Cons. Stato Sez. IV, Sent., 06-06-2011, n. 3386 Rapporto di pubblico impiego,

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ricorso al TAR del Lazio il sig. M. C. ed gli altri operai specializzati del Ministero della Difesa indicati in epigrafe chiedevano l’accertamento del diritto all’indennità di turno ed al controvalore dei buoni pasto – con interessi e previo annullamento di tutti gli atti eventualmente ostativi – in ragione del loro impiego, a rotazione, in turni di servizio "h24" per tutti i giorni della settimana, inclusi i festivi.

Con due distinti capi di domanda chiedevano l’integrale corresponsione per l’anno 1998 dell’indennità di turnazione e per l’anno 1997 la quota parte dell’indennità in parola non computata per tutti i turni coincidenti con il normale orario di servizio, nonché, con il secondo, la monetizzazione dei buoni pasto non fruibili per un importo pari a lire 9.000 cadauno.

2. – Con sentenza n. 1865 del 16 marzo 205 il TAR adito:

– ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il capo di domanda relativo alle pretese retributive afferenti il periodo successivo al 30 giugno 1998;

– ha respinto la domanda di accertamento del diritto alla corresponsione sino al 30 giugno 1998 dell’equivalente in denaro dei buoni pasto asseritamente spettanti e non fruiti in quanto è espressamente esclusa la monetizzazione di detti buoni pasto dall’art. 5 della Accordo sindacale in materia per il personale civile del comparto Ministeri, applicabile al caso in esame;

– ha ordinato adempimenti istruttori a carico dell’Amministrazione "…in ordine al residuo capo di domanda…", e cioè in relazione alla richiesta di accertamento del diritto alla percezione dell’indennità di turnazione per l’anno 1997 e per il primo semestre del 1998, tenuto conto del dichiarato difetto di giurisdizione relativamente alle competenze riguardanti il periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998.

3. – Con l’appello in epigrafe i ricorrenti chiedono la riforma della sentenza perché la motivazione con la quale è stata respinta la domanda di accertamento del diritto ai buoni pasto sarebbe stata mal intesa dal Giudicante laddove ha attribuito ad essa la valenza di domanda di monetizzazione di detti buoni pasto e l’ha respinta affermando che si opporrebbe al richiesto riconoscimento il divieto contenuto nell’art. 5 dell’Accordo sindacale in materia.

In realtà, soggiungono gli appellanti, la domanda sarebbe chiaramente rivolta ad ottenere i buoni pasto per i turni di lavoro successivi alle ore 14, di chiusura della mensa del Ministero, che andrebbero però necessariamente monetizzati perché "…il buono pasto retroattivo non ha senso dal momento che, essendo finalizzato a consentire il pasto altrimenti non fruibile, deve essere corrisposto al momento del bisogno. In questo senso ed in questi casi il buono pasto può anche essere sostituito dal suo controvalore, senza che ciò costituisca violazione della norma dell’accordo…".

Precisano, ancora, che "… il divieto di cui all’art. 5 dell’Accordo sindacale, di tramutare in denaro il buono pasto, si riferisce sempre all’ipotesi in cui al posto di una mensa non fruibile al momento, si debba offrire la possibilità al lavoratore di fruire comunque di un pasto. In questa ipotesi il divieto ha un senso, dal momento che il buono pasto non è una retribuzione, ma ha il valore simbolico di un pasto, come è noto, e serve al fine che si è detto. Ma se il buono pasto va corrisposto dopo anni questo divieto, che opera oltretutto nei confronti della sola Amministrazione impossibilitata a prestare il servizio di mensa, non ha più motivo di essere…".

4. – Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio soltanto formalmente non avendo depositato né documentazione né memoria difensiva.

5. – All’udienza del 22 marzo 2011 l’appello è stato introitato per la decisione.

6. – L’appello è fondato.

6.1 – Preliminarmente ritiene il Collegio che sia opportuno dare atto che la sentenza in epigrafe, di valenza parziale, è stata impugnata limitatamente al capo di decisione del secondo profilo di domanda del ricorso di primo grado (che il Giudice di prime cure ha ritenuto "…mirato a conseguire la monetizzazione dei buoni pasto non fruibili dai ricorrenti…") per cui, per un verso, resta ancora di pertinenza di detto Giudice la risposta al primo profilo di domanda del ricorso per il quale è stata disposta istruttoria e, per altro verso, può invece darsi atto che i ricorrenti hanno prestato acquiescenza alla declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo relativamente alla parte di loro pretesa concernente il periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998.

