Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-01-2011, n. 648

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

ciò stante, non resti al Collegio che dichiarare l’appello improcedibile;

Ritenuto che le spese devono essere integralmente compensate in quanto la parte appellata ha svolto attività difensiva dopo il deposito dell’atto di cui al precedente capoverso

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Giudice di Pace di Pozzuoli (NA) 15 luglio 2009 Risarcimento danni, circolazione stradale, assicurativo, civile (2009-07-07)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.75/08 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:

Risarcimento danni da circolazione stradale.

T R A

(…) Francesco, nato a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…) c.f. (…) – elett.te dom.to in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine del ricorso; RICORRENTE

E

(…) Alessandro, nato a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…) – c.f. (…); RESISTENTE-CONTUMACE

NONCHÉ

S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n.(…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta; RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per l’attore: dichiarare l’esclusiva responsabilità di (…) Alessandro in ordine al sinistro per cui è causa e, per l’effetto, condannarlo in solido con la Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di € 11.600,00 al lordo di € 6.400,00 inviata dalla Spa (Zeta) e trattenuta in acconto del maggior avere, per le lesioni subite, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.

Per la convenuta: dichiarare il ricorso improponibile ed improcedibile; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; ritenere congrua la somma di € 6.400,00 inviata dalla Società nella fase stragiudiziale, anche per quanta riguarda le spese legali; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(…) Francesco Saverio, con ricorso ex art. 3 L. 102/06 depositato in Cancelleria il 7/1/08 e ritualmente notificato il 4-5/03/08 a (…) Alessandro ed alla S.p.A. (ZETA), conveniva innanzi a questo Giudice i predetti soggetti, affinché – previa declaratoria dell’esclusiva responsabilità della (…) Alessandro nella produzione del sinistro avvenuto il giorno 30/10/06 in Pozzuoli (NA) alla Via Severini, in occasione del quale, mentre attraversava detta Via sulle strisce pedonali, veniva investito dall’auto Renault 5 tg.(…) di proprietà del convenuto – fosse condannato il medesimo (…) Alessandro, in solido con la Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, come da richieste in epigrafe riportate.

A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:

– che in dipendenza dell’investimento subiva lesioni, tali da essere trasportato al p.s. dell’Ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli dove i sanitari di turno gli diagnosticavano: algia ginocchio destro;

– che il veicolo danneggiante era assicurato per RCA presso la Spa (Zeta) che, ritualmente invitata a risarcire i danni con racc.te a.r. n12802878555-1 e 12802878567-5 ricevute il 15/1-14/4/07, in data 7/5/07 inviava assegno di € 6.400,00 che, veniva trattenuto in acconto del maggior avere.

Instauratosi il procedimento, risultato contumace il convenuto (…) Alessandro, si costituiva la Spa (Zeta) che contestava la domanda sia sull’an che sul quantun debeatur. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi, nonché disposta perizia medico-legale.

Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 27/5/09, la causa veniva assegnata a sentenza e, rilevato che per errore non era stato letto il dispositivo, veniva rimessa sul ruolo per tale incombenza che, veniva espletata all’udienza di rinvio del 15/7/09.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto (…) Alessandro regolarmente citato e non costituitosi.

La domanda deve ritenersi proponibile essendo stata preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni ex artt. 145 e 148 del D.L.vo 209/05 ed è trascorso lo spatium deliberandi.

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui in motivazione.

Le legittimazioni attiva e passive sono state provate: con la certificazione medica; con il certificato ispezione del PRA, con la deposizione del teste e con la costituzione della Compagnia di assicurazione che nulla ha eccepito in merito.

Tutti i documenti sono allegati agli atti.

La versione dell’incidente prospettata dall’istante ha trovato conferma nella circostanziata deposizione dei testi. Essi hanno dichiarato di aver assistito all’incidente per essersi trovati sul posto e di aver visto l’attore attraversare la Via Severini in Pozzuoli (NA), sulle strisce pedonali, e venire investito al ginocchio destro dall’auto del convenuto il cui conducente era distratto alla guida.

Il chiaro riscontro probatorio circa la tesi sostenuta dal ricorrente, non confutata da nessuna prova contraria, esclude l’applicazione della presunzione di cui all’art.2054, 2° c., cod.civ., norma che ha valore meramente sussidiario, operante solo nel caso in cui non sia stato possibile accertare l’effettiva condotta tenuta dal ricorrente e dal resistente. Nella specie, poi, trattandosi di un investimento a pedone sulle strisce pedonali è esclusa, a priori, l’applicabilità della disposizione richiamata, in quanto, vige una responsabilità palese del conducente del veicolo danneggiante per l’inosservanza delle norme di comune prudenza e perizia ed in particolare del codice della strada.

