Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-02-2011, n. 4465 Pensioni, stipendi e salari; Cessione di credito

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p. 1. Nel luglio del 1998 B.A., dipendente della s.p.a.

Telecom Italia stipulava con la ICQ Banca Cisalpina s.p.a., rappresentata dalla Unifin, un contratto di mutuo e garantiva la restituzione della somma mutuata con la cessione pro solvendo di centoventi quote mensili del suo stipendio, assentendo altresì a che, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, la cessione si estendesse all’intero trattamento di fine rapporto (TFR). La cessione, a seguito di notificazione, riceveva il benestare della Telecom che procedeva ad effettuare il versamento degli importi dovuti per la restituzione del mutuo stornandoli dalla retribuzione mensili maturate dal suo dipendente fino a quando, a seguito del suo licenziamento, corrispondeva alla cessionaria un quinto del T.F.R. dovuto al B..

Con citazione del dicembre 1999 la Unifin s.p.a., quale mandataria della cessionaria, assumendo che il quinto versato non era stato sufficiente a coprire l’intero debito maturato dal B. nei confronti della cessionaria sua mandante, conveniva davanti al Tribunale di Bologna la Telecom Italia assumendo di avere diritto a tutto il T.F.R. ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950, art. 43, che nell’atto di benestare la Telecom si era impegnata ad applicare.

La convenuta si costituiva e contestava sia in rito che nel merito l’avversa pretesa, svolgendo domanda riconvenzionale per la restituzione del quinto corrisposto.

Il Tribunale, ritenuta matura per la decisione la causa senza bisogno di istruzione, con sentenza del 18 febbraio 2002 accoglieva la domanda principale e condannava la Telecom al pagamento della somma di L. 18.157.576 oltre interessi e maggior danno, rigettando invece la domanda riconvenzionale. p. 2. La sentenza veniva appellata dalla Telecom Italia davanti alla Corte d’Appello di Bologna, che, con sentenza del 27 aprile 2006 accoglieva parzialmente l’appello riformando la sentenza di primo grado solo sul punto relativo al riconoscimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, mentre per il resto la confermava.

Contro questa sentenza la Telecom ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.

La s.p.a. Unifin ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

p. 1. Preliminarmente va rilevato che non è fondata l’eccezione di inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, prospettata dalla resistente.

In disparte il rilievo che essa viene articolata del tutto apoditticamente, cioè richiamando alcuni precedenti di questa Corte, senza però spiegare perchè essi sarebbero pertinenti nella specie, cioè senza dire perchè la parte del ricorso dedicata all’esposizione del fatto sostanziale e processuale fino a metà della pagina otto sarebbe inidonea a rispettarli, si rileva che l’esposizione ivi contenuta fornisce una conoscenza del fatto sostanziale e processuale idonea a consentire lo scrutinio dei motivi, salva la valutazione della loro specifica articolazione sia in punto di ammissibilità che di fondatezza. p. 2. Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 "nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt., 19 e 20 e 38 c.p.c., in materia di individuazione del giudice territorialmente competente" e si duole che la Corte d’Appello abbia disatteso il motivo di appello prospettato contro la sentenza di primo grado, là dove essa aveva respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, formulata dalla Telecom Italia sotto il profilo che il foro della controversia si radicava in Firenze ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., quale luogo dove era sorta e doveva adempiersi l’obbligazione e dove aveva sede la Filiale della Telecom cui la cessione era stata notificata. Erroneamente il Tribunale prima e la Corte felsinea poi avrebbero ritenuto l’eccezione di incompetenza per un verso generica e per altro verso infondata a motivo che forum destinatae solutionis si radicava in Firenze, in quanto, consentendo alla cessione, la Telecom aveva accettato lo spostamento del luogo dell’adempimento in Bologna, quale domicilio della Unifin. Ad avviso della ricorrente la pretesa genericità dell’eccezione invece non sarebbe sussistita, mentre, ritenendo il consenso alla cessione e, quindi, la conoscenza della stessa, sufficiente ad assentire allo spostamento del luogo de quo, i giudici di merito avrebbero male applicato l’art. 1182 c.c., comma 3, cioè trascurato che lo spostamento aveva reso più gravoso l’adempimento (al riguardo viene invocata Cass. n. 2966 del 1999).

2.1. Il motivo – pur erroneamente dedotto ai sensi del n. 4 anzichè del n. 2 dell’art. 360 c.p.c. (siccome deduce la resistente ed imponeva l’onnicomprensività della previsione del detto n. 2, che comprende ogni vizio concernente l’applicazione delle norme sulla competenza, ivi compresi quelli determinati da erronea ricostruzione della quaestio facti eventualmente rilevante per l’applicazione delle norme sulla competenza) ed ancorchè l’errore formale compiuto dalla ricorrente non induca l’inammissibilità del motivo, attesa l’immediata percepibilità da parte di questa Corte del paradigma corretto di riferimento della censura all’interno dello stesso ricorso – è inammissibile per inosservanza del requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6 che rappresenta il precipitato del principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione e che è applicabile, come ormai più volte ritenuto dalla giurisprudenza della Corte (si vedano, in particolare, Cass. (ord.) n. 26266 del 2008 e Cass. n. 4201 del 2010) anche alla deduzione di vizi di violazione di norme del procedimento, atteso il riferimento agli atti processuali.

Infatti, parte ricorrente non solo non riproduce l’esatto contenuto dell’eccezione prospettata (come imponeva la norma citata, piuttosto che l’art. 366 c.p.c., n. 3, il quale esigeva di riferire sommariamente che l’eccezione era stata proposta e quale ne era l’oggetto, scilicet l’incompetenza per territorio, come è stato fatto nella stessa parte del ricorso dedicata all’esposizione del fatto), ma nemmeno, ove si volesse considerare le sue deduzioni come una riproduzione indiretta del tenore dell’eccezione, indica in quale parte della comparsa di risposta ebbe a proporla ed in quali parti degli atti successivi argomentò l’eccezione proposta, sicchè l’esposizione del motivo si risolve nel demandare alla Corte del tutto inammissibilmente non solo la ricerca di quanto evidenzierebbe l’eccezione in essi, ma anche di quel che dovrebbe o non dovrebbe evidenziarne la completezza.

Va detto anzi che il riferimento indiretto al tenore dell’eccezione suggerisce semmai l’impressione che essa non fosse completa, perchè, pur dicendosi che l’eccezione venne prospettata ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., riguardo alla prima norma – cioè al foro generale delle persone giuridiche – nulla di quanto si dice in tale discorso indiretto risponde ai canoni di contestazione di detto foro per come individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (si veda Cass. (ord.) n. 21899 del 2008; in senso conforme: Cass. (ord.) n. 15628 del 2010).

Non senza che si debba rilevare che comunque, se si potesse procedere alla lettura della comparsa di risposta, l’impressione risulterebbe pienamente confermata, atteso che a pagina tre di essa non si formula alcuna contestazione del foro generale nei termini di cui alla giurisprudenza appena citata. p. 2.2. Si deve ancora rilevare che la sentenza impugnata allude all’assunzione di un obbligo della Telecom di adempiere a Bologna mediante rimessa diretta o accredito in conto corrente e dice che esso era stata ritenuto esistente dal Tribunale sulla base della documentazione allegata, onde il motivo si presenterebbe inammissibile anche perchè non pertinente rispetto alla motivazione (si veda Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi). p. 2.3. Il rilievo che la sentenza ha ritenuto esistente l’assunzione di detto obbligo comporta l’assoluta irrilevanza di quanto si osserva in chiusura dell’illustrazione del motivo a proposito del fatto che "l’elezione del foro presso il Tribunale di Bologna" non troverebbe effettiva corrispondenza con la sede della cessionaria, sia quale mandataria che quale mandante. Ciò, in disparte la totale mancanza di autosufficienza di queste indicazioni. p. 3. Il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, "nullità della sentenza per carenza di potere e conseguente difetto di legittimazione ad agire della Unifin s.p.a.".

Il motivo pertiene all’eccezione della Telecom riguardo alla legittimazione della Unifin ad agire in nome e per conto della cessionaria del credito. Tale legittimazione sarebbe stata invocata dalla Unifin sulla base di "una procura speciale" depositata in atti.

