Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-11-2010) 26-01-2011, n. 2625 Misure cautelari Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o Cesarano Antonio.
Svolgimento del processo

1. Il GIP del Tribunale di Como convalidava l’arresto in flagranza di P.C.O. ed emetteva nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente per un quantitativo notevole. In fatto, (OMISSIS), era avvenuto che l’indagato era stato sorpreso alla guida di un furgone Opel con all’interno un imballo di cartone dove erano state poste varie confezioni e panetti di hashish per il peso complessivo di kg. 230 lordi.

2. L’indagato proponeva ricorso al Tribunale del Riesame.

Il Tribunale, con provvedimento in data 9-7-2010, respingeva l’impugnazione. Riteneva, innanzitutto, infondata l’eccezione di mancata traduzione dell’ordinanza di custodia cautelare, atteso che nel verbale di udienza di convalida, dopo un lungo interrogatorio del predetto, si dava atto espressamente che era stato emesso provvedimento di convalida dell’arresto e separato provvedimento di applicazione della misura cautelare dei quali contenuti era stata data lettura dal Giudice e di essi l’interprete presente, per tutta la durata dell’udienza, aveva effettuato la traduzione. Comunque, l’interessato aveva contestato anche la ricorrenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, in tal modo manifestando piena conoscenza del provvedimento.

Nel merito della vicenda, ad avviso del Collegio, sussistevano gravi elementi indiziari a carico del soggetto che non era stato in grado di fornire attendibili giustificazioni in ordine al rinvenimento dell’elevato quantitativo di droga. Sussistevano anche esigenze cautelari, concrete ed attuali concernenti il pericolo di fuga e di reiterazione di reati della stessa specie.

3. P.C.O., tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione.

Ribadiva la ricorrenza di nullità assoluta dell’ordinanza di custodia cautelare per mancata traduzione scritta della stessa nella lingua conosciuta dall’indagato. La mancata traduzione scritta dell’atto non consentiva al detenuto straniero, privo di conoscenze della lingua italiana, di comprendere adeguatamente le ragioni dell’accusa e di procedere ad una difesa consapevole. Si doleva, altresì, per la mancata presa in considerazione da parte del Tribunale di una memoria prodotta dall’indagato in lingua casigliana.

Aggiungeva che anche l’ordinanza del Tribunale del Riesame non era stata tradotta.

Chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato e dell’ordinanza di custodia cautelate emessa dal GIP del Tribunale di Como.
Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere rigettato perchè infondato.

Si osserva che il Tribunale del Riesame di Milano ha correttamente argomentato in ordine all’eccezione processuale sollevata dal ricorrente.

Invero, nel caso di specie le disposizioni in materia di traduzione di atti scritti e orali in favore degli imputati che non conoscono la lingua italiana, di cui agli artt. 109 e 143 c.p.p., art. 169 c.p.p., comma 3 – art. 242 c.p.p., comma 1, risultano correttamente rispettate. In particolare, il P.C. è stato sottoposto in sede di convalida dell’arresto ad un articolato interrogatorio nel corso del quale egli ha fornito la sua versione dei fatti e a tale atto è stato sempre presente un interprete che ha consentito la piena conoscenza per l’interessato dei motivi dell’accusa. Parimenti, al termine dell’interrogatorio, sempre tramite l’interprete e come espressamente indicato nel provvedimento stesso, è stata data lettura all’indagato presente del provvedimento cautelare emesso, ai sensi dell’art. 148 c.p.p., comma 5. Per di più, il GIP competente ha disposto la trasmissione del provvedimento coercitivo ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis al direttore dell’istituto penitenziario competente ove era astretto il P. C., con l’incombente gravante sul direttore di dare precisa conoscenza del provvedimento all’interessato anche tramite un interprete. Del resto, la piena ed adeguata conoscenza delle accuse a lui rivolte ha consentito, pure tramite il proprio difensore, la contestazione nel merito della misura coercitiva emessa, mediante richiesta di riesame al Tribunale della Libertà di Milano (v. Cass. S.U. – 24-09-2003- n 5052).

