Cons. Stato Sez. VI, Sent., 17-01-2011, n. 258

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Attraverso l’atto di appello in esame, notificato il 17 giugno 2010, si impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 465/2010 del 13 aprile 2010, con la quale veniva dichiarato improcedibile il ricorso proposto dal signor D.B. (attuale appellante) avverso la revoca delle autorizzazioni, in precedenza al medesimo rilasciate per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché per attività di intrattenimento musicale con apparecchiature stereofoniche e musica dal vivo. Nella citata sentenza si rilevava che – risultando ormai cedute ad altro soggetto le autorizzazioni in questione, con atti non impugnati dal ricorrente – sarebbe venuto meno qualsiasi interesse di quest’ultimo alla prosecuzione del giudizio.

Nella presente sede di appello, viceversa, il B. sottolinea la persistenza del proprio interesse, sul piano sia morale che patrimoniale, ad una pronuncia che riconosca l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della revoca, in base alle seguenti prospettazioni difensive:

a) assenza di precedenti penali di qualsiasi genere sia dell’appellante (come attestato dal certificato generale del casellario giudiziale), sia dei familiari del medesimo;

b) ulteriore assenza di misure interdittive antimafia e normale accesso al credito dell’appellante stesso;

c) carattere vincolato dei provvedimenti di polizia, che potrebbero essere adottati solo in presenza di circostanze tassative, non sussistenti nel caso di specie, con conseguente violazione dell’art. 11 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);

d) omessa comunicazione di avvio del procedimento, non essendo state rispettate tutte le formalità previste per la notifica, effettuata a norma dell’art. 140 Cod. proc. civ., con conseguente impossibilità per l’interessato di partecipare al procedimento;

e) violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione e di istruttoria.

L’Amministrazione appellata, costituitasi in giudizio, ribadisce l’insussistenza di interesse attuale all’impugnativa, per impossibilità di riacquisizione delle autorizzazioni revocate.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che l’impugnativa non possa essere accolta, pur non risultando condivisibile la motivazione della sentenza appellata.

Deve riconoscersi, infatti, che permanga un interesse protetto all’annullamento della revoca di un’autorizzazione commerciale, anche quando quest’ultima sia stata trasferita a terzi con atto divenuto inoppugnabile, essendo giuridicamente rilevante anche la tutela dell’onorabilità del soggetto, la cui condotta sia stata ritenuta ostativa per la gestione di un pubblico esercizio, a fini di ristoro non solo morale ma anche patrimoniale, sul piano risarcitorio e di possibile avvio di nuove iniziative commerciali. Nel merito, tuttavia, nessuna delle argomentazioni difensive prospettate – e di seguito esaminate in ordine di priorità logica – appare condivisibile.

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserita tassatività delle ipotesi di revoca, deve essere sottolineato che, nel sistema delle autorizzazioni di polizia, sono generalmente previste sia precise circostanze, in cui l’Amministrazione abbia l’obbligo o la facoltà di negare o revocare le autorizzazioni stesse, sia ipotesi residuali e generali, in cui i medesimi provvedimenti possano essere adottati per ragioni diverse da quelle prescritte espressamente dalla legge, ma comunque apprezzabili dall’Autorità a tutela dell’interesse pubblico, quale pericolo di abuso nell’esercizio dell’attività autorizzata (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, IV, 4 maggio 1982, n. 267, 28 marzo 1990, n. 221 e 27 febbraio 1996, n. 183; Cons. Stato, VI, 31 gennaio 2006, n. 309).

Nell’art. 11 T.U.L.P.S. – di cui si prospetta la violazione sotto il profilo in precedenza esaminato – si precisa nell’ultimo comma, con una tale previsione generale di chiusura, che "le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze, che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione"; nei due commi precedenti, poi, vengono enunciate non solo precise cause ostative per il rilascio, ma anche ragioni rimesse al prudente apprezzamento delle Autorità competenti, come la circostanza che il soggetto interessato non possa "provare la sua buona condotta".

