Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-05-2013) 05-12-2013, n. 48788

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza del 16.3.2012 la corte di appello di Campobasso dichiarava inammissibile l’istanza di revisione proposta da C. N., avente ad oggetto la sentenza, passata in giudicato, con cui la corte di appello di L’Aquila, in data 4.2.2009 aveva condannato il suddetto C. alla pena di anni due di reclusione in relazione al delitto di cui all’art. 423 c.p..
La corte territoriale, nel dichiarare inammissibile la menzionata richiesta di revisione con ordinanza resa de plano, ai sensi dell’art. 634 c.p.p., comma 1, rilevava che gli elementi che ne sono posti a fondamento, rappresentati dalle sopravvenute dichiarazioni, documentate in forma scritta e fonoregistrata, con cui la S. E., testimone di accusa ritenuta essenziale dalla corte di appello di L’Aquila per affermare la responsabilità del C., aveva rivelato che quanto da lei riferito nel corso della sua deposizione testimoniale circa la responsabilità di quest’ultimo "era solo un suo pensiero", specificando di essersi "sentita intimorita durante la deposizione testimoniale" e di essere sicura che il suddetto C. fosse estraneo all’episodio criminoso per cui ha riportato condanna, "non sono idonei per ammettere la revisione della sentenza di condanna e portare a pronunzia proscioglitiva del richiedente".
A siffatta conclusione la corte territoriale perveniva, evidenziando sia come la modifica o la ritrattazione di dichiarazioni testimoniali non possa considerarsi "prova nuova", sia il contenuto generico delle sopravvenute dichiarazioni della S. (sulla cui autenticità, inoltre, avanzava delle perplessità), rispetto alle "precise circostanze fattuali comunque da lei dichiarate nella istruttoria dibattimentale." Aggiungeva, infine, il giudice di secondo grado che l’affermazione di responsabilità del C. trova, altresì, fondamento "su ulteriori circostanze" fattuali specificamente indicate in motivazione, nonchè sulla inverosimiglianza della versione alternativa, che attribuisce a mera fatalità l’incendio dei due autoveicoli per cui si è proceduto e sulla dimostrata esistenza di un movente di natura ritorsiva, che ha indirizzato l’azione criminosa del C..
Avverso tale ordinanza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso il C., articolando quattro motivi di impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 631 c.p.p., per avere la corte territoriale fondato la propria decisione di inammissibilità della proposta istanza di revisione, su valutazioni di merito che le erano precluse in una fase in cui nessuna garanzia difensiva è contemplata, in assenza di contraddittorio tra le parti, laddove il giudice di secondo grado si sarebbe dovuto limitare ad una sommaria delibazione circa i nuovi elementi di prova addotti, al solo scopo di valutare se, così come prospettati, essi potessero apparire astrattamente idonei ad incidere favorevolmente sulla valutazione delle prove già raccolte e sul giudizio di colpevolezza scaturizione.
Il ricorrente, inoltre, contesta l’affermazione della corte territoriale, secondo cui l’istanza di revisione si fonda sulla ritrattazione della teste S., la cui deposizione ha fondato la condanna del C., osservando che le dichiarazioni della S. non costituiscono una "ritrattazione", in senso tecnico, ex art. 376 c.p., ma, piuttosto, essendo contenute in una missiva pervenuta al C. ovvero nella fonoregistrazione di una conversazione intercorsa tra l’imputato e la stessa S., semplici circostanze di fatto idonee ad incidere sulle ragioni del giudicato, e, comunque, che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, non può sostenersi che la ritrattazione non costituisce mai una "prova nuova", ai sensi dell’art. 630 c.p.p., dovendosi, invece, in presenza di una ritrattazione, procedere ad un rigoroso accertamento incidentale sulla attendibilità di quest’ultima.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 634 c.p.p., per avere la corte territoriale ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza la proposta richiesta di revisione, come si evince dal tenore della motivazione dell’ordinanza impugnata, non sulla base di un semplice e sommario esame delibativo, ma alla luce di una vera e propria valutazione di merito degli elementi di prova, svolta al di fuori delle garanzie del contraddittorio, incompatibile con la ratio, i limiti e le finalità del giudizio delibativo di cui al citato art. 634 c.p.p..
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta i vizi della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 125, c.p.p., per avere la corte territoriale, da un lato affermato che le dichiarazioni della S. sono decisive per la condanna del C., dall’altro, contraddittoriamente, che la responsabilità di quest’ultimo trova fondamento in ulteriori elementi, specificati in motivazione, che, tuttavia, ad avviso del ricorrente, non sono altro che circostanze meramente indizianti, del tutto prive di consistenza probatoria.
Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 634 c.p.p., per avere la corte territoriale assunto la decisione oggetto di ricorso, dopo avere acquisito il parere del procuratore generale presso la corte di appello di Campobasso, che, tuttavia, non veniva mai comunicato al ricorrente.
Con requisitoria scritta depositata il 19.7.2012 il pubblico ministero, nella persona del sostituto procuratore generale, Dott. xxx xxx, chiedeva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Tanto premesso, il ricorso appare fondato e va, pertanto, accolto.
Vertendosi, nel caso in esame, in tema di richiesta di revisione fondata su elementi sopravvenuti mai valutati dai giudici di merito, rappresentati dalle nuove dichiarazioni della S., ritiene il Collegio di uniformarsi alla prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di revisione, l’art. 631 c.p.p., prevede che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, "se accertati", che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 c.p.p..
Pertanto l’autorità giudiziaria, nella prima fase del procedimento, deve svolgere unicamente una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, finalizzata alla verifica dell’eventuale sussistenza di un’infondatezza che, in quanto definita come "manifesta" (art. 634 c.p.p.), deve essere rilevabile "ictu oculi", senza necessità di approfonditi esami.
Mentre è soltanto nel successivo giudizio di merito (che, peraltro, può concludersi, con una pronuncia di inammissibilità) che gli elementi posti a fondamento della domanda devono essere sottoposti a un’indagine volta ad accertarne la concreta sussistenza.
In altri termini, la valutazione preliminare sulla richiesta non può mai consistere in un’anticipazione dell’apprezzamento di merito riservato al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti, dovendo il giudice di merito, nel corso della fase rescindente che si conclude con la pronuncia in ordine all’ammissibilità della domanda, limitare il proprio compito alla valutazione in astratto, e non in concreto, della sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare, ove accertati, che il condannato, attraverso il completo riesame di tutte le prove, unitamente a quelle nuove prodotte, debba essere prosciolto (cfr.
Cass., sez. 4^, 15/03/2007, n. 18350, C, nonchè, nello stesso senso, Cass., sez. 4^, 03/12/2009, n. 2437, G.). A tali principi non si sottrae l’ipotesi in cui gli elementi di novità sono costituiti dalle nuove dichiarazioni del teste dell’accusa, di contenuto opposto, rispetto a quanto dallo stesso riferito nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
In tale evenienza, infatti, ai fini della ammissibilità della istanza di revisione, la ritrattazione della precedente testimonianza, sia che la si voglia qualificare in termini di "prova nuova" ai sensi dell’art. 630 c.p.p., lett. c), sia che la si consideri rilevante per dimostrare, ex art 630, lett. d), il carattere calunnioso della precedente dichiarazione poi ritrattata su cui si è fondata la condanna, nel caso in cui, come quello in esame, l’ipotizzabile reato di calunnia è già estinto e non può pertanto essere valutato nel merito dal giudice competente, deve formare oggetto di un rigoroso vaglio di attendibilità da parte del giudice della revisione, che deve procedere incidentalmente all’accertamento della calunnia al fine di valutare l’attendibilità della ritrattazione, in quanto l’ordinamento non può consentire che l’efficacia del giudicato venga rimessa in gioco da una tardiva e ingiustificata ritrattazione, non accompagnata dalla spiegazione delle ragioni che avrebbero determinato il pregresso, preteso mendacio (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3^, 28/11/2007, n. 4960, G., rv. 239089). Tanto premesso, appare evidente che la corte di appello di L’Aquila, nel dichiarare de plano l’inammissibilità della richiesta di revisione proposta dal C., ha operato una valutazione in concreto, e non in astratto, in ordine alla idoneità dei nuovi elementi prospettati dall’imputato a mettere in discussione l’efficacia del giudicato già formatosi, fondata su di un giudizio di inattendibilità della intervenuta ritrattazione della S., desunta non ictu oculi, ma sulla base di un approfondito esame che ha investito la autenticità dei documenti prodotti a sostegno della richiesta in questione, il ritenuto contrasto tra la genericità delle nuove dichiarazioni e la precisione della deposizione testimoniale resa in dibattimento e la presenza di ulteriori elementi che, comunque, ad avviso della corte territoriale, giustificano la condanna del C..
In tal modo il giudice di secondo grado ha in tutta evidenza oltrepassato i limiti che gli consentivano di giungere ad una pronuncia di inammissibilità con ordinanza resa in assenza del contraddittorio tra le parti ex art. 634 c.p.p., imponendosi, pertanto, l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio alla corte di appello di Bari, che si atterrà per il nuovo esame ai principi sopra esposti.
La fondatezza del ricorso per i motivi illustrati, rendono superfluo l’esame di ogni ulteriore doglianza, apparendo tuttavia opportuno, per completezza espositiva, evidenziare l’infondatezza dell’ultimo motivo di ricorso, in quanto, se è vero che nel giudizio di revisione il parere del pubblico ministero irritualmente acquisito ai fini della valutazione sull’ammissibilità della richiesta e dotato di contenuto argomentativo, deve essere comunicato alla parte richiedente (cfr. Cass., sez. un., 19/01/2012, n. 15189, D., rv.
252020), è altrettanto vero che nel caso in esame il suddetto parere, effettivamente richiesto ed acquisito dalla corte territoriale, si risolve nella formula "parere contrario", priva di qualsivoglia argomentazione, di talchè non andava comunicato al ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla corte di appello di Bari per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce 2199/2003