Si aggiunge che, altresì, l’ordinanza del Tribunale del Riesame è stata trasmessa al direttore del carcere per l’esecuzione dell’incombente citato ( art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter) inteso a dare conoscenza delle determinazioni assunte dal Tribunale da cui non era conseguita la rimessione in libertà del detenuto.

2. In tema deve, appunto, enuclearsi il principio secondo cui la necessità di traduzione gratuita di atti scritti e orali del processo penale viene ricollegata dal legislatore all’esigenza da parte dell’imputato di venire a conoscenza della natura e dei motivi dell’imputazione e di contrapporsi tempestivamente all’accusa, in relazione ad una fase dinamica del processo. Il che è sicuramente avvenuto nel caso di specie.

Diversa, invece, è l’ipotesi di traduzione di atti, come per esempio la sentenza conclusiva del giudizio, che esulano dalla menzionata dinamica processuale di immediatezza, per i quali l’imputato straniero ha tempo di munirsi a sue spese (anche con il patrocinio a carico dello Stato) di un traduttore, (v. così Cass. 7-5-2008 n 34830; Cass. 3-7-2008 n 28595; Cass. 21-10-2008 n 44101; Corte Costit. n 254/2007). In tal guisa, evidentemente anche una memoria in lingua straniera proveniente dall’imputato deve essere tradotta in lingua italiana a sua cura prima della presentazione all’autorità giudiziaria.

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-02-2011, n. 401 Finanza regionale

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Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato il 22.10.2010 e depositato il successivo 5.11.2010 il Comune ricorrente si duole degli atti in epigrafe specificati, con cui è stata decisa la non ammissione della domanda presentata dal predetto ente, in data 10.03.2010, al cofinanziamento a fondo perduto per la realizzazione di tre progetti di opere pubbliche.

Stando alla tesi comunale, la predetta domanda sarebbe stata perfettamente conforme al modello B allegato alla d.G.R. n.8/11245 di approvazione del bando, con particolare riguardo al "progetto esecutivo", asseritamente completo e corredato sia dal crono programma che dal Piano di manutenzione delle opere.

Non così la valutazione espressa al riguardo dalla Regione Lombardia, che ha ritenuto non ammissibili i tre progetti del Comune ricorrente, per incompletezza del progetto esecutivo, stante l’assenza proprio del piano di manutenzione e del cronoprogramma più sopra citati.

Contro le determinazioni negative come sopra assunte dalla resistente è insorto il Comune di Villanova del Sillaro, affidando l’odierno gravame ad otto motivi di ricorso, che fanno essenzialmente leva sui vizi di incompetenza, di violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili.

Si è costituita la Regione Lombardia con memoria "di stile".

Con ordinanza n. 1293 del 25.11.2010 la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico dell’intimata regione.

La difesa regionale ha ottemperato alla suddetta istruttoria con atti depositati in data 08 e 09 dicembre 2010.

Alla Camera di Consiglio del 21.12.2010 il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata.
Motivi della decisione

1) Preliminarmente, il Collegio ritiene di dovere esaminare la censura che fa leva sull’incompetenza dell’organo che ha sottoscritto le determinazioni impugnate, nonché, sulla violazione dell’art. 9 del bando di cui alla d.G.R. n.8/11245 del 12.02.2010, osservando quanto segue.

1.1) La difesa ricorrente lamenta la violazione dell’art. 9 cit., a tenore del quale l’istruttoria dovrebbe essere curata dal competente ufficio della Direzione Generale (D.G.) Casa e Opere Pubbliche, atteso che, contrariamente a tale previsione, tutti gli atti qui gravati sarebbero stati emessi dalla D.G. Infrastrutture e Mobilità.

