Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-10-2011) 28-10-2011, n. 39170

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 9/12/2010, la Corte di appello di Lecce, confermava la sentenza del Tribunale di Lecce, in data 22/10/2007, che aveva condannato C.F.J.M. alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 140,00 di multa per il reato di circonvenzione d’incapace in danno di U.D. (deceduto il (OMISSIS)), oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, U.N. e C.G..

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto, ed equa la pena inflitta, accogliendo l’appello solo in punto di concessione del beneficio della non menzione della condanna. In particolare la Corte reputava inveritiera la ricostruzione difensiva dei rapporti fra il C. e U.D. ritenendo inesistente il credito vantato dall’imputato e quindi pregiudizievoli gli atti di disposizione effettuati dalla vittima in quanto privi di causa, considerava accertata la situazione di menomazione delle facoltà di discernimento e di autodeterminazione dell’ U., respingendo la richiesta di rinnovazione della perizia d’ufficio.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando tre motivi di gravame.

Con il primo motivo deduce violazione della legge penale, eccependo la prescrizione del reato sul presupposto che il momento consumativo coincideva con gli atti di disposizione (compiuti fra il (OMISSIS)), anzichè con la data del decesso della vittima, indicata nell’imputazione formulata dal P.M..

Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 643 c.p. per errata valutazione della prova. Al riguardo si duole che l’intera sentenza poggia su un presupposto errato, la sussistenza dello stato di infermità o deficienza psichica dell’ U. ed eccepisce che tale assunto non trova riscontro nella realtà processuale. In particolare si duole che la Corte abbia ritenuto non attendibili le dichiarazioni rese, in sede di indagini difensive, da R.A. e che la Corte non abbia affrontato le questioni relative alla non conformità della relazione peritale con le indicazioni della migliore dottrina scientifica in subiecta materia, ampiamente affrontate nelle due perizie di parte prodotte dalla difesa, obiettando che le conclusioni del perito d’ufficio (accolte dalla Corte) non appiaono supportate da elementi scientifici condivisi e condivisibili dalla psichiatria più moderna ed avanzata.

Con il terzo motivo eccepisce il vizio della motivazione dolendosi che la Corte d’appello abbia rigettato del tutto immotivatamente la richiesta di rinnovo della perizia d’ufficio, che avrebbe consentito di superare il contrasto scientifico eccepito dai consulenti dell’imputato.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione, dolendosi della dosimetria della pena ed eccependo che il collegio non aveva giustificato l’uso del suo potere discrezionale.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.

Quanto al primo motivo del ricorso, l’eccezione di prescrizione è manifestamente infondata. Infatti, anche spostando al 25/10/2003 (anzichè al 5/12/2003) la data di consumazione del reato, il termine di prescrizione ordinario di sette anni e sei mesi non risultava ancora decorso alla data della pronunzia della Corte d’Appello (9/12/2010).

E’ pacifico che l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio l’estinzione del reato per prescrizione (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 42839 del 08/10/2009 Ud. (dep. 10/1V2009) Rv. 244999).

Il secondo ed il terzo motivo possono essere affrontati congiuntamente perchè entrambi ruotano intorno alla sussistenza del presupposto della condizione di infermità o menomazione psichica della vittima della circonvenzione.

Nell’esaminare le doglianze formulate dal ricorrente, attinenti alla tenuta argomentativa della sentenza, in ordine al presupposto psicologico, appare utile ricordare, in via preliminare, i rigorosi limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito.

Invero, ai sensi di quanto disposto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne nè la ricostruzione dei fatti nè l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile:

a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Con l’ulteriore precisazione, quanto alla l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, che deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (Cass., Sez. 1, 26 settembre 2003, Castellana ed altri). In altri termini, l’illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass., Sez. 4, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri). Inoltre, va precisato, che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica (Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2004, Grado ed altri).

In altri termini, al giudice di legittimità resta tuttora preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto.

Tanto premesso nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata.

In particolare la Corte territoriale nel suo percorso motivazionale ha preso in considerazione le obiezioni sollevate dai consulenti di parte alle conclusioni del perito d’ufficio in ordine alle condizioni psichiche della vittima e le ha respinte con una motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici, che non può essere oggetto di un intervento in sovrapposizione argomentativa da parte di questa Corte.

