Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 01-08-2012, n. 13837

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Svolgimento del processo
N.I. ha, con ricorso alla Corte d’appello di Perugia depositato nel giugno 2010, proposto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata del giudizio di equa riparazione regolato dalla stessa legge, introdotto nel febbraio 2005 dinnanzi alla Corte d’appello di Roma. Giudizio che, dopo la definizione in sede di merito nell’ottobre 2005, era proseguito in cassazione sino alla emissione della sentenza nel dicembre 2009.
La Corte territoriale, con il decreto indicato in epigrafe, ha parzialmente accolto la domanda, riconoscendo alla ricorrente un indennizzo di Euro 750,00 oltre interessi per un anno circa di durata irragionevole del giudizio di equa riparazione, determinando complessivamente in tre anni i termini ragionevoli di definizione del giudizio in esame.
Per la cassazione di questo decreto la predetta ha proposto ricorso sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso l’intimata Amministrazione.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6.1 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo nonchè vizio di motivazione, censurando il decreto impugnato in relazione alla determinazione della durata ragionevole. Con il secondo, denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e della tariffa forense (D.M. n. 127 del 2004) in relazione alla liquidazione delle spese.
2. Sotto il primo profilo, il ricorso è fondato. Ai fini della individuazione di quale sia la ragionevole durata di un giudizio di equa riparazione, che si sia svolto dinnanzi alla Corte d’appello e in sede di impugnazione dinnanzi a questa Corte, occorre procedere alla ricognizione della giurisprudenza della Corte Europea sul punto.
Nella sentenza 29 marzo 2006 della Grande Camera, nella causa xxx contro Italia, si è affermato che "il periodo di quattro mesi previsto dalla legge Pinto soddisfa il requisito di rapidità necessario perchè un rimedio sia effettivo. L’unico ostacolo a ciò può sorgere dai ricorsi per cassazione per i quali non è previsto un termine massimo per l’emissione della decisione.
Nel caso di specie, la fase giudiziaria è durata dal 3 ottobre 2001 al 6 maggio 2002, cioè sette mesi, che, pur eccedendo il termine previsto dalla legge, sono ancora ragionevoli" (par. 99). Nella successiva decisione della Seconda Sezione 31 marzo 2009, causa xxx contro Italia (par. 29), si e invece ritenuta eccessiva una durata di un giudizio "Pinto", svoltosi in un solo grado dinnanzi alla Corte d’appello e protrattosi per undici mesi. Nel caso deciso dalla Seconda Sezione il 22 ottobre 2010, causa xxx e xxx contro Italia, dopo aver dato atto del contenuto della sentenza xxx, si è ulteriormente precisato che la durata di un giudizio "Pinto" davanti alla Corte d’appello, inclusa la fase di esecuzione, salvo circostanze eccezionali, non deve superare un anno e sei mesi. Da ultimo, nella decisione 27 settembre 2011 della Seconda Sezione, causa xxx xxx s.n.c. Diagnostica Medica Chirurgica contro Italia, la Corte ha ritenuto che, in linea di principio, per due gradi di giudizio, la durata di un procedimento "Pinto" non debba essere, salvo circostanze eccezionali, superiore a due anni.
Nella giurisprudenza di questa Corte, si è invece ritenuto che la ragionevole durata del giudizio di equa riparazione previsto e disciplinato dalla L. n. 89 del 2001 vada determinata in mesi quattro dalla data del deposito del ricorso, coerentemente alla indicazione chiaramente desumibile dall’art. 3, comma 6, della medesima legge (Cass. n. 8287 del 2010). Il Collegio ritiene che a tale orientamento non possa essere data continuità e che -rimandandosi alle singole fattispecie la valutazione della durata ragionevole di una procedura ex L. n. 89 del 2001 che si svolga solo dinnanzi alla Corte d’appello – ove, come nel caso di specie, la procedura si sia svolta anche dinnanzi alla Corte di cassazione, la durata complessiva del giudizio non possa comunque eccedere il termine ragionevole di due anni, tenuto conto, da un lato, delle indicazioni desumibili dagli ultimi approdi (sopra riassunti) della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo in coerenza con il termine (pur avente natura meramente sollecitatoria) di quattro mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, dall’altro della durata ragionevole del giudizio di cassazione che, anche in un procedimento di equa riparazione, non è suscettibile di estensione oltre il limite più volte ritenuto ragionevole di un anno.
Esaminando quindi il caso di specie, risulta che il giudizio è iniziato con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Roma nel febbraio 2005 e che è stato definito con sentenza di questa Corte nel dicembre 2009. Detratto il termine ragionevole, stimato in due anni, e tenuto conto che l’impugnazione è stata proposta dopo un anno dal deposito della sentenza della Corte di merito (oltre il termine breve legislativamente previsto per il ricorso per cassazione: v. Cass. n. 8287 del 2010), la durata non ragionevole risulta essere stata di circa un anno e undici mesi, anzichè di un anno. L’accoglimento del ricorso segue di necessità, restando assorbito l’ulteriore motivo.
3. Il decreto impugnato è quindi cassato, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.. Ai fini della liquidazione dell’indennizzo, va fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte (ex multis:
n. 21840/09; n.1893/10; n.19054/10), a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere di Euro 750 per anno per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole, in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto superamento, mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere richiamato il parametro di Euro 1.000 per ciascun anno di ritardo.
Pertanto, il Ministero della giustizia deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente di Euro 1.437,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di un anno e undici mesi di irragionevole durata. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda, in conformità ai parametri ormai consolidati ai quali questa Corte si attiene nell’operare siffatte liquidazioni.
4. Le spese del giudizio di merito e di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della ricorrente della somma di Euro 1.437,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo; condanna inoltre il Ministero al pagamento delle spese del giudizio dinanzi alla Corte d’appello, in complessivi Euro 775,00 – di cui Euro 445 per onorari e Euro 280 per diritti – e di quelle dinanzi a questa Corte, in complessivi Euro 595,00 – di cui Euro 100 per spese – oltre spese generali ed accessori di legge per entrambi i gradi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna Sent. n. 117/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n° 1299/1999 proposto da Pietro Paolo Orrù, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Pateri, con domicilio eletto in Cagliari via Alghero 29 presso lo studio del medesimo;

