Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-08-2012, n. 14649

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Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 13 dicembre 1989 C.L. evocava, dinanzi al Tribunale di Napoli, C. e A. V. esponendo che a seguito di procedura esecutiva promossa dalla xxx in suo danno il primo si rendeva aggiudicatario del cespite costituente il primo lotto, consistente in un capannone industriale con relative pertinenze, di mq. 1050, realizzato su suolo della maggiore consistenza di mq. 7400, riportato nel Catasto Terreni del Comune di (OMISSIS) alla partita 1540, foglio 10, p.lla 11, e chiarendo che lo stimatore nominato dal G.E. aveva redatto la stima dell’intero compendio immobiliare in distinti lotti, con la esclusione del terreno residuato dalle costruzioni sullo stesso eseguite, attesa la sufficienza del ricavato dalle vendite dei fabbricati a soddisfare i creditori istanti; precisava che V. C., nell’immettersi nel possesso del capannone aveva occupato anche il suolo residuo, non incluso nel cespite aggiudicatogli, e con atto per notaio xxx del 23.10.1986, trascritto il 7.11.1986 ai nn. 25465/19976, lo aveva alienato in parte ad V.A..
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi di sua esclusiva proprietà il terreno residuato dalla costruzione del capannone industriale e per l’effetto dichiararsi la nullità dell’atto notarile, per avere V.C. alienato un cespite di cui non poteva disporre, con condanna dei convenuti al rilascio del fondo, libero da cose e persone, oltre al risarcimento dei danni conseguiti all’illecito comportamento.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, eccepita da V.C. la carenza di legittimazione attiva e, nel merito, la infondatezza della richiesta, il Tribunale adito, acquisita fa documentazione, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di CO.Ch., coniuge di V.C., la quale nel costituirsi ribadiva le eccezioni già formulate dagli altri convenuti, ed intervenuta la legge istitutiva del Tribunale di Torre Annunziata, la causa veniva trasmessa a detto giudice, che accoglieva la domanda attorea dichiarando che il fondo agrumeto era di proprietà di C. L., dichiarato inefficace l’atto di alienazione per notaio xxx.
In virtù di rituale appello interposto da V.C., il quale eccepiva la nullità della sentenza per avere il giudice di prime cure non consentito un effettivo esercizio del diritto di difesa, nonchè l’erroneità della decisione per illogica motivazione circa il tenore del decreto di aggiudicazione, giudizio cui veniva riunito quello introdotto con appello proposto da A. V., la Corte di appello di Napoli, disposta ed ottenuta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Ch.
C., nella resistenza dell’appellato, riassunta – a seguito di interruzione – la causa dagli eredi di V.C., A., An. e V.R.,accoglieva il gravame e in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava le domande attoree.
A sostegno della adottata decisione, la corte territoriale evidenziava che dalla semplice lettura del decreto di aggiudicazione e trasferimento immobiliare del 23.11.1982, operato dal giudice dell’esecuzione in favore di V.C., e comunque da confronto di esso con la relativa precedente ordinanza di vendita del 27.8.1981, risultava palese che la vendita era comprensiva anche del fondo agrumeto residuato dalla costruzione del capannone, per essere stato lo stesso immobile industriale trasferito con le relative pertinenze e, precisamente, descritto come "costruito su suolo recintato esteso mq. 7400, con accesso dal civico (OMISSIS), indicati quali confini dell’intero oggetto della vendita quelli esterni ad esso fondo, fra i quali la stessa via (OMISSIS), e quali dati catastali proprio quelli dello stesso iscritto nel vecchio catasto terreni.
Aggiungeva che siffatte descrizioni ed indicazioni contenute nell’atto traslativo corrispondevano a quelle usualmente utilizzate negli atti notarili ai fini di ricomprendere nel trasferimento di un fabbricato anche l’area circostante, coincidente proprio con l’ingresso, dalla via pubblica, del fondo in contestazione.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione il C., articolato su tre motivi, al quale hanno resistito V.A. ed A. V. con separati controricorsi, proposto dal primo ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.
All’udienza pubblica del 10.1.2012 il giudizio veniva rinviato per gli adempimenti di cui alla L. n. 183 del 2011, art. 26 vigente all’epoca.
Motivi della decisione
Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti, a norma dell’art. 335 c.p.c., concernendo la stessa sentenza.
Del pari pregiudiziale è l’esame dell’eccezione di nullità della notificazione del ricorso per cassazione sollevata dal resistente V.A. per essere stato l’adempimento compiuto dall’ufficiale giudiziario di Gragnano e quindi da soggetto dell’amministrazione giudiziaria incompetente a norma del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 106.
Nel ritenerne l’infondatezza, osserva il collegio che l’ufficiale giudiziario, nell’ambito del circondario cui è addetto, può compiere atti del suo ministero e così notificare gli atti indirizzati a persone che nel circondario abbiano residenza, dimora, domicilio, o sede (D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1129, art. 106 e art. 107, comma 1). Questa attribuzione trova il suo presupposto nel fatto che la notificazione va eseguita nel circondario. Ad essa se ne aggiunge un’altra, che ha il suo presupposto in un diverso fatto, costituito da ciò che all’ufficiale giudiziario si chiede di notificare un atto relativo ad affare di competenza dell’autorità giudiziaria cui è addetto (D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 107, comma 2), nel qual caso la notifica può essere eseguita, a mezzo del servizio postale, senza limiti territoriali (v. in tal senso Cass. 6 agosto 2002 n. 11758). Del resto, questa corte ha più volte sancito che la competenza a notificare il ricorso per cassazione è promiscua, nel senso che può essere effettuata nella città di (OMISSIS) dove il processo deve essere trattato, ma anche presso il luogo nel quale la sentenza impugnata è stata pronunciata (cfr Cass. S.U. 18 marzo 2002 n. 3942; Cass. 15 febbraio 2007 n. 3455; Cass. 15 luglio 2010 n. 16592).
Pure priva di pregio è l’eccezione sollevata dal medesimo resistente di inammissibilità del ricorso con riferimento all’art. 366 bis c.p.c., di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 5 vigente dal 2 marzo 2006, abrogato dalla L. n. 69 del 2009, giacchè l’art. 27, comma 2, della cit. legge (disciplina transitoria), prevede che "le restanti disposizioni del Capo 1 (n.d.r: esclusi gli artt. 1 e 19) si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Per quanto qui rileva, il provvedimento impugnato avverso il quale è stato proposto ricorso per cassazione è stato pubblicato il 6 dicembre 2005 e dunque in data anteriore all’entrata in vigore della medesima legge.
Nè risulta altrimenti violato il principio di autosufficienza consentendo il ricorso l’immediata percezione delle censure sollevate, per quanto di seguito di esporrà.
Osserva, altresì, i collegio che sebbene qualificato dalla parte ricorrente incidentale, V.A., come condizionato, va esaminato con priorità il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale insorga avverso la statuizione ad esso sfavorevole relativa alla questione preliminare della integrità del contraddittorio. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, da tempo chiarito che le censure del ricorso incidentale, ancorchè proposte in via condizionata, quando involgano questioni pregiudiziali di rito ovvero preliminari di merito le quali, seppure non rilevabili d’ufficio, siano comunque inserite nel thema decidendum del giudizio di legittimità, devono essere esaminate, per ordine logico, prioritariamente rispetto ai motivi prospettati con il ricorso principale, restando irrilevante la volontà della parte espressasi nel senso di subordinare la propria impugnazione all’accoglimento (e quindi al previo esame) del ricorso principale (vedi, limitatamente alle più recenti, Cass. 24 gennaio 2008 n. 1582; Cass. 3 aprile 2007 n. 8293; Cass. 3 aprile 2007 n. 8293).
