T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 03-06-2011, n. 986 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, cittadino di nazionalità senegalese, riferisce di essere entrato in Italia con regolare visto di ingresso il 15 gennaio 2001 e di avere svolto lecitamente numerose attività lavorative subordinate, in virtù del rinnovo, sempre conseguito, del permesso di soggiorno.

Tuttavia, in occasione dell’ultima richiesta di rinnovo, in data 25 agosto 2009, ricorrente riceveva dalla Questura di Firenze comunicazione, ex art. 10 bis, legge n. 241/1990, in cui gli veniva comunicato che, essendo titolare di un permesso di soggiorno per attesa occupazione scaduto il 22 luglio 2007, tale titolo non avrebbe potuto essere rinnovato attesa la mancata dimostrazione del possesso di un reddito proveniente da fonte lecita.

Nonostante l’interessato ritenesse di aver fornito all’amministrazione i chiarimenti e la documentazione richiesta atta a dimostrare, tra l’altro, che la parziale inadeguatezza del reddito trovava giustificazione nelle lesioni subite in conseguenza di un sinistro stradale, con il provvedimento in epigrafe l’istanza per il rilascio della nuova autorizzazione al soggiorno veniva rigettata.

Contro tale atto ricorre il sig. N.S. chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Difetto di presupposti. Eccesso di potere per il sufficiente e contraddittoria motivazione ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

2. Difetto di presupposti sotto ulteriore profilo.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.

Con ordinanza n. 1039 depositata il 7 luglio 2010 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 17 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto in epigrafe con cui la Questura di Firenze ha respinto l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il nuovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento impugnato è motivato con riferimento alla circostanza che l’interessato non risulterebbe avere lavorato negli anni 2007, 2008 e 2009; che avrebbe già usufruito di un permesso di soggiorno per attesa occupazione con validità sei mesi, non dimostrando di avere altro titolo per permanere sul territorio nazionale; e infine lo straniero non avrebbe dimostrato di disporre di un reddito proveniente da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.

Assume per converso il ricorrente che l’Amministrazione, oltre a non tener conto delle giustificazioni fornite per chiarire l’insufficiente produzione del reddito, non avrebbe valorizzato la circostanza sopravvenuta della sottoscrizione di un nuovo contratto di soggiorno, stipulato con la Coop. sociale agricola "Per la Goana" con sede in Grosseto che, in prospettiva, gli consentirebbe di produrre un reddito conforme ai parametri normativi evocati dall’Amministrazione.

La tesi merita condivisione.

Come in più occasioni affermato dalla giurisprudenza, anche se la legittimità del provvedimento amministrativo va valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente alla data del provvedimento medesimo, tuttavia, in applicazione dell’art. 5 comma 5 del d.lgs. n. 286/1998, l’amministrazione è tenuta a valutare, se portati a sua conoscenza, gli elementi sopravvenuti prima del provvedimento conclusivo che possano eventualmente portare a un provvedimento favorevole per lo straniero (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 4 dicembre 2009, n. 2456; T.A.R. Liguria, sez. II, 21 ottobre 2009, n. 2899).

Sotto tale profilo non può non assumere rilevanza la circostanza che il ricorrente ha dimostrato all’Amministrazione di avere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno e che il salario mensile percepito appare sufficiente al proprio sostentamento.

Invero, le norme di cui all’art. 4 comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 in combinato con il successivo art. 5 comma 5, secondo cui lo straniero è tenuto a dimostrare la disponibilità di "mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno", non indicano un determinato livello di reddito, almeno per quel che riguarda il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o per attesa occupazione (T.A.R. Valle d’Aosta, 15 dicembre 2010, n. 83).

Occorre, infatti, rimarcare che l’importo dell’assegno sociale al quale fare riferimento per la valutazione di congruità dei mezzi sussistenza costituisce, per quanto attiene al rinnovo del permesso di soggiorno, un parametro tendenziale non vincolante, ma da apprezzarsi secondo ragionevolezza in funzione dell’attuale situazione lavorativa dell’interessato.

Ne discende che, avendo il ricorrente dimostrato la disponibilità di un reddito che, permanendo l’attuale condizione lavorativa, potrà consentirgli di soddisfare adeguatamente i suoi bisogni di vita, tale circostanza doveva essere adeguatamente valutata dall’Amministrazione.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in Euro 2.000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-03-2011) 16-06-2011, n. 24151 Poteri della Cassazione

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 9 ottobre 2000 il Sig. D.V. è stato condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione in relazione a plurimi episodi di reato di violenza sessuale e di atti osceni per avere in luogo pubblico (autovettura parcheggiata in campagna o presso la pineta di (OMISSIS)) più volte costretto un giovane portatore di handicap psico-fisico a subire e praticare rapporti completi e altri atti sessuali. Alla sanzione penale è seguita la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, e al versamento di una provvisionale dell’importo di L. 20 milioni.

Avverso tale sentenza il Sig. D.V. ha proposto appello chiedendo escludersi la sussistenza del reato per difetto di consapevolezza della situazione di minorità della persona offesa e chiedendo che le concesse attenuanti generiche fossero valutate con giudizio di prevalenza, così da poter riprendere in considerazione l’istanza di applicazione della pena formulata in sede dibattimentale.

