Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 19981 Azione del danneggiato

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assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata I.V. esponeva che in data (OMISSIS), mentre era alla guida del proprio ciclomotore, era stato investito dall’autovettura di proprietà della Ligure Leasing Spa, condotta da L.G., assicurata per la R.c. dalla Tirrena Assicurazioni Spa, riportando lesioni personali.

Ciò premesso, conveniva in giudizio il L., la Ligure Leasing Spa e la Tirrena Assicurazioni al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Nel corso del giudizio la Tirrena era posta in liquidazione coatta amministrativa ed il giudizio, interrotto, veniva riassunto nei confronti della Tirrena in L.c.a., della Praevidenzia Assicurazioni (attualmente, Nuova Tirrena), dell’Assitalia e della Toro Spa. Si costituiva il F.G. V.S., che erogava in via transattiva l’importo del massimale pari a L. 200 milioni oltre interessi. In esito al giudizio il Tribunale di Sanremo dichiarava la cessazione della materia del contendere tra l’attore ed il Fondo di garanzia, condannava quindi in solido il L., la Ligure Leasing, la Tirrena Spa in lca e l’impresa designata Praevidentia Spa al pagamento di Euro 89.070,44 quale importo residuo eccedente il massimale. Avverso tale decisione proponevano appello con due distinti atti la Tirrena in l.c.a. e la Nuova Tirrena Spa eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, nonchè appello incidentale I. V. chiedendo l’aumento, delle somme liquidategli ed appello incidentale la Ligure Leasing. In esito al giudizio, la Corte di Appello di Genova con sentenza depositata in data 10 aprile 2009 respingeva l’appello della Nuova Tirrena e della Tirrena in l.c.a.; a parziale modifica della sentenza impugnata, condannava la Nuova Tirrena (in luogo della Praevidentia) quale cessionaria in solido con gli altri soggetti indicati al punto 2 del dispositivo; a parziale modifica della sentenza, revocava la condanna della Tirrena in l.c.a.; a specificazione del dispositivo, dichiarava che la somma di Euro 89.074,44 era in valuta al 30 maggio 2003, data della sentenza, e che sulla stessa dovevano corrispondersi gli interessi legali dalla domanda e dal 30 maggio anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata sino al saldo; provvedeva infine alla regolamentazione delle spese. Avverso la detta sentenza la Nuova Tirrena Spa ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resistono con controricorso I. V. e la Cassa di Risparmio di Savona Spa, incorporante la Ligure Leasing Spa) che ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato. La ricorrente ha altresì depositato memoria difensiva a norma dell’art. 378 cod. proc. civ.
Motivi della decisione

In via preliminare, vanno riuniti il ricorso principale proposto dalla Nuova Tirrena Spa e quello incidentale condizionato proposto dalla CA.RI.SA, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

La prima doglianza, svolta dalla ricorrente principale, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge ( D.P.R. n. 449 del 1959, art. 88, D.L. n. 857 del 1976, art. 8 convertito in L. n. 39 del 1977, L. n. 990 del 1969, art. 19, D.M. 31 maggio 1993, D.M. 30 luglio 1993 e D.M. 30 settembre 1994), si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe sbagliato quando ha affermato che per i sinistri avvenuti prima del 30 luglio 1993 spetta alla cessionaria pagare gli importi eccedenti i massimali di legge, entro i quali risponde il Fondo di Garanzia. Ed invero, ai sensi del D.P.R. n. 449 del 1959, art. 88 al risarcimento deve provvedere l’impresa designata, alla quale spetta anche la legittimazione passiva in giudizio, mentre solo per i sinistri avvenuti successivamente le azioni vanno proposte nei confronti dell’impresa cessionaria.

