Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-06-2011) 04-07-2011, n. 26107

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di C.G. propone ricorso avverso il provvedimento dell’11/03/2011 del Tribunale di Napoli, di rigetto dell’appello del provvedimento con il quale il Gip ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare, istanza formulata sul presupposto di applicazione del condono sul residuo pena.

Si lamenta violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C) in relazione agli artt. 273 e 299 c.p.p. e L. 6 agosto 2006, n. 241 rilevando che il C., detenuto ininterrottamente dal giugno 2008, ha riportato in primo grado condanna alla pena di anni sei reclusione per fatti commessi a tutto l’ottobre 2005, sicchè sussistendo una causa estintiva della pena, non può permanere la misura cautelare.

2. Si rileva con il secondo motivo vizio di motivazione, lamentando che non si fosse tenuto conto della concreta circostanza di fatto valorizzata, malgrado per il coimputato condannato a tredici anni di reclusione fossero stati considerati la natura risalente nel tempo dei fatti contestati, parametri di fatto condivisi dal C., giungendo invece per questi a diverse conclusioni.

In ragione dei richiamati vizi, si sollecita l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile. Il richiamo all’effetto estintivo della pena operato in ricorso non tiene conto del dato di fatto che, ferme le valutazioni in ordine alla sussistenza degli elementi legittimanti la misura, tale causa poteva astrattamente giustificare la revoca solo nel caso di pena residua condonabile, il che non si realizza neppure attualmente, posto che a fronte di una sanzione comminata in primo grado nella misura di anni sei, alla data dell’udienza non risulta compiuto un periodo di carcerazione preventiva pari ad anni tre, circostanza che, a maggior ragione, denota l’infondatezza della domanda proposta sul tema dinanzi al giudice dei merito.

2. Inammissibile altresì è il motivo volto a valorizzare la riduzione delle esigenze cautelari per il passaggio del tempo, essendo stato compiutamente rilevata dal giudice di merito, in senso contrario, la pericolosità della condotta illecita realizzata, compiuta in forma associata, rispetto alla quale il mero decorso del tempo, in assenza di indicatori certi in ordine del recesso di C. dalla compagine, risulta inidoneo a far desumere la riduzione del pericolo di reiterazione; ad analoga conclusione deve giungersi per quel che attiene la sollecitazione, formulata solo in questa sede, alla vantazione dell’elemento nuovo, costituito dalla disposta scarcerazione del coimputato condannato a pena maggiore, trattandosi di istanza che non risulta formulata nei gradi di merito, nel corso dei quali solo è possibile analizzare le intere risultanze processuali al fine di formulare valutazioni in riferimento all’effettiva sovrapponibilità delle situazioni di fatto; non risultando alcuna allegazione a riguardo in tale fase, non appare possibile ravvisare alcun vizio del provvedimento impugnato sul punto, sicchè il rilievo operato in questa sede risulta pertanto estraneo al devoluto.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata come in dispositivo, ex art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-12-2011, n. 26323 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale della Spezia ha respinto l’opposizione che Do.Ma. e D. M., entrambi soci con poteri di rappresentanza esterna della s.n.c. Trasporti Dolciami di Dolciami Arturo e Giuseppe & C., avevano proposto avverso l’ordinanza ingiunzione con cui la Provincia della Spezia aveva irrogato a uno di loro (indicando l’altro come coobbligato solidale) la sanzione pecuniaria di L. 3.000.000, per aver effettuato attività di trasporto di rifiuti accompagnando gli stessi con il prescritto formulario di identificazione del rifiuto trasportato in cui era indicato in modo inesatto il destinatario nonchè il luogo di destinazione del rifiuto".

Do.Ma. e D.M. hanno proposto ricorso per cassazione, in base a cinque motivi, poi illustrati anche con memoria. La Provincia della Spezia si è costituita con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso Do.Ma. e D. M. deducono che il Tribunale ha mancato di provvedere sulla ragione di opposizione con la quale avevano eccepito la nullità dell’ordinanza ingiunzione oggetto della loro impugnazione: lamentano di essere stati ritenuti responsabili della violazione in questione in quanto soci della s.n.c. Trasporti Dolciami di Dolciami Arturo e Giuseppe & C., mentre autore del presunto illecito era stato semmai l’autista che aveva effettuato il trasporto con il formulario del quale è stata ritenuta l’irregolarità.

La censura va accolta.

