Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-02-2011) 03-05-2011, n. 17040 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 20 dicembre 2007 il Tribunale di Padova, in esito a giudizio abbreviato, condannava B.A., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (cessione di cocaina a S.L.), alla pena di legge, previo riconoscimento dell’attenuante di cui al cit. art. 73, comma 5, ritenuta prevalente sulla contestata recidiva infraquinquennale, disponendo altresì la confisca di Euro 40, di un telefonino, della bilancia e dello stupefacente (da distruggere), l’espulsione del prevenuto dal territorio dello Stato e la revoca della sospensione condizionale della pena e della non menzione concesse con sentenza della Corte d’appello di Genova del 29 ottobre 2004.

Su appello del prevenuto, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 21 novembre 2008, confermava la pronuncia del Tribunale.

Ricorre l’imputato, denunciando:

1)- la nullità del giudizio, per omesso avviso al difensore di fiducia dell’udienza di convalida dell’arresto e del correlato giudizio direttissino e l’illegittima designazione di un difensore d’ufficio;

2)- il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità dell’interessato presunto acquirente S., nonostante il mancato riscontro a quanto da lui dichiarato sulle banconote consegnate in pagamento;

3)- il vizio di motivazione in ordine alla natura della bilancia rinvenuta;

4)- il vizio di motivazione in ordine alle statuizioni di diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena e di espulsione dallo Stato, siccome basate sugli erronei presupposti della mancanza in capo al ricorrente di un regolare soggiorno in Italia e di un’attività lavorativa.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte di merito ha infatti al riguardo chiarito che, dopo l’inutile tentativo di avvisare il difensore di fiducia dell’udienza di convalida dell’arresto e del correlato giudizio direttissimo, si provvide a nominare un difensore d’ufficio, cui fu concesso un termine a difesa e che fu poi, nella stessa udienza, dopo la pronuncia dell’ordinanza cautelare, nominato difensore di fiducia, venendo poi affiancato, nell’udienza fissata a seguito della richiesta del predetto termine, dallo stesso difensore precedentemente non reperito, nominato secondo difensore di fiducia. Non si vede, dunque, quale nullità o lesione del diritto di difesa si sia, alla stregua di quanto sopra, potuta verificare, nei confronti dell’imputato. Il secondo motivo propone inammissibilmente una diversa valutazione di risultanza processuale, su cui vi è stata non illogica motivazione del giudice di merito. Il terzo motivo è irrilevante in relazione alla contestata ipotesi di cessione. Quanto al quarto motivo, si osserva che:

– il diniego delle attenuanti generiche è stato logicamente motivato nell’impugnata sentenza col riferimento alla pregressa condotta dell’imputato.
P.Q.M.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-09-2011, n. 19140 Disoccupazione

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Svolgimento del processo

B.F. ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto al trattamento ordinario di disoccupazione agricola con i requisiti contributivi ridotti di cui alla L. n. 160 del 1988, art. 7, comma 3, in riferimento all’anno 2001, con conseguente condanna dell’INPS a corrisponderne l’importo.

Il Tribunale di Taranto ha accolto la domanda con sentenza che è stata confermata dalla Corte di Appello di Lecce, che ha ritenuto che nel caso in esame si trattasse di un rapporto di lavoro a "part time" orizzontale e che il periodo di tempo in cui non erano state eseguite prestazioni lavorative (da luglio a settembre) dovesse configurarsi come periodo di disoccupazione e non di sospensione, con la conseguenza che doveva essere riconosciuto il diritto della lavoratrice all’indennità richiesta.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’INPS affidandosi a due motivi di ricorso.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1- Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270, art. 44 e segg. nonchè del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 45, art. 73, comma 2, art. 76, comma 3, art. 77 e del D.L. n. 86 del 1988, art. 7 conv. in L. n. 160 del 1988, chiedendo a questa Corte di stabilire se, ai sensi delle suddette disposizioni, l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti spetti all’assicurato con contratto di lavoro a tempo parziale anche nel caso di mera sospensione del rapporto di lavoro.

2.- Con il secondo motivo si lamenta omessa o insufficiente motivazione nella parte in cui il periodo nel quale l’assicurata non ha eseguito le prestazioni lavorative è stato equiparato ad un periodo di "disoccupazione involontaria" in luogo di una mera sospensione.

3.- Entrambi i suddetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra loro, sono fondati.