La Telecom l’avrebbe contestata sia adducendo che tale procura limitava il potere rappresentativo sostanziale e processuale allo svolgimento di "operazioni di cessione di prestito estinguibili mediante cessione di quote mensili – nel numero massimo di 60 dello stipendio o salario di dipendenti di pubbliche amministrazioni ed in genere di Enti o Società ad essi parificati …", là dove il prestito oggetto della cessione riguardava invece 120 quote di retribuzione. La Unifin avrebbe poi depositato un documento "nel prosieguo del giudizio di primo grado", cioè il verbale di assemblea straordinaria del 4 agosto 1999, dal quale sarebbe emerso che la rappresentata era la società Fin-Eco Banca ICQ Cisalpina e non la ICQ Banca Cisalpina s.p.a., adducendo che era intervenuta una mera variazione di denominazione. Senonchè dal detto verbale non si sarebbe evinto se si era in presenza di soggetti diverso e se la ICQ Banca Cisalpina non si dovesse ritenere estinta, con la conseguenza che, ove così fosse stato, la citazione introduttiva del giudizio sarebbe stata posta in essere da soggetto inesistente e la relativa questione sarebbe stata rilevabile d’ufficio. p. 3.1. Il motivo è inammissibile per due gradate ragioni.

Lo è, innanzitutto, per l’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non si fornisce l’indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda.

Infatti, della procura si riproduce un passo, ma non si indica se e dove venne prodotta nelle fasi di merito e se e dove sia stata prodotta in questa sede di legittimità. Per la verità si usa l’espressione "v. all. 1", ma non solo non si precisa dove si troverebbe tale allegato, ma, inoltre, in calce al ricorso figurano una serie di allegati e fra questi un allegato 1), ma esso è rappresentato dalla procura sostanziale ad agire rilasciata al soggetto che ha agito per conto della ricorrente, siccome si indica nella intestazione del ricorso.

Quanto all’altro documento non solo difettano le medesime indicazioni, ma si omette di trascriverne il contenuto per la parte che interessa.

Viene allora in rilievo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte sull’esegesi dell’art. 366, n. 6 e sulle implicazioni del relativo onere riguardo alla produzione dei documenti (si vedano, fra tante, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010).

E’ appena il caso di rilevare che il fatto che i documenti in questione si assumono (genericamente, come s’è detto) prodotti nel giudizio di merito dalla controparte, non esentava la ricorrente dall’indicare la specifica sede di produzione in primo grado, quella eventualmente relativa all’appello, il che implicava anche l’individuazione della parte che l’aveva fatta in quel grado, e, in fine e soprattutto, di indicare la sede di produzione in questo giudizio di legittimità. All’onere di produzione parte ricorrente era tenuta, del resto, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, trattandosi di documento sul quale si fonda il ricorso. Inoltre, che la produzione fosse stata fatta – almeno originariamente – dalla controparte non esentava la ricorrente dal produrre a sua volta in questo giudizio di legittimità i documenti e, quindi, per quello che interessa si indicare tale produzione. Si deve, infatti, ricordare che, a norma dell’art. 76 dis. att. c.p.c., le parti o i loro difensori muniti di procura possono farsi rilasciare copia dei documenti inseriti nel fascicolo d’ufficio e in quelli delle altre parti. Si tratta di una facoltà che prudenzialmente le parti debbono esercitare nelle fasi di merito in cui la produzione avversaria avviene, durante il gradi in cui essa si è collocata, sia in vista della possibile utilizzazione nel grado successivo per l’impugnazione o per replicare ad essa, sia in considerazione del fatto che la controparte potrebbe farsi autorizzare al ritiro del suo fascicolo, sia tenuto conto che, quando la produzione si avvenuta in appello, la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudice di primo grado è affidata al cancelliere ( art. 347 c.p.c., comma 2) e, se egli non vi abbia provveduto, ad una valutazione di opportunità da parte del giudice d’appello (come fa manifesto l’art. 123 bis disp. att. c.p.c.) e, quando pur il fascicolo sia stato trasmesso, potrebbe, proprio in ragione del ritiro, non esservi più presente il fascicolo della controparte e quest’ultima potrebbe non essersi costituita in appello.

Ove, poi, si desse rilievi, in ipotesi denegata (perchè si farebbe luogo ad una sorta di supplenza della Corte all’omissione di attività della ricorrente), alla circostanza che in calce al ricorso figura un allegato 6), che viene indicato come già allegato 1 dell’atto di citazione di primo grado, varrebbero comunque (in disparte il dubbio che si tratti del documento cui il motivo fa riferimento, atteso che non si comprende come potesse essere allegato a detta citazione, se era produzione avversaria) i rilievi seguenti. p. 3.2. La seconda ragione di inammissibilità, correttamente eccepita dalla resistente, è che il motivo non si concreta in una critica all’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata (si veda Cass. n. 359 del 2005, fra moltissime), la quale ha ritenuto carente del requisito di specificità il motivo, a stare all’espresso richiamo all’art. 342 c.p.c.. Anche se ha poi rilevato, sia pure riguardo al verbale dell’assemblea straordinaria, che il primo giudice aveva dato rilievo alla produzione di una certificazione camerale dalla quale risultavano i cambi si denominazione. Documento al quale parte ricorrente omette qualsiasi riferimento. Quanto alla seconda censura ciò evidenzia nuovamente mancanza di pertinenza con la ratio decidendi. p. 3.3. Il secondo motivo è, dunque, dichiarato inammissibile.

4. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 "falsa applicazione degli artt. 1260 c.c. e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, e violazione del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 1 e 5".

Vi si critica il ragionamento con cui la Corte territoriale ha escluso la fondatezza dell’eccezione della Telecom circa l’incedibilità del trattamento di fine rapporto (t.f.r.) ai sensi degli artt. 1 e 5 del citato D.P.R., reputando invece riconducibile la cessione di cui è processo nell’ambito della disciplina generale della libera cedibilità dei crediti di cui all’art. 1260 c.c., in quanto:

a) non rientrante in alcuna delle eccezioni previste da detta norma ed in particolare non argomentabile come ulteriore eccezione sia per il divieto di analogia in materia ai sensi dell’art. 14 delle Preleggi, sia per non essere il credito del lavoratore di natura personale e sia per l’irrilevanza. – atteso il suo carattere di retribuzione differita ed assolvente una funzione lato sensu previdenziale – della sua eventuale funzione alimentare (perchè solo l’assunzione in concreto di tale funzione ai sensi dell’art. 433 c.c. avrebbe rilievo);

b) ed in considerazione della inapplicabilità della regola della incedibilità degli emolumenti di cui al D.P.R. n. 180 del 1950, art. 1, al settore del lavoro privato.

La critica alla sentenza impugnata è svolta con i seguenti argomenti:

aa) la disciplina del detto D.P.R., peraltro richiamato nello stesso contratto fra Unifin e B. e nell’atto di benestare alla cessione della Telecom, sarebbe applicabile ed in particolare sarebbe applicabile il disposto del suo art. 1;

bb) infatti, l’art. 1 fa riferimento anche alle "imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni", fra le quali rientrerebbe la Telecom Italia s.p.a.;

cc) il t.f.r. sarebbe incluso fra gli emolumenti di cui all’art. 1 del D.P.R., come avrebbero ritenuto Cass. n. 4930 del 2003 e n. 1428 del 1999;

dd) L’incedibilità del t.f.r. così argomentata non incontrerebbe nemmeno le eccezioni stabilite negli artt. 5 e 43 del D.P.R., tenuto conto che: dd1) l’art. 5, nel prevedere l’assunzione di prestiti da estinguersi mediante cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto,, farebbe riferimento – come ha ritenuto Cass. n. 1428 del 1999 -"alle sole erogazioni periodiche, percepite con continuità dal dipendente in attività di servizio" e, dunque, non potrebbe trovare applicazione al t.f.r., che non è tale e, quindi, ricadrebbe sotto l’ambito dell’art. 1 del D.P.R.; dd2) non sarebbe applicabile – come invece sostenuto dalla Unifin l’art. 43 del D.P.R., là dove prevede l’estensione, sempre nel limite del quinto, dell’efficacia delle cessioni di quote stipendiane o salariali sulla pensione o su altro assegno continuativo equivalente, e ciò perchè la norma non fa alcun riferimento al t.f.r. ed un’estensione ad esso della previsione sarebbe vietata, sia perchè le deroghe alle norme imperative non sarebbero suscettibili di analogia, sia perchè il t.f.r. non sarebbe assimilabile alle indennità cui la norma si riferisce (attesa la sua natura di retribuzione differita), sia perchè esso si aggiunge e non si sostituisce ai trattamenti pensionistici (e, dunque, non ricadrebbe nei trattamenti assimilabili alla pensione cui fa riferimento la norma), sia perchè ad esso sarebbe estranea ogni finalità indennitaria.

