Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-07-2011) 01-08-2011, n. 30453

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Livorno dichiarava B.A. responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, accertato il 10.10.2009, e lo condannava alla pena di 4.000,00 Euro di ammenda.

2. Ricorre l’imputato a mezzo del difensore, avvocato Vito Donati, e chiede l’annullamento della sentenza impugnata denunziando violazione degli artt. 143 e 161 c.p.p..

Assume che dalla annotazione di Polizia in data 10.10.2009, in atti, risultava che il B. si esprimeva "con molta difficoltà" in lingua italiana. Aveva dunque diritto all’assistenza di un interprete sin dal momento della sua identificazione e della dichiarazione di domicilio, mentre dal relativo verbale non risulta che tale assistenza avesse avuto. La nullità dell’atto si riverberava sulla notifica effettuata a mani del difensore sul presupposto che l’imputato si fosse rifiutato di dichiarare o eleggere un domicilio per le notificazioni: nullità ritualmente eccepita dal difensore in occasione della prima udienza (il 5.7.2010) successiva a detta notifica ed erroneamente ritenuta insussistente.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.

La sentenza impugnata riferisce che l’imputato era stato citato a giudizio con le forme della "presentazione immediata" D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20 bis, mediante notificazione al difensore, della richiesta della Polizia giudiziaria e della autorizzazione del Pubblico ministero; la prima udienza dibattimentale s’era tenuta il 23.10.2009 e, constatata l’irregolarità della notifica della citazione a giudizio, il dibattimento era stato rinviato al 5.7.2010;

in tale data era stata respinta l’ulteriore eccezione difensiva relativa al difetto di notifica della citazione a giudizio ed era stata dichiarata la contumacia dell’imputato.

1.1. Dagli atti risulta che effettivamente nell’annotazione di Polizia in data 10.10.2009 si dava atto che il B. si esprimeva "con molta difficoltà" in lingua italiana, e che, conseguentemente, sia la richiesta di presentazione sia l’autorizzazione del Pubblico ministero erano state tradotte all’imputato alloglotta in lingua ritenuta a lui nota. Non avendo l’imputato dichiarato nè eletto domicilio, la vocatio in iudicium venne notificata, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, al difensore.

Non risulta tuttavia dal verbale di identificazione dell’imputato che in quella sede l’imputato fosse stato assistito da un interprete;

risulta invece che gli era stato nominato un difensore; che era stato, senza risultato, richiesto di dichiarare o eleggere un domicilio; che s’era rifiutato di firmare il verbale.

1.2. Nella situazione considerata appare dunque fondata l’eccezione di nullità tempestivamente formulata dalla difesa (e per altro incidente sulla costituzione del rapporto processuale e sul diritto dell’imputato di essere effettivamente informato e di intervenire nel processo a suo carico), non essendo possibile ritenere che il B. potesse comprendere, e abbia effettivamente compreso, gli avvertimenti che ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 1, la polizia giudiziaria era tenuta ad impartirgli all’atto dell’invito a dichiarare o eleggere domicilio. Avvertimenti che, come ricorda l’art. 171 c.p.p., comma l, lett. e), costituiscono presupposto di validità dell’invito stesso e condizione degli effetti previsti dall’art. 161, comma 4, nel caso di mancanza di qualsivoglia dichiarazione o elezione di domicilio.

1.3. Non può dubitarsi, d’altronde, che, laddove si richiede che all’imputato sia rivolto un avvertimento, questo deve essere formulato in guisa da risultare per lui chiaramente comprensibile;

non potendosi considerare "dato" (così si esprime l’art. 171, lett. e) un messaggio verbale se neppure il significato delle parole di cui è composto risulta con certezza apprensibile dal destinatario.

2. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice di pace di Livorno.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Livorno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-01-2012, n. 221 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

C.D. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi e memoria, avverso il decreto della Corte di appello di Venezia in data 24 giugno 2009 in materia di equa riparazione della L. n. 89 del 2001, ex art. 2, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato a corrispondere un indennizzo in favore del ricorrente di Euro 4.500,00, pari ad Euro 400,00 per ogni anno di durata non ragionevole determinata in complessivi undici anni e tre mesi, in conseguenza del superamento del termine ragionevole di durata di un giudizio introdotto davanti al Tar Lazio con ricorso del dicembre 1994 e definito con decreto di perenzione del 31 marzo 2009.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

I due motivi di ricorso, con i quali si lamenta la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore ai parametri fissati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di cassazione, sono fondati, in quanto la liquidazione dell’indennizzo nella misura di Euro 400,00 per ogni anno di durata non ragionevole è irragionevolmente inferiore a quella applicata in casi simili sulla scorta dei parametri fissati dalla giurisprudenza della CEDU, per un ammontare di circa 1.000,00 ad anno.

Il decreto impugnato deve essere pertanto annullato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

In ordine al criterio per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va considerato che la CEDU, in due decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010;

Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo inferiore a quella di mille Euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (v. Cass. 2010/14753; 2010/15130).

Nel caso di specie – considerati i margini di valutazione equitativa adottabili in conformità dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata giurisprudenza della CEDU e valutate le specificità del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi al Tar Lazio oltre i limiti ragionevoli di durata, tenuto conto, in particolare, della tardiva presentazione della istanza di fissazione dell’udienza – al ricorrente va liquidata in via equitativa, per danno non patrimoniale, la somma di Euro 7.000,00, con gli interessi legali dalla domanda, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente. Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), con distrazione delle spese del giudizio di merito in favore dei difensori del ricorrente, avv.ti Francesco e Gabriele De Paola, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 7.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito che si liquidano in Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente, avv.ti Francesco e Gabriele De Paola, dichiaratisi antistatari, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 665,00 di cui Euro 565,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-10-2011, n. 8140 Indennità varie

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla resistente Amministrazione della Giustizia in data 18 maggio 2010 e depositato il successivo 31 maggio 2010, i ricorrenti, tutti appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, espongono di avere svolto servizi su turni stabili e periodici per tre giorni la settimana sulla scorta di formali ordini di servizio. Rappresentano che l’Amministrazione ha corrisposto loro l’indennità di buono pasto in misura unica giornaliera a far tempo dal 18 agosto 1999, mentre avrebbe dovuto corrisponderla in misura doppia.

A sostegno della loro pretesa deducono:

– violazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 203 del 1989 e dell’articolo 12 della legge n. 395 del 1990; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, per disparità di trattamento e per manifesta ingiustizia.

Riprendendo la sentenza di questa sezione n. 246/2010, adottata in sede di esecuzione di giudicato, fanno notare che l’art. 1, lettera b), della legge 18 maggio 1989, n. 203, applicabile agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in forza dell’estensione sancita dal successivo articolo 3, mira a garantire il servizio della mensa (a carico dell’Amministrazione) al personale delle forze di polizia che, per la consistenza degli impegni connessi ai servizi prestati, non può consumare i pasti presso il proprio domicilio, con il conseguente diritto, per gli aventi titolo, agli importi sostitutivi, nella misura del controvalore già stabilito dalla stessa Amministrazione.

Sempre il citato art. 1 della legge n. 203/1989 prevede, tra "le particolari situazioni di impiego e ambientali" che legittimano la costituzione di mense obbligatorie di servizio, quelle del personale impiegato in speciali servizi operativi "durante la permanenza nel servizio", con la conseguenza che, ove la "permanenza nel servizio" si protragga necessariamente in orari che – in condizioni di normale utilizzo della mensa obbligatoria – imporrebbero la consumazione di due pasti, anziché di uno, risulterebbe in contrasto con lo spirito e la lettera della predetta normativa negare l’emolumento in esame a chi abbia dovuto protrarre il servizio sino e oltre quei limiti giornalieri.

Infatti, in caso contrario si verificherebbe che i dipendenti che hanno espletato il servizio distribuito in 5/6 giornate lavorative percepirebbero sino al doppio della indennità sostitutiva rispetto ai colleghi che – a parità di ore complessive settimanali – hanno espletato il servizio concentrato in 3 giornate lavorative.

