Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 12-10-2011, n. 36872

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 12.6.09, la corte di appello di Roma, in riforma della sentenza 22.9.05 del tribunale della stessa sede, ha assolto T.M. dal reato ex art. 378 c.p. perchè il fatto non sussiste, ha confermato la sentenza nei confronti di C. S. e M.G..

Il difensore di C. ha presentato ricorso, per violazione di legge in riferimento agli artt. 84, 494, 477 e 482 c.p. e per vizio di motivazione. Il ricorrente ribadisce la richiesta di assorbimento del reato di sostituzione di persona nella contraffazione materiale della carta di identità, recante la propria foto e intestata a M.G. ed esibita agli agenti di polizia. Ciò in quanto il C. non rese alcuna generalità al momento del controllo, limitandosi a mostrare il documento contraffatto.

Il difensore del M. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. vizio di motivazione, in quanto la condanna per il concorso nel reato ex art. 477 – 482 c.p. non è fondata sulla prova della sua collaborazione o partecipazione fattiva nella contraffazione del documento;

2. violazione di legge, in riferimento agli artt. 132 e 133 c.p., in quanto nella sentenza non si è tenuto conto della personalità del ricorrente e del ruolo marginale da lui svolto.

In via di premessa, si osserva che, tenuto conto del tempo trascorso dalla data di consumazione dei reati (22.11.02), è per entrambi maturato il termine di prescrizione. Non sussiste l’ipotesi di cui all’art. 129 cpv. c.p.p., in quanto la tesi dell’estraneità del M. rispetto alla contraffazione del documento è stata razionalmente ritenuta infondata dai giudici di merito, con una corretta analisi delle risultanze processuali e una loro razionale interpretazione, assolutamente insindacabili in sede di giudizio di legittimità. Quanto al C., la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto infondato l’asserito assorbimento del reato di sostituzione di persona nella contraffazione materiale della carta di identità, poichè trattasi di condotta ontologicamente diversa e aggiuntiva rispetto al mero utilizzo del documento contraffatto.

I reati vanno quindi dichiarati estinti per prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-04-2012, n. 6636

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Svolgimento del processo

La società Dalma snc, già Canol 2001 snc. con atto di citazione del 2 ottobre 2006 proponeva appello avverso le sentenze n. 540 del 2002 e 637 del 2005 (la prima parziale e la seconda definitiva) con le quali il Tribunale di Trento l’aveva condannata al pagamento in favore della società Graziadei Surgelati srl. dell’importo di Euro 110.263,50 a titolo di risarcimento danni per lucro cessante oltre Euro 87.475,00 a titolo di minor valore dei beni in relazione alla fornitura di un complesso macchinario volto alla laminazione ed arrotolamento di pasta sfoglia. Le decisioni venivano censurate innanzitutto per aver ritenuto che il contratto stipulato tra le parti dovesse essere valutato quale contratto di appalto e non di vendita. Tra le parti erano stati stipulati due contratti e solo il secondo poteva semmai qualificarsi quale appalto (quello afferente all’impianto di arrotolamento) mentre l’impianto di laminazione costituiva produzione tipica della società appellante. La sentenza veniva poi censurata per aver posto alla base della decisione le conclusioni dell’accertamento tecnico preventivo che però aveva completamente esorbitato dai limiti propri determinando le cause delle pretese insufficienze dell’impianto fornito. La quantificazione del danno poi si basava solo sulla sola deposizione del teste C. che non solo non aveva riferito la verità ma, aveva sostanzialmente determinato in modo autonomo ed apodittico i danni asseritamente subiti dall’impresa.

Si costituiva in giudizio la società Graziadei Surgelati srl, osservando, tra l’altro, che la qualificazione giuridica del rapporto fosse del tutto corretta in quanto l’impianto era stato realizzato in relazione alle specifiche esigenza dell’impresa e non costituiva un macchinario prodotto dalla Canol 2001.

Come correttamente osservato dal primo giudice in ogni caso la denuncia dei vizi doveva considerarsi tempestiva anche se si fosse trattato di una vendita.

La Corte di Appello di Trento con sentenza n. 159 del 2007 in parziale modifica della sentenza impugnata condannava la Dalma snc. A pagare alla Graziadei Surgelati srl. la somma di Euro 23.113,36 con gli interessi e rivalutazioni come determinati dalla sentenza n. 637 del 2005 fermo l’obbligo di restituzione dei materiali di cui alla perizia ing. V. del valore di L. 28.460.000 pari ad Euro 14.698,36. Confermava la condanna di cui alla sentenza n. 540 del 2002. A sostegno di questa decisione la Corte trentina osservava:

a) I contratti posti in essere dalle parti integravano gli estremi di un contratto di appalto unitario ancorchè frazionata sia risultata la consegna, considerato che l’opera del committente non era solo quella di mera fornitura ma di realizzazione di un impianto originale con la collocazione in linea di una serie di macchine tutte unitariamente destinate alla produzione di rotoli di pasta, b) l’eccezione di prescrizione non aveva pregio perchè la denuncia era avvenuta pochissimi giorni dopo la fornitura e, comunque, entro un anno dalla consegna dell’impianto di laminazione; c) ad avviso della Corte la censura relativo all’accertamento tecnico preventivo erano priva di ogni fondamento, considerato che l’accertamento tecnico preventivo ha permesso di provare nel modo più convincente l’incapacità dell’impianto di realizzare il prodotto secondo quanto contrattualmente stabilito, d) la sentenza di primo grado andava modificata in relazione alla determinazione del minor valore del macchinario e corretta laddove la sentenza aveva confuso gli importi in L. con quelli in Euro.

La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trento è stata chiesta da Dalma snc. Con ricorso affidato a cinque motivi, illustrati con memoria.

Graziadei Surgelati srl ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1 .= Con il primo motivo la società Dalma snc. Lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in reflazione alla qualificazione giuridica dei due contratti intercorsi, in successione temporanea, tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 3. Avrebbe errato la Corte di Trento, secondo la ricorrente, nell’aver qualificato i due contratti (uno di fornitura di un impianto di laminazione l’altro di una fornitura di un impianto di arrotolamento) quali contratti di appalto avendo ritenuto che, per stabilire la prevalenza di un dare rispetto all’opus, bisognava far riferimento, non tanto alla differenza quantitativa o qualitativa del materiale che veniva scambiato, ma all’intenzione e alla volontà delle parti. Epperò, specifica la ricorrente, altro orientamento giurisprudenziale ritiene che la prevalenza del lavoro sulla materia costituisce criterio fondamentale per distinguere un contratto di vendita da un contratto di appalto, mentre il riferimento alla comune intenzione delle parti rappresenterebbe un criterio suppletivo. Tuttavia, se è vero: a) che nell’ipotesi in esame, la macchina per laminazione ha una propria autonomia funzionale ed è completa per la sua produzione di laminazione della pasta, indipendentemente dall’intenzione d ottenere o meno una successiva lavorazione della pasta in rotoli, dato che la pasta laminata viene venduta regolarmente in pani di diverse grandezze; b) che solo, successivamente, la società Graziadei ha commissionato un’autonoma fornitura di impianto produttore di rotoli, la prima da 4 Kg. e poi atteso che il mercato non rispondeva, da 2,5 Kg.. appare ragionevole ritenere, secondo la ricorrente, che si tratta di due autonomi e distinti anche temporalmente contratti di vendita, sia che si applichi il criterio della prevalenza o meno del lavoro sulla materia, perchè in entrambi i casi la materia sarebbe prevalente sul lavoro di montaggio) sia che venga applicativo il diverso criterio e cioè il criterio della volontà delle parti (adottato dalla Corte trentina). La ricorrente conclude formulando il seguente quesito di diritto: si chiede come criterio generale quale sia l’orientamento della Corte in ordine ai criteri applicativi sulla prevalenza qualitativa dei due contratti di vendita e di appalto, poichè esistono decisioni opposte e non sono state rinvenute decisioni delle Sezioni Unite, in secondo luogo si chiede quale criterio possa essere applicato nel caso specifico, tenuto conto delle prove documentali e orali raccolte in giudizio.

