Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-04-2011) 19-07-2011, n. 28469 Sospensione condizionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 9.6.2010 la Corte d’Appello di Genova in parziale riforma della sentenza in data 23.4.2007 del Tribunale di Savona sez. distaccata di Albenga dichiarava non doversi procedere nei confronti di T.A. in ordine alla contravvenzione sub c) perchè estinta per prescrizione e riduceva la pena inflitta. Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo come unico motivo l’erronea applicazione degli artt. 163 e 164 c.p. e carenza motivazionale con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il ricorso è giuridicamente infondato e va respinto. L’impugnazione riguarda l’applicazione di un istituto, quale quello della sospensione della pena, che è caratterizzato da un massimo ambito di autonomia e facoltatività ("il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa …"). In tale prospettiva non può non sfuggire che in primo grado il ricorrente non aveva chiesto la sospensione condizionale della pena, ma la concessione dell’indulto che gli era stato concesso dal primo giudice e che l’appello proposto contro la sentenza di primo grado era incentrato soltanto sulla misura della pena irrogata dal Tribunale, di cui si richiedeva la riduzione, considerata l’episodicità del fatto e il modesto allarme sociale. Non si può pertanto parlare di un "punto della decisione" di primo grado attinto da impugnazione e realmente meritevole di una specifica risposta. In ogni caso la sentenza della Corte di Appello indica nella motivazione una generica richiesta da parte della difesa del beneficio in parola così da potersi rilevare che comunque la Corte territoriale ha dato una risposta sul punto, sintetica ma speculare alla generica richiesta dell’appellante che non poteva censurare la sentenza del primo giudice che non si era pronunciato sul punto stante l’assenza di alcuna richiesta e la non certa identificazione del prevenuto. Dagli illustrati rilievi discende, allora, che la censura di carenza di motivazione in punto di sospensione della pena mossa all’impugnata sentenza di appello è infondata. Sia perchè non può addursi che la Corte territoriale fosse tenuta ad occuparsi del tema, avulso – come detto – dalla concreta latitudine dell’atto di appello (Cass. Sez. 5,24.9.1984 n. 9455, Soppelsa, rv. 166423: "Il giudice non è tenuto a motivare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena se nessuna richiesta è stata formulata nel giudizio"). Sia comunque perchè, la risposta fornita dalla Corte costituisce risposta sufficiente e conforme alla vaghezza della presunta richiesta oggetto di gravame (Cass. Sez. 6, 21.6.1977 n. 13774, Bufano, rv. 137234).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-12-2011, n. 28298 Colpa presunzione in caso di scontro

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Svolgimento del processo

S.L.M., C.P. e C.M., in qualità di eredi del defunto C.G. convenivano in giudizio D.G. e le Assicurazioni Generali per sentirli condannare, in solido al risarcimento dei danni subiti per la morte del loro congiunto a seguito di un incidente stradale che asserivano essere stato causato dal D..

Quest’ultimo si costituiva in giudizio negando la sua responsabilità e proponeva domanda riconvenzionale per sentir condannare gli attori al risarcimento dei danni subiti.

Rimaneva contumace la Assisurazioni Generali s.p.a..

Era chiamata in causa e si costituiva l’Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che chiedeva il rigetto della domanda attrice.

Il Tribunale accoglieva tale domanda e condannava, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 29 D.G. e la Assitalia s.p.a., nella suddetta qualità, al pagamento in solido della somma di Euro 141.493,70 a titolo di risarcimento di tutti i danni.

Avverso la relativa sentenza proponeva appello principale D. G. ed appello incidentale l’Assitalia s.p.a..

La Corte d’Appello di Catanzaro riteneva sulla base delle testimonianze dei testi F. e Fe., che il C. aveva effettuato una brusca svolta a sinistra, senza dare la precedenza alla Honda che procedeva in senso contrario, con conseguente sua colpa esclusiva nella causazione dell’evento.

In riforma della sentenza del tribunale di Cosenza la Corte d’Appello rigettava la domanda di S.M. ed altri, quali congiunti di C.G..