Con la sentenza qui impugnata la Corte di Appello di Perugia ha respinto entrambi i motivi. Rileva la Corte territoriale che l’ampio arco temporale e il numero degli episodi escludono che l’imputato potesse non rendersi conto della situazione personale della vittima, che la perizia in atti qualifica come evidente fin dal primo colloquio e che non poteva essere ignota nell’ambito di una realtà locale molto piccola come quella di (OMISSIS). Rileva, poi, come la pena debba ritenersi equa se rapportata alle pene previste dall’allora vigente art. 519 c.p. e come le concesse attenuanti generiche siano state opportunamente riconosciute con giudizio di equivalenza. Di conseguenza, dichiarato prescritto il reato di atti osceni, l’aumento della pena è stata contenuto in quattro mesi di reclusione invece di sei mesi irrogati dal primo giudice, così giungendo alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, molto maggiore di quella proposta con l’istanza di patteggiamento (un anno e otto mesi).

Propone ricorso il Sig. D.V., in sintesi lamentando:

1. vizio di motivazione per avere i giudici di appello omesso di considerare che la vittima prestava regolare attività lavorativa e non presentava segni esteriori di handicap ed omesso di considerare che le iniziative sessuali erano sempre prese dalla stessa vittima, con la conseguenza che difettano gli elementi essenziali del reato previsto dall’art. 519 c.p.. A ciò si aggiunga che le dichiarazioni della vittima sono rimaste prive di riscontro, così che non vi sono ragioni per superare la coerente versione difensiva;

2. vizio di motivazione in relazione all’entità della pena.
Motivi della decisione

Osserva preliminarmente la Corte che il giudizio di legittimità rappresenta lo strumento di controllo della corretta applicazione della legge sostanziale e processuale e non può costituire un terzo grado di giudizio volto alla ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione. Si tratta di principio affermato in modo condivisibile dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali, n. 2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini (rv 203767) e quindi dalla decisione con cui le Sezioni Unite hanno definito i concetti di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (n. 47289 del 2003, Petrella, rv 226074).

Una dimostrazione della sostanziale differenza esistente tra i due giudizi può essere ricavata, tra l’altro, dalla motivazione della sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale, che (punto 6.1). argomentando in ordine alla modifica introdotta dalla L. n. 46 del 2006 al potere di impugnazione del pubblico ministero, afferma che la esclusione della possibilità di ricorso in sede di appello costituisce una limitazione effettiva degli spazi di controllo sulle decisioni giudiziali in quanto il giudizio avanti la Corte di cassazione è "rimedio (che) non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito (invece) dall’appello".

Se, dunque, il controllo demandato alla Corte di cassazione non ha "la pienezza del riesame di merito" che è propria del controllo operato dalle corti di appello, ben si comprende come il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., lett. e) non autorizzi affatto il ricorso a fondare la richiesta di annullamento della sentenza di merito chiedendo al giudice di legittimità di ripercorrere l’intera ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio.

Tale impostazione è stata ribadita, anche dopo la modifica dell’art. 606 c.p.p., lett. e) apportata dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b), dalle sentenze della Seconda Sezione Penale, n. 23419 del 23 maggio-14 giugno 2007, PG in proc. Vignaroli (rv 236893) e della Prima Sezione Penale, n. 24667 del 15-21 giugno 2007, Musumeci (rv 237207). Appare, dunque, del tutto convincente la costante affermazione giurisprudenziale del principio secondo cui è "preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti" (fra tutte: Sezione Sesta Penale, sentenza n. 22256 del 26 aprile – 23 giugno 2006. Bosco, rv 234148).

L’applicazione di tali principi al caso in esame impone di ritenere inammissibile il primo motivo di ricorso, che si risolve in una diversa valutazione delle prove già esaminate in primo grado e valutate dalla Corte di Appello in modo logico e coerente anche con le conclusioni peritali.

Del tutto generico ai sensi dell’art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., lett. c) il secondo motivo, sia nella motivazione sia con riferimento alla motivazione puntuale adottata dai giudici di merito.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-11-2011, n. 24466 Affitto

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Svolgimento del processo

Con sentenza 26 ottobre – 24 novembre 2009 il tribunale di Piacenza, sezione specializzata agraria, in accoglimento della domanda proposta dalla s.r.l. Euro Immobiliare Leonardo da Vinci nei confronti di B.P., B.M. e M.E., sia in proprio che quali soci della B.P., B.M. e Maestri Ermelinda s.s., accertato che i convenuti occupavano senza titolo terreni di proprietà della società attrice, ha condannato i convenuti all’immediato rilascio degli stessi nonchè al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 3.500,00.

Gravata tale pronunzia da B.P., B.M. e M.E., sia in proprio che quali soci della società semplice B.P., B.M. e M.E., la Corte di appello di Bologna, sezione specializzata agraria, con sentenza 6 – 19 maggio 2010 ha rigettato il gravame, fissando per l’esecuzione del rilascio la data del 31 agosto 2010 e condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 23 agosto 2010 hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, B.P., B.M. e M.E., sia in proprio che nella qualità di soci della società semplice B.P., B. M. e M.E..

La Euro Immobiliare Leonardo da Vinci s.r.l. ha resistito con controricorso, peraltro non notificato nei termini.