Sotto il profilo del diritto il problema non è quello di accertare quale sia la migliore definizione scientifica dei disturbi della personalità da cui era affetto U.D. alla luce dei manuali di psichiatria, bensì quello di rilevare se – in concreto – la vittima presentasse una compromissione della sua capacità di autodeterminazione, tale da rendere possibile un intervento di circonvenzione da parte dell’agente.

Le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito in ordine alla sussistenza del presupposto della condizione di incapacità della vittima sono coerenti con l’insegnamento di questa Corte che ha statuito che "Rientra nella nozione di "deficienza psichica" ex art. 643 c.p. la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione, perchè è "deficienza psichica" qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie" (Cass.Sez. 2, Sentenza n. 24192 del 05/03/2010 Ud. (dep. 2306/2010) Rv. 247463).

Quanto alle doglianze circa il diniego di effettuare una nuova perizia d’ufficio, la censura è manifestamente infondata in quanto, secondo l’insegnamento di questa Corte: "in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell’uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell’acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sor retta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5782 del 18/12/2006 Ud. (dep. 124)2/2007) Rv. 236064; Sez. 6, Sentenza n. 40496 del 23/35/2009 Ud. (dep. 19/10/2009) Rv. 245009).

Nel caso di specie, la Corte ha dato atto, con una motivazione congrua, analitica ed approfondita, della esistenza di elementi di prova sufficienti per effettuare la valutazione in ordine alla responsabilità dell’imputato sulla base della perizia in atti e degli altri accertamenti, con la conseguente mancanza della necessità di rinnovare il dibattimento.

Parimenti inammissibile è il quarto motivo concernente la misura della pena giacchè la motivazione della impugnata sentenza, pure su tali punti conforme a quella del primo giudice, si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente motivato nell’apprezzamento della gravità dei fatti. Nè il ricorrente indica elementi non considerati in positivo decisivi ai fini di una diversa valutazione.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00), nonchè alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile, U.N., che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, U.N., liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-10-2011) 17-11-2011, n. 42411 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.d.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del GUP del tribunale di Bologna in data 26 marzo 1996, ferma l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato in ordine ad un’unica condotta di offerta in vendita di sostanza stupefacente a D.T.A.S., esclusa la continuazione interna, rideterminava la pena inflitta all’imputato.

La corte di appello di Bologna era stata chiamata a pronunciarsi nuovamente all’esito dell’annullamento con rinvio da parte della corte di cassazione della sentenza con cui la medesima corte d’appello di Bologna, in precedenza, in data 8 aprile 2003, aveva ritenuto la continuazione del reato oggetto del presente procedimento limitatamente alla promessa di cessione di stupefacenti a D.T. A.S. e quelli giudicati con sentenza della corte di appello di Bologna in data 17 luglio 1997, rideterminando la pena.

Accogliendo l’impugnazione del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Bologna, infatti, la quarta sezione di questa corte aveva ritenuto fondata la censura volta a prospettare la violazione di legge conseguente al riconoscimento della continuazione malgrado l’assenza di un motivo di appello specifico e di qualsivoglia richiesta della difesa.

Deduce in questa sede il ricorrente la violazione per il divieto della reformatio in peius.

Fa rilevare al riguardo che il GUP aveva determinato l’entità della pena partendo da anni nove di reclusione, riducendola ad anni sette per effetto delle concessione delle attenuanti generiche e ulteriormente riducendola da anni cinque per la scelta del rito. E dunque faceva rilevare come la riduzione applicata per il riconoscimento delle attenuanti generiche fosse di anni due.

All’esito del giudizio di rinvio, invece, la corte di appello con la sentenza impugnala, aveva rideterminato la pena in anni tre mesi sei di reclusione ed Euro 16.000 di multa come di seguito indicato: pena base di anni 6 e mesi 9 di reclusione ed Euro 30.000 di multa, ridotta ad anni cinque, e mesi tre di reclusione ed Euro 24000 di multa per la concessione delle attenuanti generiche ed ulteriormente ridotta per la scelta del rito ad anni tre mesi sei di reclusione oltre ad Euro 16.000 di multa. In tal modo – osserva il ricorrente – la corte di merito sarebbe incorsa nel divieto della reformatio in peius della sentenza di primo grado avendo conteggiato per le attenuanti generiche una riduzione di pena inferiore agli anni due operata in primo grado.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile.