Con detto motivo del ricorso incidentale viene denunciata la nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione agli artt. 101, 156, 161 e 162 c.p.c., unitamente a violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’art. 101 c.p.c. e a vizio della (insufficiente) motivazione, per avere la sentenza impugnata affermato che il (primo) motivo di appello relativo alla nullità della sentenza di primo grado per violazione de contraddittorio per non esatta comunicazione della nuova udienza di trattazione fissata con ordinanza del 16.12.1992, nè comunicato il rinvio dell’udienza del 17.1.1995 ex art. 309 c.p.c. all’udienza del 2.5.1995, era confuso e privo di riferimenti specifici, aggiungendo che comunque l’invalidità era sanata da successivi corretti avvisi.
Il motivo non può trovare accoglimento perchè la motivazione della sentenza impugnata è corretta avendo fatto applicazione del consolidato principio secondo cui l’art. 360 c.p.c., n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "errar in procedendo". Sicchè, non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare a fondamento dell’impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l’ingiustizia del processo stesso, causata dall’impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette (cfr Cass. 19 agosto 2003 n. 12122).
Nella specie il ricorrente lamenta meri vizi formali del procedimento, senza prospettare alcuna lesione comportante l’ingiustizia del processo ed, in particolare, il difetto del contraddittorio, con la conseguenza che l’addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata (cfr Cass. 20 novembre 2009 n. 24532; Cass. 28 gennaio 2005, n. 1820; Cass. 8 febbraio 2003, n. 1915; Cass. 14 febbraio 2000, n. 1619).
Ritenuta infondata la questione preliminare posta dal ricorso incidentale, si può passare all’esame del ricorso principale, che con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 922 e 1362 c.c., nonchè dell’art. 586 c.p.c., anche per motivazione incongrua e contraddittoria, per avere la corte di merito con erronea interpretazione ritenuto che il decreto di trasferimento del capannone industriale comprendesse anche il fondo adibito ad agrumeto.
Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 922, 948 e 2697 c.c., anche per motivazione illogica ed incongrua, per avere la corte distrettuale ritenuto compreso nella vendita il fondo a natura agricola, rifiutando la valenza probatoria degli atti della procedura, in particolare della consulenza tecnica redatta dall’ing. F., disposta dal g.e. ai sensi dell’art. 576 c.p.c..
Con il terzo ed ultimo mezzo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 2912 e 2919 c.c., oltre a motivazione incongrua e contraddittoria, giacchè la identificazione del bene pignorato, in base agii elementi obiettivi contenuti negli atti della procedura espropriativa, non escluderebbe l’applicabilità dell’art. 2912 c.c., in base al quale il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze ed i frutti della cosa pignorata, solo ne caso in cui la descrizione del bene stesso non contiene elementi tali dai quali trarre il convincimento che – in sede di vendita – si sia inteso escludere tale estensione.
Le censure, che per la loro stretta connessione e contiguità vanno esaminate congiuntamente, vertendo tutte sulla medesima questione della individuazione delle unità immobiliari sottoposte alla procedura esecutiva, non mentano accoglimento. Va innanzitutto precisato che la vendita forzata da luogo a un trasferimento coattivo che sì realizza in forza del decreto che, ai sensi dell’art. 586 c.p.c., deve contenere la compiuta descrizione del bene aggiudicato.
Nella specie, il decreto di trasferimento della proprietà del bene" conteneva espressamente la indicazione de "fondo agrumeto, residuato (d)alla costruzione del capannone" come oggetto della procedura esecutiva, oltre ad evidenziare che il "capannone industriale venne trasferito con le relative pertinenze" e più specificamente descrivendolo come "costruito su suolo recintato esteso mq. 7.400, con accesso dal civico (OMISSIS)", individuandone la consistenza, i dati catastali (proprio quelli del fondo iscritto nel vecchio catasto terreni), la rendita dominicale ed agraria, nonchè i confini (esterni)(v. pagine 9 e 10 della sentenza impugnata) proprio con riferimento ai fondo medesimo, come tali riportati anche nell’ordinanza di vendita. Al riguardo occorre, inoltre, considerare che l’art. 2912 c.c. prevede che il pignoramento si estende agli accessori, alle pertinenze e ai frutti del bene pignorato, sicchè l’ordinanza di vendita del bene pignorato li comprende anche se non siano stati ivi espressamente menzionati, qualora la descrizione del bene stesso non contenga elementi tali da far ritenere che, in sede di vendita, si sia inteso escludere la suddetta estensione. Questa corte ha, infatti, ritenuto che anche il terreno che circonda un edificio pignorato, ancorchè non esplicitamente indicato, in concrete circostanze può essere considerato come una cosa unica con lo stesso bene pignorato, al pari delle costruzioni che siano in rapporto di accessorietà o di pertinenza con il bene principale sottoposto ad esecuzione (cfr Cass. 26 aprile 2004 n. 7922; Cass. 28 aprile 1993 n. 5002; Cass. 10 ottobre 1987 n. 7522). Ed il giudice di appello, con motivazione appagante ed esaustiva, ha in punto di fatto osservato che il terreno circostante l’edificio era in evidente connessione funzionale e fisica con l’edificio, al quale serviva anche da via di accesso.
Ne consegue che nella specie la corte del merito ha fatto corretta applicazione degli artt. 2912 e 2919 c.c., ritenendo che il pignoramento comprendesse sia il capannone industriale sia il terreno circostante l’edificio, trasferito, unitamente al bene principale, all’aggiudicatario, ricordando, per quanto potesse valere, il principio (art. 2912 citato) per il quale l’estensione riguarda anche i frutti e le pertinenze del bene pignorato (giusta la definizione apprestata dagli artt. 817 e 820 c.c. e secondo il richiamo degli artt. 492 e 559 c.p.c.).
Per mera completezza di esposizione si osserva che in materia di esecuzione forzata, tutte le questioni che possono dare luogo ad invalidità della vendita per erronea indicazione di taluni dati catastali relativi ai beni sottoposti ad esecuzione, devono essere fatte tempestivamente valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. nei confronti dell’ordinanza di vendita (in tal senso, Cass. 16 maggio 2008 n. 12430; Cass. 26 aprile 2004 n. 7922), mezzo impugnatorio che nella specie non risulta essere stallo azionato. Resta da rilevare che tali osservazioni sono assorbenti di ogni altra considerazione, essendo del tutto ininfluenti i rilievi formulati dal ricorrente circa la descrizione e la stima al riguardo compiute da consulente tecnico.
Infine, l’esame del secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, con il quale V.A. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., insorgendo avverso la compensazione delle spese di giudizio nonostante la totale soccombenza del C., tenendo conto della sua subordinazione all’accoglimento del ricorso principale, resta assorbito.
In conclusione, va rigettato il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo.
In considerazione dell’esito complessivo del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2A Sezione Civile, il 29 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lavoro pubblico – procedura di mobilità – IUS poenitendi dell’amministrazione richiedente

