Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 24-10-2011, n. 694 Collocamento a riposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’appello è proposto contro la sentenza n. 505/2005 con la quale è stato respinto il ricorso rivolto all’annullamento del provvedimento con il quale la USL n. 17 di Gela aveva collocato la ricorrente in quiescenza per raggiunti limiti di età, al compimento del suo sessantesimo anno.

Lamentava la ricorrente la illegittimità del detto provvedimento, in quanto in contrasto con l’orientamento legislativo al tempo rivolto a perseguire piuttosto l’opposto indirizzo di prolungare il collocamento a riposo sino al settantesimo anno di età per categorie sempre più numerose di pubblici dipendenti, tra i quali in particolare i primari ospedalieri. E sottolineava, in proposito, che ella rivestiva la specifica qualifica di "ostetrica capo", fatto che ne avrebbe a suo dire comportato, quale dirigente, il diritto alla applicazione della legge n. 37/1990, con conseguente possibilità di superare il limite pensionabile previsto a 65 anni (come per altro già disposto con le leggi n. 596/1954 e n. 459/1965, che, in favore delle ostetriche, aveva fissato tale limite ai 70 anni). Lamentava infine la mancata considerazione da parte della USL del fatto che la ricorrente medesima era, al momento del disposto collocamento in quiescenza, impegnata ancora in attività didattica (quale commissario d’esame) rilevante ai fini dell’anzianità di servizio.

Ha ritenuto il TAR infatti inaccoglibili tutte le censure proposte.

Contro tale decisione propone appello la sig.na Co., insistendo in particolare sulla precorsa qualifica di ostetrica condotta ed ostetrica capo.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Come ha ineccepibilmente osservato il giudice di prime cure, deve considerarsi "esclusa l’applicabilità alla ricorrente delle norme espressamente dettate per altre categorie di personale ( decreto legge 27 dicembre 1989 n. 413, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990 n. 37, legge 30 luglio 1973 n. 477; legge n. 50/1991 che ha elevato a 70 anni l’età pensionabile dei primari ospedalieri)".

Va respinto per altro anche l’assunto della stessa di avere diritto ad una speciale considerazione – sotto il profilo invocato – in quanto "ostetrica capo". A parte ogni considerazione ulteriore, sono certe in ogni caso due cose. La prima è che una possibilità di collocamento a riposo oltre l’ordinario limite d’età fissato a 60 anni dall’art. 53, comma 1 del D.P.R. n. 761/1979, è stato previsto (per effetto del combinato disposto di esso e delle norme di riferimento, come da interpretare anche alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 398/1988) solo per le ex ostetriche condotte.

La seconda è che la stessa non ha provato né di avere mai rivestito tale qualifica, né di avere rivestito la stessa qualifica invocata (e comunque insufficiente) di "ostetrica capo".

Ancora la copia dell’ordine di servizio n. 36 del 24.4.1985, prot. 11225 (il più vicino al collocamento a riposo dei documenti invocati) parla della ricorrente – della quale dispone l’assegnazione presso il Presidio Ospedaliero di Mazzarino – come di "Ostetrica" del Presidio Ospedaliero di Niscemi.

Per tali ragioni, l’appello deve considerarsi infondato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Non essendosi costituite le Amministrazioni resistenti, nulla deve disporsi per le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-11-2011, n. 821 Forze armate

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Svolgimento del processo

1. Con il ricorso introduttivo l’odierno appellato, premesso di appartenere al Corpo della Guardia di Finanza, adiva il T.A.R. di Palermo onde vedersi riconosciuto il diritto a percepire il corrispettivo per l’attività prestata a titolo di lavoro straordinario, non previamente autorizzata ed oltre il limite per il quale sussisteva la necessaria copertura finanziaria (c.d. monte ore), con particolare riguardo al periodo novembre 2003 – maggio 2004.

2. Con la sentenza gravata, l’adito Tribunale accoglieva il ricorso, condannando l’Amministrazione al pagamento del compenso per le prestazioni straordinarie svolte dal ricorrente nel periodo sopraindicato.

3. La sentenza è stata impugnata dall’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze e dal Comando Generale della Guardia di Finanza, i quali ne hanno chiesto l’integrale riforma, previa sospensione dell’esecutività, deducendo un unico motivo di appello.

4. L’appellato si è costituito in giudizio per resistere all’appello ed ha controdedotto.

Le parti hanno depositato memoria.

Con ordinanza n. 1043/2010, la domanda cautelare è stata accolta.

Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2011, il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1. L’appello è fondato e va pertanto accolto, con integrale riforma della gravata sentenza.

Come chiarito in premessa, con la sentenza impugnata il T.A.R. Palermo ha condannato l’Amministrazione finanziaria al pagamento delle prestazioni straordinarie svolte – in eccedenza rispetto al monte ore prefissato e senza specifica autorizzazione – dall’originario ricorrente, appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.

A sostegno della propria decisione, in contrasto consapevole con la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Tribunale ha rilevato:

a) che gli effetti della eventuale mancanza della autorizzazione preventiva non possono ricadere sul personale militare;

b) che la concessione di un riposo compensativo in alternativa al pagamento ha senso solo se attuata in prossimità della prestazione lavorativa;

c) che in ogni caso il decorso di anni dalla prestazione straordinaria stessa consolida il diritto dell’istante al pagamento del compenso in denaro.

2. Come efficacemente dedotto dall’Amministrazione, con l’unico motivo d’appello, le argomentazioni sopra riportate non sono condivisibili e contrastano irrimediabilmente con la giurisprudenza di questo Consiglio di Giustizia (cfr., tra le altre, sentenze nn. 930 e 937 del 2007, e, da ultimo, nn. 439, 440, 495, 496 e 497 del 2011) e del Consiglio di Stato (cfr. fra le tante sez. IV, nn. 2170 e 2173 del 2008), come ampiamente consolidatasi dopo iniziali oscillazioni.

Sulla scorta di tale indirizzo giurisprudenziale, dal quale questo Collegio continua a ritenere di non doversi discostare, deve escludersi che l’Amministrazione sia di norma tenuta a pagare le ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza al limite massimo previsto dal monte ore autorizzato e senza che risulti comprovata l’effettiva autorizzazione preventiva a svolgere il lavoro extra orario: per questo genere di prestazioni eccedenti, infatti, il militare ha solo il diritto a fruire di corrispondenti riposi compensativi.

3. Come è noto, nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla relativa retribuzione, in quanto la retribuibilità del lavoro straordinario è, in via di principio, condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’ordinario orario di lavoro: detta autorizzazione svolge, infatti, una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, deve essere improntata l’azione della pubblica Amministrazione, oltre che del principio di tutela delle pubbliche finanze e di copertura della spesa.

Come chiarito dalla giurisprudenza, tali principi devono trovare applicazione, pur nel quadro di opportuni bilanciamenti, anche per il rapporto di pubblico impiego dei militari.

Se è vero, infatti, che il particolare status di questi ultimi non solo non consente loro, in via generale, di contestare l’organizzazione degli uffici e dei servizi cui sono addetti e le concrete modalità di svolgimento delle loro prestazioni, ma in sostanza li obbliga all’effettiva e completa prestazione lavorativa loro ordinata, non può però ammettersi che mediante gli ordini di servizio (vale a dire quei peculiari provvedimenti dell’Amministrazione militare attraverso i quali viene, anche quotidianamente, organizzato il lavoro d’ufficio, fissando le puntuali modalità di esecuzione) siano di fatto frustrate le finalità di garanzia del buon andamento dell’Amministrazione (come sopra delineate, che interessano necessariamente anche l’Amministrazione militare) e di contenimento e controllo della spesa pubblica, cui indubbiamente risponde il provvedimento di previa autorizzazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 602 del 2007).

Ciò non significa, naturalmente, che il militare – tenuto in base ad ordine a prestare servizio straordinario pur avendo raggiunto il tetto orario prefissato – non abbia oggi diritto ad una reintegrazione; se, infatti, in tale ipotesi, per le ragioni anzidette, non può operare il sinallagma retributivo, la tutela dell’integrità psico-fisica del dipendente può essere assicurata dall’istituto del riposo compensativo, a cui però il militare deve accedere mediante apposita e tempestiva domanda, in modo dunque da poterne fruire in tempo utile, circostanza che nel caso di specie non risulta realizzatasi.

4. Del resto, proprio per la peculiarità dello status di militare e per l’esigenza di assicurare l’effettivo svolgimento di funzioni e compiti che non ammettono in alcun modo un’interruzione, l’Amministrazione appellante ha effettivamente provveduto a disciplinare l’ipotesi di prestazioni orarie aggiuntive non retribuite ed il relativo riposo compensativo (cfr. art. 44 del D.M. 30 novembre 1991 concernente "Nuovo regolamento di Servizio Interno della Guardia di Finanza", come modificato alla luce del D.P.R. n. 170/2007) prevedendo, in particolare, che per le prestazioni di lavoro straordinario non retribuibili in quanto eccedenti il monte ore finanziato il dipendente ha diritto a corrispondenti ore di riposo compensativo, di cui può fruire, previa apposita richiesta da formulare all’ufficio di appartenenza e secondo le esigenze di servizio, entro il 31 dicembre dell’anno successivo.

