T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 24-03-2011, n. 249 Silenzio della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

a) che tutte le eccezione di rito prospettate dalla controinteressata sono infondate atteso che:

1) successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, notificato alla sola autorità emanante, il contraddittorio è stato integrato nei confronti di due controinteressate tra cui la Data Sistem;

2) in base alle graduatorie prodotte in giudizio le due imprese evocate in giudizio potrebbero restare pregiudicate dall’accoglimento del ricorso per cui assumono la veste di potenziali controinteressate;

3) in base ad un ormai pacifica giurisprudenza il decorso del termine occorrente per il formarsi del silenzio rigetto non dà luogo ad effetti sostanziali ma processuali, giacché abilita il ricorrente gerarchico a scegliere fra la proposizione del ricorso giurisdizionale contro il provvedimento nei termini di decadenza, una volta formatosi il silenziorigetto, ovvero la proposizione dello stesso ricorso avverso l’eventuale decisione amministrativa di segno negativo che successivamente dovesse intervenire, non perdendo l’amministrazione, anche dopo il formarsi del silenziorigetto, la potestà di decidere il ricorso gerarchico (cfr. Cons. Stato, III Sez., 28/10/2010, n. 3397);

4) la Data Sistem si è limitata ad asserire che la ricorrente avrebbe acquisito conoscenza del provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico in data 18/7/2008, senza fornire al riguardo alcuna prova;

5) sul punto nessun elemento probatorio può trarsi dal fatto che la busta della raccomandata con cui il detto provvedimento è stato inviato alla ricorrente rechi un timbro dell’ufficio postale con la data del 18/7/2008, anche perché tale timbro è stato apposto dall’ufficio postale di Cagliari, mentre la raccomandata doveva essere consegnata ad Olbia;

6) non avendo la controinteressata fornito la prova che la ricorrente abbia ricevuto l’atto di rigetto del ricorso gerarchico anteriormente alla data del 21/7/2008 da quest’ultima indicata, la notifica alle parti controinteressate, avvenuta mediante consegna all’ufficiale giudiziario il 4/11/2008, deve ritenersi (tenuto conto dei termini di sospensione feriale) tempestiva;

b) che pertanto il ricorso può essere esaminato nel merito;

c) che la domanda di agevolazione dell’odierna istante è stata respinta sul presupposto dell’omessa produzione della DIA al comune di Olbia entro il termine del 31/1/2007;

d) che dalla documentazione depositata in giudizio dalla ricorrente emerge con certezza che tale presupposto è falso in quanto la DIA risulta pervenuta al protocollo generale del detto ente in data 18/1/2007 (si veda documento 7);

e) che pertanto il ricorso merita accoglimento;

f) che spese ed onorari di giudizio liquidati come in dispositivo devono seguire la soccombenza nei confronti dell’amministrazione intimata, mentre possono essere compensati nei riguardi delle controinteressate.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l’intimata amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi Euro 4.000/00 (quattromila), oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge e restituzione di quanto pagato a titolo di contributo unificato. Compensa le suddette spese nei confronti delle parti controinteressate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-07-2011, n. 15175 contratto a termine

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Torino accoglieva la domanda della L. diretta ad accertare la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con la società Poste Italiane il 18 giugno 1999, con conseguente declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parli, e condanna della società Poste al pagamento delle retribuzioni dal 24 giugno 2005, epoca della formale offerta delle prestazioni lavorative.

La sentenza veniva confermata dalla Corte d’appello di Torino, con pronuncia del 27 giugno 2006.

Propone ricorso per cassazione la società Poste, affidato a due motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste la L. con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e art. 1362 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ravvisato nella circostanza che le parti sociali erano libere di pattuire anche per il periodo successivo al 30 aprile 1998 ipotesi di assunzione a tempo determinato non connesse a specifici casi di occasioni di lavoro temporanee.

Lamentaci comunque che in caso contrario, e cioè di nullità del contratto, la datrice di lavoro può recedere liberamente da questo, non applicandosi il principio, contenuto nella L. n. 230 del 1962, art. 1 per cui il contratto di lavoro subordinato si intende a tempo indeterminato.