6.2 – Così delimitato il perimetro della decisione richiesta a questo Giudice di appello può ora darsi ingresso all’esame dell’unico ed articolato motivo di impugnazione proposto dai ricorrenti e rubricato "…erronea motivazione della sentenza impugnata; travisamento della domanda giudiziale…".

6.2.1 – Fondata è la prima critica degli appellanti secondo la quale il Giudice di prime cure ha mal inteso la domanda giudiziale proposta in primo grado.

Ed in vero, i ricorrenti hanno effettivamente richiesto in primo grado di vedersi riconoscere il diritto al buono pasto, essendo loro impedito, in relazione ai turni di lavoro successivi alle ore 14, la possibilità di accedere alla mensa esistente presso il Ministero della Difesa, ma funzionante soltanto fino a tale ora.

Il TAR, invece, ha emesso la propria decisione in relazione ad un’asserita domanda di monetizzazione del buono pasto che i ricorrenti avrebbero formulato, ma che, a ben vedere, non è stata proposta, per cui è già erroneo avere definito il contenuto concreto di detta domanda con la locuzione "…mirato a conseguire la monetizzazione dei buoni pasto non fruibili dai ricorrenti…".

Infatti, alla monetizzazione del buono pasto è fatto riferimento nel ricorso di prime cure soltanto per l’ipotesi di accoglimento in questa sede giurisdizionale della pretesa avanzata, non potendosi evidentemente sopperire ex post e cumulativamente all’esigenza che è alla base del buono pasto, di garantire quotidianamente il diritto di mensa al lavoratore che non ne possa usufruire per motivi connessi direttamente al servizio di istituto svolto.

6.2.2 – Nel merito, osserva il Collegio che, alla stregua di un criterio di effettività della garanzia di partecipazione degli aventi diritto alla mensa obbligatoria di servizio (cfr. sul punto, di recente, C.d.S., sez. IV^, n. 6903 e 6916 del 2010), non può non riconoscersi il diritto (sostitutivo) al buono pasto al dipendente al quale sia impedito, per turno di lavoro, di poter usufruire della mensa apprestata dalla propria Amministrazione, sempre che detto turno di lavoro ricada interamente in orario in cui il servizio mensa non sia operativo.

Consegue, nel caso in esame, che deve essere riconosciuto il diritto degli appellanti al buono pasto sostitutivo della mensa obbligatoria, non essendo stato contestato dalla costituita Amministrazione che il servizio mensa del Ministero della Difesa termina quotidianamente alle ore 14,00 e che gli stessi appellanti abbiano svolto turni di lavoro per intero oltre tale ora.

Consegue, altresì, che, in sede di esecuzione della presente decisione, l’Amministrazione dovrà provvedere alla monetizzazione, al valore al tempo corrente, di ogni buono pasto spettante, ritenendo il Collegio pienamente condivisibile la tesi dei ricorrenti che il divieto, a tal riguardo, recato dall’art. 5 dell’Accordo sindacale di cui al Provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1996, applicabile alla fattispecie, trovi logicamente applicazione soltanto in sede amministrativa, ma non anche in sede giurisdizionale.

Infatti, il divieto imposto dalla norma citata all’Amministrazione è logicamente correlato alla funzione del buono pasto – analoga a quella del servizio mensa – di dover essere erogato al momento del bisogno e non anche retroattivamente, nonché alla natura di entrambi detti strumenti di agevolazione, di carattere esclusivamente assistenziale; lo stesso divieto, invece, non può operare in sede di riconoscimento giurisdizionale del relativo diritto, pena la vanificazione sia dell’ontologica effettività che deve avere la pronunzia del Giudice, sia della stessa ragione giustificatrice di tale trattamento assistenziale, consistente all’evidenza nel garantire al lavoratore, al momento del bisogno quotidiano, il diritto al pasto.

Opinare diversamente significherebbe negare di fatto il beneficio, poiché liquidare al dipendente ex post e cumulativamente tutti i buoni pasto non goduti varrebbe metterlo in condizioni di non poterne concretamente usufruire, non essendo spendibili i relativi titoli se non per il servizio mensa quotidiano ed accedendo a punti di ristoro convenzionati ordinariamente presenti soltanto nelle vicinanze del posto di lavoro.