Inoltre – ed in tale rilievo si sostanzia la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge ( D.P.R. n. 449 del 1959, art. 88, D.L. n. 576 del 1978, artt. 3 e 4 convertito nella L. n. 738 del 1978, L. n. 990 del 1969, artt. 19, 20 e 21 D.M. 31 maggio 1993, D.M. 30 luglio 1993 e D.M. 30 settembre 1994, art. 112 c.p.c.) la Corte territoriale avrebbe comunque sbagliato quando ha affermato che l’impresa cessionaria sia tenuta a farsi carico in proprio dei sinistri avvenuti prima del 30.7.93, riguardo agli importi eccedenti i massimali di legge, e non invece solo in nome e per conto del F.G.V.S.. Sia l’una che l’altra censura, che vanno esaminate congiuntamente in quanto, anche se sotto profili diversi, prospettano un’unica censura, concernente la legittimazione passiva della ricorrente, sono infondate. Ed invero, premesso che il trasferimento, in favore di Praevidentia Spa (ora Nuova Tirrena), del portafoglio danni, facente capo alla Tirrena Assicurazioni in lca, è avvenuto in forza della convenzione 29 luglio 1993 tra il Commissario liquidatore della Tirrena e la Praevidentia Assicurazioni, a fronte di un preciso corrispettivo economico, appare utile richiamare l’attenzione sull’art. 4b di tale convenzione che recita testualmente " per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, si applica il D.L. 23 dicembre 1976, art. 8 convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 1977, n. 39; sono a carico dell’impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge; l’impresa cessionaria è surrogata nei crediti degli assicurati verso l’impresa posta in liquidazione coatta per le frazioni di premio relative ai rischi per i quali non sia operante l’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Ora, per come risulta dalla lettera della clausola convenzionale in esame, appare evidente che, ferma restando l’applicazione della normativa di legge di cui al D.L. 23 dicembre 1976, art. 8 convertito con modificazione nella L. n. 39 del 1977 per i sinistri rientranti nei termini di cui ai contratti di assicurazione obbligatoria della r.c., i contraenti provvidero nel comma 2 a regolare tra loro l’obbligo del pagamento, nei limiti dei massimali di polizza, della quota eccedente i massimali di legge, che erano a carico del Fondo di garanzia vittime della strada, convenendo espressamente, come emerge dal chiarissimo tenore del comma 2 dell’articolo riportato, che sarebbe spettato all’impresa cessionaria l’obbligo di provvedere al pagamento degli importi eccedenti i massimali di legge, naturalmente nei limiti dei massimali di polizza. Con la conseguenza che nel caso di specie, avendo il danneggiato percepito il massimale di legge direttamente dal Fondo di garanzia in sede transattiva, la domanda, rivolta ad ottenere la differenza tra il massimale di legge ed il massimale di polizza, non poteva che essere rivolta alla impresa cessionaria, vale a dire alla Praevidentia Assicurazioni (Nuova Tirrena), da ritenersi unica legittimata sia sotto il profilo sostanziale che processuale, in forza della convenzione approvata con D.M. 30 luglio 1993 (in G.U. n. 178/93).

Nè alcun elemento di segno contrario può essere tratto dalla c.d. interpretazione autentica dell’art. 4b, fornita successivamente dalle stesse parti contraenti con convenzione del 22 marzo 1994, approvata con D.M. 30 settembre 1994 (in G.U. n. 239/94), giacchè quest’ultima convenzione provvede a chiarire le modalità dell’esercizio della rivalsa della cessionaria nei confronti del Fondo di Garanzia, relativamente ai sinistri avvenuti successivamente al 31.7.1993, senza riferirsi pero, in alcun modo, a quelli antecedenti a detta data, come quello che riguarda la vicenda de qua. Giova aggiungere che questa Corte in una controversia, di contenuto parzialmente difforme ma ugualmente riguardante il trasferimento, in favore della Nuova Tirrena, del portafoglio danni, facente capo alla Tirrena Assicurazioni in lca, ha già avuto modo di statuire che "In tema di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di veicoli a motore o di natanti l’impresa designata ai sensi della L. n. 990, artt. 19 e 20 provvede alla liquidazione dei sinistri soltanto se il portafoglio della società in liquidazione non sia stato ceduto od altra impresa a norma dell’art. 1 del D.L. n. 576 (convertito dalla L. n. 738), giacchè ove tale cessione abbia, invece, avuto luogo, la funzione dell’impresa designata viene svolta esclusivamente dall’impresa cessionaria. Questa, a termini dell’art. 4 del Decreto, provvede, in deroga alla L. n. 990, art. 19, comma 3 e per conto dell’INA – gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, alla liquidazione dei sinistri verificatisi anteriormente alla messa in liquidazione della società assicuratrice ed, ai sensi dell’art. 3 del Decreto, assume a proprio carico i sinistri verificatisi successivamente, acquisendo il diritto di rivalersi nei confronti dell’INA Fondo di garanzia entro i limiti delle somme che avrebbero fatto carico al Fondo qualora non si fosse fatto luogo al trasferimento del portafoglio". (Cass. n. 3966/99 in motivazione).

Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, deve pertanto affermarsi il principio di diritto secondo cui "in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell’ipotesi di sottoposizione dell’impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento del portafoglio ad altra impresa, qualora nella convenzione di trasferimento del portafoglio, le parti contraenti abbiano espressamente convenuto che sono a carico dell’impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge, la legittimazione passiva nel giudizio instaurato dal danneggiato per conseguire il risarcimento del danno oltre i limiti dei massimali di legge spetta all’impresa cessionaria e non all’impresa designata".

Resta da esaminare l’ultima censura, articolata dalla ricorrente principale sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la quale, premesso che il giudice di primo grado aveva sbagliato nel ritenere che impresa "designata" per la Liguria fosse la Nuova Tirrena Spa e non già la Toro Assicurazioni e che era stato proposto a riguardo uno specifico motivo di impugnazione, lamenta che su tale motivo la Corte non si sarebbe affatto pronunciata. La censura è inammissibile. Ed invero, deve rilevarsi a riguardo che nel secondo capo del dispositivo la Corte di Appello si è pronunciata statuendo che a parziale modifica della sentenza impugnata, condannava la Nuova Tirrena (in luogo della Praevidentia) quale "cessionaria" in solido con gli altri soggetti indicati al punto 2 del dispositivo. Del resto, anche in motivazione, i giudici di seconde cure avevano evidenziato che la Nuova Tirrena era legittimata passivamente quale "cessionaria" del portafoglio della Tirrena senza alcun accenno al ruolo di impresa "designata" per la Liguria erroneamente attribuitole dal giudice di primo grado. Ne deriva l’inammissibilità della doglianza in esame per carenza di interesse ad impugnare il quale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, può ritenersi sussistente solo quando con l’utile esperimento dell’impugnazione si miri ad eliminare un pregiudizio concreto e giuridicamente rilevante. Infatti, l’interesse a impugnare una sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone mentre è irrilevante il mero interesse ad una pronuncia priva di rilievo pratico (Cass. 933/09, Sez. Un. 12367/08,Cass. 3646/09), come sarebbe invece nel caso di specie. Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle doglianze dedotte, ne consegue che il ricorso principale, siccome infondato, deve essere rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla Cassa di Risparmio di Savona.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente principale alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, a favore dei controricorrenti Cassa di Risparmio e I.V., senza che occorra provvedere sulle spese, a favore delle altre parti, in quanto, non essendosi costituite, non ne hanno sopportate.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, in favore dei controricorrenti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 21-06-2011, n. 5537 Comunicazione, notifica o pubblicazione del provvedimento lesivo

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Svolgimento del processo

Con l’istanza del 3.3.2009, l’ Azienda Agricola D.L.S. ha richiesto al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali l’autorizzazione alla messa in coltura di varietà di mais geneticamente modificate iscritte nel catalogo comune europeo pubblicato sulla G.U.C.E. del 12.12.2009 serie C302A.

Con la nota di cui al prot. n. 0010938 del 17.5.2010, il Ministero ha comunicato che prima di portare la domanda all’attenzione della Commissione per i prodotti cementieri geneticamente modificati è necessario acquisire il parere preventivo delle Regioni interessate ed ha sospeso nelle more il relativo procedimento.

Con il ricorso in trattazione l’azienda ricorrente ha impugnato la detta nota deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1- Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, comma 2, e 2, commi 1, 2, 5 e 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dei principi in materia di procedimento amministrativo ed eccesso di potere per sviamento.

2- Violazione dei principi comunitari in materia di esercizio dei diritti fondamentali, certezza dei diritti e legittimo affidamento ed eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione dle principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.

3- Violazione dell’articolo 1, comma 2, del D. lgs. n. 212 del 2001, della legge n. 5 del 2005, della direttiva n. 18/01/CE e dell’articolo 117, comma 2, della Costituzione.

4- Violazione degli articoli 97 e 120 della Costituzione, dell’articolo 1, comma 2, del D. lgs. n. 212 del 2001, della legge n. 5 del 2005, dell’articolo 8 della legge n. 131 del 2003 ed eccesso di potere per sviamento ed illogicità manifesta.

5- Violazione dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 5 del 2005, della direttiva n. 18/01/CE e della raccomandazione n. 556/2003 ed eccesso di potere per sviamento.

6- Violazione e falsa applicazione della direttiva n. 18/01/CE e della direttiva n. 98/34/CE, dell’articolo 10 della Costituzione e dell’articolo 95, par. 5, del Trattato CE ed eccesso di potere per sviamento.

Il Ministero si è costituito in giudizio depositando documentazione in data 27.8.2010 ed in data 30.8.2010 e memoria difensiva in data 16.12.2010, con la quale ha argomentato l’infondatezza nel merito del ricorso del quale ha chiesto il rigetto.