2. -Con il secondo motivo la società Poste denuncia violazione e falsa applicazione delle medesime norme di cui al primo motivo, nonchè vizio di motivazione in ordine all’efficacia temporale degli accordi sindacali legittimanti, ex art. 23 L n. 56 del 1987, l’assunzione a tempo determinato.

Ad illustrazione dei motivi formula i prescritti quesiti di diritto.

3. – I motivi, stante la loro evidente connessione, possono essere congiuntamente trattati e risultano infondati.

Deve premettersi che il contratto a tempo determinato in questione, stipulato ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 1994 e successivi accordi sindacali in base alla L. n. 56 del 1987, art. 23 ("per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, e sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane"), si inserisce nella cornice normativa di cui alla L. n. 230 del 1962, ove il principio della conversione del contratto era esplicitamente prevista (cfr. per tutte, Cass. 10 aprile 2006 n. 8294).

Il principio è stato del resto affermato anche con riferimento alla nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, che, com’è noto, non prevedeva (almeno sino alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 39) analoga norma (Cass. 21 maggio 2008 n. 12985; C. Cost. 14 luglio 2009 n. 214). Quanto al limite temporale di efficacia degli accordi intervenuti in materia ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 successivamente al c.c.n.l. del 1984, questa Corte ha ripetutamente affermato (ex plurimis, Cass. 9 giugno 2006 n. 13458, Cass. 20 gennaio 2006 n. 1074, Cass. 3 febbraio 2006 n. 2345, Cass. 2 marzo 2006 n. 4603) che negando che le parti collettive, con l’accordo del 25 settembre 1997, avessero inteso introdurre limiti temporali al ricorso ai contratti a termine, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi sopra indicati non avrebbero avuto alcun senso, neppure se considerati come meramente ricognitivi.

In particolare, se il contratto del 25 settembre 1997 non prevedesse alcun termine di efficacia per la facoltà conferita all’Azienda di stipulare i contratti a termine – essendo questa consentita al definitivo compimento della ristrutturazione – non avrebbe avuto alcun senso stipulare gli accordi attuativi in cui invece un termine risulta indicato; una diversa interpretazione escluderebbe qualunque effetto sia all’accordo attuativo in pari data, in cui si dava atto che l’azienda si trovava in stato di ristrutturazione fino al 31 gennaio 1998, sia al successivo accordo "attuativo" del 16 gennaio 1998, giacchè nulla ci sarebbe stato da "attuare" e nulla da "riconoscere" dal punto di vista temporale. Ancora minore senso avrebbe avuto la pattuizione contenuta in quest’ultimo accordo per cui ai contratti a termine poteva procedersi fino al 30 aprile 1998, ovvero che la società sarebbe stata specificamente legittimata a ricorrere ai contratti a termine "oltre" la data fissata.

Ne consegue l’illegittimità dei contratti a termine stipulati, per la causale in questione e come nel caso oggetto del presente giudizio, oltre il 30 aprile 1998. 4. – Il ricorso va pertanto respinto, non essendo stata, peraltro, avanzata alcuna altra censura, che riguardi in qualche modo le conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine ed il capo relativo al risarcimento del danno.

Al riguardo, osserva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010.

Orbene, a prescindere da ogni altra considerazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070).

Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad Euro 21,00 oltre Euro. 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 03-05-2011, n. 17113 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con ordinanza del 3.6.2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari dispose la custodia cautelare in carcere di 42 persone, alcune delle quali gravemente indiziate anche del reato associativo, oltre che di ipotesi di spaccio continuato in concorso di sostanze stupefacenti, tra i quali D.P.R., indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, e il Tribunale di Bari, con ordinanza del 24.6.2010, dichiarava la nullità dell’ordinanza impugnata, rilevando che il Gip si era limitato ad una pedissequa riproduzione della richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura della Repubblica di Bari, la quale a sua volta, si era limitata a riprodurre l’informativa di polizia giudiziaria.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Direzione Distrettuale Antimafia, deducendo l’erronea rilevazione di ufficio della insussistente nullità prevista dall’art. 292 c.p.p., comma 2, e l’omesso esercizio del potere dovere di integrazione attribuito al Tribunale del riesame dall’art. 309 c.p.p., comma 9. Rileva, al riguardo, il ricorrente che il Tribunale di Bari ha annullato il provvedimento in quanto il giudice per le indagini preliminari avrebbe svolto il processo motivazionale previsto dall’art. 292 c.p.p., lett. c) e c bis) limitandosi a far propri i contenuti dell’informativa della polizia giudiziaria a sua volta riprodotta nella richiesta cautelare del pubblico ministero, ed ha quindi ritenuto inesistente la necessaria motivazione del titolo cautelare, anche sotto il profilo delle esigenze cautelari, valutate in modo generico e cumulativo, e senza alcuna considerazione del tempo trascorso dalla commissione dei fatti, peraltro ricompresi nell’ambito dell’operatività dell’indulto. Il Tribunale ha omesso però di considerare che: 1) la richiesta cautelare del pubblico ministero riporta in calce ad ogni singola imputazione provvisoria le pagine in cui viene trattata quella singola imputazione; 2) la richiesta cautelare in questione non si è affatto limitata a riprodurre l’informativa della polizia giudiziaria, come dimostra il fatto che non è stata accolta la richiesta di misura nei confronti di alcuni indagati, e le richieste sono state calibrate considerando le posizioni di ogni singola persona; 3) sono state redatte dalla polizia giudiziaria, con l’annotazione di indagine n. 484/268 – 1 del 4.10.2007 le schede personali relative ad ogni singola persona interessata dalla richiesta cautelare, e le schede in parola, aggiornate al settembre 2007, costituiscono acquisizioni investigative rilevanti in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari relative ad ogni singola persona sottoposta alle indagini. Il giudice per le indagini preliminari, dopo aver richiamato, a pagina 27 dell’ordinanza i gravi indizi relativi alle provvisorie imputazioni, così riportando nel provvedimento cautelare una serie di dati in puro fatto, già scrutinati e valorizzati dal pubblico ministero, ha poi testualmente affermato che "quanto sopra ritrova la totale condivisione di questo GIP che, quindi, si richiama alla richiesta medesima ad ogni effetto di legge. Anche riguardo alle richieste cautelari si condividono pienamente le considerazioni svolte dai p.m. richiedenti") le affermazioni in questione, pur nella loro stringatezza, non consentono in alcun modo di ritenere insussistente il vaglio critico e di sostenere che il giudice della cautela abbia acriticamente riportato nel provvedimento custodiale genetico documenti di polizia giudiziaria affastellati dal pubblico ministero. D’altra parte, attesa la dimostrata certa presenza, ancorchè "in nuce", nel provvedimento del g.i.p. di un apparato argomentativo fondante lo scrutinio e l’accoglimento delle tesi accusatorie del pubblico ministero, il Tribunale del riesame avrebbe potuto e dovuto integrare il provvedimento genetico, nelle parti ritenute insufficientemente motivate.

Chiede pertanto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.

Ben è vero che – secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale citato dal ricorrente e condiviso dal Collegio – il coordinamento dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c) bis (in base al quale a pena di nullità, rilevabile anche d’ufficio, il giudice nell’ordinanza cautelare deve esporre le specifiche esigenze cautelari e la necessità della custodia in carcere, esponendo i motivi per i quali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa) e quello dell’art. 309 c.p.p., comma 9 (in base al quale il tribunale può anche confermare il provvedimento cautelare per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dei provvedimento stesso) va stabilito nel senso che al tribunale del riesame deve essere riconosciuto il ruolo di giudice collegiale e di merito sulla vicenda "de libertate", e pertanto allo stesso non è demandata tanto la valutazione della legittimità dell’atto, quanto la cognizione della vicenda sottostante e, quindi, primariamente, la soluzione del contrasto sostanziale tra la libertà del singolo e la necessità coercitiva. Ne consegue che la dichiarazione di nullità dell’ordinanza impositiva è certamente l’ultima "ratio" delle determinazioni adottabili. Tale nullità, invero, può essere dichiarata solo ove il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso "grafico", ovvero ove, pur esistendo una motivazione in tal senso, essa si risolva in clausole di stile, onde non sia possibile, interpretando e rivalutando l’intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 2, sent. n. 39383/2008 Rv. 241868).

