T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-04-2011, n. 3216 Esclusioni dal concorso

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rale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la contestata esclusione è stata disposta perché la ricorrente è risultata compatibile quanto all’area cognitiva ma non compatibile quanto alle aree comportamentale e dell’assunzione di ruolo, così riportando una valutazione complessiva di non compatibile;

Considerato che il giudizio espresso dalla Commissione è stato il seguente: "la Commissione conferma gli aspetti negativi indicati dall’ufficiale perito selettore nella propria scheda di valutazione. Nel corso del colloquio di verifica la candidata ha palesato difficoltà di inserimento in contesti diversi dal proprio e, comunque, di operare all’interno di gruppi. Tende a subire passivamente gli eventi, necessitando di essere guidata e incoraggiata. Carente la motivazione, non conoscendo le mansioni del ruolo al quale aspira accedere".

Vista l’ordinanza istruttoria numero 1896/2010, e il relativo adempimento dell’Amministrazione;

Considerato che nessuna delle censure del ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la censura la quale lamenta difetto di motivazione (il provvedimento impugnato si limiterebbe a formulare un acritico in giudizio di non idoneità, fornito di qualsivoglia possibilità di verificare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno condotto la Commissione ad adottare la contestata determinazione) risulta da respingere perché il contestato giudizio risulta esaurientemente esposto dagli atti impugnati, ai quali si rinvia, né risulta che l’esame degli atti del procedimento sia stato precluso alla ricorrente;

– per analoghe considerazioni va respinta la censura la quale lamenta illegittimità dell’articolo 11, comma 3, del bando di concorso e della determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri numero 57/17 del 16 aprile 2010, con la quale sono state definite le modalità per gli accertamenti attitudinali, perché non prevederebbero espressamente che l’attività della Commissione deve attenersi agli obblighi di trasparenza in cui alla precedente censura;

– la censura la quale lamenta l’illegittimità della motivazione per relationem che sarebbe contenuta nell’impugnato giudizio di non idoneità va respinta perché quell’atto non reca una motivazione per relationem ma concreta invece un giudizio autonomo formulato ai sensi della normativa di riferimento (peraltro adeguatamente descritta in ricorso), sulla scorta della pregressa relazione dell’Ufficiale psicologo e della pregressa Scheda di valutazione dell’Ufficiale perito selettore;

– la censura la quale lamenta contraddittorietà coi precedenti test sostenuti dalla ricorrente per l’arruolamento come volontario nell’Esercito e con il proprio libretto personale, nonché con i propri precedenti di servizio, va respinta perché pone a raffronto elementi tra loro non omogenei e quindi non raffrontabili;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 03-05-2011, n. 17141 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 3.6.2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari dispose la custodia cautelare in carcere di 42 persone, alcune delle quali gravemente indiziate anche del reato associativo, oltre che di ipotesi di spaccio continuato in concorso di sostanze stupefacenti, tra i quali G.V., indagato per i reati di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1.

