Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-02-2011, n. 4497 Opposizione al precetto Udienza

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volgimento del processo

1. P.A. propone ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso la sentenza del Tribunale di Fermo in unico grado, n. 691/05, pubbl. il 20.9.05, con la quale è stata accolta l’opposizione di P.N. avverso il precetto a questi dal primo notificato il 19.7.04; in particolare, per quanto si evince dalla sentenza qui gravata, è stata ritenuta la nullità del precetto per carenza della firma in originale del procuratore del precettante, anche per la carenza in atti dell’originale e della copia spedita per la notifica.

2. L’intimato avv. P.N. non deposita controricorso; ed all’udienza pubblica del 25.1.11 compare il solo ricorrente, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

3. A sostegno del suo ricorso il ricorrente sviluppa l tre motivi:

3.1. un primo, di nullità del procedimento ( art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 616, 618, 175, 183 e 184 c.p.c.), per non avere il giudice concesso il pure invocato termine ex art. 184 c.p.c., così privando l’opposto della possibilità di produrre i documenti indispensabili per la decisione, la cui mancanza è stata poi posta a base del rigetto delle sue tesi e domande;

3.2. un secondo, di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 125 c.p.c.), per essere comunque sufficiente la sottoscrizione del procuratore sull’originale;

3.3. un terzo, di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2697 c.c.), in quanto incombeva all’opponente provare l’irritualità della firma apposta in calce alla copia notificata.

4. Il primo motivo è fondato:

4.1. risulta dalla stessa sentenza che il termine ex art. 184 c.p.c. (nel testo sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52) – e quindi per la formulazione di istanze istruttorie e produzione di documenti – è stato richiesto dall’opposta e che, al contempo, esso non è stato concesso;

4.2. eppure, la decisione si è basata sulla carenza in atti di documenti, della cui produzione era onerato l’intimante opposto e che però, con la negazione del richiamato termine, gli è stata preclusa;

4.3. invece, la concessione del termine ex art. 184 c.p.c., non è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma consegue automaticamente alla richiesta fattane, siccome funzionale alla corretta estrinsecazione del diritto di difesa dell’istante;

4.4. è allora intrinsecamente viziata la sentenza che rigetta la pretesa all’esito della non legittima negazione, alla parte onerata, dell’esercizio del potere di produrre i documenti a sostegno della pretesa medesima.

5. Gli altri motivi restano assorbiti:

5.1. in particolare, quanto al secondo, non può questa Corte consentire in questa sede la produzione degli atti non versati davanti al giudice di merito per la mancata concessione di quel termine e quindi valutare la sussistenza o meno della sufficienza degli elementi per ricondurre al sottoscrittore dell’originale anche le copie notificate;

5.2. quanto al terzo, incombe al giudice del rinvio il compito di valutare la ripartizione dell’onere probatorio alla stregua dei documenti esibiti e del loro contenuto concreto, nel rispetto peraltro della pubblica fede delle attestazioni dei pubblici ufficiali e dell’onere di verificazione che fa capo, in difetto di quella, su chi intenda avvalersi dell’atto;

6. La gravata sentenza va quindi cassata con rinvio – anche per le spese del giudizio di legittimità – al medesimo Tribunale in persona di diverso giudicante, affinchè sia fissato alle parti il termine ex art. 184 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) ed ogni decisione sia assunta all’esito dell’ulteriore attività processuale così compiuta; in particolare, il giudice di rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: è illegittimo denegare il termine per le istanze e produzioni istruttorie previsto dall’art. 184 c.p.c. (nel testo di cui alla L. n. 353 del 1990) sul presupposto che la causa sia di istruzione documentale, quando la decisione è assunta sulla base della carenza in atti di documenti che la parte avrebbe potuto proporre entro il termine a tal fine invocato ed invece negato.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; per l’effetto, cassa la gravata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Fermo in persona di diverso giudicante.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-01-2011) 11-02-2011, n. 5305

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nche del reato ex art. 346 c.p.p..
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 16/11/2007 il Tribunale di Latina dichiarava O.L. e M.G. colpevoli dei reati di concorso in truffa aggravata e millantato credito e li condannava alla pena di giustizia oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili, liquidati per il solo danno morale in Euro 15.000,00 ciascuna.