Inoltre, quando un provvedimento non si limita a richiamare altro atto, ma ne recepisca graficamente il contenuto, non può certo dirsi che "manchi" di motivazione, dovendo, piuttosto, equipararsi la situazione al caso di motivazione "per relationem", e cioè del provvedimento che richiami il contenuto di diverso atto, facendone propria la motivazione. E sulla motivazione "per relationem" da parte del G.I.P. alla richiesta del P.M. si sono espresse le SS.UU. di questa Corte, con la sentenza n. 17 del 21 giugno 2000, ritenendola legittima, semprechè l’atto di riferimento sia conosciuto o conoscibile dall’interessato, la motivazione, contenuta nell’atto di riferimento, risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria al provvedimento di destinazione e sia chiaro che il decidente abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento di riferimento ritenendole coerenti alla sua decisione.

Orbene – tanto premesso – rileva il Collegio che, nella specie, l’atto richiamato dal Giudice per le indagine preliminari, integralmente riprodotto, è costituito dall’informativa di polizia giudiziaria, già recepita nella richiesta di misura avanzata dalla Procura, e che espone, secondo un mero ordine cronologico, l’esito delle intercettazioni telefoniche e delle altre attività di polizia giudiziaria.

In assenza di una qualsivoglia, seppur sintetica, analisi effettuata dal Giudice del riesame, per ogni singolo indagato, a fronte degli elementi indicanti l’attività di spaccio e, dove ravvisato, del suo collocamento all’interno dell’associazione per delinquere, nonchè delle esigenze cautelari in riferimento al tempo dei commessi reati in riferimento agli episodi di spaccio (reati collocati, peraltro, in un arco temporale non recente, e che va dal secondo semestre dell’anno (OMISSIS) ai primi mesi del (OMISSIS)) e alle condotte degli indagati in epoca successiva al deposito dell’informativa di polizia giudiziaria nel giugno 2007, correttamente il Tribunale del Riesame ha ritenuto di non poter integrare la motivazione dell’impugnato titolo custodiale. Nè l’avrebbe potuto, e dovuto fare, sulla scorta delle "schede personali" di cui al ricorso, relative ad ogni singola persona e redatte dalla polizia giudiziaria nel settembre 2007 (e quindi quasi tre anni prima dell’ordinanza custodiale del 3.6.2010), dal momento che le stesse, pur costituendo acquisizioni investigative certamente rilevanti ai fini sia della richiesta della misura che del provvedimento custodiale, non possono però sostituire la valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari, che è propria dell’ufficio requirente prima e del giudice delle indagini preliminari dopo, e che ben può esprimersi, per evidenti esigenze di economia processuale, anche "per relationem", ma che deve comunque essere attuale e contenere quel minimo di enucleazione degli elementi essenziali e individualizzati atti a consentire, da un lato, un’adeguata difesa all’indagato in riferimento alla fattispecie di reato contestata e, dall’altro, la verifica della sufficienza argomentativa ai Giudici del riesame.

Nè d’altra parte dallo stesso tenore delle deduzioni del ricorrente emerge in alcun modo che il giudice delle indagini preliminari abbia preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento, in ordine ad ogni singolo indagato, e le abbia quindi meditate e ritenute coerenti con la sua decisione, risultando a tal fine del tutto irrilevante il breve inciso riportato in ricorso (e riferito senza distinzione alcuna a tutti gli indagati, e ciò a prescindere dal fatto che fosse contestata l’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e/o quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 con le relative conseguenze sul piano dell’automatismo cautelare), dallo stesso ricorrente definito apparato argomentativo "in nuce".
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-09-2011, n. 19210 Amministrazione del condominio

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incipale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 29 aprile 2002, il Tribunale di Roma ha rigettato l’impugnazione della delibera adottata dall’assemblea del Condominio di (OMISSIS) – di approvazione del bilancio consuntivo di lavori effettuati e del relativo piano di riparto -, proposta dal condomino Avvocato T.B., il quale aveva lamentato di non avere avuto la possibilità di visionare la documentazione relativa, non avendo l’amministratore provveduto a mostrargliela nonostante la sua esplicita richiesta prima dell’assemblea.