Erronea, in fine, sarebbe la negazione da parte della sentenza impugnata del carattere alimentare del t.f.r. viene all’uopo citata una sentenza di merito, che proprio attribuendogli tale natura, ne avrebbe negato al compensabilità il t.f.r.. p. 4.1. Il motivo propone, per come complessivamente articolato, due censure, l’una relativa all’errore che la Corte territoriale avrebbe commesso nell’escluderc che la cessione di cui è processo possa trovare collocazione nell’ambito della disciplina del d.P.R. n. 180 del 1950 e l’altra concernente il disconoscimento della natura alimentare del t.f.r.

La prima censura è fondata quanto alla negazione della soggezione della cessione al D.P.R. citato, perchè la Corte territoriale l’ha effettivamente negata a torto. Tuttavia l’errore compiuto non ha determinato l’erroneità del dispositivo, poichè esso appare giustificato sulla base del rilievo che la collocazione della cessione di cui è processo nell’ambito della disciplina del D.P.R., pur dovuta, non è quella voluta dalla ricorrente, bensì altra, alla cui individuazione questa Corte può procedere d’ufficio sulla base dell’esercizio dei propri poteri di rilevazione dell’esatta disciplina giuridica applicabile nella fattispecie. Tale rilievo, infatti, non necessita di alcun accertamento di fatto. Esso comporterà soltanto la correzione della motivazione della sentenza impugnata, perchè paleserà che detta collocazione rende pienamente lecita l’estensione della cessione di cui è processo al t.f.r..

La seconda censura è, viceversa, infondata. p. 4.1.1. Le ragioni per cui la prima censura è fondata nei termini su indicati, ma il dispositivo della sentenza impugnata è legittimo, sono le seguenti.

Va preliminarmente chiarito che la vicenda di cui è processo dev’essere giudicata ratione temporis sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 180 del 1950 anteriori alle radicali modificazioni apportate dapprima dalla L. n. 311 del 2004, quindi dal D.L. n. 35 del 2005, art. 13 bis e relativa legge di conversione, ed in fine dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 346. Disposizioni che hanno determinato, fra l’altro, a titolo del D.P.R. invariato, l’estensione totale al settore privato della disciplina del D.P.R. (al di là dei limiti entro i quali essa era dapprima consentita e di cui si dirà):

si veda, infatti, ora il riferimento dell’art. 1 anche alle aziende private.

Le norme – nei testi anteriori alle citate fonti innovative – che, anche al di là di quelle su cui si è incentrato il dibattito processuale e che sono considerate nel motivo, vengono in rilievo sono le seguenti.

L’art. 1, comma 1, norma di esordio del Titolo 1 del D.P.R., quanto agli enti datori di lavoro cui si riferiva, nello stabilire come regola generale (salve le eccezioni indicate nel successivo art. 2) la "Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti".

La norma (peraltro toccata da una pronuncia di incostituzionalità, che qui non rileva, cioè da Corte cost. n. 506 del 2002) così disponeva:

"Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell’amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese-concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell’opera prestata nei servizi da essi dipendenti".

L’art. 5 – anch’esso contenuto nel Titolo 1 – a sua volta, sotto la rubrica "Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario", così disponeva:

"Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell’art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell’ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli 2^ e 3^ del presente testo unico".

L’art. 43, norma contenuta nel Titolo 2^, aperto dall’art. 6 del D.P.R. e rubricato "Della cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dello Stato" disponeva, sotto la rubrica:

"Estensibilità dell’efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza", in questi termini:

"Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l’efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto.

La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo.

Qualora la cessazione dal servizio, anzichè ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico dell’amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell’intero residuo debito per cessione.

Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell’art. 38.".

L’art. 51, che rappresentava la norma di esordio del titolo 3^ (rubricato, prima della sostituzione operata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 137: "Della cessione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato."), recitava, sotto la rubrica "Facoltà dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti", che:

"Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell’art. 1 e non contemplati nel Titolo 2^, possono contrarre prestiti alle condizioni e per la durata stabilite nell’art. 6.".

L’art. 52 – rubricato, come anche ora, "Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di lavoro.", disponeva:

"Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sui contratto d’impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per il periodo di cinque o di dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l’indennità di anzianità.".

L’art. 54, sotto la rubrica "Garanzia dell’assicurazione o altre malleverie", prevedeva al comma 1, che qui interessa, che:

"Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del presente titolo devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell’ammortamento o il ricupero del residuo credito".

In fine, l’art. 55 (rubricato: "Applicabilità di disposizioni del titolo 2^ – Estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio – Eccezioni"), così disponeva nei suoi primi due commi, che qui rilevano:

"Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto sia applicabili, le norme contenute negli artt. 7, 13, 14, 23, 24, 29 comma 1, art. 35 comma 1, art. 38, comma 1 e 2, artt. 39, 40, comma 1 e 3, artt. 42, 43 e 47, commi 1, 3 e 4, sostituendosi all’Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze l’impiegato o salariato cedente presta servizio.

Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini dell’art. 43, penultimo comma, anche sulle indennità che siano dovute agli impiegati o ai salariati indicati nell’art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di lavoro". p. 4.1.2. In relazione al quadro normativo emergente dalle disposizioni sopra riportate il Collegio ritiene necessaria una prima puntualizzazione, che riguarda la collocazione della Telecom rispetto ad esse.

Tale posizione, in riferimento alla norma d’esordio del D.P.R., cioè al suo art. 1, era, al momento della cessione, quella invocata dalla Telecom, cioè la posizione di impresa concessionaria di un pubblico servizio di comunicazioni. Priva di pregio è l’eccezione svolta dalla resistente nel senso che quella qualità sarebbe stata persa per effetto della liberalizzazione attuata con il D.P.R. n. 318 del 1997. La stessa giurisprudenza amministrativa citata a sostegno dell’eccezione (Cons. Stato, sez. 6^, 26 giugno 2001, n. 3463) non dice affatto questo, ma dice invece – com’è ovvio e rilevava nel caso di specie -che la Telecom ebbe a perdere solo la posizione di concessionaria esclusiva di quel servizio. E’ appena il caso di rilevare che per effetto del citato D.P.R., finalizzato all’applicazione di obblighi comunitari, il sistema delle telecomunicazioni – come emerge dalla semplice lettura dei commi 3 e ss. dell’art. 2 del D.P.R. e, quindi, dell’art. 5 – rimase, pur liberalizzato, un sistema organizzato secondo gli schemi della concessione e autorizzazione. p. 4.1.3. Il Collegio, sulla base di questa conclusione, ritiene che la prospettazione della Telecom in ordine alla collocazione della cessione di cui è processo nella disciplina del D.P.R. citata sia fondata quanto alla riconducibilità della cessione, o meglio della sua estensione al t.f.r., nell’ambito di essa, e sia, invece, erronea quanto alle conseguenze che se ne vorrebbe desumere, perchè la collocazione in detto ambito non è quella giusta.

In relazione a tale collocazione le norme rilevanti non sono, infatti, quelle degli artt. 1, 5 e 43 del D.P.R., bensì le norme degli artt. 51 e ss. di esso.

Giustifica questa conclusione il rilievo che, nella struttura del D.P.R., gli artt. 1 e 5 sono norme generali collocate nel Titolo 1^ del D.P.R., al quale succedono due diversi titoli, il 2^ recante disposizioni per gli impiegati e salariati dello Stato ed il 3^ relativo agli impiegati e salariati non dipendenti dello Stato. Una posizione come quella del B., quale dipendente della ricorrente, era certamente riconducibile, in quanto relativa a rapporto corrente con una concessionaria di pubblico servizio di comunicazioni, al Titolo 3^.

Ora, in questo titolo esisteva, sempre nel testo rilevante nel presente giudizio, una norma idonea a disciplinare la cessione di cui è causa. Essa era l’art. 52, il quale, peraltro, rappresentava norma di specificazione per il personale del Titolo 3^ della norma generale dell’art. 5, la quale, disponendo genericamente per tutte le categorie di lavoratori contemplati nell’art. 1 ed ammettendo la cessione di quote di stipendio o di salario fino al quinto, rinviava alle specifiche disposizioni del Titolo 2^e del Titolo 3^. Sempre nel Titolo 3^ esisteva, poi, l’art. 55, il quale, fra i suoi oggetti, come rivela la rubrica, comprendeva sia l’applicabilità di disposizioni del titolo 2^ , sia – specificamente – l’estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione del servizio.

A disciplinare il primo oggetto provvedeva il comma 1, il quale imponeva l’osservanza in quanto applicabile anche dell’art. 43. A disciplinare il secondo aspetto era il comma 2, il quale, tuttavia, conteneva un nuovo riferimento allo stesso art. 43.