Sentenza n. 5458 del 6 marzo 2009

(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Amoroso)

In tema di procedure di mobilità dei dipendenti pubblici da un’amministrazione ad un’altra, il diritto del dipendente in mobilità alla prosecuzione del rapporto di lavoro si perfeziona con l’assegnazione, e la relativa comunicazione, all’amministrazione che ha deliberato di coprire la vacanza in organico, la quale, completatasi la procedura di mobilità con l’assegnazione del dipendente, non può più revocare la precedente determinazione rifiutando l’iscrizione, nel ruolo del proprio personale, del dipendente trasmigrato.

www.cortedicassazione.it/Documenti/5458_09.pdf

a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione.

Corte Costituzionale sentenza 365 del 2010 Contravvenzioni, ricorso, notifica, comunicazioni, cancelleria, domicilio, elezione, incostituzionalita’ (2011-03-08)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

…omissis…

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso dal Giudice di pace di Milano nel procedimento vertente tra F.M. e il Comune di Segrate con ordinanza del 28 ottobre 2008, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto in fatto

1. – Il Giudice di pace di Milano, sezione II, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con ordinanza del 28 ottobre 2008 (reg. ord. n. 170 del 2010), in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dell’art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui pone a carico del ricorrente l’onere di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito e stabilisce che, in difetto, le comunicazioni al medesimo avvengano mediante semplice deposito presso la cancelleria.