contro

Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in persona del ministro in carica; direzione provinciale del lavoro di Cagliari in persona del direttore reggente; commissione provinciale per la manodopera agricola di Cagliari in persona del presidente, tutti rappresentati e difesi dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari presso i cui uffici, nella via Dante n. 23, sono domiciliati per legge;

per l’annullamento

della nota del direttore reggente della direzione provinciale del lavoro di Cagliari datata 1 luglio 1999 e della delibera della commissione provinciale per la manodopera agricola della provincia di Cagliari del 6 dicembre 1991;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa.

Nominato relatore per la pubblica udienza del 12 gennaio 2009 il consigliere Silvio Ignazio Silvestri e uditi gli avvocati Luigi Pateri per il ricorrente e Lucia Salis per l’amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente espone di aver prestato servizio con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Cagliari dal 6 agosto 1990 al 25 febbraio 1991 e, successivamente presso la Azienda foreste demaniali della regione sarda dal 26 giugno 1998 al 30 settembre 1998.

In data 16 e 17 marzo 1999 la Azienda foreste demaniali richiedeva l’avviamento al lavoro di diverse unità pertanto il ricorrente inoltrava istanza volta ad ottenere l’iscrizione nelle liste, previo il riconoscimento della qualifica di operaio forestale, sulla base dei precedenti rapporti di lavoro.

