T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 06-09-2011, n. 2170

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 19 febbraio 2007 e depositato il 9 marzo successivo, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 4/2006, prot. 5758 del 13 dicembre 2006, notificata al liquidatore in data 21 dicembre 2006, con cui il Sindaco del Comune di Valle Lomellina, richiamate le precedenti ordinanze nn. 2/99, 1/2000, 4/2001, 4/2003, 6/2004 e 13/2005, ha disposto la prosecuzione delle operazioni di bonifica e ripristino ambientale presso le aree di proprietà della stessa società ricorrente e la prosecuzione dell’accesso e dell’immissione nel possesso della medesima area, acquisendone la disponibilità fino al 31 dicembre 2007, salvo ulteriore proroga e fino all’esecuzione completa delle attività di bonifica e ripristino ambientale.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di illegittimità derivata dall’atto presupposto, ossia l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, in quanto la sottrazione della disponibilità dell’area per effetto del sequestro penale, esclude l’inadempimento della ricorrente, facendo venir meno il presupposto per l’esecuzione d’ufficio; la contraddittorietà della motivazione per aver ritenuto sussistente il requisito dell’urgenza in una situazione stazionaria ormai da anni; la violazione dell’art. 38, comma 2, della legge n. 142 del 1990 (ora 54 del T.U.E.L.) e dell’art. 217 del R. D. n. 1256 del 1934 per mancanza di istruttoria finalizzata alla preventiva eliminazione degli asseriti inconvenienti, oltretutto in assenza di un pericolo effettivo e in presenza di un sequestro penale; la violazione degli artt. 6, 7 e 9 della legge n. 241 del 1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento; la violazione degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. n. 22 del 1997 (ora artt. 192 e 250 del D. Lgs. n. 152 del 2006), dell’art. 31 bis della legge regionale n. 94 del 1980 e dell’art. 38 della legge n. 142 del 1990 (entrambi abrogati), poiché dopo il dissequestro l’Amministrazione avrebbe dovuto rinnovare il procedimento in contraddittorio con l’interessata, la violazione degli artt. 71 e ss. della legge n. 2359 del 1865 e incompetenza del Sindaco per aver disposto un’occupazione temporanea al di fuori delle ipotesi normativamente previste.

Quanto ai vizi propri la ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per perplessità della motivazione, in quanto per un verso la reiterazione del vincolo espropriativo sarebbe avvenuta sulla base di una generica dichiarazione di opportunità non meglio esplicitata, per altro verso l’atto sarebbe stato adottato richiamando una serie di norme tra loro confliggenti, tali da non consentire l’individuazione del potere in concreto esercitato; la violazione di legge in relazione all’art. 242 del D. Lgs. n. 152 del 2006, in quanto l’asserito piano operativo di bonifica non sarebbe stato né approvato dal Comune, né presentato o approvato dalla Regione, né sarebbero state rispettate le fasi di indagine e di intervento, così come scandite dalla normativa richiamata; l’incompetenza del Sindaco e violazione dell’art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 2000, dell’art. 217 del T.U.L.S.; dell’art. 250 del D. Lgs. n. 152 del 2006, dell’art. 54, comma 2, TUEL, dell’art. 31 bis della legge regionale n. 94 del 1980 perché, ai sensi dell’art. 107, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000, agli organi di governo spetterebbero i poteri di indirizzo, mentre le competenze già attribuite al Sindaco dall’art. 217 del R. D. n. 1256 del 1934, spetterebbero attualmente ai dirigenti; l’incompetenza e violazione della normativa in tema di occupazioni d’urgenza e requisizioni e dell’art. 42 Cost. perché il generale potere del Sindaco di adottare ordinanze d’urgenza nelle materie che gli sono delegate non includerebbe anche il potere di disporre della proprietà privata con un atto ablatorio, che sarebbe invece riconosciuto dalla legge solo in ipotesi tassative, quali l’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio e l’occupazione temporanea di cui, rispettivamente, agli artt. 22 bis e 49 del D.P.R. n. 327 del 2001, nonché la requisizione d’urgenza di cui all’art. 7 della legge n. 2248 del 1865 che, peraltro, sarebbe di competenza del Prefetto, l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta essendo stata disposta una proroga sine die dell’occupazione senza indicazione dei termini di inizio e di fine delle operazioni di bonifica e contraddicendo quanto suggerito dal Gruppo di Lavoro per la realizzazione di interventi di smaltimento e bonifica che, già nel verbale del 6 marzo 2000, avrebbe proposto l’adozione di un’ordinanza che imponesse alla S.I.F. di presentare un progetto per la bonifica sulla base della nuova normativa dettata dal del D. M. n. 471 del 1999, attuativo del Decreto Ronchi.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Valle Lomellina e la Regione Lombardia, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 7 giugno 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. In via preliminare va scrutinata l’eccezione formulata dalla difesa della ricorrente in relazione alla tardività del deposito della memoria e dei documenti da parte del Comune.