1.1.= Il motivo è infondato e non può essere accolto non solo o non tanto perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione di merito, non proponibile al Giudice di legittimità, ma soprattutto, perchè la Corte di Trento ha correttamente ricondotto il rapporto per cui è causa ad un contratto di appalto avendo riscontrato gli elementi strutturali della fattispecie di cui all’art. 1655 cod. civ. e non, invece, gli elementi strutturali di cui all’art. 1470 cod. civ..

1.1.a).= Va qui osservato, che la distinzione tra appalto e vendita (e vendita di cosa futura) si basa su due elementi: a) la volontà dei contraenti e, b) il rapporto fra il valore della materia (prestazione di dare) ed il valore della prestazione d’opera (prestazione di fare), da considerare non in senso oggettivo (quale valore economico della materia e/o dell’opera), bensì avuto riguardo alla comune intenzione dei contraenti. Si è in presenza d’un contratto d’appalto o d’opera; se l’oggetto effettivo e prevalente dell’obbligazione assunta dal produttore-venditore è la realizzazione d’un opus unicum od anche d’un opus derivato dalla serie, ma oggetto di sostanziali adattamenti o modifiche a richiesta del destinatario, laddove la fornitura della materia è un semplice elemento concorrente nel complesso della realizzazione dell’opera e di tutte le attività a tal fine intese. Al contrario, si è in presenza d’un contratto di compravendita, se le attività necessarie a produrre il bene costituiscono solo l’ordinario ciclo produttivo del bene, che può anche concludersi con l’assemblaggio delle sue componenti presso il destinatario, ma è la sola consegna del bene stesso, l’effettiva obbigazione del produttore-venditore, insomma, nella compravendita, oggetto dell’obbligazione è un "dare", nel contratto d’appalto o d’opera, oggetto dell’obbligazione è un "facere". 1.1.b).= Ora nel caso in esame, la Corte trentina, ha accertato (specificando che si ha la certezza) che ciò che il committente Graziadei voleva, in effetti, ottenere non era tanto o soltanto una macchina come genericamente prodotta, indipendentemente, dalle esigenze del committente, ma, piuttosto, un impianto, ovvero, un complesso di beni per la produzione di pasta destinata ad essere venduta arrotolata, da utilizzarsi in esatta conformità alle esigenze produttive prospettate dal committente (in ragione alla quantità oraria e alla pezzatura). Così come ha accertato che la successiva fornitura dell’impianto di arrotolamento costituiva semplicemente il completamento del macchinario perchè permetteva il completamento della produzione con la realizzazione di un impianto automatico idoneo a produrre il prodotto finale costituito da rotoli di diversa dimensione e peso. E tanto era sufficiente per ritenere che l’obbligazione assunta dal produttore-venditore, Canol 2001, aveva ad oggetto la realizzazione d’un opus unicum, di un’opera nuova ed originale, e, cioè, un facere prevalente rispetto ad un’obbligazione di dare.

Così come era sufficiente per ritenere che la fattispecie in esame integrasse gli estremi essenziali di un tipico contratto di appalto.

1.1.c).= Nè è pensabile che le due forniture (l’impianto di laminazione e l’impianto di arrotolamento), abbiano dato vita a due contratti diversi (ad un contratto di appalto e ad un contratto di vendita) per il solo fatto che siano state fornite in tempi diversi, perchè la volontà della parti – così come accertata dalla Corte di merito in ragione dei dati probatori acquisiti – era diretta ad ottenere un impianto completo, commisurato e realizzato per le esigenze specifiche della committente Graziadei.

2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto sulla decadenze e sulla prescrizione della denuncia di vizio mancanza di qualità ex art. 360 c.p.c., n. 3. Avrebbe errato la Corte di Appello di Trento per aver ritenuto tempestive le denuncie in ordine a vizi o mancanza d qualità dell’impianto di laminazione e di quello di rotolamento.

Epperò, ritiene la ricorrente, con tale decisione sono state violate le diversificate norme del codice civile di cui all’art. 1512 c.c., in relazione all’art. 1470 c.c. e dell’art. 1186 c.c. in relazione all’art. 1667 c.c.. Infatti la decadenza e la prescrizione eccepite dalla fornitrice dovevano essere ritenute efficaci per quanto riguarda l’impianto di laminazione che non presentava difetti ma soltanto inizialmente un problema di messa a punto, mentre l’eccezione di decadenza e prescrizione sollevate dalla fornitrice è stata operativa, sicuramente, anche per quanto riguarda la seconda vendita relativo alla costruzione dell’impianto completivo ed autonomo per la produzione dei rotoli in relazione a vizi non tempestivamente denunciati. Trattandosi di due contratti di vendita sempre a dire dalla ricorrente – i termini di decadenza dei vizi sono quelli di cui all’art. 1485 e, cioè otto giorni dalla scoperta. In secondo luogo, non sarebbe sufficiente una denuncia generica e superficiale come è avvenuto nel caso specifico. In ragione di queste considerazioni la ricorrente conclude, formulando il seguente quesito di diritto: Si chiede se possa essere considerato valida una denuncia generica di cattivo funzionamento di un impianto in relazione al contratto concluso, sia che lo si consideri di fornitura o di appalto, o se sia, invece, necessario, come stabilisce la giurisprudenza richiamata, una esposizione dettagliata dei vizi che presenta la cosa venduta.

Inoltre, evidenzia la ricorrente la motivazione della Corte di Appello sarebbe contraddittoria in relazione alle prove istruttorie raccolte, scritte ed orali, considerato che le prove acquisite in giudizio fanno riferimento ad asseriti vizi relativi, solamente, all’impianto autonomo di arrotolatura della pasta, e mai a quello principale ed autonomo di laminazione.

2.1.= Il motivo è infondato e, in parte, inammissibile. E’ infondato laddove esprime una censura sul presupposto che i due contratti oggetto di causa fossero da qualificare contratti di vendita, quando, invece, per quanto si è detto, esaminando il primo motivo, i contratti di cui si dice, integrano gli estremi di un unitario contratto di appalto, nonostante, la consegna sia stata frazionata nel tempo. E’ inammissibile, per mancanza degli estremi di autosufficienza, laddove si censura la decisione impugnata per non aver rilevato la genericità della denuncia dei vizi, considerato che i vizi devono essere denunciati in modo specifico, perchè, non sono indicati, nè riportati, in tutto o in parte, i documenti da cui si evincerebbe una generica denuncia dei vizi.