Nella decisione impugnata la corte di appello ha tenuto conto della intervenuta modifica del limite edittale minimo previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, sceso dai precedenti anni otto di reclusione ed Euro 25.822 di multa agli attuali anni sei di reclusione ed Euro 26.000. Ciò posto ha reputato che le attenuanti generiche non potessero essere concesse nella misura massima di un terzo come richiesto dall’appellante opponendovisi i plurimi precedenti penali del prevenuto anche per reati specifici, precedenti che rilevano i giudici di appello – avrebbero giustificato addirittura il diniego delle attenuanti.

La questione sollevata dal ricorrente è circoscritta alla quantificazione della diminuzione essendo pacifico che le attenuanti generiche sono state comunque riconosciute.

Al riguardo il Collegio condivide l’orientamento formatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 40910 del 27/09/2005, ric. William – Rv. 232066 – secondo cui nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l’effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza ( art. 597 cod. proc. pen., comma 4), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado.

Ed osserva come di tale principio sia stata già fatta specifica applicazione in fattispecie del tutto analoghe alla presente annullando la decisione del giudice d’appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato, pur rideterminando, in accoglimento dell’appello, la pena complessiva in misura inferiore a quella inflitta in primo grado per l’esclusione dell’aumento di pena per la continuazione, aveva però operata la diminuzione per le già concesse attenuanti generiche in misura inferiore a quella stabilita in primo grado (Sez. 4, n. 47341 del 28/10/2005 Rv. 233177).

Fa tuttavia rilevare che, nel caso in cui, come nella specie, in primo grado non sia stata operata la diminuzione di pena nella misura massima consentita di 1/3, il raffronto – limitatamente al calcolo delle attenuanti – deve avere riguardo alla percentuale di diminuzione.

Se, dunque, in primo grado è stata ritenuta la diminuzione di pena per 1/4, il giudice di appello, ove non ritenga di dover rivedere tale percentuale, applicando, ad esempio, la diminuzione nel massimo consentito, e vi sia appello del solo imputato, nel rideterminare la pena sarà tenuto per non incorrere nel divieto della reformatio in peius, unicamente a rispettare anch’esso la diminuzione di 1/4 per le attenuanti generiche calcolato sulla nuova pena individuata per il reato base.

Diversamente opinando -e, cioè, considerando la pena in concreto dedotta – non solo verrebbe comunque travolto in concreto il giudizio relativo alla mancanza delle condizioni per la diminuzione massima consentita della pena base che, invece, il giudice di appello ha inteso specificamente confermare ma, in alcuni casi, si potrebbe addirittura giungere ad una diminuzione di pena superiore a quella normativamente consentita.

Ed appare di tutta evidenza, quindi, che, qualora per la pena base sia applicata in appello una pena inferiore, la diminuzione in concreto individuata per le attenuanti generiche non potrà che essere – se autonomamente considerata – inferiore a quella stabilita dal primo giudice. In questo caso, evidentemente, il vantaggio per l’imputato risiederà nella valutazione finale della pena, comunque inferiore a quella stabilita nel grado precedente.

Nel caso di specie il valore percentuale di diminuzione stabilito in appello non solo non è inferiore dal punto di vista percentuale rispetto a quello applicato dal tribunale – 2/3 della pena base – ma, a ben vedere, è anzi superiore a quest’ultimo. E, dunque, l’imputato non ha alcun interesse al ricorso.