Con nota 1 luglio 1999 il direttore della direzione provinciale del lavoro di Cagliari, richiamando il parere conforme della commissione provinciale per la manodopera agricola acquisito nella riunione del 10 giugno 1999, rigettava la domanda in quanto il numero delle giornate prestate dal richiedente risultava inferiore al limite minimo di 151 giorni stabilito dalla medesima commissione con delibera del 6 dicembre 1991.

Avverso tutti questi atti il signor Orrù propone ricorso deducendo le seguenti censure.

1) violazione degli articoli 5 e 9 della legge 11 marzo 1970 n. 83; incompetenza assoluta.

Le disposizioni in rubrica non consentirebbero alla commissione locale della manodopera agricola di determinare in astratto i requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di operaio forestale.

2) in ogni caso il deliberato della commissione per la manodopera agricola e gli atti conseguenti sarebbero viziati da eccesso di potere per motivazione carente, incongrua, illogica, contraddittoria e perplessa.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio controdeducendo puntualmente ed evidenziando che la normativa di riferimento si è ormai modificata sottraendo la competenza sulla materia alla commissione provinciale per la manodopera agricola; da ciò deriverebbe una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

All’udienza pubblica del 14 gennaio 1999 i difensori delle parti hanno chiesto la spedizione a sentenza.

La sezione ritiene che la eccezione sollevata dall’amministrazione possa essere superata anche in considerazione del fatto che, comunque, il ricorso risulta infondato.

Infatti, l’articolo 5 comma 1, al punto 3, attribuisce alla commissione provinciale per la manodopera agricola il compito di fissare i criteri per la documentazione e l’accertamento dell’effettivo possesso da parte del lavoratore della qualifica dello stesso dichiarata all’atto della richiesta dell’iscrizione nelle liste di collocamento ai sensi del successivo articolo 9.

Tale disposizione dunque, nell’attribuire alla commissione il potere di fissare i criteri per la documentazione e l’accertamento dell’effettivo possesso della qualifica dichiarata, evidentemente prevede che la medesima commissione abbia il potere di individuare gli elementi che devono essere presi in considerazione al fine di ritenere sussistente tale qualifica; ed è appunto ciò che la commissione ha fatto, stabilendo una limite minimo di attività, individuato in 151 giorni, per poter considerare accertato il possesso della qualifica: da ciò l’infondatezza della prima censura.

Ugualmente infondato è il secondo motivo che lamenta la carenza di motivazione in quanto la commissione ha espressamente giustificato l’individuazione del numero di giorni richiesto richiamando il contratto integrativo regionale per gli operai forestali che, all’articolo 2, richiede appunto 151 giornate di lavoro.

In definitiva il ricorso è infondato e deve essere rigettato; sussistono tuttavia motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE PRIMA

rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 14 gennaio 2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:

Paolo Numerico Presidente

Silvio Ignazio Silvestri Consigliere – estensore;

Alessandro Maggio, Consigliere.

Depositata in segreteria oggi: 31/01/2009

Il Segretario Generale

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Corte Costituzionale, Sentenza n. 59 del 2006, in tema di tutela della salute

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Ritenuto in fatto

1.− Con ricorso notificato il 4 febbraio 2005 e depositato il successivo 8 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 novembre 2004, n. 8 (Tutela della salute dei non fumatori), per contrasto con gli artt. 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, e con gli artt. 9 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Premette il ricorrente che, nell’ambito della tutela della salute, prevista dall’art. 32 Cost., la prevenzione dei danni da fumo passivo è disciplinata dalla legge statale 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), come modificata dall’art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2002), e da ultimo dall’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), e che, ai sensi degli artt. 5 e 9, numero 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, le Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige possono legiferare in materia di «igiene e sanità» nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.