Si contestava ai predetti di avere in concorso tra loro con artifici e raggiri, consistiti nel convincere i coniugi T.F. e G.V. ad acquistare ad un’asta immobiliare un appezzamento di terreno con sovrastante casolare in Latina, perchè conveniente, vantando amicizie presso i magistrati del Tribunale di Latina, inducevano i predetti a versare loro la somma di L. 120.000.000, non provvedendo poi ad acquistare il terreno, che veniva assegnato a terzi, nonchè di avere indotto i predetti coniugi, millantando credito presso magistrati del detto Tribunale, che avrebbero agevolato l’assegnazione del terreno nonchè presso i funzionari della Regione, che avrebbero favorito la procedura per l’erogazione di un mutuo di L. 480.000.000, a consegnare loro prodotti agricoli per un importo di Euro 1.000,00, da destinare ai suddetti pubblici ufficiali.

A seguito di gravame degli imputati la Corte di Appello di Roma con la sentenza indicata in epigrafe, dopo avere dato atto della inutilizzabilità delle sole dichiarazioni accusatorie della G., perchè acquisite in violazione dell’art. 210 c.p.p., e non pure di quelle del T., avendo le parti espressamente consentito all’udienza dibattimentale del 30/6/06 al pieno utilizzo di esse, essendo il relativo esame avvenuto in assenza dell’avviso ex art. 64 c.p.p., comma 3 bis, e ritenuta provata la responsabilità di entrambi gli imputati alla stregua delle risultanze acquisite, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava prescritto il reato di truffa, eliminava la relativa pena, rideterminava la pena per il residuo reato e confermava nel resto.

Contro tale decisione ricorrono gli imputati a mezzo del comune difensore avv. Renato Archidiacono e il M. anche a mezzo del difensore avv. Amleto Coronella, i quali con il primo motivo, comune ad entrambi, denunciano la violazione della legge processuale in riferimento alla utilizzabilità delle dichiarazioni del T., sostenendo che all’udienza del 30/6/2006 i difensori, rispondendo all’interpello del Presidente sulla disponibilità di utilizzare la deposizione del detto teste, avvenuta senza l’avvertimento di cui al cit. art. 64 c.p.p., comma 3 bis, avevano manifestato la volontà di rinunciare ad un nuovo esame del teste e non già di sanare il vizio derivante dall’omesso avvertimento, con conseguente inutilizzabilità di tali dichiarazioni, che rappresentavano l’elemento cardine dell’affermazione della colpevolezza, una volta ritenuta la inutilizzabilità delle dichiarazioni della G..

Con il secondo motivo, relativo alla posizione del M., eccepiscono il vizio motivazionale in riferimento al reato di cui all’art. 346 c.p., testualmente rilevabile dall’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, nella quale la conferma del giudizio di colpevolezza scaturiva dalle contestazioni in ordine all’attendibilità delle persone offese sollevate in maniera assolutamente generiche e apodittiche, laddove invece gli appellanti avevano formulato precise censure in merito all’insussistenza di emergenze probatorie a supporto del giudizio di colpevolezza e in relazione alle quali era stata del tutto omessa una sia pure sintetica motivazione.

Infine con il terzo motivo, comune ad entrambi, lamentano la mancanza di motivazione in riferimento alla conferma delle statuizioni civili, affidata a formule stereotipate e ripetitive di quelle adottate dal Tribunale.

Osserva preliminarmente il collegio che, come evidenziato dalla difesa e per come emerge dall’esame degli atti processuali in riferimento alla contestazione di cui all’art. 346 c.p., l’ultima dazione di prodotti agricoli da parte delle persone offese agli imputati è avvenuta nel periodo della Pasqua del 2003, che notoriamente in quell’anno è caduta il giorno 20 di Aprile.

Pertanto non essendo evidenziati periodi di sospensione, alla data del 20/11/2010 è maturato il termine di anni sette e mesi sei di cui all’art. 157 c.p., come riformulato dalla L. n. 251 del 2005.