Il Tribunale ha rilevato che "la lamentata inibita visione dei documenti di spesa, in una sola occasione anteriore alla riunione assembleare, non potrebbe comunque inficiare la validità della delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo, venendo in questione solo una presunta inadempienza dell’amministratore e non potendosi, invece, configurare una radicale impossibilità di accedere ai documenti inerenti alla gestione del condominio".

L’appello proposto dal T. è stato accolto dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 22 dicembre 2004.

La Corte capitolina ha ritenuto che non fosse necessario disporre l’integrazione istruttoria richiesta dall’appellante, in quanto "la circostanza della mancata esibizione e del mancato rilascio di copie, dopo una iniziale contestazione in primo grado, è stata poi sostanzialmente ammessa tanto che il primo giudice ha fondato la sua motivazione, oggi censurata, proprio su tale assunto".

Nel merito, richiamato il principio affermato dalla sentenza di legittimità n. 8460 del 1998, secondo cui ogni proprietario ha facoltà di ottenere dall’amministratore del condominio l’esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo e senza l’onere di specificare le ragioni della richiesta finalizzata a prendere visione o a estrarre copia dei documenti, la Corte territoriale ha ritenuto che tale facoltà non sia fine a se stessa, essendo invece finalizzata a rendere possibile un controllo non solo formale sull’attività dell’amministratore, e che quindi il suo disconoscimento, finendo per paralizzare tale possibilità di controllo, influisce negativamente sulla legittimità di una deliberazione presa dall’assemblea senza che il condomino che ne abbia fatto richiesta sia stato posto in condizione di esaminare i documenti contabili sui quali l’assemblea è chiamata a deliberare e di far valere i propri rilievi innanzi all’assemblea medesima.

Nel caso di specie, ha osservato la Corte, esisteva più di un motivo di doglianza da rappresentare all’assemblea, essendo i lavori stati eseguiti da ditta diversa da quella indicata dall’assemblea ed avendo gli stessi comportato un costo sensibilmente superiore a quello preventivato. La illegittimità della delibera, poi, non poteva ritenersi esclusa per il fatto che l’assemblea avesse approvato il consuntivo, atteso che non è possibile sapere come la medesima assemblea si sarebbe orientata se il condomino che ne aveva fatto richiesta avesse potuto accedere alla documentazione richiesta e che, proprio per non avere avuto detta possibilità, si è determinato a non partecipare all’assemblea nella quale la delibera impugnata è stata adottata.

Per la cassazione di questa sentenza, il Condominio ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi; ha resistito, con controricorso, l’intimato, il quale ha altresì proposto ricorso incidentale.

All’udienza del 13 gennaio 2011, la Corte, rilevato che l’amministratore del Condominio aveva proposto ricorso senza la delega dell’assemblea condominiale, ha concesso termine di 90 giorni al Condominio ricorrente per la produzione della suddetta autorizzazione, e ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

Il Condominio ricorrente ha depositato l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.

