T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 24-03-2011, n. 273 commercio

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ore per il ricorrente, l’avv. G. P. Mele per il controinteressato;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La società ricorrente ha partecipato alla procedura di gara indetta dalla Asl n. 1 di Sassari, con avviso del 16 febbraio 2010, per l’affidamento, concessione e gestione del servizio bar caffetteria, piccola ristorazione, servizio di rivendita giornali, cosmetica e prodotti per l’igiene presso i locali nuova ala sud dell’Ospedale Civile SS. Annunziata di Sassari. Il bando richiedeva ai concorrenti la realizzazione di un progetto di allestimento dei locali del barrivendita giornali in grado di valorizzare gli ambienti e realizzare uno spazio confortevole e funzionale anche per la permanenza di persone disabili, di alto valore estetico e con l’utilizzo di materiali di pregio. In sede di offerta, i concorrenti avrebbero dovuto formulare anche una proposta relativa alla gestione gastronomica del punto ristoro, la quale sarebbe dovuta essere di qualità, ispirata all’educazione al consumo di prodotti naturali (art. 10 del Capitolato), non realizzati in loco ma preparati in laboratori o ristoranti autorizzati ai sensi della normativa vigente (art. 2 del Capitolato Tecnico).

In data 30 agosto 2010, la Commissione procedeva all’espletamento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti e alla verifica della documentazione amministrativa allegata. All’esito delle operazioni di gara, la Commissione disponeva l’esclusione dell’offerta presentata dalla ricorrente per non aver raggiunto il punteggio minimo di 25 punti richiesto dal bando ai fini della ammissione alla fase successiva relativa all’apertura dell’offerta economica. Con nota del 27 settembre 2010, prot. 61905, il responsabile del servizio contratti della A.S.L. n. 1 di Sassari comunicava alla ricorrente le motivazioni dell’esclusione addotte dalla Commissione, incentrate sulle seguenti considerazioni: "La proposta progettuale si distingue per una originale scelta stilistica essenziale e minimalista. Tuttavia l’offerta gastronomica le conferisce una funzione più vicina alla tipologia "mensa" che alla caffetteria, come invece richiesto dal capitolato di gara, e pertanto non è corrispondente alle esigenze della stazione appaltante; perplessità sono riscontrabili sull’utilizzo della gamma delle attrezzature proposte in quanto non trovano effettiva collocazione negli spazi disponibili, come si evince chiaramente dal progetto".

La commissione procedeva all’apertura delle offerte economiche e alla aggiudicazione a C.B. sas.

2. – Con ricorso, consegnato per la notifica in data 15 ottobre 2010 e depositato il successivo 22 ottobre, la T. s.a.s. chiede l’annullamento del provvedimento di esclusione e di aggiudicazione alla controinteressata, sulla base dei seguenti motivi:

– violazione dell’art. 4 del disciplinare di gara, eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta, per la contraddittorietà delle motivazioni dell’esclusione e la disparità di trattamento nell’assegnazione dei punteggi, posto che, da un lato, si afferma l’originalità stilistica della proposta progettuale e, dall’altro lato, la commissione attribuisce all’offerta uno dei punteggi più bassi (5 punti sul massimo di 15 previsti dall’art. 4 del capitolato per il progetto di arredo);

– violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 10 del capitolato speciale, degli articoli 1 e 3 del disciplinare di gara, ed eccesso di potere sotto vari profili, con riferimento al concetto di "piccola ristorazione" utilizzato nel capitolato e nel disciplinare entro il quale dovrebbe essere ricompresa anche la possibilità di somministrazione di pietanze preparate in locali diversi ma composte o assemblate in loco; in tal senso sarebbe stata la proposta della ricorrente;

– violazione dell’art. 4 del disciplinare di gara, eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta e disparità di trattamento per la mancata utilizzazione, da parte della commissione di gara di un parametro unitario per tutti i concorrenti, con conseguente sottovalutazione dell’offerta della T. s.a.s.;

– eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria, con riguardo alla affermazione della commissione concernente la collocazione negli spazi disponibili delle attrezzature proposte.

3. – Si è costituita in giudizio la controinteressata, chiedendo che il ricorso sia respinto.