Il ricorrente richiama, inoltre, la giurisprudenza costituzionale in materia di tutela della salute contro i danni provocati dal fumo passivo, a partire dalle pronunce con le quali la Corte ha segnalato al legislatore l’esigenza di dettare una disciplina più incisiva con particolare riferimento ai luoghi di lavoro, prescrivendo l’adozione delle misure necessarie ad eliminare, o quanto meno ridurre, i rischi da esposizione al fumo passivo (sentenze n. 399 del 1996 e n. 202 del 1991), fino alla sentenza n. 361 del 2003, riguardante il profilo sanzionatorio della normativa antifumo, nella quale è stato affermato che dal principio del «parallelismo» tra potere sanzionatorio e potere di fissazione di divieti e obblighi deriverebbe la competenza esclusiva del legislatore statale a disciplinare le conseguenze della violazione del divieto di fumo.

Nel contesto così delineato, a parere del ricorrente, la legge provinciale n. 8 del 2004, in quanto introduttiva di una disciplina «alternativa» a quella statale, avrebbe travalicato i limiti di competenza attribuiti alla potestà legislativa della Provincia di Bolzano in base ai parametri costituzionali invocati, e pertanto sarebbe interamente illegittima.

A titolo definito espressamente «non esaustivo», il ricorrente esamina le disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 5, 6 e 9 della legge provinciale, per evidenziare i motivi di contrasto con la normativa statale di principio contenuta nella legge n. 3 del 2003.

Con riferimento agli artt. 1 e 2 della legge provinciale, lo Stato assume l’illegittimità della definizione dell’ambito di applicazione del divieto di fumare, individuato dalle norme citate nei «locali chiusi, aperti al pubblico», in difformità dal principio enunciato nell’art. 51 della legge n. 3 del 2003, che sancisce analogo divieto nei “locali chiusi aperti al pubblico o agli utenti”. Per effetto di tale diversa definizione dell’ambito applicativo, rimarrebbero esclusi dal divieto luoghi non aperti al pubblico – quali le fabbriche o gli uffici privati – che sono frequentati da dipendenti e utenti, soggetti anch’essi destinatari della tutela.

Altrettanto illegittimo risulterebbe l’intervento normativo in materia di sanzioni amministrative, contenuto negli artt. 5 e 6 della legge provinciale, ove sono previsti sia l’aumento delle sanzioni, sia l’applicazione delle stesse a chiunque venda o somministri tabacco ai minori di 16 anni, condotta quest’ultima non punita dalla legge statale.

Il ricorrente censura, infine, l’art. 9 della legge provinciale che, disponendo la proroga di sei mesi del termine di entrata in vigore della legislazione provinciale antifumo dal 1° gennaio 2005 al 1° luglio 2005, interferirebbe con la normativa statale richiamata, che stabilisce il divieto di fumare nei locali chiusi aperti al pubblico o agli utenti, su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal 10 gennaio 2005.

2. – Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano ed ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Preliminarmente, ad avviso della resistente, il ricorso dello Stato dovrebbe essere dichiarato inammissibile in quanto totalmente generico. Pur riguardando l’impugnazione l’intera legge provinciale, il ricorrente non avrebbe censurato specificamente le relative disposizioni. Inoltre, la genericità dell’impugnazione, ostacolando la formulazione di controdeduzioni puntuali e specifiche da parte della resistente, comprometterebbe il pieno esercizio del suo diritto di difesa.

Nel merito, la resistente osserva come non sia revocabile in dubbio la propria competenza a legiferare in materia di «igiene e sanità» e di «esercizi pubblici e commercio», in forza delle norme statutarie richiamate dallo stesso ricorrente, sicché la censura in punto di legittimità dell’intervento sotto il profilo dell’oggetto risulterebbe radicalmente infondata.

La Provincia di Bolzano contesta il presupposto da cui muove l’intero argomentare del ricorrente, e cioè che la disciplina statale in materia di tutela della salute contro i danni da esposizione al fumo passivo costituirebbe principio fondamentale, con la conseguenza che non sarebbe consentito alle Regioni e alle Province autonome di legiferare per introdurre differenze anche minime.

