Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il 22 agosto 2005 F.N., degente di anni 83 presso la Casa di Riposo (OMISSIS), non autosufficiente e con gravi patologie, veniva sottoposta a trattamento estetico da parte di B.F. all’interno della casa di riposo medesima, nel corso del quale la degente subiva ustioni al capo, estese ad orecchie e al collo, di 1^, 2^, 3^ grado. Alla F., sino alla data del 3 settembre 2005, venivano praticate cure presso la stessa casa di riposo dal direttore sanitario dr. P.S.; quindi, a seguito della consulenza specialistica dermatologica eseguita dal dr. L. e su indicazione di questi, la F. veniva ricoverata presso l’ospedale di Gallarate, presso il quale decedeva per insufficienza renale il 29 settembre 2005.
2. Tratti a giudizio per rispondere di omicidio colposo in danno della F., all’esito di rito abbreviato la B. veniva mandata assolta dal giudice di primo grado, mentre il P. veniva ritenuto responsabile di aver cagionato la morte della degente con condotta colposa consistita nell’aver disposto con grave ritardo il ricovero della paziente presso la struttura sanitaria, avendo scelto di curare le ustioni di 2^ e 3^ grado presso la casa di riposo, in violazione delle regole della scienza medica, ed avendo altresì omesso di eseguire esami ematochimici nonchè avendo praticato terapie persino dannose per la salute della F. (somministrazione di Rocefin).
3. La Corte di Appello di Milano ha riformato la sentenza appena ricordata condannando la B. per il reato ascrittole e riducendo la pena inflitta dal primo giudice al P., confermando nel resto la pronuncia di condanna emessa nei confronti di quest’ultimo.
Premesso che la successione dei fatti non risultava controversa, il giudice di seconde cure ha ritenuto infondati i rilievi mossi dalla difesa del P.. In particolare:
– quanto alla dedotta nullità ed inutilizzabilità della perizia eseguita dal prof. D., per essersi questi avvalso del dr. L. G.C. per attività che non competono ad un ausiliario, alla cui assistenza il perito era stato autorizzato, la Corte di Appello ha ritenuto che il parere specialistico fornito dal L. G.C. in veste di chirurgo plastico non comportasse la nullità o l’inutilizzabilità evocata dall’appellante in quanto "in materia di incarico peritale non è prevista alcuna sanzione processuale per il caso in cui il perito agisca al di fuori di quanto previsto ed autorizzato dal giudice";
– quanto alla ritenuta modifica dell’imputazione intervenuta nel corso della discussione, consistita nella indicazione della causa della morte in insufficienza renale acuta in luogo della precedente sespi, e alla conseguente ritenuta illegittimità del rigetto della richiesta di termine a difesa avanzata in favore del P., la Corte distrettuale ha escluso che si sia prodotta una modifica della contestazione in quanto l’indicazione dell’insufficienza renale acuta quale causa della morte ha costituito mera precisazione della contestazione, dopo che il contraddittorio tra le parti aveva già avuto ad oggetto tale evenienza, siccome emergente sin dall’epoca del decesso e comunque dalla relazione peritale; la menzionata precisazione non ha pertanto determinato un mutamento dell’addebito sul piano del fatto materiale nè una lesione del diritto di difesa;
peraltro, una eventuale modifica dell’imputazione avrebbe comportato il diritto della parte ad ottenere un termine per eventualmente formulare richiesta di proseguire il giudizio nelle forme ordinarie, ai sensi dell’art. 441 bis c.p.p., comma 3; richiesta che non è mai stata avanzata;