Ebbene il senso del rinvio del comma 1, essendo l’oggetto di disciplina di esso "le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo", cioè nel titolo 3^, e, quindi, le cessioni contemplate nel precedente art. 52, era che la disciplina dell’art. 43 (detta per il personale statale) si doveva intendere richiamata nella sua interezza, cioè tanto riguardo alla previsione del comma 1 e del correlato comma 2, quanto alla previsione del comma 3.

Ne derivava che alle cessioni in discorso era applicabile sia il principio del comma 1, secondo il quale "Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l’efficacia di questa si estendeva di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa", sia la limitazione al quinti del comma 2, sia il principio del comma 3, secondo il quale "Qualora la cessazione dal servizio, anzichè ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico dell’amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell’intero residuo debito per cessione.".

Questa previsione del secondo comma non era certamente idonea a ricomprendere il t.f.r., atteso che esso non rappresenta una somma corrisposta come equivalente della pensione di altro assegno equivalente, avendo ben diversa funzione rispetto alla pensione o all’assegno continuativo equivalente ad essa.

Il profilo della norma dell’art. 55 rappresentato dal comma 2, viceversa, lo era perchè nella nozione di "indennità che siano dovute agli impiegati o ai salariati indicati nell’art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di lavoro" il t.f.r. appariva certamente riconducile.

Infatti: a1) il comma 2, nel prevedere l’estensione della cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione su dette indennità o faceva con la congiunzione "anche", usava, quindi, un’espressione che sottintendeva il carattere aggiuntivo della previsione rispetto a quanto al personale in discorso in caso di cessazione del rapporto si estendeva già in forza del richiamo dell’art. 43, nel comma 1; a1) l’inciso "a termini dell’art. 43, penultimo comma" (cioè del comma 3 di esso), con il quale veniva nel comma 2 disposta la detta estensione, non potendo riferirsi all’intero comma, già richiamato nell’art. 55, comma 1, si spiegava nel senso di disporre l’estensione della cessione sulle dette indennità per tutto il residuo dovuto e, quindi, senza il limite del quinto, previsto dall’art. 43, comma 2, per l’estensione sulle pensioni e sulle erogazioni continuative equivalenti.

Non è senza significato, altresì, che nell’art. 54 sopra riportato il comma 1 parlasse genericamente del "trattamento di quiescenza" (espressione idonea a comprendere anche il t.f.r.) nello stabilire la necessità di garanzie per il recupero per la cessazione dello stipendio o salario e non usasse le formule dell’art. 43.

In forza di questi rilievi, la disciplina del d.P.R. più volte citato, con riferimento alle cessioni relative al personale non dipendente dello Stato prevedeva – sulla base del rinvio operato dallo stesso art. 5 del D.P.R. – una regime particolare, secondo il quale ad esse, per il caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell’estinzione del prestito, si applicava l’estensione anche sul t.f.r. (ancora denominato nell’art. 52 indennità di anzianità). p. 4.1.4. In base a queste considerazioni nel caso di specie la cessione di cui è causa -a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata ricadente sotto il regime del D.P.R. n. 180 del 1950 – legittimamente venne stipulata con estensione all’indennità di anzianità.

La motivazione della sentenza impugnata, là dove ha, invece, ritenuto che la cessione fosse legittima perchè sottratta all’operare di quel d.P.R. va, pertanto corretta – ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ultimo comma – sulla base del seguente principio di diritto: "In base al d.P.R. n. 180 del 1950 (nel regime anteriore alle modifiche disposte dalla L. n. 311 del 2004, dal D.L. n. 35 del 2005, art. 13 bis e relativa legge di conversione, ed in fine dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 346), l’art. 55, comma 2, del D.P.R. consentiva, con riferimento alle cessioni di stipendi o salari stipulate nell’ambito dei rapporti indicati dall’art. 1 del D.P.R. non correnti con lo Stato (e, quindi, anche ai rapporti di lavoro con un pubblico concessionario – anche non esclusivo – di servizio pubblico di comunicazione), l’estensione della cessione, in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell’estinzione del prestito garantito da essa, anche al trattamento di fine rapporto (e, anteriormente, all’indennità di anzianità).".

Questo principio di diritto giustifica con una diversa motivazione quanto aveva affermato Cass. n. 4930 del 2003, secondo cui " In tema di cessione del credito, in mancanza di espliciti divieti legali (dovendosi escludere che la natura strettamente personale del credito), va affermata la legittimità della cessione del credito del lavoratore per trattamento di fine rapporto, stante anche la inapplicabilità in via analogica delle eccezioni normative al principio generale della libera cedibilità dei crediti, costituenti jus singulare".

Per altro verso le osservazioni che si sono svolte esplicitano quanto questa Corte in altra occasione aveva lasciato implicitamente intendere: si veda Cass. n. 4911 del 2003, là dove aveva affermato che "Al vigente regime di "imperseguibilità" dell’indennità premio di servizio (ips) corrisposta dall’Inadel ai propri iscritti (nella specie, dipendente di un ente morale a carattere locale) consegue, giusta disposto del D.P.R. n. 180 del 1950, art. 55, la impignorabilità, insequestrabilità ed incedibilità di una quota di essa ai creditori dell’avente diritto, anche se detti creditori abbiano, come nella specie, stipulato con il lavoratore dipendente un contratto di mutuo assistito da cessione del quinto dello stipendio ed il rapporto di lavoro si sia successivamente risolto (nella specie, per destituzione), attesa, tra l’altro, la non assimilabilità dell’indennità de qua al tfr di lavoro.".

Il dispositivo della sentenza impugnata là dove ha riconosciuta legittima la cessione nella sua estensione al t.f.r. appare, dunque, legittimo per tale ragione.

E’ da rilevare che la correzione qui disposta non esigeva la provocazione del contraddittorio delle parti. Ciò alla stregua del principio di diritto secondo cui "L’esercizio da parte della Corte di cassazione del potere d’ufficio di correzione della motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.,, comma 4, non è soggetto alla regola di cui al terzo comma del medesimo articolo, che impone alla Corte il dovere di stimolare il contraddittorio delle parti sulle questioni rilevabili d’ufficio che ritenga di porre a fondamento della decisione" (Cass. n. 22283 del 2009). p. 4.1.5. In chiusura dell’esame della prima censura del terzo motivo vanno svolte alcuna considerazioni con riferimento a due precedenti di questa Corte che sono stati evocati anche dalla ricorrente a sostegno della sua prospettazione.

Il primo di essi è Cass. n. 1428 del 1999, il quale ebbe a statuire che "La previsione, da parte del D.P.R. 5 gennaio 1980, n. 180, art. 5 della cedibilità, ai fini della estinzione di prestiti ottenuti alle condizioni stabilite dalla legge, "di quote di stipendio o salario fino al quinto dell’ammontare di tali emolumenti", costituente una delle eccezioni alla regola generale, posta dall’art. 1, del divieto di fare oggetto di sequestro, pignoramento o cessione gli emolumenti di ogni tipo erogati nell’ambito del pubblico impiego, si riferisce, come evidenziato dalla chiara e restrittiva lettera della norma, alle sole erogazioni periodiche, percepite con continuità dal dipendente in attività di servizio, e quindi non trova applicazione con riferimento all’indennità di fine rapporto.

(Fattispecie relativa a dipendente di azienda autonoma di soggiorno e turismo).".

Questo principio venne, in realtà, enunciato senza considerare che la fattispecie giudicata, avuto riguardo alla natura dell’ente datore di lavoro ceduto (che era di ente pubblico economico: Cass. sez. un. n. 12717 del 1995), si sarebbe dovuta dire soggetta al titolo 3^ del d.P.R. e, quindi, all’art. 55, con la conseguenza che, se lo scrutinio fosse stato condotto alla stregua di esso, il principio enunciato con riferimento all’art. 5 in relazione all’art. 1 non sarebbe stato adeguato, in quanto questa stessa norma rinvia alle specificazioni di cui ai titoli 2^ (e, quindi, all’art. 43, per quello che qui interessa) e 3 (e, quindi, all’art. 55). Le conclusioni avrebbero, dunque, dovuto essere quelle giustificate dall’art. 55 nel significato qui ricostruito.

Il secondo principio di diritto che viene in rilievo è quello che la stessa sentenza impugnata ha affermato traendolo da Cass. n. 4930 del 2003, che a sua volta, senza particolare argomentazione, ritenne di desumerlo da Cass. n. 4584 del 1995, la quale, però, anch’essa non è argomentata se non con un riferimento, svolto in motivazione, che a "quella forma particolare di "cessione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati dello Stato" e "degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato" regolata dai precedenti titoli 2^ (artt. 5 e 6-50) e 3^ (artt. 5 e 51-57), estranea al rapporto di lavoro privato".