4. – All’udienza del 12 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. – Il primo motivo, con il quale si deduce la contraddittorietà della motivazione che sorregge l’assegnazione del punteggio all’offerta della ricorrente, è infondato posto che – come emerge dalla nota ASL testualmente riportata in fatto – l’apprezzamento dell’impostazione complessiva del progetto tecnico della T. non assume un valore assoluto; e nel prosieguo della motivazione vengono esplicitate le ragioni del ridimensionamento di tale giudizio e le criticità rilevate (secondo l’avviso della commissione. Pertanto nessuna contraddizione, tra queste due parti del discorso, è rilevabile.

6. – La questione centrale diventa, quindi, la verifica della correttezza del giudizio formulato dalla commissione circa la non corrispondenza tra offerta gastronomica e contenuti richiesti dal capitolato, nei termini sollevati dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso.

6.1. – Il motivo è, in effetti, fondato.

6.2. – Va premesso che l’art. 1 del capitolato tecnico indica, come oggetto del servizio, sia "la gestione del servizio bar caffetteria" sia la "piccola ristorazione".

Nell’offerta tecnica della T. di destinare all’attività di ristoro il locale con una superficie di 77,4 mq, dal quale si ricaverà un locale da utilizzare come laboratorio per la preparazione dei cibi (cfr. pag. 5 dell’offerta tecnica, versata in atti); più avanti si precisa che il laboratorio servirà "per la preparazione degli alimenti, la composizione dei piatti ed il riscaldamento delle pietanze (…) Le pietanze saranno comunque preparate giornalmente in un laboratorio esterno autorizzato, ma sarà possibile riscaldarle, porzionarle e servirle già pronte al consumo" (cfr. pag. 9 dell’offerta tecnica T.).

6.3. – Occorre, conseguentemente, verificare se l’attività così descritta sia equiparabile ad una attività di piccola ristorazione ovvero rientri nell’ambito della ristorazione in senso proprio.

6.4. – Secondo la prevalente giurisprudenza, condivisa dal Collegio, (sia della Cassazione: cfr. Cass. civ., sez. I, 5 maggio 2006, n. 10393; che amministrativa: si vedano TAR Lazio, sez. II, 26 novembre 2004, n. 14141) la distinzione tra attività di ristorazione e attività di somministrazione di prodotti di gastronomia, posta dall’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, pur non sicura e quindi fonte di continue incertezze sul piano applicativo, viene ricondotta all’accertamento che la cottura o la manipolazione dei cibi sia effettuata, o non, all’interno dei locali dedicati all’attività dell’esercizio pubblico, attraverso la predisposizione di idonea attrezzatura. Solo ove ricorra la prima alternativa si può parlare di attività di ristorazione, che ricade nell’ambito dell’autorizzazione per la tipologia A del citato art. 5 della legge n. 287/1991. Mentre nel caso in cui le pietanze siano predisposte in locali diversi o la manipolazione in loco sia costituita da operazioni di composizione dei piatti con materie prime che non debbono subire trasformazioni (cottura) o per le quali sia sufficiente il semplice riscaldamento prima del servizio al cliente, deve ritenersi integrata l’ipotesi della somministrazione di prodotti di gastronomia, consentita ai titolari di autorizzazione di tipo B (fatta salva la particolare ipotesi della predisposizione e somministrazione di piatti che richiedono complesse manipolazioni per le quali si impongono particolari requisiti di igiene dei locali e delle attrezzature utilizzate, circostanze che fanno optare per l’inquadramento di tali attività nell’ambito della ristorazione: si pensi alle portate di pesce crudo servite nei ristoranti che si ispirano alla cucina giapponese).

6.5. – Applicando tali principi al caso di specie, e dovendo necessariamente distinguere il concetto di "piccola ristorazione" (utilizzato, come visto, dal capitolato tecnico) dall’attività di ristorazione in senso proprio, in modo tale che il primo rientri nella contigua ipotesi della somministrazione di prodotti di gastronomia, si deve rilevare come le operazioni di manipolazione e somministrazione delle pietanze – descritte nell’offerta – non evidenzino di per sé un procedimento di trasformazione delle materie prime utilizzate per il quale fosse necessaria la cottura in loco, sembrando che a tal fine fosse sufficiente il semplice riscaldamento (anche, per esempio, con forno a microonde: in tal senso, condivisibilmente, si veda TAR Lazio, sez. II, 26 novembre 2004, n. 14141).