– quanto all’adeguatezza delle scelte operate dal P., la Corte di appello ha confermato il giudizio negativo in ragione del fatto che le linee guida richiamate dallo stesso imputato, se consigliano il ricovero presso struttura specialistica nel caso in cui le ustioni siano estese alla superficie corporea in misura superiore al 10%, estendono tale indicazioni anche ai casi di ustioni al volto e al collo, ad ustioni di 2^ grado riguardanti soggetti di oltre cinquantanni e ai casi di soggetti di qualsiasi età che abbiano ustioni di 3^ grado, o con zone particolari quali viso, occhi e orecchi interessate ovvero con ustioni associate a patologie preesistenti, come nella vicenda oggetto del giudizio; che la terapia praticata, la quale non può essere valutata esclusivamente alla luce delle linee guida, che non esauriscono il quadro regolativo, dovendosi tener conto di quanto imposto nel caso concreto dai canoni di prudenza, diligenza e perizia, non risultava adeguata confermando, con riferimenti agli elementi di prova, che il P. aveva omesso di effettuare un accurato bilancio lesionale, non avendo disponibili esami ematochimici, che la terapia farmacologica era stata modificata presso l’ospedale di Busto Arsizio (con la cessazione del Rocefin e la somministrazione di ampicillina), che l’insorgenza dello enterococcus faecalis poteva fondatamente farsi risalire al periodo di degenza presso la casa di cura perchè il tampone era stato eseguito il 5 settembre; che tale insorgenza trovava causa nelle ustioni, alla luce delle conclusioni del perito, che aveva escluso ogni relazione con il decubito sacrale di 4^ grado rilevato sul corpo della F., adeguatamente curato almeno dal 29 gennaio 2005;
– quanto alla lamentata omessa considerazione delle pregresse condizioni di salute della F., ritenute dall’appellante idonee a determinare la morte della stessa senza alcuna incidenza delle ustioni e del connesso trattamento terapeutico praticato dal P., la Corte di Appello – richiamate per ogni aspetto concernente il merito le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, perchè le censure difensive sono state valutate riproposizione dei rilievi già avanzati nel precedente grado di merito – ha ritenuto che la relazione tra l’insufficienza renale acuta e la grave calcemia e l’ipopotassiemia della quale soffriva la F. è stata affermata in termini meramenti ipotetici dallo stesso consulente della difesa, prof. G., laddove il perito del giudice ha puntualmente motivato il proprio giudizio, che è risultato confortato dalle dichiarazioni rese dal dr. C.; anche il profilo concernente le chanches di vita della F., alla luce delle gravi patologie delle quali era portatrice, sono state valutate dal Collegio distrettuale come non incidenti sull’exitus, quale si era realizzato, giacchè – avuto riguardo alle conclusioni rese dal prof. D., qualora adeguatamente curata per le ustioni, la donna sarebbe deceduta in epoca significativamente posteriore.
3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il P. a mezzo del difensore di fiducia, avv. Sergio Martelli.
3.1. Con un primo ed un secondo motivo deduce l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza.
Poichè il Prof. D. si avvalse del dr. L.G.C. per attività non materiale ma intellettuale, si è incorsi nella violazione del divieto che il perito possa far partecipare alle operazioni altro soggetto specificamente competente, il quale si ricava dall’art. 228 c.p.p., comma 2 laddove prevede che il perito può servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni. Non si tratterebbe di ipotesi sanzionata unicamente secondo quanto previsto dall’art. 231 c.p.p., comma 1, come ritenuto dalla Corte di Appello, ma di una prova acquisita in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, con conseguente inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p..
Ancora, si assume che la indicazione della insufficienza renale acuta quale causa della morte in luogo della insufficienza multiorganica e patologia polmonare flogistica, a sua volta connessa ad insufficienza cardiorespiratoria, ha comportato una immutazione dell’imputazione che avrebbe dovuto imporre l’applicazione dell’art. 423 c.p.p., comma 1 e dell’art. 441 bis c.p.p. (ovvero il diritto dell’imputato di un termine per la formulazione della richiesta di proseguire il procedimento nelle forme ordinarie o integrando la difesa), la cui violazione ha comportato una precisa lesione dei diritti di difesa.
3.2. Con un terzo motivo si deduce vizio motivazionale in ordine alle cause del decesso e alla incidenza eziologica delle altre patologie sofferte dalla vittima.