6.2.3 – Quanto, infine alla richiesta di liquidazione anche degli accessori di legge, ritiene il Collegio che spettino agli appellanti, dalla data di ciascun titolo e fino al soddisfo, soltanto gli interessi legali, atteso che il relativo ammontare non costituisce elemento della retribuzione, bensì, come già indicato, una agevolazione di carattere assistenziale.

7. – L’onere delle spese del doppio grado di giudizio va posto a carico dell’Amministrazione della Difesa in applicazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 del c.p.c., come richiamato dall’art. 26 del c.p.a.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 4494 del 2006, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 4.000,00 (euro quattromila/00) in favore degli appellanti, oltre competenze di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2011) 17-06-2011, n. 24431

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Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Trento, con ordinanze del 18/10 e 22/10/2010, rigettava la richiesta di convalida ed emissione del decreto di sequestro preventivo dell’autocarro FIAT 35 F. targato (OMISSIS).

Il G.D. veniva indagalo per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, perchè utilizzava l’autocarro predetto per effettuare trasporti di rifiuti non pericolosi.

Il Tribunale del riesame di Trento, chiamato a pronunciarsi sull’appello avanzato dal p.m., con ordinanza del 10/11/2010, ha rigettato il gravame.

Propone ricorso per cassazione il p.m. presso il Tribunale di Trento, con i seguenti motivi:

– la ordinanza del giudice del riesame è frutto di un errore di diritto, rilevato che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, non richiede per la esistenza del reato che l’indagato svolga l’attività di trasporto in maniera professionale o in forma imprenditoriale, peraltro lo stesso decidente riconosce che non si tratta di fatto occasionale, come dichiarato dallo stesso G., il quale ha riferito di avere più volte effettuato trasporto di rifiuti ferrosi, percependo Euro 14.00 per ogni quintale di essi:

– ha errato, inoltre, il giudice del merito nel valutare la circostanza attinente al legame parentale esistente tra l’indagato e il proprietario del camion, C.M., padre naturale del primo, che fa presumere che quest’ultimo fosse a conoscenza dell’utilizzo del mezzo e delle connesse finalità, con conseguente non estraneità ai fatti tale da fare ritenere, allo stato, la non confiscabilità del mezzo stesso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la impugnata ordinanza emerge, in maniera in equivoca la contraddiltorietà della argomentazione motivazionale adottala dal Tribunale e l’errore di diritto in cui e incorso lo stesso decidente, il quale pur avendo rilevato che dagli atti di indagine compiuti dal p.m. era emerso che il G., sprovvisto di un qualsiasi titolo autorizzativi al trasporto dei rifiuti, veniva fermato a bordo dell’autocarro in questione mentre trasportava "materiale vario di tipo ferroso e nella qualità e nella tipologia del metallo per circa 4/5 quintali", ha escluso di potere applicare la misura cautelare sul mezzo non risultando che il prevenuto svolgesse il trasporto di rifiuti nell’ambito di una attività professionale o, quanto meno, in maniera continuativa.

Osservasi, in primis, che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, come correttamente rilevato in ricorso, non richiede per la esistenza del reato che l’indagato svolga l’attività di trasporto in maniera professionale o in forma imprenditoriale (Cass. 11/2/05. n. 2950:

Cass. 25/10/05, n. 46478).

Secondariamente, nella specie lo stesso giudice di merito, peraltro, riconosce che la attività di trasporto illecito di rifiuti, esercitata dal prevenuto, non è occasionale, visto che dai primi accertamenti è emerso che il G., ripetutamente aveva effettuato trasporto di rifiuti in diletto di autorizzazione:

applicando una tariffa fissa di Euro 14.00 al quintale.

Va sottolineato, altresì, il non corretto discorso giustificativo, svolto dal decidente in punto di insequestrabilità del bene perchè di proprietà di un terzo estraneo, allorchè evidenzia che l’automezzo, si appartiene al padre naturale dell’indagato, C. M., elemento ritenuto impeditivi alla possibilità di applicazione della misura cautelare reale, invocata dal p.m..