3.= Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione della norma di diritto in relazione all’ipotesi affrontata dell’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo e nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Secondo la ricorrente, l’accertamento tecnico preventivo (ATP) sarebbe nullo perchè gli accertamenti compiuti integravano gli estremi di una vera e propria CTU durante la fase cautelare ante causam quando la normativa (la vecchia formulazione dell’art. 696 cod. civ.) non lo consentiva. Il tecnico, secondo la ricorrente avrebbe effettuato indagini e valutazioni sulla causa dei danni che non aveva il potere di effettuare. Non solo, ma il fatto stesso che il tecnico abbia consentito che intervenissero i tecnici delle parti per interventi di messa a punto e di modifica rende nulle ed inefficaci la procedura dell’ATP. In ragione di ciò, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto:

Si chiede se sia possibile applicare ad accertamenti peritali eseguiti in via di urgenza prima della riforma la nuova formulazione dell’art. 696 c.p.c. e, quindi, consentire al tecnico nominato in sede di indagini peritali tipiche della CTU e, ancora, ci si chiede se sia possibile per legge ritenere sufficiente ed esaustivo un accertamento tecnico preventivo eseguito ante causa e quindi prima di una regolare introduzione del giudizio ordinario di merito in contraddittorio fra le parti, addirittura sostitutivo di una vera e propria CTU, tenuto conto che la decisione del primo giudice con la sentenza parziale si è fondata esclusivamente sull’esito e contenuto di questo contestato ATP e non ha voluto disporre la CTU da noi più volte richiesta.

Ed ancora: Si chiede se una volta dichiarata la nullità dell’ATP per i motivi sopra esposti, possa essere dichiarata nulla anche la sentenza parziale di primo grado.

3.1.= la censura non coglie nel segno e non può essere accolta perchè l’accertamento tecnico preventivo acquisito al giudizio, non ha travalicato i limiti di cui all’art. 696 c.p.c. considerato che il CTU si è limitato – come afferma esplicitamente la Corte di merito – a fotografare i fatti, ma non anche a valutarli, nè ha svolto indagini circa le cause del mancato funzionamento della macchina. Ad un tempo, la Corte di merito ha correttamente utilizzato le informazioni fornite dall’accertamento tecnico preventivo di cui si dice.

3.1.a.1) E’ vero, che fino al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80 l’ATP previsto dall’art. 696 c.p.c., quale procedimento d’urgenza, aveva la sola funzione di acquisire rilievi planimetrici e/o documentazione fotografica, tesi a documentare lo stato dei luoghi e/o dei macchinari coinvolti, senza entrare nel merito delle questioni tecniche, senza ricercare le cause degli eventi nè la definizione delle responsabilità o delle corresponsabilità delle parti interessate, nè tantomeno era consentito al CTU di esprimere giudizi, azzardare ipotesi o osservazioni personali, nè ricostruzione dei fatti e degli eventi, che potessero in qualche modo configurarsi come un’indebita ingerenza in fatti e in circostanze che ancora dovevano essere provate ed acquisite agli atti istruttori.

3.1.a.1).= Ora, non vi è dubbio che l’ATP di cui si dice ha rispettato i limiti di cui alla normativa considerata perchè – come si evince dai passaggi più significativi dell’accertamento riportati dalla stessa sentenza impugnata, il CTU si è limitato a descrivere il funzionamento della macchina e quanto accadeva quando veniva messa in funzione, laddove scrive: al primo avviamento della linea alcuni sue componenti non entravano in funzione; nei cinque minuti di lavorazione sono stati prodotti 45 rotoli di cui 32 riusciti e 13 scarti, tuttavia, il loro spessore medio risultava di 3,8 mm. mentre doveva essere di 3 mm. e il loro peso era di circa 300 grammi mentre doveva essere di 250 gr. La produzione oraria si calcolava approssimativamente pari a 115 Kg./h. di rotoli buoni e 47 Kg. /h di scarti; durante la laminazione la pasta sfoglia subisce tensioni disomogenea; l’apparecchiatura di arrotolamento non funziona correttamente ed è sempre necessaria la presenza di un operatore.

Non vi è dubbio, pertanto, che quanto detto dal CTU integra gli estremi di una fotografia della situazione di fatto considerato che quando si contesti la funzionalità di un macchinario altro non debba fare il CTU (nella fase di accertamento tecnico preventivo) che mettere in funzione, con le garanzie del contraddittorio, il macchinario e costatarne l’effettivo funzionamento.

3.1.b) E’ giusto il caso di chiarire che, se è pur vero che l’accertamento tecnico preventivo non è un mezzo di prova, essendo finalizzato principalmente a "far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose", che, suscettibili di mutamenti o alterazioni nel tempo, vanno accertati e documentati per essere portati poi alla cognizione del giudice prima che ciò possa accadere, per consentirgli di decidere sulla base delle prospettazioni e deduzioni fatte con riferimento a quelle condizioni ed a quello stato, è altrettanto vero che dagli accertamenti e rilievi compiuti in fase preventiva il giudice può trarre utili elementi che, apprezzati e valutati unitamente e nel contesto delle altre risultanze processuali, possono concorrere a fondare il suo convincimento in ordine alla fondatezza dell’uno o dell’altro assunto.

3.1.b.1).= Ora nel caso in esame, la Corte di merito, come risulta dalla motivazione posta a base della decisione, ha esaminato il materiale probatorio acquisito al processo, compresi gli elementi ed i dati desumibili dall’espletato accertamento tecnico preventivo e, applicando correttamente, la legge, ha statuito, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., iuxta alligata et probata.

4.= Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo la ricorrente la motivazione della decisione con cui la Corte ha rigettata la domanda di assunzione dei testi, introdotti dalla Canol sarebbe contraddittoria perchè fondata sulla presunzione che i testi sarebbero venuti a dichiarare che il mal funzionamento della macchina dipendeva dall’avvicendamento troppo veloce dei dipendenti della Graziadei addetti al funzionamento dell’impianto stesso. Piuttosto se i testi indicati dalla Canol fossero stati tempestivamente assunti e avessero dichiarato che l’impianto, comunque, funzionava durante la loro presenza e che i dipendenti extracomunitari della Graziadei non erano capaci di acquisire le tecniche per far funzionare regolarmente la macchina l’esito del giudizio di primo grado sarebbe stato del tutto diverso, in particolare sul quantum così pesantemente confermato anche con la sentenza di secondo grado. Infatti, dare credito assoluto alla ATP svolta prima dell’inizio della causa e cioè nel lontano 29 gennaio 1998 escludendo così testimonianze decisive relative a circostanze successive a tale epoca, è assolutamente contraddittorio e inaccertabile, giacchè i testimoni avrebbero riferito su circostanze e fatti decisivi ai fini della sentenza, considerato che i testi introdotti dalla Graziadei avrebbero escluso quantomeno la risarcibilità dei danni asseritamente subiti dalla Graziadei dal 1998 in poi.

4.1.= Il motivo è inammissibile perchè privo dei caratteri di autosufficienza, considerato che manca l’indicazione dei capitoli di prova che se confermati avrebbero cambiato le sorti del giudizio.

4.1.a).= Come insegna questa Corte: il ricorrente che, in sede di legittimità denunci la mancata ammissione in appello di una prova testimoniale ha l’onere di indicare specificamente le circostanze formanti oggetto della prova medesima, affinchè la Corte possa esercitare il controllo circa il carattere decisivo dei fatti che si assumono trascurati dal giudice di merito; infatti, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere tale controllo sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza dover colmare le eventuali lacune con indagini integrative (ex multis Cass. 10357 del 2005).

5.= Con il quinto motivo la ricorrente lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, sul quantum.

Avrebbe errato la Corte trentina nell’aver attribuito la responsabilità per mancata produttività per gli anni 98,99,2000 alla società Canol considerato che i motivi di incremento sono stati determinati da tutte altre decisioni della Graziadei.