Tale interpretazione del riparto di competenza, a parere della resistente, contrasterebbe con le norme costituzionali di cui agli artt. 9 e 5 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, oltre che con il dettato dell’art. 117 Cost., come affermato chiaramente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 196 del 2004.

Nelle materie di competenza concorrente spetterebbe allo Stato dettare gli standard minimi di tutela, che devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale, mentre le Regioni e le Province autonome potrebbero introdurre nell’ordinamento norme più rigorose, che assicurino un più alto livello di tutela (sentenze n. 407 del 2002 e n. 382 del 1996).

In questa prospettiva lo scrutinio di costituzionalità potrebbe riguardare soltanto le singole disposizioni contenute nella legge provinciale, per verificare se esse si pongano in contrasto con principi fondamentali della materia stabiliti con legge dello Stato.

Con riguardo alle disposizioni singolarmente censurate nel ricorso, la resistente precisa che l’ambito di applicabilità del divieto di fumo, individuato dall’art. 1 della legge provinciale con il riferimento ai «locali chiusi, aperti al pubblico», oggetto di specificazione nel successivo art. 2, dovrebbe essere inteso nel significato più ampio, tale da comprendere sia i locali aperti al pubblico, sia i locali aperti agli utenti.

Peraltro, a parere della Provincia, la nozione di “locali chiusi aperti ad utenti o al pubblico” utilizzata nell’art. 51 della legge n. 3 del 2003, sarebbe soltanto in apparenza più ampia di quella contenuta nella legge provinciale, in quanto in nessun caso la persona che lavora in un locale potrebbe essere considerata «utente» dello stesso.

Infine, la resistente sottolinea che non discenderebbe alcuna conseguenza dalla non perfetta sovrapponibilità dell’ambito di applicazione delle due normative, posto che la previsione statale continuerebbe a trovare applicazione accanto alla normativa provinciale.

Anche la censura avanzata con riferimento all’art. 5 della legge provinciale n. 8 del 2004, ove sono previste sanzioni amministrative diverse da quelle stabilite nell’art. 51 della legge n. 3 del 2003, sarebbe destituita di fondamento, risiedendo l’unica differenza tra le due previsioni nella maggiore severità delle sanzioni stabilite nella legge provinciale.

La fissazione di sanzioni più rigorose in ambito provinciale, in quanto diretta a rafforzare la tutela della salute dei non fumatori, sarebbe senz’altro rispettosa dei parametri costituzionali invocati, né varrebbe in senso contrario il richiamo effettuato dal ricorrente alla sentenza n. 361 del 2003. Secondo tale pronuncia, le norme che prevedono le fattispecie di illecito esprimono principi fondamentali della materia, valendo anche, in proposito, il principio del parallelismo in base al quale la determinazione delle sanzioni è nella disponibilità del soggetto al quale è rimessa la determinazione della fattispecie da sanzionare.

Tale principio però, a detta della resistente, non avrebbe valore di regola assoluta, dovendo essere letto in armonia con il principio di ripartizione delle competenze, cosicché spetterebbe allo Stato la determinazione dell’ordine di grandezza della sanzione per evitare disparità di trattamento significative ed ingiustificate nelle diverse aree del Paese, laddove un modesto aumento delle sanzioni, come quello operato dalla legge provinciale in misura del 10%, non potrebbe dare luogo a disparità di trattamento se non in una prospettiva formalistica, che finirebbe per svuotare di significato il riconoscimento della competenza regionale e provinciale nella materia. Inoltre, la previsione di sanzioni più severe in ambito locale troverebbe giustificazione nelle caratteristiche peculiari del territorio provinciale e nella vocazione turistica che lo connota, tale per cui i soggetti che frequentano gli esercizi pubblici ivi esistenti confiderebbero nella salubrità dell’aria e, più in generale, di tutto l’ambiente.

