentenza appena ricordata condannando la B. per il reato ascrittole e riducendo la pena inflitta dal primo giudice al P., confermando nel resto la pronuncia di condanna emessa nei confronti di quest’ultimo.

Premesso che la successione dei fatti non risultava controversa, il giudice di seconde cure ha ritenuto infondati i rilievi mossi dalla difesa del P.. In particolare:

– quanto alla dedotta nullità ed inutilizzabilità della perizia eseguita dal prof. D., per essersi questi avvalso del dr. L. G.C. per attività che non competono ad un ausiliario, alla cui assistenza il perito era stato autorizzato, la Corte di Appello ha ritenuto che il parere specialistico fornito dal L. G.C. in veste di chirurgo plastico non comportasse la nullità o l’inutilizzabilità evocata dall’appellante in quanto "in materia di incarico peritale non è prevista alcuna sanzione processuale per il caso in cui il perito agisca al di fuori di quanto previsto ed autorizzato dal giudice";

– quanto alla ritenuta modifica dell’imputazione intervenuta nel corso della discussione, consistita nella indicazione della causa della morte in insufficienza renale acuta in luogo della precedente sespi, e alla conseguente ritenuta illegittimità del rigetto della richiesta di termine a difesa avanzata in favore del P., la Corte distrettuale ha escluso che si sia prodotta una modifica della contestazione in quanto l’indicazione dell’insufficienza renale acuta quale causa della morte ha costituito mera precisazione della contestazione, dopo che il contraddittorio tra le parti aveva già avuto ad oggetto tale evenienza, siccome emergente sin dall’epoca del decesso e comunque dalla relazione peritale; la menzionata precisazione non ha pertanto determinato un mutamento dell’addebito sul piano del fatto materiale nè una lesione del diritto di difesa;

peraltro, una eventuale modifica dell’imputazione avrebbe comportato il diritto della parte ad ottenere un termine per eventualmente formulare richiesta di proseguire il giudizio nelle forme ordinarie, ai sensi dell’art. 441 bis c.p.p., comma 3; richiesta che non è mai stata avanzata;

– quanto all’adeguatezza delle scelte operate dal P., la Corte di appello ha confermato il giudizio negativo in ragione del fatto che le linee guida richiamate dallo stesso imputato, se consigliano il ricovero presso struttura specialistica nel caso in cui le ustioni siano estese alla superficie corporea in misura superiore al 10%, estendono tale indicazioni anche ai casi di ustioni al volto e al collo, ad ustioni di 2^ grado riguardanti soggetti di oltre cinquantanni e ai casi di soggetti di qualsiasi età che abbiano ustioni di 3^ grado, o con zone particolari quali viso, occhi e orecchi interessate ovvero con ustioni associate a patologie preesistenti, come nella vicenda oggetto del giudizio; che la terapia praticata, la quale non può essere valutata esclusivamente alla luce delle linee guida, che non esauriscono il quadro regolativo, dovendosi tener conto di quanto imposto nel caso concreto dai canoni di prudenza, diligenza e perizia, non risultava adeguata confermando, con riferimenti agli elementi di prova, che il P. aveva omesso di effettuare un accurato bilancio lesionale, non avendo disponibili esami ematochimici, che la terapia farmacologica era stata modificata presso l’ospedale di Busto Arsizio (con la cessazione del Rocefin e la somministrazione di ampicillina), che l’insorgenza dello enterococcus faecalis poteva fondatamente farsi risalire al periodo di degenza presso la casa di cura perchè il tampone era stato eseguito il 5 settembre; che tale insorgenza trovava causa nelle ustioni, alla luce delle conclusioni del perito, che aveva escluso ogni relazione con il decubito sacrale di 4^ grado rilevato sul corpo della F., adeguatamente curato almeno dal 29 gennaio 2005;