Registro Decisioni: 101/2009

Registro Ricorsi: 2199/2003

composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli PRESIDENTE

Ettore Manca COMPONENTE

Carlo Dibello COMPONENTE REL.

ha pronunziato la seguente :

SENTENZA

sul ricorso n° 2199/2003 proposto da:

VITTO BIAGIO, rappresentato e difeso dall’ avvocato Gabriele Russo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria, 9;

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE-ROMA, in persona del Ministro p.t., non costituito;

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA-in persona del Comandante Generale p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è per legge domiciliato;

PRESIDENTE COMMISSIONE PERMANENTE AVANZAMENTO GUARDIA DI FINANZA , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce presso cui è per legge domiciliato;

per l’annullamento

-della graduatoria di merito per l’ammissione alla prova tecnico-professionale della procedura di valutazione per l’avanzamento a scelta per esami al grado di Maresciallo Aiutante –anno 2001- indetto con determina n.313080 del Capo del I reparto –Comando Generale della Guardia di Finanza;

-del giudizio di idoneità alla prova preliminare d’esame della procedura di valutazione per l’avanzamento a scelta per esami al grado di Maresciallo Aiutante- anno 2001- indetto con determina n.119565 del capo del I Reparto – Comando Generale della Guardia di Finanza , comunicato al ricorrente in data 28.07.03;

-di tutti gli atti, verbali e documenti relativi alla prova di cultura generale della procedura di valutazione per l’avanzamento a scelta per esami al grado di Maresciallo Aiutante per l’anno 2001, mai conosciuti dal ricorrente ;

-di ogni altro provvedimento comunque presupposto, collegato , connesso e consequenziale, nonché

per il riconoscimento del diritto del ricorrente

ad essere ammesso alla prova tecnico-professionale della procedura di valutazione per l’avanzamento a scelta per esami al grado di Maresciallo Aiutante – Anno 2001, indetto con determina n.313080 del Capo del I reparto – Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comandante Generale della Guardia di Finanza , nonché del Presidente della Commissione Permanente di Avanzamento – Guardia di Finanza ;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti tutti gli atti della causa;

Designato quale relatore alla pubblica udienza del 14 gennaio 2009 il referendario Carlo Dibello , udito l’avvocato Angelo Vantaggiato in sostituzione dell’avv. Gabriele Russo per il ricorrente, nonché l’avv. dello Stato Colangelo

ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito per l’ammissione alla prova tecnico-professionale della procedura di valutazione per avanzamento a scelta per esami al grado di Maresciallo Aiutante – anno 2001, indetta con determina 313080 del capo del I reparto –Comando Generale della Guardia di finanza di Roma e gli atti presupposti .

Ha enucleato una serie di censure.

Il Comandante Generale della Guardia di Finanza e il Presidente della Commissione permanente di avanzamento del corpo della Guardia di Finanza , nel costituirsi in giudizio, hanno insistito per una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2003, il Collegio ha concesso la tutela cautelare invocata dal ricorrente, che è stato ammesso con riserva all’espletamento della prova successiva con il punteggio di 18/trentesimi.

In vista della discussione del merito della presente controversia, la difesa dello stesso ricorrente ha depositato una memoria con la quale è stata rappresentata la sopravvenuta promozione al grado di Maresciallo Aiutante del ricorrente , per effetto di una determina del capo ufficio Pe.I.S.A.F del Comando Generale della Guardia di Finanza in data 23 luglio 2008.

Si deve perciò ritenere che detta determina costituisce atto avente carattere pienamente satisfattivo dell’interesse sostanziale del ricorrente, che ha conseguito il provvedimento ampliativo sperato, non avendo più alcuna utilità ad una pronuncia di merito del ricorso

Va, pertanto dato atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso , ai sensi dell’art 23, comma 7 legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Le spese di lite possono essere interamente compensate in considerazione dell’atteggiamento collaborativo dell’amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia , – 1^ sezione di Lecce-, definitivamente pronunciando sul. ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse .

Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa .

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009

Aldo Ravalli – Presidente

Carlo Dibello -Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 28 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Cass. pen., sez. Unite 18-12-2006 (28-11-2006), n. 41540 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE – ESTRADIZIONE PER L’ESTERO – Sospensione dell’esecuzione fino a soddisfatta giustizia italiana – Termini di durata massima delle misure coercitive

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Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 16 febbraio 2006, la Ca di Venezia ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere disposta a fini estradizionali nei confronti di Dejan S. La Corte ha in particolare sottolineato che la domanda di revoca formulata dall’interessato era fondata sulla circostanza che il ministro della Giustizia aveva bensì decretato il 18 novembre 2005 la concessione della estradizione in favore della richiedente Autorità della Serbia Montenegro, avendo l’interessato prestato il consenso alla richiesta estradizionale, ma ad essa non era poi conseguita la effettiva consegna nei termini previsti dall’articolo 18 della Convenzione europea di estradizione.

Lo S., infatti, puntualizzava la Corte territoriale, risultava in atto sottoposto anche a misura cautelare in ordine a procedimento pendente davanti alla autorità giudiziaria italiana; evenienza, questa, a fronte della quale, peraltro, ad avviso del procuratore generale requirente non doveva provvedersi alla revoca della misura disposta a fini estradizionali, in quanto, come ha opinato una parte della giurisprudenza di questa Corte, «il disposto dell’articolo 708 c.p.p., non è applicabile se l’estradando debba essere giudicato nel territorio dello Stato, essendo in tale evenienza sospeso di diritto il termine di cui all’articolo 18 della Convenzione europea senza necessità di provvedimento ad hoc».

Tale tesi non veniva però condivisa dai giudici a quibus, in quanto, pur reputando corretto l’assunto secondo il quale la mancata consegna nel caso in esame doveva ritenersi circostanza equiparabile alla ipotesi in cui fosse stato adottato espressamente un provvedimento di sospensione della estradizione, doveva aderirsi all’orientamento, più volte espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale «la misura cautelare applicata all’estradando va revocata allorché ne sia stata sospesa la consegna allo Stato richiedente fino al soddisfacimento della giustizia italiana ? in quanto la durata massima delle misure coercitive adottate a fini estradizionali va stabilita solo sulla base della disciplina dettata dagli articoli 708 e ss. c.p.p. e delle eventuali norme pattizie».

Avverso l’ordinanza indicata in premessa, ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale, in quale ha dedotto la violazione degli articoli 303 e 714 c.p.p.. A parere del ricorrente, infatti, il richiamo operato dall’articolo 714 del codice di rito alla normativa che disciplina le misure cautelari, pur nei limiti della relativa compatibilità, rendeva possibile la applicazione, nella specie, dell’ultimo comma dell’articolo 303 cod. prc. pen., il quale, prescindendo dai limiti di fase, stabilisce la durata della custodia indicando «dei termini massimi del tutto compatibili con la struttura del giudizio di estradizione»; termini che, nella ipotesi di specie, non sarebbero ancora spirati. Ne varrebbe obiettare, soggiunge il ricorrente, che, attesa la natura servente della misura cautelare rispetto alla consegna, sospesa la seconda degraderebbero le esigenze della prima, giacche il pericolo di fuga, base della cautela, subisce addirittura un incremento, proprio in considerazione della raggiunta ineluttabilità della consegna: evento, quest?ultimo, divenuto ormai sicuro, a seguito della relativa decisione ministeriale. Non senza sottolineare, conclude il ricorrente, le prospettive di fuga che possono scaturire, in caso di persone estradate ?a soddisfatta giustizia italiana?, dalle imprevedibili vicende cautelari e di esecuzione della pena, derivanti dal procedimento nazionale, ove fosse condivisa la tesi che il ricorrente invece avversa.

Il ricorso è stato assegnato alla VI Sezione penale di questa Corte, la quale, con ordinanza del 17 maggio 2006, ha rimesso la decisione alle Su. La Sezione rimettente ha osservato Come la questione sottoposta al proprio esame risultasse già rimessa alle Su penali con ordinanza del 15 gennaio 2004, per la soluzione del contrasto giurisprudenziale circa la durata della custodia cautelare in carcere a fini estradizionali, nell’ipotesi di esecuzione differita ?a soddisfatta giustizia italiana?; ma la tematica controversa era rimasta priva di soluzione nel merito, in quanto il ricorso era stato, nella circostanza, giudicato inammissibile per ragioni formali. Permaneva, dunque, il già denunciato contrasto, anche interno alla stessa Sezione rimettente. Secondo un primo orientamento, infatti, la tesi per la quale sarebbe sufficiente il richiamo che l’articolo 714, comma 2, c.p.p., opera al titolo 1 del libro IV del codice, per determinare i termini di durata delle misure coercitive disposte a fini estradizionali, non sarebbe condivisibile, in quanto in contrasto con «la ratio del sistema, ispirato a contenere in limiti molto ristretti il sacrificio della libertà personale dell’estradando, tanto da essere prevista una disciplina (autonoma rispetto a quella generale), che regolamenta in modo puntiglioso la materia, con riferimento alle varie fasi della procedura estradizionale». Pertanto, ove sia sospesa l’esecuzione della estradizione, la misura, allorché siano superati i termini entro i quali la procedura va conclusa, deve essere revocata, per sopravvenuta mancanza temporanea dei presupposti che la giustificano. l’opposto orientamento ricorda ancora la Sezione rimettente, reputa, invece, che, qualora il ministro della Giustizia sospenda, a norma dell’articolo 709 c.p.p., l’esecuzione della estradizione a soddisfatta giustizia italiana, devono, in virtù del richiamo operato dall’articolo 714, comma 2, del codice di rito, ritenersi applicabili alle misure cautelari in corso o che siano adottate durante la sospensione, i termini di durata massima previsti dagli articoli 303, comma 4, e 308 c.p.p..

Considerato in diritto

Le Su di questa Corte sono chiamate a risolvere il contrasto interpretativo, registratosi nella giurisprudenza di legittimità, in ordine al segue quesito: «se, per determinare i termini di durata della misura coercitiva applicata ai fini dell’estradizione per l’estero, nel caso in cui il ministro della Giustizia sospenda l’esecuzione dell’estradizione a soddisfatta giustizia italiana, possa farsi riferimento alle norme di cui agli articoli 303 e 308 c.p.p., in virtù del richiamo operato dall’articolo 714, comma 2, c.p.p. alle disposizioni del libro IV, titolo 1, del codice di procedura, ovvero la misura coercitiva debba essere revocata per sopravvenuta mancanza dei presupposti».