In termini analoghi, a parere della resistente, risulterebbe immune da censure anche l’estensione della punibilità alle ipotesi di vendita o somministrazione di tabacco a persone minori di sedici anni, contenuta nell’art. 6 della legge provinciale, posto che la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 350 del 1991, con ulteriori richiami) ha reiteratamente affermato la competenza del legislatore regionale a definire e sanzionare, nel rispetto dei principi fondamentali posti dal legislatore nazionale, gli illeciti di natura amministrativa, anche in aggiunta o a specificazione di quanto prescritto dalla legge nazionale.

Con riferimento alla destinazione degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni al finanziamento di progetti di prevenzione del tabagismo, prevista dall’art. 5, comma 2, della legge provinciale n. 8 del 2004, assume la resistente che l’estrema genericità del ricorso – anche in ragione della mancata indicazione del parametro di giudizio – non consentirebbe di stabilire con certezza se l’impugnazione dell’art. 5 riguardi anche questo profilo della norma, con la conseguenza che la censura sarebbe inammissibile prima ancora che infondata.

In ogni caso, la previsione in esame risulterebbe immune da censure per effetto delle disposizioni contenute sia nell’art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), ove è stabilito che il potere di vigilanza e di accertamento delle sanzioni amministrative spetta alle Province autonome, sia nell’art. 8 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate), ove è stabilito che le relative entrate sono devolute alle Province se riguardano materie di competenza provinciale.

Quanto infine alla disposizione contenuta nell’art. 9 della legge provinciale, che proroga di sei mesi l’entrata in vigore del divieto di fumo con riferimento ad alcune tipologie di locali, la resistente assume trattarsi di previsione che trova giustificazione nella peculiarità della situazione climatica della Provincia di Bolzano che durante i mesi invernali non consentirebbe la realizzazione delle opere murarie necessarie per adeguare i locali aperti al pubblico alla normativa antifumo.

3. − Con atto depositato in data 14 marzo 2005 è intervenuto in giudizio Fausto Cirelli, in proprio e nella qualità di legale rappresentante del CORAM (Coordinamento registri amministratori), associazione privata con finalità di tutela, promozione dell’attività e rappresentanza degli amministratori condominiali e immobiliari, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

4. − Nell’approssimarsi dell’udienza, la Provincia di Bolzano ha depositato memoria volta a contestare ulteriormente l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso.

Quanto al profilo dell’ammissibilità, la resistente evidenzia che la relazione del Ministro per gli affari regionali allegata al ricorso contiene l’indicazione di specifiche disposizioni della legge provinciale n. 8 del 2004 delle quali assume l’illegittimità costituzionale, ragion per cui il ricorso – che avrebbe dovuto limitarsi ad impugnare quelle disposizioni – dovrebbe essere dichiarato inammissibile per la rimanente parte (sentenza n. 106 del 2005).

Segnala inoltre la Provincia che l’art. 6 della legge impugnata non rientra tra le disposizioni indicate nella relazione governativa e, pertanto, in applicazione della costante giurisprudenza della Corte (da ultimo, sentenze n. 106 del 2005 e n. 43 del 2004), il ricorso sul punto dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Infine, con riguardo alla proroga di sei mesi del termine di entrata in vigore della legge provinciale per alcune tipologie di locali, come disposta dall’art. 9 della legge medesima, la resistente segnala che, essendo decorso il predetto termine e non potendo, quindi, discendere alcun effetto dalla decisione della Corte, la questione sarebbe diventata irrilevante.

5. − In vista dell’udienza anche l’interveniente Fausto Cirelli ha depositato nuova memoria con la quale ha ribadito le ragioni a sostegno dell’ammissibilità del proprio intervento ed ha concluso per la dichiarazione di infondatezza della questione.
Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Provincia di Bolzano 25 novembre 2004, n. 8 (Tutela della salute dei non fumatori), per violazione degli artt. 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, e degli artt. 9 e 5 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). La legge provinciale citata è oggetto di impugnazione nella sua interezza, in quanto introdurrebbe una «disciplina alternativa» a quella dettata dalle norme statali, con ciò travalicando i limiti di competenza attribuiti alla potestà legislativa delle Province autonome.