Va pertanto disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il reato di millantato credito è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili, non essendo applicabile altra formula di proscioglimento più favorevole ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2.

Ed invero destituite di fondamento sono le censure introdotte nel ricorso.

Sulla prima, concernente l’inutilizzabilità anche delle dichiarazioni accusatorie della parte offesa T.F. si è già pronunciata il giudice del gravame, correttamente osservando come la rinuncia espressa dai difensori a far valere il vizio dell’assenza dell’avviso ex art. 64 c.p.p., comma 3 bis, consentisse pienamente l’utilizzo delle stesse come fonte di prova.

La seconda censura, esorbita dai casi di ricorso, stabiliti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianza non consentita ai sensi del cit.art., comma 3, volta, come essa appare, sotto l’apparenza del vizio di legittimità, ad introdurre come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", preclusa in sede di scrutinio di legittimità, a fronte di una motivazione, che anche con il richiamo a quella più diffusa, contenuta nella sentenza di primo grado, giustifica adeguatamente la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la conferma del giudizio di colpevolezza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato di millantato credito è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 28-02-2011, n. 1805 Demolizione di costruzioni abusive

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cificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Con il ricorso in epigrafe e con motivi aggiunti i ricorrenti agiscono per l’annullamento del diniego di sanatoria di opere edilizie abusive emesso in data 1.12.2003 -protocollo n. 24643 -dal Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Tarquinia (VT), con il quale è stata respinta la richiesta, acquisita al protocollo Generale del Comune di Tarquinia in data 07.11.2003 con il n. 21863, di definizione di illecito edilizio ai sensi dell’art. 32 D.L. 30.9.2003 n° 269, per

l’intervento edilizio abusivo in Comune di Tarquinia, località "Carcarello"; del conseguente ordine di ripristino dei luoghi in data 15.01.2004; nonché del provvedimento confermativo adottato dal medesimo Comune in ottemperanza all’ordinanza cautelare di questo Tribunale di accoglimento dell’istanza cautelare incidentale prodotta dai ricorrenti;

– Che la predetta domanda di condono si riferisce alla "ristrutturazione edilizia di immobili fatiscenti preesistenti di 192 mq. ottenendo un corpo di fabbrica unico costituito da 32 mq residenziali e 160 mq. pertinenziali destinati a ricovero mezzi agricoli e locale deposito";

– Che il diniego risulta fondato sul verbale, corredato di documentazione fotografica, dei Vigili urbani che, successivamente al termine ultimo per il completamento dell’immobile, accertarono l’esecuzione di opere per il consolidamento e la copertura di un manufatto che, per tale motivo, si ritenne non avere ancora i requisiti per essere considerato un rustico condonabile;

– Che in sede di riesame il Comune ha inoltre, del tutto legittimamente, allegato ulteriore documentazione peraltro non dirimente, comprendente una aerofotogrammetria privata peraltro priva di data certa ed una mera notizia concernente la testimonianza di una non meglio individuata persona informata dei fatti;

– Che con sentenza n. 21635/2010 questo Tribunale Amministrativo del Lazio, Sezione II Bis, parzialmente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo ha dichiarato ammissibile ed ha respinto il primo e terzo motivo di ricorso. Ai fini della decisione del II motivo di ricorso, ha altresì ordinato alla Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, di depositare presso la Segreteria della Sezione le aerofotogrammetrie relative all’area di proprietà dei ricorrenti nel Comune di Tarquinia, località Carcarello, meglio individuata al N.C.T. dal foglio 112, particelle 75 e 281, fra le quali quelle relative al " Volo Italia 1988", al " Volo Italia 1994", al "Volo Viterbo 2002", commissionate dalla stessa Regione alla Società Compagnia Generale Riprese Aeree S.p.a.;

– Che anche alla successiva pubblica udienza del 18 novembre 2010 non sono peraltro emerse riprese aeree costituenti prove documentali inconfutabili e che il ricorso è stato quindi deciso sulla base di ulteriori e diversi elementi, valutati in più successive camere di consiglio;