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, e il Tribunale di Bari, con ordinanza del 1.7.2010, dichiarava la nullità dell’ordinanza impugnata, rilevando che il Gip si era limitato ad una pedissequa riproduzione della richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura della Repubblica di Bari, la quale a sua volta, si era limitata a riprodurre l’informativa di polizia giudiziaria.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Direzione Distrettuale Antimafia, deducendo l’erronea rilevazione di ufficio della insussistente nullità prevista dall’art. 292 c.p.p., comma 2, e l’omesso esercizio del potere dovere di integrazione attribuito al Tribunale del riesame dall’art. 309 c.p.p., comma 9. Rileva, al riguardo, il ricorrente che il Tribunale di Bari ha annullato il provvedimento in quanto il giudice per le indagini preliminari avrebbe svolto il processo motivazionale previsto dall’art. 292 c.p.p., lett. c) e c bis), limitandosi a far propri i contenuti dell’informativa della polizia giudiziaria a sua volta riprodotta nella richiesta cautelare del pubblico ministero, ed ha quindi ritenuto inesistente la necessaria motivazione del titolo cautelare, anche sotto il profilo delle esigenze cautelari, valutate in modo generico e cumulativo, e senza alcuna considerazione del tempo trascorso dalla commissione dei fatti, peraltro ricompresi nell’ambito dell’operatività dell’indulto. Il Tribunale ha omesso però di considerare che: 1) la richiesta cautelare del pubblico ministero riporta in calce ad ogni singola imputazione provvisoria le pagine in cui viene trattata quella singola imputazione; 2) la richiesta cautelare in questione non si è affatto limitata a riprodurre l’informativa della polizia giudiziaria, come dimostra il fatto che non è stata accolta la richiesta di misura nei confronti di alcuni indagati, e le misure richieste sono state calibrate considerando le posizioni di ogni singola persona; 3) sono state redatte dalla polizia giudiziaria, con l’annotazione di indagine n. 484/268-1 del 4.10.2007, le schede personali relative ad ogni singola persona interessata dalla richiesta cautelare, e le schede in parola, aggiornate al settembre 2007, costituiscono acquisizioni investigative rilevanti in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari relative ad ogni singola persona sottoposta alle indagini. Il giudice per le indagini preliminari, dopo aver richiamato, a pagina 27 dell’ordinanza i gravi indizi relativi alle provvisorie imputazioni, così riportando nel provvedimento cautelare una serie di dati in puro fatto, già scrutinati e valorizzati dal pubblico ministero, ha poi testualmente affermato che "quanto sopra ritrova la totale condivisione di questo GIP che, quindi, si richiama alla richiesta medesima ad ogni effetto di legge. Anche riguardo alle richieste cautelari si condividono pienamente le considerazioni svolte dai p.m. richiedenti"; le affermazioni in questione, pur nella loro stringatezza, non consentono in alcun modo di ritenere insussistente il vaglio critico e di sostenere che il giudice della cautela abbia acriticamente riportato nel provvedimento custodiate genetico documenti di polizia giudiziaria affastellati dal pubblico ministero. D’altra parte, attesa la dimostrata certa presenza, ancorchè in nuce, nel provvedimento del g.i.p. di un apparato argomentativo fondante lo scrutinio e l’accoglimento delle tesi accusatorie del pubblico ministero, il Tribunale del riesame avrebbe potuto e dovuto integrare il provvedimento genetico, nelle parti ritenute insufficientemente motivate.

Chiede pertanto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.

Ben è vero che – secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale citato dal ricorrente e condiviso dal Collegio – il coordinamento dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c) bis (in base al quale a pena di nullità, rilevabile anche d’ufficio, il giudice nell’ordinanza cautelare deve esporre le specifiche esigenze cautelari e la necessità della custodia in carcere, esponendo i motivi per i quali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa) e quello dell’art. 309 c.p.p., comma 9 (in base al quale il tribunale può anche confermare il provvedimento cautelare per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dei provvedimento stesso) va stabilito nel senso che al tribunale del riesame deve essere riconosciuto il ruolo di giudice collegiale e di merito sulla vicenda "de libertate", e pertanto allo stesso non è demandata tanto la valutazione della legittimità dell’atto, quanto la cognizione della vicenda sottostante e, quindi, primariamente, la soluzione del contrasto sostanziale tra la libertà del singolo e la necessità coercitiva. Ne consegue che la dichiarazione di nullità dell’ordinanza impositiva è certamente l’ultima "ratio" delle determinazioni adottabili. Tale nullità, invero, può essere dichiarata solo ove il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso "grafico", ovvero ove, pur esistendo una motivazione in tal senso, essa si risolva in clausole di stile, onde non sia possibile, interpretando e rivalutando l’intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 2, sent. n. 39383/2008 Rv. 241868).

Inoltre, quando un provvedimento non si limita a richiamare altro atto, ma ne recepisca graficamente il contenuto, non può certo dirsi che "manchi" di motivazione, dovendo, piuttosto, equipararsi la situazione al caso di motivazione "per relationem", e cioè del provvedimento che richiami il contenuto di diverso atto, facendone propria la motivazione. E sulla motivazione "per relationem" da parte del G.I.P. alla richiesta del P.M si sono espresse le SS.UU. di questa Corte, con la sentenza n. 17 del 21 giugno 2000, ritenendola legittima, semprechè l’atto di riferimento sia conosciuto o conoscibile dall’interessato, la motivazione, contenuta nell’atto di riferimento, risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria al provvedimento di destinazione e sia chiaro che il decidente abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento di riferimento ritenendole coerenti alla sua decisione.

Orbene – tanto premesso – rileva il Collegio che, nella specie, l’atto richiamato dal Giudice per le indagine preliminari, integralmente riprodotto, è costituito dall’informativa di polizia giudiziaria, già recepita nella richiesta di misura avanzata dalla Procura, e che espone, secondo un mero ordine cronologico, l’esito delle intercettazioni telefoniche e delle altre attività di polizia giudiziaria.

