Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-04-2011) 16-06-2011, n. 24156 Sicurezza pubblica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E.U. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il gip del tribunale di Terni ha convalidato il provvedimento del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, nonchè la comparizione personale negli uffici della stazione carabinieri di Campagnola Emilia all’inizio della gara, mezz’ora dopo l’inizio della prima frazione di gioco e mezz’ora dopo l’inizio della seconda frazione di gioco in occasione di ogni incontro di calcio che la squadra della Reggiana disputerà in qualsiasi stadio del territorio nazionale o all’estero per la durata di anni due.

Deduce in questa sede il ricorrente:

1) difetto di motivazione in merito alle ragioni di necessità e urgenza che giustificano l’adozione della misura;

2) violazione della L. n. 401 del 1989, art. 6, commi 1 e 2 e vizio di motivazione in ordine alle ragioni per cui l’interessato debba presentarsi presso la PG tre volte in occasione della stessa partita della squadra di calcio della Reggiana.

Si duole inoltre dell’impossibilità di individuare per tempo tutte le partite amichevoli e l’estensione a queste ultime del divieto di accesso.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Sono interamente da condividere le argomentazioni con le quali il procuratore generale di questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.

Non vi è dubbio infatti circa la legittimità del richiamo per relationem alle ragioni esposte nel provvedimento del questore delle quali non può essere sottaciuta la validità stante il riferimento alla gravità estrema dei fatti che hanno determinato l’iniziativa del Questore.

Nel provvedimento di quest’ultimo si fa espresso riferimento ad atteggiamenti aggressivi provocatori ed offensivi da parte dell’odierno ricorrente nei confronti del personale preposto alla sicurezza dello stadio in occasione dell’incontro di calcio "Ternana -Reggiana".

E.U., infatti, nell’occasione, approfittando della confusione, avrebbe azionato la maniglia antipanico permettendo ai tifosi all’esterno dello stadio di entrare nell’area di massima sicurezza che dava accesso al settore assegnato ai tifosi ospiti, senza transitare per i previsti tornelli, evitando così i controlli di sicurezza e consentendo l’accesso in violazione dei regolamenti dell’impianto sportivo.

Inoltre avrebbe spintonato ed allontanato con violenza, dopo avergli provocato una ferita al naso ed alla mano uno steward che tentava di mantenere chiusa la porta di sicurezza.

La particolare gravità dei fatti indicati correttamente risulta valutata in relazione alle modalità ed alla durata dell’obbligo di triplice obbligo di presentazione da parte del GIP. Quanto alla individuazione degli incontri, la pericolosità del prevenuto giustifica l’estensione dell’obbligo di presentazione alla PG anche in relazione alle partite amichevoli della Reggiana nè vale obiettare la difficoltà di individuare per tempo gli incontri trattandosi di squadre che milita nel campionato semiprofessionistico esistendo comunque la possibilità di adeguata informazione come rilevato dal Procuratore generale.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-11-2011, n. 24495 Pensione di riversibilità

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 9 gennaio 2006 il Tribunale dei Catania, in accoglimento della domanda proposta da C.G. e da C.T.M. nella qualità di eredi di M.L., ha dichiarato il diritto alla percezione della pensione dell’ex coniuge della M. dalla data del decesso di questi e non dalla notifica della sentenza del Tribunale che aveva statuito sulle quote del trattamento pensionistico di reversibilità spettante al coniuge divorziato ed al coniuge superstite. Con sentenza del 14 marzo 2007 la Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma di tale sentenza di primo grado, in parziale accoglimento dell’appello incidentale degli eredi C., ha condannato l’I.N.P.S. a corrispondere a detti eredi la rivalutazione monetaria dalle rispettive scadenze e sino al soddisfo, confermando, nel resto la sentenza di primo grado.

Per quanto rileva in questa sede la Corte territoriale ha considerato che il giudice di primo grado aveva condannato l’I.N.P.S. al pagamento degli interessi legali, ma non anche della rivalutazione monetaria dovuta.