Nella situazione in esame l’Amministrazione ha esaurientemente motivato la revoca, per relationem, sulla base di un rapporto di polizia, il cui contenuto è riportato nella nota della Prefettura di Vibo Valentia n. 1617/Area I^ del 19 novembre 2008; in tale nota si riferisce che l’appellante, del quale vengono indicati i dati anagrafici e la residenza, risulta "legato da stretti rapporti di parentela, nonché da comunanza in attività ed interessi economici con noto pluripregiudicato"; la famiglia dell’appellante stesso, inoltre, viene indicata come dedita ad "attività illecite di riciclaggio, usura ed estorsione", con ulteriori annotazioni sulla "pessima condotta" dello stesso signor D.B., per questioni di rilevanza penale. A fronte di tale gravissimo quadro indiziario l’appellante fornisce riscontro dell’assenza di condanne, risultanti dal casellario giudiziario e afferma l’assenza di misure di prevenzione a suo carico, ma quanto alla "buona condotta" (requisito con ogni evidenza più stringente ed ulteriore) lo stesso si limita a negare apoditticamente tutte le circostanze segnalate, senza tuttavia che risulti una qualche attivazione del medesimo per segnalare la possibilità di uno scambio di persona, per eventuale identità di un cognome, che sarebbe molto diffuso nella zona. L’autorevolezza della fonte, da cui provengono le circostanziate segnalazioni sopra sintetizzate, d’altra parte, non appare confutabile in assenza, quanto meno, di un principio di prova circa la totale estraneità ai fatti segnalati del medesimo B., di cui pure vengono riportati, nella citata nota della Prefettura, dati anagrafici che non risultano contestati. Nella situazione descritta il Collegio ritiene, pertanto, che l’Amministrazione abbia fornito dati sufficienti per dimostrare la sussistenza dei presupposti per un provvedimento, che la gravità delle circostanze emerse rendeva doveroso, tanto da escludere – a norma dell’art. 21octies l. 7 agosto 1990, n. 241, come integrata dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15 – il carattere invalidante della mancata comunicazione di avvio del procedimento (comunicazione in realtà effettuata, ma che si prospetta non giunta a buon fine per vizio di notifica; cfr. anche, sul punto, Cons. Stato, V, 26 settembre 1995, n. 1364 e 14 luglio 1997, n. 363).

Per le ragioni esposte, pertanto, il Collegio ritiene che l’appello debba essere respinto, per infondatezza nel merito delle censure prospettate e conseguente rigetto – con diversa motivazione – del ricorso di primo grado. Quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto della disposta riforma della sentenza appellata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello specificato in epigrafe, confermando con diversa motivazione il rigetto del ricorso proposto in primo grado; compensa le spese giudiziali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2013) 22-07-2013, n. 31488

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 30.10.2012 il Tribunale di Palermo, costituito ex art. 309 c.p.p., adito dall’indagato G.N. D.D., in parziale accoglimento dell’istanza difensiva, sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere, applicata con ordinanza 03.10.2012 del Gip della stessa sede, con gli arresti domiciliari da scontare in località (OMISSIS) lontana da quella dei fatti.

Il D.D. è indagato per omicidio del genero P.E. e per detenzione illegale di arma, fatti del giorno 01.10.2012.- Rilevava il Tribunale come fosse pacifico, per sua stessa ammissione, che l’indagato avesse ucciso il marito separato della figlia, sparando all’indirizzo di costui due colpi di fucile da caccia.

L’episodio andava inquadrato nel clima di alta conflittualità esistente tra le due famiglie, dovendosi peraltro rilevare come la vittima fosse stato autore di ripetute condotte minatorie nei confronti della controparte. La sera del fatto il Pilo, dopo varie telefonate nelle quali aveva minacciato di uccidere tutti, si era presentato al cancello della villa dell’indagato, ove da qualche tempo abitava la figlia di costui con le bambine, tentando di scavalcarlo, avendo in mano un coltello. Il Tribunale, ritenuto tutto ciò certo in fatto, escludeva che potesse essere configurata legittima difesa, nè la particolare ipotesi dell’eccesso colposo.

Peraltro il Collegio del riesame, facendo riferimento alla pronuncia n. 164/2011 della Corte Costituzionale in ordine all’art. 275 c.p.p., comma 3, riteneva che la condotta, occasionale, nata da un particolare contesto e posta in essere da persona incensurata e di età matura, non imponesse valutazione di inderogabilità della misura custodiale carceraria, risultando adeguati gli arresti domiciliari che venivano dunque concessi per essere eseguiti in località distante da quella, Palermo, in cui si era consumata la vicenda.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso l’anzidetto Tribunale che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando in sintesi nei seguenti termini: – gli elementi acquisiti non consentivano di superare la presunzione di adeguatezza della misura della custodia in carcere, potendo anzi i concessi arresti domiciliari sortire l’effetto di inasprire la conflittualità delle due famiglie; – vi era giudizio contraddicono, posto che il Tribunale aveva più volte rimarcato la gravità della condotta, mentre non poteva dirsi certo che la vittima al momento in cui venne uccisa effettivamente avesse in mano un coltello.

