T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 03-05-2011, n. 3794 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, cittadino ghanese, espone nell’atto di ricorso di essere residente in Italia con la propria famiglia da circa 20 anni e di aver presentato in data 15 gennaio 2008 istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. n. 91/1992. Tuttavia, a distanza di quasi tre anni, il procedimento non risulta ancora concluso.

Deduce quindi il ricorrente la violazione dell’art. 9 della l. 91/1992 e dell’art. 3 del DPR 362/1994 e dell’art. 3 del dpr n. 362/1994 poiché il procedimento per l’acquisto della cittadinanza non dovrebbe durare più di settecentotrenta giorni.

L’avvocatura dello Stato ha depositato documentazione e si è costituita con mero atto di stile.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.

Dalla documentazione depositata agli atti del giudizio, risulta che in data 28.1.2011 l’amministrazione dell’interno ha predisposto il decreto di conferimento della cittadinanza italiana al ricorrente, il quale è stato trasmesso agli organi competente per la firma. Allo stato, pertanto, pur essendo ormai prossimo alla conclusione, il procedimento non è ancora stato ultimato con un provvedimento espresso.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto con declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla amministrazione oltre il termine indicato dall’art. 3 del dpr n. 362/1994 (730 giorni) e deve quindi essere ordinato alla amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla amministrazione resistente di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 30 giorni dalla notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-04-2011) 19-05-2011, n. 19675 Sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza 24 settembre 2009, ha parzialmente confermato la sentenza 5 ottobre 2007 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pisa che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato T.L., MA. I. e M.G. alle pene ritenute di giustizia per il delitto di cui all’art. 589 c.p. in danno di V.D. deceduta a seguito di un incidente stradale verificatosi in (OMISSIS).

Il giorno indicato era avvenuto che T., mentre percorreva una strada nel comune indicato alla guida di un veicolo, perdeva il controllo del veicolo e andava ad urtare violentemente contro il guard rail posto alla sua destra. Il guard rail era privo della parte finale arrotondata e aveva perforato l’autovettura colpendo anche la persona trasportata che decedeva sul colpo.

Il primo giudice aveva affermato la responsabilità del conducente T. (trovato anche sotto l’effetto di stupefacenti):

– sia per aver superato i limiti di velocità consentiti sia per non aver saputo controllare il veicolo da lui condotto – oltre che degli altri due imputati MA. e M. dipendenti del Comune di (OMISSIS) che avevano curato la sistemazione del guard rail e non l’avevano completata inserendo la parte terminale curva che avrebbe evitato le gravi conseguenze dell’infortunio.

La Corte di merito, con la sentenza oggi impugnata, ha così provveduto:

– ha assolto MA.ID. dal reato indicato per non aver commesso il fatto avendo ritenuto che le sue mansioni fossero di natura meramente esecutiva;

– ha dichiarato estinto per prescrizione, nei confronti di T. L., il reato di cui all’art. 187 C.d.S. (guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) rideterminando la pena inflitta dal primo giudice;

– ha confermato l’affermazione di responsabilità di T. e M. in ordine al delitto di omicidio colposo.

2) Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso T. L. e M.G..

Con il ricorso da lui proposto T.L. ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:

– l’erronea applicazione degli artt. 43 e 589 c.p. nonchè la mancanza di motivazione "in punto di responsabilità"; non avrebbero considerato, i giudici di merito, che l’evento è derivato dal comportamento dei tecnici comunali mentre le violazioni addebitabili al ricorrente avevano avuto un’incidenza causale minima tanto è vero che, dall’urto contro il guard rail, non erano derivate conseguenze ai trasportati; da ciò conseguirebbe che le più gravi conseguenze nei confronti della passeggera non erano prevedibili perchè riferibili, esclusivamente, alla inidonea sistemazione della protezione costituita dal guard rail;

– la mancanza di motivazione sulla determinazione della pena, sulla durata della sospensione della patente di guida e sulla mancata concessione dei benefici di legge malgrado la minima partecipazione causale della sua condotta.