Propongono ricorso per cassazione S.L.M., C. P. e C.M. con un unico motivo.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale l’I.N.A. Assitalia s.p.a., nella suddetta qualità, che presenta memoria.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo del ricorso parte ricorrente denuncia "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio – Inesistenza di una relazione di coerenza fra convincimento del giudice e fonti probatorie".

Secondo parte ricorrente la C.A. ha errato sia nel considerare attendibili i testi escussi per conto del D.; sia nel non avere attribuito rilevanza alla sentenza di patteggiamento.

Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

E’ inammissibile nella parte in cui censura la valutazione assegnata dalla corte alle deposizioni testimoniali di F. e Fe..

Non risulta infatti rispettato il principio di autosufficienza non essendo state trascritte nel ricorso tali deposizioni.

Egualmente è inammissibile per mancato rispetto dell’autosufficienza la censura di mancato apprezzamento del verbale dei carabinieri non essendo stato lo stesso trascritto.

In ogni caso la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 15 aprile 2004, n. 7201; Cass., S.U., 27 dicembre 1997, n. 13045, Cass. 14 febbraio 2003, n. 2222; Cass. 25 agosto 2003, n. 12467; Cass. 15 aprile 2000, n. 4916).

Nella fattispecie non si ravvisa detto vizio motivazionale.

Va anzitutto osservato che la ricostruzione dell’incidente rientra nell’ambito dei poteri valutativi del giudice di merito, purchè immune da vizi logici o giuridici, come appunto nella fattispecie.

Segnatamente il giudizio sull’attendibilità dei testi involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.

Consegue che il controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo che questi abbia indicato le ragioni del proprio convincimento con una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giudici.(Cass., 11 aprile 1988, n. 2834 ; Cass., 17 luglio 2001, n. 9662 ; Cass. 3 marzo 2000, n. 2404).

Quanto alla mancata valutazione della sentenza di patteggiamento, ai fini della responsabilità del convenuto, va osservato che la sentenza con la quale il giudice applica all’imputato la pena da lui richiesta e concordata con il P.M., pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 445 c.p.c., comma 1, non è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale, traendo essa origine essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto attiene all’imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la propria responsabilità. Ne consegue che non può farsi discendere dalla sentenza di cui all’art. 444 cod. proc. pen. la prova della ammissione di responsabilità da parte dell’imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile (Cass., Ordinanza n. 8421 del 12 aprile 2011).

Quanto alla mancata prova da parte del D. di andare a velocità contenuta, va osservato che, poichè il giudice di appello ha accertato in concreto la colpa dell’attore nell’invasione improvvisa della corsia del convenuto, che marciava sulla sua destra,ed avendo rilevato che esclusivamente il comportamento dell’attore aveva generato il sinistro, correttamente aveva ritenuto superato il concorso di colpa.

Va, infatti ribadito il principio affermato in motivazione da Cass. 12408/2011, secondo cui il consolidato principio secondo il quale, in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell’art. 2054 c.c., l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sè il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro (all’uopo occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunchè per evitare il sinistro) non può essere inteso nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sè del tutto idonea a cagionare l’evento, l’apporto causale colposo dell’altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto.

Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento dell’incidentale, con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il principale, dichiara assorbito l’incidentale e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-01-2012, n. 78 Lastrici solari e tetto

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Svolgimento del processo

1. Il condominio di (OMISSIS) ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 212 del 17 gennaio 2006, resa nei confronti della Mazzini 2000 sas di C. Gazzellone e C.; e, resistendo l’intimata con controricorso al ricorso, articolato su tre motivi ed illustrato con memoria, alla pubblica udienza del 24 novembre 2011, entrambe le parti prendono parte alla discussione.

