Corte cost. 17-07-2007 (04-07-2007), n. 299 (ord.) Amministrazione pubblica – Legge della Regione Puglia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ORDINANZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia, 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune ed organizzata: strumenti antiusura e antiracket), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 5 giugno 2006, depositato in cancelleria il 7 giugno 2006 ed iscritto al n. 67 del registro ricorsi 2006.
Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2007 il Giudice relatore Sabino Cassese.
Ritenuto che con ricorso del 1° giugno 2006 il Presidente del Consiglio dei ministri (r. ric. n. 67 del 2006), rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, dell’art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia, 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e antiracket);
che la norma impugnata prevede l’istituzione di una Consulta regionale delle organizzazioni antiracket ed antiusura, denominata «Consulta delle associazioni», e stabilisce, al comma 1, che essa sia composta, fra gli altri, dal «coordinatore delle Prefetture»;
che, con atto del 28 luglio 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare alla presente impugnazione, tenuto conto che, con successiva legge regionale della Puglia 3 aprile 2006, n. 15 (Modifica alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 7), «sono venute meno le motivazioni del ricorso»;
che non si è costituita in giudizio la Regione Puglia.
Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (tra le tante e da ultimo, ordinanza n. 418 del 2006).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-01-2011, n. 1347

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Svolgimento del processo

Nel 2005, L.G. ed M.E. adivano la Corte di appello di Roma chiedendo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri fosse condannata a corrispondere loro l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6, sul "Diritto ad un processo equo", della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 13.11.2006 – 19.04.2007, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare a ciascuno degli istanti, quale indennizzo del danno non patrimoniale, la somma di Euro 4.500,00 oltre agli interessi legali decorrenti dalla data del provvedimento, nonchè al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 750,00 e distratte in favore degli Avv.ti G. Romano e P. Genito antistatari.

La Corte osservava e riteneva:

che il L. e la M. avevano chiesto l’equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo in tema di differenze retributive nel pubblico impiego, da loro iniziato, dinanzi al TAR Toscana, con ricorso notificato il 14.12.1990, deciso in primo grado con sentenza del 3.11.1997 e nel grado d’appello, introdotto il 6.02.1998, definito con sentenza del C.d.S depositata l’11.10.2005 che la complessiva durata ragionevole dei due gradi del processo presupposto, alquanto semplice, avrebbe dovuto essere di cinque anni (3+ 2), mentre invece aveva ecceduto di anni 9 il limite di congrua durata, dei quali 5 maturati in appello che in riferimento al solo danno non patrimoniale gli istanti avevano diritto al chiesto indennizzo, da liquidarsi equitativamente nella misura di Euro 500,00 ad anno di ritardo, attesa l’entità della pretesa da loro fatta valere, non inerente a beni fondamentali della persona e della vita Avverso questo decreto il L. e la M. hanno proposto ricorso per Cassazione affidato a 4 motivi, involgenti anche una questione di costituzionalità (sul riferimento dell’indennizzo solo al periodo di ritardo), e notificato il 3.06.2008 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Riassuntivamente ed in sintesi, con il ricorso il L. e la M. denunciano violazioni di legge, con relativi quesiti di diritto, e vizi motivazionali e chiedono l’annullamento del decreto impugnato, in applicazione delle rubricate disposizioni normative e dei relativi principi giurisprudenziali anche sovranazionali, deducendo l’insufficienza dell’accordata riparazione per il subito danno morale e censurando i criteri di relativa liquidazione;

assumono conclusivamente che l’indennizzo avrebbe dovuto essere riferito a ciascun anno di durata del processo presupposto e determinato,u in ragione di Euro 1.000,00 – 1.500,00 ad anno.

Fondate sono le censure concernenti l’inadeguatezza dell’indennizzo liquidato per il sofferto danno non patrimoniale, anche se correttamente rapportato al solo periodo di ritardo irragionevole. A tale ultimo riguardo va ricordato anche che (cfr cass. 200910415) "In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a), nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’equa riparazione, rileva soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il termine di ragionevole durata, non essendo ravvisabile alcuna violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in riferimento alla compatibilità con gli impegni internazionali assunti dall’Italia mediante la ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali. Infatti, qualora sia sostanzialmente osservato il parametro fissato dalla Corte EDU ai fini della liquidazione dell’indennizzo, la modalità di calcolo imposta dalla norma nazionale non incide sulla complessiva attitudine della legislazione interna ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto in argomento, non comportando una riduzione dell’indennizzo in misura superiore a quella ritenuta ammissibile dal giudice Europeo; diversamente opinando, poichè le norme CEDU integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello subcostituzionale, dovrebbe valutarsi la conformità del criterio di computo desunto dalle norme convenzionali, che attribuisce rilievo all’intera durata del processo, rispetto al novellato art. 111 Cost., comma 2, in base al quale il processo ha un tempo di svolgimento o di durata ragionevole, potendo profilarsi, quindi, un contrasto dell’interpretazione delle norme CEDU con altri i diritti costituzionalmente tutelati.". Quanto alla misura dell’attribuita riparazione, anche secondo la giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, "a condizione che le decisioni pertinenti" siano "coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato", e purchè detti importi non risultino irragionevoli. Nella specie la determinazione del ristoro del danno non patrimoniale nella ridotta somma di Euro 500,00 ad anno di ritardo irragionevole, per quanto argomentata, non si pone in relazione ragionevole con quella – tra i 1.000.00 e i 1.500,00 Euro – accordata in sede sovranazionale negli affari consimili.