2. – L’art. 22, quarto comma, della legge n. 689 del 1981, prevede che, nel caso di opposizione a sanzioni amministrative, «il ricorso deve contenere altresì, quando l’opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito». Il successivo quinto comma dispone che «se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria».

3. – Il giudice rimettente riporta che il ricorrente nel giudizio principale, con atto depositato in data 30 ottobre 2007 presso l’Ufficio del Giudice di pace di Milano, ha proposto opposizione al verbale della Polizia .. di … n. …/2007-… del 3 settembre 2007, notificatogli il 24 settembre 2007, a seguito di violazione dell’art. 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). L’opponente, residente ad … (Bergamo), non ha eletto domicilio in Milano e, pertanto, la comunicazione di fissazione dell’udienza è stata effettuata – ai sensi dell’art. 22, quinto comma, della legge n. 689 del 1981 – mediante deposito nella cancelleria dell’Ufficio del Giudice di pace di Milano, sezione IV. All’udienza del 4 aprile 2008 è comparso il ricorrente, ma non si è presentato il Comune opposto che, con atto depositato in cancelleria, ha chiesto un rinvio della causa. Il giudice ha quindi fissato una nuova udienza al 4 ottobre 2008, con avviso al Comune non presente. L’8 luglio 2008 la causa è stata riassegnata al Giudice di pace della sezione II, odierno rimettente, che ha fissato altra udienza per il 28 ottobre 2008. Il provvedimento è stato regolarmente notificato al Comune, mentre è stato comunicato al ricorrente mediante il solo deposito in cancelleria. All’udienza del 28 ottobre 2008 si è presentato il rappresentante del Comune opposto, ma non è comparso il ricorrente.

3.1. – Il giudice a quo rileva, innanzitutto, che il cambiamento del magistrato investito del giudizio, per di più appartenente ad altra sezione, ha reso ancor più problematica ed aleatoria la possibilità per il ricorrente di essere tempestivamente a conoscenza dell’avvenuto deposito ed ancor maggiore la conseguente difficoltà a farsi parte attiva presso la cancelleria, diversa da quella a lui nota. Il giudice rimettente sottolinea, inoltre, che la mancata comparazione del ricorrente riproduce un comportamento assenteista pressoché costante a fronte della comunicazione del provvedimento di convocazione con semplice deposito presso la cancelleria e legittima la supposizione che tale assenza si debba ricondurre proprio alla difficoltà spesso insormontabile di pervenire a conoscenza della comunicazione della data di udienza, considerando di fatto anche l’imprevedibilità dei tempi di deposito del provvedimento.

3.2. – In ordine alla rilevanza, il giudice rimettente osserva che il dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, è determinante agli effetti del giudizio. Quest’ultimo, infatti, «dipende dai diversi elementi di prova di cui il giudice potrebbe disporre a seconda che sia o meno affermata l’illegittimità costituzionale delle norme considerate, per la parte a carico del ricorrente stesso, posto nell’impossibilità concreta di proporli laddove si ritenga legittima la sua convocazione mediante la sola comunicazione in cancelleria». Ad avviso del giudice rimettente, nel caso di specie, per la mancata notifica della sostituzione del giudice, con l’avviso di udienza in data modificata, l’opponente non si è presentato e non ha sviluppato le proprie difese, mentre, dall’altra parte, il Comune opposto non ha prodotto alcunché da cui desumere l’illegittimità o meno della sanzione impugnata. Secondo il giudice a quo, mancherebbero, dunque, i presupposti per una corretta pronuncia di merito.

3.3 – Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente premette che, in base all’interpretazione prevalente dell’art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, la comunicazione in cancelleria è legittima ogni volta che non sia stato indicato alcun indirizzo di residenza o domicilio nel luogo dove ha sede il giudice adito. Secondo il giudice a quo, inoltre, sarebbe già stata esclusa la illegittimità costituzionale delle norme censurate (con l’ordinanza n. 391 del 2007), talché non vi sarebbe alcuna violazione della Costituzione laddove sia prevista una diversa forma di comunicazione fra la pubblica amministrazione, da un lato, e i cittadini, dall’altro, trattandosi di materia riservata alla libera valutazione discrezionale del legislatore. Al giudice rimettente sarebbe quindi precluso adottare altro criterio di applicazione delle norme in questione, come quello che riconosca la possibilità di attuare la notifica mediante deposito presso la cancelleria solo nell’ipotesi in cui l’opponente non abbia indicato in assoluto alcun luogo di residenza o di domicilio e non quando abbia, invece, dichiarato la propria residenza in altro Comune.