Orbene tale giustificazione viene svolta dal Tribunale in difetto di specifica doglianza mossa dal C., quasi nella previsione, che costui, in futuro, possa contestare il provvedimento di sequestro avente ad oggetto un bene di sua esclusiva pertinenza, provandone la estraneità alla commissione del reato.

La ordinanza impugnata; va annullata con rinvio, affinchè il giudice ad quem riesamini gli atti nell’ottica di quanto da questa Corte osservato.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-11-2011, n. 24434 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decreto 13 marzo 2009, la Corte d’appello di Genova ha accertato che il giudizio amministrativo istaurato dal signor P.I. davanti al TAR Liguria per l’annullamento di un’ordinanza di demolizione di un box in lamiera aveva avuto una durata di sette anni, eccedente di cinque anni la durata che sarebbe ragionevolmente occorsa, ed ha liquidato a favore della parte ricorrente un equo indennizzo di Euro 5.000,00, ridotto poi alla metà per la mancata presentazione dell’istanza di prelievo.

2. Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre P. I. per un unico motivo.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze resiste con controricorso.

3. Con il ricorso si censura il decreto impugnato per violazione dell’art. 6, p.1. CEDU e della L. n. 89 del 2001, art. 2 nonchè art. 117 Cost., comma 1, e si formula il seguente quesito: "se l’indennizzo conseguente all’accertamento dell’irragionevole durata di un procedimento amministrativo debba essere calcolato in misura non inferiore a quello che avrebbe accordato la corte europea in casi simili e senza addebitare al ricorrente la mancata presentazione dell’istanza di prelievo, la quale non implica il differimento della decorrenza del termine ragionevole, come per giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte europea dei diritti dell’uomo".

Il quesito è manifestamente infondato nella sua prima parte, nella quale – come si desume dalla lettura dell’intero motivo – si addebita al decreto impugnato di aver tenuto conto, ai fini della liquidazione del danno, della sola frazione del giudizio eccedente la ragionevole durata. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, per questa parte la decisione impugnata è perfettamente aderente alla norma contenuta nella L. n. 89 del 2001, art. 2 e non si pone in contrasto con la giurisprudenza della corte europea (Cass. 8 novembre 2005 n. 21597; conformi le successive, cfr. tra le altre Cass. 10 luglio 2009 n. 16285). La questione di costituzionalità della norma, in relazione all’art. 117 Cost., è stata già affrontata innumerevoli volte da questa corte, e ritenuta manifestamente infondata (Cass. nn. 980, 981, 982, 983, 9909, 23844 e 24390 del 2008). Da ultimo, ed in modo esaustivo, la questione è stata affrontata da Cass. 6 maggio 2009 n. 10415, e poi ancora da Cass. 23 giugno 2010 n. 15214), senza che nel ricorso siano adeguatamente considerate e contrastate le argomentazioni svolte per affermare la manifesta infondatezza.

Il quesito è poi inammissibile nella seconda parte, nella quale si attribuisce al giudice di merito la tesi che la mancata presentazione dell’istanza di prelievo implicherebbe il differimento del termine ragionevole di durata del processo. Dalla lettura del decreto risulta, al contrario, che il giudice di merito, determinando in due anni la durata ragionevole che il giudizio presupposto avrebbe dovuto avere, ha ritenuto che i successivi cinque anni fino al termine del giudizio dovessero ritenersi una dilazione ingiustificata della conclusione, e in relazione ad essi ha liquidato il danno. L’omessa presentazione dell’istanza di prelievo ha inciso pertanto esclusivamente sulla liquidazione del danno, e non già sulla determinazione della durata irragionevole del processo. Non cogliendo la ratio decidendi della decisione impugnata, il quesito è per questa parte inammissibile.

Il conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidaste in Euro 700,00, oltre alle spese prenotate a debito.

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T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 26-07-2011, n. 630 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 24.5.2010, tempestivamente depositato, i deducenti hanno impugnato l’atto indicato in epigrafe a mezzo del quale, il Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Latina, ha respinto l’istanza volta al rilascio del permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso di un piccolo fabbricato rurale – da stalla a chiosco bar – in via Lungomare.

A sostegno dell’introdotta impugnativa gli interessati hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 17 della L. 1150/42, con riferimento all’intervenuta decadenza del PPE; violazione delle norme di cui al PTP in relazione all’art. 12 delle NTA, tenuto conto che il vincolo a verde pubblico attrezzato insistente nell’area in oggetto è di tipo espropriativo; 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di contraddittorietà con precedenti motivazioni di volontà; travisamento dei fatti disparità di trattamento violazione ed elusione di giudicato.