Motivi della decisione

1. Rileva, in limine, il collegio:

– la memoria, ex art. 378 c.p.c., prodotta nella imminenza della udienza di discussione nell’interesse della ricorrente B. M. dagli avvocati Luca Berni e Pierfrancesco Bruno, in forza di mandato rilasciato dalla B. in calce alla stessa memoria è inammissibile (e della stessa, pertanto, non può tenersi conto, al fine della decisione). Si osserva, infatti, che il nuovo art. 83, comma 3, come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, con decorrenza dal 4 luglio 2009, trova applicazione – stante la non equivoca formulazione della citata L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1 – unicamente ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore id est ai soli giudizi introdotti, in primo grado, successivamente al 4 luglio 2009. Deriva da quanto precede, pertanto, che per i giudizi – quali quello in esame – promossi anteriormente a tale ultima data trova applicazione l’art. 83 c.p.c., nella sua precedente formulazione e, di conseguenza, se la procura non viene rilasciata a margine o in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (in termini, ad esempio, Cass. 26 marzo 2010, n. 7241);

– contemporaneamente, preso atto della omessa notifica nei termini del controricorso – ancorchè, inizialmente, per fatto non direttamente imputabile alla parte contro ricorrente, non può disporsi – contrariamente a quanto sollecitato dalla difesa di questa ultima, alla rimessione in termini della parte controricorrente e al differimento dell’udienza di discussione per consentire detta notifica. Deve ribadirsi, infatti, al riguardo che in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Cass., sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352; Cass. 15 gennaio 2010, n. 586; Cass. 13 ottobre 2010, n. 21154, tra le tantissime). Certo quanto sopra, tenuto presente che in margine a analoga richiesta il Presidente f.f. della sesta sezione – 3 si è già pronunciato con provvedimento 26 novembre 2010, affermando che sulla stessa non vi era luogo a provvedere, appunto essendo facoltà del difensore del controricorrente di provvedere di sua iniziativa a rinnovare – entro termine ragionevoli – la notificazione, e considerato – altresì – da un lato, che il difensore della parte controricorrente si è astenuto da tale adempimento, e che, comunque, pur essendo inammissibile il controricorso notificato e depositato oltre i termini previsti dall’art. 370 cod. proc. civ., da tale inammissibilità deriva il divieto per i giudici di conoscerne il contenuto e per il resistente di depositare memorie ma è fatta salva la facoltà di partecipazione del difensore di quest’ultimo alla discussione orale (cfr. Cass. 24 aprile 2007, n. 9897; Cass. 21 aprile 2006, n. 9396), come puntualmente avvenuto nella specie, si che non possono dirsi – comunque – violati i principi regolatori del giusto processo.

2. Come accennato in parte espositiva la Euro Immobiliare Leonardo da Vinci ha adito, in primo grado, innanzi alla sezione specializzata agraria del tribunale di Piacenza B.P., B.M. e M.E., in proprio nonchè quali soci della società semplice chiedendo che l’adita sezione:

– accertato che i convenuti occupavano senza titolo (opponibile a essa ricorrente) fondi agricoli di sua proprietà, – li condannasse al rilascio nonchè al risarcimento dei danni.

Ancorchè i convenuti avessero opposto di condurre il fondo in questione in forza di contratto di affitto agrario e chiesto, in via riconvenzionale, fosse accertata l’esistenza – tra le parti – di tale contratto, i primi giudici hanno accolto tutte le domande attrici.

3. Deducendo, con l’atto di appello, i convenuti soccombenti – in limine – che nella specie non sussisteva la competenza della sezione specializzata agraria, la Corte di appello di Bologna, sezione specializzata agraria, ha disatteso una tale eccezione osservando che la stessa sebbene fondata è nel merito inammissibile.

Gli appellanti – hanno evidenziato, infatti, i giudici di secondo grado – non hanno eccepito l’incompetenza nella comparsa di costituzione dinanzi al giudice di primo grado, come prescritto dall’art. 416 c.p.c. e neppure in sede di prima udienza, trattandosi di eccezione rilevabile d’ufficio non oltre la prima udienza di trattazione come previsto dal testo dell’art. 38 c.p.c., vigente all’epoca.

4. I ricorrenti censurano nella parte de qua la sentenza impugnata lamentando carenza di motivazione sul seguente fatto controverso e decisivo: valutazione della inammissibilità dell’eccezioni di incompetenza per materia richiesta dalla difesa della Borrella s.s..

5. Il motivo è inammissibile. Sotto diversi, concorrenti, profili.

5.1. A prescindere da ogni altra considerazione in merito alla correttezza dell’assunto dei giudici a quibus quanto alla carenza di competenza per materia della sezione specializzata agraria a conoscere della domanda tenuto presente che i convenuti, nell’opporsi alla domanda di rilascio hanno puntualmente eccepito la esistenza tra le parti di un rapporto agrario chiedendone, in via di eccezione riconvenzionale, l’accertamento cfr. ad esempio, nel senso che appartiene alla competenza della sezione specializzata agraria non soltanto la cognizione delle controversie agrarie che hanno come oggetto esclusivo ed immediato l’applicazione ovvero l’esclusione di proroghe a rapporti dei quali sia pacifica o già accertata la natura agraria, ma anche di quelle controversie che presuppongono l’accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare onde stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie cui è applicabile la disciplina vincolistica, per cui tale competenza ricorre sia nel caso in cui la questione attinente all’applicabilità delle norme speciali venga eccepita dal convenuto per il rilascio del fondo, sia nell’ipotesi in cui ne venga invocato dall’attore l’accertamento negativo, Cass. 3 aprile 2009, n. 8155, nonchè Cass. 26 febbraio 2010, n. 4730, specie in motivazione; Cass. 12 gennaio 2005, n. 447 si osserva che vizi di motivazione – sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – non possono essere invocati per far valere la violazione, da parte del giudice del merito, delle norme sulla competenza, nè quelle sulla interpretazione di legge nè, ancora, eventuali errores in procedendo.