Il quadro della giurisprudenza di legittimità, formatasi sul punto, è piuttosto articolato. Secondo un primo orientamento, di gran lunga prevalente, la disciplina sui termini di durata massima delle misure cautelari dettata dagli articoli 303 e 308 c.p.p. non è applicabile alle misure coercitive disposte a fini estradizionali, perché incompatibile con il procedimento estradizionale, cadenzato da forme, modi e termini del tutto autonomi. Si osserva, in particolare, come il sistema delineato dal codice di rito sia ispirato dal chiaro intento di contenere entro limiti assai ristretti il sacrificio della libertà personale dell’estradando, al punto da aver previsto una articolata e rigorosa disciplina ? autonoma rispetto a quella generale ? che regolamenta in modo puntiglioso la materia, con riferimento a ciascuna delle fasi in cui può articolarsi il procedimento di estradizione: quella prodromica alla domanda formale di estradizione e proiettata, in vista di questa, alla adozione di provvedimenti coercitivi in via provvisoria (articoli 715 e 716 c.p.p.); la fase di garanzia giurisdizionale vera e propria (articolo 714 c.p.p.); nonché, infine, la fase esecutiva (articoli 708 e 709 Cc). Posto, dunque, che l’articolo 714 c.p.p. prevede autonomi limiti di durata delle misura coercitive applicate a fini estradizionali, si è da ciò desunto che il richiamo alle disposizioni del titolo I del libro IV del codice, effettuato dal comma 2 dello stesso articolo 714, non può rendere applicabili, in parte qua, anche le previsioni dettata dagli articoli 303 e 308 c.p.p., proprio perché, attenendo esse alla disciplina dei termini di durata massima delle misure coercitive disposte nell’ambito del procedimento ordinario, articolato secondo cadenze, fasi e gradi che nulla hanno a che vedere con il procedimento di estradizione, si rivelano come ontologicamente incompatibili rispetto a quest?ultimo.

d’altra parte ? si è osservato ancora ? sarebbe paradossale un sistema che, accanto ad una gamma di previsioni chiaramente volte a contenere entro limiti temporali assai ristretti la limitazione della libertà dell’estradando all’interno della fase giurisdizionale, dilatasse, p oi, quei termini fino ai limiti previsti dall’articolo 303, comma 4, c.p.p., per una fase che ? come quella esecutiva ? si presenta ancora più incompatibile (rispetto a quella giurisdizionale) rispetto alle regole sui termni di durata delle misure concepite per il processo ordinario e strettamente rapportate alle relative caratteristiche.

Da tutto ciò deriva che, ove il ministro della Giustizia disponga la sospensione della esecuzione della estradizione per ragioni di giustizia interna, a orma dell’articolo 709 c.p.p. ? senza avvalesi della prevista facoltà di consegnare temporalmente l’estradando allo Stato richiedente, concordando i termini e le modalità della consegna, o di richiedere l’esecuzione all’estero della condanna nazionale ? mancando una specifica previsione sullo status libertatis dell’estradando, la misura eventualmente in corso di applicazione deve essere revocata, in quanto privata della sua funzione strumentale alla decisione e conseguente sollecita consegna (Cassazione, Sezione sesta, 26 ottobre 2004, Greco, 17 febbraio 2004, Terkuci; 1 ottobre 2003, Gavrilita, 9 giugno 2003, Gromovs, 12 giugno 2003, Morina Ilir, 30 settembre 1998, Dardar Abdelaziz, 18 novembre 1997, Madero).

Secondo l’opposto e minoritario indirizzo giurisprudenziale, invece, una volta esauritasi la procedura giurisdizionale, qualora il ministro della Giustizia sospenda, a norma dell’articolo 709 c.p.p., l’esecuzione dell’estradizione ?a soddisfatta giustizia italiana?, alle misure cautelari in corso o che siano adottate durante la sospensione, devono, in virtù del richiamo operato dall’articolo 714 comma 2, c.p.p., ritenersi applicabili i termini di durata massima previsti dagli articoli 303, comma 4, e 308 c.p.p.. Si osserva, infatti, che dalla interpretazione letterale dell’articolo 709 c.p.p. ? secondo il quale ?l’estradizione è sospesa? si evince che il ministro della Giustizia, nell’ipotesi in cui l’estradando debba essere giudicato nel territorio dello Stato o vi debba scontare una pena, non può, in base a valutazioni di opportunità politica, discrezionalmente scegliere tra la consegna immediata della persona richiesta o il differimento della consegna a giustizia italiana esaurita, ma deve sospendere senz?altro l’esecuzione, giacché la scelta di priorità tra le esigenze della giustizia nazionale e quelle dello Stato richiedente è già stata effettuata dal legislatore in favore delle prime. Fermo restando il conferimento al Ministro del potere, questo si discrezionale, di procedere, sentita l’autorità giudiziaria italiana, «alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare ivi imputata», oppure di «convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente».

Escluso, quindi, che la restrizione della libertà personale dell’estradando sia fatta dipendere, come criticamente assumono gli assertori della opposta tesi, da una valutazione di opportunità politica del Ministro, e considerato che la sospensione della esecuzione non determina nè la cessazione, nè l’affievolimento delle esigenze cautelari, ma, anzi, un loro possibile incremento, l’apparente lacuna normativa circa il termine di durata massima delle misure coercitive andrebbe colmata, nel caso di specie, facendo applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 303, comma 4, e 308, c.p.p., cui genericamente rinvia l’articolo 714, comma 2, dello stesso codice. Mentre, infatti, devono ritenersi senz?altro incompatibili, agli effetti che qui rilevano, le previsioni che regolano i cosiddetti termini intermedi o di fase, nessun ostacolo si opporrebbe a far ricorso, anche in materia di estradizione, ai termini massimi complessivi di cui al comma 4 dell’articolo 303, sussistendo la eadem ratio: ossia, l’esigenza, presente tanto nel procedimento ordinario che in quello estradizionale, di assicurare la effettiva esecuzione del decisum mediante la imposizione di una misura cautelare, e, correlativamente, la necessità di contenere il sacrificio della libertà personale entro un limite di durata che rappresenti un giusto punto di equilibrio tra il diritto di libertà e ali interessi tutelati dalle norme sostanziali sottostanti ai rispettivi deliberata (Cassazione, Sezione sesta, 20 settembre 2000, Pm in proc. Pitino; 3 febbraio 2000, Stepic; 4 novembre 1994, Parretti. V., anche, Cassazione, Sezione sesta, 11 luglio 1995, Parretti, nella quale ultima si ritengono applicabili i termini di cui all’articolo 714, comma 4, alla fase giurisdizionale, mentre per la fase esecutiva, in assenza di espressa previsione, si reputa debbano inevitabilmente trovare applicazione i termini ordinari previsti dagli articoli 303 e 308 c.p.p., in virtù dell’espresso rinvio contenuto nell’articolo 714, comma 2).

