Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-02-2011, n. 4525 Indennità varie; Personale ospedaliero, U. S. L. trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 18.10/4.12.2006 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano il 12.12.2003, impugnata dall’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento (di seguito l’Azienda), dichiarava non dovuta agli appellati T.G.M., L.A. e D. S. l’indennità di rischio radiologico per i periodi in cui gli stessi non avevano effettuato turni in sala operatoria e confermava, nel resto, l’impugnata sentenza, che aveva accolto la domanda proposta dai restanti appellati ai fini del riconoscimento dell’indennità di rischio radiologico dal luglio 1998.

Osservava in sintesi la corte territoriale che gli esiti degli accertamenti tecnici disposti nel corso dell’istruttoria confermavano, attraverso l’analisi degli specifici interventi affidati ai chirurghi ortopedici, che sussisteva per gli appellati il rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti , per essere l’esercizio delle loro mansioni nè occasionale, nè temporaneo, e, comunque, non minore per continuità ed intensità di quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Azienda ospedaliera con cinque motivi.

Resistono con controricorso gli intimati indicati in epigrafe.

Hanno proposto, altresì, ricorso incidentale T.G.M. e D.S..

Hanno depositato memorie l’Azienda Ospedaliera, T.G.M. e D.S..
Motivi della decisione

1. Con il primo ed il secondo motivo, proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’Azienda lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 460 del 1988, art. 1 del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 120 della L. n. 537 del 1993, art. 8, comma 6 della L. n. 724 del 1994, art. 5 dell’art. 29 del CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 8 giugno 2000 osservando che, sulla base della normativa di settore e pur a seguito della trasformazione dell’indennità di rischio radiologico in "indennità professionale correlata a specifiche funzioni", presupposto per il riconoscimento al personale diverso dai medici di radiologia e dai tecnici sanitari di radiologia medica è non la qualifica rivestita, ma la continuità (abitualità e permanenza) della esposizione al rischio radiologico.

Con il terzo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, l’Azienda prospetta violazione della L. n. 460 del 1988, art. 1 e del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 120, nonchè vizio di motivazione, osservando che la corte territoriale aveva erroneamente omesso qualsiasi riferimento alla commissione di cui al D.P.R. n. 270 del 1987, art. 58, preposta all’individuazione del personale soggetto a rischio radiologico, ed ai criteri dalla stessa elaborati.

Con il quarto motivo si denuncia la sentenza impugnata per violazione di legge ( art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 384 del 1990, art. 120 e al D.Lgs. n. 230 del 1995, art. 68) e vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5) rilevando che la corte di merito aveva in definitiva assunto come presupposto giustificativo della corresponsione dell’indennità la violazione di un obbligo di legge, avendo il ctu dato atto che i chirurgi ortopedici "non sempre indossa(va)no, al di sotto del camice sterile, il grembiule protettivo anti X".

Con il quinto motivo, infine, l’Azienda deduce ancora vizio di motivazione non avendo i giudici di merito in alcun modo spiegato per quale ragione gli intimati, che, sotto il vigore del D.P.R. n. 185 del 1964, erano ricompresi fra le persone che per motivi di lavoro si trovavano occasionalmente nella zona controllata e, pertanto, percepivano l’indennità di rischio in misura ridottaci sensi della L. n. 460 del 1988, art. 1, comma 3, dovevano considerarsi per il periodo successivo esposti in maniera continuativa al rischio radiologico.

2. Con il ricorso incidentale T.G.M. lamenta violazione degli artt. 115 e 421 c.p.c., per avere la corte territoriale escluso il diritto a percepire l’indennità per i periodi in cui la stessa non aveva effettuato turni in sala operatoria, sebbene nessuna certezza fosse stata acquisita in ordine ai relativi fatti, ed ancora violazione dell’art. 345 c.p.c., per essere la domanda nuova, per ampliamento del petitum, e dell’art. 414 c.p.c., per genericità ed indeterminatezza del relativo contenuto.

3. Con cinque motivi, invece, d.S. lamenta vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5) per non aver la corte valutato le ragioni dell’assenza della stessa dalla "zona controllata" (ragioni riferibili al mobbing nei suoi confronti perpetrato dai colleghi di lavoro e dal responsabile della struttura); ed ancora violazione dell’art. 2049 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3), dovendosi il datore di lavoro riconoscere, comunque, responsabile dei fatti illeciti posti in essere dai propri dipendenti; violazione dell’art. 1227 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3) per non avere la corte territoriale valutato il concorso del fatto colposo dell’Azienda; violazione dell’art. 2087 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3), per non aver la corte di merito riscontrato alcuna responsabilità del datore di lavoro nella mancata tutela dell’integrità fisica e della personalità morale della dipendente, che, se non fosse stata vittima di comportamenti illeciti, avrebbe avuto accesso alla sala operatoria e avrebbe percepito la relativa indennità; ed infine vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5) con riferimento alla (parziale) compensazione delle spese di lite.

4. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

5.1 primi due motivi del ricorso principale sono infondati.

5.1 Giova, al riguardo, premettere, con riferimento al quadro normativo qui rilevante, che la L. 27 ottobre 1988, n. 460 (nel dettare "Modifiche ed integrazioni alla L. 28 marzo 1968, n. 416") ha previsto, all’art. 1, "1. I servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare devono garantire, sulla base delle conoscenze tecnologiche attuali, la massima protezione e la massima esposizione possibile alle radiazioni ionizzanti del personale ivi adibito; 2. Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 58, comma 1, l’indennità mensile lorda di L. 30.000 corrisposta ai sensi della L. 28 marzo 1968 n. 416, è aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988"; 3. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2, è corrisposta una indennità mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 10 gennaio 1988. L’individuazione del predetto personale sarà effettuata secondo le modalità previste dal D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, art. 58, comma 4 …".