– Che, essendo già stati respinti con la predetta sentenza parziale il primo motivo di ricorso, (attinente a pretesi profili procedurali), ed il terzo motivo di ricorso (attinente alla pretesa violazione dell’art. 43, comma 5, della legge n. 47/85), resta da esaminare il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti sostengono l’insufficiente istruttoria e l’erronea valutazione dei fatti da parte dell’Amministrazione, in quanto il corpo di fabbrica ristrutturato era già "esistente dalla fine dell’anno 1997 e già all’epoca era dotato di una propria copertura, costituita da lastre ondulate di lamiera zincata e sostenuta da travetti di legno", e che tuttavia, nel corso del mese di ottobre 2003, il vento avrebbe asportato la struttura di copertura, rendendo necessario un intervento di ripristino della copertura "attraverso l’inserimento di elementi costruttivi dalle medesime caratteristiche dei preesistenti e con l’aggiunta di un modestissimo cordolo sommitale per rendere più stabile la copertura di ripristino" e che proprio in tale frangente si sarebbero presentati gli agenti della Polizia Municipale, equivocando sulla natura dei lavori in corso;

– Che già con la predetta sentenza questo Collegio ha osservato che la predetta ricostruzione non è suffragata dall’allegazione di alcun elemento di prova oggettivamente riscontrabile, ma si fonda solo solo su una perizia giurata e su alcune testimonianze non univoche circa la preesistenza dei manufatti, nonché sull’avvenuta assoluzione in sede penale per il reato di abusivismo edilizio, peraltro non dirimente ai fini dell’accertamento della data di completamento del rustico dell’immobile;

– Che la stessa sentenza ha peraltro osservato anche il carattere non dirimente degli elementi di prova forniti dall’Amministrazione, ed in particolare del verbale dei Vigili urbani che effettuarono il sopralluogo e della relativa documentazione fotografica, non incompatibili con la ricostruzione dei fatti offerta dai ricorrenti con il secondo motivo di ricorso;

– Che la stessa sentenza, ai fini dell’accertamento della fondatezza o meno della pretesa dei ricorrenti ad ottenere il condono del manufatto, aveva quindi ordinato l’acquisizione agli atti del giudizio dei residui documenti probatori citati dai ricorrenti nel secondo motivo d’impugnazione, ma dagli stessi non allegati in atti non essendo nella loro materiale disponibilità bensì in quella della Regione Lazio;

– Che, a seguito della ulteriore pubblica udienza del 18 novembre 2010 e in mancanza di una prova documentale fotografica certe, il Collegio ritiene possibile adottare la decisione sulla base di elementi diversi, anche a fini di economia e speditezza processuale;

– Che a seguito dell’ulteriore e più approfondito esame della documentazione allegata agli atti del giudizio assume rilievo decisivo, in particolare, la nota del Corpo di Polizia Municipale prot. N. 1776 p.g. n. 191 del maggio 2004 che, nel riferire la citata testimonianza di una "persona informata dei fatti", come già chiarito non decisiva poiché del tutto indeterminata quanto all’autore ed alle circostanze della dichiarazione, aggiunge però che secondo la medesima fonte esisteva "analogo manufatto fin dal anno 1997 (…) nel sito in argomento (…) realizzato in legno" seppure ritenuto "di dimensioni e caratteristiche diverse dall’attuale";

– Che pertanto esiste una notizia dei fatti, proveniente dall’Amministrazione resistente e dalla stessa ritenuta credibile, che suffraga la dichiarazione di parte ricorrente circa la preesistenza di un manufatto con struttura portante in legno, oggetto della domanda di condono ma poi privato dal vento della leggera copertura in eternit, mentre la precisazione circa la diversità di materiali, caratteristiche e dimensioni, non concretizzandosi in una stima di superfici e volumetrie, non può assumere alcun rilievo ai fini della sostanziale corrispondenza del manufatto a quello condonato;

– Che il ricorso contro il diniego deve quindi essere accolto, non risultando da alcun elemento certo la pretesa circostanza che il manufatto non fosse stato in realtà ultimato alla data ultima utile per il condono, e dovendo quindi convenirsi sulla regolarità della domanda di condono;