Si tratta di un’affermazione non condivisibile, perchè smentita dall’art. 52 del D.P.R., il quale parla di "contratto d’impiego privato" o "in base a contratti collettivi di lavoro", così alludendo a rapporti di lavoro privato.

Ne consegue che anche su questo punto la motivazione della sentenza impugnata è errata, ma l’errore comporta nuovamente solo la sua correzione senza conseguenze sul dispositivo. p. 4.1.6. — Resta da dire della seconda censura del terzo motivo all’esame, quella che contesta la sentenza impugnata per avere escluso l’illegittimità della cessione del t.f.r. in quanto avente ad oggetto un credito alimentare.

La censura è infondata per le ragioni che sono state già esposte proprio da Cass. n. 4930 del 2003, là dove, dopo avere negato la natura di credito strettamente personale del lavoratore al t.f.r., di rincalzo ha condivisibilmente affermato quanto segue: "nè la qualificazione di credito strettamente personale può derivare dal fatto che avendo il trattamento di fine rapporto natura di retribuzione differita, a cui deve aggiungersi, secondo costante giurisprudenza, una funzione latamente previdenziale, esso assolve anche ad una funzione alimentare del lavoratore e della sua famiglia, poichè soltanto il credito alimentare che trova la sua fonte nella legge ( art. 433 cod. civ.) non è cedibile, e poichè la funzione alimentare che; al trattamento di fine rapporto deriva dalla sua natura retributiva va riferita soltanto a parte del trattamento di fine rapporto, ed è anche eventuale.".

La seconda censura è, pertanto, rigettata, perchè correttamente la sentenza impugnata ha escluso che la cedibilità del t.f.r. potesse discendere dalla natura alimentare del relativo credito. p. 5. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 "violazione degli artt. 1 del d.P.R. 1 80/1950 e 1469 bis c.c.".

Il motivo prospetta due distinte censure.

La prima pertiene alla valutazione con cui la Corte territoriale ha escluso la nullità della clausola di cui all’art. 4 del contratto di finanziamento del 6 luglio 1998, con la quale il B. aveva ceduto, per il caso di cessazione del rapporto di lavoro, quanto gli sarebbe spettato in conseguenza. Detta valutazione, in quanto basata sull’esclusione della contrarietà al d.P.R. citato della cessione, sarebbe erronea, perchè – come argomentato a proposito del motivo precedente – quella contrarietà sussisterebbe.

La seconda censura, prospettata in via subordinata rispetto alla prima, cioè per il caso della sua infondatezza, viene argomentata sotto il profilo che detta clausola sarebbe stata limitativa della facoltà del B. di opporre eccezioni e come sarebbe ricaduta sotto l’ambito del dell’art. 1469 bis c.c., n. 18. p. 5.1. La prima censura è infondata al lume delle considerazioni svolte a proposito della prima censura del motivo precedente, le quali hanno evidenziato che la cessione era pienamente legittima in relazione al più volte citato D.P.R.. p. 5.2. La seconda censura, in disparte il carattere del tutto assertorio, che non spiega il proposto apprezzamento della clausola, è inammissibile per palese inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, quale precipitato normativo del principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione, atteso che la ricorrente, se indica il luogo di produzione del contratto di finanziamento nella sede di merito e in questa sede di legittimità (già alla pagina 3 del ricorso e poi nell’indice in calce ad esso), così rispettando il requisito della indicazione specifica sotto questo profilo, omette di trascrivere la clausola di cui all’art. 4 così demandando inammissibilmente alla Corte di ricercare nel documento la parte di essa che a dire della ricorrente evidenzierebbe il carattere limitativo della proponibilità di eccezioni. In tal modo viene in rilievo sempre la giurisprudenza sull’art. 366 c.p.c., n. 6, la quale annette a tale norma anche il significato di normativizzare il principio di autosufficienza sotto il profilo dell’onere di riproduzione dei documenti contrattuali sui quali si fonda la censura di violazione di legge (o di n. 5 dell’art. 360 c.p.c): si vedano, ex multis, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010, a proposito della indicazione specifica dei documenti.

E, anteriormente Cass. n. 12239 del 2007 e Cass. (ord.) n. 22303 del 2008). p. 6. Il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, "omessa motivazione della sentenza circa un punto controverso e decisivo della controversia prospettato dalla Telecom Italia s.p.a.".

Vi si sostiene che, come già argomentato "nei precedenti gradi di giudizio", la clausola di cui all’art. 4 del contratto del 6 luglio 1998 avrebbe esteso la cessione fra il B. e la ICQ Banca Cisalpina s.p.a. alle sole somme dovute al cedente a titolo di anticipazione del t.f.r., ai sensi dell’art. 2120 c.c. e, dunque, non avrebbe riguardato "qualunque ipotesi di corresponsione del t.f.r., ma solo quella in cui il dipendente avesse ricevuto in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione pari al 70% delle somme a lui spettanti. Ne conseguiva che nessun diritto spettava alla Unifin, essendo stato il t.f.r. liquidato solo successivamente alla cessazione e non in costanza del rapporto lavorativo.

Si lamenta che, nonostante la decisività della questione, la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata su di essa. p. 6.1. Il motivo è anzitutto inammissibile perchè lamenta erroneamente come vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, un vizio che avrebbe dovuto lamentare come omessa pronuncia su motivo di appello (posto che la questione avrebbe dovuto proporsi come tale nel giudizio di appello), il quale si sarebbe dovuto prospettare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (sulle differenze fra omessa pronuncia e vizio di motivazione si vedano, ex multis, Cass. n. 5444 del 2006 e n. 4201 del 2006).

E’ comunque inammissibile perchè non indica come e dove la questione fosse stata prospettata al giudice d’appello.

E’ ulteriormente inammissibile sempre per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, giacchè nuovamente omette di trascrivere il contenuto della clausola contrattuale. p. 7. Il sesto motivo lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, "violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 ", sotto il profilo che la Corte territoriale avrebbe compensato le spese dei due gradi di merito nei limiti di un quinto, dando rilievo alla parziale riforma della sentenza di primo grado in accoglimento del quinto motivo dell’appello della ricorrente (quello relativo al maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c.), anzichè compensarle integralmente dando rilievo sia al fatto che l’unica pronuncia della Corte di cassazione esistente, cioè Cass. n. 1428 del 1999, era favorevole alla posizione sostenuta dalla Telecom, sia a giusti motivi, costituiti dalla complessità ed opinabilità della causa e dell’interpretazione del dato contrattuale. p. 7.1. Il motivo è infondato, perchè sollecita la Corte ad un sindacato che non può compiere.

Premesso che nella specie viene in rilievo la disciplina dell’art. 92 c.p.c. nella sua versione anteriore alla sua sostituzione intervenuta per effetto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) (e succ. modif. ed integr.), nella specie si vorrebbe che la Corte sindacasse la valutazione del tutto implicita (posto che nulla risulta in motivazione al riguardo), con cui la Corte d’appello, ravvisando una parziale soccombenza reciproca per l’accoglimento parziale dell’appello e dovendo provvedere, attesa la riforma pur parziale della sentenza anche sulle spese del giudizio di primo grado, ha, nell’esercizio dei suoi poteri di apprezzamento nel confronto fra il grado della soccombenza reciproca stimato il rapporto fra l’una e l’altra, ravvisandolo nella misura in rapporto di 1 /5 a 4/5.

Questa valutazione implicita (che ha come presupposto effettivamente la situazione di soccombenza reciproca sull’appello) – anche a voler ammettere nel mentovato regime la sindacabilità delle valutazioni implicite sulla compensazione (com’è noto discusso nella giurisprudenza della Corte relativa a quel regime) – non è priva di fondamento logico, atteso che l’appello venne accolto solo parzialmente e quanto a pretesa accessoria. Le ragioni della compensazione integrale prospettate dalla ricorrente, pur apprezzabili, non possono essere apprezzate in questa sede sotto il profilo della illogicità del loro apprezzamento, ma costituiscono solo possibili parametri che nella sua discrezionalità e vicinanza al giudizio di merito ed al suo svolgimento avrebbero potuto indurre la Corte territoriale a procedere ad una compensazione totale. Come tali sfuggono al sindacato della Corte. p. 8. Il settimo motivo – deducente in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – "violazione degli artt. 2033, o in subordine dell’art. 2041 c.c." pertiene alla domanda con cui la Telecom aveva chiesto la restituzione delle somme erogate alla Unifin e, quindi, pone una questione subordinata all’eventuale accoglimento dei motivi tendenti a dimostrare la non debenza di esse, la quale, avendo la Corte territoriale dato risposta negativa in proposito, rimase assorbita.