– quanto alla lamentata omessa considerazione delle pregresse condizioni di salute della F., ritenute dall’appellante idonee a determinare la morte della stessa senza alcuna incidenza delle ustioni e del connesso trattamento terapeutico praticato dal P., la Corte di Appello – richiamate per ogni aspetto concernente il merito le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, perchè le censure difensive sono state valutate riproposizione dei rilievi già avanzati nel precedente grado di merito – ha ritenuto che la relazione tra l’insufficienza renale acuta e la grave calcemia e l’ipopotassiemia della quale soffriva la F. è stata affermata in termini meramenti ipotetici dallo stesso consulente della difesa, prof. G., laddove il perito del giudice ha puntualmente motivato il proprio giudizio, che è risultato confortato dalle dichiarazioni rese dal dr. C.; anche il profilo concernente le chanches di vita della F., alla luce delle gravi patologie delle quali era portatrice, sono state valutate dal Collegio distrettuale come non incidenti sull’exitus, quale si era realizzato, giacchè – avuto riguardo alle conclusioni rese dal prof. D., qualora adeguatamente curata per le ustioni, la donna sarebbe deceduta in epoca significativamente posteriore.

3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il P. a mezzo del difensore di fiducia, avv. Sergio Martelli.

3.1. Con un primo ed un secondo motivo deduce l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza.

Poichè il Prof. D. si avvalse del dr. L.G.C. per attività non materiale ma intellettuale, si è incorsi nella violazione del divieto che il perito possa far partecipare alle operazioni altro soggetto specificamente competente, il quale si ricava dall’art. 228 c.p.p., comma 2 laddove prevede che il perito può servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni. Non si tratterebbe di ipotesi sanzionata unicamente secondo quanto previsto dall’art. 231 c.p.p., comma 1, come ritenuto dalla Corte di Appello, ma di una prova acquisita in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, con conseguente inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p..

Ancora, si assume che la indicazione della insufficienza renale acuta quale causa della morte in luogo della insufficienza multiorganica e patologia polmonare flogistica, a sua volta connessa ad insufficienza cardiorespiratoria, ha comportato una immutazione dell’imputazione che avrebbe dovuto imporre l’applicazione dell’art. 423 c.p.p., comma 1 e dell’art. 441 bis c.p.p. (ovvero il diritto dell’imputato di un termine per la formulazione della richiesta di proseguire il procedimento nelle forme ordinarie o integrando la difesa), la cui violazione ha comportato una precisa lesione dei diritti di difesa.

3.2. Con un terzo motivo si deduce vizio motivazionale in ordine alle cause del decesso e alla incidenza eziologica delle altre patologie sofferte dalla vittima.

Ad avviso dell’esponente la Corte di Appello ha omesso di motivare in merito alle indicate autonome cause di morte della F., diverse dalle complicanze delle ustioni; l’esponente censura poi l’interpretazione dei dati processuali operata dalla Corte di Appello sullo specifico punto e denuncia che essa si sarebbe contraddetta laddove ha affermato la sussistenza di una perdita di chanches di vita.

3.3. Viene dedotto, altresì, vizio motivazionale in ordine alla ritenuta inadeguatezza delle terapie praticate dal P., contestando il giudizio della Corte di Appello sia perchè presso l’ospedale di Gallarate venne praticata la medesima terapia antibiotica somministrata presso la casa di riposo, sia perchè il batterio enterococcus faecalis poteva essere insorto dopo la degenza presso la casa di riposo; sia perchè non risponde al vero che il P. aveva omesso di eseguire un aggiornato bilancio lesionale.

Inoltre la Corte di Appello ha errato nel ritenere gravi le lesioni, tanto da imporre il ricovero, alla luce di quanto affermato dal prof. G. e dalle linee guida validate dalla Società Italiana Ustioni e non ha dato rilievo al fatto che presso il nosocomio si constatò la progressiva guarigione delle ustioni.
Motivi della decisione

4. Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito esplicato.

4.1. Considerato che la Corte di Appello ha convenuto sul fatto che l’ausiliario del quale si è avvalso il perito del giudice non si è limitato a svolgere attività meramente materiale, così come previsto dall’art. 228 c.p.p., comma 2, il primo motivo di ricorso conduce direttamente ad affrontare la questione posta con l’affermazione per la quale, non essendo contemplato nel menzionato art. 228 anche l’ipotesi che l’ausiliario possa compiere valutazioni tecniche, da ciò discende il divieto di avvalersi di un siffatto contributo, e l’ulteriore effetto dell’essere inutilizzabile la perizia così formata perchè acquisita in violazione di divieto di legge.