Avverso tale sentenza della Corte d’Appello di Catania propone ricorso per cassazione l’I.N.P.S. articolato su unico motivo.

Resistono con controricorso gli eredi C. che hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 1225 c.c. e art. 1282 c.c., comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6, e della L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare si deduce che gli interessi legali non possono decorrere dalla data di decorrenza della pensione stabilita al mese successivo al decesso del coniuge, in quanto l’I.N.P.S., in caso di concorrenza di coniuge divorziato e coniuge superstite, può liquidare la pensione solo all’esito della pronuncia giudiziale con la quale vengono determinate le quote di spettanza dei due coniugi, per cui solo dopo tale pronuncia si concluderebbe l’iter amministrativo da cui possono decorrere gli interessi legali in questione.

Il ricorso è inammissibile in quanto investe una questione sulla quale si è già formato il giudicato. Infatti la Corte territoriale, chiamata a pronunciarsi sull’appello incidentale con il quale si chiede la condanna dell’I.N.P.S. al pagamento della rivalutazione monetaria sul trattamento pensionistico spettante agli eredi C. in quanto gli interessi legali erano già stati riconosciuti con la sentenza di primo grado, ha esattamente limitato la propria pronuncia a detta rivalutazione monetaria osservando che il primo giudice aveva già condannato l’I.N.P.S. al pagamento degli interessi legali.

L’I.N.P.S. contesta con il proprio ricorso la decorrenza degli interessi, come confermato anche dal quesito di diritto formulato proprio con espresso riferimento agli interessi, questione sulla quale si è formato il giudicato in quanto, come esattamente affermato dalla Corte territoriale, sul punto si è pronunciato il giudice di primo grado con decisione che non è stata oggetto di appello.

Pertanto in questa sede non può evidentemente contestarsi la decorrenza degli accessori di legge conseguente alla decorrenza del trattamento pensionistico in questione, proprio perchè gli interessi legali, con la relativa decorrenza, hanno fatto oggetto di pronuncia non impugnata e conseguentemente passata in giudicato.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 25,00 oltre Euro 1.800,00 per onorari, oltre IVA e CPA. Da distrarsi in favore dell’avv. G. Sante Assennato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 25-07-2011, n. 6655

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Svolgimento del processo

Il presente ricorso ha per oggetto la determinazione dirigenziale in epigrafe, con cui si ingiunge, ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, la demolizione di una serie di opere, meglio specificate di seguito, abusivamente realizzate su terreno di 1800 mq circa, appartenente al Comune di Roma, occupato sine titulo dai ricorrenti e dalla loro famiglia, completamente recintato con bandoni, legno e ferro e provvisto di cancello carrabile parzialmente gettato in calcestruzzo.

Segnatamente si tratta, oltre che dei suindicati recinzione e cancello, di un manufatto avente la superficie di 85 mq circa e l’altezza di 3 m, munito di fossa biologica, dell’antistante tettoia in tubi innocenti e copertura in eternit di 40 mq, alta 2,50 m circa, di un manufatto della superficie di 20 mq circa e dell’altezza di 2,10 m circa, realizzato con tubi innocenti e tamponato e coperto con materiale di risulta, di una tettoia in tubi innocenti di 60 mq, alta 3,50 m, coperta con eternit e telo, con sottostante roulotte, infine di due prefabbricati in lamiera, ciascuno avente la superficie di 14 mq e l’altezza di 2,20 m circa, poggianti sul suolo ed adibiti a deposito.

Sono stati dedotti i seguenti motivi di censura: violazione di legge – omessa motivazione – eccesso di potere – illogicità manifesta – erronea valutazione dei fatti.

Nel provvedimento gravato non sarebbero indicate né l’epoca in cui sarebbe avvenuta l’occupazione, né quella in cui sarebbero state realizzate tutte le opere contestate, ed infine neppure le modalità di partecipazione dei ricorrenti all’esecuzione delle stesse.