Al riguardo – in particolare – deve ribadirsi – in conformità a quanto assolutamente pacifico presso una più che costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice da cui totalmente e senza alcuna motivazione prescinde la difesa dei ricorrenti che la deduzione, come motivo di ricorso per cassazione, di una questione riguardante la competenza non può farsi sotto il profilo del vizio di motivazione, atteso che, in ordine alla detta questione, come in ordine ad ogni questione che involga l’applicazione di una norma processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto, potendo essa procedere all’apprezzamento diretto delle risultanze istruttorie e degli atti di causa, al fine di individuare il giudice competente (in termini, ad esempio, Cass. 28 ottobre 2005, n. 21080.

Nello stesso ordine di idee, tra le tantissime, ad esempio, Cass. 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. 20 ottobre 2006, n. 22526).

I ricorrenti, in altri termini, dovevano censurare la sentenza impugnata sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 2 e, in difetto, la deduzione è inammissibile, come anticipato.

5.2. Anche a prescindere da quanto precede si osserva che il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Nella specie, infatti, si censura la sentenza per non avere considerato che essi concludenti, nel costituirsi in giudizio – eccependo la esistenza tra le parti di un contratto agrario e chiedendone in via riconvenzionale (ancorchè inammissibilmente, senza la osservanza del precetto di cui all’art. 416 c.p.c.) il suo accertamento con forza di giudicato – hanno, in realtà, sia nella comparsa di costituzione, sia nel coso della prima udienza eccepito la incompetenza per materia della adita sezione specializzata agraria.

Pacifico quanto sopra è evidente che in applicazione della regola – fondamentale – prevista a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., della autosufficienza del ricorso per cassazione, era onere dei ricorrenti:

– trascrivere in ricorso il contenuto della propria comparsa di risposta in primo grado, almeno relativamente alla parte in cui dopo avere eccepito la esistenza, tra le parti, di un contratto agrario era stata sollevata la incompetenza per materia della sezione specializzata agraria, o;

– il verbale della prima udienza di trattazione, almeno nella parte in cui il loro difensore aveva formalizzato l’eccezione in discorso.

Posto che sotto il profilo in questione il ricorso è totalmente carente è evidente, come accennato, la inammissibilità della deduzione.

Assolutamente irrilevante, infatti, al riguardo è sia la circostanza che il primo giudice abbia esaminato la questione relativa alla propria competenza per materia, per disattenderla, sia l’espressione riportata in sentenza e nel ricorso quanto alla dichiarazione resa dall’avv. Losi.

Infatti:

– la circostanza che il primo giudice abbia esaminato, per disattenderla, la questione relativa alla propria incompetenza per materia non da – in alcun modo – la prova, inequivoca, che l’eccezione sia stata prospettata dal difensore dei convenuti nel rispetto delle regole di cui all’art. 38 c.p.c.;

– la frase dell’avv. Losi dalla quale i ricorrenti pretendono di ricavare che questo ultimo avrebbe eccepito la incompetenza per materia del giudice adito (rilevata l’irritualità dell’offerta qualora fosse relativa alla occupazione senza titolo, essendo incompetente sul punto la Sezione, conferma che la suddetta offerta deve intendersi accertata quale canone di affitto agrario), non ha – come puntualmente e motivatamente dimostrato dai giudici a quibus – il significato che la difesa dei ricorrenti gli attribuisce, ma riguarda unicamente la pretesa – del difensore degli odierni ricorrenti in primo grado – che la somma offerta dai convenuti, ed accettata dalla parte attrice a titolo di indennizzo per l’occupazione senza titolo del suo fondo da parte dei convenuti medesimi doveva ritenersi, in realtà, offerta, e accettata a titolo di canoni di affitto atteso che la controversia si svolgeva innanzi alla sezione specializzata agraria e che questa sarebbe stata – almeno a soggettivo, personale, parere del detto difensore – incompetente a conoscere di una domanda per indennizzo per occupazione senza titolo.