L’assunto è manifestamente infondato. Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema (sent. n. 5021, 16.5.1996, ric. Sala, rv. 204644), "l’inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo non è, di per sè, sufficiente a rendere quest’ultima inutilizzabile, per effetto di quanto disposto dall’art. 191 c.p.p., al comma 1. Ed invero, quest’ultima norma, se ha previsto l’inutilizzabilità come sanzione di carattere generale, applicabile alle prove acquisite in violazione ai divieti probatori, non ha, per questo, eliminato lo strumento della nullità, in quanto le categorie della nullità e dell’inutilizzabilità, pur operando nell’area della patologia della prova, restano distinte e autonome, siccome correlate a diversi presupposti, la prima attenendo sempre e soltanto all’inosservanza di alcune formalità di assunzione della prova – vizio che non pone il procedimento formativo o acquisitivo completamente al di fuori del parametro normativo di riferimento, ma questo non rispetta in alcuni dei suoi peculiari presupposti – la seconda presupponendo, invece, la presenza di una prova "vietata" per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo, la cui manifesta illegittimità lo pone certamente al di fuori del sistema processuale".

Quanto alla identificazione del divieto in parola, atteso il tenore letterale dell’art. 191 c.p.p., deve necessariamente ritenersi che per prove diverse da quelle legittimamente acquisite debbono intendersi non tutte le prove le cui formalità di acquisizione non siano state osservate, ma solo quelle che non si sarebbero potute acquisire proprio a cagione dell’esistenza di un espresso od implicito divieto (Sez. 1^, n. 3385 del 09/03/1995 – dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200703).

Un ulteriore chiarimento sulla nozione di "divieto implicito" proviene da altra pronuncia, per la quale "l’art. 191 c.p.p., comma 1, il quale sancisce la inutilizzabilità delle prove "acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge", va interpretato nel senso che tale inutilizzabilità può derivare, in difetto di espressa, specifica previsione, soltanto dalla illegittimità in sè della prova stessa, desumibile dalla norma o dal complesso di norme che la disciplinano, e non invece soltanto dal fatto che la prova sia stata acquisita irritualmente" (Sez. 2^, n. 15877 del 27/03/2008 – dep. 16/04/2008, Lo Verde, Rv. 239775).

Orbene, le norme che disciplinano la perizia di ufficio evidenziano che la previsione dell’art. 228 cit. ha la funzione di garantire l’effettività del rapporto fiduciario giudice-perito e che la sua violazione può determinare la revoca dell’incarico e la condanna del perito al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, restando il giudice libero di valutare la validità della perizia alla luce di dell’avvenuta violazione. In altri termini, il provenire del contributo tecnico di carattere intellettuale da soggetto diverso da quello direttamente scelto dal giudice può avere riflessi solo su quel rapporto fiduciario. Sotto altro profilo è da escludere che l’evenienza in esame si sia tradotta in una qualche lesione del diritto di difesa, non a caso neppure prospettata dal ricorrente.

4.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato.

In punto di fatto risulta che il p.m., all’udienza del 20.10.2010 ha integrato il testo della contestazione mossa all’imputato facendovi aggiungere la locuzione "e di insufficienza renale acuta" dopo le parole "complicazioni di natura settica".

Orbene, correttamente la Corte di Appello ha escluso che si versasse in ipotesi disciplinata dall’art. 441 bis c.p.p., comma 1 (e ciò rende superflua la valutazione dei profili che presuppongono una diversa evenienza).

Secondo la previsione dell’art. 441 bis c.p.p., comma 1, quando a seguito di attività di integrazione probatoria venga contestato il fatto diverso, il fatto connesso ai sensi dell’art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) una circostanza aggravante, l’imputato o il suo difensore possono chiedere un termine, che non può essere superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di proseguimento nelle forme ordinarie o per l’integrazione della difesa. L’eventuale istanza sul rito o sulla prova deve essere formulata secondo quanto prevede l’art. 441 bis c.p.p., comma 2, a mente del quale "la volontà dell’imputato è espresse nelle forme previste dall’art. 438, comma 3", ovvero personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

"La "diversità" del fatto, per cui il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero, va identificata nel fatto storico che, pur rimanendo invariato, giustifichi tuttavia una diversa imputazione ovvero in un fatto che abbia connotati materiali difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio: tale non è la semplice specificazione da parte del P.M. della colpa ascritta all’imputato (Cass. Sez. 4^, n. 2445 del 09/10/1997 – dep. 28/10/1997, P.M. in proc. Schonauer e altri, Rv. 208787).