Per quanto attiene ai danni fisici va osservato che, l’entità delle lesioni riportate da (…) Francesco è stata valutata con scienza ed imparzialità dal Ctu D.ssa Antonella (…) il quale ha appurato che alle lesioni è residuato un danno biologico valutato 7 punti, in considerazione degli esiti di frattura del piatto tibiale del ginocchio destro che, hanno determinato una invalidità assoluta di giorni 35 e parziale di giorni 15 al 50% e giorni 10 al 25%, con esclusione della riduzione della specifica capacità di lavoro.

Alle risultanze cui è pervenuto il CTU, questo Giudice ritiene di aderire e, pertanto, in relazione all’età del danneggiato (anni 58) e, tenendo conto delle tabelle del danno biologico di cui all’art. 139 del D.L.vo 209/05, si ottiene una liquidazione per il danno biologico di € 7.287,00;

– per la invalidità temporanea totale e parziale, assumendo un valore economico di € 42,00/giorno si determina un indennizzo di € 1.895,00;

– per il compenso forfetario, per i disagi derivati dall’infermità, per le spese mediche e per le vittitazioni, si ritiene equa la liquidazione complessiva di € 122,00;

– per il danno morale, alla luce del d.P.R. 3 marzo 2009 n.37 che ha introdotto criteri legali per la determinazione dell’invalidità permanente, questo Giudice ritiene di liquidare ¼ del danno biologico più l’invalidità temporanea e, quindi, € 2.296,00, tenendo conto delle condizioni soggettive della vittima, della entità delle lesioni e delle altre circostanze che attengono alla valutazione della condotta dell’autore del danno.

E’ noto a questo Giudice che la Corte Suprema di Cassazione a S.U. ha precisato che, il danno non patrimoniale di cui l’art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettibile di divisione in sottocategorie e che, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

Ma, il Legislatore nel d.P.R. citato, al contrario, ha statuito che: la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all’evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico.

Questo Giudice ritiene che, seppur intervenendo in una materia del tutto peculiare ed in un settore speciale, il legislatore ha indicato chiaramente il percorso ermeneutico per la liquidazione dell’invalidità complessiva (IC) che, in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, e che è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC = DB+DM+(IP-DB).

Va, infine, ricordato che non vi può essere disparità di trattamento tra persone lese e che il Giudice ha il dovere – in quanto sottoposto alla Legge – di guardare all’intero sistema normativo per evincere l’interpretazione che più delle altre (o unica tra le tante) rispetta la sovranità popolare come espressa dagli organi rappresentativi.

E, allora, laddove il Legislatore indichi chiaramente un percorso ermeneutico, a questo il Giudice resta vincolato, mentre alla giurisprudenza può aderire o meno.

Il credito risarcitorio dell’istante (…) Francesco risulta, quindi, complessivamente di € 11.600,00, a cui va detratta la somma di € 6.400,00, inviata dalla Società (Zeta) e trattenuta in acconto e, pertanto, residua la somma di € 5.200,00.

Detto importo è liquidato all’attualità, comprensivo, cioè, dell’intervenuta svalutazione monetaria e degli interessi sino al deposito della presente sentenza (Cass.8517/94; 24/3/03 n.4242).

Dal deposito della sentenza sino al soddisfo saranno dovuti gli interessi legali.

In relazione alla richiesta di parte attrice di liquidare gli interessi e la svalutazione dalla data dell’evento alla data della sentenza, è doveroso, da parte di questo Giudice specificare, che essi sono sempre conteggiati sulla somma che viene liquidata con equità ed all’attualità, così come insegna la giurisprudenza della Suprema Corte della Cassazione in numerose sentenze:

– in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non patrimoniale sfugge ad una precisa valutazione analitica, restando, quindi, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, il quale deve, tuttavia, tener conto dell’effettive sofferenze patite dall’offeso, della gravità dell’illecito, dell’entità, del sesso e del grado di sensibilità del danneggiato e di ogni altro peculiare elemento della fattispecie concreta (Cass. 23/88; 2491/93);

– la liquidazione equitativa in genere è informata a criteri di prudente apprezzamento e, in quanto consegue all’impossibilità o quanto meno alla notevole difficoltà di una precisa quantificazione sulla base di elementi di sicura efficacia, mal si presta ad un’indicazione analitica di singole componenti del risarcimento, potendo essere espressa in una cifra che comprenda l’intero ammontare del risarcimento, con svalutazione e interessi (Cass. 2996/84; 2934/91;

– la liquidazione equitativa del danno, in quanto informata a criteri di prudente apprezzamento, può essere effettuata stabilendo un importo che tenga conto degli elementi costitutivi del danno e della svalutazione verificatasi nel periodo intercorrente tra la produzione dell’evento e la decisione, proprio in considerazione della notevole difficoltà di una prova precisa del danno, che ben difficilmente consente l’indicazione analitica delle singole componenti di esso, specie con riferimento al danno non patrimoniale (Cass. 8517/94; Cass. 24/3/03 n.4242).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglioni, nonché dell’attività processuale svolta.