Il D.P.C.M. 5 giugno 1997, infatti, si riferisce espressamente ai dipendenti "in servizio presso uffici con orario settimanale articolato su cinque giorni", e "per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente protrae l’attività di servizio nelle ore pomeridiane, con l’effettuazione della pausa, o nella giornata in cui il dipendente effettua, immediatamente dopo l’orario ordinario e la pausa, almeno tre ore di lavoro straordinario"; e dunque disciplina non già la fattispecie dei ricorrenti, ma quella del normale orario settimanale articolato su cinque giorni.

Ne conseguirebbe, in applicazione del principio "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", un ulteriore argomento a favore della tesi dei ricorrenti.

In buona sostanza lamentano la disparità di trattamento rispetto a colleghi che pur avendo svolto il servizio su 5/6 giornate lavorative la settimana a parità di ore globali hanno ricevuto il buono pasto in misura doppia, rispetto a quanti, come sono loro stessi, che pur avendo svolto un servizio concentrato in tre giornate alla settimana se ne sono visti corrispondere la metà;

– violazione degli articoli 3, primo comma e 36 primo comma della Costituzione.

Gli interessati sostengono che ove si effettuasse una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sopra riportate apparirebbe chiaramente illogico ed ingiustificato che l’indennità di che trattasi venisse corrisposta in maniera uguale ai dipendenti che hanno effettuato servizi in questione sull’arco dell’intera giornata, nel periodo tra il 1° gennaio 1999 ed il 1° gennaio 2009 e coloro che hanno espletato il servizio distribuito in 5/6 giornate lavorative.

In conclusione i ricorrenti pur avendo espletato il servizio settimanale concentrato in 3 giornate lavorative, hanno percepito il buono pasto in misura unitaria, per il periodo antecedente al 1° gennaio 2009, quando l’Amministrazione a seguito di circolare n. 0104494/2009, ha cominciato a corrisponderlo in misura doppia.

Concludono quindi chiedendo che sia dichiarato il loro diritto a percepire tale compenso in misura doppia e per il periodo dal 18 agosto 1999 fino al momento in cui hanno cominciato a percepirlo in misura doppia, maggiorato di interessi legali e di rivalutazione monetaria, come per legge, con conseguente accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti ai sensi dell’art. 2948, n. 4), l’inammissibilità del ricorso sotto il profilo del mancato assolvimento dell’onere della prova ed ha rassegnato opposte conclusioni.

Pervenuta la causa per la trattazione all’udienza pubblica del 18 novembre 2010, il Collegio non l’ha ritenuta ancora matura per la decisione disponendo, a tal uopo, un’istruttoria.

Eseguiti gli incombenti il ricorso, dopo un primo rinvio alla pubblica udienza del 19 maggio 2011 è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 21 giugno 2011.

Motivi della decisione

1. Con il ricorso in esame i ricorrenti tutti appartenenti al Corpo di polizia Penitenziaria, come risulta dalle attestazioni prodotte in atti, chiedono che venga riconosciuto loro il diritto all’attribuzione del buono pasto in misura doppia giornaliera, per il periodo dal 18 agosto1999 al 1 gennaio 2009, essendo quest’ultima data il giorno a decorrere dal quale essi hanno cominciato a percepirlo in tale entità doppia, con corresponsione di interessi legali e rivalutazione per legge sulle somme, dal dovuto sino al soddisfo.

2. In via preliminare va esaminata ed accolta l’eccezione di prescrizione opposta dalla resistente Amministrazione della Giustizia.

In primo luogo è evidente che, essendo il controvalore del pasto un importo che sarebbe dovuto essere corrisposto periodicamente, rileva la prescrizione breve quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c..

Né può ritenersi alla specie applicabile la sentenza della Corte costituzionale 1° giugno 1966, n. 63, che impone il mancato decorso del termine prescrizionale in relazione solo al diritto al salario, mentre le somme in questione costituiscono un’indennità di natura compensativa.