Effettivamente il giudice a quo non ha affrontato la questione relativa al titolo in base al quale era stata irrogata la sanzione di cui si tratta; questione che avrebbe dovuto essere risolta applicando il principio – più volte enunciato da questa Corte, con riguardo alle infrazioni attribuite ad amministratori di società di persone:

v., per tutte Cass. 10 dicembre 1998 n. 12459 – secondo cui a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione, poichè vale anche con riferimento alle società di persone (nella specie, società in accomandita semplice) il principio che la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e che quindi della singola violazione risponde la persona fisica autore dell’illecito, salva la responsabilità solidale della società.

Ne discende che Do.Ma. e D.M., contrariamente a quanto sostiene la controricorrente, non potevano automaticamente essere chiamati a rispondere della violazione, ognuno quale coautore perchè socio di una società di persone. Occorreva invece che l’uno o l’altro o entrambi avessero tenuto una condotta, positiva od omissiva, che avesse dato luogo alla commissione dell’infrazione, sia pure in ipotesi sotto il profilo del concorso soltanto morale.

Accolto quindi il primo motivo di ricorso, restano assorbiti gli altri, che attengono a punti che in sede di rinvio soltanto eventualmente dovranno essere esaminati, secondo la soluzione che verrà data alla questione di cui prima si è detto.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al Tribunale della Spezia in persona di diverso magistrato, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Tribunale della Spezia in persona di diverso magistrato, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 05-09-2011, n. 4983 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II bis, con la sentenza n. 4891 del 7 maggio 2009 accoglieva il ricorso proposto dalla società E. s.r.l., nonché da E. A. e da Arch. G. S., Arch. F. R. e Arch. F. C. ed annullava i provvedimenti con i quali il Comune di Subiaco aveva disposto l’aggiudicazione in favore dell’Impresa A. dell’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di recupero e rifunzionalizzazione di un manufatto e sistemazione di via degli Opifici.

Secondo il predetto tribunale sia l’Impresa P. A., aggiudicataria, che la società G. Costruzioni s.r.l., seconda classificata, non avrebbero potuto essere ammesse alla gara per non aver dimostrato il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 75 del D.P.R. n. 554 del 1999, così come previsto dal bando di gara; all’annullamento dell’aggiudicazione conseguiva anche il risarcimento del danno, fissato, quanto al danno emergente, in via equitativa, nella misura del 3% del prezzo offerto dalla ricorrente e, quanto al lucro cessante, nella misura del 5% del prezzo offerto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e da liquidarsi ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come previsto dall’art.7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

2. Tale sentenza è stata riformata dalla decisione n. 5703 del 16 agosto 2010 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato che ha accolto l’appello proposto dal Comune di Subiaco, ritenendo fondato il secondo motivo di gravame, con il quale era stato dedotto che il bando di gara non imponeva la presentazione della dichiarazione d’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 554 del 1999, con la conseguenza che la sua omissione non poteva costituire causa di esclusione dalla gara.

Secondo i giudici d’appello, infatti, pur non potendo dubitarsi della necessità del possesso da parte dei concorrenti dei requisiti previsti dal citato articolo 75 del D.P.R. n. 554 del 1999, espressamente richiesti dal punto 29.1 del bando di gara, detta previsione non era accompagnata da una espressa modalità di dimostrazione dei requisiti da parte del disciplinare di gara che, mentre imponeva, a pena di esclusione, la presentazione di una serie di certificati e dichiarazioni, non includeva tra queste ultime proprio quella di cui al più volte citato articolo 75; lo stesso disciplinare di gara si limitava a demandare ogni accertamento alla commissione di gara, cui erano rimesse le "ulteriori verifiche", estese anche al possesso dei requisiti generali di cui al D.P.R. n. 554 del 1999, così che nessun addebito poteva essere mosso in ordine alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara da parte dell’aggiudicataria, dovendo le ulteriori verifiche sul possesso dei requisiti generali essere disposte dalla commissione di gara.

Non sussisteva in definitiva nei confronti dell’aggiudicataria la causa di esclusione dalla gara rilevata dai primi giudici; era inoltre errato, oltre che inammissibile, il generico richiamo operato ai motivi dedotti in primo grado e assorbiti da parte dell’appellata E. s.r.l.