Oggetto di censura specifica da parte del ricorrente sono inoltre gli artt. 1, 2, 5, 6 e 9 della suddetta legge provinciale n. 8 del 2004, in quanto contrastanti con le disposizioni di cui all’art. 51, commi 1, lettera a), 5 e 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).

La Provincia autonoma di Bolzano si è costituita in giudizio ed ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile perché, avendo ad oggetto un’intera legge provinciale, sarebbe generico nel suo contenuto. In subordine, la resistente chiede che lo stesso ricorso sia dichiarato infondato per avere essa legiferato nei limiti della propria competenza legislativa, quale stabilita dallo statuto speciale, segnatamente all’art. 9, numeri 7) e 10): «esercizi pubblici» e «igiene e sanità».

È intervenuto nel presente giudizio Fausto Cirelli, in proprio e quale legale rappresentante del CORAM (Coordinamento registri amministratori), associazione privata con finalità di tutela, promozione dell’attività e rappresentanza degli amministratori di condominio, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

2. – Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile l’intervento di Fausto Cirelli. Questa Corte ha costantemente statuito che le parti del giudizio di costituzionalità delle leggi promosso ai sensi dell’art. 127 Cost. sono esclusivamente i soggetti titolari delle potestà legislative in contestazione (ex plurimis: sentenze n. 378 del 2005, n. 196 del 2004 e n. 338 del 2003).

3. – L’eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla resistente Provincia di Bolzano, non può essere accolta.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarata inammissibile una questione avente ad oggetto un’intera legge quando le censure adeguatamente motivate riguardino solo singole disposizioni, mentre quella indirizzata all’intero testo normativo si presenti del tutto generica (sentenza n. 94 del 2003). La Corte ha precisato, inoltre, che l’inammissibilità è esclusa quando dal ricorso dello Stato è possibile individuare con chiarezza le norme sulle quali si appuntano le singole censure (sentenza n. 74 del 2004).

Nel caso di specie, il ricorso statale contiene una motivazione sintetica, ma non generica, della censura rivolta all’intera legge provinciale, e passa inoltre ad illustrare una serie di specifiche, presunte violazioni di norme costituzionali o interposte, da parte di singoli articoli della legge medesima. Non ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare l’inammissibilità della questione.

4. – Nel merito, la questione è fondata.

4.1. – L’esame di tutte le disposizioni della legge provinciale impugnata porta alla conclusione che il legislatore provinciale ha inteso sostituire alla normativa statale vigente in materia di divieto di fumo nei locali chiusi una propria disciplina, maggiormente adatta, secondo l’assunto della resistente, alle caratteristiche ed alle esigenze della Provincia di Bolzano. Questa Corte ha però chiarito che, in materia di divieto di fumo, viene in rilievo «un bene, quale la salute della persona, ugualmente pregiudicato dall’esposizione al fumo passivo su tutto il territorio della Repubblica: bene che per sua natura non si presterebbe ad essere protetto diversamente alla stregua di valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali» (sentenza n. 361 del 2003).

Dalla natura di principi fondamentali delle norme dirette a prevedere, sanzionare e far rispettare il divieto di fumo deriva che le Regioni non possano introdurre proprie discipline alternative a quella statale, ancorché ritenute, da ciascuna di esse, giustificate da particolari esigenze territoriali.