Ne deriva che, secondo i principi enunciati, la proposta della ricorrente non può essere inquadrata nè come ristorazione nè come mensa.

7. – E’ fondato anche l’ultimo motivo, posto che dagli elaborati tecnici allegati al progetto offerto non emerge (con quella evidenza ritenuta dalla commissione giudicatrice) la difficoltà di collocazione negli spazi disponibili delle attrezzature previste. Conseguentemente, la commissione giudicatrice avrebbe dovuto o esplicare adeguatamente le ragioni della affermazione, oppure procedere ad una attività istruttoria integrativa, chiedendo gli opportuni chiarimenti all’offerente.

8. – Considerato che i motivi a base dell’accoglimento e del conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata realizza la piena tutela della situazione giuridica dei ricorrenti, si possono ritenere assorbite le ulteriori censure dedotte con il ricorso in esame.

9. – Non è necessario esaminare la domanda risarcitoria, tenuto conto che la stessa è esplicitamente subordinata alla "mancata adozione dell’invocata misura cautelare"; misura concessa con l’ordinanza di questa Sezione n. 511/10 del 10 novembre 2011.

10. – La disciplina delle spese giudiziali segue la soccombenza, nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna la ASL n. 1 di Sassari e la C.&.B. s.a.s. al pagamento in solido delle spese giudiziali a favore della ricorrente, da liquidarsi in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-04-2011, n. 3216 Esclusioni dal concorso

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possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la contestata esclusione è stata disposta perché la ricorrente è risultata compatibile quanto all’area cognitiva ma non compatibile quanto alle aree comportamentale e dell’assunzione di ruolo, così riportando una valutazione complessiva di non compatibile;

Considerato che il giudizio espresso dalla Commissione è stato il seguente: "la Commissione conferma gli aspetti negativi indicati dall’ufficiale perito selettore nella propria scheda di valutazione. Nel corso del colloquio di verifica la candidata ha palesato difficoltà di inserimento in contesti diversi dal proprio e, comunque, di operare all’interno di gruppi. Tende a subire passivamente gli eventi, necessitando di essere guidata e incoraggiata. Carente la motivazione, non conoscendo le mansioni del ruolo al quale aspira accedere".

Vista l’ordinanza istruttoria numero 1896/2010, e il relativo adempimento dell’Amministrazione;

Considerato che nessuna delle censure del ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la censura la quale lamenta difetto di motivazione (il provvedimento impugnato si limiterebbe a formulare un acritico in giudizio di non idoneità, fornito di qualsivoglia possibilità di verificare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno condotto la Commissione ad adottare la contestata determinazione) risulta da respingere perché il contestato giudizio risulta esaurientemente esposto dagli atti impugnati, ai quali si rinvia, né risulta che l’esame degli atti del procedimento sia stato precluso alla ricorrente;

– per analoghe considerazioni va respinta la censura la quale lamenta illegittimità dell’articolo 11, comma 3, del bando di concorso e della determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri numero 57/17 del 16 aprile 2010, con la quale sono state definite le modalità per gli accertamenti attitudinali, perché non prevederebbero espressamente che l’attività della Commissione deve attenersi agli obblighi di trasparenza in cui alla precedente censura;

– la censura la quale lamenta l’illegittimità della motivazione per relationem che sarebbe contenuta nell’impugnato giudizio di non idoneità va respinta perché quell’atto non reca una motivazione per relationem ma concreta invece un giudizio autonomo formulato ai sensi della normativa di riferimento (peraltro adeguatamente descritta in ricorso), sulla scorta della pregressa relazione dell’Ufficiale psicologo e della pregressa Scheda di valutazione dell’Ufficiale perito selettore;