In una linea per certi aspetti intermedia, si collocano, infine, talune decisioni, nelle quali si è affrontato il tema della sospensione della esecuzione non dipendente da esigenze di giustizia nazionale, ma dalla sospensione della estradizione deliberata in via cautelare in sede di giurisdizione amministrativa. In tali pronunce, infatti, pur reputandosi in linea di principio incompatibile la disciplina dei termini di durata massima delle misure coercitive stabilita dall’articolo 303, comma 4, c.p.p., per il caso in cui sia sospesa dal ministro della Giustizia l’esecuzione della estradizione «a soddisfatta giustizia italiana», a norma dell’articolo 709 c.p.p., si è tuttavia ritenuto che ad un diverso approdo ermeneutico occorrerebbe pervenire nella diversa ipotesi in cui la sospensione derivi, iussu itidicis, da un provvedimento del giudice amministrativo, stante, appunto, il carattere giurisdizionale della autorità da cui tale statuizione promana (Cassazione, Sezione sesta, 8 maggio 2006, Cipriani; Cassazione, 9 aprile 2002, Aboud Maisi).

Queste Sezioni unite ritengono di dover aderire all’orientamento prevalente. Occorre preliminarmente rilevare come, malgrado talune perplessità registratesi in passato, non possa, ormai, seriamente dubitarsi in merito alla diretta applicabilità dei principi sanciti dall’articolo 13 della Costituzione anche al tema della estradizione. La Corte costituzionale, infatti, ha da tempo contrassegnato in termini rigorosi la dimensione funzionale?della custodia cautelare, raccordandola, appunto, al soddisfacimento delle esigenze «strettamente inerenti al processo»: locuzione, quest?ultima, omnicomprensiva e, come tale, riferibile ad ogni procedimento giurisdizionale che, a norma del novellato articolo 111 Costituzione, deve conformarsi ai caratteri del fair trial, enunciati dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, più volte rimarcati dalla giurisprudenza della C.E.D.U. e, per quel che qui interessa, puntualmente individuati nella Raccomandazione n. 12 del 1975, con la quale il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha dettato i ?diritti minimi? da assicurare all’estradando nel corso della relativa procedura.

La funzione ?cautelare? della custodia e, più in generale, delle misure limitative della libertà personale è, dunque, connotazione ?costituzionalmente obbligata?, a prescindere dalla natura del procedimento all’interno del quale, e ?per? il quale, la legge ne prevede la applicazione. Dunque, anche le misure coercitive interne al procedimento estradizionale si giustificano, nel quadro dei principi tracciati dalla Carta fondamentale, soltanto se, e nei limiti in cui, si presentino come strumenti indispensabili per il raggiungimento dei fini che quello specifico procedimento è istituzionalmente destinato a conseguire.

La ?strumentalità? della custodia ne evoca, d’altra parte, il paradigma della provvisorietà: la libertà personale dell’uomo, infatti, «quale bene fondamentale, mal s?adatta al concetto di ?provvisorietà? cosi come configurato nel processo del tramontato ordinamento. Che, anzi, semmai, la Costituzione, prevedendo che la libertà possa essere eccezionalmente ristretta soltanto dalla autorità giudiziaria nei casi e nei modi previsti dalla legge, assegna proprio al provvedimento restrittivo del giudice carattere di manifesta provvisorietà rispetto a quell’inviolabile diritto» (Corte costituzionale, sentenza 766/88. V., anche, le sentenze 64/1970 e 1/1980).

A misurare la legittimità della compressione dello status libertatis, ovviamente disposta nei casi e nei modi previsti dalla legge, starà, dunque, un limite ?interno? e strutturale?, rappresentato dal raggiungimento della funzione cautelare o dal suo esaurimento, ed un limite ?esterno? e necessariamente ?normativo?, rappresentato, appunto, dalle disposizioni che regolano i «limiti massimi della carcerazione preventiva», al lume dell’ineludibile precetto sancito, indipendentemente dal tipo di procedimento cui la carcerazione si riferisce, dall’articolo 13, ultimo comma, Costituzione.

d’altra parte, qualsiasi dubbio in ordine alla immediata e diretta applicabilità delle previsioni costituzionali che regolano il tema della libertà personale anche alle misure adottate nell’ambito del procedimento di estradizione, può dirsi, ormai, definitivamente sopito, alla luce della stessa giurisprudenza costituzionale, che ha di recente ritenuto ammissibile la riparazione per ingiusta detenzione di cui all’articolo 314 c.p.p. anche alla ipotesi di detenzione ingiusta sofferta in sede estradizionale (V. Corte costituzionale, sentenza 231/04).

Da tutto ciò, alcuni corollari. Deve, anzitutto, essere la legge a disciplinare espressamente e tassativamente i termini massimi entro i quali le misure coercitive possono essere applicate (v., al riguardo la sentenza 83/1996 della Corte costituzionale, ove è stata incisivamente riaffermata l’«esigenza di configurare limiti obiettivi e ineludibili alla durata dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale»). Tali disposizioni, inoltre, proprio perché incidenti su un diritto fondamentale della persona, non possono che essere di stretta interpretazione e non ammettono, dunque, estensioni analogiche in sfavor. La durata delle misure limitative della libertà personale, infine, si raccorda, come si è già rammentato, alla specifica funzione che le caratterizza nel quadro della disciplina di sistema che il legislatore ha introdotto: ne deriva, pertanto, che i termini di durata massima delle misure, non possono che essere raccordati al paradigma del ?sacrificio minimo? che la condizione di libertà deve sopportare per il raggiungimento dello specifico scopo cautelare che le misure sono chiamate a soddisfare nell’ambito del peculiare procedimento in cui possono trovare applicazione. In linea di principio, quindi, già da ciò emerge con chiarezza come i termini ?custodiali? stabiliti per il processo e quelli che regolano la durata delle misure nel procedimento estradizionale, risultino, fra loro, concettualmente eterogenei, proprio perché, al di là delle garanzie che li possono accomunare, il fine e la durata del processo ordinario non hanno nulla a che vedere con la estradizione.

La incompatibilità dei termini di cui all’articolo 303, comma 4, c.p.p. con i limiti di durata delle misure coercitive applicate in sede estradizionale, emerge, d’altra parte, ed in termini del tutto univoci, anche dal raffronto che è possibile operare, alla luce delle scelte operate dal legislatore del codice, fra il ?sistema cautelare? delineato per il processo ordinario e quello specifico dedicato al procedimento di estradizione. In quest?ultimo, infatti, in stretta aderenza, d’altra parte, con le rigorose disposizioni dettate al riguardo dalla Convenzione europea di estradizione, il nuovo codice di rito ha contrassegnato in termini assai ristretti la durata della privazione della libertà personale dell’estradando, imprimendo cadenze accelerate a tutte le diverse fasi in cui può articolarsi l’iter del procedimento di estradizione. Il particolare regime codicistico, infatti, che delimita la durata delle misure coercitive entro spazi temporali, non soltanto predeterminati in modo rigoroso in stretta ?proporzione? alle esigenze connesse ai singoli ?stadi? in cui si snoda il procedimento, ma anche circoscritti entro limiti assai più contenuti di quelli che caratterizzano i termini di durata massima delle misure applicate nel procedimento ordinario (v., In particolare, articoli 708, commi 2 e 6; 714, comma 4; 715, commi 5 e 6; 718 c.p.p.), sta evidentemente a denotare, come ratio unificante, una precisa opzione di ?deroga?, quanto allo specifico tema, spiegabile proprio in ragione delle peculiarità che caratterizzano l’estradizione e la condizione di chi vi è assoggettato. Lo scrutinio della clausola di compatibilità, sancita, in tema di misure coercitive, dall’articolo 714, comma 2, c.p.p., deve pertanto essere condotto in termini di assoluto rigore, proprio sul versante della durata delle misure, ad evitare. da un lato, una inammissibile ?eterogenesi dei fini?, giacché, come già rilevato, la funzione cautelare nel processo è affatto diversa da quella che è dato registrare in sede di estradizione, e, dall’altro, la creazione, in via interpretativa, di un novum normativo, per fronteggiare (nella specifica ipotesi che viene qui in discorso) le esigenze connesse alla mancanza di una disciplina espressa.