3. Con nota in data 03.05.2013 la difesa del D.D. resisteva al ricorso della pubblica accusa, indicandone i profili di inammissibilità.

Motivi della decisione

1. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Va premesso che l’impugnato provvedimento risulta pienamente legittimo, in quanto motivato, in punto adeguatezza della misura cautelare adottata, sul solco della fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale n. 164/2011 che ha consentito di superare il rigido automatismo che contrassegnava l’art. 275 c.p.p., comma 3, così ripristinando la praticabilità di misure meno afflittive, rispetto al carcere, nei casi – come certamente il presente- di circoscritta e ridotta pericolosità.

Nel merito, poi, il ricorso della pubblica accusa, generico ed apodittico, è totalmente infondato. E’ sicuramente generica la deduzione secondo cui la concessione degli arresti domiciliari potrebbe avere l’effetto di inasprire i contrasti tra le due famiglie, trattandosi di reazione ipotizzata sulla base di inferenze meramente congetturali ed aspecifiche, posto che non si confronta con l’assegnazione dell’indagato in una località ben lontana da quella dei fatti, proprio al fine di frapporre una distanza geografica che deve ragionevolmente tranquillizzare in tal senso. Allo stesso modo risulta illogica la deduzione della ricorrente accusa che invoca la gravità dei fatti ai fini della rilevanza delle esigenze cautelari, dopo avere preso atto che si trattava di condotta che si poneva quasi ai confini dell’esimente ex art. 52 c.p. e comunque in un contesto di subita minaccia, mancando comunque, pacificamente, esigenze cautelari di altro tipo rispetto al mero pericolo di recidiva; tale unico profilo, del resto, non può non essere valutato in relazione alla personalità dell’indagato, persona incensurata e di età matura, ed al particolare contesto in cui è maturato il delitto.

3. In definitiva il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile ex art. 91 c.p.p. e art. 606 c.p.p., u.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013
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Cassazione penale 6220/2011 Rapimento di infante dalla culla: sottrazione di persone incapaci + sequestro di persona?

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Verso le ore 14,00 del (OMISSIS) una donna, vestita in modo da apparire una infermiera, entrava nella stanza di degenza del reparto di ostetricia del nosocomio dell’ospedale (OMISSIS) e prelevava dalla culla il neonato partorito da F.A. quella stessa mattina.

Sulla scorta delle indicazioni di due persone che per caso si trovavano a quell’ora nel predetto ospedale – B.P. e B.M.T. – e che avevano abitato fino ad un anno prima nello stesso edificio del padre dell’indagata, la polizia pervenne immediatamente alla identificazione della falsa infermiera e poco dopo la mezzanotte rinvenne il neonato rapito nella camera da letto della donna.

Dopo varie reticenze la B. confessava che suo intento era quello di inserire il neonato nel suo nucleo familiare come suo figlio, avendo patito un aborto spontaneo e non avendo comunicato al suo compagno la perdita del feto.

Per tali fatti il GIP presso il Tribunale di Nocera Inferiore convalidava l’arresto della donna per sequestro di persona e, con ordinanza emessa in data 11 giugno 2010, disponeva la custodia in carcere della B. per il reato di cui all’art. 605 c.p., comma 3.

Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 28 giugno – 2 luglio 2010, dopo avere chiarito che nei fatti contestati erano ravvisabili i reati di cui all’art. 605 c.p., comma 3, artt. 574, 56 e 567 c.p., e che erano ravvisabili sia i gravi indizi di colpevolezza, sia le esigenze cautelari sotto il profilo del pericolo di reiterazione, rigettava l’istanza di riesame della B..