Accolta, dunque, la censura in questione ben può procedersi sulle esposte premesse, alla cassazione in parte qua dell’impugnato decreto ed alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nessun accertamento di fatti essendo residuato alla cognizione di questa Corte. Quindi, considerato il periodo d’irragionevole durata del giudizio presupposto, pari ad anni 9, nonchè recepite le ragioni del discostamento peggiorativo dallo standard minimo CEDU ed individuato nella somma di Euro 750,00 ad anno per il primo triennio ed in Euro 1.000,00 ad anno per il periodo successivo, il parametro indennitario per la riparazione del danno non patrimoniale, devesi riconoscere a ciascuno degli istanti l’indennizzo complessivo di Euro 8.250,00, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla domanda (cass. 200608712). Quanto alla regolamentazione delle spese, a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri soccombente va posto il pagamento delle spese del giudizio di merito, in base alla tariffa per processo svoltosi innanzi alla Corte di appello, nonchè delle spese del giudizio di legittimità, spese tutte liquidate come in dispositivo e distratte.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di ciascuno dei due ricorrenti, della somma di Euro 8.250,00, oltre agli interessi legali dalla domanda nonchè al pagamento sia delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 1.650,00 (di cui Euro 1.000,00, per onorari ed Euro 50,00 per esborsi), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge e da distrarre in favore degli Avv.ti G. Romano e P. Genito antistatari, e sia delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 900,00, per onorari, da maggiorare anch’esse delle spese generali e degli accessori di legge e da distrarre in favore dell’Avv.to G. Romano antistatario.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-11-2010) 26-01-2011, n. 2626 Trattamento penitenziario

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) P.P. ha proposto ricorso avverso l’ordinanza 23 luglio 2010 del Tribunale di Genova, sezione per il riesame, che ha rigettato l’appello proposto contro l’ordinanza 29 giugno 2010 della Corte d’Appello della medesima Città che ha disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare su richiesta di un difensore di uno degli imputati.

Secondo il ricorrente la sospensione, essendo stata chiesta dal difensore di altro imputato, non poteva essere disposta anche nei suoi confronti. Peraltro il ricorrente non era presente perchè il decreto di citazione in appello non gli era stato regolarmente notificato.

2) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.

L’art. 304 c.p.p., comma 1 prevede che i termini di durata della custodia cautelare siano sospesi, tra le altre ipotesi, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell’imputato o del suo difensore (lett. a). I coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono non sono obbligati a subire passivamente il provvedimento di sospensione ma possono chiedere che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.

Se non viene fatta questa richiesta la conseguenza non può che essere l’estensione della sospensione anche nei loro confronti.

Nel caso in esame neppure il ricorrente sostiene di aver presentato la richiesta che si procedesse separatamente e la conseguenza non può che essere l’applicazione della sospensione anche nei suoi confronti.

Quanto all’eccezione di irregolare notificazione del decreto di citazione nel giudizio di appello – nel quale era peraltro presente il difensore dell’imputato – la censura si rivela generica perchè non si specifica, nei motivi, da quale vizio fosse affetta la notificazione.

3) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trapassa al Direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-10-2010) 10-02-2011, n. 4889 Bancarotta fraudolenta Fallimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 2 dicembre 2009 la Corte d’Appello di Cagliari, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto I.I.P. responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento della società "Anselmo Ibba e figli s.r.L", della quale era stato amministratore.

Secondo l’ipotesi accusatoria, recepita dal giudice di merito, prima del fallimento l’ I. aveva omesso di tenere la contabilità; dopo il fallimento aveva incassato un assegno circolare emesso, a favore della società, dal curatore della debitrice – anch’essa fallita – Sardapecorini s.p.a., sfruttando la circostanza che detto assegno fosse stato riemesso a suo nome dopo lo smarrimento di un primo titolo regolarmente intestato alla società.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a tre motivi.