La trattazione dei ricorsi è quindi stata fissata per l’udienza pubblica del 16 giugno 2011, in vista della quale il ricorrente incidentale ha depositato memoria.
Motivi della decisione

Deve preliminarmente essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto rivolti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

Con il primo motivo, il Condominio ricorrente deduce violazione degli artt. 113 e 2697 cod. civ., dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto non contestata la circostanza dell’avvenuto rifiuto, da parte dell’amministratore, di esibire al condomino richiedente la (e di consegnargli copia della) documentazione necessa ria per esaminare la questione sulla quale l’assemblea avrebbe dovuto deliberare. Il Condominio sostiene di aver contestato quanto affermato dall’attore sin dal primo atto di costituzione e di avere ribadito tale contestazione in sede di comparsa conclusionale. Del resto, non può neanche attribuirsi alla sentenza di primo grado il significato ad essa dato dalla Corte d’appello, atteso che il Tribunale si era espresso nei seguenti termini: "Il Giudice rileva, in primo luogo, che la lamentata inibita visione dei documenti di spesa, in una sola occasione anteriore alla riunione assembleare, non potrebbe comunque inficiare la validità della delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo, venendo in questione solo una presunta inadempienza dell’amministratore e non potendosi, invece, configurare una radicale impossibilità di accedere ai documenti inerenti alla gestione del condominio".

E che la contestazione fosse stata fatta, è circostanza della quale lo stesso condomino si è reso conto, al punto da continuare anche in appello ad insistere per l’ammissione della richiesta prova testimoniale a sostegno del proprio assunto.

In sostanza, la Corte d’appello avrebbe omesso di motivare il proprio convincimento. Il Condominio precisa altresì di avere proposto domanda di revocazione della sentenza impugnata alla medesima Corte d’appello che l’ha pronunciata.

Con il secondo motivo, il Condominio denuncia vizio di motivazione e violazione degli artt. 84 e 113 cod. proc. civ., artt. 2730, 2731 e 2733 cod. civ..

Ove la Corte d’appello avesse ritenuto mancante la contestazione circa la denunciata mancata esibizione della documentazione e il mancato rilascio delle copie, desumendo tale circostanza da uno scritto difensivo (e ciò deve ritenersi sia avvenuto giacchè nel caso di specie non è stata effettuata alcuna istruttoria), risulterebbero violate le citate disposizioni, in quanto la Corte d’appello avrebbe attribuito efficacia dispositiva ad un atto del difensore, in violazione del principio per cui detti atti sono privi di efficacia confessoria, potendo al più costituire elementi di libero convincimento da parte del giudice. Ma, sul punto, la sentenza impugnata è del tutto carente di motivazione.

Con il terzo motivo, il Condominio ricorrente deduce violazione dell’art. 1175 cod. civ., dolendosi del fatto che la Corte d’appello, sul presupposto dell’esistenza di un rapporto di mandato tra i singoli condomini e l’amministratore, non abbia tuttavia rilevato che il potere di controllo del mandante è esercitabile sempre che lo stesso non si risolva in un intralcio all’amministrazione e sempre che lo stesso non sia contrario al principio della correttezza. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe considerato che la richiesta di esibizione dei documenti era stata rivolta all’amministratore solo poche ore prima dello svolgimento dell’assemblea, pur dando atto che tale dato era pacifico e non contestato tra le parti.

Con il quarto motivo, il Condominio lamenta violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. e dell’art. 1130 cod. civ., giacchè la Corte, disattendendo quanto affermato dal Tribunale, ha ritenuto che l’episodico inadempimento dell’amministratore ad un onere su di lui gravante, in quanto mandatario del Condominio, avesse effetto invalidante sulla deliberazione assunta dall’assemblea.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

La Corte d’appello, lungi dal provvedere ad un autonomo accertamento in ordine alla sussistenza o no della prova dell’assunto dell’appellante,secondo cui l’amministratore del Condominio non aveva consentito l’accesso alla documentazione contabile necessaria per l’esame delle questioni poste all’ordine del giorno dell’assemblea condominiale, si è limitata a interpretare la sentenza del giudice di primo grado, ritenendo che quest’ultimo avesse fondato la propria motivazione sull’assunto che la circostanza della mancata esibizione della documentazione e del mancato rilascio di copie, dopo una iniziale contestazione del Condominio, fosse poi stata sostanzialmente ammessa.