M.G., con il ricorso da lui proposto, ha dedotto un unico motivo con cui si deduce il vizio di motivazione nonchè l’inosservanza delle norme riguardanti il regolamento della messa in sicurezza delle strade.

Il ricorrente rileva che non competeva al reparto manutenzione strade il ripristino del guard rail trattandosi di compito che apparterrebbe al reparto "segnaletica". 3) I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.

Il primo motivo di ricorso di T.L. è anche privo di alcuna decisività perchè diretto, in buona sostanza, ad affermare l’efficacia solo concausale della condotta di T. o anche solo la minima incidenza causale della sua condotta; il che, come è noto, non vale ad escludere la responsabilità penale per il chiaro disposto dell’art. 41 c.p., comma 1.

Manifestamente infondata è anche la parte di censura che si riferisce alla prevedibilità dell’evento posto che – in via meramente astratta – una guida spericolata ben oltre i limiti di velocità consentiti (82 km. orari invece dei 50 consentiti), l’essersi messi alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (e non una; nell’occasione fu rilevata nel sangue dell’imputato la presenza di oppiacei, cocaina e anfetamine) e il non aver saputo governare il veicolo rendevano del tutto rappresentabile, anticipatamente, un esito infausto di un eventuale incidente indipendentemente dalle caratteristiche del guard rail; la riprova sta nel fatto che anche T. nell’incidente "subiva gravi lesioni personali" (v. p. 4 della sentenza di primo grado).

Inammissibili sono anche le censure contenute nel secondo motivo e riguardanti il trattamento sanzionatorio.

A parte la circostanza che il motivo era stato proposto del tutto genericamente con i motivi di appello va rilevato che il trattamento sanzionatorio – comprensivo del riconoscimento delle circostanze attenuanti e della loro comparazione con le eventuali aggravanti e della concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione – rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito e così anche la determinazione della pena da infliggere in concreto che, per l’art. 132 c.p., è applicata discrezionalmente dal giudice che deve indicare i motivi che giustificano l’uso di tale potere.

In sede di legittimità è invece consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell’uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento.

Nel caso in esame la sentenza impugnata si è attenuta ai criteri indicati facendo riferimento, per motivare il diniego sulle richieste formulate, alla gravità della colpa e delle conseguenze del reato e alla scelta irresponsabile di mettersi alla guida dopo l’assunzione di plurime sostanze stupefacenti. Questa valutazione, essendo congruamente e logicamente motivata, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità. 4) Manifestamente infondato (e proposto anche per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità) è il ricorso proposto da M.G..

Va premesso che l’imputato propone un’unica censura riguardante le competenze dell’ufficio da lui diretto. Non propone invece alcuna censura (nè l’aveva proposta con i motivi di appello) su altri aspetti della responsabilità.

In realtà, sotto il profilo indicato, la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato sulla competenza dell’articolazione comunale diretta da M. – che del resto aveva provveduto al ripristino del guard rail in questione – escludendo (anche implicitamente) che quelle attività competessero ad altro ufficio. Del resto, se così fosse, M. avrebbe dovuto segnalare all’ufficio competente la necessità di completare un’opera che appariva pericolosa.

Si aggiunga che la tesi secondo cui la competenza apparteneva al settore denominato "segnaletica" appare alquanto ardita ove si consideri che il guard rail non ha funzioni di segnaletica ma riguarda la sicurezza della circolazione.

Anche il ricorso di M. deve dunque essere dichiarato inammissibile.

5) Alla dichiarazione di inainmissibilità dei ricorsi conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.

Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa dei ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende in considerazione della palese violazione delle regole del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20051 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. M.U., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata di un giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Campania nell’agosto 1999. La Corte d’appello, con decreto depositato il 30 marzo 2009, liquidava il danno non patrimoniale per la durata irragionevole del procedimento nella somma di Euro 5.750,00 oltre interessi legali e metà delle spese del procedimento.

2. Avverso tale decreto M.U. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero Economia e Finanze il 3 novembre 2 009, formulando sette motivi. Resiste il Ministero con controricorso.

3. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

4. Con i sette motivi è denunciata, in relazione alla liquidazione delle spese del procedimento esposta nel provvedimento impugnato, erronea e falsa applicazione di legge ( artt. 91 e 92 c.p.c., art. 6, par. 1 CEDU, normativa in tema di tariffe professionali), nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)- Secondo l’istante, la liquidazione delle spese sarebbe illegittima perchè presumibilmente effettuata in applicazione delle tariffe per i procedimenti di volontaria giurisdizione anzichè di contenzioso ordinario, sarebbe insufficiente nonchè priva di motivazione con riguardo alla non conformità alle tariffe forensi ed agli standards europei che dovrebbero trovare nella specie applicazione. La Corte di merito avrebbe inoltre illegittimamente disatteso la nota spese depositata, omettendo peraltro di motivare al riguardo.

5. Tali doglianze, da esaminare congiuntamente perchè strettamente connesse e in parte ripetitive, non possono trovare ingresso.

Premesso che in tema di spese processuali possono essere denunciate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o del principio di inderogabilità della tariffa professionale vigente (cfr. Cass. n. 4347/1999; n. 4818/2000; n. 1485/2001), e che nei giudizi di equa riparazione la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte d’appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, senza tener conto degli onorari liquidati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. Cass. n. 23397/2008), si osserva che parte ricorrente non ha specificamente e analiticamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le voci e gli importi richiesti e ad essa spettanti (cfr. Cass. n. 21325/2005; n. 9082/2006; n. 9098/2010). Tale omissione non consente al giudice di legittimità il controllo – senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti – degli error in iudicando solo astrattamente enunciati nella illustrazione dei motivi di ricorso e nella altrettanto astratta formulazione dei quesiti di diritto. Nè ha dimostrato la presunta applicazione nel provvedimento impugnato delle tariffe professionali vigenti riguardanti i procedimenti di volontaria giurisdizione. La declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, in Euro 800,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

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Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-06-2011, n. 3713 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto 2 maggio 2006 n. 1152 che decidendo, previa riunione, sui ricorsi di cui ai numeri di r.g. 1664/04, 1809/04 e 79/05 ha dichiarato improcedibile per carenza di interesse il primo ricorso e ha rigettato gli altri ricorsi nel merito.

Assume la società appellante la erroneità della impugnata sentenza di cui chiede la integrale riforma con ogni statuizione consequenziale anche in ordine alle spese di lite.

Si è costituita in appello la intimata Amministrazione per resistere al ricorso e per chiederne la reeiizione.

Con memoria del 18 aprile 2011 la società appellante ha dichiarato di non aver più interesse alla coltivazione del gravame in conseguenza delle sopravvenienze attizie mediotempore occorse.

All’udienza del 24 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

L’appello è improcedibile.

Come anticipato, nella memoria conclusiva del 18 aprile 2011 la società appellante ha osservato, prima di ogni altra difesa, che l’Ispettorato territoriale del Veneto ha fatto luogo alla riapertura del procedimento di compatibilizzazione dell’impianto in titolarità di essa appellante con l’impianto RAI posto in località Col Visentin al fine di valutare il progetto radioelettrico presentato a tal fine dalla medesima appellante. Inoltre con nota del 11 febbraio 2011 il Ministero ha rilasciato autorizzazione definitiva alla modifica dell’impianto emittente "Metro Every Day" della società F. Sud.

Alla luce di tale sopravvenienza fattuale l’appellante ha espressamente dichiarato che, nonostante sia ancora in corso la procedura di compatibilizzazione, il rilascio dell’autorizzazione definitiva alle modifiche e la mancanza di segnalazioni interferenziali hanno determinato una situazione sostanziale per cui la ricorrente " non ha più alcun interesse alla coltivazione del ricorso essendo cessata la materia del contendere alla luce del provvedimento sopra dichiarato".

Al Collegio non resta che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso d’appello, che va per conseguenza dichiarato improcedibile

Quanto alle spese di lite di questo grado, giusti motivi depongono per la loro compensazione tra le parti, anche in considerazione del particolare epilogo della vicenda.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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