– la censura la quale lamenta contraddittorietà coi precedenti test sostenuti dalla ricorrente per l’arruolamento come volontario nell’Esercito e con il proprio libretto personale, nonché con i propri precedenti di servizio, va respinta perché pone a raffronto elementi tra loro non omogenei e quindi non raffrontabili;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 03-05-2011, n. 17125 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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invio del provvedimento impugnato.
Svolgimento del processo

Con ordinanza del 3.6.2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari dispose la custodia cautelare in carcere di 42 persone, alcune delle quali gravemente indiziate anche del reato associativi oltre che di ipotesi di spaccio continuato in concorso di sostanze stupefacenti, tra i quali C.R., indagato per il reato p.p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, e il Tribunale di Bari, con ordinanza del 28.6.2010, dichiarava la nullità dell’ordinanza impugnata, rilevando che il Gip si era limitato ad una pedissequa riproduzione della richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura della Repubblica di Bari, la quale a sua volta, si era limitata a riprodurre l’informativa di polizia giudiziaria.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Direzione Distrettuale Antimafia, deducendo l’erronea rilevazione di ufficio della insussistente nullità prevista dall’art. 292 c.p.p., comma 2, e l’omesso esercizio del potere dovere di integrazione attribuito al Tribunale del riesame dall’art. 309 c.p.p., comma 9. Rileva, al riguardo, il ricorrente che il Tribunale di Bari ha annullato il provvedimento in quanto il giudice per le indagini preliminari avrebbe svolto il processo motivazionale previsto dall’art. 292 c.p.p., lett. c) e c bis), limitandosi a far propri i contenuti dell’informativa della polizia giudiziaria a sua volta riprodotta nella richiesta cautelare del pubblico ministero, ed ha quindi ritenuto inesistente la necessaria motivazione del titolo cautelare, anche sotto il profilo delle esigenze cautelari, valutate in modo generico e cumulativo, e senza alcuna considerazione del tempo trascorso dalla commissione dei fatti, peraltro ricompresi nell’ambito dell’operatività dell’indulto. Il Tribunale ha omesso però di considerare che: 1) la richiesta cautelare del pubblico ministero riporta in calce ad ogni singola imputazione provvisoria le pagine in cui viene trattata quella singola imputazione; 2) la richiesta cautelare in questione non si è affatto limitata a riprodurre l’informativa della polizia giudiziaria, come dimostra il fatto che non è stata accolta la richiesta di misura nei confronti di alcuni indagati, e le misure richieste sono state calibrate considerando le posizioni di ogni singola persona; 3) sono state redatte dalla polizia giudiziaria, con l’annotazione di indagine n. 484/268-1 del 4.10.2007, le schede personali relative ad ogni singola persona interessata dalla richiesta cautelare, e le schede in parola, aggiornate al settembre 2007, costituiscono acquisizioni investigative rilevanti in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari relative ad ogni singola persona sottoposta alle indagini. Il giudice per le indagini preliminari, dopo aver richiamato, a pagina 27 dell’ordinanza i gravi indizi relativi alle provvisorie imputazioni, così riportando nel provvedimento cautelare una serie di dati in puro fatto, già scrutinati e valorizzati dal pubblico ministero, ha poi testualmente affermato che "quanto sopra ritrova la totale condivisione di questo GIP che, quindi, si richiama alla richiesta medesima ad ogni effetto di legge. Anche riguardo alle richieste cautelari si condividono pienamente le considerazioni svolte dai p.m. richiedenti"; le affermazioni in questione, pur nella loro stringatezza, non consentono in alcun modo di ritenere insussistente il vaglio critico e di sostenere che il giudice della cautela abbia acriticamente riportato nel provvedimento custodiale genetico documenti di polizia giudiziaria affastellati dal pubblico ministero. D’altra parte, attesa la dimostrata certa presenza, ancorchè in nuce, nel provvedimento del g.i.p. di un apparato argomentativo fondante lo scrutinio e l’accoglimento delle tesi accusatorie del pubblico ministero, il Tribunale del riesame avrebbe potuto e dovuto integrare il provvedimento genetico, nelle parti ritenute insufficientemente motivate.

Chiede pertanto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.