Con il ricorso per Cassazione B.A., tramite il suo difensore di fiducia, deduceva:

1) la violazione di legge per la erronea applicazione dell’art. 605 c.p., comma 3 ed il vizio di motivazione sul punto, perchè la condotta posta in essere dalla B. andava inquadrata nella fattispecie legale prevista dall’art. 574 c.p. – sottrazione di incapace – e non in quella prevista dall’art. 605 c.p., non possedendo il neonato la libertà di movimento e locomozione, che tale norma intende tutelare. Escludeva, poi, il ricorrente che potessero concorrere i reati di cui agli artt. 574 e 605 c.p., risultando il primo specifico rispetto al secondo. A sostegno della sua tesi il ricorrente richiamava, tra le altre, una decisione del 1992 della Suprema Corte (Cass., Sez. 5, 7 luglio – 19 settembre 1992, n. 9538, Bonato) e criticava un precedente orientamento giurisprudenziale di segno diverso (Cass., 15 novembre 1977, Spada).

2) la omessa motivazione da parte del GIP in sede di convalida in ordine ai criteri di scelta della misura cautelare con conseguente violazione dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) bis;

3) la erronea applicazione della legge penale nella parte in cui era stato contestato il delitto di cui all’art. 56 c.p.p. e art. 567 c.p.p., comma 2, mancando i presupposti per ritenere un tentativo punibile.

Con memoria difensiva depositata il 20 ottobre 2010 la B. deduceva la nullità della ordinanza impugnata per mancata applicazione dell’art. 49 c.p..

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da B. A. non sono fondati.

E’, infatti, infondata la doglianza, con la quale si assume che il fatto andava qualificato ai sensi dell’art. 574 c.p. – sottrazione di persona incapace -, contenuta nel primo motivo di impugnazione.

E’ vero che esiste un contrasto della giurisprudenza in ordine alla possibilità di configurare il delitto di sequestro di persona nel caso di sottrazione di un infans, ovvero di un neonato, ma questo Collegio ritiene che ragionevolmente tale contrasto possa essere superato e che sia certamente da accogliere la tesi della configurabilità, quando ne ricorrano tutte le condizioni previste dalla legge, del delitto di sequestro di persona anche nel caso di sottrazione di persona incapace e, quindi, di un neonato, come è avvenuto nel caso di specie.

Il reato di cui all’art. 605 c.p. intende tutelare la libertà fisica e di locomozione (vedi Cass., Sez. 5, 15 novembre 1999 – 4 febbraio 2000, n. 5443), oppure quella di restare in un posto determinato senza essere illegittimamente rimosso, di ciascuna persona, senza alcuna distinzione tra persone capaci o meno.

Si tratta, infatti, di uno dei diritti fondamentali, considerato inviolabile, di cui è titolare ciascuna persona dal momento della nascita fino alla sua morte, che non può in alcun modo essere compresso se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (art. 13 Cost.).

Insomma la norma incriminatrice in questione serve a tutelare la libertà fisica, o meglio la libertà personale, da qualsiasi pregiudizio per la possibilità di movimento nello spazio secondo la libera scelta di ciascuno (così Cass., 15 novembre 1977, Spada e Cass., Sez. 1, 24 novembre 1993, n. 1841), pregiudizio esistente ogni volta che vi sia un apprezzabile limitazione di tale libertà.

Non vi può essere alcun dubbio che soggetto passivo del reato in discussione possa essere anche una persona giuridicamente incapace di agire e di far valere i propri diritti: si pensi oltre all’infans, all’amens, al portatore di handicap motori o intellettivi, e comunque a tutti i soggetti che per qualsivoglia ragione non siano in grado da soli di manifestare ed affermare la propria volontà e di tutelare i loro diritti fondamentali (sul punto vedi Cass., 24 novembre 1993, Nicora).

Come pure non può sussistere dubbio che nel concetto di privazione di libertà rientri sia il trattenimento della vittima contro la sua volontà in un determinato posto, sia la amotio della persona da un posto nel quale intendeva trattenersi.

Entrambe le condotte, infatti, ledono la libertà fisica della vittima che costituisce l’oggetto di tutela del delitto di cui all’art. 605 c.p..

Ma, obietta la ricorrente, nella ipotesi di neonato, che non ha una libertà propria di movimento e che non è in grado di manifestare un suo dissenso, non sarebbe configurabile il delitto di cui all’art. 605 c.p. che appunto tutela la libertà di movimento che, ovviamente, un neonato non possiede autonomamente.