Infine non risultano per tabulas atti interruttivi di tale prescrizione.

Ne deriva che il diritto è senz’altro prescritto sino al 18 maggio 2005, posto che la data di notifica del ricorso valevole ad interrompere l’ulteriore decorso del termine prescrizionale è rappresentata da quella della spedizione postale, vale a dire dal 18 maggio 2010.

3. Va pure esaminata l’eccezione di inammissibilità opposta dall’Amministrazione della giustizia sin dall’atto di costituzione e secondo la quale i ricorrenti non avrebbero fornito la prova dei presupposti costitutivi del diritto azionato in giudizio ed oramai ai sensi e per gli effetti dell’art. 2697 c.c. e degli articoli 40, comma 1, lett. c), 63, commi 1 e 64, comma 1 del d.lgs. n. 104/2010 non essendo neppure stato fornito un principio di prova del diritto azionato.

L’eccezione va proprio respinta.

Il quadro normativo che odiernamente regola la prova dei fatti nel processo amministrativo è costituito dagli articoli 63 e 64 del d.lgs. n. 104 del 2010; stante la prima norma "Fermo restando l’onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti anche di ufficio chiarimenti o documenti"e stante il primo comma della seconda: "Spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni", secondo il principio civilistico di cui appunto all’art. 2697 c.c.

Ed i ricorrenti hanno prodotto unitamente al ricorso gli attestati dai quali si evince che tutti rivestono qualifiche varie nell’ambito della Polizia Penitenziaria e che dimostrano la loro presenza in servizio in date varie, con decorrenze antecedenti a quelle cui è riferita la loro pretesa; nonché dimostrano l’ufficio di appartenenza o presso cui hanno comunque prestato servizio nel periodo considerato, avente peculiarità tali da implicare lo svolgimento dell’attività lavorativa in turni più ampi – di 12 ore, col che è da ritenersi assolto il principio di prova atto a compulsare i poteri istruttori del giudice amministrativo, come in narrativa riferito ed a sostenere l’intero ricorso.

4. Va a questo punto accertata la sussistenza o meno in via teorica del diritto al controvalore del buono pasto in misura doppia, anteriormente al momento in cui l’Amministrazione resistente ha cominciato a corrisponderla, in capo a quei dipendenti che svolgono servizi su turni stabili e periodici di 12 ore giornaliere.

4.1 – In proposito occorre esaminare la natura dell’indennità in parola e la ratio sottesa alla sua corresponsione.

Essa ha natura compensativa di una spesa sostenuta dal dipendente, il quale, in ragione di esigenze di servizio, non può consumare il pasto nella propria abitazione, né gli è consentito di fruire di un servizio mensa e, perciò, non rappresenta un vero e proprio emolumento.

Ciò si deduce dalla normativa posta a fondamento della previsione della corresponsione del buono pasto.

In particolare, il D.P.C.M. 5 giugno 1997 prevede che il buono pasto sia corrisposto, laddove non sia stato istituito il servizio mensa, che garantirebbe la fornitura diretta del pasto al di fuori del domicilio del dipendente, e ne fissa la misura unica giornaliera, riferendosi, tuttavia, specificamente a chi deve trattenersi solo per il pranzo per ragioni di lavoro.

È, perciò, evidente che, laddove le esigenze di servizio permangano per altre ore lavorative giornaliere, di modo che il dipendente è costretto a mangiare per ben due volte fuori casa, il buono pasto deve essere riconosciuto in misura doppia.

D’altra parte, la stessa Amministrazione ha cominciato a riconoscere ed a corrispondere il controvalore del buono pasto in misura doppia dal 1° gennaio 2009, sulla base soltanto di una propria circolare, perciò, in assenza di un’espressa previsione normativa. Né può fondatamente affermarsi che detta circolare, nella parte che qui interessa, abbia recepito il contratto collettivo di lavoro, che, al contrario, sul punto tace.