1.2) La censura si rivela infondata, atteso che, in esito agli accertamenti disposti da questa Sezione con ordinanza istruttoria n. 1293/2010, è emerso che – a seguito dell’insediamento della nuova Giunta regionale – con deliberazione n. 48 del 26.5.2010 e successivo decreto n. 5803 del 31.5.2010 (e, quindi, anteriormente alle determinazioni di non ammissione qui gravate), la Struttura Opere Pubbliche (al cui Dirigente l’art. 9 della deliberazione n.8/II245 attribuiva la responsabilità del procedimento di che trattasi) è stata sottratta alla D.G. Casa e attribuita alla D.G. Infrastrutture.

Non sussiste, pertanto, il lamentato profilo di incompetenza e neppure, quindi, la dedotta violazione del bando.

2) Quanto ai restanti motivi di ricorso, essi possono essere trattati congiuntamente vertendo sulle medesime questioni o su questioni comunque connesse (lamentandosi, in sostanza, l’eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta, per travisamento dei presupposti, per difetto di motivazione e di istruttoria, per disparità di trattamento, violazione del principio di buon andamento, nonché, per violazione dell’art. 8 della d.G.R. cit.).

2.1) Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue:

– l’art. 8 della d.G.R. n.8/11245 All.A1), nel prevedere, quale "documentazione richiesta a pena di inammissibilità della domanda", fra l’altro, la redazione del progetto esecutivo, recita testualmente: "così come indicato nell’All.B", rinviando, quindi, alle prescrizioni contenute nel predetto Allegato, il quale – a sua volta – fa espresso riferimento ai "Piani di Manutenzione dell’opera e delle sue parti" ed al "Cronoprogramma";

– nel medesimo contesto, l’Allegato in questione contiene il rinvio, come parametro normativo di riferimento, all’art. 35 del d.P.R. n. 554/1999 che, occupandosi dei "Documenti componenti il progetto esecutivo", elenca – fra gli altri – alla lettera e), i piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti e, alla successiva lett. h), il cronoprogramma;

– con specifico riguardo al piano di manutenzione, poi, lo stesso risulta disciplinato dall’art. 40 del citato d.P.R., letteralmente rubricato "Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti", che di ciò, appunto, si occupa, mentre, quanto al crono programma, ad esso si rivolge, con dovizia di dettagli, il successivo art. 42 del menzionato d.P.R.

2.2) Da tutto quanto suesposto consegue che, i documenti allegati dal Comune ricorrente alla domanda di cofinanziamento, non appaiono rispettosi di quanto prescritto nel bando di finanziamento di che trattasi, con particolare riguardo al contenuto dei due documenti descritti nelle sucitate norme.

2.3) Non sussistono, poi, i lamentati profili di disparità di trattamento, posto che, risulta indimostrata la premessa del predetto vizio, ovvero la presenza di una "situazione perfettamente analoga" dei restanti Comuni ammessi (o riammessi) rispetto a quello escluso, specie ove si consideri, fra l’altro, che un conto è rivalutare la situazione di un concorrente che asserisce di avere effettivamente prodotto un documento, altro è, invece, affermare di averlo prodotto, ma con un contenuto del tutto non conforme a quello prescritto dalle norme che quel documento specificamente disciplinano. Più in generale, secondo l’indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile ab extra l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenziorifiuto e lo strumento di tutela offerto dall’art. 21bis della Legge n. 241/90 (cfr., da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 1.3.2010 n. 1156; Sez. VI, 16.12.2008 n. 6234; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 5.7.2010 n. 22486; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 5.5.2010 n. 9769; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 18.6.2010 n. 2881; T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 3.3.2010 n. 1579). D’altra parte, con specifico riguardo al caso che qui occupa, è ancor più insostenibile l’assunto volto a far configurare a carico dell’Amministrazione un obbligo di riesaminare i propri atti, in totale assenza della prospettazione di nuovi elementi che dovrebbero indurre la stessa Amministrazione ad un ripensamento in ordine alla precedente determinazione.