1.1. L’eccezione è fondata.

La difesa del Comune di Valle Lomellina ha depositato in giudizio i documenti in data 17 maggio 2011 e la memoria in data 26 maggio 2011, ossia oltre i termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm. – applicabile ratione temporis (cfr. Consiglio di Stato, VI, 16 febbraio 2011, n. 984) – che consente il deposito dei documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza e delle memorie di replica fino a venti giorni liberi antecedenti.

Pertanto, tali atti non possono essere presi in considerazione.

2. Passando al merito del ricorso, lo stesso è fondato.

2.1. La questione, sia di fatto che di diritto, riguardante la presente controversia è stata già affrontata e risolta da questa Sezione con la sentenza del 10 giugno 2009, n. 3492 che ha ritenuto illegittima una precedente ordinanza di proroga dell’ordinanza n. 2/99 con cui sono state disposte le operazioni di bonifica del sito di proprietà della ricorrente e la prosecuzione dell’accesso e dell’immissione del possesso dello stesso (nella specie l’ ordinanza n. 13/2005).

2.2. Di conseguenza, nel caso di specie, applicando l’art. 74 cod. proc. amm., si può fare diretto riferimento al precedente conforme, tenuto conto che non si ravvisano elementi nuovi, in grado di mutare l’orientamento già delineato sulla stessa questione (cfr. in tal senso, T.A.R. Liguria, 1 febbraio 2011, n. 176).

3. Quanto alla domanda risarcitoria, formulata con lo stesso ricorso, la stessa non può essere accolta in quanto non è stata fornita alcuna prova del danno, sia nella sua esistenza che nel suo ammontare (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, IV, 22 giugno 2011, n. 3297).

4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullata l’ordinanza n. 4/2006, impugnata con lo stesso ricorso. La domanda di risarcimento del danno deve essere respinta.

5. In considerazione dell’esito complessivo della controversia, le spese possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato; respinge la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-06-2011) 12-09-2011, n. 33777 Esecuzione

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 21.7.2010, pronunciata a seguito di incidente di esecuzione promosso da S.G. e al quale avevano partecipato come parti interessate anche A.L. e A. A., il Tribunale di Agrigento ordinava la restituzione dell’immobile – sito in (OMISSIS), di cui al verbale di sequestro in data 7.5.2005 eseguito dalla Polizia Municipale di Agrigento – all’avente diritto S.G.. Il Tribunale premetteva che A.L. – condannato definitivamente dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 26.5.2009 per abusi edilizi riguardanti l’immobile in questione – risultava promittente acquirente dell’immobile in forza di contratto preliminare del 30.10.2003, concluso con la promittente parte venditrice S.G. e M.A.; che il trasferimento del possesso materiale e giuridico dell’immobile sarebbe dovuto avvenire con l’atto pubblico di compravendita da stipularsi entro il 30.6.2006; che la stipula del contratto definitivo non era avvenuta nè entro la suddetta data nè successivamente; che A.A., già nominato custode dell’immobile all’atto del sequestro del 7.5.2005, era stato assolto con la menzionata sentenza dagli stessi abusi edilizi per i quali era stato invece condannato A.L..

Riteneva che l’immobile, del quale la Corte di appello di Palermo aveva ordinato la restituzione all’avente diritto, dovesse essere restituito a S.G., in quanto lo stesso risultava proprietario dell’immobile in forza di contratto di compravendita del 16.8.1995 ed estraneo alla condotta illecita per la quale era stato condannato A.L..

Riteneva, inoltre, che nè A.L. nè A.A. avessero titolo per ottenere la restituzione dell’immobile.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di A.L. e A.A., chiedendone l’annullamento per mancanza e illogicità della motivazione, risultante dal testo dell’ordinanza impugnata.

Il Tribunale aveva fatto propri gli argomenti sostenuti da S. G., fondando la decisione su risultanze processuali fortemente dubbie.

Nessuna risposta era stata data alle doglianze avanzate da A. L. e A.A..