In particolare ha dedotto che la nota impugnata sarebbe una mera comunicazione dell’avvio procedimentale ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 241 del 1990, che le domande avente analogo contenuto presentate nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2010 e di giugno 2010 sono state oltre 300 e che hanno tutte il medesimo contenuto con allegato esclusivamente l’elenco delle varietà per le quali è chiesta l’autorizzazione e senza alcuna indicazione ulteriore e, infine, che è in corso a livello comunitario una revisione dell’intera materia che potrebbe introdurre la possibilità per gli stati di vietare la coltivazione degli OGM nei rispettivi territori.

La società ricorrente ha depositato a sua volta documentazione integrativa in data 9.12.2010 e memoria conclusiva in data 21.12.2010.

Alla pubblica udienza del 24.1.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.
Motivi della decisione

Con l’impugnata nota il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (d’ora in poi soltanto MIPAAF) – in riscontro all’istanza della società ricorrente del 3.3.2009 di rilascio dell’autorizzazione alla messa in coltura di varietà di mais geneticamente modificato iscritte al catalogo europeo – ha comunicato la necessaria previa acquisizione del parere della regione interessata in un momento antecedente all’invio della domanda alla Commissione per i prodotti cementieri geneticamente modificati, disponendo, nelle more, la sospensione dei termini per la conclusione del relativo procedimento.

Si premette, in ordine alla questione che interessa, che il contenzioso tra le parti va avanti dal 2007 e sulla vicenda sono intervenute decisioni sia del giudice di primo grado che del giudice di appello.

In particolare, con la sentenza del TAR Lazio, sez. II ter, n. 2893/2008, relativa ad una controversia avente ad oggetto il silenzio dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 21 bis della legge n. 1034 del 1971, è stato dichiarato inammissibile – per la mancata notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato, dovendosi intendere per tali le regioni alle quali è stato imputato di non avere provveduto all’adozione dei piani di coesistenza – il ricorso presentato dalla ricorrente avverso la nota del MIPAAF, con la quale è stato comunicato di non potersi procedere all’istruttoria della richiesta di cui sopra, nelle more dell’adozione, da parte delle regioni, dei piani di coesistenza (come previsto dalla circolare MIPAAF del 31.3.2006); la detta sentenza è stata riformata dalla sentenza del C.d.S. n. 183/2010 del 19.1.2010 che – avendo superato la questione preliminare dell’ammissibilità del ricorso di primo grado nel senso dell’insussistenza dei relativi presupposti, per non potere essere le regioni considerate controinteressate, trattandosi di un procedimento autorizzatorio di competenza esclusivamente statale- è entrata nel merito, e, dopo avere dedotto che "non è dunque contestato che la richiesta di autorizzazione è in astratto accoglibile", ha puntualmente rilevato che "il rilascio dell’autorizzazione non può essere condizionato alla previa adozione dei piani di coesistenza", con la conseguenza che, nell’attesa dell’adozione di questi, l’obbligo di istruzione e conclusione dei relativi procedimenti istruttori non viene meno.".

Con la successiva sentenza del TAR Lazio, sez. II ter, n. 2378/2010 – resa a conclusione del giudizio proposto avverso la nota n. 7805 del 30/7/08 del MIPAAF avente ad oggetto le condizioni per l’iscrizione nel registro nazionale delle varietà di specie agrarie e la messa in coltura degli ibridi di mais geneticamente modificati – è stato ribadito che il procedimento di cui trattasi è di esclusiva competenza statale e che l’inerzia delle regioni nell’adozione dei piani di cui in precedenza non legittima l’amministrazione statale ad arrestare i procedimenti di autorizzazione, poiché, operando in tale direzione, "lo Stato Italiano si esporrebbe a responsabilità sul piano comunitario, rendendo di fatto inapplicabile nell’ordinamento nazionale quello che è un principio imposto dal diritto comunitario".

In particolare è stato rilevato come "dal punto di vista normativo, può osservarsi in sintesi che la normativa comunitaria in materia di OGM (in particolare, la Dir. CE 2001/18/CE sull’emissione nell’ambiente e l’immissione in commercio), da un lato, ha inteso regolare ogni aspetto incidente sulla loro circolazione, condizionandola ad un’ampia valutazione ambientale e sanitaria, dall’altro, ha lasciato agli Stati membri la facoltà di "adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti" lasciando intendere che, fra quelle misure, vi sono anche le regole tecniche agronomiche volte ad evitare la commistione del materiale genetico tra le diverse colture.