Ebbene, in tale cornice è agevole avvedersi di come, avendo il legislatore ritenuto di dover dettare una specifica ed autonoma disciplina circa i termini di durata delle misure coercitive nella fase giurisdizionale, a norma dell’articolo 714, comma 4, c.p.p., sarebbe davvero paradossale che, in virtù del richiamo enunciato nel comma 2 dello stesso articolo, avesse poi ritenuto di far ricorso ai ben più ampi termini di durata della custodia cautelare previsti dall’articolo 303, comma 4, c.p.p., per regolamentare la particolare ipotesi prevista dall’articolo 709 c.p.p. in sede esecutiva. Ciò ancor più ove si consideri che, a differenza di quanto stabilito negli articoli 303 e 308 c.p.p., il comma 4 dell’articolo 714 prevede termini unici di durata delle misure, senza assegnare alcun rilievo al carattere custodiale o meno delle stesse e, altro aspetto significativo, senza che la stessa previsione (ancora una volta, a differenza della disciplina ?ordinaria?) operi una qualche distinzione di regime in funzione dalla gravità del reato o della pena per i quali l’estradizione è stata richiesta. Non essendovi, quindi, alcun indice di una voluntas legis che deponga nel senso della interpretazione che qui si avversa, ne deriva che il segnalato vuoto normativo non può trovare riempimento facendo leva sui termini ordinari delle misure cautelari personali.

Per altro verso, e come pure si è rammentato, è la stessa giurisprudenza minoritaria a ad escludere l’applicabilità, in sede di procedimento estradizionale, dei cosiddetti termini di fase o intermedi, reputando, invece, compatibile con quel procedimento, il ricorso alla disciplina stabilita, per i termini complessivi, dal più volte richiamato articolo 303, comma 4, c.p.p.. Ma, cosi facendo, si finisce ineluttabilmente per operare una arbitraria estrapolazione di un solo segmento di una disciplina che, al contrario, il legislatore ha chiaramente inteso configurare come un corpus unitario. Come ebbe, infatti, a sottolineare la stessa Corte costituzionale nella sentenza 292/96, allorché operò un excursus ?storico? della disciplina dei termini di custodia cautelare, il nuovo codice, aderendo alle linee portanti tracciate dalla riforma che, sotto la vigenza del codice abrogato, era stata attuata dalla legge 394/84, ha mantenuto il principio della separazione dei termini di durata della custodia cautelare in relazione alle diverse fasi del procedimento, secondo una scansione atta a dimensionare in modo differenziato le previsioni di durata, in funzione della gravità e delle tipologie di reato e delle esigenze ?processuali? inerenti alle peculiarità insite nelle fasi o gradi presi in considerazione.

Una scansione interfasica, dunque, destinata a far si che la maggior celerità di definizione di una fase o grado di giudizio non producesse effetti sui termini di durata della custodia per la fase o grado successivi, cosi da scongiurare il pericolo che le frazioni temporali ?risparmiate? consentissero, di fatto, la relativa utilizzazione da parte dei giudici dei gradi successivi. La diversa ed autonoma decorrenza dei termini intermedi, poi, è stata a sua volta collegata alla successiva previsione, dettata dall’ormai noto comma 4 dello stesso articolo 303, di un termine di durata complessiva della custodia cautelare, variamente dimensionato a seconda della gravità delle imputazioni e tale da comprendere anche le proroghe previste dall’articolo 305 c.p.p., oltre alle eventuali nuove decorrenze dei termini di legge se derivanti da fenomeni di regressione del procedimento o di rinvio ad altro giudice. l’intera gamma dei meccanismi normativi destinati a produrre un prolungamento di termini di fase, quali, come si è accennato, l’istituto della proroga di cui all’articolo. 305 c.p.p., ovvero la ?sterilizzazione? degli stessi termini per i giorni di udienza e per quelli impiegati per la deliberazione della sentenza a norma dell’articolo 297, comma, c.p.p., trova, dunque, uno sbarramento proprio attraverso la previsione dei termini ?complessivi? di durata della custodia, cosi da permettere un bilanciamento tra alcune peculiari esigenze ?endoprocessuali?, che sarebbero compromesse da un rigoroso rispetto dei limiti di fase, con l’altra esigenza antagonista, ma di diretta derivazione costituzionale, che impone di prevedere, in ogni caso, un termine massimo di durata ?ragionevole? della privazione della libertà personale.

A completare il quadro del complesso sistema che disciplina il regime dei termini di durata della custodia cautelare, sta, infine, il cosiddetto limite finale, anch?esso articolato in funzione dei termini di fase e complessivi, o del limite di proporzionalità rispetto alla pena massima prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza, stabilito, come confine invalicabile, per le ipotesi in cui i termini custodiali abbiano subito una delle ipotesi di sospensione previste dalla legge.

Da tale composito quadro di riferimento emerge, quindi, con estrema chiarezza la precisa scelta del legislatore, come si è visto, di risalente origine, di configurare la disciplina dei termini di durata delle misure coercitive secondo una prospettiva necessariamente unitaria, nel senso che la ?dimensione? di ciascun termine di fase è modellata in stretta aderenza a quella dei termini delle fasi o gradi successivi, cosi come tanto il termine complessivo che lo stesso ?limite finale? risultano calibrati sulla falsariga dei termini di fase.

Isolare, quindi, il termine complessivo di cui all’ari 303, comma 4, c.p.p., dal contesto normativo in cui si trova iscritto, ed applicare la relativa disciplina alla ipotesi di ?sospensione? della estradizione di cui all’articolo 709 c.p.p., risulta conseguentemente impossibile, tanto da un punto di vista concettuale, il termine è ?complessivo? perché presuppone altri termini intermedi, che sul versante della disciplina positiva, la relativa configurazione, infatti, risente, come si è detto, dei singoli segmenti (limiti endofasici) ed accadimenti processuali (proroghe e ?sterilizzazioni?) che ne compongono il regime, evidenziando, pertanto, la sussistenza di una specifica condizione negativa di incompatibilità che rende inoperante, ai fini che qui interessano, il rinvio alla disciplina generale delle misure coercitive, enunciato dall’articolo 714, comma 2, c.p.p..