Quest’ultimo, legittimo detentore del bene immobile in quanto nominato custode all’atto del sequestro, nelle more del procedimento di esecuzione aveva avuto in consegna l’immobile da ufficiali di P.G. in servizio presso la Procura di Agrigento, e quindi avrebbe dovuto essere riconosciuto legittimo possessore dell’immobile.

Tra l’altro il provvedimento impugnato appariva illogico, poichè nelle premesse si era correttamente indicata la ubicazione dell’immobile in (OMISSIS), ma poi nel dispositivo la stessa era stata indicata in (OMISSIS).

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale di Agrigento, con motivazione ineccepibile dal punto di vista logico e giuridico, ha restituito l’immobile in questione all’avente diritto S.G..

A.L. non può ottenere il possesso dell’immobile, in quanto non è stato perfezionato il contratto di compravendita che, in base al preliminare di vendita, si sarebbe dovuto concludere entro il 30.6.2006.

Poichè il processo per gli abusi edilizi si era concluso, è di tutta evidenza che A.A., nominato custode all’atto del sequestro dell’immobile, non aveva alcun titolo per chiedere la consegna dell’immobile, poichè il suo compito di custode era terminato e si doveva provvedere, come si è in effetti provveduto con l’incidente di esecuzione di cui trattasi, alla restituzione del bene al legittimo proprietario.

L’errata indicazione nel dispositivo dell’ubicazione dell’immobile non inficia in alcun modo la logica del provvedimento, trattandosi di un mero errore materiale a cui potrà porsi rimedio con l’apposita procedura.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento alla Cassa delle Ammende, a carico di ciascuno, della somma indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-02-2012, n. 2470 Rimborso

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Svolgimento del processo

Il contribuente, ha impugnato in sede giurisdizionale il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia Entrate alla domanda presentata al fine di ottenere il rimborso delle ritenute operate nell’anno 2000, sulle somme erogate dall’ENEL a titolo di previdenza integrativa in forma di capitale, in forza di accordo collettivo.

All’esito del giudizio di merito, la CTR, con la decisione in questa sede impugnata, riteneva e dichiarava tassabile nella misura del 12,50%, la differenza tra il capitale ed i premi riscossi.

L’Agenzia ha gravato tale ultima decisione con ricorso per Cassazione; la contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

La ricorrente Agenzia censura l’impugnata decisione, sotto un primo profilo, per falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4 ( T.U.I.R.), della L. n. 482 del 1985, art. 6, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, (art. 17), lett. a), del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, per altro aspetto, per violazione dell’art. 1919 c.c., D.P.R. n. 449 del 1959, artt. 1, 33 e segg., e falsa applicazione dell’art. 42, comma 4 cit. T.U.I.R., L. n. 482 del 1985, art. 6, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, lett. a), D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, nonchè per insufficiente motivazione su fatto decisivo e controverso.

L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia,ritenendo ed affermando che gli importi andavano assoggettati alla aliquota del 12,50% sulla differenza tra il capitale ed i premi riscossi, ridotto del 2% per ogni anno successivo al decimo.

Il Collegio è dell’avviso che il ricorso debba essere definito, sulla base dei principi di diritto, secondo cui "In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di Previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del T.U.I.R., solo per quanto riguarda la sorte capitale, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base a quanto precisato nella motivazione della medesima decisione, "il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato), si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del T.U.I.R." (Cass. SS.UU. n. 13642/2011);

"ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

La decisione impugnata, pur ponendosi nel solco del richiamato principio, avendo affermato che sulla parte relativa al rendimento deve applicarsi la ritenuta del 12,50%, determinata con i criteri dell’art. 42 T.U.I.R., non risulta, per la genericità dell’assunto conclusivo, aderente ad esso nella parte in cui, senza, peraltro, dare adeguata contezza del percorso decisionale, omette di indicare gli elementi alla cui stregua va determinato il rendimento tassabile al 12,50%.

Il ricorso va, pertanto, accolto, nei precisati limiti, e, per l’effetto cassata l’impugnata decisione;

Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR del Lazio, procederà al riesame e, quindi, adeguandosi al richiamato principio ed all’esplicito passaggio motivazionale, contenuto nella citata decisione delle Sezioni Unite n. 13642/2011, secondo cui per "rendimento" deve intendersi "il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato", deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando adeguatamente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, nei sensi di cui alla parte motiva, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la pronuncia sulle spese.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-03-2012, n. 4593

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Svolgimento del processo

Nell’ambito di una causa civile proposta contro l’Asl (OMISSIS) di Treviso, M.A., in proprio e quale genitrice esercente la potestà nei confronti della figlia minore, P.V., proponeva opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 innanzi al Presidente del Tribunale di Treviso, avverso il decreto con il quale il giudice titolare della causa aveva liquidato in Euro 1.500,00, oltre accessori, il compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio, prof. R.M., nominato per gli accertamenti medici del caso.