– Che la complessità e peculiarità della fattispecie giustifica tuttavia la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-05-2011, n. 11223 Rimborso

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla s.r.l. LATINA INVESTIMENTI, l’AGENZIA delle ENTRATE – premesso che:

(1) il primo aprile 2006 detta società ("esercente attività di acquisto, vendita, locazione e gestione di beni immobili di qualsiasi natura") aveva presentato istanza "ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. c)" di rimborso dell’IVA (pari a Euro 1.800.000,00) versata ("a mezzo di bonifico bancario") per l’acquisto di un immobile avvenuto con atto registrato il 24 marzo 2005 assumendo che tale immobile costituiva un "bene ammortizzabile";

(2) nel mentre l’Ufficio esaminava la documentazione richiesta per verificare "l’esistenza del credito", "la sussistenza dei presupposti per il rimborso e … la sua legittima spettanza", la contribuente aveva impugnato il "silenzio rifiuto" rivendicando la "strumentalità dell’immobile" avendo lo stesso "destinazione ad uso ufficio" ed essendo "stato affittato nel 2001 … per la durata di 12 anni";

(3) con "provvedimento esplicito" del 29 novembre 2007 l’Ufficio aveva negato il chiesto rimborso; anche tale provvedimento era stato impugnato e la decisione della CTP dichiarativa di inammissibilità era stata gravata con "appello tuttora pendente" -, in forza di cinque motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 36/40/09 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (depositata il 12 marzo 2009 e notificata il 25 marzo 2009) che aveva respinto l’appello dell’Ufficio avverso la decisione (64/08/08) della Commissione Tributaria Provinciale di Latina la quale aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi su detta istanza.

Nel proprio controricorso la società intimata instava per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto dell’avversa impugnazione.
Motivi della decisione

1. La Commissione Tributaria Regionale, "evidenzia(ta) preliminarmente l’inammissibilità dell’appello" dell’Ufficio (perchè "manca completamente della necessaria autorizzazione alla proposizione dello stesso da parte del responsabile del servizio del contenzioso della competetene Direzione Regionale delle Entrate"), ha, di poi, respinto quel gravame (sostanzialmente) ritenendo "provata la strumentante del bene all’azienda". 2. L’Agenzia censura la decisione per cinque motivi.

A. Con il primo la ricorrente contesta l’"inammissibilità dell’atto di appello" dell’Ufficio – dichiarata dalla Commissione Tributaria Regionale "in quanto, mancante "completamente della necessaria autorizzazione alla proposizione dello stesso da parte del servizio del contenzioso della… Direzione Regionale delle Entrate" – e denunzia "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2", ponendo il "quesito" secondo cui "deve ritenersi … che il predetto art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 non è più suscettibile di applicazione dopo l’entrata in vigore della normativa di cui al D.Lgs. 1999 n. 300 che ha istituito le Agenzie Fiscali, sicchè … la CTR non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello ma … avrebbe dovuto escludere che dal menzionato art. 53 … possano farsi discendere condizionamenti al diritto delle Agenzie ad impugnare in appello le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali ad esse sfavorevoli". 0B. Nella successiva doglianza l’Agenzia denunzia ancora "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 546 del 1992, art. 52, comma 2" chiedendo ("quesito"):

"se, nel caso in cui nell’autorizzazione posta in calce all’atto di appello dell’amministrazione sia stato riportato in modo erroneo il numero identificativo della sentenza … violi l’art. 52, D.Lgs. n. 546 del 1992 la sentenza della CTR che ritenga inammissibile l’appello in quanto "manca completamente della necessaria autorizzazione alla proposizione dello stesso", mentre la norma in esame … imponeva di ritenere che per mero errore materiale fosse stato indicato un numero erroneo della sentenza CTP oggetto di impugnazione non essendovi dubbio che detta autorizzazione non può che riferirsi all’atto di appello sulla cui ultima pagina figura l’autorizzazione suddetta".

C. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 30, nonchè dell’art. 12 preleggi" formulando questo "quesito":

"se, nel caso in cui il contribuente abbia proposto istanza di rimborso dell’eccedenza IVA, violi del D.P.R. n. 633 del 1972, gli artt. 19 e 30, nonchè l’art. 12 prel., la sentenza della C.T.R. che utilizzando in modo promiscuo e fungibile il concetto di detrazione e quello di rimborso, decida la controversia (avente ad oggetto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al rimborso) sulla base della norma che regola la detrazione (la CTR riconosce infatti il diritto al rimborso in base alla "ritenuta effettiva esistenza ed operatività della Società" e alla ritenuta inerenza dell’acquisto, la cui IVA è chiesta a rimborso, con l’attività aziendale) laddove invece a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3 il diritto al rimborso è subordinato all’ulteriore ricorrenza delle condizioni ivi previste (in particolare l’ammortizzabilità del bene), sicchè detta norma (correttamente interpretata nel senso di regolare il diritto al rimborso, che è altro da mero diritto alla detrazione) avrebbe escluso la possibilità di riconoscere il rimborso sulla base dei presupposti richiesti dalla legge per operare la detrazione".

D. Nel quarto motivo l’Agenzia denunzia "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. c), in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 40 nonchè dell’art. 2697 c.c." e chiede "quesito"):

"se, con riferimento ad un immobile locato a terzi da una società di gestione immobiliare esercente l’attività di VENDITA di immobili di qualsiasi tipo, violi del D.P.R. n. 633 del 1972, l’art. 30, comma 3 lett. C), D.P.R. n. 917 del 1986, art. 40 e art. 2697 c.c., la sentenza della C.T.R. che configuri detto immobile come strumentale e pertanto ammortizzabile per gli effetti di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. c), mentre le norme anzidette (correttamente intese nel senso che il requisito della strumentalità di un immobile sussiste qualora lo stesso sia inserito fra i mezzi di cui l’imprenditore si avvale per l’esercizio dell’impresa, ma non sussiste qualora l’immobile sia utilizzato mediante locazione e questa costituisca l’attività tipica del contribuente) avrebbero imposto di escludere radicalmente in presenza della predetta circostanza, non contestata, la natura strumentale dell’immobile suddetto".

E. Con il quinto (ultimo) motivo l’Agenzia denunzia "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. c), in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 40 nonchè dell’art. 2697 c.c." e conclude con questo "momento di sintesi in ordine ad un punto decisivo della controversia costituito dalla verifica della natura strumentale di un immobile acquistato da una società di gestione immobiliare e successivamente locato a terzi" laddove il giudice di appello "ha ritenuto sufficiente, alfine di provare la natura strumentale dello stesso, il richiamo generico ad elementi astratti (destinazione urbanistica, mera annotazione nel registro dei beni ammortizzabili), senza tenere conto che la natura della attività svolta dalla società in esame (società di gestione immobiliare) imponeva la dimostrazione concreta di una destinazione effettiva del bene in esame alla specifica attività economica della impresa". 3. Il primo motivo di ricorso è fondato: il suo accoglimento determina l’assorbimento del secondo; i restanti motivi, invece, sono inammissibili.

A. La disposizione dettata dal comma 2 peraltro espressamente abrogato dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 1, lett. c), convertito in L. 22 maggio 2010, n. 73, dell’art. 52, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente della quale "gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate;

gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio"), invero, diversamente da quanto affermato dal giudice di appello e sostenuto dalla contribuente, giusta la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass., trib.: 8 ottobre 2007 n. 21053; 22 settembre 2006 n. 20516; 23 dicembre 2005 n. 28686; 14 maggio 2005 n. 10943; 31 marzo 2005 n. 6809; id., un., 14 gennaio 2005 n. 604) non è "più suscettibile di applicazione nell’intervenuta operatività della normativa, di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito le agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna agenzia (art. 57)" essendo "palese che, nell’intervenuta soppressione di tutti gli uffici ed organi ministeriali ai quali essa fa riferimento, si deve escludere che da detta norma possano farsi discendere condizionamenti al diritto delle agenzie … di impugnare in appello le sentenze delle commissioni tributarie provinciali ad esse sfavorevoli".