Mancherebbe la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge 7.8.1990, n. 241, con impossibilità per gli interessati di parteciparvi.

La determinazione dirigenziale impugnata sarebbe affetta da genericità e sinteticità, con correlata carenza di motivazione.

Pende tra le stesse parti della presente controversia il giudizio civile per l’accertamento dell’usucapione del terreno de quo, che sarebbe stato occupato e recintato prima del 1972 dal padre del Sig. M. – il Sig. Settimio M.. Questi avrebbe realizzato i manufatti in questione dal 1972 al 1976, mentre suo figlio – l’odierno ricorrente – nel 1981 avrebbe fissato la propria residenza e sin dal 1989 vivrebbe insieme a sua moglie, attualmente anche con i propri due figli.

Si assisterebbe ad una prevaricazione del Comune di Roma nei confronti dei privati, avendo lo stesso seguito le due vie: l’una jure privatorum, nel giudizio civile, e l’altra, mediante l’esercizio del proprio potere d’imperio, con l’adozione dell’ordinanza impugnata.

Detto Ente avrebbe eseguito un’istruttoria erronea e superficiale, limitandosi a constatare le opere, senza prendere in considerazione quanto sopra indicato; ciò si desumerebbe anche dalla circostanza che esso non si sarebbe avveduto che al terreno in questione è stato attribuito un nuovo numero civico.

Il provvedimento sarebbe inficiato anche da illogicità manifesta, in quanto l’Amministrazione civica non riceverebbe alcun vantaggio economico ed alcuna utilità dalla sua esecuzione.

Infine la Sig.ra Farese sarebbe del tutto estranea rispetto alle contestazioni mosse.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, il quale ha depositato documentazione conferente.

Con ordinanza 30.8.2006, n. 4739, è stata accolta ad tempus la domanda cautelare, proposta in via incidentale, vale a dire sino all’accertamento della titolarità del suolo, fatto comunque salvo l’esercizio del potere comunale di vigilanza edilizia a titolo diverso.

Successivamente l’Ente intimato si è costituito con un nuovo difensore – quello attuale – ed ha prodotto ulteriore documentazione ed una memoria difensiva, con cui ha puntualmente controdedotto alle censure avversarie.

La parte ricorrente ha depositato una domanda di sospensione del processo, in attesa della definizione del giudizio civile concernente l’accertamento dell’usucapione, o, in subordine, il differimento della decisione sino a tale definizione.

Nella pubblica udienza del 5.7.2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1 – Con il ricorso in esame si censura il provvedimento, recante ordine di demolizione, ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, di una serie di opere abusive, specificamente identificate, realizzate su terreno di 1800 mq circa, appartenente al Comune di Roma, occupato sine titulo dai ricorrenti e dalla loro famiglia, completamente recintato con bandoni, legno e ferro e provvisto di cancello carrabile parzialmente gettato in calcestruzzo.

2 – Preliminarmente deve precisarsi che non può accogliersi l’istanza di sospensione processuale, in attesa della definizione del giudizio civile per l’accertamento del perfezionarsi o meno dell’usucapione, e neppure quella, avanzata in subordine, di differimento della decisione del presente ricorso all’acquisizione dell’esito di detto giudizio.

2.1 – Per la sospensione del processo l’art. 79 c.p.a. opera un rinvio al codice di procedura civile, nonché alle altre leggi ed al diritto europeo.

In particolare, l’art. 295 c.p.c. prevede che la sospensione debba essere disposta quando la decisione della controversia dipenda dalla definizione di altro giudizio. In altre parole, tra i due giudizi deve sussistere un rapporto di presupposizione necessaria, un vincolo di consequenzialità, vale a dire l’uno deve investire una questione di carattere pregiudiziale, rappresentando per l’altra un indispensabile antecedente logicogiuridico, mentre non è bastevole un mero collegamento tra le due emanande statuizioni (cfr.: Consiglio Stato – sez. IV – 28.1.2011, n. 693).