Prima ancora che inammissibile per genericità, si appalesa, poi, inammissibile per difetto di interesse il motivo di cui al punto 7 del ricorso, atteso che, non si vede in quale modo l’asserita illegittima riammissione dei Comuni ricadenti in zona A1 sarebbe idonea a pregiudicare la posizione del Comune ricorrente.

2.4) Del tutto destituita di fondamento, poi, è la censura che fa leva sulla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 che, com’è puntualmente previsto nella stessa norma, non si applica ai procedimenti concorsuali (qual è quello per cui è causa), in ragione di una preminente esigenza di razionale, celere ed agevole definizione della procedura, che mal si concilia con l’intreccio delle posizioni dei singoli aspiranti, oggetto di valutazioni di ordine comparativo (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 24 marzo 2006, n. 3174). Quanto alla nozione di procedura concorsuale utilizzata dal legislatore, va chiarito come la stessa debba essere intesa in modo da comprendere tutti i procedimenti aperti alla partecipazione di una pluralità di soggetti, ossia tutti quei procedimenti nei quali l’instaurazione del contraddittorio risulti incompatibile con le esigenze di celerità della procedura (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 13 luglio 2010, n. 24861).

Non appare pertinente, al riguardo, la giurisprudenza richiamata a supporto della contraria tesi dalla difesa esponente, atteso che, qui, le determinazioni oggetto d’impugnazione non si connotano affatto come "provvedimento individuale" (qual è quello cui alludono le pronunce del TAR Umbria e del Consiglio di Stato richiamate nel ricorso), la cui efficacia può concernere una sola figura soggettiva, ma presentano le caratteristiche tipiche degli atti plurimi, in cui, com’è noto, in un’unica dichiarazione si raccolgono atti omogenei rivolti a più figure soggettive, frequentemente adottati proprio all’esito delle procedure concorsuali qual è quella per cui è causa.

Quanto alla nota del 9.09.2010, la stessa non può ritenersi assoggettabile al preavviso di cui all’art. 10 bis cit., rappresentando una mera conferma delle conclusioni in precedenza assunte dall’Amministrazione, come tale priva di autonoma lesività.

3) Per le precedenti considerazioni, il ricorso in epigrafe specificato deve essere respinto, stante l’infondatezza di tutti i motivi addotti.

4) Quanto alle spese, tuttavia, in considerazione peculiarità della fattispecie, il Collegio ritiene sussistere valide ragioni per disporne l’integrale compensazione fra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-02-2011, n. 1779

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Svolgimento del processo

La Società ricorrente è titolare di concessione demaniale in località Passoscuro nel Comune di Fiumicino per la gestione dello stabilimento balneare "L.S.".

Lo stabilimento balneare in questione esiste sin dal 1966, quando l’area demaniale fu concessa con provvedimento del Ministero della Marina mercantile – Capitaneria di Porto di Roma n. 178/1966, rep. n. 204, pratica n. D.956, al Sig. M.P.; tale atto contemplava l’autorizzazione a collocarvi un chiosco bar in legno della superficie di 30,45 mq (tale estensione è evincibile dalla circostanza che nel provvedimento si fa riferimento ad una superficie coperta appunto di 30,45 mq).

La relativa azienda ha subito una serie di passaggi di mano fino a pervenire all’odierna istante.

In data 11.3.2004 la Società G. S.n.c., poi trasformatasi in quella ricorrente, a seguito di cessione di quote delle Signore G.P. e M.P., rispettivamente, ai Signori U.F. e S.A., giusta scrittura privata autenticata dal notaio Antonio Pugliese in data 27.9.2004, rep. n. 43158, ha presentato domanda di condono edilizio per un complesso immobiliare adibito a stabilimento balneare su area demaniale, comprendente immobili per 223,84 mq e tettoie di 128,64 mq, provvedendo a versare l’oblazione per un importo di Euro 516,00.