Appare dunque evidente come le censure del Condominio ricorrente, dedotte come vizio di motivazione sull’accertamento della indicata circostanza, non colgano nel segno; così come priva di rilievo è la censura di violazione dell’art. 2697 cod. civ., atteso che nessuna valutazione del materiale istruttorio la Corte territoriale ha compiuto, essendosi essa limitata a interpretare la sentenza di primo grado, senza che su tale interpretazione il Condominio ricorrente abbia svolto puntuali e pertinenti censure.

E’ infondato altresì il secondo motivo, atteso che nessuna applicazione la Corte d’appello ha fatto delle norme sulla confessione, nè può ritenersi che abbia valutato il contenuto degli scritti difensivi del Condominio, per inferirne l’avvenuta ammissione della circostanza rilevante ai fini della soluzione del controversia.

Anche il terzo motivo è infondato.

La Corte d’appello ha fatto applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in tema di comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall’amministratore del condominio l’esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea) e senza l’onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), purchè l’esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all’attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza, e non si risolva in un onere economico per il condominio (dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti)" (Cass. n. 8460 del 1998; Cass. n. 15159 del 2001).

La Corte d’appello ha quindi ritenuto, con accertamento in fatto, incensurabile in sede di legittimità (e del resto non puntualmente censurato dal Condominio ricorrente con il motivo in esame), che la richiesta del condomino attuale resistente fosse finalizzata ad una consapevole e documentata partecipazione all’assemblea condominiale che avrebbe dovuto approvare il bilancio consuntivo dei lavori di manutenzione straordinaria e il piano di riparto delle spese.

Siffatta valutazione, peraltro, presuppone quella, implicitamente effettuata dal giudice di appello, che la richiesta fosse stata formulata in modo congruo rispetto all’orario previsto per l’assemblea e con tempi coerenti rispetto alla comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea stessa, e non incompatibili con le esigenze di organizzazione e con la disponibilità di tempo dell’amministratore.

Del resto lo stesso Condominio ricorrente, nel sottolineare l’esigenza che anche la richiesta del condomino di visionare la documentazione contabile necessaria ad una consapevole partecipazione all’assemblea condominiale venga assicurata nel rispetto dei criteri di buona fede e di correttezza, non ha tuttavia evidenziato come, nel caso di specie, tali canoni non siano stati osservati dal resistente.

Anzi, lo stesso Condominio riconosce che la richiesta è stata effettuata "poche ore" prima dell’inizio dell’assemblea – con ciò concordando con la deduzione sul punto del resistente -, e non illustra le ragioni per le quali una richiesta effettuata ore prima dell’assemblea non possa ritenersi rispondente agli indicati criteri e crei ostacolo all’attività dell’amministratore. In proposito, appare opportuno rilevare che il condomino ha senz’altro il diritto di accedere alla documentazione contabile in vista della consapevole partecipazione all’assemblea condominiale e che a tale diritto corrisponde l’onere dell’amministratore di predisporre un’organizzazione, sia pur minima, che consenta la possibilità di esercizio di tale diritto e della esistenza della quale i condomini siano informati. Con il che, deve ritenersi che a fronte della richiesta del condomino di accedere alla documentazione contabile per gli indicati fini di partecipazione consapevole ad un’assemblea che su quei documenti debba esprimersi, l’onere della prova della inesigibilità della richiesta e della sua non compatibilità con le modalità previamente comunicate incombe sull’amministratore e, quindi, in sede di impugnazione della delibera assembleare, al Condominio, ove intenda resistere all’azione del condomino dissenziente.

Nel caso di specie, dunque, non essendo neanche stata allegata la non riconducibilità della richiesta del condomino alle modalità organizzative prescelte dall’amministratore del Condominio per consentire ai condomini che siano a ciò interessati di prendere visione della documentazione contabile, il motivo di ricorso in esame deve essere rigettato.

Inammissibile è infine il quarto motivo di ricorso, atteso che lo stesso si sviluppa in una articolata ricognizione sulle posizioni della dottrina circa la individuazione della natura giuridica del rapporto che lega l’amministratore al Condominio, ma non si riferisce ad alcuna specifica statuizione o argomentazione decisiva della sentenza impugnata.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale.

In applicazione del principio della soccombenza, il Condominio ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

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