6. Nel merito i giudici d’appello – confermando sul punto la decisione del primo giudice – hanno escluso che potesse essere stato, validamente, stipulato, dagli appellanti, un contratto di affitto avente a oggetto i fondi per cui è controversia tenuto presente:

– quanto al contratto che i convenuti assumevano di avere concluso con la società Terme di Bacedasco nel corso dell’anno 1990, che detta società all’epoca era stata già dichiarata fallita e, quindi, non poteva disporre dei suoi beni: cfr. R.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 42, e, all’estremo, con decreto 4 maggio 1990 il fondo, ora oggetto di controversia, era stato trasferito dal tribunale di Milano alla Ecuba s.r.l.;

– in merito al contratto di affitto registrato il 14 febbraio 1994 (sottoscritto, peraltro unicamente da B.M. e non anche da parte della società concedente) intervenuto – sempre secondo gli assunti degli odierni ricorrenti, con la concedente Terme di Bacedasco lo stesso è – comunque – privo di ogni effetto, atteso che all’epoca la società terme di Bacedasco non era più – senza ombra di dubbio – proprietaria del fondo in discussione e non poteva, di conseguenza validamente concederlo in affitto a terzi;

– lo stesso discorso deve ripetersi con riguardo al contratto 1 febbraio 2000 assertivamente intervenuto con la società Ecuba, tenuto presente che questa ultima è stata dichiarata fallita con sentenza 11 febbraio 1999 sì che non poteva più disporre del bene in discorso.

Unicamente ad colorandum – infine – la Corte di appello ha evidenziato – in conclusione – che d’altronde, a fronte di un periodo di affittanza cosi lunga durato a dire degli appellanti dal 1984/85 a oggi, gli stessi non sono stati in grado di produrre altro che tra fatture emesse dalla società Terme di Bognasco …

7. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano nella parte de qua la riassunta pronunzia denunziando omissione e carenza di motivazione sul seguente fatto controverso e decisivo: dichiarazione di inesistenza del contratto di affitto agrario tra la Borella s.s. e le precedenti società proprietarie; non ammissione delle richieste prove testimoniali.

Si censura in particolare:

– da un lato, la interpretazione data dai giudici del merito alle tre fatture menzionate nella parte finale della sentenza;

– dall’altro, la mancata ammissione delle prove per testi.

8. Al pari del precedente il motivo è, per un verso, inammissibile, per altro, manifestamente infondato.

8.1. Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice – da cui totalmente e senza alcuna giustificazione totalmente prescinde la difesa dei ricorrenti – è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente ratio decidendi della medesima (in termini, ad esempio, Cass. 22 novembre 2010, n. 23635;

Cass. 16 settembre 2010, n. 19588; Cass. 23 novembre 2005, n. 24591).

Certo quanto sopra si osserva, come sopra accennato, che la i giudici del merito hanno escluso che gli odierni ricorrenti fossero titolari di un rapporto di affitto,nei confronti del fondo in discussione:

– da un lato, per non avere dato alcuna idonea prova di avere stipulato, con il soggetto proprietario del fondo, un valido contratto di affitto, quanto al fondo per cui è controversia;

– dall’altro, perchè i contratti verbali registrati del 1990 e del 2000 erano totalmente privi di effetti non solo e non tanto perchè sottoscritti unicamente dal conduttore ma, soprattutto, perchè all’epoca in cui i soggetti indicati come concedenti avrebbero concluso i vari contratti (prima la società Terme di Bognasco, poi la soc. Ecuba) non potevano disporre del fondo o perchè non più proprietari dello stesso o perchè falliti.

E’ palese, per l’effetto, la assoluta irrilevanza, al fine del decidere, di tutte le argomentazioni svolte al fine di dimostrare che le tre fatture indicate non facevano riferimento a appezzamenti di terreno diversi dal fondo per cui è controversia.

8. 2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, la censura, nella parte de qua è inammissibile per difetto di autosufficienza atteso che non è stato trascritto in ricorso il contenuto dei documenti in questione, nonchè per violazione dell’art. 366 c.p.c., art. 42.

Al riguardo, infatti, deve ribadirsi, ulteriormente, che il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto.

Il primo onere, riguardante il c.d. contenente, va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere assolto trascrivendo o riassumendo il contenuto del documento (Cass. 18 luglio 2011, n. 15725, Cass. 14 giugno 2011, n. 12969; Cass. 31 maggio 2011, n. 11984).

8. 3. Il motivo, da ultimo, si appalesa manifestamente infondato anche nell’ultima parte e, in particolare, per la mancata ammissione delle prove dedotte e trascritte a pp. 25 e 26 del ricorso.

Infatti:

il primo capitolo (relativo alle sole annate 1984-1986) tende a dimostrare che i fondi sono stati lavorati da B.A. e dalla sua famiglia perchè costui li conduceva in affitto ma la circostanza a prescindere da ogni altra considerazione, quanto al limitatissimo periodo temporale cui è riferito il capito lo è palesemente irrilevante al fine del decidere, essendo onere dei ricorrenti non solo dimostrare l’insediamento del loro dante causa sul fondo ma anche la esistenza di un idoneo titolo di affitto e pecca certamente di specificità la richiesta di provare la esistenza di un contratto di affitto senza neppure la indicazione del soggetto concedente e delle modalità con le quali il contratto stesso venne, a suo tempo, concluso;

– assolutamente non conferenti ai fini del decidere si appalesano poi il secondo e il terzo capitolo di prova, atteso che il primo di questi tende a dimostrare che dalle annate agrarie 1986-987 fino al 2008 i redditi dei terreni in discussione sono stati inclusi nella denuncia dei redditi dei ricorrenti e il secondo che dall’anno 1987 al 2009 i terreni sono stati condotti e lavorati dai signori B. – M., tenuto presente che nè l’uno nè l’altro capitolo – pur confermando la circostanza in alcun modo oggetto di controversia che gli odierni ricorrenti sono stati sino al 2009 nel godimento dei terreni per cui è causa, facendone propri i frutti, non danno in alcun modo la prova che sia mai intervenuto un contratto di affitto agrario (con i vari proprietari che si sono succeduti nel tempo nella titolarità dei terreni in questione).

9. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna dei ricorrenti, in solido al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo (avendo parte contro ricorrente, come evidenziato sopra, partecipato alla discussione).

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti, in solido al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 2.200,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 25-07-2011, n. 1435 Igiene degli abitati e delle abitazioni U. S. L.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La struttura privata ricorrente – che opera nell’ambito territoriale di competenza dell’A.U.S.L. BR/1 di Brindisi, nel settore della specialistica ambulatoriale in regime di accreditamento provvisorio con il Servizio Sanitario Nazionale per la branca di radiologia medica – con il ricorso introduttivo del giudizio impugna gli atti (la nota 2 Aprile 2003 n° 16808, successivamente pervenuta, con la quale l’Azienda Unità Sanitaria Locale BR/1 di Brindisi ha provveduto alla "notifica del piano preventivo delle prestazioni specialistiche anno 2003 e tetto di spesa individuale" e l’allegato contratto per adesione sottoscritto con riserva dalla ricorrente, nonché la deliberazione del Direttore Generale della A.U.S.L. BR/1 di Brindisi n° 870 del 31 Marzo 2003 richiamata nella stessa nota e ogni altro atto presupposto, connesso o comunque collegato e tra questi, in particolare, la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 1073 del 16 Luglio 2002 e la delibera ARES n° 20/2002 approvata con lo stesso atto giuntale; e, per quanto occorra, le delibere della Giunta Regionale Pugliese nn° 310/2002 e 2242/2002 e la direttiva dell’Assessorato Regionale alla Sanità n° 24/1293/2 del 4 Marzo 2003 tutte richiamate dall’A.U.S.L. BR/1 nell’atto innanzi indicato) con i quali l’Azienda Unità Sanitaria Locale BR/1 di Brindisi ha provveduto alla fissazione nei suoi confronti dei tetti di spesa per l’anno 2003 (Euro 1.361.953,41 quale tetto c.d. montante ed Euro 1.512.877,38 quale tetto di spesa invalicabile). Con motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati il 16 Luglio 2003, la ricorrente ribadisce l’impugnazione della deliberazione del Direttore Generale dell’A.U.S.L. BR/1 di Brindisi n° 870 del 31 Marzo 2003. Con motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati l’11 Ottobre 2003, impugna inoltre la delibera della Giunta Regionale Pugliese 4 Settembre 2003 n° 1326 (pubblicata sul B.U.R.P. n° 103 dell’11 Settembre 2003), avente ad oggetto: "Documento di indirizzo economicofunzionale del S.S.R. per il 2003 e triennale 20032005", nella parte in cui, relativamente all’assistenza specialistica, conferma che l’attribuzione di solo parte delle relative somme debba avvenire separatamente per la specialistica privata, mentre invece tutta la restante parte delle somme disponibili vengono assegnate alle strutture pubbliche anche a prescindere dal valore tariffario e dalla quantità delle prestazioni da queste ultime erogate, e ogni atto consequenziale eventualmente adottato dall’A.U.S.L. BR/1 di Brindisi in applicazione del provvedimento regionale. Con ulteriori motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati il 21 Novembre 2003, la ricorrente estende ancora l’impugnazione alla deliberazione del Direttore Generale dell’A.U.S.L. BR/1 di Brindisi 13 Ottobre 2003 n° 3376, avente ad oggetto: "rideterminazione dei tetti di spesa attribuiti per l’anno 2003 alle strutture specialistiche ambulatoriali private in regime di accreditamento provvisorio in applicazione della delibera G.R. n° 1326 del 4 Settembre 2003" e ad ogni atto consequenziale, compreso il contratto per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali, come riformulato in applicazione della delibera della Giunta Regionale Pugliese n° 1326/2003. La Società ricorrente chiede, altresì, il risarcimento del danno subìto.

A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.

1)Incompetenza, eccesso di potere, violazione della normativa di settore;

2)Eccesso di potere per molteplici profili, carenza assoluta del presupposto;

3)Violazione della complessiva normativa di settore, violazione del piano sanitario nazionale quanto alla destinazione delle risorse, violazione art. 5 lett. e) D.Lgs. 229/1999;

4)Violazione della normativa di settore, violazione art. 8 quinquies lett. d) del D. Lgs. 502/1992 e succ. mod.;

5)Violazione art. 11 L.R. 32/2001, eccesso di potere per carenza di istruttoria, irrazionalità di trattamento contraddittorietà, disparità di trattamento;

6)Violazione di legge ed eccesso di potere sotto ulteriori profili;

7)Illegittimità derivante dalla illegittimità costituzionale della normativa richiamata.

8)Illegittimità in via derivata ed autonoma delle recenti determinazioni dell’A.U.S.L. BR/1.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto delle domande azionate, la ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.

Si sono costituite in giudizio la Regione Puglia e l’Azienda Unità Sanitaria Locale BR/1 di Brindisi, depositando memorie difensive con le quali hanno puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in corso di causa.