Con ordinanze 12.11.2004, prot. n. 67374, e 28.10.2005, prot. n. 67451, è stata ingiunta la demolizione di opere di ampliamento in muratura e vetro, per una superficie di 60 mq circa, di un preesistente salone, adibito a ristorante, al servizio dello stabilimento balneare, e di rifacimento, in parte in muratura ed in parte in lamiera, con copertura in pannelli in coibentato plastico, di un manufatto di 60 mq circa, previo abbattimento di quello preesistente avente materiali deteriorati, adibito a ricovero lettini, sdraio ed attrezzature varie.

Nel corso del sopralluogo eseguito il 28.9.2005 sono state rinvenute ulteriori opere, consistenti nella realizzazione di servizi igienici per 6 mq circa, nell’ampliamento della predetta struttura adibita a ricovero attrezzature, per 14,30 mq, e nella costruzione di servizi doccia di 10 mq circa.

Accertatasi l’assenza di titolo per il manufatto adibito a ristorante, della superficie di 156 mq, e per l’annessa tettoiazona d’ombra, di 120 mq circa, con ordinanza 28.10.2005, prot. n. 67451, è stata intimata la demolizione di un manufatto di circa 234 mq.

Con successiva ordinanza 1.12.2005, prot. n. 77556, notificata il 6.12.2005, sono state annullate le precedenti menzionate ordinanze demolitorie ed è stata disposta la demolizione d’ufficio, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, di un manufatto in muratura di 156 mq, adibito a ristorante bar, e dell’annessa tettoia – zona d’ombra di 120 mq, dell’ampliamento di detto ristorante, per una superficie di 60 mq, di un magazzino di 60 mq circa, successivamente ristrutturato, adibito a ricovero attrezzi, e del suo ampliamento, per 14,30 mq circa, di locali impiegati come wc di 6 mq circa ed infine di servizi doccia di 10 mq circa.

Il provvedimento richiamato in ultimo è stato impugnato con il presente ricorso, nel quale sono state dedotte le seguenti doglianze:

1) eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà della motivazione, errore sui presupposti di fatto e di diritto, violazione di legge: le opere sarebbero state descritte in modo generico e non chiaro e peraltro non tutte sarebbero abusive, nulla dicendosi in ordine alla preesistenza di parte di esse da oltre 40 anni, e precisamente dal 1966, ed alla circostanza che esse sarebbero state oggetto di domanda di condono, presentata in data 11.3.2004; inoltre non sarebbe stata indicata alcuna specifica norma di legge violata nella realizzazione delle predette opere, né le motivazioni per cui vi sarebbe stata tale violazione;

2) eccesso di potere per assoluta indeterminatezza dell’oggetto del provvedimento: non solo le opere sarebbero descritte in modo generico, ma sarebbe indicato un numero civico errato, vale a dire il n. 31, anziché il 29 di via Ghilarza, dove viene svolta l’attività;

3) eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto: sin dal 1966 era presente un chiosco bar di circa 31 mq e, perciò, per tale manufatto non vi sarebbe stata la necessità di acquisire alcun titolo abilitativo ed inoltre è stata presentata una domanda di condono edilizio per 223,84 mq coperti e 128,64 mq per tettoie, mentre le eventuali difformità rispetto alla detta domanda di condono potrebbero al più riguardare piccole cubature di servizio ed, in ogni caso, per la zona d’ombra non sarebbe necessario il permesso di costruire, trattandosi di opera precaria ed amovibile;

4) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380: la menzionata disposizione normativa sarebbe stata applicata erroneamente, non sussistendo alcun vincolo di inedificabilità assoluta, ma solo la tutela ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, mentre le norme di salvaguardia sarebbero prive di efficacia, essendo trascorso il termine quinquennale ex lege, e si sarebbe, invece, dovuto applicare l’art. 31 del medesimo decreto.