Il Comune di Latina non si è costituito in giudizio.

All’udienza del 23.6.2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.

Motivi della decisione

Con il presente ricorso i deducenti impugnano il provvedimento diniego n. 37606/10 relativamente all’istanza di cambio di destinazione d’uso – da rurale a commerciale – di una piccola unità sita in Lungomare di Latina.

Come emerge da quanto brevemente suesposto in fatto gli istanti lamentano sotto più profili l’illegittimità del menzionato diniego, sia con riferimento all’obbligo di più approfondita istruttoria e motivazione che si sarebbe configurato a carico dell’Amministrazione in occasione del rifiuto del titolo edilizio richiesto, sia all’irragionevolezza di una scelta allegatamente non sorretta da obiettive esigenze e contrastante con vari titoli già rilasciati per analoghe unità immobiliari, ricadenti nella medesima area, come rappresentato dalla certificazione urbanistica 9.2.2007, prot. 965 relativa ad altre proprietà limitrofe (cfr. all 30).

La presente controversia ripropone, in sostanza, la questione dell’interpretazione dell’art. 12 del P.P.E., della quale questo Tribunale si è già occupato con la decisione indicata dai ricorrenti (sent. n. 1045/06).

Il ricorso è fondato.

Osserva, anzitutto, il Collegio che non è contestato che l’area, ove ricade il fabbricato oggetto della presente richiesta di cambio di destinazione, risulta avere destinazione "verde pubblico" in base al P.P.E. della Marina di Latina ove, secondo l’art. 12 delle relative N.T.A. "sono ammesse solo costruzioni di proprietà pubblica e di interesse collettivo come chioschi – bar per la musica, teatrini, giochi per bambini e simili".

Ciò detto, in disparte restando il problema della natura espropriativa o conformativa del vincolo insistente sull’area in questione, per la quale l’eventuale verifica potrebbe far ritenere il vincolo decaduto per mancata attuazione del PPE (accedendo così alla tesi della natura espropriativa del vincolo stesso), basta in proposito rilevare che l’illegittimità del diniego traspare, in ogni caso, sotto l’ulteriore argomento che condurrebbe a limitare l’intervento alla sola iniziativa dell’amministrazione comunale.

Non è, infatti, dubitabile che il richiamo ad un vincolo decaduto, come si evince dall’impugnato diniego, renderebbe – in ogni caso – illegittimo il provvedimento, anche a dover sostenere la diversa tesi della natura conformativa del vincolo.

Alla stregua della D.G.R. 4481/91 sarebbe, invero, sempre ammissibile il mutamento di destinazione d’uso, anche prescindendo dal convenzionamento richiesto, tenuto conto che tale mutamento sarebbe certamente compatibile con la destinazione di P.P.E.(verde pubblico).

Dal raffronto tra quanto assai genericamente stabilito nella parte motiva del diniego impugnato, appaiono peraltro alquanto contraddittorie le affermazioni dell’autorità comunale: da un lato, infatti, il Dirigente fa proprie le conclusioni sul vincolo conformativo di cui alla sent. n. 1045/06, salvo poi a precisare che l’iniziativa potrebbe essere realizzata soltanto ad iniziativa pubblica, escludendo così – del tutto arbitrariamente – l’iniziativa privata.

La riprova di detta contraddizione emerge, poi, dal rilievo che l’indicata previsione non preclude, invero, iniziative private, tenuto conto che essa certifica la possibile utilizzazione dell’area, nel rispetto ovviamente della destinazione impressa da parte del proprietario.

Analogamente, la fondatezza del ricorso va apprezzata anche sotto l’ulteriore motivo di censura, posto che il Comune di fatto ha agito in violazione ed elusione del giudicato. Ciò emerge in particolare considerando che, nel caso di specie, non vi sarebbe alcuna opera edilizia rilevante da realizzare, tenuto conto che l’unità immobiliare da trasformare risulta per vero di dimensioni trascurabili. Del resto non appare superfluo rilevare che il manufatto, da variare quanto ad uso, è stato peraltro autorizzato come intervento di risanamento.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, potendo restare assorbite le ulteriori censure dedotte.

Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il diniego impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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