In assenza di una qualsivoglia, seppur sintetica, analisi effettuata dal Giudice del riesame, per ogni singolo indagato, a fronte degli elementi indicanti l’attività di spaccio e, dove ravvisato, del suo collocamento all’interno dell’associazione per delinquere, nonchè delle esigenze cautelari in riferimento al tempo dei commessi reati in riferimento agli episodi di spaccio (reati collocati, peraltro, in un arco temporale non recente, e che va dal (OMISSIS)) e alle condotte degli indagati in epoca successiva al deposito dell’informativa di polizia giudiziaria nel giugno 2007, correttamente il Tribunale del Riesame ha ritenuto di non poter integrare la motivazione dell’impugnato titolo custodiale. Nè l’avrebbe potuto, e dovuto fare, sulla scorta delle "schede personali" indicate in ricorso, relative ad ogni singola persona e redatte dalla polizia giudiziaria nel settembre 2007 (e quindi quasi tre anni prima dell’ordinanza custodiale del 3.6.2010), dal momento che le stesse, pur costituendo acquisizioni investigative certamente rilevanti ai fini sia della richiesta della misura che del provvedimento custodiale, non possono però sostituire la valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari, che è propria dell’ufficio requirente prima e del giudice delle indagini preliminari dopo, e che ben può esprimersi, per evidenti esigenze di economia processuale, anche "per relationem", ma che deve comunque essere attuale e contenere quel minimo di enucleazione degli elementi essenziali e individualizzati atti a consentire, da un lato, un’adeguata difesa all’indagato in riferimento alla fattispecie di reato contestata e, dall’altro, la verifica della sufficienza argomentativa ai Giudici del riesame.

Nè d’altra parte dallo stesso tenore delle deduzioni del ricorrente emerge in alcun modo che il giudice delle indagini preliminari abbia preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento, in ordine ad ogni singolo indagato, e le abbia quindi meditate e ritenute coerenti con la sua decisione, risultando a tal fine del tutto irrilevante il breve inciso riportato in ricorso (e riferito senza distinzione alcuna a tutti gli indagati, e ciò a prescindere dal fatto che fosse contestata l’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e/o quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, con le relative conseguenze sul piano dell’automatismo cautelare), e definito dallo stesso ricorrente apparato argomentativo "in nuce".
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-09-2011, n. 19244

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.G., D.R.L. e D.R.D. ricorrono per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Napoli del 28 aprile 2009 con il quale è stata accolta la domanda di condanna al pagamento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata di un procedimento promosso davanti al t.a.r. Campania con ricorso del 5 giugno 1990, definito con sentenza del 13 luglio 2008 ed è stata liquidata la somma di Euro 8.777,00. I ricorrenti hanno presentato memoria.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

I ricorrenti lamentano che la corte territoriale abbia violato la L. n. 89 del 2001, art. 2, e segg., e i principi della CEDU in tema di ragionevole durata dei giudizi nonchè la disciplina civilistica in tema di prescrizione e decadenza.

Trattandosi di ricorso per cassazione proposto nei confronti di provvedimento pubblicato dopo il 2 marzo 2006 e prima del 4 luglio 2009, deve trovare applicazione art. 366 bis c.p.c., inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 (abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, lett. d), applicabile, per espressa previsione dell’art. 58 della stessa legge alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato o depositato dopo il 4 luglio 2009), a tenore del quale "Nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione". Secondo il costante orientamento di questa Corte la norma, che risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diverse da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, nè in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la corte in condizioni di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris, che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; inoltre, la formulazione della censura dell’art. 360 c.p.c., ex n. 5, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, con la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza rispetto alla decisione, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Nella specie il motivo di ricorso non si conclude con la formulazione del quesito di diritto e pertanto il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese che liquida in Euro 950,00 oltre alle spese prenotate a debito.

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T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 03-06-2011, n. 467 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il provvedimento impugnato il comune di Cori ha ingiunto al ricorrente la demolizione di opere allegatamente abusive.

Contro il provvedimento era quindi proposto il ricorso all’esame, con cui il deducente – che ha premesso di aver presentato istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/01 – denuncia il difetto di motivazione e l’eccesso di potere sotto vari profili.

2. Il comune di Cori non si è costituito in giudizio.

3. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse; costituisce infatti giurisprudenza ormai consolidata che la presentazione, in epoca successiva all’ingiunzione alla demolizione, di istanza di accertamento di conformità "produce l’effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile il ricorso proposto avverso la stessa per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell’abusività dell’opera, sia pure al fine di verificarne l’eventuale sanabilità, provocato da detta istanza, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa. Pertanto, il ricorso giurisdizionale avvero un provvedimento sanzionatorio, proposto anteriormente all’istanza di condono edilizio, deve ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, spostandosi l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio dall’annullamento del provvedimento già adottato, all’eventuale annullamento del provvedimento di rigetto" (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 2008, n. 5846, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 10 maggio 2010, n. 10574).

Spese compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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