Si è costituito il Comune di Fiumicino, il quale ha controdedotto alle censure avversarie.

Con ordinanza 7.4.2006, n. 2099, l’istanza cautelare, proposta in via incidentale, è stata accolta, sino alla definizione della domanda di condono.

Con determinazione dirigenziale 7.6.2007, n. 164, rimasta inoppugnata, è stata respinta la predetta domanda di condono, sul presupposto che l’area su cui insistono le opere abusive, oggetto della stessa, è di proprietà del demanio marittimo.

Successivamente, in data 11.10.2007, la Società ricorrente ha presentato domanda di permesso di costruire "per l’esecuzione dei lavori di modifiche dello stato attuale con riduzioni volumetriche del chiosco bar (…) ed accertamento di conformità (…) per una situazione finale di manufatti di mq 147,05 di cui 90,05 per il chiosco bar e mq 57,00 di veranda". In accoglimento di detta istanza, è stato rilasciato il permesso di costruire 3.6.2009, PdC/92/2009.

Con atto depositato in data 24.12.2010, il Comune di Fiumicino ha conferito mandato nei confronti dell’Avv. Francesco Di Mauro, dopo aver revocato in data 26.11.2010 quello in favore dell’Avv. Stefania Scaramella.

Il suddetto Ente ha, altresì, depositato in data 30.12.2010 una memoria conclusionale, nella quale ha eccepito l’improcedibilità del gravame, evidenziando che con il rilascio del richiamato provvedimento di sanatoria la ricorrente avrebbe dimostrato di non avere più interesse all’impugnativa dell’ordinanza demolitoria censurata e sostenendo, comunque, l’infondatezza del ricorso proposto da controparte.

La Società ricorrente ha, a sua volta, depositato in data 3.1.2011 una memoria defensionale, nella quale ha affermato la fondatezza del ricorso, rimarcando la pendenza, al tempo dell’adozione del provvedimento impugnato, della domanda di condono edilizio per le opere ivi contestate, ed ha in via subordinata chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, a seguito del rilascio del su menzionato titolo edilizio.

In relazione a tale ultimo profilo, con ulteriore memoria del 17.1.2011, il Comune di Fiumicino ha rilevato che si tratterebbe non già di cessazione della materia del contendere, bensì di sopravvenuta carenza di interesse, attesa la diversità delle opere oggetto del permesso di costruire del 2009 rispetto a quelle colpite con l’ordinanza qui gravata.

Nell’udienza pubblica del 3.2.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1 – Con il gravame in esame si impugna il provvedimento recante demolizione d’ufficio, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, di una serie di opere realizzate su area di demanio marittimo, data in concessione alla Società ricorrente.

2 – Preliminarmente il Collegio afferma di non poter dichiarare la cessazione della materia del contendere, così come richiesto in via subordinata dalla parte ricorrente nella memoria conclusiva, né la sua improcedibilità, come sostenuto dal Comune resistente, per effetto del rilascio del permesso di costruire 3.6.2009, PdC/92/2009.

2.1 – È evidente che non sussiste coincidenza tra le opere assentite con tale provvedimento e quelle oggetto dell’ordinanza gravata; si tratta, infatti, della "esecuzione dei lavori di modifiche dello stato attuale con riduzioni volumetriche del chiosco bar (…) ed accertamento di conformità (…) per una situazione finale di manufatti di mq 147,05 di cui 90,05 per il chiosco bar e mq 57,00 di veranda", chiaramente di portata diversa e ben più ridotta rispetto ai manufatti contestati nel provvedimento impugnato. Ciò è sufficiente ad impedire la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

2.2 – Non si ritiene neppure di poter dichiarare il ricorso improcedibile, tenuto conto che la Società ricorrente ha nella predetta memoria rimarcato in via principale, a suo dire, l’illegittimità del provvedimento, in tal modo facendo intendere di aver ancora interesse alla pronuncia nel merito, e che, d’altra parte, anche ove le opere oggetto di demolizione fossero state rimosse, l’interesse potrebbe essere riferito ad un’eventuale volontà di avanzare domanda di risarcimento del danno, in caso di accoglimento del ricorso.