Siffatto principio non è contrastato da quelli posti a fondamento delle due sentenze di questa Corte indicate dalla società atteso che:

(a) la sentenza 29 gennaio 2008 n. 1914 è stata pronunciata su "ricorso … proposto … avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 73/30/00": la stessa, quindi, investe una decisione emessa nel 2000 per cui è agevole rilevare che la sentenza di secondo grado ivi impugnata avesse ad oggetto un appello proposto in quell’anno o nei precedenti, quindi dall’Ufficio locale del Ministero (perchè) prima dell’operatività delle Agenzia fiscali, unicamente alla quale operatività è ricollegata l’abrogazione tacita della norma che imponeva a quell’Ufficio di munirsi di autorizzazione per poter proporre appello;

(b) la decisione 12 dicembre 2008 n. 29225 non affronta in alcun modo il problema dell’autorizzazione de qua perchè dichiara solo "l’inammissibilità del ricorso" per cassazione del "Ministero dell’Economia e delle Finanze", "ritenuto privo della necessaria legittimazione ad impugnare la sentenza di secondo grado" per non avere l’ente "partecipato" al giudizio di secondo grado in quanto "introdotto con atto depositato il 15 marzo 2003".

B. La rilevata non necessità dell’autorizzazione in questione, intuitivamente, importa, di conseguenza, l’inutilità dell’esame del secondo motivo ("se, nel caso in cui nell’autorizzazione posta in calce all’atto di appello dell’amministrazione sia stato riportato in modo erroneo il numero identificativo della sentenza … violi del D.Lgs. n. 546 del 1992, l’art. 52 la sentenza della CTR che ritenga inammissibile l’appello in quanto "manca completamente della necessaria autorizzazione alla proposizione dello stesso", mentre la norma in esame … imponeva di ritenere che per mero errore materiale fosse stato indicato un numero erroneo della sentenza CTP oggetto di impugnazione non essendovi dubbio che detta autorizzazione non può che riferirsi all’atto di appello sulla cui ultima pagina figura l’autorizzazione suddetta"), del quale va, pertanto, dichiarato l’assorbimento.

C. L’inammissibilità (per carenza di interesse ad impugnare) degli ulteriori motivi di ricorso discende, poi ed infine, dal principio ("ribadito, da ultimo, dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 3840 del 2007, pronunciata a composizione di un contrasto giurisprudenziale") secondo cui (Cass., lav., 15 giugno 2007 n. 13997, da cui gli excerpta, nonchè Cass., 3^, 5 luglio 2007 n. 15234, tra le recenti) "allorquando il giudice", come nel caso (avendo la Commissione Tributaria Regionale espressamente "evidenzia(to) in via preliminare l’inammissibilità dell’appello notificato dall’ … Ufficio"), "si sia pronunciato nel senso di ritenere precluso l’esame di merito, le considerazioni che al riguardo egli abbia poi a svolgere restano irrimediabilmente fuori dalla decisione per l’assorbente e insuperabile ragione che dette valutazioni provengono da un giudice che, con la pregiudiziale declaratoria di inammissibilità, si è già spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della questione controversa":

"tanto comporta che, relativamente alle argomentazioni sul merito impropriamente inserite in sentenza, la parte soccombente non ha l’onere, nè ovviamente l’interesse, ad impugnare; con l’ulteriore conseguenza che, mentre è ammissibile l’impugnazione rivolta alla sola statuizione pregiudiziale, è inammissibile (per difetto appunto di interesse) l’impugnazione che pretenda un sindacato in ordine alla motivazione sul merito, da considerare svolta ad abundantiam nella sentenza gravata". 4. La riscontrata erroneità della sua unica ratio decidendi importa la necessità di cassare la sentenza impugnata; la causa, siccome necessitante ancora di tutti gli accertamenti fattuali, deve essere rinviata a sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale diversa da quella che ha pronunciato la decisione annullata, affinchè la stessa esamini i motivi di appello e regoli anche tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo ed inammissibili tutti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

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