La normativa comunitaria, in altre parole, lascia alla legislazione degli Stati membri la possibilità di adottare ogni misura preventiva in grado di evitare commistioni fra prodotti individuando le modalità più idonee in grado di far convivere tra loro le tre "filiere".

Per concludere sul punto, mentre la normativa comunitaria si occupa di tutelare l’ambiente, la vita e la salute di uomini, animali e piante, lo stesso legislatore europeo lascia invece alla normativa interna la possibilità di adottare le misure più opportune per limitare gli effetti economici connessi alle potenzialità diffusive degli OGM e, quindi, non compromettere la biodiversità dell’ambiente naturale in modo da garantire la libertà di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità della produzione agroalimentare nazionale.".

Inoltre "la sentenza della Corte Costituzionale n. 116/2006…, nel dichiarare l’illegittimità degli artt. 3, 4, 6, commi 1 e 2, 7 e 8 del D.L. n. 279/2004, ha comunque "salvato" gli artt. 1 e 2 dove è sancito il principio di coesistenza tra le colture." e "ha quindi fatto salvo il principio di coesistenza, stabilendo che le diverse colture (tra cui gli OGM) siano praticate senza reciprocamente compromettersi, in modo da tutelare le peculiarità e le specificità produttive di ciascuna e in modo da evitare commistioni tra sementi e senza pregiudizi per le attività agricole preesistenti (che non debbono trovarsi costrette a modificare o adeguare le loro tecniche di coltivazione e allevamento), assicurando agli agricoltori, agli operatori e ai consumatori la possibilità di scelta attraverso la separazione delle rispettive filiere.".

E "In questo quadro, le modalità di attuazione del principio di coesistenza, proprio in ragione dei fini a cui è ispirato, sono rimesse alla competenza delle singole Regioni.".

In via ulteriormente preliminare deve essere affrontata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata negli scritti difensivi delle amministrazioni resistenti.

In particolare il ministero ha dedotto che la nota impugnata sarebbe una mera comunicazione dell’avvio procedimentale resa ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 241 del 1990.

In un giurisprudenza è consolidato il principio in materia secondo cui il ricorso giurisdizionale rivolto contro una comunicazione di avvio del procedimento resa ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 è inammissibile, in quanto atto rientrante nella categoria degli atti preparatori c.d. endoprocedimentali e, pertanto, privo di autonoma lesività per l’interessato (cfr. tra molti da ultimo T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 2 luglio 2010, n. 16547).

Tuttavia, dall’esame del testo dell’impugnata nota emerge senza alcuna ombra di dubbio che non trattasi di un mero avvio procedimentale ma invece di un provvedimento a contenuto dispositivo con il quale, nel mentre è stata comunicata la necessità della previa acquisizione del parere della regione interessata, è stata, altresì, disposta la sospensione dei termini di conclusione del procedimento relativo; ne consegue che la nota ha un contenuto direttamente lesivo degli interessi di cui è portatrice la società ricorrente ad una sollecita conclusione del procedimento autorizzatorio di cui trattasi.

Da ciò deriva ulteriormente che l’eccezione di inammissibilità del ricorso appare dunque destituita di fondamento.

Peraltro il richiamo testuale all’articolo 8 della legge n. 241 del 1990 è stato effettuato in modo specifico ai fini della comunicazione del nominativo del responsabile del relativo procedimento amministrativo, con la conseguenza che, eventualmente, può ritenersi sussistente una doppia natura della impugnata nota, che comunque non contraddice le conclusioni cui in precedenza si è pervenuti al riguardo.

Sempre in via preliminare, alla luce delle deduzioni di cui alla memoria della difesa ministeriale, si rileva come appaia opportuno soprassedere dall’esame degli sviluppi concernenti la questione degli OGM verificati negli ultimi mesi in sede comunitaria; da un lato, infatti, le iniziative assunte non si sono allo stato concretizzate in provvedimenti puntuali e specifici di immediata e diretta applicazione nel nostro ordinamento e, dall’altro, comunque, la situazione non sembra ancora essere addivenuta ad una definitiva sistemazione in quella sede.

Può quindi passarsi alla trattazione nel merito del ricorso.

Con un primo motivo di censura la società ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli articoli 1, comma 2, e 2, commi 1, 2, 5 e 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dei principi in materia di procedimento amministrativo nonché l’eccesso di potere per sviamento, sostenendo che la sospensione dei termini di conclusione del procedimento sarebbe stata assunta in assenza dei relativi presupposti di legge, in quanto funzionale all’acquisizione di un parere non richiesto da alcuna norma legislativa in materia da parte di un ente che non avrebbe alcuna specifica competenza nella materia ed in quanto disposta sostanzialmente sine die.