Più in generale può dirsi che, ai fini dell’applicazione della disciplina degli artt. 516 c.p.p. e ss., richiamata dall’art. 441 bis attraverso il rinvio all’art. 423 c.p.p., la nozione di fatto diverso deve cogliersi necessariamente attraverso la verifica dell’attitudine dell’elemento modificato a produrre, nel caso concreto, una cesura tra la linea difensiva stimolata dall’imputazione originaria e quella resa necessaria dai nuovi lineamenti attribuiti all’addebito. Per quanto sia ipotizzabile che taluni elementi rendano più di altri evidente il potenziale vulnus al diritto di difesa, ad ovviare al quale sovvengono le norme sopra citate e l’art. 522 c.p.p. (si pensi alla data del commesso reato, o al luogo di consumazione del reato istantaneo), ogni profilo concorrente a descrivere il fatto ascritto deve essere oggetto di verifica nella prospettiva sopra indicata.

Nella specie, la Corte di Appello non ha eluso tale compito, domandandosi se l’integrazione delle cause mediate della morte della F. avesse comportato un pregiudizio al diritto di difesa. Il relativo accertamento attiene al merito e non è sindacabile in sede di legittimità qualora assistito da idonea motivazione.

Ebbene, l’argomentazione resa dal Collegio distrettuale sul punto non è manifestamente illogica: si è ricordato – e per cogliere la rilevanza della notazione occorre ricordare che si è proceduto nelle forme delle rito abbreviato – che l’insufficienza renale acuta quale causa della morte della F. era già emersa dagli atti del giudizio (citando, al proposito, la documentazione sanitaria in atti) e che di essa si era discusso nel corso del subprocedimento di formazione della perizia, nel contraddicono con i consulenti tecnici della difesa.

4.3. Neppure sussiste il dedotto vizio motivazionale in ordine alla causa della insufficienza renale acuta e quindi alla incidenza eziologica delle altre patologie sofferte dalla vittima.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purchè la sentenza dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell’opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez. 4^, n. 45126 del 06/11/2008 – dep. 04/12/2008, Ghisellini, Rv. 241907).

Orbene, la Corte di Appello ha formulato il giudizio di maggiore attendibilità delle conclusioni alle quali è pervenuto il perito dell’ufficio rispetto a quelle del consulente tecnico della difesa facendo puntuale riferimento alla analiticità della dimostrazione offerta dal primo della correlazione causale tra quell’insufficienza e le ustioni patite dalla F., a fronte della natura meramente possibilista e generica delle conclusioni del et. (cfr. pg. 15).

Inoltre si è rilevata la concordanza tra le conclusioni del perito e la deposizione del teste C..

Per contro, il ricorrente da un canto ravvisa una strumentalizzazione di parte delle dichiarazioni del C., senza però denunciare un travisamento della prova; e dall’altro richiama nuovamente le affermazioni del proprio consulente per contraddire il giudizio della Corte di Appello per il quale le conclusioni del perito non avevano trovato contraddizione di una verosimile ricostruzione alternativa, senza tuttavia prendere in esame e confutare i rilievi formulati dal giudice territoriale in ordine alla inaccettabilità sul piano epistemologico delle indicazioni provenienti dal prof. G.. Il motivo risulta quindi aspecifico.

Quanto alla asserita insussistenza della perdita di chanches di vita affermata dalla Corte distrettuale, la censura viene mossa richiamando un passaggio della deposizione del perito, che sarebbe stato erroneamente interpretato dal decidente. In realtà la Corte di Appello si è limitata a richiamare un passo della motivazione della sentenza di primo grado, giudicando che esso non risultava contraddetto in modo convincente dalle affermazioni difensive. Anche per tale profilo il ricorso si appalesa aspecifico, nel senso sopra precisato.