Il giudice a quo, tuttavia, asserisce di proporre la questione di legittimità costituzionale in termini che non sono ancora stati sottoposti all’esame di questa Corte. Secondo il giudice rimettente, l’art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, lederebbe il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e nell’esercizio del loro diritto di tutela giudiziaria nei confronti di qualsiasi atto della pubblica amministrazione (artt. 3, 24 e 113 Cost.), in quanto comporterebbe «una sperequazione fra coloro che risiedono o possono eleggere domicilio – di regola presso un difensore o procuratore legale» nel comune dove ha sede il giudice adito «e coloro che tale possibilità non hanno». Tale disparità contrasterebbe con il principio di uguaglianza perché introdurrebbe «un elemento discriminatorio e privo di qualunque giustificazione progettuale del legislatore, proprio fra i singoli cittadini». Né vi sarebbe altra spiegazione razionale, ad avviso del giudice a quo, data la possibilità per gli uffici di porre in essere altre forme di comunicazione alternative, quali l’uso di telefono, fax, internet, attualmente previsti e utilizzati nelle cause civili. Peraltro, il giudice rimettente rileva che una simile soluzione non sarebbe consentita nel caso delle opposizioni a sanzioni amministrative, trattandosi di materia regolata con norme a carattere eccezionale e, perciò, non interpretabili in via analogica o con applicazione estensiva delle norme generali. La normativa censurata, dunque, secondo il giudice a quo, sarebbe irragionevole, perché non contiene alcuna spiegazione a giustificazione del diverso trattamento dei cittadini, ma è basata soltanto sul fatto della residenza o della possibilità di eleggere o meno domicilio dove ha sede il giudice adito. Né sarebbe invocabile la discrezionalità del legislatore, in quanto si risolverebbe in puro arbitrio, inammissibile per i principi della Costituzione, «che prevede l’impegno dello Stato a rimuovere gli ostacoli che si frappongono all’uguaglianza dei cittadini». L’art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, dunque, imponendo modalità di ricorso al giudice ordinario in condizioni differenziate per le diverse categorie di cittadini, con riferimento a situazioni di fatto che «ostacolano ad alcuni e non ad altri l’esercizio del loro diritto di tutela giurisdizionale», violerebbe gli artt. 3, 24 e 113 Cost.

4. – È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata infondata.

La difesa dello Stato rileva che questa Corte è già stata investita in passato delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981, in termini analoghi a quelli contenuti nell’ordinanza di rimessione del presente giudizio, optando per l’inammissibilità di tale questione. In particolare, con riferimento all’art. 3 Cost., la Corte ha affermato che «le differenze riscontrabili fra la disciplina delle notificazioni alla parte che non nomina un procuratore ed a quella costituita a mezzo di procuratore legale rispecchiano le differenze esistenti fra la situazione del soggetto che sceglie di difendersi personalmente, ed è perciò interessato a seguire gli sviluppi di un’unica vicenda processuale e la situazione del soggetto che, avendo optato per l’assistenza di un legale, ha diritto di attendersi che quest’ultimo sia in grado di svolgere efficacemente l’attività professionale in sua difesa» (ordinanza n. 42 del 1988). Con riguardo al diritto di difesa, inoltre, questa Corte ha precisato che «il regime di notificazione previsto dalla norma impugnata non rende né impossibile, né eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto di difesa, ma si inserisce razionalmente nell’ambito di una normativa diretta a snellire e a semplificare le procedure relative alle infrazioni di lieve entità “depenalizzate”» (ordinanza n. 42 del 1988).

L’Avvocatura generale dello Stato osserva, infine, che, questa Corte avrebbe rilevato che una analoga disciplina per la notifica dei provvedimenti è prevista in disposizioni di contenuto similare, anche per altri procedimenti, tanto da poter affermarsi che tale assetto rappresenta un dato dell’ordinamento variabile in relazione a diversi modelli procedimentali su cui non è possibile operare muovendo da una singola norma e valutando, all’interno del quadro sistematico complessivo, una singola ratio, dovendo, pertanto, riconoscersi che si tratta di materia riservata alla discrezionalità del legislatore (sentenza n. 431 del 1992).

Considerato in diritto

1. – Con ordinanza del 28 ottobre 2008, il Giudice di pace di Milano, sezione II, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dell’art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui pone a carico del ricorrente l’onere di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito e stabilisce che, in difetto, le comunicazioni al medesimo avvengano mediante semplice deposito presso la cancelleria.

1.1. – La normativa censurata riguarda le modalità delle notificazioni al ricorrente che abbia proposto opposizione a sanzione amministrativa. L’art. 22, quarto comma, della legge n. 689 del 1981, prevede che «il ricorso deve contenere altresì, quando l’opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito». Il successivo quinto comma stabilisce che «se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria».

1.2. – Secondo il giudice rimettente, l’art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, lederebbe il principio di uguaglianza dei cittadini in ordine al loro esercizio del diritto di tutela giudiziaria nei confronti di qualsiasi atto della pubblica amministrazione, in quanto comporterebbe «una sperequazione fra coloro che risiedono o possono eleggere domicilio – di regola presso un difensore o procuratore legale» nel comune dove ha sede il giudice adito «e coloro che tale possibilità non hanno». Ad avviso del giudice a quo, pertanto, la normativa censurata sarebbe irragionevole, perché non contiene alcuna spiegazione a giustificazione del diverso trattamento dei cittadini, ma è basata soltanto sul fatto della residenza o della possibilità di eleggere o meno domicilio dove ha sede il giudice adito. L’art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, sostiene il rimettente, imponendo modalità di ricorso al giudice ordinario in condizioni differenziate per le diverse categorie di cittadini, con riferimento a situazioni di fatto che ostacolano l’esercizio della tutela giurisdizionale, violerebbe gli artt. 3, 24 e 113 Cost.

2. – La questione è fondata.