Successivamente la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8, comma 6, ha, quindi, stabilito che "A far data dal 1 gennaio 1995, è soppressa l’indennità mensile lorda prevista dalla L. 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dalla L. 27 ottobre 1988, n. 460 art. 1, commi 2 e 3:

dalla stessa data l’indennità di rischio da radiazione è ricondotta nell’ambito delle indennità professionali previste in sede di accordo di lavoro e correlate a specifiche funzioni. Dalla stessa data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni".

La L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 5, ha, infine, fatto salva, in attesa della sua trasformazione in indennità professionale, l’indennità di rischio radiologico nella sua misura piena, stabilendo che "a partire dall’1 gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialisti in radio-diagnostica, radio- terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata" (comma 1), e che "fino all’entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al comma 1 continua ad essere corrisposta l’indennità mensile lorda prevista dalla L. 27 ottobre 1988, n. 460, art. 1 comma 2" (comma 4).

L’art. 29 del CCNL del 10.2.2004, integrativo del CCNL dell’8.6.2000, nel trasformare l’indennità di rischio radiologico in indennità professionale specifica, ha, quindi, previsto che "1. L’indennità di rischio radiologico prevista dall’art. 62, comma 4, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996 a decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta ai dirigenti ivi previsti per 12 mensilità, nella stessa misura di L. 200.000 lorde (pari a Euro 103,29). 2 Ai dirigenti che non siano medici di radiologia esposti in modo permanente al rischio radiologico l’indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1, per tutta la durata del periodo di esposizione. 3 L’accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le "zone controllate" deve avvenire con i soggetti a ciò deputati in base alle vigenti disposizioni …". 5.2 In tal contesto, deve essere, quindi, rammentato come il giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla conformità della L. n. 460 del 1988, art. 1, comma 2 e 3, agli artt. 3, 97 e 32 Cost., abbia offerto di tale normativa una lettura costituzionalmente adeguata, precisando che "la presunzione assoluta di rischio che vale per il personale di radiologia – ove venga correlata alla disciplina posta dall’art. 1 con riferimento alle altre categorie del personale esposte al rischio "in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione" – non è tale da escludere la presenza, all’interno di tali categorie, di prestazioni lavorative individuali pienamente assimilabili, in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente, a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia e destinate pertanto a godere – previo accertamento da parte della commissione di cui al D.P.R. n. 270 del 1987, art. 58 – dell’indennità di rischio nella misura più elevata". "Si tratta di posizioni (ha soggiunto la Corte) del tutto peculiari proprie di lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, possono, in via eccezionale, usufruire della disciplina dettata a protezione dei medici e tecnici di radiologia, in ragione di una accertata esposizione ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia" (Corte Cost. n. 343/1992).

5.3 Sostiene la ricorrente che l’indennità di rischio radiologico è un’indennità legata non alla qualifica rivestita, bensì al tipo di esposizione al rischio radiologico, laddove la corte territoriale, lungi dall’assegnare rilievo alla continuità dell’esposizione al rischio, avrebbe dato rilievo solo alla prima condizione.

Non si può, tuttavia, non osservare che i giudici di merito, nel delibare la fondatezza della domanda, hanno preso in esame, sulla base degli accertamenti tecnici espletati nel corso dell’istruttoria, gli specifici interventi affidati ai chirurghi ortopedici, accertando che, in forza della mansioni concretamente espletate, gli stessi si trovano esposti, in maniera nè occasionale, nè temporanea, ad un rischio che, per continuità ed intensità, non è inferiore a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia.

Tale accertamento è stato congruamente motivato, sia dal punto di vista logico, che fattuale, correttamente osservandosi che il concetto di continuità, contrapponendosi a quello di temporaneità ed occasionalità, non può che essere inteso in senso relativo, e cioè con riferimento al genere di pratiche cliniche in cui è normalmente coinvolto il lavoratore, e che per i chirurghi esso si manifesta come rischio professionale connaturato alle mansioni, nel senso che essi non possono svolgerle senza esporsi a rischio, con una intensità di esposizione tale da superare il limite previsto dalla legge per i lavoratori non esposti.

Ed, al riguardo, si è, fra l’altro, osservato (richiamando le indagini tecniche acquisite) che i chirurghi, a differenza dei medici e tecnici radiologici, hanno necessità di U osservare direttamente le immagini sul video, trattenendosi accanto al paziente, talvolta ripetendo l’esame anche a causa dell’obsolescenza dei materiali, e che gli stessi non possono ripararsi dietro la barra di protezione , nè possono essere protetti da grembiuli piombiferi, in quanto devono avere la massima agilità ed il minimo impaccio nelle operazioni, nè possono cambiarsi in quanto perderebbero tempo prezioso, per la necessità di sottoporsi a nuova sterilizzazione. Ne deriva che la sentenza impugnata, lungi dal ricollegare il diritto all’indennità alla mera qualifica rivestita, si è attenuta al principio, che in questa sede va ribadito, per cui la nozione di rischio radiologico, presupponendo la condizione dell’effettiva esposizione al rischio connesso all’esercizio non occasionale, nè temporaneo di determinate mansioni, può essere riconosciuto,indipendentemente dalla qualifica rivestita, in relazione alle peculiari posizioni di quei lavoratori che si trovano esposti, per intensità e continuità, a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia. Spetta al giudice di merito accertare la sussistenza di tali condizioni ed il relativo accertamento, se correttamente motivato, resta esente dal sindacato di legittimità. 6. Il terzo motivo è inammissibile per mancata osservanza dell’art. 366 bis c.p.c..