La sentenza è esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) Francesco nei confronti di (…) Alessandro e della S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1) dichiara (…) Alessandro esclusivo responsabile dell’incidente per cui è causa e, per l’effetto, lo condanna in solido con la S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di (…) Francesco della somma complessiva di € 5.200,00, oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo;

2) condanna i suddetti convenuti, in solido, alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.700,00, di cui € 350,00 per consulenza medico-legale, € 200,00 per spese, € 900,00 per diritti ed € 1.250,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;

3) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore del procuratore anticipatario;

4) sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Pozzuoli il 15 luglio 2009 e depositato in uno alla sentenza lo stesso giorno.

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Italo BRUNO)

Cass. pen., sez. V 26-02-2007 (15-02-2007), n. 7943 Ordinanza di anticipazione dell’udienza adottata fuori udienza – Notifica a tutti gli imputati

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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di A.G., A.F.P. e R.A. in ordine ai delitti di lesioni personali e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai danni di R.E. e R.S., picchiati duramente con un bastone nel corso di una lite insorta per un controverso diritto di proprietà.
Ricorrono per cassazione A.G., A.F. P. e R.A. e propongono quattro d’impugnazione.
Con il primo motivo i ricorrenti ripropongono l’eccezione di nullità del giudizio di primo grado, per l’illegittima anticipazione al 10 novembre 2004 della discussione fissata per il 17 novembre 2004, senza alcun avviso agli imputati, che non poterono parteciparvi.
Rilevano che erroneamente la corte d’appello ha accolto l’eccezione solo per il coimputato A.C., che era presente all’udienza del 6 ottobre 2004, mentre l’ha disattesa per gli altri imputati, che erano assenti all’udienza del 6 ottobre 2004, ritenendo che essi fossero rappresentati dai difensori, cui l’anticipazione dell’udienza era stata comunicata oralmente.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 393 c.p., escludendo di essere responsabili del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, addebitabile invece a R. E..
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di colpevolezza di A.G. e A.F.P. per il delitto di lesioni personali.
Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento dell’esimente della legittima difesa ad R.A..
2. E’ fondato e assorbente il primo motivo del ricorso.
La rappresentanza dell’imputato assente da parte del difensore attiene infatti alla conoscenza dei provvedimenti assunti in udienza e comunicati oralmente, secondo quanto dispone l’art. 477 c.p.p. (Cass., sez. 2^, 17 maggio 2001, Loy, m. 219643).
Ma non opera invece rispetto ai provvedimenti assunti fuori udienza, che, secondo quanto prevede l’art. 465 c.p.p., vanno notificati sia alle parti private sia ai difensori, oltre che comunicati al pubblico ministero.
Contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello di Catanzaro, dunque, nel caso in esame non aveva alcun rilievo il fatto che gli attuali ricorrenti fossero assenti nel momento in cui fu fissata l’udienza dibattimentale del 17 novembre 2004, poi anticipata al 10 novembre 2004 con provvedimento adottato fuori udienza.
Questo provvedimento andava invece notificato a tutti gli imputati, non solo a A.C., presente all’udienza del 6 ottobre 2004.
In accoglimento del ricorso, va pertanto disposto l’annullamento sia della sentenza impugnata sia della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-11-2010) 04-01-2011, n. 69 Competenza per territorio

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Svolgimento del processo

– che la Procura Generale presso la Corte di Appello di Messina richiesta di dare esecuzione alla domanda di assistenza giudiziaria pervenuta dall’Autorità giudiziaria albanese (Procura del distretto di Tirana) in relazione al procedimento penale promosso con riferimento all’irregolare importazione di merci dall’Italia – dogana di Bari, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte, richiedendo che venga determinata, ex art. 724 c.p.p., comma 1 bis, la corte di appello competente, in considerazione del rilievo che la suddetta domanda ha per oggetto attività (acquisizione di varia documentazione) che deve essere eseguita anche in altro distretto di corte d’appello (quello di Bari).

Motivi della decisione

– che in ragione del numero e della tipologia ed importanza degli atti da svolgere va determinata la competenza della sede giudiziaria messinese, luogo ove è ubicata la sede della società che ha proceduto allo sdoganamento delle merci importate in Albania.

P.Q.M.

Determina la competenza della Corte d’Appello di Messina, cui dispone trasmettersi gli atti.

Si comunichi al Ministero della Giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.