Ben è vero che – secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale citato dal ricorrente e condiviso dal Collegio – il coordinamento dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c) bis (in base al quale a pena di nullità, rilevabile anche d’ufficio, il giudice nell’ordinanza cautelare deve esporre le specifiche esigenze cautelari e la necessità della custodia in carcere, esponendo i motivi per i quali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa) e quello dell’art. 309 c.p.p., comma 9 (in base al quale il tribunale può anche confermare il provvedimento cautelare per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dei provvedimento stesso) va stabilito nel senso che al tribunale del riesame deve essere riconosciuto il ruolo di giudice collegiale e di merito sulla vicenda "de libertate", e pertanto allo stesso non è demandata tanto la valutazione della legittimità dell’atto, quanto la cognizione della vicenda sottostante e, quindi, primariamente, la soluzione del contrasto sostanziale tra la libertà del singolo e la necessità coercitiva. Ne consegue che la dichiarazione di nullità dell’ordinanza impositiva è certamente l’ultima "ratio" delle determinazioni adottabili. Tale nullità, invero, può essere dichiarata solo ove il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso "grafico", ovvero ove, pur esistendo una motivazione in tal senso, essa si risolva in clausole di stile, onde non sia possibile, interpretando e rivalutando l’intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 2, sent. n. 39383/2008 Rv. 241868).

Inoltre, quando un provvedimento non si limita a richiamare altro atto, ma ne recepisca graficamente il contenuto, non può certo dirsi che "manchi" di motivazione, dovendo, piuttosto, equipararsi la situazione al caso di motivazione "per relationem", e cioè del provvedimento che richiami il contenuto di diverso atto, facendone propria la motivazione. E sulla motivazione "per relationem" da parte del G.I.P. alla richiesta del P.M. si sono espresse le SS.UU. di questa Corte, con la sentenza n. 17 del 21 giugno 2000, ritenendola legittima, semprechè l’atto di riferimento sia conosciuto o conoscibile dall’interessato, la motivazione, contenuta nell’atto di riferimento, risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria al provvedimento di destinazione e sia chiaro che il decidente abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento di riferimento ritenendole coerenti alla sua decisione.

Orbene – tanto premesso – rileva il Collegio che, nella specie, l’atto richiamato dal Giudice per le indagine preliminari, integralmente riprodotto, è costituito dall’informativa di polizia giudiziaria, già recepita nella richiesta di misura avanzata dalla Procura, e che espone, secondo un mero ordine cronologico, l’esito delle intercettazioni telefoniche e delle altre attività di polizia giudiziaria.

In assenza di una qualsivoglia, seppur sintetica, analisi effettuata dal Giudice del riesame, per ogni singolo indagato, a fronte degli elementi indicanti l’attività di spaccio e, dove ravvisato, del suo collocamento all’interno dell’associazione per delinquere, nonchè delle esigenze cautelari in riferimento al tempo dei commessi reati in riferimento agli episodi di spaccio (reati collocati, peraltro, in un arco temporale non recente, e che va dal secondo semestre dell’anno 2004 ai primi mesi del 2005) e alle condotte degli indagati in epoca successiva al deposito dell’informativa di polizia giudiziaria nel giugno 2007, correttamente il Tribunale del Riesame ha ritenuto di non poter integrare la motivazione dell’impugnato titolo custodiale. Nè l’avrebbe potuto, e dovuto fare, sulla scorta delle "schede personali" di cui al ricorso, relative ad ogni singola persona e redatte dalla polizia giudiziaria nel settembre 2007 (e quindi quasi tre anni prima dell’ordinanza custodiale del 3.6.2010), dal momento che le stesse, pur costituendo acquisizioni investigative certamente rilevanti ai fini sia della richiesta della misura che del provvedimento custodiale, non possono però sostituire la valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari, che è propria dell’ufficio requirente prima e del giudice delle indagini preliminari dopo, e che ben può esprimersi, per evidenti esigenze di economia processuale, anche "per relationem", ma che deve comunque essere attuale e contenere quel minimo di enucleazione degli elementi essenziali e individualizzati atti a consentire, da un lato, un’adeguata difesa all’indagato in riferimento alla fattispecie di reato contestata e, dall’altro, la verifica della sufficienza argomentativa ai Giudici del riesame.