Deve, infatti, ribadirsi, in conformità all’insegnamento di questa Suprema Corte, che il principio di diritto che la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità deve consistere in una chiara sintesi logico- giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali che dalla risposta negativa o affermativa che ad essa si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile non solo il ricorso nel quale il quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto all’illustrazione dei motivi di impugnazione (cfr. ad es. SU n. 20360/2007; Cass. n. 14385/2007), ovvero ove non vi sia corrispondenza (o vi sia solo parziale corrispondenza) fra quesito e motivo, sicchè il primo non sia esaustivamente riferibile alla questione controversa posta col motivo di impugnazione, rappresentandone la sintesi logico-giuridica.

Ne resta confermato, quindi, che il rispetto del requisito della imprescindibile attinenza dei quesiti al decisum è condizione indispensabile per la valida proposizione del quesito medesimo, sotto pena della sua genericità e della conseguente equiparazione, per difetto di rilevanza, alla mancanza stessa di un quesito.

11 quesito posto dall’azienda ricorrente ("Dica la Corte Suprema di Cassazione se, sulla base della normativa che disciplina il diritto alla percezione dell’indennità di rischio radiologico, alla commissione di cui al D.P.R. n. 384 del 1990, art. 120, comma 4, spetti o meno il compito di individuare il personale, diverso dai medici di radiologia e dai tecnici sanitari di radiologia medica, avente diritto all’indennità di rischio radiologico esposto con continuità al rischio radiologico") non risulta conforme ai canoni interpretativi indicati, in quanto tautologico e generico, ed inidoneo, quindi, ad esprimere, in termini riassuntivi, ma concretamente pertinenti all’articolazione delle censure in relazione alla fattispecie controversa, il vizio ricostruttivo addebitato alla decisione.

7. Infondato è, invece, il quarto motivo.

La sentenza impugnata, non solo non ha riconosciuto quale presupposto della corresponsione dell’indennità la violazione, da parte dei medici chirurghi, di obblighi protezionali di legge, ma ha, anzi, per come si è già detto, adeguatamente motivato circa le condizioni di lavoro di tali dipendenti, in particolare sulle ragioni per cui gli stessi non possono ripararsi dietro la barra di protezione , nè possono essere protetti da grembiuli piombiferi, in quanto devono avere la massima agilità ed il minimo impaccio nelle operazioni, nè possono cambiarsi in quanto perderebbero tempo prezioso, per la necessità di sottoporsi a nuova sterilizzazione.

8. L’ultimo motivo, infine, resta assorbito nel rigetto delle censure svolte nei primi due mezzi di ricorso e nel conseguente riconoscimento delle condizioni per una esposizione qualificata al rischio radiologico.

9. Non meritevoli di accoglimento sono anche i primi quattro motivi del ricorso incidentale proposto da T.S., che, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Se si considera, infatti, che, per come ha precisato lo stesso giudice delle leggi, l’indennità in questione non assume connotazioni risarcitone, ma assolve essenzialmente ad una funzione di prevenzione, venendo a rappresentare un concorso nelle spese che l’operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico e terapeutico al fine di ridurre i rischi da esposizione, corretta appare la decisione della corte territoriale che ha escluso che la stessa sia dovuta allorchè venga meno l’esposizione al rischio del lavoratore per significativi periodi di tempo.

Deve, infatti, ritenersi che l’indennità di rischio radiologico, in quanto tipica indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni, nel caso, dell’ambiente di lavoro, sia dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d’essere allorchè tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell’attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Del tutto irrilevante è, pertanto, che la ricorrente lamenti di non aver potuto avere accesso alla sala operatoria a causa del comportamento illecito del responsabile della struttura e dei col leghi di lavoro, dal momento che, essendo venute meno, pur in tal caso, le condizioni di rischio che sole giustificano l’erogazione dell’indennità, il diritto alla stessa non può rinvenire titolo nelle specifiche e tipiche finalità di prevenzione che la legittimano e ne qualificano la struttura normativa. E, del resto, ove pure si ritenesse che l’indennità in questione abbia una finalità risarcitoria, si dovrebbe, in ogni caso, valutare che, per presupporre la stessa l’esistenza di un danno effettivo (e cioè, l’esistenza di una situazione di rischio reale e concreta, per effetto dello svolgimento dell’attività lavorativa), ove tale danno mancasse, farebbe, in ogni caso, difetto la necessaria relazione causale fra la causa illecita prospettata (mobbing) e l’evento di danno.

9.1 Egualmente infondata appare la censura relativa alla (parziale) compensazione delle spese.

Deve, al riguardo, osservarsi che, sebbene anche nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1 lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, che, peraltro, non richiede l’adozione di motivazioni specificatamente riferite a tale provvedimento, purchè le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal contesto della motivazione adottata (cfr. SU n. 20598/2008), resta fermo che la valutazione operata dal giudice di merito risulta censurabile in cassazione solo ove sia violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa oppure allorchè la motivazione posta a fondamento della statuizione di compensazione risulti palesemente illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per la sua inconsistenza o evidente erroneità, il processo decisionale del giudice. Nel caso in esame la corte territoriale ha giustificato la statuizione di compensazione facendo riferimento alle difficoltà di accertamento dell’esposizione al rischio connesse alla peculiare posizione dei medici chirurghi; motivazione che, in quanto nè illogica, nè palesemente erronea, si sottrae ad alcuna censura in questa sede di legittimità. 10. Meritevole di accoglimento è, invece, il primo motivo del ricorso incidentale proposto da T.G.M..