A ciò va aggiunto, per completezza di informazione, che in base all’art. 37, comma 7, del D.P.R. n. 51/2009 (recante il recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007) le ore non recuperate mediante riposo compensativo devono essere retribuite se la relativa richiesta sia stata respinta dall’Amministrazione per esigenze di servizio, a conferma che, corroborando l’opzione interpretativa accolta dalla giurisprudenza di questo Consiglio, nel tempo sono sopravvenute, in via amministrativa, ulteriori e significative misure di tutela volte a garantire, nei limiti del possibile e nel rispetto del bilanciamento degli interessi coinvolti, una tutela comunque ripianatoria per le forze di polizia ad ordinamento militare impiegate in prestazioni aggiuntive non retribuite con compenso straordinario.

5. Alla stregua di tali considerazioni, l’appello, in definitiva, deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

Ritiene, altresì, il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possano essere assorbiti in quanto ininfluenti ed irrilevanti ai fini della decisione.

Sussistono tuttavia, in ragione anche delle richiamate iniziali oscillazioni giurisprudenziali, nonché della tipologia delle pretese e del loro riferimento a periodo oramai datato, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, riformando integralmente la sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio devono integralmente compensarsi tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-10-2011) 28-10-2011, n. 39248

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza 2/2/2011, decidendo in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura cautelare della custodia in carcere adottata, il precedente 14 dicembre, dal Gip dello stesso Tribunale nei confronti di G. D., in quanto gravemente indiziato di partecipazione all’associazione di tipo mafioso a carattere transnazionale "Commisso" e, in particolare, alla cosca affiliata "Rumbo-Galea- Figliomeni", operante nella zona di Sidereo e con diramazioni anche in Canada (capo A2).

Il Giudice del riesame riteneva che l’inserimento organico dell’indagato nel sodalizio criminale era supportato dagli esiti delle intercettazioni ambientali: a) le conversazioni tra personaggi di spicco della cosca, quali F.C. e R.R., evidenziavano dichiarazioni etero-accusatorie di costoro, che indicavano il G. come uno dei principali e affidabili artefici della spedizione canadese; b) altre conversazioni in cui il G. era interlocutore diretto del R. o di S. G. (altro personaggio apicale) evidenziavano l’estrema confidenza e la stabilità di rapporti tra costoro, indici dell’affectio societatis. A completare il quadro di gravità indiziaria a carico dell’indagato v’erano, inoltre, le dichiarazioni accusatorie del collaborante O.D., che lo indicava come facente parte del gruppo criminale organizzato. La valenza di tali dati accusatori non era incrinata dalla produzione documentale della difesa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’indagato e ha lamentato: 1) violazione di legge, con riferimento agli artt. 267 e 271 c.p.p., e vizio di motivazione circa la ritenuta utilizzabilità dei contenuti delle intercettazioni ambientali, originariamente autorizzate e, poi, ripetutamente prorogate sulla base di decreti assolutamente privi di motivazione; 2) violazione di legge ( art. 273 c.p.p. e art. 416-bis c.p.) e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

3. Il ricorso è fondato, con riferimento al secondo motivo di censura in esso articolato. Non ha pregio la doglianza relativa all’eccepita inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni di conversazioni tra presenti.

Queste risultano essere state regolarmente autorizzate, con motivato decreto d’urgenza del P.M. in data 26/2/2008, convalidato dal Gip il giorno successivo. Quanto ai decreti di proroga dell’attività captativa delle conversazioni, osserva la Corte che l’onere di motivazione degli stessi presenta aspetti di minore specificità e ben può risolversi nel dare atto della constatata plausibilità della ragioni esposte dal P.M. richiedente, avendo la proroga ad oggetto la persistente attualità delle condizioni di legittimità del provvedimento genetico del mezzo di ricerca della prova e la necessità di proseguire nell’attività investigativa. A nulla rileva che i decreti di proroga siano stati redatti su moduli prestampati, il cui contenuto, opportunamente integrato con l’indicazione di dati specifici, è stato recepito e fatto proprio dal Gip. Merita accoglimento, invece, la doglianza con la quale si censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato. Osserva la Corte che il contenuto dei dialoghi intercettati, sul quale fa leva il provvedimento in verifica, evidenzia – per così come esposto – dati fattuali non idonei a dimostrare, sia pure ai soli fini della misura cautelare, l’effettivo inserimento organico del G. nell’associazione di tipo mafioso a carattere transnazionale. La pronuncia di riesame, infatti, si limita a sottolineare, attraverso la lettura dei detti dialoghi, i rapporti di confidenza e di familiarità dell’indagato con personaggi apicali dell’associazione e il fatto che sarebbe stato uno degli "artefici" della spedizione canadese; non dimostra, tuttavia, il concreto ruolo che l’indagato avrebbe svolto e il contributo che avrebbe offerto, durante la sua permanenza in Canada, nel perseguimento degli scopi dell’associazione, aspetto questo dal quale non può prescindersi ai fini che qui interessano.