Col primo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione sul punto inerente alla provenienza della richiesta di emissione dell’assegno; protesta la sua buona fede e assume di non essere stato mosso dall’intento di tenere per sè l’importo del titolo.

Col secondo motivo sostiene non esservi stata alcuna perdita patrimoniale da parte del fallimento, in quanto la banca non si era liberata dell’obbligazione cartolare effettuando il pagamento a mani di soggetto diverso dal creditore.

Col terzo motivo impugna la condanna per bancarotta documentale, contestando in particolare la configurabilità del dolo.

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

Il ragionamento che ha indotto la Corte d’Appello a ravvisare la piena consapevolezza, in capo all’ I., del fatto che l’assegno dovesse essere intestato non a lui, ma alla società, e spettasse quindi alla curatela fallimentare, è perfettamente lineare e immune da vizi logici. Ha rilevato, infatti, quel collegio che il primo assegno – del quale fu denunciato lo smarrimento – era stato emesso all’ordine della società "Anselmo Ibba e figli s.r.l.", e che di ciò l’imputato aveva piena contezza, dato che alla denuncia di smarrimento allegò la fotocopia del primo assegno. Nondimeno, nella richiesta di rilascio del secondo assegno egli indicò se stesso quale beneficiario del titolo da emettere, senza fare alcun cenno all’intervenuto fallimento dell’originaria credi-trice e alla necessità, quindi, che l’assegno fosse trasmesso al curatore.

La contraddittorietà denunciata dal ricorrente è il frutto di un evidente fraintendimento: là dove, nella sentenza, si afferma che nella richiesta di riemissione l’ I. indicò quale richiedente del primo titolo il "curatore fallimentare", è chiaro il riferimento all’organo della diversa procedura concorsuale apertasi nei confronti della società debitrice Sardapecorini s.p.a.; infatti il denaro necessario per ottenere l’emissione di un assegno circolare deve essere messo a disposizione dal richiedente, il quale si identifica nel debitore qualora l’emissione del titolo sia finalizzata all’estinzione di un debito. Nel caso di cui si tratta l’assegno smarrito era stato emesso – la Corte d’Appello lo ricorda a chiare lettere in apertura di motivazione – dal curatore del fallimento della Sardapecorini s.p.a. ad estinzione di un credito vantato dalla Anselmo Ibba e Figli s.r.L..

Del tutto consequenziale è, pertanto, la conclusione tratta dalla Corte d’Appello circa la sussistenza del dolo: l’imputato sapeva perfettamente che la somma portata dall’assegno corrispondeva a un credito della società fallita e che, pertanto, la riscossione spettava al curatore fallimentare; l’aver fatto intestare il titolo a se stesso e l’averlo poi posto all’incasso, trattenendo la somma per sè, ha dato luogo a una consapevole distrazione postfallimentare.

L’assunto secondo cui non vi sarebbe stata alcuna perdita patrimoniale da parte del fallimento ha già trovato confutazione da parte del giudice di merito, il quale ha rilevato che la banca resistette all’azione del curatore e, a seguito di transazione, ebbe a corrispondere solo una parte della somma portata dall’assegno. Ma, logicamente anteriore a tale linea argomentativa, sulla quale si appuntano le contestazioni del ricorrente, è la considerazione per cui la bancarotta fraudolenta è un reato di pericolo, per il cui perfezionarsi non si richiede un effettivo pregiudizio per i creditori, ma solo la messa in pericolo del loro interesse all’integrità della garanzia generica rappresentata dal patrimonio del debitore ai sensi dell’art. 2740 cod. civ.; con la conseguenza per cui, indipendentemente dall’esito dell’azione promossa dal curatore fallimentare contro la banca, l’illecito si è consumato per il solo fatto che l’ I., con la condotta dianzi descritta, abbia sottratto all’attivo fallimentare l’assegno circolare e la somma da esso portata.

Per quanto si riferisce alla bancarotta documentale, infine, non sussiste la petizione di principio denunciata dal ricorrente. La Corte d’Appello non ha ravvisato la prova del dolo nell’omessa tenuta, sic et simpliciter, delle scritture contabili: ha invece dato una più articolata motivazione al proprio convincimento con l’osservare che le mancate registrazioni avevano riguardato un periodo nel quale si erano verificati eventi assai importanti per la gestione della società, quali l’acquisizione e la gestione di un market, il suo successivo affitto e la cessione a terzi; su tali premesse fattuali il giudice di merito, con ragionamento logicamente ineccepibile, ha tratto la certezza che l’ I. avesse inteso impedire la ricostruzione del movimento degli affari e dei flussi finanziari. Ne è seguito il corretto inquadramento del fatto nell’ipotesi delittuosa di cui alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2) e non già – come sostenuto dalla difesa dell’imputato – nella bancarotta semplice ex art. 217 della citata legge.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.