Nè d’altra parte dallo stesso tenore delle deduzioni del ricorrente emerge in alcun modo che il giudice delle indagini preliminari abbia preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento, in ordine ad ogni singolo indagato, e le abbia quindi meditate e ritenute coerenti con la sua decisione, risultando a tal fine del tutto irrilevante il breve inciso riportato in ricorso (e riferito senza distinzione alcuna a tutti gli indagati, e ciò a prescindere dal fatto che fosse contestata l’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e/o quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, con le relative conseguenze sul piano dell’automatismo cautelare), e definito dallo stesso ricorrente apparato argomentativo "in nuce".
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-09-2011, n. 19224 Regolamento di condominio

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o del ricorso.
Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 22, 27, 28, 31 marzo e 2 aprile 2001 Q.R., S.E., P.O., C.G., R.M. e I.L. evocavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, la SO.GE.PE. s.r.l., R.M.C., D.C.P., PE. E., F.R., N.M.A. e M. R., esponendo di essere proprietari di varie unità immobiliari site nello stabile condominiale di (OMISSIS), di cui la SO.GE.PE., operante sotto l’insegna (OMISSIS), conduceva in locazione i locali del piano terra e del primo piano, destinando ne luglio 2000 a cucina-laboratorio i locali del primo piano, in violazione della destinazione d’uso prevista dall’art. 6 del regolamento condominiale, per cui gli attori chiedevano ordinarsi alla società convenuta la cessazione della destinazione dei locali quale laboratorio cucina, con condanna della stessa al ripristino dello status quo ante e al risarcimento dei danni in separato giudizio.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della società convenuta che nel contestare la domanda attorea precisava che le cucine si trovavano nel piano mezzano, per cui erano fuori dalla previsione dell’art. 6 del regolamento condominiale ed il loro uso era stato autorizzato dal Comune e dalla ASL, costituiti anche il PE. e la R. (il primo eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per non essere proprietario dei locali locati alla SO.GE.PE., di proprietà della R., mentre la seconda riproponeva le difese della società), nella contumacia degli altri convenuti, il Tribunale adito, espletata istruttoria, rigettava la domanda attorea.

In virtù di rituale appello interposto dalla S., dal Q., dalla C., dalla R. e dalla I., con il quale lamentavano che il giudice di prime cure avesse dato una lettura parziale dell’art. 6 del regolamento condominiale (omettendo il primo capoverso), con travisamento delle testimonianze assunte, la Corte di appello di Torino, nella resistenza degli appellati SO.GE.PE., della R. e del PE. (contumaci gli appellati D.C., F., M., P. e N.), in accoglimento del gravame ed in riforma della decisione impugnata, dichiarava contrario all’art. 6 del regolamento condominiale l’uso da parte della SO.GE.PE. della unità immobiliare sita al piano primo dello stabile e per l’effetto la condannava a destinare il bene ad uso conforme al regolamento, con condanna della medesima società al risarcimento dei danni derivati agli appellanti da detto uso illegittimo, da liquidarsi in separato giudizio, oltre alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

A sostegno dell’adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che stante la natura contrattuale del regolamento condominale, non contestata dalle parti, ad una interpretazione dello stesso, condotta alla stregua dei canoni di cui all’art. 1362 c.c., e segg., doveva ritenersi che l’art. 6 prevedeva un vincolo contrattuale di destinazione d’uso, distinguendo fra il piano interrato, il piano terreno, da un lato, ed i piani superiori, dall’altro, per cui questi ultimi potevano essere adibiti solo ad abitazione, studi professionali, uffici, confinando le attività produttive di beni o servizi, quali quelle dei laboratori, al piano terreno.

Aggiungeva che la domanda attorea doveva trovare accoglimento anche alla stregua dell’art. 6, comma 2, stante la forte rilevanza del decoro dello stabile, inteso come una fruizione tale da conservare concretamente la tradizione storica dello stesso, la cui costruzione era risalente all’ultimo trentennio del sec. XVII. Concludeva affermando che – almeno potenzialmente – la destinazione d’uso dell’immobile aveva determinato pregiudizio alle proprietà finitime.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione la SO.GE.PE., che risulta articolato su tre motivi, al quale hanno resistito la S., il Q., la R., la I. e la C., non costituiti gli altri intimati.
Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, con conseguente nullità della sentenza impugnata, per avere la corte di merito emesso pronuncia sui danni nonostante gli appellanti avessero riservato di richiedere il risarcimento in separato giudizio, quindi in difetto di una specifica richiesta di parte.