Ad avviso dell’esponente la Corte di Appello ha omesso di motivare in merito alle indicate autonome cause di morte della F., diverse dalle complicanze delle ustioni; l’esponente censura poi l’interpretazione dei dati processuali operata dalla Corte di Appello sullo specifico punto e denuncia che essa si sarebbe contraddetta laddove ha affermato la sussistenza di una perdita di chanches di vita.
3.3. Viene dedotto, altresì, vizio motivazionale in ordine alla ritenuta inadeguatezza delle terapie praticate dal P., contestando il giudizio della Corte di Appello sia perchè presso l’ospedale di Gallarate venne praticata la medesima terapia antibiotica somministrata presso la casa di riposo, sia perchè il batterio enterococcus faecalis poteva essere insorto dopo la degenza presso la casa di riposo; sia perchè non risponde al vero che il P. aveva omesso di eseguire un aggiornato bilancio lesionale.
Inoltre la Corte di Appello ha errato nel ritenere gravi le lesioni, tanto da imporre il ricovero, alla luce di quanto affermato dal prof. G. e dalle linee guida validate dalla Società Italiana Ustioni e non ha dato rilievo al fatto che presso il nosocomio si constatò la progressiva guarigione delle ustioni.
Motivi della decisione
4. Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito esplicato.
4.1. Considerato che la Corte di Appello ha convenuto sul fatto che l’ausiliario del quale si è avvalso il perito del giudice non si è limitato a svolgere attività meramente materiale, così come previsto dall’art. 228 c.p.p., comma 2, il primo motivo di ricorso conduce direttamente ad affrontare la questione posta con l’affermazione per la quale, non essendo contemplato nel menzionato art. 228 anche l’ipotesi che l’ausiliario possa compiere valutazioni tecniche, da ciò discende il divieto di avvalersi di un siffatto contributo, e l’ulteriore effetto dell’essere inutilizzabile la perizia così formata perchè acquisita in violazione di divieto di legge.
L’assunto è manifestamente infondato. Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema (sent. n. 5021, 16.5.1996, ric. Sala, rv. 204644), "l’inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo non è, di per sè, sufficiente a rendere quest’ultima inutilizzabile, per effetto di quanto disposto dall’art. 191 c.p.p., al comma 1. Ed invero, quest’ultima norma, se ha previsto l’inutilizzabilità come sanzione di carattere generale, applicabile alle prove acquisite in violazione ai divieti probatori, non ha, per questo, eliminato lo strumento della nullità, in quanto le categorie della nullità e dell’inutilizzabilità, pur operando nell’area della patologia della prova, restano distinte e autonome, siccome correlate a diversi presupposti, la prima attenendo sempre e soltanto all’inosservanza di alcune formalità di assunzione della prova – vizio che non pone il procedimento formativo o acquisitivo completamente al di fuori del parametro normativo di riferimento, ma questo non rispetta in alcuni dei suoi peculiari presupposti – la seconda presupponendo, invece, la presenza di una prova "vietata" per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo, la cui manifesta illegittimità lo pone certamente al di fuori del sistema processuale".
Quanto alla identificazione del divieto in parola, atteso il tenore letterale dell’art. 191 c.p.p., deve necessariamente ritenersi che per prove diverse da quelle legittimamente acquisite debbono intendersi non tutte le prove le cui formalità di acquisizione non siano state osservate, ma solo quelle che non si sarebbero potute acquisire proprio a cagione dell’esistenza di un espresso od implicito divieto (Sez. 1^, n. 3385 del 09/03/1995 – dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200703).
Un ulteriore chiarimento sulla nozione di "divieto implicito" proviene da altra pronuncia, per la quale "l’art. 191 c.p.p., comma 1, il quale sancisce la inutilizzabilità delle prove "acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge", va interpretato nel senso che tale inutilizzabilità può derivare, in difetto di espressa, specifica previsione, soltanto dalla illegittimità in sè della prova stessa, desumibile dalla norma o dal complesso di norme che la disciplinano, e non invece soltanto dal fatto che la prova sia stata acquisita irritualmente" (Sez. 2^, n. 15877 del 27/03/2008 – dep. 16/04/2008, Lo Verde, Rv. 239775).