Il quesito di cui al primo motivo deve, infatti, trovare risposta nei principi enunciati in materia dalla più recente giurisprudenza di legittimità – cfr. Cass. n. 8581/2007 e, più recentemente, Cass. n. 7589/2011 – a cui questa Corte intende dare continuità, secondo cui la pendenza del rapporto di lavoro, non cessato ma unilateralmente sospeso dal datore di lavoro, esclude in ogni caso la spettanza dell’indennità di disoccupazione per il periodo di inattività (salvo il diritto del lavoratore di ottenere la retribuzione nello stesso periodo ovvero di opporsi giudizialmente alla sospensione unilaterale, ove disposta illegittimamente), atteso che in mancanza della cessazione del rapporto lavorativo l’esclusione del trattamento di disoccupazione consegue all’esigenza (che si colloca nell’ambito del principio di solidarietà) di assicurare la tutela sociale ai più bisognosi, compatibilmente con le risorse disponibili, secondo una individuazione dello stato di bisogno giustificativo della prestazione che coincide non già con la mera inattività, bensì con l’estinzione del rapporto di lavoro, in coerenza con la funzione propria della prestazione di disoccupazione, che è di indennizzo e non di integrazione della retribuzione.

Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, la pendenza del rapporto di lavoro – non cessato, secondo quanto accertato dagli stessi giudici, ma solo unilateralmente sospeso dal datore di lavoro – esclude dunque in ogni caso la spettanza dell’indennità di disoccupazione, a prescindere dalla qualificazione del rapporto di lavoro quale part-time di tipo orizzontale, come affermato dalla Corte territoriale, o quale part-time di tipo verticale, come sostenuto dall’Istituto, dovendo piuttosto sottolinearsi che, così come nel caso esaminato da Cass. n. 7589/2011, anche nel caso in esame il rapporto di lavoro ha subito nel periodo in questione "una mera sospensione che, come tale, non escludeva l’affidamento della lavoratrice nella ripresa della attività lavorativa al termine del periodo suddetto". 4.- La sentenza impugnata va quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta dalla lavoratrice.

5.- Non deve provvedersi sulla spese dell’intero processo, in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; nulla per le spese dell’intero giudizio.

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T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 01-06-2011, n. 968 Giustizia amministrativa

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Svolgimento del processo

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 7 aprile 2008 e depositato il successivo 10 aprile, la signora B.B. chiedeva l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe con cui era stata disposta l’archiviazione dell’esposto dal lei presentato nei confronti del controinteressato, in relazione a ritenuti illeciti da questo compiuti in occasione dello svolgimento di una Consulenza Tecnica d’Ufficio avanti al Tribunale Civile di Pisa che riguardava un immobile di proprietà dell’esponente.

La ricorrente, in sintesi, lamentava quanto segue.

"1) Violazione di legge sub specie dell’art. 10 bis della l. 7 agosto 1990 n. 241 – Eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria".

Non erano stati preventivamente comunicati alla ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’esposto, impedendone così una effettiva partecipazione procedimentale.

"2) Violazione e/o falsa applicazione di legge, sub specie dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 97 Cost. – sotto altro profilo Eccesso di potere sub specie di difetto assoluto di motivazione".

Il provvedimento di archiviazione conteneva una motivazione tautologica e meramente apparente, limitandosi ad affermare l’assenza di elementi per procedere all’apertura di un procedimento disciplinare, violando così apertamente l’art. 3 l.n. 241/90 e attuando comunque anche una condotta ostruzionistica sulla richiesta di accesso documentale proposta dalla medesima ricorrente, richiesta avanzata proprio per la tutela di interessi giuridici, in quanto tali prevalenti su quelli alla riservatezza.

"3) Eccesso di potere sub specie di errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e carenza di motivazione".

Il provvedimento impugnato, comunque, si palesava censurabile anche nella parte in cui escludeva comportamenti scorretti di deontologia professionale del controinteressato, in quanto costui, quale c.t.u., aveva operato sotto la diretta sorveglianza del Giudice istruttore. Il Consiglio dell’Ordine aveva così ritenuto che a terzi (il Giudice istruttore) spettasse la potestà disciplinare, propria, invece, di tale organo, indipendentemente dall’esito di eventuali istanze di ricusazione, nel caso di specie rigettata, in sede giurisdizionale.

La ricorrente, poi, concludeva la sua esposizione evidenziando la tempestività della sua impugnativa in relazione alla data di effettiva conoscenza del provvedimento.

Si costituiva in giudizio il Consiglio dell’Ordine intimato, rilevando l’infondatezza delle censure in ordine al mancato rispetto del diritto di accesso, invece osservato nei termini di legge.