3 – Ciò posto, nel merito, in primo luogo non si ravvisa quella genericità nella descrizione di dette opere, ivi dedotta, atteso che esse sono puntualmente individuate, con l’indicazione anche della loro superficie e del loro utilizzo.

Né può, al riguardo, sostenersi che tale genericità si desumerebbe dalla circostanza che sarebbe stato erroneamente individuato il numero civico nel quale si svolge l’attività di stabilimento balneare, in quanto proprio l’esercizio di detta attività vale comunque ad individuare in modo inequivocabile l’ubicazione delle stesse.

4 – Quanto poi al rilevo, secondo cui una parte di tali opere sarebbe risalente al 1966, deve farsi notare che a quel tempo insisteva sull’area demaniale data in concessione unicamente un chiosco bar di legno di appena 30,45 mq, che, peraltro, risulta dagli atti essere andato distrutto in un incendio. È chiaro che nessuno dei manufatti colpiti dalla demolizione qui censurata coincide con quello ante 1967, per superficie e tipologia, avuto riguardo ai materiali impiegati per la sua costruzione.

5 – Neppure si ravvisa la dedotta genericità in ordine alla disposizione che si assume violata; essa si desume da quella che in concreto è stata applicata, rappresentata dall’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, di cui pure si denuncia la violazione.

6 – La citata disposizione sanziona con la demolizione d’ufficio e con il ripristino dello stato dei luoghi l’esecuzione di opere senza titolo "su aree assoggettate a vincolo di in edificabilità (…) o destinate ad opere e spazi pubblici (…), nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".

Ciò detto, deve rilevarsi che l’area sulla quale sono stati realizzati i manufatti contestati rientra nei "territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia" di cui all’art. 142, comma 1, lett. a), del d.lgs. 22.1.2004, n. 42, sottoposti a tutela paesaggistica, ed è demaniale. Ne deriva che la costruzione degli stessi, in assenza di qualsivoglia autorizzazione, che non può intervenire in via postuma, secondo quanto statuito dall’art. 146 del citato decreto, peraltro in area demaniale, è senz’altro da considerarsi in contrasto con la disciplina urbanistica di zona. Pertanto, differentemente da quanto asserito in ricorso, la disposizione di cui all’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 risulta conferente.

7 – Il gravame risulta fondato, invece, nella parte in cui rimarca l’avvenuta presentazione ex ante della domanda di condono edilizio, naturalmente limitatamente alle opere che ne costituiscono l’oggetto, che, tuttavia, non coincidono in toto con quelle contestate nell’ordinanza impugnata.

Sicuramente ne rimangono fuori tutte quelle accertate nel sopralluogo del 28.9.2005, evidentemente successivo temporalmente alla presentazione di detta istanza. Presumibilmente non ne sono incluse anche altre, tenuto conto che la domanda di sanatoria de qua si riferisce, oltre che a tettoie per 128,64 mq, altresì ad una superficie di 223,84 mq coperti, inferiore a quella riscontrata nei precedenti sopralluoghi e sanzionata con l’ordinanza gravata.

7.1 – In proposito deve evidenziarsi che, pur essendo indiscutibile il carattere abusivo di tali opere, comunque il Comune non ne avrebbe potuto disporre la demolizione, finché era pendente la domanda di condono edilizio.

Va, infatti, richiamato l’art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 24.11.2003, n. 326, il quale, al comma 25, prevede espressamente l’applicabilità, per le opere ultimate entro il 31.3.2003, dei Capi IV e V della L. 28.2.1985, n. 47. Orbene, ai sensi dell’art. 38 della legge menzionata in ultimo, che è collocato nel Capo IV, la presentazione della domanda di condono edilizio sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative, impedendo, perciò, l’irrogazione di tali sanzioni per il relativo abuso.