Con ordinanze nn° 85/2004 e 1174/2005, la Sezione ha disposto la sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., sino alla definizione da parte della Consulta della questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 comma 4° della Legge Regionale Pugliese 7 Marzo 2003 n° 4 (sollevata in altro analogo processo).

Alla pubblica udienza del 18 Maggio 2011, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Il gravame è palesemente infondato nel merito e va respinto, sicché si può prescindere dall’esame di ogni questione preliminare di rito.

La struttura ricorrente deduce, in primo luogo, l’incompetenza dell’Azienda Sanitaria Locale resistente a determinare la quantità di prestazioni da acquistare dal settore pubblico dalla stessa amministrato e da quello privato ed a fissare i tetti di spesa valevoli per le strutture sanitarie private accreditate.

La censura è priva di pregio giuridico, sia alla stregua del testuale disposto degli artt. 20 e 25 della Legge Regionale 22 Dicembre 2000 n° 28 e dell’art. 30 commi 5° e 6° della Legge Regionale 7 Marzo 2003 n° 4 (in tal senso: T.A.R. Puglia Lecce, II Sezione, ordinanza 19 Dicembre 2003 n° 8968), sia in quanto il sistema sanitario pugliese è finanziato per sole quote capitarie e non per prestazioni prodotte (peraltro la maggior parte dei servizi e delle attività erogate dalla A.U.S.L. non è assolutamente tariffabile e quindi quantificabile con un valore di produzione).

Nella Regione Puglia, inoltre, le Aziende Sanitarie Locali erogano le prestazioni sanitarie in autoproduzione essendo i punti erogativi (presidi ospedalieri, laboratori, ecc.) plessi organizzativi soggettivamente interni alle A.S.L., sicché l’acquisisto di prestazioni delle A.S.L. concerne solo ed esclusivamente le prestazioni rese dalle Aziende Ospedaliere (in quanto accreditate) e dagli I.R.C.C.S. pubblici.

Ne consegue la infondatezza anche della censura, con cui la struttura ricorrente lamenta il metodo di ripartizione delle somme tra pubblico e privato che avverrebbe senza la preventiva analisi per centri di costo e cioè senza la valutazione del costo sopportato per l’acquisto delle singole prestazioni dalle strutture pubbliche, che continuano ad essere finanziate a prescindere dal valore tariffario delle prestazioni erogate.

Va, comunque, osservato che il problema dei tetti di spesa si inquadra nell’indirizzo politicosanitario che ha qualificato la sanità privata come succedanea alla sanità pubblica con facoltà del cittadino di adire direttamente la sanità privata e di poter ottenere servizi dalle strutture private che siano collegate (accreditate) col settore pubblico da un rapporto di sussidiarietà.

In tale sistema, in cui la sanità privata è succedanea a quella pubblica, l’obbligo di provvedere attraverso le strutture sanitarie alla assistenza e cura di tutti gli utenti del servizio sanitario, va coniugato con le esigenze di natura finanziaria (limiti degli stanziamenti di bilancio), con la conseguenza che tanto la sanità pubblica che quella privata hanno un budget di spesa variabile che la A.U.S.L. non può sforare, al fine di salvaguardare gli interessi e il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

I tetti di spesa coprono idealmente la costruzione e l’impianto della sanità che in conseguenza può funzionare ed essere un servizio per tutti.

La ragione di tanto risiede nella circostanza che in Italia non vige il principio della esatta alternanza tra sanità pubblica e/o privata a mera discrezione dell’utente ma, per converso, esiste la possibilità da parte dell’utente di rivolgersi sempre alla sanità pubblica e alla sanità privata laddove sia possibile, eventualmente integrando il costo della prestazione.

E questa ha diritto a un rimborso nei limiti dei tetti di spesa programmati e nel rispetto delle normative che lo determinano.

Parimenti infondata è la censura (sollevata con i motivi aggiunti del 21 Novembre 2003) con cui si lamenta l’applicazione dell’incremento del 4,679 % (previsto dal D.I.E.F. 2003) al tetto di spesa invalicabile, e non anche al c.d. montante.

Non si considera, infatti, che l’art. 25 della Legge Regionale n° 28/2000 dispone che il montante complessivo è pari al fatturato 1998 rivalutato e che le regressioni tariffarie trovano applicazione a partire dal volume di prestazioni complessivamente erogate nel 1998, donde la correttezza dell’operato dell’Azienda Sanitaria Locale resistente che ha applicato l’aumento predetto al solo tetto massimo di spesa.

Quanto al riferimento, operato dalla struttura ricorrente, all’annullamento, in sede giustiziale, delle deliberazioni regionali giuntali nn° 1003/1999 e 1832/1999, questo Tribunale si è già pronunciato sulla insensibilità degli atti amministrativi (quali quelli di cui è causa) nei confronti di quelle misure cassatorie, poiché la Legge Regionale 28/2000 (alla cui stregua sono stati adottati gli atti di cui è causa) si rifà ai dati quantitativi contenuti nelle suddette delibere regionali considerandoli come meri riferimenti materiali che prescindono dalla esistenza o meno nell’ordinamento giuridico delle delibere regionali medesime.

Ne consegue la irrilevanza della questione di illegittimità costituzionale della stessa Legge Regionale n° 28/2000, in relazione alla dedotta natura di legge provvedimento.