2.2 – La giurisprudenza evidenzia ancora che la sospensione si rende necessaria allorquando il rapporto di pregiudizialità fra le due liti sia tale che la definizione della prima influenzi la definizione della seconda, cosicché possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto di giudicati (Cass. civ. – sez. III – 13.11.2002, n. 15953; Cass. civ. – sez. lavoro – 11.2.2003, n. 2048).

2.3 – Posta la suesposta premessa in diritto, si ritiene che nella specie non ricorra l’ipotesi in cui deve procedersi alla sospensione, atteso che questo Tribunale, per poter correttamente decidere, deve avere riguardo alla situazione di fatto e di diritto sussistente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, che pacificamente è rappresentata, per un verso, dalla titolarità, in capo al Comune di Roma, del terreno su cui insistono le opere e, per altro verso, dal carattere incontestabilmente abusivo delle opere stesse.

È evidente, infatti, che non sussiste un vincolo di consequenzialità tra i due giudizi, né potrebbe ipotizzarsi un conflitto di giudicati.

2.4 – Per le stesse ragioni, non si ritiene di dover rinviare la decisione del ricorso in esame ad un momento successivo.

3 – Nel merito, il gravame è infondato, per quanto di seguito si illustrerà.

4 – Si è già detto che il terreno allo stato – e soprattutto al momento in cui è stata emanata la determinazione dirigenziale impugnata – risulta di proprietà dello stesso Ente comunale intimato e che tutte le opere rinvenute e di cui si dispone la demolizione sono abusive, indipendentemente dall’epoca in cui sono state realizzate.

Sussistono, perciò, entrambi i presupposti richiesti dall’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, in concreto applicato, per comminare la sanzione demolitoria censurata.

In tal caso l’attività repressiva ha carattere vincolato e non implica, perciò, alcuna valutazione da parte del Comune, preposto alla vigilanza sul corretto assetto edilizio ed urbanistico del proprio territorio, la quale, invece, presuppone la diversa natura discrezionale dell’attività posta in essere.

In altre parole, in presenza di occupazione abusiva di terreno comunale e di realizzazione su di esso di manufatti, la riduzione in pristino è doverosa e non possono entrare questioni ulteriori, come l’allegata circostanza che i ricorrenti ci vivono con la propria famiglia o quella ulteriormente dedotta che le opere non sarebbero recenti o la pendenza del giudizio sull’usucapione. Riguardo specificamente a quest’ultimo punto, ciò che rileva è che, fino a quando non venga eventualmente accertato il perfezionarsi dell’usucapione, la proprietà appartiene al Comune.

5 – Il rimarcato carattere vincolato dell’attività in parola comporta anche che il provvedimento, contenendo puntuale descrizione delle opere stesse, con la specificazione anche della tipologia, dell’ubicazione, delle dimensioni e del materiale di cui sono costituite, nonché l’indicazione della disposizione normativa applicata, sia munito di congrua motivazione, per cui non si ravvisa il suo dedotto difetto.

6 – D’altra parte, non sussiste neppure l’erronea istruttoria, in quanto i dati risultanti nel provvedimento risultano corretti e neppure contestati dai ricorrenti, a parte l’intervenuto cambiamento del numero civico, che, tuttavia, qui non ha pressoché rilevanza, essendo in ogni caso possibile procedere all’identificazione del terreno e delle opere in modo inequivocabile.

7 – In ordine alla dedotta omessa comunicazione di avvio del procedimento, detta censura è sfornita di fondamento in fatto, svolgendo anche tale funzione l’ordinanza di sospensione dei lavori, adottata il 16.11.2005 e notificata nelle mani della ricorrente Farese in data 22.12.2005.

8 – Infine non si ravvisa l’asserita estraneità di quest’ultima rispetto all’oggetto della contestazione, atteso che pacificamente, come specificato anche nell’atto di ricorso, la stessa occupa abusivamente il terreno ed i soprastanti manufatti sin dal 1989.

9 – In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.