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 1000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 10-01-2012, n. 203 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio sono stati impugnati gli atti, in epigrafe indicati, relativi al procedimento per la valutazione comparativa per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di vice prefetto con decorrenze 1/1/2009 e 1.1.2010;

Considerato che con nota depositata in data 21.10.2011 il difensore della ricorrente ha tenuto a rappresentare la sopravvenuta carenza di interesse della sua assistita alla controversia essendo stata costei ammessa, nelle more, al corso per la promozione alla qualifica di vice prefetto con decorrenza 1.1.2011;

Considerato che tale dichiarazione fatta dal difensore della ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse della sua assistita alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il Giudice decidere la controversia nel merito (cfr., sul principio, Cons.St., IV^, nn. 3041 e 2551 del 2004);

Considerato che a fronte della predetta manifestazione di volontà che esclude ogni interesse alla coltivazione dell’originario gravame, non rimane al Collegio che adottare una declaratoria in conformità;

Considerato che le spese di lite, anche in mancanza di opposizione di parte resistente, possono essere compensate tra le parti in causa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere, Estensore

Roberto Proietti, Consigliere

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-07-2012, n. 12709

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Svolgimento del processo

Con sentenza depositata in data 23 ottobre 2009, la Corte d’appello di Brescia, confermando la sentenza n 42/07 del Tribunale di Crema, ha respinto la domanda proposta da T.G. nei confronti della Pasticceria Stella s.p.a., in contraddittorio con la terza chiamata Milano Assicurazioni, al fine di ottenere: a) la condanna della datrice di lavoro al risarcimento dei danni derivati dall’aggravamento della patologia alle anche della quale era portatore, per effetto delle posizioni incongrue e degli sforzi cui era stato costretto dalle mansioni assegnate; b) l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, dal momento che le sue assenze erano state determinate dalla malattia professionale.

La Corte territoriale, a fondamento della propria decisione, ha richiamato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, la quale aveva accertato che il netto peggioramento della coxartrosi primaria registrato negli ultimi quindici anni era già intervenuto nel 2000, dal momento che i radiogrammi del 13 dicembre 2000 erano nettamente sovrapponibili a quelli de 28 gennaio 2005 e che la RMN del febbraio 2006 aveva confermato che nessun aggravamento si era registrato rispetto al 2005. Da tali premesse discendeva che le mansioni svolte presso la Pasticceria Stella s.p.a. dal 1 ottobre 2003 al 10 febbraio 2005 non avevano provocato alcun aggravamento della patologia. Il consulente aveva anche escluso l’esistenza di un nesso causale tra l’aggravamento riscontrato nel 2008 e e mansioni svolte sino al febbraio 2005 e aveva aggiunto, all’esito del sopralluogo, che le mansioni assegnate al T. non comportavano la movimentazione manuale di carichi onerosi per l’articolazione delle anche e che venivano svolte con ritmi di lavoro non continui.

Avverso tale sentenza il T. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., cui risultano allegati due documenti.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, il T. lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia; omessa considerazione dei rilievi scientifici del c.t.p. dott. P. in punto di diagnosi dell’aggravamento della coxartrosi; violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione dell’art. 2087 c.c..

In particolare, il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale, recependo in modo acritico le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, non aveva considerato le critiche formulate dal consulente di parte, quanto alla mancata valutazione dei disturbi dolorosi e funzionali, quali elementi idonei rivelare che, nel periodo di svolgimento dell’attività lavorativa, si era registrato un aggravamento della patologia del T..

2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, omissione di accertamenti strumentali fondamentali per una corretta diagnosi; violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione dell’art. 2087 c.c., per non avere considerato che la gravità del quadro radiografico non è sempre rapportabile allo stadio clinico della coxartrosi, mentre le principali manifestazioni di quest’ultima sono da cogliere nel dolore e nelle limitazioni funzionali.

3. Con il terzo motivo, si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia; violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione dell’art. 2087 c.c., per non avere la Corte territoriale esaminato la compatibilità delle mansioni con la patologia, tenendo conto non solo della movimentazione dei carichi, ma della combinazione tra siffatta movimentazione e la prolungata posizione eretta tenuta dal lavoratore.

4. Con il quarto motivo, si denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa pronuncia sulla detraibilità dal periodo di comporto delle assenze del T. imputabili a responsabilità del datore di lavoro; violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, -violazione dell’art. 2087 c.c..

5. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione della loro connessione.

Essi sono inammissibili.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

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