4.4. Infine, in merito alla censura per preteso vizio motivazionale in ordine alla ritenuta inadeguatezza delle terapie praticate dal P., contestata sia in rapporto alla terapia antibiotica somministrata presso la casa di riposo, sia perchè il batterio enterococcus faecalis poteva essere insorto dopo la degenza presso la casa di risposo, è sufficiente rilevare che lo stesso ricorrente conclude che "appare più valida l’ipotesi difensiva della possibilità" (dell’insorgenza del batterio dopo il trasferimento della degente nel nosocomio). Ciò significa che per il ricorrente medesimo la motivazione impugnata non è manifestamente illogica e che in realtà si pretende che venga accreditata da questa Corte una ricostruzione dei fatti alternativa a quella fatta propria dalla Corte di Appello.

Anche il restante motivo, concernente l’identificazione dell’ulteriore profilo colposo (omessa effettuazione di adeguato bilancio lesionale), concreta in realtà una censura in fatto. Vale ricordare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l’esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l’incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell’equilibrio della decisione impugnata, oppure dall’aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2^, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1^, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2^, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6^, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989).

In ordine alla adeguatezza delle terapie praticate durante la permanenza presso la casa di riposo e alla gravita delle lesioni patire dalla F., la Corte di Appello ha reso ampia e non manifestamente illogica motivazione (cfr. pg. 12-15): alla limitata estensione delle ustioni si contrapponevano la sede (volto, orecchie e capo) e le pregresse condizioni di salute della F.; fattori che per le stesse linee guida evocate dalla difesa danno luogo ad ustioni che necessitano di tempestivo ricovero del paziente.

5. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-01-2011, n. 694

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

La società S.V. S.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. della Sardegna, decidendo parzialmente sul ricorso e sui motivi aggiunti proposti dalla medesima società avverso gli atti di adozione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Sassari e sul provvedimento di archiviazione di una dichiarazione autocertificativa (D.U.A.A.P.) dalla stessa in precedenza presentata per la realizzazione di un intervento di cui all’art. 1, commi 21 e seguenti, della legge regionale 5 marzo 2008, nr. 3, nel mentre ha disposto incombenti istruttori, ha respinto una sola censura articolata nel ricorso e nei motivi aggiunti in questione.

A sostegno dell’impugnazione, la appellante ha dedotto: violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione dell’art. 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267; violazione dell’art. 1, comma 4, dello Statuto del Comune di Sassari; violazione dei generali principi di legalità, imparzialità e trasparenza dell’azione della p.a. di cui all’art. 97 Cost.; erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti e, ancora, erroneità e/o insufficienza e/o irragionevolezza della motivazione (in relazione alla reiezione della doglianza di illegittimità degli atti di adozione e di "adozione definitiva" del P.U.C. per violazione dell’obbligo di astensione da parte di alcuni Consiglieri Comunali).

Il Comune di Sassari, nel costituirsi, ha riproposto le seguenti eccezioni preliminari formulate in primo grado, non esaminate dal T.A.R.:

– efficacia e inoppugnabilità del provvedimento prot. 08/6143 di diniego della D.U.A.A.P. prot. nr. 56862/2008 e conseguente improcedibilità del ricorso per carenza di interesse;

– inammissibilità del ricorso per inefficacia della D.U.A.A.P.;

– inammissibilità dell’impugnazione della delibera di approvazione definitiva del Piano Urbanistico.

Alla camera di consiglio del 28 settembre 2010, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensiva, questa è stata differita sull’accordo delle parti, per essere abbinata alla trattazione del merito.

All’udienza del 17 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. La società S.V. S.r.l., proprietaria di immobili siti nel Comune di Sassari, nel 2005 è stata autorizzata alla realizzazione di un complesso produttivo ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. 20 ottobre 1998, nr. 447; durante l’esecuzione dei lavori, ha poi presentato una dichiarazione autocertificativa (D.U.A.A.P.) per modifica in corso d’opera, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 5 marzo 2008, nr. 3.

Tale dichiarazione è stata però "archiviata" dall’Amministrazione comunale, in quanto contrastante col Piano Urbanistico Comunale medio tempore adottato con delibera consiliare nr. 61 del 10 luglio 2008.