Orbene, le norme che disciplinano la perizia di ufficio evidenziano che la previsione dell’art. 228 cit. ha la funzione di garantire l’effettività del rapporto fiduciario giudice-perito e che la sua violazione può determinare la revoca dell’incarico e la condanna del perito al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, restando il giudice libero di valutare la validità della perizia alla luce di dell’avvenuta violazione. In altri termini, il provenire del contributo tecnico di carattere intellettuale da soggetto diverso da quello direttamente scelto dal giudice può avere riflessi solo su quel rapporto fiduciario. Sotto altro profilo è da escludere che l’evenienza in esame si sia tradotta in una qualche lesione del diritto di difesa, non a caso neppure prospettata dal ricorrente.
4.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato.
In punto di fatto risulta che il p.m., all’udienza del 20.10.2010 ha integrato il testo della contestazione mossa all’imputato facendovi aggiungere la locuzione "e di insufficienza renale acuta" dopo le parole "complicazioni di natura settica".
Orbene, correttamente la Corte di Appello ha escluso che si versasse in ipotesi disciplinata dall’art. 441 bis c.p.p., comma 1 (e ciò rende superflua la valutazione dei profili che presuppongono una diversa evenienza).
Secondo la previsione dell’art. 441 bis c.p.p., comma 1, quando a seguito di attività di integrazione probatoria venga contestato il fatto diverso, il fatto connesso ai sensi dell’art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) una circostanza aggravante, l’imputato o il suo difensore possono chiedere un termine, che non può essere superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di proseguimento nelle forme ordinarie o per l’integrazione della difesa. L’eventuale istanza sul rito o sulla prova deve essere formulata secondo quanto prevede l’art. 441 bis c.p.p., comma 2, a mente del quale "la volontà dell’imputato è espresse nelle forme previste dall’art. 438, comma 3", ovvero personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
"La "diversità" del fatto, per cui il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero, va identificata nel fatto storico che, pur rimanendo invariato, giustifichi tuttavia una diversa imputazione ovvero in un fatto che abbia connotati materiali difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio: tale non è la semplice specificazione da parte del P.M. della colpa ascritta all’imputato (Cass. Sez. 4^, n. 2445 del 09/10/1997 – dep. 28/10/1997, P.M. in proc. Schonauer e altri, Rv. 208787).
Più in generale può dirsi che, ai fini dell’applicazione della disciplina degli artt. 516 c.p.p. e ss., richiamata dall’art. 441 bis attraverso il rinvio all’art. 423 c.p.p., la nozione di fatto diverso deve cogliersi necessariamente attraverso la verifica dell’attitudine dell’elemento modificato a produrre, nel caso concreto, una cesura tra la linea difensiva stimolata dall’imputazione originaria e quella resa necessaria dai nuovi lineamenti attribuiti all’addebito. Per quanto sia ipotizzabile che taluni elementi rendano più di altri evidente il potenziale vulnus al diritto di difesa, ad ovviare al quale sovvengono le norme sopra citate e l’art. 522 c.p.p. (si pensi alla data del commesso reato, o al luogo di consumazione del reato istantaneo), ogni profilo concorrente a descrivere il fatto ascritto deve essere oggetto di verifica nella prospettiva sopra indicata.
Nella specie, la Corte di Appello non ha eluso tale compito, domandandosi se l’integrazione delle cause mediate della morte della F. avesse comportato un pregiudizio al diritto di difesa. Il relativo accertamento attiene al merito e non è sindacabile in sede di legittimità qualora assistito da idonea motivazione.