2.1. – Il procedimento giurisdizionale di opposizione alle sanzioni amministrative, regolato in via generale dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, si caratterizza «per una semplicità di forme del tutto peculiare, all’evidenza intesa a rendere il più possibile agevole l’accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia» (sentenza n. 98 del 2004). Una volta introdotto il giudizio (art. 22, terzo comma), «l’opponente – cui è data facoltà di stare in giudizio personalmente (art. 23, quarto comma) – non è infatti gravato da alcun ulteriore incombente al fine della instaurazione del contraddittorio, essendo fatto carico alla cancelleria di provvedere alla notificazione alle parti del ricorso stesso e del decreto del giudice contenente la fissazione dell’udienza di comparizione (art. 23, secondo comma). All’udienza i mezzi di prova necessari sono disposti dal giudice anche d’ufficio e la citazione dei testimoni – cui pure si provvede d’ufficio, così come ad ogni comunicazione e notificazione nel corso del processo (art. 23, nono comma) – può essere disposta anche senza formulazione di capitoli (art. 23, sesto comma)» (così ancora la sentenza n. 98 del 2004).

2.2. – In tale contesto, l’art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, detta modi di notificazione differenziati. Se, infatti, l’opponente non ha dichiarato la propria residenza, né ha eletto domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, le notificazioni al ricorrente sono eseguite mediante deposito in cancelleria. Se, invece, l’opponente ha dichiarato di risiedere o ha eletto domicilio nel comune sede del giudice adito, le notificazioni sono effettuate, a cura della cancelleria (ai sensi dell’art. 23, nono comma , della legge n. 689 del 1981), secondo le norme del codice di procedura civile.

Tale differenziazione rappresenta, in contrasto con la semplificata struttura processuale degli art. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, un fattore di dissuasione anche di natura economica dall’utilizzo del mezzo di tutela giurisdizionale, in considerazione tra l’altro dei costi, del tutto estranei alla funzionalità del giudizio, che l’intervento personale può comportare nei casi, certamente non infrequenti, in cui il foro dell’opposizione non coincida con il luogo di residenza dell’opponente, come questa Corte ha già affermato nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981 nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione (sentenza n. 98 del 2004). La normativa censurata, pertanto, produce una sperequazione fra coloro che risiedono nel comune dove ha sede il giudice adito e coloro che risiedono altrove, con conseguente limitazione del diritto di difesa, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

2.3. – Questa Corte ha ritenuto legittimo l’art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981 (da ultimo, ordinanza n. 391 del 2007).

Tuttavia, da un lato, la questione, nel presente giudizio, è stata prospettata in termini nuovi, in quanto non era stata ancora lamentata, dinanzi a questa Corte, la discriminazione tra cittadini, determinata dalle disposizioni censurate, «basata soltanto sul fatto della residenza o della possibilità di eleggere o meno domicilio dove ha sede il giudice adito».

Dall’altro lato, in considerazione dei mutamenti intervenuti recentemente nei sistemi di comunicazione, il legislatore ha modificato il quadro normativo riguardante le notificazioni. Il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), convertito in legge 22 febbraio 2010, n. 24, ha inserito, infatti, un nuovo articolo – il 149-bis – nella sezione IV «Delle comunicazioni e delle notificazioni» del libro I del codice di procedura civile. Tale articolo, intitolato «Notificazione a mezzo posta elettronica», prevede che «Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo» (primo comma). Successivamente, la legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), ha emendato, tra l’altro, l’art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), relativo al ricorso al giudice di pace avverso sanzioni amministrative e pecuniarie comminate per illeciti previsti dal codice della strada. In base al nuovo comma 3, «il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all’indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123» (si tratta del «Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»).

Le recenti modifiche del quadro normativo mostrano un favor del legislatore per modalità semplificate di notificazione, divenute possibili grazie alla diffusione delle comunicazioni elettroniche. Tale orientamento si rintraccia anche nella disciplina legislativa del procedimento amministrativo, la quale prevede diverse norme per la comunicazione personale agli interessati, da eseguire a cura del responsabile del procedimento, anche con strumenti telematici (artt. 3-bis, 6, 7, 8 e 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»). La modifica dell’art. 204-bis del codice della strada, inoltre, ha avuto il chiaro intento di porre rimedio al problema lamentato dal giudice rimettente, consistente nel «pressoché costante comportamento assenteista» dell’opponente a fronte della comunicazione del provvedimento di convocazione con deposito presso la cancelleria, previsto dall’art. 22 della legge n. 689 del 1981.

2.4. – In conclusione, sia lo sviluppo tecnologico e la crescente diffusione di nuove forme di comunicazione, sia l’evoluzione del quadro legislativo, hanno reso irragionevole l’effetto discriminatorio determinato dalla normativa censurata, che contempla il deposito presso la cancelleria quale unico modo per effettuare notificazioni all’opponente che non abbia dichiarato residenza o eletto domicilio nel comune sede del giudice adito né abbia indicato un suo procuratore. L’art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, pertanto, vìola gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede, a richiesta del ricorrente, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria.