Sia il provvedimento di archiviazione che la delibera da ultimo citata sono stati impugnati dinanzi al T.A.R. della Sardegna dalla società istante, la quale poi, con successivi motivi aggiunti, ha censurato l’ulteriore delibera nr. 71 del 21 luglio 2009, di "adozione definitiva" del P.U.C.

Con la sentenza parziale e interlocutoria oggetto dell’odierna impugnazione, il T.A.R. ha da un lato disposto incombenti istruttori e dall’altro respinto la censura, articolata avverso entrambe le delibere di adozione del P.U.C., di illegittimità per violazione dell’obbligo di astensione che incombeva ad alcuni Consiglieri Comunali, in quanto proprietari di suoli ricadenti nel territorio oggetto dello strumento urbanistico de quo.

2. Tanto premesso, non possono essere esaminate in questa sede le eccezioni preliminari formulate dall’Amministrazione in primo grado, qui riproposte con la memoria di costituzione.

Infatti, con la sentenza parziale impugnata il T.A.R. della Sardegna si è espressamente riservato "ogni ulteriore decisione di rito, nel merito e sulle spese": di tal che il mancato esame delle predette eccezioni non può essere inteso quale omessa pronuncia, idonea ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm. a legittimare la loro riproposizione dinanzi al giudice d’appello.

In altri termini, l’esame delle eccezioni in questione, in questa sede, comporterebbe un’indebita sottrazione della loro cognizione al giudice di prime cure, che su di esse allo stato non si è ancora pronunciato.

Inoltre, la maggior parte delle eccezioni de quibus afferisce all’impugnazione del provvedimento di archiviazione della D.U.A.A.P., che non è per nulla interessato dalla sentenza parziale qui impugnata, e comunque quest’ultima certamente non ne pregiudica una successiva positiva delibazione, tenuto conto che con appositi motivi aggiunti la parte ricorrente ha formulato anche domanda di risarcimento dei danni.

3. Nel merito, l’appello è infondato e va conseguentemente respinto.

4. In sostanza, il primo giudice ha ritenuto non sussistente in capo alla società istante l’interesse a far valere il vizio derivante dalla mancata astensione di alcuni Consiglieri Comunali, asseritamente in posizione di conflitto di interessi in quanto proprietari di suoli ricadenti nel territorio interessato dal P.U.C. oggetto di deliberazione, muovendo dal presupposto che tale vizio – se anche esistente – non fosse tale da rendere illegittimo in toto lo strumento urbanistico, ma ne inficiasse soltanto le determinazioni relative ai suoli interessati dal predetto conflitto d’interessi; con la conseguenza che legittimato a far valere tale profilo di illegittimità è unicamente chi dimostri di essere titolare di un interesse qualificato a una specifica utilità, in ragione di situazioni di collegamento con le aree interessate dal vizio (ed è incontestato che l’odierna appellante non fosse titolare di un siffatto interesse).

Tale opinione, in effetti, corrisponde all’indirizzo giurisprudenziale più recente (cfr., ad esempio, Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, nr. 3744), che la Sezione reputa di dover seguire perché maggiormente coerente col principio di conservazione degli atti giuridici; esso, peraltro, risulta confermato anche dall’ulteriore arresto che considera scindibile lo strumento urbanistico anche nel momento stesso della sua formazione, nel senso dell’ammissibilità di una sua approvazione frazionata o "per stralci", proprio al fine di evitare incompatibilità e conflitti di interessi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, nr. 4429).

Né può avere alcuna rilevanza, al riguardo, la circostanza evidenziata da parte appellante per cui, qualora i Consiglieri in posizione di incompatibilità si fossero astenuti, ciò avrebbe comportato il mancato raggiungimento del quorum statutariamentenecessario per deliberare sul Piano: infatti, tale vizio in ogni caso, per quanto sopra evidenziato, investirebbe a sua volta le sole parti del P.U.C. colpite dal conflitto de quo, con la conseguente insussistenza di ogni interesse a farlo valere da parte della società istante.

5. Alla luce dei rilievi che precedono, s’impone una pronuncia di reiezione del gravame e di conferma della sentenza di primo grado.

6. In ogni caso, l’esistenza di giurisprudenza oggettivamente oscillante sulla questione affrontata giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Anna Leoni, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.