L’articolo 2 della legge n. 241 del 1990, "Conclusione del procedimento", nel testo attualmente in vigore dispone testualmente che "1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

…

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2….".

Il richiamato articolo 17, "Valutazioni tecniche", il cui disposto è stato fatto salvo dal primo comma dell’articolo 2 dispone, a sua volta, testualmente che "1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell’amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari….".

Si tratta evidentemente di una disposizione che non rileva in questa sede, atteso che il parere preventivo della regione interessata non è previsto da alcuna disposizione normativa ma è stato introdotto in sede di disciplina puntuale con circolare ministeriale e, comunque, trattandosi di un procedimento di esclusiva competenza statale, non si può ritenere che la regione sia ente a ciò deputato.

Per le medesime considerazione deve ritenersi irrilevante in questa sede la salvezza di cui all’ultima parte del comma 7 dell’articolo 2 che rinvia al disposto del successivo articolo 14 comma 2 in materia di conferenza di servizi.

Tanto premesso, deve rilevarsi che trova applicazione anche in questa materia la disposizione generale dell’articolo 2 della legge n. 241 del 1990, secondo il quale, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, l’amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Si tratta a questo punto di stabilire se il dovere sancito da tale disposizione generale sia correttamente assolto soltanto con l’adozione di un provvedimento di accoglimento o di rigetto dell’istanza, oppure se lo stesso possa essere adempiuto anche con l’adozione di un provvedimento, a carattere interlocutorio, di sospensione del procedimento.

Al riguardo, secondo la prevalente giurisprudenza in materia, il richiamato articolo 2 mira a dare concreta attuazione al principio della certezza delle situazioni giuridiche, consentendo all’interessato di ottenere in tempi ragionevoli una risposta – in senso positivo o in senso negativo – alla propria istanza e, quindi, la sospensione del procedimento deve ammettersi solo nelle ipotesi tipizzate dalla legge, ossia in presenza di particolari situazioni che, a giudizio del legislatore, possano incidere in modo determinante sull’esito del procedimento stesso (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 7 giugno 2010, n. 7207; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 7 marzo 2008, n. 277; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 28 dicembre 2007, n. 16542).

Non si sottace di un orientamento minoritario, che si rifà al disposto del comma 2 dell’articolo 21 quater della legge n. 241 del 1990, "Efficacia ed esecutività del provvedimento.", ai sensi del quale "… 2. L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.".

Attraverso un’interpretazione estensiva del detto comma 2 dell’articolo 21 quater – norma che si riferisce letteralmente a provvedimenti già adottati e non a procedimenti in itinere – si giunge ad ammettere l’esistenza di un generale potere dell’amministrazione di sospendere l’iter del procedimento, fermo restando che tale sospensione costituisce una mera facoltà e può essere disposta solo alle condizioni previste dal predetto articolo 21 quater, ossia "per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario"(T.A.R. Lazio Latina, 6 dicembre 2005, n. 1653).

Aderendo, invece, all’orientamento maggioritario, più conforme alla lettera ed alla ratio dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si ritiene che sia illegittimo il provvedimento con il quale l’amministrazione anziché determinarsi su una istanza di autorizzazione accogliendola o respingendola, sospenda il procedimento amministrativo subordinandone la prosecuzione ad un fatto che possa rilevarsi del tutto incerto quale l’acquisizione di un parere non previsto dalla normativa di legge nella materia.

Ed infatti l’articolo 2 mira a dare concreta attuazione al principio della certezza delle situazioni giuridiche, consentendo all’interessato di ottenere in tempi ragionevoli una risposta, in senso positivo o in senso negativo, alla propria istanza e, quindi, la sospensione del procedimento deve ammettersi solo nelle ipotesi tipizzate dalla legge, ossia in presenza di particolari situazioni che, a giudizio del legislatore, possano incidere in modo determinante sull’esito del procedimento stesso.

Ne consegue che, nel sistema delineato dal comma 7 dell’articolo 2, le cause di interruzione o sospensione del termine per provvedere sono tipiche e di stretta interpretazione, e non lasciano spazio a sospensioni sine die (eventualmente motivate da esigenze di opportunità politica e comunque estranee al paradigma normativo che regola l’attività amministrativa).

Nel caso di specie si ritiene che la previsione della previa acquisizione del parere della regione interessata non sia illegittima considerata in se stessa.