3. – Resta assorbito ogni altro profilo di censura.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede, a richiesta dell’opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2010.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-11-2010) 04-01-2011, n. 132 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.I. veniva tratto in arresto nella flagranza del reato di furto pluriaggravato e quindi presentato dinanzi al Tribunale di Rovigo per il giudizio direttissimo. Il Tribunale condannava lo S. alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa, ricostruendo il fatto, in base all’espletata istruttoria dibattimentale, secondo la seguente dinamica: nella notte tra il (OMISSIS) la Centrale Operativa dei Carabinieri di Castelmassa era stata informata della presenza sospetta di un autocarro, segnalata da un Vigile Urbano, in agro del Comune di (OMISSIS); portatisi sul posto, e procedendo quindi a luci spente per non essere visti, i Carabinieri avevano notato un autocarro, sul quale si trovava caricato un caterpillar; allorquando detto automezzo stava impegnando una curva lungo la strada arginale, il caterpillar, in conseguenza dello squilibrio, era caduto rovinosamente nel fossato laterale; l’autista dell’autocarro, poi identificato per lo S., si era fermato solo per pochi secondi, riprendendo subito la marcia alla guida dell’autocarro, lasciando sul posto il caterpillar, i Carabinieri, che non avevano mai perso di vista lo S., avevano quindi seguito quest’ultimo fermandolo poco dopo e traendolo in arresto; i Militari dell’arma avevano acclarato con assoluta certezza che il caterpillar era stato sottratto dal deposito del Consorzio di Bonifica ove era custodito: l’area di tale deposito era recintata e chiusa con apposito cancello che nell’occasione era risultato forzato; anche la cabina del caterpillar era chiusa a chiave ed il mezzo era stato messo in moto tramite la manomissione del sistema di accensione.

Osservava il Tribunale che l’imputato aveva fornito una versione in contrasto con quanto riferito dai verbalizzanti, rendendo dichiarazioni apparse contraddittorie ed incongruenti, in particolare riferendo di essere stato incaricato da terzi di prelevare il caterpillar e precisando che questo era caduto durante le attività di carico nel mentre un certo I. si trovava nella cabina rimanendovi dentro anche quando il mezzo si era rovesciato: una volta uscito dalla cabina del caterpillar, il predetto I., dopo aver controllato la situazione con l’ausilio di una pila, gli aveva intimato di andarsene; il Tribunale evidenziava quindi le singole incongruenze riscontrabili nella versione resa dall’imputato, sottolineandone la inattendibilità anche perchè del tutto in contrasto con le circostanze oggettive riferite dai verbalizzanti e da questi percepite per diretta osservazione.

A seguito di gravame ritualmente proposto nell’interesse dell’imputato, la Corte d’appello di Venezia confermava l’impugnata decisone, richiamando le argomentazioni svolte dal primo giudice e valutando le deduzioni difensive – ritenute vaghe e non verificabili – come assolutamente inidonee a scalfire il granitico quadro probatorio, corroborato da considerazioni e deduzioni logiche, cui il primo giudice aveva ancorato l’affermazione di colpevolezza dell’imputato; la Corte distrettuale, in particolare, sottolineava che i Carabinieri avevano iniziato a tenere sotto osservazione lo S. allorquando questi si trovava a poca distanza dal luogo dove il caterpillar era stato sottratto, e, dunque, ben prima che il macchinario si rovesciasse. La Corte stessa riteneva poi sussistenti le contestate aggravanti della violenza sulle cose (effrazione del cancello del deposito dove era custodito il caterpillar) e della destinazione alla pubblica utilità del caterpillar rubato (in quanto appartenente al Consorzio di Bonifica, con conseguente sua destinazione a lavori di pubblica utilità), avuto riguardo alle circostanze oggettive accertate; la Corte di merito disattendeva la richiesta di rinnovazione del dibattimento avanzata dalla difesa, sottolineando la superfluità degli incombenti istruttori sollecitati (acquisizione di documenti, esame di testi, etc.) tenuto conto del compendio probatorio acquisito, ed evidenziava quindi l’irrilevanza, ai fini probatori circa l’attribuibilità del furto allo S., dell’esistenza di un eventuale rapporto di lavoro di quest’ultimo alle dipendenza di terzi (tale M.). Avverso detta sentenza ricorre per Cassazione lo S., tramite il difensore, deducendo vizio motivazionale in ordine all’affermazione di colpevolezza, ed alla ritenuta sussistenza delle contestate aggravanti, fondando le proprie doglianze sostanzialmente sulle argomentazioni e deduzioni già sottoposte all’esame della Corte d’Appello; il ricorrente sostiene poi che i giudici del merito non avrebbero fornito esaustiva risposta circa la qualificazione del fatto avuto riguardo alla differenza tra reato monosoggettivo e plurisoggettivo, anche in relazione alla individuazione dello S. quale autore della condotta materiale del furto; il ricorrente deduce ancora che: la Corte non avrebbe assunto una prova decisiva, e precisamente l’acquisizione della carta digitale posta all’interno dell’automezzo dalla quale sarebbe stato possibile rilevare il tragitto compiuto dall’autocarro guidato dallo S., senza fornire alcuna motivazione circa tale diniego;

parimenti illegittimamente sarebbe stata negata la rinnovazione del dibattimento; la determinazione della pena non sarebbe stata sorretta da idonea motivazione.

Motivi della decisione

Le censure relative alla ritenuta colpevolezza dello S. in ordine al reato quale allo stesso contestato sono prive di fondamento.

Le critiche mosse dal ricorrente all’impugnata sentenza, pur rappresentate sotto l’enunciato profilo di censure di legittimità, sono in gran parte sostanzialmente ripetitive delle doglianze già dedotte in sede di appello – e specificamente disattese dalla Corte territoriale con logico apparato argomentativo – e propongono quindi, con un taglio prevalentemente di merito, tematiche di puro fatto esaustivamente già trattate dalla Corte distrettuale la quale non ha mancato di confrontarsi con le deduzioni difensive, qui riproposte senza autentici spunti di novità, dando ad esse esauriente risposta nel confutarle e disattenderle. In proposito va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Sez. Un., N.6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944; Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, Nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì affermato il seguente principio di diritto: "E’ inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità" (in termini, Sez. 4, N. 256/98 – ud. 18/9/1997 – RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 – ud. 15/12/1992 – RV. 193046). Nella concreta fattispecie la Corte di merito, come si è avuto già modo di dire, ha conto del proprio convincimento con l’indicazione degli specifici elementi probatori, significativamente ed ulteriormente corroborati dalle deduzioni logiche che i giudici di merito hanno ritenuto di dover trarre dalla concatenazione temporale dei fatti e dalle circostanze oggettive rilevate dai Carabinieri per diretta percezione, nonchè dalle inverosimili (in quanto smentite da quanto osservato dai Carabinieri) dichiarazioni rese dall’imputato.