Non vi è dubbio che il carattere strutturalmente unitario del diritto al risarcimento del danno si riflette, sul piano processuale, nel principio della ordinaria infrazionabilità del procedimento di liquidazione (effetto, a sua volta, dei canoni della concentrazione e della correttezza in giudizio). Da ciò consegue che la domanda risarcitoria, fondata sul presunto illecito del convenuto deve, di regola, contenere tutte le possibili voci di danno da esso originate.

Tuttavia ove questo non si verifichi nel procedimento, nel quale venga accertata la responsabilità del danneggiale, ben può il danneggiato fare riserva di agire separatamente per il ristoro di quanto a lui spettante, posto che le singole poste di danno si riferiscono ad una situazione giuridica unitaria (cfr. anche ex plurimis Cass. 2.3.1994 n. 2059; Cass. 14.12.1994 n. 10689; Cass. 14.4.1995 n. 4277; Cass. 3.12.1996 n. 10805; Cass. 28.8.2003 n. 12650; Cass. 26.6.2007 n. 14751; Cass. 17.11.2010 n. 23215).

Orbene, occorre osservare che nella specie il giudice del merito ha interpretato la domanda contenuta nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado come diretta a conseguire una condanna generica al risarcimento, da liquidarsi in separato giudizio. Quel giudice ha, altresì, indicato – puntualmente e analiticamente – le ragioni alla luce delle quali è pervenuto alla ricordata conclusione.

Del resto l’accertare se la parte abbia chiesto una pronuncia così sull’an come sul quantum ovvero soltanto una pronuncia di condanna generica investe la interpretazione della domanda e si risolve in una quaestio facti, conseguentemente l’apprezzamento espresso al riguardo dai giudici del merito, se sorretto da congrua e logica motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Cass. 24 aprile 1974 n. 1183). E la corte ha dato coerente e lineare motivazione del proprio convincimento evidenziando come la originaria domanda di condanna generica fosse accoglibile dal momento che la destinazione d’uso illegittima perpetrata dalla ricorrente aveva determinato, almeno potenzialmente, pregiudizio alle proprietà finitime.

Vieppiù nello stesso ricorso, alla pag. 10, testualmente si legge, dopo la doglianza circa la mancanza nell’atto di citazione in appello di alcun riferimento ad una domanda di risarcimento danni ex art. 278 c.p.c., che alla pag. 7 dell’atto introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di Torino (notificato il 13.3.2001) la domanda è stata così formulata: "con risarcimento dei danni in separato giudizio".

Pacifico quanto precede, è evidente la inammissibilità della deduzione, atteso che con la stessa parte ricorrente non denunzia la violazione – da parte del giudice a quo – dell’art. 342 c.p.c. o dell’art. 345 c.p.c., ma sostanzialmente l’interpretazione data da quel giudice dell’atto introduttivo del giudizio.

Pertanto sulla scorta di tale dato di fatto, la proposizione della domanda da parte dei controricorrenti in primo grado non poteva essere ritenuta tardiva e correttamente la corte distrettuale ne ha fatto oggetto di espressa pronuncia, non essendovi alcuna novità nella sua proposizione. Ciò per la decisiva ragione che nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado – cui va fatto esclusivo riferimento nell’individuare contenuto e limiti della domanda – la domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni è stata proposta senza alcuna specificazione nè quantificazione delle somme pure genericamente pretese, ed è stata quindi evidentemente, ed in maniera corretta, interpretata dal giudice del merito come diretta ad ottenere una condanna generica al pagamento dei danni limitata quindi all’"an": così intesa la domanda è stata quindi accolta dalla Corte distrettuale.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, o comunque la contraddittorietà logica giuridica del ragionamento seguito dalla corte di merito nell’applicare i criteri interpretativi.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la sentenza impugnata posto a fondamento della decisione le risultanze delle prove testimoniali acquisite dal primo giudice, in particolare quelle favorevoli agli attori, così riformando la decisione del giudice di prime cure con motivazione insufficiente e contraddittoria.