4.2 – Ragioni di opportunità, derivanti da limiti di spesa, non possono poi trovare ingresso in questa sede, nella quale va soltanto accertata la sussistenza o meno del diritto soggettivo che i ricorrenti pretendono di far valere.

Dalla documentazione depositata dal soggetto onerato, concernente tutti i ricorrenti tranne per Contasti Carlo, in quanto non redatta in tempo utile, risulta confermato l’esercizio dell’attività lavorativa in turni di 12 ore giornaliere, su tre giorni settimanali e per i periodi pure risultanti dalle attestazioni prodotte.

5. Conseguentemente il ricorso va accolto come di seguito specificato e per l’effetto va riconosciuto il diritto al buono pasto in misura doppia in capo ai ricorrenti, per il periodo dal 18 maggio 2005 al 1° gennaio 2009, nella misura risultante nei relativi dettagliati attestati di servizio, corredati di tabella. Analogamente va effettuato per il ricorrente Contasti Carlo nei cui confronti il diritto va riconosciuto nell’ambito delle predette decorrenze e per i periodi di effettiva adibizione, risultanti dagli atti di ufficio e dagli statini di presenza, ancorché non esibiti dall’Amministrazione. Non può essere riconosciuto alcun diritto nei confronti del ricorrente C.M., in quanto cessato in data 1° marzo 2002, molto prima della decorrenza del 18 maggio 2005 dalla quale il beneficio in parola è riconosciuto con l’odierna pronuncia.

Le somme così determinate dovranno essere maggiorate degli oneri accessori come per legge.

6. In considerazione della peculiarità delle questioni trattate si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari di difesa, ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 92 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

– lo accoglie e per l’effetto riconosce in capo ai ricorrenti G.F., O.B., F.R., E.M., M.P., M.E., T.P., G.A., S.D.C., G.G., C.F., F.C., V.B., R.P., A.M., M.M., F.T., D.B., il diritto al buono pasto in misura doppia, per il periodo dal 18 maggio 2005 al 1° gennaio 2009, nelle misure e secondo le modalità in motivazione precisate e con oneri accessori come per legge;

– riconosce in capo al ricorrente Contasti Carlo il diritto al doppio buono pasto per il periodo dal 18 maggio 2005 al 1° gennaio 2009 e per i periodi di effettiva adibizione, risultanti dagli atti di ufficio e dagli statini di presenza e con oneri accessori come per legge;

– lo respinge nei confronti del ricorrente Mungiello Ciro, come in motivazione indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 14-11-2011, n. 8771

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che con sentenza n. 12009 del 2008 il TAR Lazio accoglieva il ricorso proposto dai signori M. ed altri (tra cui il ricorrente) per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare il TAR accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo delle due ore di servizio straordinario obbligatorio a decorrere dal 31 dicembre 1995 nella base pensionabile e sulla base di calcolo della buonuscita.

Espone altresì di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, posto che questa è passata in giudicato, atteso il decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude chiedendo pertanto che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza, oppure che sia nominato un commissario ad acta come per legge.

L’esponente aziona la pretesa ad ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto nei confronti dei destinatari e dei quali fa parte, ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Al riguardo è dunque da rilevare che, ancorché la sentenza possa ritenersi quanto meno esecutiva non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione del tutto indeterminata, laddove a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e della indennità di buonuscita potrà avere attuazione quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno e cioè al momento del collocamento in quiescenza.

Sotto questo profilo potrebbe obiettarsi che l’ottemperanza sostanzia un giudizio di merito, nel quale, unico, il giudice può sostituirsi all’Amministrazione nell’adottare il provvedimento, ma tale obiezione non vale a scalfire la circostanza che era nella disponibilità della parte fornire la prova dell’intervenuta cessazione al momento della proposizione del ricorso per l’esecuzione, laddove il giudice non può di certo, neppure in sede di merito, sostituirsi all’Amministrazione quando la pretesa azionata, ancorché derivante da una sentenza asseritamente passata in giudicato, sia indeterminata o futura.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando:

Dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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