Ebbene, l’argomentazione resa dal Collegio distrettuale sul punto non è manifestamente illogica: si è ricordato – e per cogliere la rilevanza della notazione occorre ricordare che si è proceduto nelle forme delle rito abbreviato – che l’insufficienza renale acuta quale causa della morte della F. era già emersa dagli atti del giudizio (citando, al proposito, la documentazione sanitaria in atti) e che di essa si era discusso nel corso del subprocedimento di formazione della perizia, nel contraddicono con i consulenti tecnici della difesa.
4.3. Neppure sussiste il dedotto vizio motivazionale in ordine alla causa della insufficienza renale acuta e quindi alla incidenza eziologica delle altre patologie sofferte dalla vittima.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purchè la sentenza dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell’opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez. 4^, n. 45126 del 06/11/2008 – dep. 04/12/2008, Ghisellini, Rv. 241907).
Orbene, la Corte di Appello ha formulato il giudizio di maggiore attendibilità delle conclusioni alle quali è pervenuto il perito dell’ufficio rispetto a quelle del consulente tecnico della difesa facendo puntuale riferimento alla analiticità della dimostrazione offerta dal primo della correlazione causale tra quell’insufficienza e le ustioni patite dalla F., a fronte della natura meramente possibilista e generica delle conclusioni del et. (cfr. pg. 15).
Inoltre si è rilevata la concordanza tra le conclusioni del perito e la deposizione del teste C..
Per contro, il ricorrente da un canto ravvisa una strumentalizzazione di parte delle dichiarazioni del C., senza però denunciare un travisamento della prova; e dall’altro richiama nuovamente le affermazioni del proprio consulente per contraddire il giudizio della Corte di Appello per il quale le conclusioni del perito non avevano trovato contraddizione di una verosimile ricostruzione alternativa, senza tuttavia prendere in esame e confutare i rilievi formulati dal giudice territoriale in ordine alla inaccettabilità sul piano epistemologico delle indicazioni provenienti dal prof. G.. Il motivo risulta quindi aspecifico.
Quanto alla asserita insussistenza della perdita di chanches di vita affermata dalla Corte distrettuale, la censura viene mossa richiamando un passaggio della deposizione del perito, che sarebbe stato erroneamente interpretato dal decidente. In realtà la Corte di Appello si è limitata a richiamare un passo della motivazione della sentenza di primo grado, giudicando che esso non risultava contraddetto in modo convincente dalle affermazioni difensive. Anche per tale profilo il ricorso si appalesa aspecifico, nel senso sopra precisato.
4.4. Infine, in merito alla censura per preteso vizio motivazionale in ordine alla ritenuta inadeguatezza delle terapie praticate dal P., contestata sia in rapporto alla terapia antibiotica somministrata presso la casa di riposo, sia perchè il batterio enterococcus faecalis poteva essere insorto dopo la degenza presso la casa di risposo, è sufficiente rilevare che lo stesso ricorrente conclude che "appare più valida l’ipotesi difensiva della possibilità" (dell’insorgenza del batterio dopo il trasferimento della degente nel nosocomio). Ciò significa che per il ricorrente medesimo la motivazione impugnata non è manifestamente illogica e che in realtà si pretende che venga accreditata da questa Corte una ricostruzione dei fatti alternativa a quella fatta propria dalla Corte di Appello.
Anche il restante motivo, concernente l’identificazione dell’ulteriore profilo colposo (omessa effettuazione di adeguato bilancio lesionale), concreta in realtà una censura in fatto. Vale ricordare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l’esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l’incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell’equilibrio della decisione impugnata, oppure dall’aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2^, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1^, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2^, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6^, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989).
In ordine alla adeguatezza delle terapie praticate durante la permanenza presso la casa di riposo e alla gravita delle lesioni patire dalla F., la Corte di Appello ha reso ampia e non manifestamente illogica motivazione (cfr. pg. 12-15): alla limitata estensione delle ustioni si contrapponevano la sede (volto, orecchie e capo) e le pregresse condizioni di salute della F.; fattori che per le stesse linee guida evocate dalla difesa danno luogo ad ustioni che necessitano di tempestivo ricovero del paziente.
5. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2013
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