A ragione, infatti, la ricorrente lamenta che la corte territoriale non ha temporalmente delimitato il periodo in cui alla stessa non compete il diritto all’indennità, non avendo in alcun modo specificato i "significativi periodi di tempo" di mancata esposizione al rischio per la sospensione degli interventi chirurgici che, sulla base delle risultanze istruttorie, risultano obiettivamente riscontrabili. Sicchè deve ritenersi, in definitiva, che non esiste al processo alcuna certezza in ordine a tali fatti.

Per tal capo il ricorso va, pertanto, accolto e la causa rinviata ad altro giudice di pari grado, il quale, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio, la deciderà attenendosi al seguente principio di diritto:

"L’indennità di rischio radiologico, in quanto indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni dell’ambiente di lavoro e a determinate condizioni lavorative, è dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d’essere allorchè tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell’attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Spetta al giudice di merito verificare l’esistenza di tali presupposti sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti al processo".

Va, invece, esclusa la fondatezza delle ulteriori censure, in quanto non ritualmente documentata l’asserita novità della domanda, in contrasto col principio di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, nè, comunque, apparendo generico ed indeterminato il suo contenuto, avuto riguardo alla evidente funzione riduttiva della pretesa creditoria della lavoratrice perseguita con l’istanza.

11. Le spese del ricorso principale seguono la soccombenza dell’Azienda ricorrente; mentre, in considerazione dell’esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per compensarle fra la stessa e D.S..
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e quello incidentale di D.S., accoglie il ricorso incidentale di T.G.M. nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese fra la T. e l’azienda alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione; compensa le spese del presente giudizio fra l’Azienda ricorrente e D.S.; condanna l’Azienda al pagamento in favore delle altre parti costituite delle spese del presente giudizio, che liquida per R.V. in Euro 35,00 per esborsi ed in Euro 3000,00 per onorari di avvocato,oltre ad accessori di legge, e per gli altri in Euro 45,00 per esborsi ed in Euro 5000,00 per onorari di avvocato, oltre ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-03-2011, n. 6845 Elezioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 25 marzo 2009 il signor C.E. conveniva dinanzi al Tribunale di Cagliari il sig. C.P., eletto consigliere regionale nella circoscrizione di Olbia – Tempio nelle votazioni per il rinnovo del consiglio della regione autonoma Sardegna tenutesi il 15 – 16 febbraio 2009, per sentire accertare la sua ineleggibilità della L.R. 10 luglio 2008, n. 1, ex art. 25, commi 2 e 3, (c.d. legge statutaria) e del D.Lgs. 30 novembre 1992, n. 502, art. 3, comma 9, (Riordino della disciplina in materia sanitaria).

Esponeva che il C.P. si era dimesso dalla carica di direttore sanitario dell’azienda sanitaria locale n. (OMISSIS) di Olbia, integrante una causa di ineleggibilità, tardivamente rispetto al prescritto termine di 180 giorni anteriori alla scadenza naturale della legislatura.

Costituitosi ritualmente, il convenuto eccepiva il rispetto del termine di sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del consiglio regionale di cui all’art. 25, terzo comma, della legge statutaria: termine, che operava autonomamente per l’ipotesi, verificatasi nella specie, di fine anticipata della legislatura.

Con distinto ricorso notificato 19 maggio 2009 i sigg. G. P. e D.I. proponevano analogo ricorso nei confronti del C.P., deducendo la sua condizione di ineleggibilità, non tempestivamente rimossa nel rispetto del distinto termine di sei mesi prima della data di accettazione della candidatura: non trovando applicazione la legge statutaria tra regione Sardegna 1/2008 invocata dal convenuto, perchè annullata con sentenza della Corte costituzionale 4 maggio 2009 n. 149.

Riuniti i ricorsi, il Tribunale di Cagliari con sentenza 8 giugno 2009 dichiarava l’ineleggibilità del C.P. e per l’effetto proclamava eletto in sua sostituzione il candidato C.E.; con compensazione integrale delle spese processuali.

Il successivo gravame era respinto dalla Corte d’appello di Cagliari con sentenza 25 marzo 2010.

La corte territoriale motivava – che non era applicabile alla fattispecie la L.R. 10 luglio 2008, n. 1, venuta meno per effetto della sentenza 8 maggio 2009, n. 149 della Corte costituzionale:

che, investita del conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del consiglio dei ministri nei confronti della regione Sardegna, aveva annullato l’atto di promulgazione illegittimamente emesso dal presidente della regione, nonostante la mancata approvazione della predetta legge in sede di referendum popolare, ex art. 15 dello statuto speciale;

– che tale annullamento, dotato dell’efficacia retroattiva propria delle pronunzie della Corte costituzionale, travolgeva gli effetti medio tempore prodotti; senza che si potesse attribuire rilevanza all’affidamento sulla legittimità della legge da parte del C. P., che all’epoca di dimissioni conosceva la pendenza del conflitto di attribuzione;

che trovava invece applicazione il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 9, (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della L. 23 ottobre 1992, n. 21, art. 1), da interpretare nel senso che presupposto indefettibile della validità della candidatura fosse la cessazione, delle funzioni di direttore sanitario dell’A.s.l. almeno 180 giorni prima della data di scadenza del periodo di durata del consiglio regionale;

che tale requisito vigeva anche nell’ipotesi di scioglimento anticipato, in concorso con l’ulteriore termine di sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento per le dimissioni dalla carica, come contestualmente previsto nella norma in questione: a pena di un irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, eventualmente affetti da analoga causa di ineleggibilità, che invece avessero rispettato il termine dilatorio semestrale.