Specifica la ricorrente che la Corte di merito nel determinare il quantum del risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla società Graziadei non avrebbe tenuto conto: a) che la Graziadei aveva iniziato questa sua attività acquistando l’impianto oggetto di contestazione solamente alla fine del 1997, entrando in funzionamento nel 1998 e, quindi, si trattava di industria priva di esperienza sia organizzativa produttiva che della rete commerciale; b) che la produzione cosiddetta esplosiva successiva alla messa a punto dei macchinari, non era certamente dipesa dalla qualità dell’impianto originario, bensì da una nuova impostazione produttiva fatta con impianto del tutto diverso che è costato quattro volte quello commissionato alla Canol e che, quindi, aveva una maggiore quantità produttiva e, nel frattempo la Graziadei è riuscita ad organizzare la sua rete commerciale.

5.1.= Anche questa censura non ha ragion d’essere e non può essere accolta, non solo perchè si risolve nella richiesta di altra e diversa valutazione dei dati probatori, non proponibile al Giudice di legittimità, ma e soprattutto, perchè la decisione della Corte di Trento non presenta vizi logici nè alcuna contraddizione, ma al contrario, indica adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a fondamento della propria valutazione. In particolare, la Corte di merito ha avuto modo di precisare: a) che agli atti esistevano le proposte di contratto inviate alla Graziadei per l’acquisto dei rotoli oggetto della produzione; b) che la prova testimoniale aveva dato prova di disdette di commesse in ragione dell’insufficienza della confezione del prodotto; c) che il CTU contabile incaricato di determinare il danno da fermo di produzione valutate attentamente i bilanci della Graziadei ha avuto modo di evidenziare che dopo l’entrata n produzione efficiente del macchinario, il fatturato della Graziadei si era incrementato in modo esponenziale. Pertanto, appare convincente la conclusione cui perviene la Corte di Trento, laddove afferma che, valutati gli utili dell’impresa, il suo margine operativo, l’aumento degli incassi, determinare il danno in L. 213 milioni appare del tutto prudenziale se si pensa che i soli utili netti in soli due anni sono stati 309 milioni quando prima erano dell’ordine di 10 milioni.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione così come verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-05-2012, n. 8293 Concorso di colpa del danneggiato Liquidazione e valutazione

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 3.7.2009, il Tribunale di Pesaro ha rigettato l’impugnativa del recesso per giusta causa comunicato in data 19.7.2005 dalla Banca delle Marche S.P A. a G.R., quadro direttivo di terzo livello con mansioni di direttore della filiale di (OMISSIS), e la domanda riconvenzionale proposta dal datore di lavoro per il risarcimento del danno consistito nelle perdite conseguenti alle incaute aperture di credito autorizzate dal G., oggetto delle contestazioni sanzionate con l’impugnato licenziamento.

L’impugnazione del ricorrente era fondata sul rilievo che la sanzione non poteva ritenersi giustificata, in quanto: si trattava di lavoratore con eccellente curriculum e mai in precedenza oggetto di provvedimenti disciplinari; sei delle tredici contestazioni riguardavano aperture di credito disposte in favore di soggetti "segnalati" da un autorevole responsabile del "Client Corporate" le cui indicazioni venivano per prassi senz’altro eseguite e che doveva ritenersi l’ideatore ed artefice di un truffaldino sistema inteso a godere dei finanziamenti ottenuti in favore di soggetti inaffidabili;

le altre contestazioni erano riferite a inadempimenti di modesta entità e ricorrenti nella prassi di agenzie impegnate nella gestione di centinaia di posizioni; altri dipendenti responsabili di condotte analoghe a quelle contestate al G. non erano stati sanzionati, così come il suddetto che si era volontariamente dimesso; la responsabilità dell’accaduto era da imputarsi alla Banca medesima, la quale non aveva predisposto ed attivato i necessari sistemi di controllo interno.

L’istituto di credito resistente, attore in riconvenzionale, aveva dedotto che: già in data 14.2.2005 il G. era stato destinatario, all’esito di verifica ispettiva presso la filiale da lui diretta, era stato sanzionato con un giorno di sospensione dal servizio e dalla retribuzione; che le ulteriori verifiche avevano condotto all’accertamento di ulteriori inadempienze, tali da configurare un quadro di sistematica e grave violazione delle più elementari regole di prudenza e avvedutezza nell’erogazione del credito e dei regolamenti interni; che le condotte del T. – soggetto peraltro non in posizione di supremazia gerarchica e le cui competenze esulavano del tutto dalle aperture di credito autorizzate dal G. – non giustificavano le inadempienze del ricorrente.

G.R. ha appellato la citata decisione nella parte in cui ha rigettato l’impugnazione del licenziamento, chiedendone la riforma nel senso dell’annullamento per difetto di giusta causa del licenziamento, per i seguenti motivi: la sussistenza della violazione del principio c.d. del ne bis in idem era stata erroneamente esclusa relativamente alle contestazioni relative alle aperture di credito accordate a quattro società, sulle quali era stata fondata la sanzione irrogata il 14.2.2005; la "sproporzione" della sanzione impugnata era stata esclusa sulla base di considerazioni conferenti solo rispetto al diverso problema della disparità di trattamento, cosicchè risultava omessa la necessaria valutazione dei profili di proporzionalità e gradualità della sanzione disciplinare, anche in relazione a rilevanti circostanze di tipo obbiettivo, soggettivo ed "ambientale"; nessuna motivazione era stata fornita sotto il profilo del diverso trattamento riservato ad altri dipendenti.

2. La Banca delle Marche si è costituita in giudizio, domandando il rigetto dell’appello principale sul rilievo della correttezza ed esaustività della motivazione che aveva condotto al rigetto della domanda del ricorrente, proponendo domande subordinate per l’ipotesi di riforma sul punto ed incidentalmente chiedendo la riforma della sentenza nel senso della riconvenzionale condanna del G. al risarcimento del danno consistito nelle irrecuperabili perdite sui crediti conseguenti agli incauti affidamenti disposti, di cui la c.t.u. esperita in prime cure aveva dato puntuale conferma, con compensazione impropria delle somme così determinate e dei relativi accessori, con i crediti spettanti all’altra parte. Lamenta sul punto l’appellante incidentale che l’obbligo di attivarsi per la riduzione del danno non potrebbe estendersi ad iniziative giudiziarie di probabile inutilità, in considerazione delle arguibili condizioni patrimoniali dei soggetti debitori, mentre la circostanza che taluni dei soggetti affidati disponessero di effettiva e non meramente fittizia organizzazione imprenditoriale si palesa irrilevante sotto il profilo in questione.

3. Con sentenza del 18.6.2010 la Corte d’appello di Ancona ha rigettato l’appello principale proposto da G.R. ed ha parzialmente accolto l’appello incidentale proposto da Banca delle Marche S.P.A.; in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 157/09, ha condannato G.R. al pagamento della somma di Euro 1.524.700,09, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie dei lavoratori dipendenti e interessi al saggio legale sulla somma annualmente rivalutata dalla esigibilità dei crediti della Banca delle Marche S.P.A. rimasti insoddisfatti alla data della sentenza, da diminuirsi della somma corrispondente ad un quinto dei credito di Euro 26.750,00 spettante al G. e dei relativi rivalutazione ed interessi di legge fino alla data della decisione – nonchè alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il ricorrente con sei motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata che ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in sei motivi, dei quali i primi tre riguardano la contestata legittimità del licenziamento.