3. L’impresa E. s.r.l. con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 14 ottobre 2010 ha chiesto la revocazione della citata decisione del Consiglio di Stato alla stregua di quattro motivi di gravame, con i quali ha sostenuto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c. per errore di fatto circa l’obbligo di presentare la dichiarazione sui requisiti ex art. 75 del D.P.R. n. 554 del 1999, stabilito dal bando di gara (primo motivo), e circa la mancata riproposizione dei motivi del ricorso di primo grado nell’ambito della memoria di costituzione nel giudizio di appello (secondo motivo), riproponendo, quanto alla fase rescissoria, le censure formulate con il ricorso introduttivo dichiarate assorbite dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II bis, n. 4891 del 7 maggio 2009 (terzo e quarto motivo).

Ha resistito al gravame il Comune di Subiaco, chiedendone il rigetto.

4. All’udienza pubblica del 22 marzo 2001, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

5. Il ricorso per revocazione è inammissibile.

5.1. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (ex plurimis, C.d.S., sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 708; 17 dicembre 2008, n. 6279; C.d.S., sez. IV, 24 gennaio 2011, n. 503, 23 settembre 2008, n. 4607; 16 settembre 2008, n. 4361; 20 luglio 2007, n. 4097; e meno recentemente, 25 agosto 2003, n. 4814; 25 luglio 2003, n. 4246; 21 giugno 2001, n. 3327; 15 luglio 1999 n. 1243; C.G.A., 29 dicembre 2000 n. 530) l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi dell’art. 81 n. 4 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 e dell’art. 395 n. 4 C.P.C., deve rispondere a tre distinti requisiti, consistenti: a) nel derivare da una pura e semplice errata od emessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso o inesistente un fatto documentalmente provato; b) nell’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c), infine, nell’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando cioè un rapporto di causalità tra l’erronea supposizione e la pronuncia stessa.

L’errore di fatto revocatorio si configura, quindi, come un abbaglio dei sensi, per effetto del quale si determina un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa; esso può essere apprezzato solo quando risulti da atti o documenti ritualmente acquisiti agli atti del giudizio, con esclusione, quindi, delle produzioni inammissibili.

Il rimedio della revocazione è pertanto inammissibile per un errore di percezione rispetto ad atti o documenti non prodotti ovvero per un errore di fatto la cui dimostrazione avviene mediante deposito di un documento prodotto per la prima volta in sede di revocazione; non è ugualmente ravvisabile un errore di fatto quando è lamentata una omessa o inesatta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un’anomalia nel procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ciò integrando gli estremi dell’errore di giudizio, tanto più che, com’è noto, la revocazione non può trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio su di una controversia (C.d.S., sez. V, 11 agosto 2010, n.5630; sez. IV, 2 novembre 2009).

5.2. Sulla scorta di tali consolidati principi, deve ritenersi che nel caso si specie non sussistano i presupposti dell’errore di fatto revocatorio.

5.2.1. Secondo la prospettazione della società ricorrente, l’errore revocatorio sarebbe consistito nel fatto che i giudici d’appello avrebbero inopinatamente ritenuto che il bando di gara non imponeva la presentazione della dichiarazione di inesistenza delle clausole di esclusione previste dall’art. 75 del D.P.R. 554 del 1999 (dichiarazione pacificamente omessa sia dall’Impresa A., aggiudicataria, che dalla società Costruzioni Generali s.r.l.), non avvedendosi tuttavia della puntuale disposizione contenuta al punto 29.1 del bando, che espressamente richiamava l’art. 75 del D.P.R. n. 554 del 1999, disponendo, tra l’altro,che "…non sono ammessi alle gare i soggetti sprovvisti dei requisiti generali di cui all’art. 75".

Sennonchè tale tesi è fondata su di un’erronea lettura della sentenza revocanda.

Questa invero non ha affermato affatto che il bando non avesse richiesto la necessità del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 75 del D.P.R. n. 554 del 1999 per l’ammissione alla gara, ma ha rilevato che lo stesso bando, proprio con riferimento al punto 29.1., non includeva anche la dichiarazione di cui al più volte citato articolo 75 del D.P.R. n. 554 del 1999 tra i documenti alla cui omissione era ricollegata la esclusione dalla gara, sottolineando che al riguardo era previsto un ampio potere della commissione di gara (che si estendeva anche al possesso dei ricordati requisiti generali) in ordine all’accertamento del possesso in capo ai concorrenti dei requisiti di partecipazione alla gara.