Avverso la sentenza notificata il 24 giugno 2010, il C.P. proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi e notificato il 13 luglio 2010. Deduceva:

1) la violazione del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82 e segg., per la difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello riportato nel testo scritto della sentenza in ordine al regolamento delle spese di giudizio, rispettivamente compensate e poste a carico dell’appellante;

2) la violazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 9, e della L.R. n. 1 del 2008, art. 25 perchè la Corte d’appello di Cagliari aveva erroneamente applicato la prima delle suddette norme, invece dalla seconda;

3) la violazione dei principi di affidamento e di ragionevolezza;

4) la violazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 9.

Sollevava inoltre eccezione di incostituzionalità del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3 sotto il triplice profilo dell’eccesso di delega; della mancata previsione della facoltà di rimuovere la causa di ineleggibilità del collegio elettorale in cui sia ricompreso il territorio dell’azienda sanitaria locale ove il candidato presta servizio, nel caso di scioglimento anticipato dell’assemblea regionale; della violazione del principio di eguaglianza e di uniformità che deve regolare su tutto il territorio nazionale il regime di ineleggibilità ( artt. 3 e 51 Cost.).

Resistevano con controricorso gli intimati.

All’udienza del 24 gennaio 2011 il Procuratore generale ed i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Il difensore del sig. C.E. depositava note d’udienza.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82 e segg., per difformità del dispositivo riportato nel testo scritto della sentenza rispetto a quello letto in udienza.

Il motivo è fondato.

L’oggettiva discordanza tra il dispositivo letto in udienza, documentato in atti, e quello riportato nel testo successivamente redatto determina la cassazione in parte qua della sentenza. Ad essa può peraltro seguire la decisione nel merito ( art. 384 c.p.c., comma 2), dovendosi attribuire valore solo al primo, stante il principio di immutabilità della decisione, una volta resa pubblica nelle forme di legge.

Nè si può parlare, nella specie, di difformità tra dispositivo e motivazione, in carenza di un’esposizione di puntuali argomentazioni a sostegno della condanna, che è semplicemente enunciata: cosicchè si deve concludere che la compensazione originariamente disposta trovi la sua implicita giustificazione nelle caratteristiche di incertezza e disputabilità peculiari della fattispecie decisa.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 9, (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della L. 23 ottobre 1992, n. 21, art. 1) e della L.R. 10 luglio 2008, n. 1, art. 25 (legge statutaria).

Il motivo è infondato.

Appare esatta la premessa, in diritto, dell’applicabilità della legge statutaria della Regione Autonoma della Sardegna n. 1 del 2008, dal momento che l’annullamento del suo atto di promulgazione, con sentenza della Corte costituzionale 8 maggio 2009 n. 149, non aveva, in sè, valore retroattivo, in difetto di sospensione "peroravi motivi" L. 11 marzo 1953, n. 87, ex art. 40, (Norme sulla costituizione e sul funzionamento della Corte costituzionale): i cui presupposti sono quelli consueti della materia cautelare, e cioè il fumus boni iuris ed il periculum in mora. Quest’ultimo, in particolare, ha riguardo proprio all’idoneità dell’atto impugnato a produrre, medio tempore, effetti pregiudizievoli irreversibili; tanto più, quando l’atto impugnato coinvolga scelte fondamentali di livello costituzionale, come appunto il diritto di elettorato.

Infatti principio generale, in tema di impugnazione di delibere destinate ad avere vigenza temporalmente indeterminata, di far salvi gli atti di esecuzione compiuti nelle more, che solo la sospensione cautelare può pertanto prevenire. La natura oggettiva della legislazione esclude che, in carenza di sospensione, la salvezza possa invece dipendere da un requisito soggettivo di buona fede, connaturale solo al diritto privato (cfr. art. 2377 c.c., comma 7 e art. 2379 c.c., u.c.).

Tuttavia, l’applicazione dell’art. 25 della citata legge statutaria della Sardegna non giova alla tesi del ricorrente.

La norma riproduce, infatti, pressochè alla lettera, il disposto del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3 applicato invece dalla corte territoriale. In entrambi è previsto un termine perentorio di centottanta giorni prima della data di scadenza dell’organo da rinnovare (nella specie, il consiglio regionale) per la cessazione dalla carica, la cui inosservanza determina l’ineleggibilità; ed un secondo termine, di eguale natura, di giorni sette, decorrente dalla data del provvedimento di scioglimento anticipato.

L’unica diversità di disciplina risiede nella diversa norma di cui alla L.R., art. 24, che è, però, inconferente nel caso in esame, riferendosi a cause di ineleggibilità alla carica di presidente – e non di consigliere – della regione: norma, richiamata nel ricorso a titolo di tertium comparationis a sostegno della diversa interpretazione prospettata. Solo l’art. 24, infatti, al comma 2, contiene l’esplicita precisazione che il termine di sette giorni per l’eliminazione della causa di ineleggibilità si applica in caso di cessazione anticipata della legislatura, intervenuta prima dei 180 giorni antecedenti la scadenza naturale. La mancata riproduzione della medesima locuzione nel successivo art. 25 – riguardante, come detto, la diversa casistica delle cause di ineleggibilità dei consiglieri – viene posta dal ricorrente a fondamento di un’interpretazione a contrario, volta ad attribuire a tale norma una configurazione autonoma ed atomistica, in cui assurga a presupposto esclusivo il rispetto del termine di sette giorni successivo alla data di scioglimento anticipato dell’organo. In sintesi: il concorso di entrambi i termini vigerebbe, in ipotesi, solo per l’elezione del presidente della regione, e non pure dei consiglieri, per i quali basterebbero le dimissioni ex post, entro sette giorni dall’evento dissolutivo dell’assemblea regionale.