Con successiva memoria, depositata il 19 gennaio 2011, il Consiglio in questione eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in quanto l’impugnazione in materia disciplinare è consentita -comunque davanti al Consiglio Nazionale competente – solo al diretto interessato o dal Procuratore della Repubblica presso quel Consiglio e avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e non nei confronti di decreti di archiviazione, potendo i terzi interessati comunque direttamente rivolgersi all’a.g.o. in relazione ai propri interessi eventualmente lesi da altri provvedimenti adottati dai Consigli degli Ordini professionali.

Il Consiglio intimato, inoltre, eccepiva anche la tardività del ricorso in quanto la ricorrente aveva avuto conoscenza dell’archiviazione dal 18 dicembre 2007, data di ricezione della relativa comunicazione, contenente tutti gli estremi essenziali necessari per individuare la lesività del provvedimento. Nel merito, il Consiglio evidenziava comunque l’infondatezza del ricorso.

Alla pubblica udienza del 3 marzo 2011 la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio, nell’esaminare preliminarmente le eccezioni sollevate dalla parte intimata, ritiene condivisibile quella di tardività del ricorso.

Non concorda infatti con quella tendente a rilevare il difetto di giurisdizione di questo Giudice, in quanto la ricostruzione operata dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa – come richiamata dalla giurisprudenza ivi evidenziata – lascerebbe privo di tutela il terzo leso nel suo interesse (legittimo) a vedere aprire un procedimento disciplinare nei confronti di un soggetto iscritto all’Ordine.

Un’interpretazione costituzionalmente orientata, nei sensi del rispetto dell’art. 24 Cost,, della normativa applicabile al caso di specie, precedente all’entrata in vigore della Carta Costituzionale – di cui all’art. 2 d.lgs.p. n. 6/46 in relazione agli artt. 13, 14 e 16 R.D. n. 2537/1925 – porta a ritenere che il terzo, quale utente, riveste una posizione di interesse legittimo nei confronti dell’Ordine professionale competente ad aprire procedimenti disciplinari nei confronti dei suoi iscrittiassociati, i quali sono, dal canto loro, gli unici legittimati, unitamente al Procuratore della Repubblica, ad impugnare davanti al Consiglio Nazionale i provvedimenti che irrogano o meno sanzioni disciplinari nei loro confronti

Quindi, se nei confronti degli associati si individua una posizione soggettiva peculiare tutelabile avanti ad una giurisdizione tipica, quale è considerabile il Consiglio Nazionale, così che i terziutenti sono esclusi dalla possibilità di impugnare direttamente provvedimenti che riguardano i rapporti tra gli iscrittiassociati, tra cui rientrano anche le irrogazioni di sanzioni disciplinari, non può escludersi però che i medesimi terziutenti possano impugnare avanti al giudice naturale, quale è il giudice amministrativo, i provvedimenti lesivi dei propri interessi legittimi, quale è un’archiviazione di un esposto presentato.

Chiarito ciò, il Collegio però rileva che il ricorso è irricevibile per tardività.

Risulta infatti dalla documentazione depositata in giudizio, che in data 3 dicembre 2007 il Consiglio dell’Ordine aveva già informato la ricorrente della disposta archiviazione e che tale notizia era conosciuta da quest’ultima almeno al 18 dicembre 2007, data della nota di richiesta di accesso alla documentazione in cui si richiama esplicitamente tale comunicazione.

Ebbene, il Collegio rileva, proprio per quanto sopra evidenziato in merito alla giurisdizione, che la lesione per il terzoutente è individuabile per costui già al momento della conoscenza della notizia della disposta archiviazione, perché questa, in quanto tale, è direttamente lesiva della sua posizione giuridica soggettiva, ferma la proposizione di eventuali motivi aggiunti una volta conosciuta la motivazione specifica.

Il Collegio, in argomento, ritiene condivisibile la conclusione giurisprudenziale secondo la quale ai fini del decorso del termine per proporre ricorso giurisdizionale, la piena conoscenza di un provvedimento amministrativo non postula che questo sia conosciuto in tutti i suoi elementi, ma solo che il destinatario sia stato reso edotto di quelli essenziali, quali l’Autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo (Cons. Stato, Sez. IV., 26.1.10, n. 292; C.G.A.R.S., 29.9.05, n. 635; Cons. Stato, Sez. VI 8.4.04, n. 2006 e Sez. V 6.10.03, n. 5873).