Per altro verso, ed a maggior ragione, risulterebbe del tutto impraticabile l’ipotesi di far ricorso, nel caso di estradizione sospesa a norma dell’articolo 709, ai termini ?finali? di cui all’articolo 304, comma 6, c.p.p.: e ciò malgrado la presenza di talune labili ?assonanze? di sistema.

Quei limiti ?finali?, infatti, stanno, come si è accennato, a rappresentare dei confini ?comunque? invalicabili, in punto di durata delle misure coercitive, proprio nei casi in cui i termini ?ordinari? soffrano alcune (tipizzate) cause di sospensione. Fenomeno, quest?ultimo, che, quanto meno sul piano lessicale, sembrerebbe a tutta prima contraddistinguere anche l’ipotesi disciplinata dall’articolo 709, giacche anche in essa il legislatore evoca l’intervento di un provvedimento ministeriale che produce l’effetto di «sospendere» la consegna e l’esecuzione della estradizione. Ma al di là del lessico, sembra evidente che, una volta cessate le esigenze di giustizia interna, l’intera sequenza esecutiva debba essere riavviata ex novo secondo le cadenze tracciate dall’art 708 del codice di rito, con la conseguenza che, non di fattispecie sospensiva può correttamente parlarsi, ma di vera e propria interruzione della fase esecutiva. Anche sul piano ?sistematico?, quindi, i termini di cui all’articolo 304, comma 6, si presentano come del tutto eccentrici rispetto del procedimento estradizionale, anche in riferimento alla ipotesi in cui la relativa esecuzione soffra, per le ragioni già dette, una ?stasi? che, nel caso di, procedimento nazionale, si presenta, addirittura, di imprevedibile durata.

Accanto a tutto ciò, sembra infine possibile svolgere una ulteriore (e conclusiva) notazione, mutuata, ancora una volta, dalle peculiarità che contraddistinguono la configurazione dei termini di durata della custodia cautelare, stabiliti per il procedimento ordinario. l’orientamento giurisprudenziale prevalente, ha, infatti, posto in evidenza l’impossibilità di ricorrere, agli effetti della ipotesi di specie, ai termini complessivi di cui all’articolo 303, comma 4, anche perché gli stessi sono articolati in funzione della pena prevista per il reato per il quale si procede: un parametro, dunque, tutto ?interno? al processo nazionale e, quindi, non ?esportabile? al campo della estradizione passiva, la cui esecuzione sia stata differita fino a «soddisfatta giustizia italiana». Il rilievo è senz?altro pertinente; ma v?é di più.

Nell’ipotesi, infatti, in cui l’estradizione sia stata concessa per la esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva, il riferimento all’editto previsto per il reato ?nazionale? o anche per lo stesso reato estero, è privo di qualsiasi significato, rendendo quindi evidente che le articolazioni in cui si suddividono i termini complessivi di cui al più volte richiamato articolo 303, comma 4, non possono che valere esclusivamente per il processo nazionale.

d’altra parte, ad avallare indirettamente una simile conclusione, sta anche l’affermazione del principio di proporzionalità tra la durata della custodia sofferta a fini estradizionali e la pena irrogata o che può essere inflitta dal Paese richiedente, contenuta nella Raccomandazione n. 13 del 16 settembre 1986 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, giacchè, attraverso la enunciazione di quel principio, si escludono implicitamente parametri di apprezzamento che facciano leva sulla disciplina ?interna? del Paese richiesto.

Da tutto ciò deriva che, non essendo previsto uno specifico termine di durata delle misure coercitive nel caso di estradizione sospesa per esigenze di giustizia interna, e non potendosi applicare la disciplina ?ordinaria? prevista dagli articoli 303 e 308 del codice di rito, le misure coercitive eventualmente in corso all’atto della sospensione devono essere revocate (secondo quanto chiarito da queste Su nella sentenza 26156/03, ric. Di Filippo) per il venir meno della relativa funzione cautelare, strumentale alla decisione sulla estradizione ed alla conseguente sollecita consegna, da eseguire entro i termini di legge. Ferma restando la possibilità di adottare una nuova misura, una volta esaurite le esigenze di giustizia interna, e riavviato il procedimento di consegna, nei limiti delle esigenze correlate alla esecuzione della estradizione e con l’osservanza dei termini previsti dall’articolo 708 c.p.p..

ÿ evidente che l’ipotesi che viene qui in discorso rappresenti, come dottrina e giurisprudenza hanno unanimemente posto in risalto, una vistosa lacuna dell’ordinamento: una lacuna, per la verità, tanto più grave se si considera l’automatismo che sembra caratterizzare il provvedimento di sospensione (in tal senso depone, infatti, la costruzione in termini di ?doverosità? secondo la quale è formulato il primo comma dell’articolo 709, a norma del quale l’esecuzione dell’estradizione «è sospesa» se l’estradando deve essere giudicato nello Stato o vi deve scontare una pena), nonché la circostanza, tutt?altro che trascurabile sul piano delle esigenze cautelari, che la celebrazione del processo nazionale non presuppone affatto l’adozione di misure atte a scongiurare il pericolo di sottrazione alla futura consegna.

Quand’anche, infatti, e come accade nella specie, risultino applicate misure coercitive nell’ambito del procedimento nazionale, le stesse non possono che essere funzionali esclusivamente a quest?ultimo: con la conseguenza che, venuti meno i relativi pericula libertatis, le misure in questione devono essere revocate, lasciando quindi senza presidio cautelare la futura consegna dell’estradando. Il che, evidentemente, in un assetto sempre più marcatamente volto ad assecondare la cooperazione giudiziaria e la integrazione dei relativi sistemi, non può che fungere da elemento fortemente distonico, ed in sè gravido di conseguenze senz?altro deprecabili. Ma tutto ciò, e per quel che si è detto, non legittima l’adozione di linee interpretative che, pur nell’intento di soddisfare esigenze reali, finiscono per applicare analogicamente un sistema che, per sua stessa natura, è insuscettibile di estensione analogica. Per completezza, può aggiungersi che alle identiche conclusioni occorre pervenire anche nella ipotesi, esaminata, come si è accennato, da una parte della giurisprudenza di questa Corte, in citi la sospensione della esecuzione della estradizione non derivi dal provvedimento ministeriale adottato a norma dell’articolo 709 c.p.p., ma sia stata pronunciata iussu iudicis, in sede di sospensiva disposta da parte del giudice amministrativo, a seguito di ricorso proposto avverso il decreto di estradizione. E ciò per l’assorbente rilievo che la riscontrata lacuna di disciplina riguarda ogni ipotesi di sospensione della estradizione, a prescindere, quindi, dalla autorità da cui essa promani, dalla natura. e dall’efficacia del relativo provvedimento e dalle ?ragioni? per cui essa è disposta o pronunciata; sicchè, le stesse ragioni che valgono ad escludere l’applicabilità della disciplina dei termini di cui agli articoli 303 e 308 c.p.p. al caso di sospensione di cui all’articolo 709, valgono, eo magis, per l’ipotesi in cui la sospensiva derivi da una decisione del giudice amministrativo, essendo in quest?ultimo caso addirittura revocata in dubbio, con positivo riscontro circa il relativo fumus, la stessa legittimità del provvedimento di estradizione, e non soltanto differita la sua esecuzione «fino a soddisfatta giustizia italiana».