Tale interpretazione non può essere condivisa, innanzitutto, per l’eterogeneità delle previsioni normative poste a confronto.

Essa, inoltre, si limita a valorizzare il criterio formale "ubi lex dixit voluit" trascurando del tutto il parametro teleologico, che dev’essere invece apprezzato, in sede ermeneutica, anche per norme di stretta interpretazione, quali quelle in tema di elettorato passivo ( art. 12, disp. gen.).

Per unanime opinione in giurisprudenza e dottrina la ratio della disciplina delle cause di ineleggibilità è quella di prevenire forme di capiatio benevolentiae del cittadino elettore, legate all’influenza sulla sua libertà di voto derivante dall’esercizio di funzioni pubbliche e suscettibile di alterare la par condicio nella contesa elettorale. Ma se è così, il dato temporale nell’eliminazione della posizione di favore, diventa unico ed indefettibilile; ed in entrambe le leggi esaminate consta di 180 giorni anteriori alla data di scadenza naturale della legislatura.

Superato detto termine, il direttore generale di un’azienda sanitaria locale è definitivamente escluso dalla competizione elettorale, avendo operato una scelta di continuità nella sua funzione, preclusiva della candidatura.

Qualora, quindi, la durata ordinaria dell’organo da rinnovare subisca una prematura interruzione dopo la scadenza anzidetto, non vi e spazio per una riapertura dei termini degli ineleggibili: a pena di violazione della par candido, insita nella procrastinata rimozione della condizione di vantaggio rispetto ad eventuali candidati, patimenti ineleggibili, che abbiano però rinunciato, per tempo, alla loro carica.

Si rifletta, al riguardo, che tale alterazione delle condizioni di partecipazione alla gara elettorale potrebbe arrivare alla pratica disapplicazione della causa di ineleggibilità nell’ipotesi – scolastica, certo; ma non per questo, impossibile – di anticipazione dello scioglimento dell’assemblea regionale ravvicinatissima rispetto alla durata naturale (argomento apagogico).

Non è dunque possibile recepire la tesi del ricorrente, che sopravvaluta non poco la portata del dato letterale, facendo di una proposizione esplicativa (che, perciò stesso, non aveva bisogno di essere reiterata in altra disposizione di eguale ratio) il criterio discretivo tra analoghe ipotesi di ineleggibilità, in contrasto con l’intenzione del legislatore.

Il terzo motivo appare assorbito dalla statuizione che precede; a prescindere dall’incongruenza della denunziata violazione dei principi di affidamento e di ragionevolezza, senz’alcun riferimento a norme giuridiche specifiche.

Il quarto motivo è pure infondato, consistendo nella critica all’interpretazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 che non trova applicazione in concreto. Per completezza di analisi, si può aggiungere che l’ineleggibilità nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell’Unità sanitaria locale presso la quale il candidato abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura appare, comunque, applicabile in via generale: e quindi, sia nel caso di scioglimento ordinario, che anticipato dell’organo. Come rivelato dall’incipit dell’alinea ("In ogni caso…") e dall’identica ratio di impedire la lesione della par condicio per effetto della possibile influenza connaturale alla carica esercitata.

Nè si risolve in una compressione eccessiva del diritto di elettorato passivo, non impedendo che il dirigente si presenti candidato in un diverso collegio. Al riguardo, il precedente citato, consistente in una decisione della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati nella quarta legislatura, appare improntato a motivazioni di opportunità politica, non vincolanti in una pronuncia in stretto diritto.

Perdono a questo punto di rilevanza le questioni di illegittimità costituzionale del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitarie, a norma della L. 23 ottobre 1992, n. 42, art. 1), dal momento che il fondamento della ritenuta ineleggibilità del C.P. riposa, invece, sulla disciplina dettata dalla legge statutaria della regione Sardegna 10 luglio 2008, n. 1.

Le spese processuali vanno poste a carico del C.P., data la sua prevalente soccombenza; e sono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.
P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e, decidendo nel merito, compensa le spese del grado d’appello;

– Rigetta i residui motivi e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, sostenute dal C.E., liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, e di quelle sostenute da G.P. e D.I., liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari; oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-02-2011) 28-02-2011, n. 7582 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Roma ha disposto la consegna del cittadino bosniaco H.R. alias (OMISSIS) all’autorità giudiziaria francese, in esecuzione del mandato di arresto Europeo emesso il 24.11.2010 dal Tribunale di Grande istanza di Parigi, per i reati di associazione per delinquere in previsione della commissione di furti in banda organizzata, ricettazione in banda organizzata, tratta di esseri umani in banda organizzata nei confronti di soggetti minorenni con utilizzo di torture ed atti barbarici, stupro e induzione alla prostituzione, per fatti/reati commessi a (OMISSIS).

2. Nell’interesse dell’ H.R. alias (OMISSIS) ricorrono per cassazione, con due distinti atti, i difensori fiduciari avv. Ciotti e avv. Mercurelli.

2.1 Con unico articolato motivo l’Avv. Ciotti deduce violazione di legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p) e vizi di motivazione, perchè:

– il riferimento al fondamento probatorio delle accuse sarebbe basato su mere congetture, nè le intercettazioni nè le dichiarazioni richiamate nel mae essendo state acquisite al fascicolo;

– essendo il ricorrente dimorante in Italia da tempo, l’eventuale reato associativo non avrebbe che potuto consumarsi in Italia e del resto la stessa autorità richiedente avrebbe fatto riferimento alla città di Roma.