E’ vero che la più recente giurisprudenza, richiamata anche dal difensore della ricorrente alla pubblica udienza, ha sottolineato che detti elementi essenziali devono tuttavia essere tali da consentire all’interessato di poter valutare se l’atto è illegittimo o meno e che, in difetto, deve ritenersi che il destinatario abbia una mera facoltà, e non un onere, di impugnare subito l’atto per poi proporre i motivi aggiunti, ben potendo attendere di conoscere la motivazione dell’atto per poter, una volta avuta completa conoscenza del contenuto dell’atto, quindi dell’effetto lesivo dello stesso, valutare se impugnarlo o meno (Consiglio Stato, Sez. V, 4.1.11, n. 8 e Sez. VI, 8.2.07, n. 522), ma, nel caso di specie, si ritiene che la piena conoscenza della lesività per la ricorrente – che ambiva ad ottenere un esame del comportamento disciplinare su determinati fatti del professionista oggetto dell’esposto – era individuabile già con la comunicazione dell’archiviazione che tale esame non avviava nemmeno, per cui l’illegittimità del provvedimento, contenente gli estremi essenziali quali Autorità emanante, data e contenuto dispositivo, era individuabile già dalla data del 18 dicembre 2007, da cui decorreva il termine di decadenza di sessanta giorni, con la conseguenza che la data di notificazione del ricorso del 7 aprile 2008 è tardiva.

Per quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività.

Condanna la ricorrente a corrispondere le spese del giudizio all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa, che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-04-2011) 16-06-2011, n. 24388

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Difensore (Avv. L. Cisaro) di C.P. ricorre contro sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, che ha confermato la condanna dell’imputato da parte del Giudice di pace di Gallarate ad Euro 272 di multa ed al risarcimento dei danni alla P.C. P. C.A., nella misura di Euro 600.

I Giudici hanno ripetutamente ritenuto che C., "segretario provinciale della Federazione Autonoma Inquilini", abbia commesso il delitto continuato di ingiuria, facendo pervenire al P., uno degli eredi di P.C.S., che aveva locato ai coniugi B. – Bi. un immobile, una missiva nella quale, chiedendo la restituzione di somme, affermava che i locatari erano stati truffati e che B. gli aveva riferito di essere stato truffato e oggetto di estorsioni.

Il Tribunale ha respinto l’eccezione che P.C. A. fosse legittimato a proporre in proprio la querela, perchè era diretto destinatario della missiva, nella quale era espressamente accusato di truffa ed estorsione, nonchè le questioni subordinate.

Il ricorso deduce: 1 – violazione dell’art. 120 c.p., perchè l’offeso dal reato era C.S., come si evince dallo stesso capo d’imputazione e P. non era l’offeso dal reato, sicchè non poteva proporre querela e costituirsi parte civile in nome proprio, ma solo quale erede; 2 – violazione dell’art. 43 c.p., perchè C. ha scritto la lettera in nome e per conto dei suoi assistiti B. – Bi., da cui aveva ricevuto mandato, senza conoscere le diverse persone, tra cui pure il querelante, cui la lettera era indirizzata, sicchè quale mandatario ha agito in buona fede; 3 – violazione art. 74 c.p.p., perchè P. si è costituito P.C., non essendo legittimato a farlo in nome proprio.

2. Il primo motivo di ricorso risulta fondato ed assorbente.

La risposta che il querelante fosse diretto destinatario della missiva non è decisiva.

L’appello difatti deduceva che tale missiva avesse ad oggetto fatti precedenti la morte della persona che aveva stipulato il contratto con i mandanti dell’imputato. E, a quanto s’intende, non risulta che il querelante, destinatario come gli altri eredi, fosse implicato nei rapporti connessi alla locazione dell’immobile, prima di divenirne proprietario pro quota.

Pertanto le ripetute eccezioni della Difesa richiedevano la risposta sul perchè della querela proposta dal solo P.C. A., viepiù che il querelante si era costituito in giudizio Parte Civile, la qualcosa implicava verifica di legittimazione e causa petendi (3 motivo), per affermarne il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 185 c.p..

Insomma la condanna risulta apoditticamente connessa all’assenza di continenza delle espressioni per fatti attribuiti non si sa a quale persona, sì da porre addirittura in discussione il titolo del reato, perciò lo stesso tema d’accusa cui deve rispondere la sentenza.

Difatti una cosa è l’attribuzione rivolta alla persona destinataria della lettera, altra quella rivolta ad una persona deceduta, comunicando con i suoi eredi.

La compiuta verifica preventiva, alla luce del tenore della sentenza e della lettera è dunque ineludibile, perchè diversamente non s’intende neanche il fatto costitutivo di reato per il quale si procede. Ad essa provvedere il Giudice di rinvio.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio per nuovo esame.

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