1.2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del principio generale di diritto del "ne bis in idem" e del principio della legittimità delll’"emendatio libelli" in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 7 e all’art. 2119 c.c. Il ricorrente si lamenta in particolare del fatto che il licenziamento è stato dichiarato legittimo anche per condotte che avevano trovato già apposita sanzione nel febbraio del 2005, con l’erogazione di un giorno di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Inoltre sostiene che nella specie non può parlarsi di domanda nuova in grado d’appello, atteso che in quel grado c’era stata una mera specificazione di integrazione dei motivi di diritto posti alla base dell’iniziale ricorso.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del principio generale della proporzionalità della sanzione disciplinare in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 7 e all’art. 2119 del c.c. nonchè all’art. 1455 c.c.. In particolare il ricorrente lamenta la disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti, anch’essi responsabili dei medesimi addebiti.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. In particolare il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il danno per la banca poteva considerarsi attuale già al momento in cui risultava definitiva la non recuperabilità dei crediti erogati per effetto di un suo allegato comportamento negligente.

1.2. Altri tre motivi (quarto, quinto e sesto) riguardano il capo della sentenza inerente alla condanna al risarcimento del danno.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2104 e 2697 c.c., in ordine alla prova della responsabilità e del nesso causale tra diligenza e danno risarcibile. In particolare nega che sia risultata provata la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta contestata dagli come addebito disciplinare e le perdite lamentate dalla banca.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione degli artt. 1292, 1294, 2055 c.c. Secondo il ricorrente la Corte d’appello non ha tenuto conto del fatto che altri dipendenti della banca erano responsabili delle stesse negligenze che avevano avuto conseguenze meno gravi, così rivelando un ingiustificato comportamento discriminatorio della banca.

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, e dell’art. 2697 c.c..

Secondo il ricorrente il mancato esperimento di iniziative giudiziarie stava a significare una negligenza della banca che era rilevante ai fini della quantificazione del danno risarcibile.

2. Il ricorso – quanto ai primi tre motivi che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi – è infondato.

2.1. Innanzitutto non è fondato il primo motivo di ricorso.

La Corte d’appello ha correttamente rilevato in rito che il ricorrente in primo grado non aveva dedotto la violazione del principio del ne bis in idem, nel senso che non si era doluto del fatto che la banca, dopo aver irrogato la prima sanzione disciplinare (un giorno di sospensione dai servizio e dalla retribuzione) per irregolarità emerse a seguito di una prima verifica ispettiva effettuata presso la filiale di Riccione e relative a quattro posizioni di apertura di credito, aveva successivamente contestato, all’esito di un’ulteriore verifica della medesima filiale (successiva di pochi mesi), irregolarità relative a 13 posizioni, comprensive delle prime quattro. La Corte d’appello non ha disconosciuto quindi il principio del "ne bis in diem" per cui il potere disciplinare, una volta esercitato, si consuma; cfr. Cass., Sez. Lav., 27 marzo 2009, n. 7523, che ha affermato che il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere, ormai consumato, essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva, nonchè dei fatti non tempestivamente contestati o contestati ma non sanzionati – ove siano stati unificati con quelli ritualmente contestati – ai fini della globale valutazione, anche sotto il profilo psicologico, del comportamento del lavoratore e della gravità degli specifici episodi addebitati). La Corte d’appello ha invece argomentato in rito ritenendo che la deduzione della suddetta circostanza di fatto (i.e. continenza dei fatti della prima contestazione in quella della più ampia seconda contestazione di addebito) e della violazione del principio del "ne bis in idem" non fosse possibile per la prima volta in grado d’appello. Valutazione questa corretta perchè il ricorrente, introducendo per la prima volta in appello un tema di indagine del tutto nuovo (i.e. parziale consumazione del potere disciplinare) rispetto a quello dibattuto nel giudizio di primo grado (sussistenza, o no, dell’addebito disciplinare, oggetto della lettera di contestazione che ha preceduto il licenziamento disciplinare), ha operato una vera e propria modifica della censura di illegittimità del licenziamento (che ridonda in mutatio libelli essendo mancata in primo grado l’autorizzazione del giudice alla modifica della domanda ai sensi dell’art. 420 c.p.c.) e non già una mera precisazione della censura oggetto dell’originario ricorso di primo grado (ossia una emendatio libelli, compatibile con il divieto del novum in appello).

Correttamente la Corte d’appello ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Lav., 10 settembre 2003, n. 13291) che ha affermato che, qualora il lavoratore abbia dedotto, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la illegittimità del proprio licenziamento per difetto di giusta causa o giustificato motivo, sotto un profilo specifico determinato, il giudice d’appello non può dichiarare la illegittimità dello stesso licenziamento sotto un profilo diverso, ancorchè dedotto dal lavoratore con l’atto di appello, senza che ne risulti violato il principio della domanda e quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, trattandosi di domanda nuova – quanto a causa petendi semprechè ne risulti dedotto a fondamento un fatto nuovo, e non già soltanto una diversa qualificazione giuridica di un fatto già dedotto nel corso del giudizio di primo grado. Cfr. anche Cass., Sez. Lav., 26 giugno 2000, n. 8702.

Quindi analogamente va ora affermato che, qualora il lavoratore abbia dedotto, con il ricorso introduttivo di primo grado, l’illegittimità del licenziamento disciplinare deducendo l’insussistenza dei fatti addebitatigli, costituisce inammissibile mutamento della domanda, la richiesta in appello di accertamento della illegittimità del medesimo licenziamento per consumazione, in tutto o in parte, del potere disciplinare deducendo per la prima volta in appello che i fatti posti a fondamento dell’impugnato licenziamento erano già stati oggetto di una precedente contestazione disciplinare seguita dalla irrogazione di una sanzione disciplinare.

Può solo aggiungersi infine che non è controverso tra le parti che i fatti oggetto della contestazione di addebito (relativi a 13 posizioni di aperture di credito fatte dal G. – secondo la Banca resistente – con negligenza e con violazione delle procedure interne di istruttoria dell’erogazione del credito) siano gli stessi posti a fondamento del licenziamento disciplinare e che quindi fossero ben noti al ricorrente; il quale, nell’atto introduttivo del giudizio, si è doluto dell’insussistenza di tali addebiti e non già della parziale sovrapposizione degli stessi con gli addebiti relativi a una precedente sanzione disciplinare di natura conservativa.

Come anche non è contestato il rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7 che trova applicazione anche nel caso del licenziamento disciplinare del dirigente (Cass., sez. un., 30 marzo 2007, n. 7280).

2.2. Inammissibili sono poi il secondo e il terzo motivo di ricorso che censurano in particolare la ritenuta proporzionalità della sanzione del licenziamento disciplinare rispetto agli addebiti contestati, requisito questo che parimenti trova applicazione nel caso di licenziamento disciplinare del dirigente. Si tratta di una valutazione devoluta al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità ove – come nella specie – sia sorretta da sufficiente e non contraddittoria motivazione. In particolare la Corte d’appello ha rilevato il carattere reiterato e grave che aveva connotato il comportamento negligente del ricorrente nelle aperture di credito di cui alla lettera di contestazione, con violazione di specifiche disposizioni regolamentari e delle regole di best practices (buona gestione) nella materia del credito. L’accertamento della sussistenza dei singoli addebiti è risultata dalla consulenza tecnica d’ufficio che ha riconosciuto, nella specie, la violazione delle norme interne di materia di erogazione del credito, essendo stati affidati, per importi ingenti, soggetti in precedenza mai sperimentati, senza alcuna previa approfondita istruttoria delle loro condizioni economiche e senza apprezzabili garanzie.