Il motivo sarebbe stato inammissibile, perchè con esso si pone una questione relativa alla domanda della ricorrente nel giudizio di merito, che avrebbe avuto esaminarsi subordinatamente all’accoglimento della domanda principale relativa alla invalidità della cessione. Come tale, detta questione avrebbe dovuto esaminarsi dal giudice dell’eventuale rinvio disposto in accoglimento del terzo, del quarto o del quinto motivo. Salvo che la Corte non avesse ravvisato le condizioni per decidere nel merito. Rigettati i detti motivi, esso resta a maggior ragione assorbito. p. 9. Conclusivamente il ricorso è rigettato. p. 10. L’obbiettiva incertezza della lite, in ragione anche delle incertezze evidenziate nella giurisprudenza della Corte sul punto oggetto del terzo motivo, induce a ravvisare giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-02-2011, n. 871 Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania n.19738 del 29 dicembre 2004 che ha accolto il ricorso della dott.ssa Roberta D.M. avverso i giudizi attribuiti agli elaborati redatti dalla stessa nel corso delle prove scritte del concorso per il conseguimento della abilitazione all’insegnamento per l’ambito disciplinare K09A (classi di concorso A043,A050,A051 e AO52) bandito il 1 febbraio 1999.

Deduce l’Amministrazione appellante la erroneità della gravata sentenza che avrebbe inopinatamente ritenuto incongruo e superficiale il giudizio espresso dalla commissione d’esame sugli elaborati scritti di italiano e latino svolti in sede concorsuale dalla originaria ricorrente; del pari erronea, a parere della Amministrazione appellante, sarebbe la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto viziata anche la nuova valutazione negativa (impugnata con motivi aggiunti) espressa dalla commissione sugli stessi elaborati della candidata, in esecuzione della ordinanza cautelare di accoglimento ed alla luce delle risultanze della disposta consulenza tecnica.

Conclude l’Amministrazione per la integrale riforma, in accoglimento dell’appello, della impugnata sentenza e per il rigetto del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio la parte appellata per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione. L’appellata ha interposto altresì ricorso incidentale avverso il capo della impugnata sentenza che ha disposto la ulteriore rinnovazione delle operazioni di correzione degli elaborati.

All’udienza del 14 dicembre 2010 il ricorso in appello è stato trattenuto per la sentenza.

L’appello è fondato e va accolto.

Con unico articolato motivo l’Amministrazione appellante censura la gravata sentenza per aver i primi giudici inammissibilmente sovrapposto il giudizio del consulente tecnico nominato nel corso del giudizio di primo grado alle valutazioni espresse dalla commissione d’esame sugli elaborati scritti di italiano e latino della originaria ricorrente (una prima volta nel corso del procedimento ordinario di correzione e una seconda volta a seguito di pronuncia cautelare propulsiva del Tar).

La censura d’appello appare meritevole di accoglimento.

Va in proposito ricordato, anzitutto, in linea con la consolidata giurisprudenza sul punto, che le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell’elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile (Cons. Stato, IV, 17 gennaio 2006, n. 176; IV, 3 dicembre 2010 n. 8504).

Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore (e, quindi, sostituire il proprio giudizio a quello della commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l’adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, invero, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono i due vizi, l’uno non può essere arbitrariamente dedotto dall’altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità sol perché il Giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita ed il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente, come s’è visto) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall’ordinamento alla commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati.

In definitiva, se è pur vero che il giudizio tecnicovalutativo delle commissioni di esame non si sottrae in linea generale al controllo giurisdizionale di legittimità, sotto il profilo della sua intrinseca ragionevolezza e coerenza, nondimeno tale controllo non può trasmodare in una vera e propria sostituzione del giudizio espresso dall’ausiliario del giudice a quello dell’organo tecnicoamministrativo nell’esercizio della sua discrezionalità valutativa; peraltro, non è secondario rilevare che mentre la commissione d’esame esprime le sue valutazioni in sede concorsuale (e quindi tenendo conto del livello di preparazione media dei candidati) e sotto l’osservanza di criteri valutativi predeterminati e indistintamente applicabili a tutti i concorrenti, tanto non avviene normalmente (e, di fatto, non è avvenuto nel caso di specie) per ciò che attiene alle valutazioni operate dall’ausiliario del giudice.

Ciò posto, nel caso in esame è accaduto che il Giudice di primo grado, sulla scorta della soggettiva prospettazione dei fatti della ricorrente di primo grado, abbia affidato ad un consulente tecnico il compito di rivalutare gli elaborati della D.M., giungendo poi a sostituire il giudizio da questi espresso a quello già rassegnato dalla Commissione d’esame. Peraltro, neppure il consulente nominato dal giudice ha espresso giudizi lusinghieri a proposito della prova scritta di latino della originaria ricorrente dato che conclusivamente il consulente ha osservato che "il giudizio e la valutazione numerica espressa dalla Commissione risultano, a parere del sottoscritto, penalizzanti, giacchè se appena sufficiente può ritenersi il commento e scarna è la proposta didattica, largamente positiva è la traduzione; nel complesso, la prova di latino svolta dalla D.M. si colloca su livelli superiori alla sufficienza".

In definitiva il consulente, dopo essersi soffermato su profili dell’elaborato anche negativi, esprime conclusivamente un giudizio di piena sufficienza riguardo alla prova di latino della candidata, giudicata per converso insufficiente dalla commissione d’esame. Ma nessun elemento il consulente o il giudice di primo grado prospettano in ordine ad una ipotetica palese irragionevolezza ovvero alla incoerenza del giudizio formulato della Commissione o ancora alla presenza di eventuali errori di fatto inficianti la valutazione, ciò che avrebbe legittimato l’accesso al sindacato sulla discrezionalità.

Considerazioni analoghe valgono per la seconda valutazione operata dalla commissione d’esame a seguito di ordinanza cautelare del Tar, giudicata anch’essa viziata soprattutto per la ragione che la stessa non avrebbe tenuto conto delle osservazioni svolte dal consulente tecnico. Anche in tal caso tuttavia il primo giudice finisce per sostituire inammissibilmente la valutazione del consulente a quella della commissione d’esame, considerando dotata soltanto la prima, apoditticamente, di un tasso di attendibilità superiore.

In definitiva, alla luce dei rilievi svolti, l’appello va accolto e va respinto il ricorso di primo grado, in riforma integrale della impugnata sentenza

L’accoglimento dell’appello principale e la consequenziale riforma integrale della impugnata sentenza esime il Collegio dall’esaminare il ricorso incidentale, che va dichiarato improcedibile nella misura in cui lo stesso investe un capo della sentenza di primo grado anch’esso travolto dalla presente decisione.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, anche in considerazione della particolarità della controversia trattata e del suo epilogo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n.3219 del 2005, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado. Dichiara improcedibile l’appello incidentale.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-01-2011) 01-03-2011, n. 7960 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 22/10/09, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava M.M. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 perchè cedeva a persona non identificata un involucro contenente grammi 1.5 di hashish e deteneva, inoltre, due involucri di tipo eroina, considerata non destinata ad uso personale, e, concessa la attenuante di lieve entità, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, con giudizio di equivalenza con l’aggravante di cui all’art. 99 c.p., comma 4, lo condannava alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa.

Chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato dal prevenuto, la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 23/3/2010. in riforma della decisione di primo grado, ha ridimensionato la pena, in considerazione della modesta quantità dello stupefacente detenuto, rideterminandola in anni 2 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa.

Propone ricorso per cassazione personalmente l’imputato, con il seguente unico motivo: – vizio di motivazione in relazione all’erronea applicazione dell’art. 99 c.p., comma 4, rilevato che i giudici di appello non hanno fornito alcun riscontro alla censura mossa sul punto con il gravame, con cui veniva contestata la quantificazione della pena, frutto di una illegittima applicazione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze generiche e la attenuante ad effetto speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, da un lato, e la recidiva dall’altro.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

La sentenza è supportata da una logica e corretta argomentazione motivazionale, esente dai vizi dedotti in impugnazione.