Può, dunque, in conclusione, enunciarsi il seguente principio di diritto. Qualora il ministro della Giustizia sospenda, a norma dell’articolo 709 c.p.p., l’esecuzione della estradizione ?a soddisfatta giustizia italiana?, non sono applicabili alle misure coercitive in corso di esecuzione all’atto della sospensione i termini di durata massima previsti dagli articoli 303, comma 4, e 308 c.p.p.. Tali misure devono pertanto essere revocate per l’assenza di una previsione normativa che ne legittimi il permanere anche durante il periodo in cui l’esecuzione della estradizione resta sospesa; ferma restando, peraltro, la possibilità di adottare nuovamente misure coercitive, una volta cessata la sospensione, nel limiti delle esigenze cautelari connesse al l’accompagnamento dell’estradando ed alla sua consegna allo Stato richiedente, e con l’osservanza dei termini previsti dall’articolo 708 c.p.p..

Il ricorso del Pm deve pertanto essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-10-2010) 04-01-2011, n. 25; Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ordinanza in data 21 aprile 2010 il Tribunale di Milano confermava in sede di appello l’ordinanza in data 4 marzo 2010 dalla Corte di appello di Milano con la quale era stata rigettata l’istanza dell’imputato P.C. di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, presso la comunità terapeutica "Il Gabbiano" di (OMISSIS). Il P. all’esito del giudizio abbreviato, con sentenza del Tribunale di Milano in data 28 gennaio 2009, confermata in appello con sentenza del 20 ottobre 2009, era stato dichiarato colpevole del delitto di concorso in rapina aggravata, commesso ai danni di un istituto di credito il (OMISSIS), ed era stato condannato alla pena di anni cinque, mesi sei, giorni venti di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.

Avverso la predetta ordinanza il P. ha proposto personalmente ricorso per cassazione deducendo l’inosservanza o erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 e la mancanza o illogicità della motivazione per avere il Tribunale di Milano omesso di dar conto dell’esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza quale elemento impeditivo dell’applicazione della norma invocata, non essendo sufficiente il richiamo contenuto nell’ordinanza impugnata ai precedenti penali e alla revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale nel lontano 2004, senza prendere in considerazione degli accertamenti sulle condizioni per l’accesso alla comunità terapeutica compiuti dal personale sanitario penitenziario.

Il ricorso è inammissibile.

La possibilità di applicare il regime di favore previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 è, infatti, subordinata all’assenza di "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza". Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia di provvedimenti restrittivi nei confronti dell’imputato tossicodipendente (Cass. sez. 4^ 30 gennaio 2004 n. 13302, Fadda; sez. 4^ 16 giugno 2005 n. 34218, Monetti; sez. 6^ 23 gennaio 2008 n. 10329, Reale), dette esigenze non coincidono con una normale situazione di pericolo, ma si identificano in una esposizione al pericolo dell’interesse di tutela della collettività di consistenza tale da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità, della cui sussistenza il giudice deve dare congrua e logica motivazione Nell’ordinanza impugnata si è ritenuta sussistente – con articolate e razionali argomentazioni – l’eccezionalità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa da parte dell’imputato avendo il giudice di merito posto in adeguato rilievo sia le modalità del fatto (rapina commessa puntando contro i dipendenti e i clienti della banca un taglierino, con la minaccia di usarlo per tagliare loro la gola nel caso in cui non fosse stato consegnato il denaro) che l’elevata pericolosità del P. il quale, come si desumeva dalla motivazione della sentenza di primo grado, era un soggetto gravato da plurimi reati specifici, già ammesso a benefici penitenziari "miseramente falliti", che aveva commesso la rapina nemmeno due mesi dopo aver terminato di espiare la pena per altri reati. Il giudice di merito ha aggiunto che il P. era stato condannato con sentenza confermata in appello anche per altri reati commessi in stretta contiguità temporale con la rapina del (OMISSIS) (due rapine realizzate il (OMISSIS) e una tentata rapina del (OMISSIS) successivo e i connessi reati di porto ingiustificato di taglierino e di ricettazione di autovettura) e che dal suo certificato penale risultavano numerose condanne per violazioni (rissa nel (OMISSIS); quattro rapine e due sequestri di persona nel (OMISSIS); ricettazione, falso e tentato furto continuati nel (OMISSIS);

furto, violazione delle norme sull’uso delle carte di credito e lesione personale nel (OMISSIS)) "che, per gravità, numero e progressiva intensificazione, sono immediatamente illustrative dell’inaffidabilità e della sostanziale incapacità di auto contenimento" dell’appellante, il quale aveva perseverato anche in epoca recente nella condotta antigiuridica nonostante le precedenti esperienze giudiziarie e i benefici concessigli per favorire il suo recupero sociale (era stato ammesso in prova al servizio sociale nel 2003, ma il beneficio revocato nell’anno successivo, e, ancora una volta, nel 2005). Nè il Tribunale ha mancato di sottolineare che l’ammissione di responsabilità non poteva essere considerata indicativa di resipiscenza, essendo la confessione intervenuta poco prima che si procedesse, nelle forme dell’incidente probatorio, a ricognizione di persona e quando l’imputato era a conoscenza della solidità degli elementi di accusa emersi a suo carico. In tale contesto caratterizzato, al di là dell’esigenza di procurarsi denaro per acquistare sostanze stupefacenti, anche da manifestazioni non remote di "un proposito criminoso di per sè già radicato e intenso", il Tribunale ha ritenuto – con motivazione logicamente coerente – che il pur apprezzabile percorso carcerario e la predisposizione del programma di recupero dallo stato di tossicodipendenza, programma che peraltro prevedeva varie occasioni di socialità e di relazione con l’esterno, non fossero sufficienti ad attenuare l’eccezionale rilevanza del pericolo di ricaduta nella condotta criminosa.

Le conclusioni del Tribunale circa l’infondatezza dell’appello proposto dal P. sono particolarmente approfondite e immuni da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere l’ordinanza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Le doglianze del ricorrente, fondate essenzialmente sulla pretesa lontananza nel tempo degli elementi posti a sostegno del giudizio negativo sulla sua personalità, sono del resto manifestamente infondate, poichè il Tribunale ha preso in considerazione manifestazioni concrete di condotta delinquenziale dell’imputato anche recenti, e comunque tendono, in maniera del tutto generica, a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.

A norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.