Ed infatti la detta previsione non appare lesiva di per sé delle prerogative statali nella materia; sebbene, infatti, il procedimento di cui trattasi sia di esclusiva competenza statale come più volte ricordato, tuttavia, le coltivazioni vengono ad incidere in modo diretto ed immediato proprio sul territorio regionale e sono, pertanto, proprio le regioni a disporre delle informazioni più approfondite ed aggiornate in merito alle caratteristiche del territorio nel quale si intende effettuare la coltivazione degli OGM.

Ne consegue che l’avere coinvolto, in sede consultiva, la regione ai fini dell’acquisizione dei dati conoscitivi necessari, nell’ambito dell’istruttoria conseguente alla presentazione dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione di cui trattasi, non determina di per sé l’illegittimità del decreto adottato a conclusione del procedimento stesso; e ciò, a maggiore ragione in quanto le valutazioni ivi contenute non abbiano valore definitivo ma debbano, appunto, esclusivamente costituire un arricchimento della predetta fase istruttoria, fornendo elementi utili per l’adozione del provvedimento conclusivo da parte della competente autorità statale.

In sostanza è stato modificato l’iter procedimentale previsto dalla legge con la richiesta di un parere non previsto dalla normativa in materia e conseguentemente con un aggravamento dello stesso procedimento che, tuttavia, per considerazioni che precedono non appare illogico né immotivato.

Peraltro, con la impugnata nota, non solo è stata comunicata la richiesta di acquisizione del parere, ma è anche stata contestualmente disposta la sospensione dei termini procedimentali nelle more della detta acquisizione.

E ciò è stato effettuato senza la previa copertura di un’apposita norma di legge e, pertanto, in violazione del comma 7 del richiamato articolo 2 che prevede, come ricordato ampiamente, la tipicità legislativa delle cause di sospensione del procedimento; peraltro la sospensione è stata comunque effettuata sine die, ossia in mancanza della predeterminazione di un termine certo e congruo rispetto alle indicazioni di massima fornite dal medesimo comma 7.

La difesa del ministero deduce che non si tratterebbe di una sospensione sine die atteso che è stato appositamente predisposto un disciplinare tecnico per l’istruttoria che prevede una serie di passaggi necessari tra i quali appunto anche l’acquisizione del parere in contestazione; non risulta, tuttavia, che per il rilascio del parere in questione siano stati indicati termini perentori brevi, tali da non incidere in modo significativo sugli originari termini di conclusione del procedimento di cui trattasi.

E la predetta circostanza è tanto più grave ove si consideri che le regioni hanno competenza all’adozione delle linee guida per la redazione dei piani di coesistenza (a fini prettamente economici) e quindi dei singoli piani di coesistenza, atti cui tali enti non hanno ancora provveduto, reiteratamente manifestando la volontà contraria all’adozione degli atti di propria competenza.

Per le assorbenti considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto siccome fondato nel merito nei sensi indicati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione ministeriale al pagamento in favore della società ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.000, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-06-2011) 05-07-2011, n. 26176

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del di 11 gennaio 2010 il Giudice di Pace di Alemanno San Salvatore condannava B.Z., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 286 del 1998, art. 10 bis, perchè, straniero, si tratteneva illegalmente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di legge in materia, alla pena di Euro 4000,00 di ammenda ed applicava a suo carico la sanzione sostitutiva dell’espulsione immediata dal territorio dello Stato per anni cinque a mente del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 62 bis.

A sostegno della decisione il giudicante argomentava che risultava provato ogni requisito della fattispecie criminosa contestata e, quanto alla pena, che si appalesava opportuna e più favorevole al reo la sostituzione della sanzione pecuniaria con la disposta espulsione.

2. Ricorre immediatamente avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia che ne denuncia l’illegittimità per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16 comma 1.

Denuncia in particolare il Procuratore ricorrente che a mente dell’art. 16 appena evocato la sanzione amministrativa dell’espulsione dello straniero extracomunitario per un determinato periodo di tempo può essere disposta in sostituzione della pena irrogata soltanto allorchè sia possibile procedere immediatamente alla espulsione coattiva del condannato, non ostandovi, come precisato dalla norma citata, alcuna delle situazioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 comma 1.

Nel caso di specie viceversa, ancora secondo argomentare del Procuratore istante, lo straniero condannato è stato giudicato in contumacia, era privo di documento di identità, ha dato generalità di volta in volta diverse e non aveva fissa dimora, di guisa che, al momento della decisione, si appalesavano necessari accertamenti supplementari in ordine sia all’identità, sia alla nazionalità, accertamenti i quali, a norma dell’art. 14, comma 1 bis D.Lgs. citato, costituivano causa ostativa all’applicazione ed alla esecuzione della misura sostitutiva.