Dalla sentenza gravata risulta che:

1.1. la Mazzini 2000 sas di C. Gazzellone e C. chiese al Tribunale di Roma la condanna del condominio di (OMISSIS) della Capitale, nel cui edificio essa era proprietaria di un immobile, al risarcimento dei danni patiti per infiltrazioni d’acqua nei primi mesi del 1988, nonchè al rimborso di quanto pagato ad un terzo a seguito di transazione per la medesima causale;

1.2. il tribunale, disattese l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva e la domanda di rimborso delle somme corrisposte a titolo di transazione, ritenne in parte fondata la pretesa principale ascrivendo le infiltrazioni all’occlusione del fognolo di scarico della terrazza in proprietà esclusiva; e quantificò in L. 12 milioni, pari alla quota di spettanza del condominio in applicazione dell’art. 1126 cod. civ., il risarcimento dovuto, condannandolo pure ai 2/3 delle spese di lite;

1.3. avverso tale sentenza interpose gravame la Mazzini 2000, chiedendo affermarsi l’esclusiva responsabilità del condominio anche per i danni del maggio-giugno 1996 ed al rimborso di quanto erogato a tale C. a seguito della transazione addotta in primo grado, con condanna di controparte alle rispettive somme di Euro 38.600, 50, Euro 15.650, 71 ed Euro 2.840, 51, vinte le spese del doppio grado, nonchè quelle per le consulenze tecniche in sede di A.T.P. e di giudizio di merito, il tutto con rivalutazione ed interessi; dal canto suo, il condominio dispiegò a sua volta appello incidentale, chiedendo affermarsi l’esclusiva responsabilità di controparte, con revoca della ripartizione delle spese in ragione dei 2/3 e sua condanna al pagamento di Euro 6.127,98;

1.4. la corte capitolina accolse parzialmente l’appello principale, rigettando quello incidentale: ritenendo sanata ogni nullità relativa alla vocatio in ius del condominio (indicato come di viale (OMISSIS) anzichè come di viale (OMISSIS)) dalla costituzione di questo; respingendo la domanda di rimborso di somme erogate per la transazione; individuando la causa delle infiltrazioni sia del 1988 che del 1996 nelle perdite e nel ristagno d’acqua nel locale cassoni, da qualificarsi condominiale;

quantificando i danni in Euro 31.756,69, ma rigettando la domanda di risarcimento per mancata locazione dell’immobile; maggiorando la sorta della condanna al risarcimento delle spese per consulenze tecniche, fino a totali Euro 32.470,68, il tutto oltre soli interessi al tasso legale dal 4.1.91, data della citazione, con condanna altresì ai due terzi delle spese di lite del doppio grado.

Motivi della decisione

2. Il ricorrente sviluppa tre motivi:

2.1. un primo, di "violazione per mancata, falsa ed erronea applicazione degli artt. 156 e 354 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5", incentrato sulle conseguenze della vocatio in ius rivolta al Condominio di viale (OMISSIS) anzichè al Condominio di viale (OMISSIS); al riguardo sostenendo il ricorrente: l’inesistenza del soggetto convenuto o, in via gradata, la nullità della vocatio, la non integrità del contraddittorio e l’irrilevanza della costituzione in primo grado del solo condominio di viale (OMISSIS), a fronte della costituzione soltanto in secondo grado di quello di viale (OMISSIS);

2.2. un secondo, di "violazione per mancata, falsa ed erronea applicazione dell’art. 1117 c.c., n. 3 e art. 1127 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5", incentrato sulla contestazione dell’individuazione della causa dei danni operata dalla corte territoriale; al riguardo deducendo il ricorrente di avere sempre indicato nella cattiva manutenzione dei cassoni di esclusiva pertinenza della controparte la causa ultima della presenza dell’acqua sul lastrico e delle successive infiltrazioni;

2.3. un terzo, di "violazione per mancata, falsa ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 1282 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5", incentrato sulla contestazione della quantificazione della condanna; al riguardo adducendo il ricorrente:

l’erroneità del riferimento, contenuto nelle cc.tt.u., alle fatture ed altri documenti di spesa esposti, tutti in precedenza contestati;

l’erroneità dell’indicazione del totale, essendo differente quello da prendere a base e contenuto nella c.t.u. di riferimento;

l’erroneità del riconoscimento degli interessi dalla domanda, sia per la nullità di questa, sia perchè riferiti a quest’ultima anche per i danni ad essa successivi, sia perchè estesi ai rimborsi per spese di A.T.P., oltretutto in assenza di domanda specifica.