Ne deriva che, limitatamente alle opere oggetto anche dell’istanza di sanatoria, il provvedimento impugnato è illegittimo.

8 – Non può, invece, condividersi l’assunto di parte ricorrente, secondo cui le opere ulteriori sarebbero minime e non si sarebbero dovute sanzionare con la demolizione d’ufficio.

In proposito valgono due considerazioni.

8.1 – In primo luogo tali opere, considerate nel loro insieme, sono tutt’altro che trascurabili e comportano una trasformazione del territorio, che, essendo stata realizzata in assenza di permesso di costruire, determina la sanzione demolitoria, non valendo in contrario il materiale con cui detti manufatti sono stati costruiti o il loro carattere amovibile, dedotti in ricorso, tenuto conto che rileva solo l’uso precario e non già stagionale degli stessi; è chiaro che detto uso precario nella specie non sussiste.

8.2 – Inoltre si richiama quanto in precedenza affermato in ordine all’applicazione dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, per il caso di contrasto con la disciplina di zona.

9 – In conclusione il ricorso è fondato e va accolto parzialmente, nei limiti suindicati, e l’ordinanza gravata va annullata in parte qua.

10 – Naturalmente restano salvi gli ulteriori provvedimenti adottati dal Comune di Fiumicino in relazione ai manufatti realizzati sull’area interessata dalle opere sanzionate con la predetta ordinanza.

11 – Con riguardo alle spese di giudizio, ai diritti ed agli onorari di difesa, tenuto conto dell’accoglimento solo parziale del gravame, si ravvisano i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-02-2011) 15-03-2011, n. 10471 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento indicato in epigrafe il G.I.P. presso il Tribunale di Latina disponeva l’archiviazione del procedimento relativo alle indagini avviate nei confronti di C.L., "condividendo integralmente il ragionamento del Pm procedente ed in assenza di elementi per sostenere l’accusa in giudizio" (cosi testualmente si legge nel decreto di archiviazione); con il medesimo provvedimento il giudice predetto dichiarava altresì inammissibile l’opposizione della parte offesa D.P.G. alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., senza tuttavia indicare alcuna ragione a fondamento del giudizio di inammissibilità dell’opposizione stessa.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione la parte offesa, con atto sottoscritto dal difensore (cassazionista), censurando il provvedimento stesso sotto il profilo della violazione di legge, per la mancata declaratoria di infondatezza della "notitia criminis", nonchè relativamente alla ritenuta inammissibilità dell’opposizione, sul rilievo della mancanza di motivazione al riguardo.

Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.

Va sottolineato che il G.I.P., ha provveduto "de plano", senza procedere nel contraddittorio delle parti nelle forme dell’art. 127 c.p.p., e – pur avendo implicitamente, e sinteticamente, dato atto della ritenuta infondatezza della notizia di reato laddove ha evidenziato l’assenza di elementi per sostenere l’accusa in giudizio – non ha tuttavia fornito motivazione alcuna (neppure in termini di sinteticità) in ordine alla ritenuta inammissibilità dell’opposizione, limitandosi dunque ad una enunciazione meramente assertiva e del tutto apodittica. Orbene, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato e consolidato l’indirizzo interpretativo – che il Collegio ritiene pienamente condivisibile – secondo cui "in tema di archiviazione, l’omessa fissazione da parte del g.i.p. dell’udienza camerale di cui all’art. 410 c.p.p. e la mancata motivazione in ordine all’opposizione proposta dalla persona offesa dal reato avverso la richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ( art. 178 c.p.p., lett. c)) deducibile in Cassazione" (in termini, "ex plurimis", Sez. 6, N. 1801/03 – CC. 4/12/2002 – RV. 223282; in tal senso cfr. Sez.Un., n. 2/1996 -cc. 14/2/1996 – RV. 204132).

L’impugnato provvedimento deve essere pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.