La Corte territoriale ha puntualmente ragguagliato il giudizio di fondatezza dell’accusa al compendio probatorio acquisito, a fronte del quale non possono trovare spazio le deduzioni difensive finalizzate unicamente a sollecitare una lettura del materiale probatorio diversa da quella operata dalla Corte distrettuale, ed in quanto tale non proponibile in questa sede.

Nè rileva quanto argomentato dal ricorrente circa la differenza tra reati monosoggettivi e reati plurisoggettivi. E’ stato ritenuto accertato in punto di fatto che lo S. aveva la disponibilità del macchinario che era stato rubato poco prima.

Orbene, è del tutto indifferente, ai fini dell’affermazione di colpevolezza – ed in mancanza di una credibile versione dell’imputato, idonea a scalfire l’ipotesi accusatoria – individuare quale è stato il ruolo dello S. nell’esecuzione dell’azione criminosa, ove questa (come peraltro appare verosimile) sia stata portata a termine in concorso con altri. Ed invero, il vigente codice penale ha accolto la concezione unitaria del concorso di persone nel reato; di tal che, gli atti dei singoli sono nello stesso tempo considerati loro propri e comuni anche agli altri, sicchè ciascuno ne risponde interamente: "In base alla concezione unitaria del concorso di persone nel reato, l’attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell’altrui proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera dei concorrenti. Ne segue che non è neppure necessario un previo accordo finalizzato all’evento, ben potendo il concorso esplicarsi in un intervento di carattere estemporaneo, sopravvenuto, a sostegno dell’azione altrui, ancora in corso quand’anche iniziata all’insaputa del correo (in termini, "ex plurimis", Sez. 1, n. 6489 del 28/01/1998 Ud. – dep. 03/06/1998 – Rv. 210757). Nè potrebbe parlarsi di violazione del principio di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza, di cui all’art. 521 c.p.p.: "Non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, allorchè si ritenga incidentalmente in sentenza come commesso in concorso con altri un reato che l’originaria contestazione ascriveva all’unico imputato" (in termini, "ex plurimis", Sez. 1, n. 2794 del 29/01/1998 Ud. – dep. 04/03/1998 – Rv. 210005).

Neppure sussistono dubbi circa la configurabilità delle contestate aggravanti, avuto riguardo alle modalità del furto ed alle circostanze di fatto accertate ed espressamente richiamate dalla Corte distrettuale.

Per quel che riguarda la mancata rinnovazione del dibattimento, sollecitata dalla difesa con i motivi di appello, la Corte territoriale ha inequivocabilmente ritenuto superflui gli incombenti istruttori richiesti dall’appellante, laddove ha sottolineato la indiscutibile ed assoluta valenza probatoria di tutte le oggettive circostanze concernenti la condotta dello S., percepite dai Carabinieri per diretta osservazione: a fronte di siffatta situazione fattuale – con particolare riferimento alla accertata presenza del macchinario rubato, sull’autocarro guidato dallo S. – alcun rilievo potrebbe assumere il tragitto percorso dall’autocarro stesso.

E’ opportuno ricordare che nella giurisprudenza di legittimità è stato enunciato il seguente principio di diritto: "nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Sez. 5, N. 8411/92, RV. 191488); trattasi di principio che ha trovato autorevole conferma nella sentenza Spina delle Sezioni Unite già innanzi ricordata (Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793).

L’infondatezza delle doglianze concernenti l’affermazione di colpevolezza, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte civile costituita, che si liquidano in Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge. E’ viceversa fondata la censura di vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorie. Vi è infatti totale mancanza di motivazione nell’impugnata sentenza, non solo in relazione al negato riconoscimento delle richieste circostanze attenuanti generiche, ma anche in ordine alla conferma dell’entità della pena stabilita dal primo giudice, che lo S. aveva parimenti censurato perchè ritenuta eccessiva; vero è che, in relazione al "tempus commissi delicti", le attenuanti generiche non potevano essere concesse dai giudici del merito in relazione al solo dato dell’incensuratezza dell’imputato (art. 62 bis c.p., u.c., come introdotto con la L. n. 125 del 2008 di conversione del D.L. n. 92 del 2008); ma la Corte d’Appello, a fronte di specifici motivi di censura circa l’entità della pena, aveva un preciso onere di motivazione per dar conto, per un verso, della ritenuta insussistenza di elementi a favore dell’imputato – e diversi dalla sola incesuratezza – ai fini dell’eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche, e, per altro verso, della ritenuta adeguatezza della pena quale determinata dal primo giudice in relazione ai parametri oggettivi e soggettivi di cui all’art. 133 c.p.. Donde l’annullamento della sentenza impugnata, per l’omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia; rigetta il ricorso nel resto; condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte civile costituita e liquida le stesse in Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.