Motivatamente quindi la Corte d’appello, che peraltro ha confermato in questa parte la pronuncia di primo grado, ha ritenuto che la gravità delle condotte negligenti del ricorrente integrasse il presupposto giustificativo del licenziamento disciplinare, stante anche il particolare vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro. La circostanza che in precedenza al dirigente era stata applicata una sanzione conservativa per una condotta analoga (erogazione del credito in violazione della normativa interna, relativamente a quattro posizioni) non fa venir meno il requisito della proporzionalità della sanzione espulsiva allorchè tale condotta è proseguita nel tempo in riferimento ad un maggior numero di posizioni della clientela individuale della banca.

Inammissibile è parimenti, in particolare, il terzo motivo di ricorso, strettamente connesso con il secondo motivo, atteso che la Corte d’appello motivatamente, con valutazione di merito ad essa riservata, ha ritenuto che la grave e reiterata violazione, da parte del ricorrente, delle regole interne nell’erogazione del credito costituisse giusta causa di licenziamento perchè esponeva la Banca ad un rischio anomalo, poi nella specie concretizzatosi nella parziale insolvenza dei soggetti affidati.

La Corte d’appello ha fatto riferimento alla nozione di giusta causa, ma nella specie era sufficiente – per legittimare il licenziamento – la sua giustificatezza. Cfr. Cass., Sez. Lav., 13 dicembre 2010, n. 25145, che ha ribadito che la disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alle leggi 15 L. n. 604 del 1966 e L. n. 300 del 1970 non è applicabile, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 10 ai dirigenti. Occorre quindi far riferimento al canone della giustificatezza del recesso, che costituisce un quid minoris rispetto alla giusta causa; cfr. Cass., Sez. Lav., 11 giugno 2008, n. 15496, che ha precisato che la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente, per la particolare configurazione del rapporto di lavoro dirigenziale, non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo L. n. 604 del 1966, ex art. 1 potendo rilevare qualsiasi motivo, purchè apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore.

3. Gli altri tre motivi del ricorso, che attengono alla pretesa risarcitoria della banca e che possono anche essi essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati per la parte e sotto il profilo di cui si viene ora a dire.

3.1. La Corte d’appello, con valutazione di merito, fondata sulla consulenza tecnico d’ufficio e sulla documentazione prodotta, ha ritenuto la definitiva perdita dei crediti erogati in ragione della condotta negligente del ricorrente. In particolare la Corte d’appello ha affermato che "il danno può considerarsi attuale già al momento in cui emergano elementi che consentano di fondare la presunzione della definitiva irrecuperabilità del credito, segnatamente dando contezza dell’inesistenza di beni dei debitori assoggettabili ad esecuzione di garanzie utilmente escutibili".

Il danno risarcibile però consiste nella "perdita" (art. 1223 c.c.) per la Banca che non può non raccordarsi allo stato di insolvenza dei debitori che abbiano beneficiato del credito negligentemente autorizzato dal ricorrente. A tal fine non è sufficiente la mera presunzione di definitiva irrecuperabilità del credito, fondata sull’inesistenza di beni dei debitori e di garanzie del credito stesso. Occorre che la Banca abbia costituito in mora il debitore o abbia attivato un procedimento monitorio o esecutivo che attesti l’inadempienza del debitore, coonestandone l’insolvenza.

L’assenza di tentativi di recupero coattivo dei crediti nei confronti dei clienti insolventi rileva proprio sul piano della integrazione del presupposto del danno risarcibile (i.e. la " perdita" del creditore) prima ancora che ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2, secondo cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza….).

E’ vero che – come affermato da Cass., sez. 1, 5 maggio 2010, n. 10895 – l’obbligo di diligenza gravante sul creditore, che rappresenta espressione del più generale dovere di correttezza nei rapporti fra gli obbligati tendendo a circoscrivere il danno derivante dall’altrui inadempimento entro i limiti che rappresentino una diretta conseguenza dell’altrui colpa, non comprende anche l’obbligo di esplicare una straordinaria o gravosa attività, nella forma di un tacere non corrispondente all’id quod plerumque accidit;

ciò perchè l’art. 1227 c.c., comma 2, nel porre come condizione per il risarcimento dei danni l’inevitabilità degli stessi da parte del creditore, impone a quest’ultimo un dovere di cooperazione che si deve estrinsecare in un comportamento certamente operoso, improntato all’ordinaria diligenza, che non può però comprendere, per sua stessa definizione, attività tali da comportare sacrifici, esborsi, o assunzione di rischi, quale può essere l’esperimento di un’azione giudiziaria, sia essa di cognizione o esecutiva, che rappresenta esplicazione di una mera facoltà, dall’esito non certo.

Però per altro verso il danno risarcibile non può ritenersi accertato in ragione della mera presunzione di definitiva irrecuperabilità del credito della Banca, ma occorre che l’insolvenza del debitore, beneficiario del credito nella specie colposamente autorizzato dal dirigente della filiale della banca, sia attuale ed attestata in modo formale.

Fondata quindi è la doglianza del ricorrente che ha censurato la sentenza impugnata per aver accolto la domanda risarcitoria della banca sui presupposto della mera probabilità della definitiva irrecuperabilità dei crediti negligentemente autorizzati, e non già della attestata insolvibilità dei beneficiari di tali crediti.

3.2. Deve poi aggiungersi che il ricorrente ha molto insistito anche sulla responsabilità solidale del back office (struttura di supporto per l’istruttoria delle domande di credito), del vice titolare e della direzione generale nell’erogazione del credito in riferimento alle 13 posizioni di cui alla lettera di contestazione degli addebiti. Ossia nella sostanza il ricorrente ha lamentato la mancata considerazione, nella quantificazione del danno risarcibile, della concorrente responsabilità di altri addetti alla complessiva operazione di erogazione del credito.

Anche sotto questo profilo si coglie nella sentenza impugnata un elemento di contraddittorietà.

Infatti è sì vero che la Corte d’appello, nel valutare la incidenza degli addebiti contestati al ricorrente, correttamente afferma che la gravità della condotta negligente del ricorrente, direttore della filiale della Banca e quindi dipendente più alto in grado in tale unità produttiva, non veniva meno in ragione della concorrente responsabilità di altri addetti alle operazioni di erogazione del credito nella complessa procedura interna. Più specificamente afferma la sentenza impugnata: "si tratta, infatti, di semplici concause, che nulla tolgono alla gravità e alla pericolosità intrinseca della negligenza del G. e all’ingiustificabile trascuratezza con cui egli ha svolto le delicate mansioni affidategli, tradendo la fiducia accordatagli".

Se però queste "concause" della complessiva esposizione debitoria dei soggetti affidati nelle 13 posizioni di cui alla contestazione degli addebiti non sminuiscono la gravità della condotta negligente del ricorrente, le stesse per altro verso non sono ininfluenti al fine del risarcimento del danno in favore della banca. Infatti, trattandosi di responsabilità contrattuale, non opera il disposto dell’art. 2055 c.c. che prevede che, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno, salvo il diritto di regresso che colui che ha risarcito il danno ha nei confronti di ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel caso dell’inadempimento contrattuale opera il diverso principio della responsabilità personale del debitore che versi nella situazione di inadempimento. Sicchè, ove siano configurabili plurimi inadempimenti contrattuali, quali quelli di dipendenti che, ciascuno di essi singolarmente, abbiano violato gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, il giudice adito con domanda risarcitoria proposta dal creditore deve accertare in concreto la riferibilità del danno alla condotta specifica posta in essere dal lavoratore.