Siffatta tesi, che trova conforto anche in alcuni precedenti (vedi Cass., Sez. 5, 7 luglio – 19 settembre 1992, n. 9538) giurisprudenziali, ma che è contrastata da altri autorevoli precedenti (vedi la sentenza Nicora già citata), non può essere condivisa.

Non bisogna confondere, infatti, la titolarità del diritto alla libertà fisica che, come già detto, spetta a ciascuna persona, che può, quindi, essere vittima del delitto considerato quando illegittimamente venga privata di tale libertà, dalla capacità, giuridica e pratica, di agire in difesa dei propri diritti.

Nessuno avrebbe, infatti, motivo di ritenere che il sequestro di un minore di tre o quattro anni, che non possiede ancora la capacità di agire a tutela dei propri interessi, ma ha la capacità di opporsi, piangendo o urlando, ad un rapimento non rientri nella fattispecie prevista dall’art. 605 c.p..

Non si comprende allora per quale ragione giuridica il bambino più piccolo, che non abbia ancora la capacità di reagire ad un atto contro la propria persona, non possa essere vittima del reato in discussione.

La verità è che la libertà fisica del minore e, quindi, anche quella del neonato, è garantita dai genitori e/o dalle persone alle quali venga affidata la loro cura e custodia; sono tali persone, infatti, che hanno il diritto di stabilire dove il neonato possa stare e con chi, e fino a che punto, possa allontanarsi dalla casa ove abiti o da un luogo di degenza o comunque di ricovero.

Nel momento in cui non vi sia il consenso delle persone alle quali sia affidata la custodia del minore, che non abbia la capacità di agire o di manifestare il proprio dissenso rispetto ad azioni di altre persone, si deve ritenere un implicito dissenso del minore ad essere rimosso dal luogo ove lo hanno riposto le persone che lo hanno in custodia o ad essere trattenuto in un luogo diverso da quello prescelto dai genitori.

Insomma è la condotta illegittima di privazione della libertà fisica del minore che integra il delitto di cui all’art. 605 c.p..

Ma, si potrebbe ancora obiettare, una tale condotta rientra certamente nella fattispecie prevista dall’art. 574 c.p. che esclude perchè speciale quella di cui all’art. 605 c.p..

Orbene certamente il fatto di avere sottratto un minore alle persone esercenti la potestà genitoriale integra il delitto di cui all’art. 574 c.p., ma ciò non esclude affatto che ricorra anche il delitto di sequestro di persona. Ed, infatti, le due norme non sono tra loro alternative, nè l’una assorbe l’altra (vedi Cass., Sez. 5, n. 38438 del 20 settembre 2001, Welsch, e Cass., Sez. 5, n. 21954 del 20 febbraio 2008, Cogorno, e l’analisi della giurisprudenza in tali sentenze contenuta) e possono, quindi, concorrere perchè i due delitti – sequestro di persona e sottrazione di persone incapaci – tutelano beni giuridici e diritti soggettivi diversi; la libertà fisica per quanto attiene al reato di cui all’art. 605 c.p. ed il diritto dell’affidatario dell’incapace a mantenere il predetto sotto la propria custodia per quanto riguarda il delitto di cui all’art. 574 c.p.; occasionalmente, ha osservato la Corte di legittimità, i due reati possono anche essere coincidenti nella stessa condotta antigiuridica (vedi la sentenza Welsch dinanzi citata, CED 219976).

Ma anche a volere ritenere che il riferimento all’interesse tutelato dalle norme incriminatici non abbia immediata rilevanza ai fini della applicazione del principio di specialità, come la più recente giurisprudenza ha sostenuto (cfr. da ultimo SS.UU. n. 16568 del 19 aprile 2007, Carchivi), dovendosi, invece, fare riferimento alle fattispecie da un punto di vista strutturale per individuarne le differenze (vedi SS.UU. n. 47164 del 20 dicembre 2005, Marino), non vi è alcun dubbio che la fattispecie di cui all’art. 574 c.p. e quella di cui all’art. 605 c.p. siano certamente diverse dal punto di vista strutturale e, sanzionino, in particolare, offese diverse;

hanno, cioè, un diverso oggetto materiale: l’una l’affidamento del minore e, quindi, la tutela dell’esercizio della potestà dei genitori, l’altra la libertà fisica e di movimento del minore (così Cass., Sez. 1, n. 47544 del 2-22 dicembre 2008, Pasculli). D’altronde alla commissione del reato di cui all’art. 574 c.p. non consegue necessariamente sempre anche la commissione del reato di cui all’art. 605 c.p. e nessuna delle due fattispecie incriminatici esaurisce, in concreto, l’intero disvalore del fatto in esame (l’esclusione dell’ipotesi di sequestro di persona contestata lascerebbe senza tutela il diritto di libertà di movimento del minore, cui pure vanno riconosciuti, come si è già detto, i diritti fondamentali). Non è, pertanto, possibile considerare soltanto apparente il concorso tra le due norme.