3. La controricorrente:

3.1. stigmatizza la pretestuosità del primo motivo, essendo evidente il raggiungimento dello scopo dell’atto di citazione, quand’anche erronea fosse la descrizione del condominio convenuto, merce il dispiegamento di piene difese da parte di questo fin dalle fasi di accertamento tecnico preventivo;

3.2. nega l’ammissibilità del secondo motivo, in quanto involgente una mera questione di fatto, sul punto riproducendo a sua volta parzialmente le argomentazioni tecniche svolte nei gradi di merito;

3.3. nega la fondatezza del terzo motivo: per essere fondata la quantificazione non sulle fatture, ma sulle consulenze tecniche; per la correttezza della decorrenza degli interessi; per l’inesistenza della lamentata extrapetizione.

4. Dei motivi di ricorso, per tutti premessa l’applicabilità del principio di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione (sul quale vedasi, per tutte: quanto alla lagnanza sulla mancata considerazione di tesi difensive, Cass. 12 maggio 2010, n. 11477;

quanto alla contestazione delle valutazioni istruttorie, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915):

4.1. è infondato il primo; ed infatti:

4.1.1. dal tenore degli atti direttamente esaminabili da questa Corte: non risulta (e per la verità non sembra che neppure sia mai stato lamentato) che esistano due entità nettamente distinte: una prima, identificabile come condominio di viale (OMISSIS);

ed una seconda, identificabile come condominio di viale (OMISSIS); consta invece che il condominio vada considerato unitariamente, siccome articolato su di un solo complesso edilizio, sia pure avente separati ingressi dai detti due civici, tanto da integrare una sola entità o centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive;

4.1.2. pertanto, lungi dall’essere stato pretermesso alcuno, la vocatio in ius, fin dalle fasi dell’accertamento tecnico preventivo, ha riguardato il soggetto effettivo titolare delle situazioni giuridiche coinvolte, benchè indicato con una denominazione incompleta, in quanto non espressamente estesa anche al secondo dei numeri civici da cui l’unitario edificio avrebbe ingresso;

4.1.3. tanto non ha impedito appunto all’effettivo convenuto di difendersi adeguatamente ed in concreto nel merito: del resto sul punto non avendo formulato (mancando in ricorso la trascrizione integrale degli atti in cui tanto avrebbe potuto trovar luogo) alcuna specifica doglianza;

4.1.4. correttamente la corte territoriale inquadra quindi la fattispecie in un’ipotesi di nullità della vocatio per imprecisa identificazione del convenuto, sanata però dalla sua condotta processuale;

4.2. è infondato il secondo:

4.2.1. il ricorrente riporta ampi stralci delle sue tesi sulle cause degli eventi, lamentando l’omessa considerazione – da parte del giudice di appello – di queste e di altre difese o circostanze contenute negli atti di primo e secondo grado, che però tralascia, in violazione del principio di necessaria autosufficienza del ricorso, di riprodurre integralmente, o se non altro nei suoi passaggi salienti;

4.2.2. soprattutto, dopo avere riproposto le sue deduzioni il ricorrente neppure indica – e tanto meno, in ulteriore violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, trascrive in questo le relative risultanze – i mezzi di prova o le altre evidenze istruttorie a necessario sostegno delle sue tesi, dimenticando che altro è dedurre e altro è provare;

4.2.3. è pertanto impossibile verificare se e come le doglianze, oltre ad essere state formulate, siano state suffragate da elementi probatori e, soprattutto, se questi siano stati malamente considerati dalla corte territoriale;