La Corte rileva l’infondatezza delle dette complessive censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte, sia pure sotto profili diversi, le stesse problematiche, ossia l’interpretazione della clausola di cui all’art. 6 del Regolamento condominiale.

Ciò posto occorre osservare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, qualora la sentenza impugnata si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, la omessa impugnazione anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del gravame non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata su di essa (v., tra le altre, Cass., sentenze n. 5902 del 2002, n. 9057 del 1999, n. 3951 dei 1998).

Nella specie, emerge in modo evidente dall’ordito motivazionale della decisione del giudice distrettuale impugnata, che esso si fonda su di una duplicità di rationes decidendi: per un verso, infatti, vi si rinviene il riferimento al significato dell’art. 6 del regolamento contrattuale, nel combinato disposto dei commi 1 e 2, per cui seppure l’elencazione prevista al comma 1 delle attività che possono essere svolte nei locali posti nei piani superiori dello stabile non va ritenuta esaustiva, deve comunque trattarsi di destinazioni che comportino un contatto con un pubblico non indifferenziato, non potendosi trattare di attività tali da turbare in concreto la tranquillità o il decoro dello stabile (comma 2); per altro verso, viene elevato a ragione autonoma della decisione la assoluta intangibilità del decoro dello stabile condominiale (comma 2), per notori dati storici, la cui edificazione fu seguita direttamente dal Ca., il quale progettò ed attuò l’intera Via (OMISSIS).

Ebbene, mentre sul primo punto della decisione la ricorrente ha articolato la propria censura, non risulta affatto contrastata la seconda argomentazione, tutt’affatto distinta dall’altra, e che, pure, ha assunto nella formazione del convincimento del giudice rilevanza autonoma, in quanto idonea a sorreggere da sola la sentenza impugnata: sicchè, va ritenuta l’inammissibilità del ricorso per il fatto che i motivi in essi sviluppati colpiscono solo una delle due rationes decidendi sulle quali erano basate la sentenza della Corte di appello di Torino, destinata, pertanto, a rimanere comunque ferma.

D’altro canto il motivo sarebbe inammissibile anche sotto altro profilo: la censura essenzialmente involge la interpretazione del predetto regolamento di natura contrattuale.

Pur denunciando violazione e falsa applicazione dei canoni d’interpretazione del contratto, la ricorrente non specifica quali canoni siano stati in concreto violati e, soprattutto, il punto ed il modo in cui la Corte distrettuale si sia da quei canoni discostata.

Al di là dei dati formali enunciati, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale, operata dal giudice del gravame, è formulata dalla ricorrente attraverso la proposta di una diversa interpretazione del regolamento in oggetto, così che viene ad investire inammissibilmente il merito delle valutazioni di quel giudice. Invero, al fine di riscontrare l’esistenza degli errori di diritto o dei vizi di ragionamento, che la ricorrente denunci in tema di interpretazione degli atti, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole dell’art. 1362 c.c., e segg., necessitando, invece, la specificazione dei canoni ermeneutici in concreto violati e del punto e del modo in cui il giudice di merito si sia da quei canoni discostato, perchè, altrimenti, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale, operata dal giudice, e la proposta di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile (v. ex plurimis v. Cass. 17 gennaio 2003 n. 641; Cass. 3 luglio 2001 n. 8994; Cass. 29 gennaio 2000 n. 1045; Cass. 3 aprile 1999 n. 3249; Cass. 29 maggio 1998 n. 5346; Cass. 2 febbraio 1996 n. 914; Cass. 3 settembre 1994 n. 7641).

Nè alcun pregio può attribuirsi, infine, in proposito, ai rilievi svolti dalla ricorrente sempre sul punto in ordine alla valutazione delle prove testimoniali assunte dal giudice di prime cure, stante la correttezza dell’operazione ermeneutica compiuta dal giudice di merito.

In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

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