Dal vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta la pronuncia in questione si rileva che:

– a giusta ragione è stata affermata la colpevolezza del prevenuto in ordine al reato ad esso ascritto;

– il giudice di merito ha ritenuto, visto il modesto quantitativo della sostanza stupefacente, oggetto di contestazione, e la sua scarsa qualità, di inquadrare la fattispecie nella ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5;

– detta attenuante è stata ritenuta equivalente alla recidiva, di cui all’art. 99 c.p., comma 4,m correttamente contestata, in ragione dei molteplici precedenti penali specifici e recenti dei quali il prevenuto risulta gravato.

In dipendenza di ciò, non può attribuirsi fondatezza alcuna alla doglianza mossa con il ricorso, perchè nel giudizio di bilanciamento tra la attenuante speciale e la recidiva reiterata specifica infraquinquennale non è possibile ritenere prevalente la prima, in ossequio al dettato di cui all’art. 69 c.p., comma 4, e della univoca e costante giurisprudenza in materia.

Peraltro, la tesi difensiva richiama un riconoscimento delle attenuanti generiche che non risultano accordate dal decidente, nè in primo, nè in secondo grado.

Osservasi, in particolare, che nel caso in cui il giudice ritenga in concreto sussistere la recidiva reiterata, come nella specie, il divieto di prevalenza, nel giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti riguarda sia le attenuanti relative alla persona dell’imputato, sia quelle relative alle modalità del fatto; sia le circostanze ad effetto comune, sia quelle ad effetto speciale; sia le circostanze soggettive, sia quelle oggettive, non avendo il legislatore operato alcuna distinzione in merito.

Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il M. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso deve, altresì, a norma dell’art. 616 c.p.p., essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1,000,00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000.00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-05-2011, n. 11190 Diritti e doveri del lavoratore Licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 10/1 – 25/1/07 la Corte d’Appello di Salerno rigettò l’appello proposto da B.L. avverso la sentenza del giudice del lavoro dello stesso capoluogo di data 2/2/05, con la quale gli era stata respinta la domanda diretta sia all’accertamento della illegittimità del licenziamento intimatogli il 10/3/04, sia alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno, e conseguentemente condannò l’appellante alle spese del grado.

La Corte salernitana addivenne a tale decisione dopo aver rilevato che era stata tempestivamente formulata la contestazione dell’addebito, consistito nella appropriazione, da parte del B., quale incaricato delle attività relative alle polizze concernenti beni dati in pegno al Banco, dei corrispettivi ricavati da quattro di tali beni, disimpegnati senza la formalizzazione delle relative operazioni, e che si era raggiunta la prova dell’illecito grazie anche alle iniziali ammissioni del medesimo incolpato. Inoltre, la Corte appurò l’adeguatezza della sanzione rispetto all’entità dell’addebito contestato, per effetto del quale era risultato irrimediabilmente compromesso il necessario vincolo fiduciario. Per la cassazione della sentenza propone ricorso B.L., il quale affida l’impugnazione a quattro motivi di censura.

Resiste con controricorso la Unicredit Banca di Roma s.p.a. che deposita anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Col primo motivo il ricorrente denunzia i seguenti vizi della sentenza: violazione e falsa applicazione della norma della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 e del principio che il codice disciplinare deve essere esposto sul luogo di lavoro come condizione essenziale per la legittimità del procedimento disciplinare; vizio di motivazione circa il fatto, controverso e decisivo per il giudizio, che il licenziamento sia stato intimato per giusta causa come definito dalla legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

In concreto il B. afferma di non contestare la validità del principio enunciato dal giudice del merito in ordine alla necessità dell’affissione del codice disciplinare in relazione alle ipotesi di illeciti consistenti in violazioni di discipline aziendali ignote alla generalità e, perciò, difficilmente riconoscibili, bensì la falsa applicazione di tale principio, in quanto la fattispecie in esame è, a suo giudizio, contraddistinta dalla contestazione di una infrazione non avente alcuna rilevanza penale o di particolare illiceità, essendo, piuttosto, attinente a comportamenti di diligenza nell’esecuzione della prestazione lavorativa di cassiere, così come evincibile dalla stessa contestazione con la quale si faceva riferimento ad irregolarità operative e non all’appropriazione dei beni. Il giudice de merito avrebbe dovuto, pertanto, accertare la sussistenza del presupposto di fatto dell’appropriazione indebita prima ancora di escludere la ricorrenza, nella fattispecie, dell’obbligo di affissione del codice disciplinare. Il motivo è infondato.

Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dalla lettura della nota di contestazione dell’addebito del 23/12/2003 allegata al controricorso, emerge in maniera inequivocabile l’illiceità del comportamento addebitato al B. che, per il modo in cui è rappresentato, manifesta elementi anche di rilevanza penale, come evidenziato pure dal giudice d’appello. Infatti, con la lettera di contestazione non gli viene addebitato solo di aver sistematicamente omesso di effettuare gli scarichi delle polizze concernenti i beni ricevuti in pegno dall’istituto bancario, ma anche di aver trattenuto illecitamente le relative eccedenze di cassa determinatesi per effetto delle operazioni di scarico delle polizze, in realtà non registrate, e di aver occultato gli originali delle stesse polizze consegnategli dai clienti, col risultato di aver ottenuto, in tal modo, ingiustificati vantaggi economici a danno dell’azienda. Si versa, pertanto, in una ipotesi per la quale non si rendeva indispensabile la previa affissione del codice disciplinare nel luogo di lavoro che, come riconosciuto anche dalla difesa del ricorrente, costituisce una formalità necessaria solo quando al lavoratore vengano contestate violazioni di doveri che discendono da disposizioni del datore di lavoro o del contratto collettivo e non quando, come nella fattispecie, essi traggano direttamente origine dalla legge. Nè, tanto meno, il giudice di appello si è sottratto al compito di esaminare con la dovuta attenzione la natura e l’entità della contestazione mossa al lavoratore ai fini della verifica della ricorrenza o meno delle condizioni indispensabili per l’affissione del codice disciplinare, posto che dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata si rileva la compiuta disamina dei fatti oggetto dell’addebito disciplinare, disamina eseguita dalla Corte territoriale con argomentazioni congrue ed esenti da vizi logico – giuridici che, in quanto tali, sfuggono ai rilievi di legittimità nella presente sede di giudizio.

2. Col secondo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione di norma di legge contenuta nella L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 e del principio di immediatezza della contestazione dell’infrazione che si assume a base del procedimento disciplinare a carico del prestatore di lavoro, ( art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c.), nonchè il vizio di motivazione su punto controverso e decisivo. In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Attraverso tale motivo il ricorrente si duole sia del fatto che il giudice del gravame aveva ritenuto tardiva l’eccezione da lui sollevata in ordine all’epoca dell’infrazione, a suo dire collocabile tra la fine del 2002 e l’inizio del 2003, ma contestatagli solo il 23/12/03, sia della circostanza per la quale il medesimo giudicante aveva ritenuto tempestiva la contestazione. Il motivo è infondato.

Anzitutto, si osserva che il ricorrente, pur dolendosi del fatto che il giudice d’appello aveva rilevato la inammissibilità della eccezione con la quale egli aveva introdotto in sede di gravame il nuovo tema di indagine della presunta inosservanza del rispetto della regola della tempestività della contestazione disciplinare da parte della datrice di lavoro, quale causa di illegittimità del provvedimento rispetto a quella originariamente dedotta, non formula alcuna censura specifica avverso il ragionamento logico seguito dalla Corte territoriale in merito alla riscontrata intempestività di tale eccezione. Invero, il B. si limita esclusivamente a porre, col quesito finale di diritto, la diversa questione di merito della necessità di un preventivo accertamento della data di commissione dell’illecito ai fini della verifica della tempestività o meno della stessa contestazione, circostanza, questa, che, seppur risolta nel senso auspicato dal ricorrente, non consentirebbe, comunque, di superare lo sbarramento della riscontrata tardività della proposizione dell’eccezione in esame nel procedimento d’appello.

In ogni caso, non è affatto vero, come infondatamente sostenuto dal ricorrente, che il giudice d’appello abbia dato per scontata la tempestività della contestazione disciplinare, non applicando correttamente il governo degli oneri probatori: invero, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che il giudicante diede rilievo alle scadenze delle quattro polizze inerenti le operazioni irregolari addebitate al lavoratore, raggruppate nel breve arco temporale compreso tra il 17/8/03 e l’1/10/03, nonchè alla data della verifica del 5/11/03, rispetto alla quale non erano emersi elementi atti a far presumere una anticipata conoscenza dei fatti da parte dell’azienda bancaria, tanto che il relativo provvedimento di sospensione cautelare venne adottato in data 19/11/03, al quale seguirono la contestazione degli addebiti del 23/12/03 e l’intimazione del licenziamento del 21/1/04, il tutto in un lasso di tempo ragionevole in relazione al caso concreto.