Con ordinanza del 24.2.2006 il Presidente del Tribunale rigettava l’opposizione. Ritenuto applicabile – non essendo stato indicato da parte del giudice il criterio di liquidazione prescelto – il sistema di remunerazione a tempo, secondo le vacazioni, non potendosi applicare il D.M. 30 maggio 2002, art. 20 e segg. riferiti a casi tipicamente individuati non riconducibili all’accertamento tecnico richiesto al consulente, il Presidente del Tribunale riteneva che la somma liquidata rientrasse nei limiti prescritti ed apparisse congrua in relazione alla qualità e alla quantità della prestazione svolta.

Per la cassazione di tale provvedimento ricorre M.A., formulando due motivi d’annullamento.

Nessuna delle parti intimate – Asl n. (OMISSIS) Treviso e M. R. – ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 1, 20, 21 e 29 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002 e della L. n. 319 del 1980, art. 4.

Sostiene parte ricorrente che l’attività medico-legale è dettagliatamente disciplinata dalle suindicate norme del D.M. cit., sicchè il criterio residuale della liquidazione del compenso in base alle vacazioni non può trovare ingresso in materia.

Formula, pertanto, il seguente quesito; "Con riferimento ai compensi spettanti al c.t.u. medico-legale nei processi civili, dica la Corte se sono applicabili gli artt.20, 21 e 29 della tabella del D.M. 3 maggio 2002 e inapplicabile l’onorario a vacazione previsto dalla L. n. 319 del 1980, art. 4". 1.1. – Il motivo è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza.

Ai fini della sussistenza del requisito della "esposizione sommaria dei fatti di causa", prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.p., comma 1, n. 3, è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Cass. n. 15808/08).

1.1.1. – Nello specifico, la mancata trascrizione dei quesiti sottoposti dal giudice di merito al c.t.u. osta alla comprensione della natura dell’incarico, della sua estensione e della sua corrispondenza allo schema legale della consulenza tecnica medico- legale cui si riferisce la norma (per l’esattezza il D.M. 30 maggio 2002, art. 21) di cui parte ricorrente denuncia la violazione. E ciò non consente di valutare l’esattezza o meno della decisione oggetto del ricorso.

2. – Il secondo motivo denuncia il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e la violazione dell’art. 132 c.p.c. e/o dell’art. 134 c.p.c., e comunque l’omessa o insufficiente motivazione, essendo una mera petizione di principio l’assunto per cui non troverebbero applicazione nella fattispecie i citati articoli della tabella.

Parte ricorrente formula, all’esito, il seguente quesito: "dica la Corte se il provvedimento decisionale D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 debba essere motivato ex art. 132 c.p.c. o ex art. 134 c.p.c.". 2.1. – Anche tale motivo è inammissibile.

Il quesito che, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis alla fattispecie), deve corredare i singoli motivi del ricorso per cassazione, non può consistere in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub indice (cfr.

Cass. S.U. n. 25836/08), nè può risolversi in un’affermazione ovvia e priva della dignità di principio di diritto idoneo ad assurgere a massima giuridica (cfr. Cass. n. 7197/09), che si riduca a mera riproduzione, in forma apparentemente problematica, di una norma di significato non controverso.

2.1.1. – Nello specifico, l’interrogativo circa l’applicazione dell’art. 132 o 134 c.p.c. al provvedimento reso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, che testualmente ha natura di ordinanza (visto il richiamo che il comma 2 di detta norma opera al processo speciale previsto per gli onorari di avvocato), non richiede alcun dispendio di funzione nomofilattica, ma da luogo a una risposta scontata e inconcludente, che non vale a risolvere nè in un senso, nè nell’altro la doglianza, atteso che la natura succinta e sintetica della motivazione dell’ordinanza non predica di per sè l’esistenza del vizio denunciato.

2.2. – Miglior sorte non ha la censura veicolata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 affatto carente del necessario momento di sintesi volto a individuare il fatto controverso e decisivo che non sarebbe stato adeguatamente esaminato dal giudice di merito.

3. – In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.

4. – Nulla per le spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.