2.2 L’Avv. Mercurelli propone due motivi:

– violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla L. n. 59 del 2005, art. 18 lett. p), perchè la contestazione associativa e quella per i reati di cui agli artt. 609 e 609 bis c.p. farebbero esplicito riferimento al territorio nazionale ed in particolare a Roma, dove il ricorrente si sarebbe trasferito dal 2008 pur risultando permanente la consumazione dei reati per cui procede l’autorità giudiziaria francese; nè dagli atti risulterebbe confermato l’assunto della Corte distrettuale di una limitazione della richiesta di consegna per soli fatti consumati nella giurisdizione francese;

– violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 18 lett. E, perchè la Corte d’appello non si sarebbe "interrogata su esistenza e qualità dei limiti della custodia cautelare nell’ordinamento francese". 3. I ricorsi sono infondati.

Il motivo relativo all’inadeguata indicazione del materiale probatorio (Avv. Ciotti) è manifestamente infondato, perchè la Corte distrettuale ha già evidenziato che dal mandato di arresto Europeo e dalla scheda di relazione inviata dall’autorità giudiziaria emittente sono indicati specificamente i mezzi di prova che hanno costituito oggetto dell’autonomo apprezzamento di merito, spettante solo all’autorità giudiziaria straniera.

Il secondo motivo del ricorso dell’Avv. Mercurelli è del tutto generico.

3.1 Il motivo relativo alla causa di rifiuto della consegna (comune ai due ricorsi) è infondato.

3.1.1 L’art. 18, lett. p) prevede che la consegna sia rifiutata se il mandato d’arresto Europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio. L’art. 6 c.p., comma 2 italiano prevede che il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi intervenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione.

La Corte distrettuale ha rilevato che dal mandato di arresto Europeo e dalla relazione "si evince che l’autorità giudiziaria francese procede solo per una pluralità di reati commessi in Francia ed in particolare a Parigi", mentre l’accenno a Roma e Barcellona ha la sola funzione di "sottolineare le notevoli dimensioni territoriali dell’organizzazione criminosa, con propaggini anche in Paesi Europei diversi dalla Francia".

Sul punto i ricorrenti rivolgono contestazione generica, richiamando sostanzialmente solo il fatto della riferita dimora del richiesto in Italia e, da essa, facendo conseguire in termini di astratto corollario logico l’operare effettivo di quella stessa associazione a delinquere anche nel nostro Stato, negli esatti termini che caratterizzano la contestazione specifica in Francia. Ma, appunto, la Corte d’appello ha osservato che l’autorità giudiziaria francese ha svolto e svolge indagini esclusivamente per fatti consumati nel territorio francese: va sul punto rilevato che effettivamente la documentazione francese fa specifico e solo riferimento ai borseggi organizzati nella metropolitana parigina, da minorenni sfruttate e costrette. Contestualmente la Corte territoriale ha precisato che le fonti di prova acquisite si riferiscono solo al contesto di tali specifici reati, e che, allo stato, l’esistenza effettiva della stessa associazione ed il suo operare organico anche in Italia, in riferimento a fatti specifici, sono del tutto ipotetici e neppure oggetto del procedimento penale nel quale è stato emesso il mae per cui è stata deliberata la decisione impugnata.

In altri termini, mancano le condizioni di fatto per affermare che una parte della condotta per cui specificamente, e solo, si procede all’estero, precisata in sufficienti estremi oggettivi e con riferimento a fonti specifiche di prova, idonea a fondare una delineata notizia di reato che consenta l’immediato esercizio dell’azione penale in Italia (posto che sicuramente non è riferita pendenza pertinente alcuna) si sia verificata in Italia, con ciò difettando l’unica condizione che consentirebbe all’autorità giudiziaria nazionale di procedere esattamente per il reato per il quale procede l’autorità giudiziaria straniera, così realizzandosi quel peculiare effettivo e concreto contesto che, solo, fonda e spiega il rifiuto della consegna di cui alla L. n. 69 del 2005, lett. p) (Sez. 6, sent. 45524 del 20-27.12.2010; Sez. F, sent. 35288 dell’11-15.9.2008; Sez. 6, sent. 40287 del 28-29.10.2008).

Tale norma, infatti, trae origine da uno dei motivi facoltativi di rifiuto della consegna previsti dalla decisione quadro del 2002 (art. 4, par. 7), che, a sua volta, si ispira all’art. 7 della Convenzione Europea di estradizione, con il quale si è inteso dare preminente rilievo alla giurisdizione territoriale dello Stato richiesto (l’Etat ne livre pas ses justiciables), risolvendo in favore di quest’ultimo un ipotetico conflitto positivo di giurisdizione sul medesimo fatto di reato (Sez. 6, sent. 45524 del 20-27.12.2010).

Deve quindi essere affermato il principio di diritto che la L. n. 22 del 1969, art. 18, lett. p) obbliga al rifiuto della consegna solo quando la consumazione in tutto o in parte in Italia dei reati, cui si riferisce il mandato di arresto Europeo, sia delineabile con riferimento a specifiche condotte ed eventi che costituiscano contenuto idoneo a fondare una notizia di reato che consenta l’immediato contestuale esercizio dell’azione penale per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero, da parte dell’autorità giudiziaria italiana.

3.1.2 Nè l’eventuale astratta futura configurabilità in Italia di fatti/reato specifici, o di parte di condotte ad essi pertinenti – ovviamente quando, come argomentato, una specifica notizia di reato afferente condotte a rilevanza penale consumate almeno in parte in Italia dovesse essere formalizzata o comunque acquisita -, pur se in astratto suscettibili di unificazione nella continuazione con i fatti reato consumati solo all’estero, sarebbe idonea ad impedire la consegna relativamente ai fatti consumati all’estero e per i quali solo all’estero si procede.