Infine un ulteriore argomento a sostegno della tesi che è ben possibile ravvisare il sequestro di persona anche quando oggetto del rapimento sia un infante lo si ricava dalla aggravante dell’art. 605 c.p., comma 3, introdotta di recente dal legislatore con la L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 29, – così detto pacchetto sicurezza -; secondo tale norma infatti se il fatto……è commesso in danno di un minore, si applica la pena da tre a dodici anni. Il legislatore mentre stabilisce che l’aggravante in questione operi al di sotto di una soglia massima – quattordici anni – non fissa affatto una soglia minima al di sotto della quale l’aggravante stessa non sarebbe ravvisabile; ciò lascia intendere che il legislatore ha voluto offrire una maggiore tutela ai soggetti più indifesi, che sono tutti i minori degli anni quattordici, nessuno escluso.

E’ appena il caso di notare, infine, – ma sul punto non vi sono contestazioni, tenuto conto anche della sostanziale confessione dell’indagata – che il Tribunale, nel ricostruire il fatto, ha messo in evidenza tutti i gravi indizi esistenti a carico della B. e la condotta di sottrazione del minore dalla stessa posta in essere e dinanzi ampiamente descritta.

Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione perchè i giudici dei primi due gradi di giurisdizione hanno ritenuto che la gravità del fatto commesso e la personalità deviante della B. – che non aveva mai manifestato segni di resipiscenza -, rendevano concreto il pericolo di recidiva ed imponevano l’applicazione della più rigorosa misura cautelare.

Del resto da tutto il contesto motivazionale e dalla valutazione della estrema gravità, tenuto conto anche delle particolari modalità della condotta, del delitto commesso emerge la valutazione compiuta dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione che soltanto la custodia cautelare in carcere avrebbe potuto garantire le esigenze cautelari.

Si tratta di valutazioni di merito che, per essere state correttamente e logicamente motivate dal Tribunale del riesame, non meritano censura sotto il profilo della legittimità.

Del tutto incongruo è il terzo motivo di impugnazione perchè in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 567 c.p. non vi è stata domanda cautelare del Pubblico Ministero e, quindi, a questa Corte non può essere posto il quesito in ordine alla sussistenza o meno di un reato non ancora contestato all’indagata.

Si è trattato di una marginale notazione del Tribunale, il quale, pur dando atto che sul punto non vi era stata alcuna domanda cautelare, ha ritenuto di precisare che nella condotta posta in essere dalla B. poteva essere ravvisato anche l’indicato reato.

Si tratta di considerazione superflua ai fini della decisione e che, comunque, non poteva costituire oggetto di ricorso avverso la decisione del Tribunale del riesame.

Manifestamente infondato è il motivo dedotto con la memoria difensiva perchè, pur volendo prescindere dal fatto che appare dubbio che possa trattasi di motivo nuovo collegabile ai motivi dedotti con il ricorso, va detto che la denunciata inoffensività della condotta, che appare fondata sul presupposto che l’infans non possegga la capacità di locomozione o di espressione di volontà e, quindi, di autonomo esercizio del diritto di libertà, non è ravvisabile per tutte le ragioni ampiamente esposte nella trattazione del primo motivo di impugnazione, Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del procedimento.

La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del procedimento;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-12-2010) 04-01-2011, n. 41 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con decreto del 25.2.2010, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli dispose il sequestro preventivo (siccome finalizzato alla confisca ex art. 416 bis cod. pen. e L. n. 356 del 1992 art. 12 sexies) di immobili, quote societarie, partecipazioni ed aziende di proprietà della Nuova Edilizia S.r.l.