Peraltro, emerge per tabulas che sulla questione individuata quale vizio revocatorio dal ricorrente, i giudici di appello si sono pertanto espressamente pronunciati ed hanno anche puntualmente motivato, il che esclude in radice che possa configurarsi l’errore di fatto sostenuto dal ricorrente, atteso che anche l’eventuale erronea interpretazione della disposizione del bando in esame potrebbe configurare, a tutto voler concedere, solo un errore di diritto, non suscettibile del rimedio revocatorio.

5.2.2. Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riguardo all’altro asserito vizio revocatorio da cui sarebbe inficiata la decisione in epigrafe, costituito dal fatto che i motivi di ricorso proposti in primo grado e dichiarati assorbiti dai primi giudici, non sarebbero stati correttamente riproposti in primo grado, in quanto richiamati in modo del tutto generico.

Posto che la giurisprudenza ha più volte sottolineato che, benché la riproposizione dei motivi del ricorso di primo grado assorbiti non richieda l’appello incidentale, potendo essere ritualmente formulata anche con una semplice memoria (tra le più recenti, C.d.S., sez. IV, 18 febbraio 2010, n. 954; sez. V, 22 ottobre 2010, n. 7610), tale proposizione non può avvenire con una formula di stile, dovendo l’interessato indicare in modo esplicito e specifico le censure che intende devolvere al giudice di secondo grado (C.d.S., sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4662; 24 dicembre 2008, n. 6546), nel caso in esame i giudici di appello, lungi dall’omettere per mera dimenticanza o per non essersi neppure avveduti della riproposizione dei motivi assorbiti, hanno ritenuto che le concrete modalità della loro riproposizione erano tali da renderla generica e pertanto non idonea a fondare l’esercizio del potere giurisdizionale.

Ciò costituisce un’attività d’interpretazione degli atti processuali di parte, che è l’in sé della potestas iudicandi (C.d.S., sez. V, 29 aprile 2009, n. 2726), e che è insuscettibile di sindacato ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.

6. In conclusione il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione proposto dalla società E. s.r.l. avverso la decisione n. 5703 del 16 agosto 2010 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, lo dichiara inammissibile.

Condanna la società E. s.r.l. al pagamento in favore del Comune di Subiaco delle spese del presente giudizio che liquida complessivamente in Euro. 5,000 (cinquemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 29-09-2011, n. 1685 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sig.ra M. realizzava abusivamente due distinti fabbricati – di cui uno al piano terra e ad uso abitativo, attualmente in proprietà al ricorrente D.L., e l’altro ad uso commerciale e abitativo, sito al piano terra ed al primo piano, attualmente in proprietà al sig. N.N. – ubicati in località Casalabate nel territorio del Comune di Lecce (in area prossima o meglio "annessa" alla zona litoranea in base al PUTT) e in ordine ai quali presentava domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47 del 1985.

Trattandosi di zona vincolata, veniva rilasciata dal Comune di Lecce autorizzazione paesaggistica che tuttavia veniva annullata dalla Soprintendenza statale, con il provvedimento impugnato, per le seguenti ragioni: "la località interessata dal manufatto abusivo… ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 1497/39 giusta D.M. 16.09.75"; "l’abuso non risulta compatibile con il PUTT Paesaggio in quanto in contrasto con le prescrizioni di base di cui all’art. 3.07 comma 3.07.4 punto 4.2 delle Norme Tecniche di Attuazione", a norma del quale "non sono autorizzabili interventi comportanti nuovi insediamenti residenziali" (lettera "a"); "il provvedimento in esame è del tutto privo di motivazione".

Il decreto di annullamento veniva impugnato per i seguenti motivi:

a) violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, in quanto non sarebbe stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento;

b) eccesso di potere per erroneità dei presupposti;

c) difetto di motivazione.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione statale intimata per chiedere il rigetto del gravame. In particolare veniva sollevata eccezione di tardività del ricorso in quanto il termine per la notifica è stato computato, da parte della ricorrente, a partire dalla data di conoscenza dell’atto lesivo (ossia dalla trasmissione del decreto soprintendentizio, avvenuta in data 14 aprile 2003) e non dalla data della nota (ricevuta il 13 febbraio 2003) con cui il Comune informava il ricorrente circa l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica comunale ad opera della soprintendenza.

Con ordinanza n. 649 del 2003 veniva respinta l’istanza di tutela cautelare per insussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile. La suddetta ordinanza veniva confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare.