10 – Per quanto riguarda le spese di giudizio, i diritti e gli onorari di difesa, essi seguono la soccombenza, ponendosi a carico dei ricorrenti, e vanno quantificati come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti alle spese di giudizio, in favore del Comune resistente, forfetariamente quantificate in Euro 2.000,00 (duemila/00).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-07-2011) 01-08-2011, n. 30519

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Svolgimento del processo

1. Con decreto del 1 dicembre 2010, la Corte d’Appello di Messina ha confermato il provvedimento del 21 maggio 2009 con il quale il Tribunale di Messina aveva rigettato la richiesta proposta da R. G. intesa ad ottenere la restituzione della cauzione di Euro 2.000,00, impostagli con decreto del 26 gennaio 2005, di applicazione nei suoi confronti della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.; il Tribunale, oltre a rigettare la richiesta, aveva disposto altresì la confisca della somma, essendo emerso che il R. era stato denunciato a piede libero per violazione delle prescrizioni impostegli con la misura di prevenzione anzidetta.

2. La Corte territoriale ha rilevato che, nel frattempo, la violazione degli obblighi di prevenzione contestata all’appellante aveva formato oggetto di accertamento giurisdizionale, in quanto il Tribunale di Taormina aveva condannato il R. per la violazione agli obblighi di sorveglianza speciale, su cui era fondato il provvedimento di confisca disposta nei suoi confronti; ha altresì rilevato che, in ogni caso, la confisca della cauzione poteva essere disposta dallo stesso Tribunale che aveva applicato una misura di prevenzione, previo accertamento incidenter tantum della effettiva sussistenza della violazione, senza necessità di attendere la definitiva pronuncia giurisdizionale in ordine al reato ravvisabile nella violazione medesima.

3. Avverso detto decreto della Corte d’Appello di Messina ricorre per cassazione R.G. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto motivazione carente e manifestamente illogica, in quanto la Corte territoriale erroneamente aveva disposto la confisca della cauzione, senza aver svolto alcun previo accertamento incidentale in ordine alla effettiva sussistenza della violazione, che aveva dato luogo alla confisca medesima, e non avendo neppure atteso la definitiva pronuncia giurisdizionale in ordine al reato ravvisabile nella violazione medesima, si da non aver offerto alcuno spunto motivazionale in ordine al processo logico che l’aveva indotto a ritenere che esso ricorrente avesse in concreto commesso quanto contestatogli.

Quindi la Corte territoriale avrebbe dovuto attendere la definitività dell’accertamento giudiziale svolto in altra sede circa la sua responsabilità penale ovvero avrebbe dovuto svolgere un autonomo procedimento incidenter tantum onde valutare nel merito la sua eventuale responsabilità, sì da pervenire ad un giudizio di legittimità sul provvedimento di confisca della cauzione disposta nei suoi confronti.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da R.G. è infondato.

2. Con esso il ricorrente lamenta che sia stata disposta la confisca della cauzione disposta a suo carico in sede di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per aver egli violato uno degli obblighi inerenti a detta misura, senza che fosse stato accertato in via incidentale l’aver egli effettivamente commesso la violazione ascrittagli.

3. E’ noto che la confisca della cauzione, prevista dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 bis per il caso di violazione degli obblighi imposti al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, può essere disposta dallo stesso Tribunale che ha applicato detta misura, previo accertamento, incidenter tantum, della effettiva sussistenza della violazione, senza che sia necessario attendere la definitiva pronuncia giurisdizionale in ordine al reato ravvisabile nella violazione medesima (cfr. Cass. Sez. 5 n. 13423 del 24/02/2004 dep. 19/03/2004, imp. Miccichè, Rv. 228022).

4. I giudici di merito hanno fatto buon uso dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, atteso che, dall’esame degli atti, è emerso che il Tribunale di Messina ha esaminato "incidenter tantum" la natura e la consistenza della violazione degli obblighi ascritta all’odierno ricorrente ed ha ritenuto che il ricorrente la abbia effettivamente poste in essere.

5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto dal ricorrente, con sua condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.