4.3. è in minima parte fondato il terzo:

sempre in violazione del principio di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, non riporta il ricorrente i passaggi delle consulenze tecniche di ufficio prese a base della liquidazione operata dai giudici del merito, nonchè soprattutto il tenore degli atti, successivi ai depositi di ciascuna di quelle, con i quali egli avrebbe analiticamente contestato non solo e non tanto le fatture, ma soprattutto le valutazioni che di quelle avevano operato i consulenti tecnici per giungere alla quantificazione finale del danno: così precludendo in questa sede la verifica della ritualità e del contenuto delle contestazioni successive e dell’eventuale carenza delle valutazioni di queste operate dai giudici del merito, nonchè dell’eventuale erroneità della somma totale riportata in condanna;

– sul riconoscimento del risarcimento quanto alle spese per accertamento tecnico preventivo, la natura in senso lato di spesa processuale necessaria causalmente determinata dalla condotta della controparte può bene ricondurle al concetto di danno, riguardo alla quale la domanda di risarcimento poteva ritenersi onnicomprensiva;

– l’eventuale nullità originaria della domanda, sanata poi con effetti ex nunc, non modifica di per sè sola la decorrenza degli interessi se riconosciuti con decorrenza da questa, se non altro allorquando sia azionato un credito di valore quale quello per il risarcimento del danno: in quanto invece essi sarebbero spettati anche per il tempo, necessariamente anteriore alla proposizione della domanda, tra la verificazione della diminuzione patrimoniale e la domanda stessa;

– piuttosto, è proprio tale ultima considerazione che determina l’illegittimità del riconoscimento di detti accessori fin dal 4.1.91 anche sulle somme per i danni da infiltrazioni della primavera del 1996: non essendosi ancora avuta la relativa diminuzione patrimoniale, coincidente con l’accadimento produttivo di danno, non può spettare alcunchè per il suo ristoro integrale in tempo anteriore.

5. Tanto comporta l’infondatezza di tutti i profili di doglianza, con eccezione di quello relativo al riconoscimento degli interessi fin dal 4.1.91 sugli importi dovuti per i danni derivanti dalle infiltrazioni del maggio-giugno 1996 (indicati, nella qui gravata sentenza, in L. 38.400.000, IVA inclusa).

6. Tuttavia, per la non necessità di ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, limitando la decorrenza degli interessi, quanto alla detta somma (pari oggi ad Euro 19.831, 94), al 30 giugno 1996 (quale data più favorevole per l’obbligato danneggiato, riferendosi le infiltrazioni al bimestre maggio-giugno di quell’anno): a tanto peraltro limitandosi ogni intervento di questa Corte sulla gravata sentenza di secondo grado, che resta ferma in ogni altra sua parte, ivi comprese le statuizioni sulle spese di lite.

7. La circostanza della non completa soccombenza del ricorrente consente, ad avviso del Collegio, di compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo ricorso ed accoglie parzialmente il terzo; cassa la gravata sentenza limitatamente alla censura accolta e, decidendo nel merito, ferme in ogni altra parte le statuizioni di quella, condanna il ricorrente a corrispondere gli interessi legali dal 4.1.91 limitatamente alla differenza tra il totale ivi riconosciuto e la somma di Euro 19.831,94, nonchè a corrispondere gli interessi nella stessa misura dal 30.6.96 sulla somma di Euro 19.831,94; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-06-2011) 29-09-2011, n. 35331

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del 29.11.2010 del Tribunale di Cosenza, di condanna di C.M. alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 80,00 di multa per il reato di truffa, avendo conseguito un finanziamento per acquistare un’autovettura producendo falsa documentazione di regolare assunzione presso la ditta C., ricorre personalmente il C., chiedendo l’annullamento della sentenza, e deducendo a motivo:

a) la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. c) perchè le notifiche sono state effettuate presso un domicilio, contrada (OMISSIS), che non è il suo e che non aveva mai eletto; di conseguenza è nulla l’udienza di appello ai sensi degli art. 178, lett. c) e art. 179 c.p.p. b) la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) c) d) per violazione dell’art. 124 c.p. perchè la querela è stata proposta oltre i tre mesi dal fatto ed è pertanto tardiva. c) Violazione dell’art. 606 lett. b) d) e) la motivazione della sentenza appare contraddittoria perchè le buste paga che si assumono false ed utilizzate per richiedere il finanziamento, per la modestia degli importi dei corrispettivi, non potevano creare la necessaria fiducia nell’assolvimento dell’obbligazione e perchè si realizzi la truffa occorre che effettivamente la vittima sia stata tratta in errore; i giudici di merito inoltre attribuiscono alle dichiarazioni del C. maggiore credibilità di quella attribuita alle dichiarazioni dell’imputato anche se appare poco credibile che chi voleva truffare possa aver speso, nei documenti che si assumono falsi, il nome del proprio datore di lavoro per essere così immediatamente rintracciato. Più logico è prendere atto che il C. ha ammesso di avere avuto un rapporto di lavoro con il ricorrente, anche se ha negato che quest’ultimo fosse suo dipendente.

Il teste L.F., poi, ha riferito solo cose apprese da altri ed inoltre ha ammesso di non aver preso in esame la documentazione fornita dall’imputato per ottenere il finanziamento per l’acquisto della macchina. Ne consegue che il querelante non fu tratto in errore dai documenti prodotti dall’imputato, perchè come dallo stesso ammesso, nessuna istruttoria è stata fatta dalla finanziaria per verificare i dati forniti dall’imputato prima di erogare il finanziamento. Pertanto è irragionevole ritenere che i documenti prodotti determinarono l’induzione in errore del responsabile della finanziaria.

Motivi della decisione

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Agli atti vi è l’elezione di domicilio, in Cosenza Contrada da Caricchio n. 16, effettuata dall’indagato, il 06 febbraio 2006, alle h. 09.00, presso gli uffici della Polizia di Stato, Polizia Stradale di Cosenza. Tale dichiarazione non è sicuramente invalidata dall’evidentissimo refuso contenuto nella formula dichiarativa, ove si indica il nome di P.V. invece che C.M., come quello di colui che elegge domicilio. Non vi è possibilità di incertezza sulla partenità della dichiarazione perchè il verbale è intestato proprio al C., che vi è compiutamente generalizzato, anche con riferimento all’indirizzo di residenza che è proprio "contrada da (OMISSIS)" la dichiarazione è redatta al computer ed è di tutta evidenza che chi ha redatto il documento non ha annullato il nome del soggetto che in precedenza aveva fatto altra analoga dichiarazione.

Va anche rilevato che l’imputato, nel conferire mandato difensivo all’avvocato Lorenzo Aiello, il 3 luglio del 2006, ha dichiarato di essere residente in Cosenza alla via (OMISSIS). Ed ancora, il certificato di stato di famiglia dell’imputato che è agli atti indica la residenza in contrada (OMISSIS).

Alla luce di questa messe di documenti che individuano la residenza in via (OMISSIS), non può darsi credito all’imputato quando afferma di non aver mai risieduto in quella contrada. Le notifiche effettuate a quell’indirizzo devono ritenersi, pertanto, eseguite correttamente ed il motivo è manifestamente infondato.

2.2 Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato.

2.3 E’ principio giurisprudenziale di questa Corte, datato, costante e ripetuto, che ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi. In ogni caso, l’onere della prova dell’intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tale fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa.

(Per tutte, Sentenza n. 7333 del 2008 Rv. 239162).

Il ricorrente,invece, lungi dal fornire una indicazione precisa del momento in cui a suo dire, i responsabili della Sava Fiat ebbero effettiva certezza del raggiro, senza riuscire ad indicare un dato temporale in positivo, formula una serie di affermazioni pleonastiche e ridondanti, per nulla chiare ed esplicative della circostanza che si intende valorizzare e dirette piuttosto a negare la validità della data in cui la querela è stata presentata.

Il motivo deve essere, pertanto, rigettato.

2.4 Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente, infatti, attraverso la pretestuosa deduzione di un’asserita carenza di motivazione della sentenza impugnata, ha tentato di ottenere una rivalutazione delle prove, (nonchè degli elementi considerati dai giudici del secondo grado per l’applicazione in concreto della pena), che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto; e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione.

Alla stregua dei motivi su esposti il ricorso deve essere rigettato;

al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.