Va quindi affermato in generale – come principio di diritto – che, quando un medesimo danno è provocato da più lavoratori, per inadempimenti contrattuali diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il datore di lavoro danneggiato, i lavoratori non possono essere considerati corresponsabili in solido sulla base della mera estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell’art. 2055 cod. civ., dettata solo per la responsabilità extracontrattuale, ma occorre accertare per ciascuno di essi il nesso di causalità con l’evento dannoso complessivo e quindi la concreta incidenza dell’inadempimento di ciascuno (cfr., in materia non di rapporto di lavoro, Cass., Sez. 3, 30 marzo 2010, n. 7618).

Nella specie la Corte d’appello da una parte ha ritenuto che, oltre alla condotta negligente del ricorrente nell’erogazione del credito, vi erano state delle "concause", consistenti in condotte parimenti negligenti di altri dipendenti (vice direttore della filiale, addetti alla istruttoria delle pratiche di erogazione del credito); d’altra parte però nel riconoscere la responsabilità per danni del ricorrente per l’intera "perdita" subita dalla banca, ha del tutto pretermesso tali "concause" sicchè l’affermazione della responsabilità risarcitoria del ricorrente per l’intero non risulta sorretta da sufficiente motivazione.

Si ha invece che l’eventuale incidenza di altri comportamenti negligenti nella procedura di erogazione del credito – che certo non valeva a scriminare il ricorrente sotto il profilo della valutazione di legittimità del licenziamento disciplinare, così come correttamente affermato dalla Corte d’appello – avrebbe richiesto l’accertamento in concreto dell’addebitabilità, per l’intero o in parte, al ricorrente della "perdita" subita dalla banca, in presenza di riconosciute "concause" consistenti in comportamenti parimenti censurabili di altri dipendenti appartenenti allo staff deputato all’istruttoria delle pratiche di erogazione dei credito.

Sotto entrambi questi profili (verifica dell’effettiva insolvenza dei soggetti beneficiari del credito ed accertamento in concreto dell’addebitabilità al ricorrente dell’intera perdita della banca) le censure del ricorrente sono fondate.

3. Il ricorso va quindi rigettato nei suoi primi tre motivi, relativi alla legittimità del licenziamento disciplinare, e va invece accolto negli altri tre motivi relativi al risarcimento del danno, quanto ai profili suddetti.

La sentenza impugnata va quindi cassata limitatamente ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello dell’Aquila, enunciando il principio di diritto sopra formulato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto, quinto e sesto motivo del ricorso, rigettato gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello dell’Aquila.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-11-2011) 06-12-2011, n. 45391

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. G.G., per il tramite del suo difensore, impugna per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Milano, deliberata il 13 agosto 2010, che riformando parzialmente quella di primo grado – emessa dal GIP del Tribunale di Milano in data 6 luglio 2009 ed impugnata oltre che dal predetto imputato anche dal Procuratore Generale della sede con riferimento alla quantificazione della pena – lo ha condannato alla pena di anni otto e giorni venti di reclusione previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, della premeditazione e dall’aver agito per motivi abietti e futili (desiderio di vendicarsi per una lite avvenuta circa tre anni prima) e della recidiva specifica, reiterata ed infraqulnquennale, siccome colpevole del reato di tentato omicidio contestatogli aver compiuto in (OMISSIS), agendo in concorso con altro individuo non identificato, atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Ga.Ed. detto (OMISSIS), colpendolo ripetutamente al capo con una mazza da baseball, con violenza tale da spaccare, durante l’aggressione, tale strumento atto ad offendere.

1.1 Il ricorso proposto nell’interesse dal G. – che nel corso del giudizio di merito mentre non risulta aver mai negato il fatto storico di aver percosso il Ga. con una mazza di baseball, presa da casa subito dopo averlo notato la presenza dello stesso nei giardini di (OMISSIS), ha però escluso di aver mai voluto uccidere la persona offesa, essendo invece sua intenzione soltanto punirla per un torto subito tempo addietro (un’aggressione) – prospetta tre motivi d’impugnazione.

1.1.1. Con il primo si denunzia la illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla decisione dei giudici di appello di escludere la configurabilità dell’esimente di cui all’art. 56 c.p., comma 3, con l’argomentazione, ritenuta illogica e meramente congetturale, "che non vi era stata una desistenza rilevante ed attiva, da parte dell’imputato, che semplicemente, ad un certo punto, con l’arma ormai inutilizzabile e rendendosi conto che la mancanza di reazione negli astanti poteva cessare da un momento all’altro, non ha infierito oltre". Più specificamente, dopo aver ricordato che per aversi desistenza volontaria non è richiesto un recesso attivo, essendo sufficiente che la condotta sia stata libera e non coartata, la difesa del G. evidenzia in ricorso che costui ha spontaneamente desistito dal continuare a percuotere la vittima e che il rilievo dei giudici di appello secondo cui ciò è avvenuto in quanto l’arma (la mazza da baseball) era ormai inutilizzabile, costituisce argomento era del tutto inconferente, poichè il bastone, come dichiarato dai testi che assistettero all’aggressione, si era rotto al primo colpo e l’imputato, malgrado ciò, aveva comunque continuato a percuotere la vittima con il moncone, con pugni e calci, sino a quando aveva poi spontaneamente smesso ed abbandonato il luogo; così come irrilevante doveva ritenersi il rilievo che nell’allontanarsi il G. avrebbe ribadito la propria intenzione omicida, pronunciando la frase "se ti fai rivedere ti ammazzo, ti sparo: fatti trovare qui domani e ti sparo", trattandosi di una minaccia valevole per il futuro è non già l’esternazione di una intenzione omicida per un fatto (aggressione) che si era già in tutti i suoi termini ormai concluso. Dal riconoscimento dell’esimente discende allora, secondo il ricorrente, che avendo l’azione del G. causato al Ga. una malattia dalla durata di giorni trenta, l’imputato, per gli atti compiuti, deve rispondere dei reati di percosse e lesioni personali.

1.1.2. Con il secondo motivo, in ricorso si denunzia l’illegittimità della sentenza impugnata, per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, nonostante l’avvenuto versamento alla persona offesa, banco iudicis, della somma di Euro 5000,00, accettata dal Ga. che l’aveva ritenuta interamente satisfattiva, rinunciando alla costituzione di parte civile. Tale circostanza, infatti, ad avviso del ricorrente, incongruamente è stata valutata dai giudici di appello come rilevante soltanto ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

In particolare, secondo il difensore del G., la decisione della Corte territoriale di ritenere insufficiente la somma offerta deve ritenersi incongrua e motivata in maniera del tutto insufficiente, in quanto affidata a valutazioni autoreferenziali e sommarie, non avendo i giudici di appello adeguatamente considerato:

a) che il ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio, è nullatenente al pari della persona offesa, sessantacinquenne e soggetto che all’epoca dei fatti non svolgeva alcuna attività lavorativa; b) l’assenza di lesioni permanenti; c) l’intervenuta accettazione della somma da parte del Ga..

1.1.3. Con il terzo ed ultimo motivo, in ricorso si denunzia l’illegittimità della sentenza impugnata, per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al trattamento sanzionatolo ed al riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.