Anche il contributo dichiarativo del collaborante O., limitatosi, per quello che emerge dall’ordinanza impugnata, a indicare l’indagato come "facente parte del gruppo" senza alcun’altra specificazione, riveste un’efficacia indiziaria non contraddistinta dal requisito della gravità, richiesto dall’art. 273 c.p.p. come condizione legittimante la misura cautelare personale.

4. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, che, tenendo conto dei rilievi di cui innanzi, dovrà rivalutare, in piena libertà di giudizio e attraverso una più approfondita analisi delle emergenze procedimentali, il caso ed offrire adeguata e logica motivazione della decisione che andrà ad adottare.

Non comportando la presente pronuncia la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 16-11-2011, n. 42119

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Svolgimento del processo

G.G. era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Cosenza, dei reati di cui agli artt. 582, 585 cpv c.p., sub A) perchè, colpendo una spranga di ferro G.A. cagionava allo stesso lesioni personali giudicate guaribili in gg. 10 e consistenti rispettivamente in trauma cranico ferita lacero contusa a spalla destra, escoriazione al gomito sinistro e piccola frattura incisivi meglio indicate nei certificati medici in atti; e sub B) ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 4 per aver senza giustificato motivo e alfine di commettere il reato indicato al capo precedente, portato fuori dalla propria abitazione una spranga di ferro, strumento atto ad offendere. Nello stesso procedimento G. A. era chiamato a rispondere dei reati sub:

C) ai sensi degli artt. 582, 585 c.p., perchè, colpendo violentemente con il manico di un’ascia G.G., cagionava allo stesso lesioni personali giudicate guaribili in gg, 15 consistenti rispettivamente in sublussazione della AGS meglio indicate nel certificato medico in atti;

D) ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 4, per aver, senza giustificato motivo e al fine di commettere il reato indicato al capo precedente, portato fuor dalla propria abitazione un’ascia, strumento atto ad offendere.

Con sentenza del 29 gennaio 2008 il Tribunale, in composizione monocratica, dichiarava G.G. colpevole dei reati a lui ascritti, unificati sotto il vincolo della continuazione e, concesse allo stesso le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione, con i benefici di legge. Lo condannava, altresì, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede. Assolveva, invece, il G. dal reato sub D) con formula perchè il fatto non sussiste; e dichiarava non doversi procedere, nei confronti dello stesso, in ordine al reato sub C) per mancanza di querela.

Pronunciando sul gravame proposto dal G. anche avverso l’assoluzione del G., di cui aveva chiesto la condanna ai soli fini delle statuizioni civili, la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della pronuncia impugnata dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso G. in ordine ai reati a lui ascritti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili della sentenza impugnata.

Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce inosservanza ed erronea valutazione della legge penale nonchè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione.

Si duole in proposito che il giudice di appello, trascurando le puntuali censure espresse nell’atto di gravame che dimostravano le gravi illogicità e contraddittorietà in cui era incorso il primo giudice, abbia dichiarato l’estinzione del reati per prescrizione anzichè far luogo a proscioglimento nel merito di esso ricorrente.

2. – La censura è palesemente infondata. Non merita, infatti, censura alcuna la motivazione della sentenza impugnata che ha fatto luogo alla declaratoria di estinzione del reato dopo aver preso atto dell’insussistenza di più favorevoli cause di proscioglimento nel merito. Tale apprezzamento, in quanto adeguatamente argomentato, si sottrae al sindacato di legittimità, non risultando, in effetti, l’evidenza di cause siffatte, tanto più alla luce delle puntuali motivazioni della sentenza di primo grado a sostegno del giudizio di colpevolezza.

3. – Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.