Alla pubblica udienza del 14 luglio 2011 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso va preliminarmente rigettata l’eccezione di tardività del gravame.

Si richiama per tutte la sentenza 31 marzo 2011, n. 2006, della sesta sezione del Consiglio di Stato, con la quale si afferma che "in via di principio, la piena conoscenza dell’atto censurato si concretizza con la cognizione degli elementi essenziali quali l’autorità emanante, l’oggetto, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo, perché tali elementi sono sufficienti a rendere il legittimato all’impugnativa consapevole dell’incidenza dell’atto nella sua sfera giuridica e a dargli la concreta possibilità di rendersi conto della lesività del provvedimento, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione e degli atti del procedimento, che può rilevare solo ai fini della proposizione dei motivi aggiunti. Detti elementi essenziali devono essere tuttavia tali da consentire all’interessato di poter valutare se l’atto è illegittimo o meno e, in difetto, si deve ritenere che il destinatario abbia una mera facoltà, non un onere, di impugnare subito l’atto per poi proporre i motivi aggiunti, ben potendo attendere di conoscere la motivazione dell’atto per poter, una volta avuta completa conoscenza del contenuto del medesimo, quindi dell’effetto lesivo dello stesso, valutare se impugnarlo o meno. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, la motivazione è obbligatoria, sicché la mera notizia che esiste un provvedimento non può essere equiparata alla piena conoscenza del provvedimento medesimo. Di conseguenza, la piena conoscenza del provvedimento presuppone la conoscenza del contenuto essenziale dell’atto, non potendo il termine per l’impugnazione decorrere dalla semplice conoscenza del suo contenuto dispositivo sfavorevole, ma occorrendo anche la consapevolezza dei vizi da cui eventualmente l’atto è affetto, conseguita attraverso la valutazione della motivazione": ora, poiché nel caso in esame la nota comunale con la quale si informava la ricorrente circa l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica comunale era del tutto sfornita di qualsivoglia riferimento alle ragioni per cui la soprintendenza statale si era risolta in tal senso, si può senz’altro affermare che alcun onere di immediata impugnativa potesse conseguentemente gravare sul ricorrente medesimo.

L’eccezione deve dunque essere respinta.

Nel merito, in disparte ogni considerazione circa la violazione delle garanzie partecipative risulta comunque assorbente la fondatezza della lamentata erroneità dei presupposti e dell’invocato difetto di motivazione. In particolare:

a) la concreta incompatibilità del manufatto con il vincolo ministeriale non è stata in alcun modo evidenziata dalla soprintendenza statale, la quale si è limitata in proposito a richiamare acriticamente il DM di apposizione del vincolo stesso;

b) le prescrizioni del PUTT richiamate dalla soprintendenza (art. 3.07.4) sembrano essere piuttosto applicabili agli ambiti di valore eccezionale "A" (per effetto del richiamo contenuto nel punto 4.1. della disposizione di piano citata, riguardante le "aree litoranee") nonché agli ambiti di valore rilevante "B" (per effetto del richiamo contenuto nel successivo punto 4.2, riguardante le "aree annesse"), non anche agli ambiti di valore distinguibile "C", al cui interno ricade l’immobile de quo (cfr. verifica istruttoria preliminare del 15 novembre 2002) ed in cui, per espressa previsione del punto 1.3. dell’art. 2.02 (relativo agli indirizzi di tutela) e del punto 2.3. dell’art. 3.05 (relativo alle direttive di tutela), risulta anzi possibile la realizzazione di opere di trasformazione del territorio a condizione che siano compatibili con la qualificazione paesaggistica (punto 1.3.) e che sia mantenuto l’assetto geomorfologico d’insieme e la conservazione dell’assetto idrogeologico delle relative aree. Aspetti, quelli da ultimo evidenziati, sui quali la soprintendenza non ha tuttavia espresso alcuna valutazione;

c) l’autorizzazione paesaggistica comunale non si presenta scevra di qualsivoglia supporto motivazionale, e ciò in considerazione della citata verifica istruttoria preliminare redatta dal tecnico istruttore in data 15 novembre 2002 ed appositamente richiamata nel provvedimento comunale oggetto di annullamento soprintendentizio.

Per tutte la ragioni sopra evidenziate il ricorso è fondato e deve dunque essere accolto.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto in data 8 gennaio 2003 della Soprintendenza statale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.