Pertanto, una volta appurato che l’appellante non aveva dedotto, nè tantomeno provato, alcuna circostanza idonea a confortare l’assunto della commissione dei fatti addebitatigli nel periodo posto a cavallo tra la fine del 2002 e l’inizio del 2003, correttamente la Corte territoriale rilevò che ai fini della tempestività della contestazione acquisiva rilevanza l’epoca del loro accertamento, che non poteva che avvenire in un momento successivo alla scadenza delle polizze; in effetti, solo in tali occasioni il dipendente aveva potuto portate a termine le operazioni irregolari addebitategli, così come emerge dalla nota di contestazione prodotta in atti ed esaminata dal giudice d’appello, per cui l’illecito trattenimento, da parte del B., delle eccedenze di cassa, corrispondenti ai versamenti effettuati dai clienti dietro riconsegna in loro favore dei loro beni precedentemente impegnati, era potuto avvenire solo dopo che si erano determinate le somme in esubero per effetto della mancata registrazione delle operazioni di scarico delle polizze disimpegnate ed occultate. In ordine a tali aspetti la sentenza è, quindi, congruamente motivata ed è, perciò, esente dalle censure di legittimità che le sono state mosse.

3. Col terzo motivo si denunziano i vizi di violazione e falsa applicazione della norma di legge contenuta negli artt. 2697, 1362 segg., 2119 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in ordine all’onere della prova del fatto costitutivo della giusta causa di licenziamento, e nell’art. 2106 c.c., in ordine al principio di proporzionalità tra l’infrazione contestata dal datore di lavoro al prestatore e la sanzione comminata secondo l’accertata gravità, oltre che il vizio di motivazione sul fatto controverso e rilevante della responsabilità del lavoratore nella commissione degli illeciti contestati, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Nell’illustrare tale motivo il ricorrente spiega che, se da un lato era vero che egli aveva sollecitato la verifica della sua postazione di cassa, avvertendo il superiore gerarchico che sarebbero state rilevate delle incongruenze contabili e manifestandosi dispiaciuto per l’accaduto, tanto da dichiararsi disponibile alla riparazione, d’altro canto, tutto ciò non poteva essere inteso dal giudice del merito come confessione del fatto di essersi appropriato dell’incasso della vendita di quattro beni impegnati presso la banca. In pratica, secondo il ricorrente, la contraddizione della motivazione risiedeva nel fatto che, da un lato, si era ritenuta sussistente una sua confessione e, dall’altra, si era affermato che egli aveva contestato il fatto addebitatogli nelle sue modalità di insorgenza e di esecuzione, e, comunque, non era dato sapere se i beni dati in pegno fossero stati venduti o ceduti o restituiti o disimpegnati in favore di qualcuno che ne avesse realmente corrisposto il prezzo. Quindi, il giudicante avrebbe dovuto non solo ricercare l’autore del fatto illecito, ma anche tener conto delle presunzioni a suo favore, quali quelle derivanti dalla mancata produzione del verbale ispettivo, dalla mancata indicazione dei nominativi dei clienti che avrebbero potuto testimoniare sui singoli episodi oggetto di contestazione o che avevano chiesto la regolarizzazione delle pratiche di pegno, nonchè dalla mancanza della prova della perdita dei beni sottoposti a pegno e del presunto prezzo ricavato dal loro disimpegno.

Infine, il ricorrente si duole della mancanza di proporzionalità della sanzione massima applicatagli rispetto alla reale entità dell’infrazione contestatagli, oltre che della mancata valorizzazione dell’elemento soggettivo, rappresentato dall’assenza di precedenti disciplinari e dalla manifestazione della volontà di sottoporsi a controlli.

Il motivo è infondato.

Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione della sentenza è assolutamente congrua in ordine agli aspetti sopra evidenziati dal momento che poggia sui dati oggettivi desunti dalle risultanze del verbale ispettivo, espressamente menzionato nella nota di contestazione, che consentì di accertare le gravi irregolarità emerse a carico del B., il quale in quella sede dichiarò che a fronte dei disimpegni da parte della clientela delle quattro polizze relative ai beni dati in pegno non rinvenuti egli non aveva eseguito la formalizzazione delle operazioni trattenendone il corrispettivo, oltre che sulle lettere del 10/11/03 e del 2/1/04 inviate dal medesimo ricorrente all’istituto bancario.

Ebbene, come è dato rilevare dalla sentenza, nella prima di tali lettere il B., nell’informare l’azienda che già aveva chiesto al suo capo operativo di disporre una verifica della sua postazione di cassa, manifestò anche il suo dispiacere per le incongruenze contabili riscontrate all’esito della verifica stessa e si dichiarò disponibile a porvi rimedio. A tal punto è da rilevare che l’obiezione sollevata nella presente sede in merito alla mancata produzione nelle precedenti fasi di giudizio del verbale ispettivo è superata dal fatto che fu il medesimo ricorrente a dichiarasi dispiaciuto dell’esito a lui pregiudizievole degli eseguiti accertamenti. Inoltre, come correttamente rilevato dal giudice d’appello, già il contenuto di tale missiva sgombra il campo da ogni dubbio sul fatto che il B. potesse non essere stato titolare del servizio o custode dei documenti o dei beni detenuti in pegno, tanto più che la firma apposta dal medesimo sulle polizze in questione comprovava che le attività relative alle stesse gli erano state affidate. Dall’ultima lettera di giustificazione del 2/1/04 il giudice d’appello ha altrettanto correttamente desunto un valore confessorio delle affermazioni in esse riportate, posto che in quel documento il B. ammetteva che quanto contestatogli era stato commesso al solo scopo di aiutare economicamente i suoi stretti congiunti che versavano in una situazione di morosità e nello scusarsi per l’accaduto si dichiarava disposto alla restituzione quanto prima.

In definitiva, l’interpretazione del contenuto degli atti seguita dalla Corte d’appello di Salerno è assolutamente immune da vizi logici e in quanto tale si sottrae alle censure di legittimità che le sono state mosse nella presente sede. Egualmente è a dirsi per il giudizio espresso sulla proporzionalità della sanzione inflitta che è incentrato, con argomentazioni altrettanto congrue ed immuni da vizi logici e giuridici, su dati oggettivi e soggettivi desunti dagli atti di causa, quali la particolare posizione lavorativa assunta in concreto dal dipendente, la gravità dei fatti addebitatigli, la loro reiterazione in uno stretto arco temporale, l’alterazione della procedura prevista per la gestione delle polizze e l’intenzione di appropriarsi del denaro mediante la predisposizione di mezzi necessari, il tutto con inevitabili ripercussioni sulla persistenza del necessario vincolo fiduciario, per cui anche sotto quest’ultimo aspetto la sentenza impugnata si sottrae ai rilievi di legittimità. 4. Con l’ultimo motivo si segnala il vizio di motivazione (omessa, insufficiente o contraddittoria) circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio di addebito dell’infrazione. In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In particolare ci si riferisce al presunto vizio logico motivazionale inerente la sua responsabilità per la sua firma apposta in calce alle polizze oggetto di contestazione, facendosi presente che la firma apposta sotto le polizze non dimostrava che esse erano custodite e che erano state perdute o distrutte, non risultando qual’era stato il comportamento del B. nel rilasciare i beni ai clienti e nei riscuotere il prezzo vincolato; inoltre, ci si lamenta della valenza attribuita dal giudice alla contestazione datoriale che faceva leva sulle sue presunte confessioni, senza che un tale convincimento fosse suffragato da riscontri oggettivi, mentre la sua lettera di giustificazioni del 2/1/04 era stata erroneamente equiparata ad una sorta di confessione degli addebiti. Anche quest’ultimo motivo è infondato.

Invero, per quel che concerne la valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti, dal quale il giudice d’appello ha liberamente tratto il convincimento della responsabilità del B. in ordine ai fatti contestatigli, non può che ribadirsi il concetto appena espresso circa l’assoluta mancanza di vizi di carattere logico- giuridico nell’esposizione dell’iter argomentativo motivazionale seguito dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata nell’addivenire alla conclusione dell’avvenuta dimostrazione degli addebiti sui quali il licenziamento era fondato, per cui sotto tale aspetto la stessa è immune dalle predette censure di legittimità.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno poste a suo carico come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3000,00 per onorario, oltre esborsi in Euro 27,00, nonchè IVA, C.P.A e spese generali ai sensi di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.