(appartenente per il 50% alla Mar.Ab.Co. S.r.l., per il 40% ad I.R. e per il 10% a I.A.); della Mar.Ab.Co. S.r.l. (appartenente per il 50% ad ab.

a. e per il 50% a M.F.); della Ab.I.Co.

S.r.l. (appartenente per il 34% ad Ab.Gi., per il 33% ad A.A. e per il 33% ad A.C.); di tre fondi rustici siti in (OMISSIS) (di proprietà di A.G.); di due proprietà urbane site in (OMISSIS) ed intestate ad A.A. ed a B.M.;

nonchè di due proprietà urbane site in (OMISSIS) ed intestate ad A.C..

Avverso tale provvedimento gli interessati proposero riesame ma il Tribunale di Napoli, con ordinanza 22.4.2010, confermò il provvedimento impugnato.

Ricorre per cassazione il difensore degli interessati deducendo: 1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’insussistenza del fumus commissi delicti in conseguenza dell’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di A.G. per insufficienza di gravi indizi di colpevolezza; mancando i gravi indizi a carico di A. G. in relazione al reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies. mancherebbe il presupposto che fa scattare a carico dei titolari dei beni la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla insussistenza di esigenze cautelari, coincidenti con la confiscabilità dei beni; la sproporzione fra redditi ed acquisizione patrimoniale sarebbe relazionale e sussisterebbe un onere probatorio a carico del P.M.; il Tribunale non avrebbe effettuato alcuna valutazione della sproporzione, con particolare riguardo agli elementi prodotti dalla difesa; il Tribunale avrebbe posto a carico degli interessati l’onere probatorio; vengono trascritte nel ricorso le doglianze dedotte in sede di riesame, sulle quali il Tribunale non avrebbe motivato. Il ricorso è manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti.

Va anzitutto rammentato che "In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e)". (Cass. Sez. Un. sent. n. 5876 del 28.1.2004 dep. 13.2.2004 rv 226710).

I motivi di ricorso contestano invece da un lato la sussistenza di indizi del reato e dall’altro il difetto di motivazione, rispetto agli argomenti dedotti. Quanto al primo profilo tali argomenti, potranno essere dedotti nel corso del giudizio di cognizione e non in sede cautelare.

Infatti la misura cautelare reale, per il momento in cui viene adottata (di regola in una fase iniziale delle indagini preliminari) e per le sue finalità (impedire la dispersione o l’occultamento dei beni prima della decisione del giudice della cognizione, ovvero il loro utilizzo illecito), non può richiedere una valutazione completa quale è quella del giudizio.

In considerazione di ciò in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata. Ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, purchè però lo stesso emerga "ictu oculi". (V. Cass. Sez. 4 sent. 23944 del 21.5.2008 dep. 12.6.2008 rv 240521).

Deve essere ricordato anche che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi. (Cass. Sez. Un. sent. n. 7 del 23.2.2000 dep. 4.5.2000 rv 215840).

Peraltro l’intervenuto annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare è fatto successivo all’emissione del provvedimento di sequestro e potrà essere dedotto con richiesta di restituzione dei beni sequestrati.

Quanto al secondo profilo, vale a dire la mancata risposta alle argomentazioni difensive e la mancata valutazione degli elementi di fatto in esse dedotte, va ricordato è solo la mancanza assoluta di motivazione e non la sua incompletezza che può integrare una violazione della legge processuale sanzionata a pena di nullità dell’art. 125 cod. proc. pen., comma 3.

Questa Corte ha infatti affermato che la specificità della disposizione di cui all’art. 606 cod. proc. pen., lett. e), dettata in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l’ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando invece la diversa ipotesi di cui all’art. 606, lett. c). L’espediente non è consentito, sia per i ristretti limiti nei quali la disposizione ora citata prevede la deducibilità per cassazione delle violazioni di norme processuali, (considerate solo se stabilite "a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza"), sia perchè la puntuale indicazione contenuta nella lett. e), riferita al "testo del provvedimento impugnato", collega in via esclusiva e specifica al limite predetto qualsiasi vizio motivazionale. Nè il mancato riferimento a dati probatori acquisiti può costituire motivo di ricorso sotto il profilo della omessa motivazione. Se è vero che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all’analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l’analisi di determinati elementi probatori. Invero, un elemento probatorio estrapolato dal contesto In cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione per la omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell’elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13528 in data 11.11.1998 dep. 22.12.1998 rv 212053).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuna al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

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