Secondo il ricorrente, in particolare, la statuizione della Corte territoriale sul punto sarebbe viziata dall’erronea interpretazione dell’art. 99 c.p., avendo i giudici di appello ritenuto che nei confronti del G. doveva applicarsi obbligatoriamente l’aumento di pena per la recidiva, senza considerare, però, che la recidiva applicabile nel caso in esame era quella reiterata infraquinquennale ma non anche specifica, avendo l’imputato riportato condanna per violazione della legge sugli stupefacenti e per il delitto di resistenza ma non anche per tentato omicidio, sicchè, non avendo riportato precedenti condanne per un reato incluso nel novellato art. 407 c.p.p. l’aumento di pena per li recidiva doveva, ritenersi non obbligatorio.

Motivi della decisione

1. L’impugnazione proposta nell’interesse di G.G. è basta su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati, e ne va pertanto dichiarata l’inammissibilità. 1.1. Con riferimento al primo motivo d’impugnazione va rilevato come lo stesso si risolve in una sostanziale riproposizione di argomentazioni difensive già esaminate dai giudici di appello e dagli stessi disattese con motivazione assolutamente congrua.

Ed invero come da tempo affermato da questa Corte di legittimità (in termini, Sez. 1, Sentenza n. 5037 del 08/04/1997, dep. 29/05/1997, Rv. 207647, imp. Sannino) "la desistenza volontaria – disciplinata dall’art. 56 c.p., comma 3, – è una esimente di carattere speciale che trova fondamento nella considerazione utilitaristica di politica criminale secondo cui è opportuno mandare impunito il colpevole di un reato tentato per incentivare l’abbandono di iniziative criminose, ovvero, nell’ambito della prevenzione speciale, sulla considerazione che l’agente, il quale volontariamente desiste, dimostra di possedere una ridotta volontà criminale. Di conseguenza, pur se non è necessario che si identifichi con la spontaneità, la desistenza deve essere deliberata in una situazione di libertà interiore indipendente da fattori esterni che influiscano sulla volontà dell’agente menomandone la libera determinazione".

In particolare, come affermato anche di recente da questa Corte (In termini, Sez. 1, Sentenza n. 9015 del 04/02/2009, dep. 27/02/2009, Rv. 242877, imp. Petralito), "la desistenza volontaria …., presuppone la costanza della possibilità di consumazione del delitto", con la conseguenza che, "qualora tale possibilità non vi sia più, o per la non realizzabilità fisico-materiale della consumazione stessa oppure, sul piano soggettivo, anche soltanto per una non realizzabilità erroneamente ritenuta dal soggetto agente, ricorre, sussistendone i requisiti, l’ipotesi del delitto tentato".

Orbene, nel caso in esame, i giudici di appello, sulla scorta della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice sulla base delle attendibili deposizioni dei molti testi oculari escussi, hanno ritenuto non ravvisabile l’elemento della costanza della possibilità di consumazione del delitto, sviluppando sul punto una motivazione del tutto plausibile ed ancorata a dati di fatto incontrovertibili, quali, da un lato, la rottura della mazza da baseball e, dall’altro, la presenza di svariate persone che assistettero all’aggressione, dagli stessi desumendo che nel G., per quanto fiancheggiato da due complici che tenevano a bada gli astanti, era maturata la convinzione dell’irrealizzabilità del proprio originario programma omicidiario.

In presenza di un siffatto percorso argomentativo sviluppato nelle sintoniche decisioni dei giudici di merito, che risulta immune da vizi logici o giuridici e pienamente aderente alle risultanze processuali, le argomentazioni sviluppate in ricorso, si risolvono, in ultima analisi, in una sellecitazione a compiere una nuova e diversa "lettura" dei dati probatori in senso più favorevole al ricorrente, che risulta evidentemente non consentita nel giudizio di legittimità. 1.2 Manifestamente infondate risultano anche le deduzioni difensive prospettate in ricorse relativamente alla pretesa insufficienza delle motivazioni addette dalla Certe territoriale in tema di mancato riconoscimento dell’attenuante ex art. 62 c.p., n. 6. Al riguardo occorre considerare, in primo luogo, che secondo l’orientamento del tutto consolidato di questa Corte non vi è inadempimento all’obbligo della motivazione qualora il giudice d’appello richiami, condividendole, le argomentazioni svolte dal primo giudice. In tal caso le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d’appello" (in termini, Sez. 1, Sentenza n. 1309 del 22/11/1993, dep. 04/02/1994, Rv. 197250, imp. Albergamo).

Orbene, le sintoniche decisioni dei giudici di merito di negare la concessione dell’attenuante di cui trattasi, non presentano i denunziati profili di illegittimità, ove si consideri, per un verso, che, secondo quanto affermato dal giudice di prime cure e non contestato dal ricorrente, il risarcimento del danno era intervenuto tardivamente, pressochè in limine della discussione finale; per altro verso, "che la riparazione del danno perchè possa condurre all’applicazione della relativa attenuante, deve essere effettiva, integrale e volontaria", e che in proposito "le dichiarazioni liberatorie rese dal creditore non assumono rilievo di sorta ai fini del riconoscimento dell’attenuante medesima" (in termini, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 6679 del 05/05/1995, dep. 07/06/1995, Rv. 201538, imp. Melito).

In particolare, con riferimento a tale ultimo profilo, poichè i giudici di appello, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, hanno ancorato la propria valutazione circa l’Insufficienza del risarcimento a precise risultanze fattuali: quali la particolare violenza dell’aggressione, desumibile anche dalle fratture alla mano sinistra ed alle vertebre L2 e L3; il suo protrarsi per un apprezzabile lasso di tempo; la durata della malattia cagionata alla vittima (giudicata guaribile in trenta giorni, salvo complicazioni);

nessuna effettiva insufficienza motivazionale può fondatamente ravvisarsi in tale apparato argomentativo, comunque adeguato ed immune da vizi logici o giuridici.

1.3 Manifestamente infondato risulta, infine, anche il terzo motivo relativo al trattamento sanzionatorio ed al giudizio di sola equivalenza tra attenuanti ed aggravanti, decisione che si assume viziata da una non corretta interpretazione dell’art. 99 c.p. compiuta dai giudici di appello.

Ed invero seconda l’interpretazione dell’art. 99 c.p., comma 5, assolutamente univoca nella giurisprudenza di questa Corte (in termini Sez. 1, Sentenza n. 46875 del 12/11/2009, dep. 09/12/2009, Rv. 246254, imp. Moussald; Sez. 1, Sentenza n. 36218 del 23/09/2010, dep, 11/10/2010, Rv, 248289, Imp. Plsanello) – la quale ha trovato, del resto, autorevole conferma anche in una recente decisione delle Sezioni Unite (la sentenza n. 20798 del 24/02/2011, dep. 24/05/2011, Rv. 249664, imp. Indelicato) – "la recidiva cosiddetta "obbligatoria", disciplinata dall’art. 99 c.p., comma 5, ricorre ogni qualvolta un soggetto recidivo commetta un nuovo delitto compreso tra quelli indicati nell’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), a nulla rilevando se il delitto per cui vi è stata precedente condanna sia anch’esso incluso nell’elenco del citato art. 407", con la conseguenza che nessun profilo di illegittimità è ravvisarle nella decisione impugnata con riferimento ad un giudizio di sola equivalenza e non anche di prevalenza tra le concesse attenuanti generiche e le aggravanti contestate, comunque adeguatamente motivato con riferimento alla proditorietà dell’aggressione ed alla reiterazione della violenza.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000) – al versamento alla cassa delle ammende di una somma congruamente determinabile in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

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