Questo perchè l’ipotetica continuazione non è idonea, nella materia disciplinata dalla L. n. 69 del 2005, a determinare la competenza nazionale per reati commessi tutti e solo all’estero. Altro è, infatti, il beneficio eventuale futuro del riconoscimento della continuazione tra sentenze nazionali e straniere che, per quanto attiene al trattamento sanzionatolo, può conseguire anche al mero riconoscimento della sentenza straniera, ed altro è la competenza che impone il rifiuto della consegna nell’ambito della procedura mae.

Sotto questo profilo ulteriore può pertanto anche dirsi che nel caso concreto difetta l’interesse all’eccezione, inidonea ad impedire l’effettiva consegna per tutti i reati per i quali l’autorità giudiziaria francese l’ha chiesta.

Consegue il rigetto del ricorso, con le statuizioni di legge in ordine al pagamento delle spese processuali ed alle incombenze di cancelleria.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-05-2011, n. 11249 ici

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Svolgimento del processo

Con tre distinti ricorsi alla CT.P. di Roma la Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco impugnava gli avvisi di accertamento per ICI nei suoi confronti emessi dal Comune di Roma per gli anni 1999, 2000 e 2001, eccependo la decadenza del Comune per le prime due annualità, e lamentando altresì che la differenza d’imposta richiesta per un immobile aziendale, sarebbe stata comunque erroneamente calcolata sulla base della rendita catastale attribuita a seguito di variazione del 7.12.2001, recepita in atti dal 6.12.2002, e cioè in epoca successiva alle annualità accertate.

Il giudice adito, riuniti i ricorsi, in parziale accoglimento degli stessi annullava gli accertamenti relativi agli anni 1999 e 2000, per decadenza dell’Ufficio essendosi il procedimento notificatorio concluso oltre i termini di legge previsti per il potere di accertamento de Comune, mentre confermava la validità del terzo atto impugnato.

Avverso tale sentenza proponevano distinti appelli entrambe le parti, e la C.T.R. del Lazio, con sentenza n. 123/4/07, depositata il 24.10.2007 e non notificata, riuniti ancora una volta i procedimenti, rigettava il gravame del Comune ed accoglieva quello della società, annullando anche l’accertamento relativo all’anno 2001.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado proponeva ricorso il Comune di Roma articolando tre motivi, all’accoglimento dei quali si opponeva la società con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. e depositando successivamente anche memoria aggiunta a sostegno delle sue difese.
Motivi della decisione

Con i motivi articolati il Comune ricorrente deduce congiuntamene i seguenti vizi:

"Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui fatti di causa. Violazione e falsa applicazione delle norme di legge in materia. Illegittimità della sentenza per errore in iudicando annualità 1999 e 2000", formulando all’esito dell’esposizione il seguente quesito: "Dica la S.C. se stano state violate le disposizioni di legge in materia ed in particolare del D.Lgs. n. 542 del 1992, art. 5.

Il ricorso, che presenta anche questioni di procedibilità conseguenti al mancato deposito, contrariamente alle risultanze dell’indice del fascicolo di parte, di copia autentica della sentenza impugnata), nonchè talune imprecisioni che valgono a renderne confusi i contenuti (v. pag. 5 laddove si riferisce che la CTR avrebbe "confermato" la sentenza di primo grado; pag. 8 dove si riporta virgolettato un lungo periodo riferito presumibilmente alla sentenza di appello, e che però nessun riscontro trova in essa), risulta comunque inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. nel testo vigente al momento della proposizione dell’impugnazione.

Ed infatti la denuncia del vizio di motivazione, oltre a non contenere un momento di sintesi con la chiara indicazione dei fatto controverso, in alcun modo chiarisce in maniera adeguata quale sarebbe il fatto controverso non sufficientemente motivato. Ai riguardo chiara ed inequivocabile è l’interpretazione dell’art. 366 bis c.p.c. fornita dalla giurisprudenza di legittimità con l’affermazione del seguente principio di diritto: "L’art. 366 bis cod. proc. civ., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a "dieta" giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo "iter" argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione" (così Cass. 25.2.2009, sent n. 4556; cfr. 30.12.2009, ord. n. 27680; 12.5.2008, sent. n. 11652).

Le doglianze relative agli altri due vizi, sempre cumulativamente denunciati, a loro volta non specificano sufficientemente l’error in iudicando dedotto e le norme asseritamente violate, e soprattutto si concludono con la formulazione di un unico quesito, e non di distinti quesiti per ciascun motivo come previsto dalla norma, tra l’altro formulato in maniera assolutamente generica e non rispondente alle previsioni del legislatore ("Dica la S.C. se siano state violate le disposizioni di legge in materia ed in particolare del D.Lgs. n. 542 del 1992, art. 5).

In proposito ancora una volta consolidata e assolutamente condivisibile è la giurisprudenza di questa Corte nel senso che: "In caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la "ratio" dell’art. 366 bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione" (v. SS.UU. sent. 9.3.2009, n. 5623). E così anche in ordine alla necessità che il quesito di diritto sia formulato "in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia" (v. Cass. SS.UU. ord. 27.3.2009, n. 7433; Cass. Sent. 7.4.2009, n. 8463; 25.3.2009, n. 7197), e che il quesito di diritto, contrariamente a quanto specificamente verificatosi nel caso di specie, "non può mai risolversi nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, e deve investire la "ratio decidendi" della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto" (Cass. 19.2.199, n. 4044).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con condanna del Comune al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune di Roma al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 8.200,00 di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.