In conclusione, deve ribadirsi, come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa prevalente e condivisibile, che il provvedimento di fissazione dei limiti di spesa, attraverso cui l’Amministrazione sanitaria stabilisce il volume massimo delle prestazioni rimborsabili per l’anno in corso al settore privato accreditato, rappresenta l’adempimento di un preciso e ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per remunerare le prestazioni erogate; pertanto a fronte dell’esercizio del detto potere, la struttura privata accreditata non vanta un diritto all’erogazione incondizionata delle prestazioni rese nella specifica branca di appartenenza.

E’ rimessa, quindi, alla potestà unilaterale e autoritativa (in primo luogo) della Regione, ai sensi dell’art.1, comma 32, della Legge 23 Dicembre 1996 n° 662, la determinazione della quantità e tipologie delle prestazioni sanitarie erogabili nelle strutture pubbliche e private, mentre in sede di determinazione del piano annuale preventivo la detta determinazione fa riferimento alla singola, specifica struttura sanitaria, dovendosi fare applicazione (da parte della A.U.S.L.) dei criteri generali vincolanti dettati dall’Ente Regione.

Pertanto, il momento della determinazione dei piani annuali preventivi acquista connotazioni differenti a seconda di come la Regione ha scelto in concreto di esercitare le sue potestà autoritative.

Non può, poi, essere obliterato il disposto dell’art. 30 della Legge Regionale Pugliese 7 Marzo 2003 n° 4, statuente (ai commi 4°, 5° e 6°) che:: "….ove le strutture pubbliche e private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico del servizio sanitario regionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta Regionale. Fino all’approvazione da parte della Giunta Regionale del documento annuale e triennale di indirizzo economicofunzionale del servizio sanitario regionale e di riparto del Fondo sanitario regionale, per l’anno di riferimento, nei confronti di tutte le strutture private transitoriamente accreditate sono confermati i tetti di remunerazione fissati….. dall’A.U.S.L. nei cui ambito amministrativo insiste la sede legale o principale della struttura privata interessata, con riferimento all’anno precedente. Nei contratti con le strutture private, le A.U.S.L. fissano i volumi e le tipologie di prestazioni, in coerenza con quanto previsto al comma 4°, e i volumi eccedenti remunerabili, nel rispetto dei limiti massimi annuali di spesa sostenibile fissati dalla Regione".

In relazione alla lamentata ristrettezza delle remunerazioni fissate, vanno rammentate le pronunce della Corte Costituzionale che hanno precisato come, in presenza di limitatezza di risorse finanziarie, la spesa deve essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la qualità e il livello di prestazioni sanitarie da determinarsi previa valutazione e compatibilità e tenuto, ovviamente, conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure in esame (tale indirizzo risulta, peraltro, definitivamente confermato dalle sentenze della Corte Costituzionale 18 Marzo 2005 n° 111 e 6 Luglio 2007 n° 257 che si sono pronunciate espressamente sulla legittimità dei tetti di spesa rigidi ed invalicabili nei confronti delle strutture sanitarie private accreditate, dando una risposta alle eccezioni di incostituzionalità sollevate in ordine alle Leggi Regionali Pugliesi n° 28/2000 e n° 4/2003, disattendendo l’allegato rilievo di uno scollamento della legislazione regionale da quella nazionale che imporrebbe limiti di spesa solo alle strutture private non poste su un piano di equiordinazione e affermando la piena legittimità del modello per tetti invalicabili, chiarendo che la "equiordinazione" delle strutture pubbliche e private non opera in rapporto alle fonti di finanziamento complessivo delle strutture sanitarie, bensì ai criteri e alle modalità di remunerazione a tariffa delle sole prestazioni rese sulla base di accordi contrattuali).

Quanto alla lamentata retroattività dell’attribuzione dei tetti di spesa, il Tribunale, in conformità all’insegnamento giurisprudenziale consolidato, osserva che non può sostenersi che la retroattività dell’atto di determinazione della spesa vale ad impedire alle strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore della loro attività (Cfr.: T.A.R. Puglia Lecce, II Sezione, 20 Giugno 2008 n° 1839).

Anzi, è evidente che in un sistema nel quale è fisiologica (in ragione della complessità del procedimento contemplato dalla normativa vigente) la sopravvenienza dell’atto determinativo della spesa in epoca successiva all’inizio di erogazione del servizio, gli interessati devono avere riguardo – fino a quando non risulti adottato il provvedimento determinativo del c.d. "tetto di spesa" – all’entità delle somme fissate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie nell’anno precedente, diminuite della riduzione della spesa sanitaria (eventualmente) prevista dalle norme finanziarie dell’anno in corso.

Tale linea interpretativa rappresenta, d’altra parte, la sola che consente di conciliare il raggiungimento dell’obiettivo di carattere primario e fondamentale del settore sanitario che è la garanzia di quello che Corte Costituzionale chiama "nucleo irriducibile" del diritto alla salute, con il rispetto delle correlate risorse finanziarie pubbliche effettivamente disponibili (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2 Maggio 2006 n° 8).

Insomma, il ritardo nell’adozione del D.I.E.F. non può precludere la determinazione ineludibile di tetti di spesa idonei a contenere la spesa sanitaria nell’ambito dei limiti delle concrete disponibilità finanziarie dell’Ente Regione e delle singole A.U.S.L..

Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.