3. La doglianza è fondata.

3.1 Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 1, come modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 16, lett. b), stabilisce che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 10 bis, può sostituire la pena con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni soltanto qualora non ricorrano, nella concreta fattispecie delibata, le cause ostative indicate dall’art. 14, comma 1, del medesimo testo unico, cause ostative che impediscono l’esecuzione immediata dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Nel caso in esame la doglianza del procuratore ricorrente si fonda sulla richiamata disciplina e richiama l’ostatività all’esecuzione della pena sostitutiva della contumacia dell’imputato e con essa della mancanza agli atti di un documento di identità, eppertanto l’incertezza della identificazione e della nazionalità dell’interessato, soggetto senza fissa dimora.

3.2 I rilievi di parte ricorrente trovano pieno riscontro normativo nel disposto della disciplina legislativa positiva, la quale, infatti, all’art. 14, comma 1, D.Lgs. citato, richiamato, come detto, dall’art. 16, comma 1, esplicitamente stabilisce l’ipotesi in cui non sia possibile l’esecuzione immediata dell’espulsione dello straniero, collegando detta impossibilità alla circostanza che lo stesso non sia identificato con certezza, con certezza non sia stabilita la sua nazionalità e quando, per questo, occorra procedere ad accertamenti supplementari.

Ne consegue che nel caso di specie il giudice a quo ha disposto la sostituzione della pena contravvenzionale inflitta con l’espulsione del condannato in costanze di cause ostative e precisamente della certa identificazione del condannato e dell’accertamento affidabile della sua nazionalità, cause che rendono ineseguibile il disposto decisionale.

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio nella parte in cui ha essa disposto la sostituzione della pena pecuniaria.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena pecuniaria inflitta con l’espulsione, che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 09-12-2011, n. 26494 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- R.V. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a cinque motivi – contro il decreto della Corte d’appello di Napoli del 20.11.2009 con il quale è stata parzialmente accolta la sua domanda diretta ad ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al TAR Campania con ricorso del 1990, definito con sentenza del 2008.

La Corte d’appello ha accolto l’eccezione di prescrizione formulata dall’Amministrazione convenuta in relazione ai danni verificatisi sino al 1998, ritenendo operante la prescrizione decennale e ha liquidato il danno non patrimoniale per il periodo non prescritto in Euro 6.000,00, anche tenuto conto della posta in gioco.

Il Ministero delle Finanze non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta operatività della prescrizione decennale del diritto all’indennizzo.

Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo parte ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’entità dell’indennizzo liquidato e per la mancata considerazione dell’intera durata.

Con l’ultimo motivo parte ricorrente lamenta l’erronea valutazione della posta in gioco.

3.- Il primo motivo di ricorso appare manifestamente fondato, con conseguente assorbimento delle restanti censure, dovendo questa Corte procedere alla riliquidazione dell’indennizzo. La S.C., infatti, ha di recente affermato il principio per il quale "la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo" (Sez. 1, Sentenza n. 27719 del 30/12/2009).

Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte deve procedere alla liquidazione dell’indennizzo in favore del ricorrente nella misura di Euro 9.250,00. Ciò tenuto conto della durata del giudizio presupposto, pari a circa 18 anni e 6 mesi, in applicazione della più recente giurisprudenza di questa Sezione e dei criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi e, in particolare, del principio enunciato da Sez. 1, Sentenza n. 13019 del 2010, secondo cui "deve ritenersi congrua, anche in base a quanto afferma la Corte d’appello in ordine alla esiguità della posta in gioco per l’esiguità del trattamento pensionistico chiesto e denegato dalla Corte dei Conti, la riparazione per la somma indicata di meno di Euro 500,00 annui, anche maggiore di quella recentemente determinata dalla C.E.D.U. per il danno non patrimoniale di un processo amministrativo italiano" (Sez. 2A, 16 marzo 2010, Volta et autres c. Italie, Ric. 43674/02).

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, vanno compensate in ragione della metà in considerazione dell’enorme divario tra la somma liquidata e quella richiesta (Euro 29.500,00) e poste a carico dell’Amministrazione per la restante parte.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 9.250,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio, compensate per 1/2, nella misura della metà dell’intero che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e per il presente giudizio di legittimità in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Spese distratte in favore del difensore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.