La specialità dell’autonomia delle Province di Trento e Bolzano non rileva al fine di allargare la sfera legislativa delle stesse in confronto a quella delle Regioni a statuto ordinario, giacché la normativa oggetto della questione di costituzionalità ricade, secondo la stessa prospettazione della resistente, nelle materie «esercizi pubblici» e «igiene e sanità» (art. 9, numeri 7 e 10, dello statuto speciale), entrambe attribuite alla competenza legislativa concorrente delle predette Province. Risulta peraltro evidente che la prevalenza, nella classificazione, debba spettare alla materia «igiene e sanità», per la sicura finalizzazione del divieto di fumo alla tutela della salute dei non fumatori. La collocazione delle norme sul divieto di fumo tra i principi fondamentali – operata da questa Corte con riferimento al terzo comma dell’art. 117 Cost. per le Regioni di diritto comune − deve quindi ritenersi valida anche nei confronti della Provincia di Bolzano, con riferimento all’art. 9 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige.

4.2. – L’esame delle singole disposizioni oggetto di censure specifiche da parte del Presidente del Consiglio dei ministri conferma la qualificazione della legge impugnata come alternativa alla disciplina statale.

Gli artt. 1 e 2 ridefiniscono l’ambito di operatività del divieto, sostituendo all’espressione contenuta nella legge statale (“locali chiusi aperti ad utenti o al pubblico”: art. 51, comma 1, lettera a, della legge n. 3 del 2003) la diversa dizione «locali chiusi, aperti al pubblico».

L’art. 5, comma 1, modifica l’entità della sanzione per i trasgressori al divieto, aumentandola nel minimo e nel massimo (da euro 27,5 a euro 275) rispetto a quella fissata dall’art. 51, comma 5, della legge n. 3 del 2003 (da euro 25 a euro 250), prima dell’aumento apportato dall’art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2005).

L’art. 6, pur facendo salvo il disposto dell’art. 730, secondo comma, del codice penale, estende, rispetto alla normativa statale, l’area delle condotte sanzionabili in via amministrativa a quelle di chi vende o somministra tabacco a persone minori di anni sedici, prevedendo peraltro una sanzione del tutto nuova nel minimo (euro 50), rispetto sia alla legge statale sia alla stessa legge provinciale.

L’art. 9 proroga di sei mesi, rispetto al termine statale, la data di entrata in vigore del divieto per le aree dei locali chiusi «nelle quali non vengono somministrati pasti ed in quelli in cui l’area per la somministrazione di pasti non è separata, mediante pareti a tutta altezza e larghezza e con gli accessi esistenti, dall’area in cui non vengono somministrati pasti».

5. – Le norme appena indicate si pongono tra loro in un rapporto di stretta concatenazione, tale da far emergere l’organicità della disciplina provinciale, sorretta da motivazioni sociali e politiche, evidenziate dalla difesa della resistente, sulle quali non spetta a questa Corte dare valutazioni. Tuttavia, la semplice constatazione di questa organicità, che tende a sostituire alla disciplina statale del divieto di fumo in locali chiusi un’altra, discrezionalmente elaborata ed approvata dalla Provincia di Bolzano, rende inevitabile, ai sensi degli artt. 9, numero 10), e 5 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’intera legge impugnata, stante la natura di principi fondamentali delle norme statali che si vorrebbero sostituire.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l’intervento di Fausto Cirelli, in proprio e quale legale rappresentante del CORAM (Coordinamento registri amministratori);

dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 novembre 2004, n. 8 (Tutela della salute dei non fumatori).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.

Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2006.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-01-2011, n. 1232 Combattenti (ex) e categorie assimilate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda di G.R., proposta nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto la condanna dell’INPS alla corresponsione, L. 15 aprile 1985, n. 140, ex art. 6, quale profugo della (OMISSIS), della maggiorazione pensionistica prevista in favore degli ex combattenti e categorie equiparate.

La predetta Corte, premesso di condividere l’orientamento della Cassazione, di cui alla sentenza 11 aprile 1998, n. 3749, secondo la quale la L. 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, non è applicabile ai profughi di tutte le categorie elencata dalla L. 26 dicembre 1981, n. 763, di riordino della materia concernente i profughi, ma solo ai "profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie equiparate" già presi in considerazione dalla L. n. 336 del 1970, cioè ai profughi che siano stati coinvolti in maniera immediata e diretta dagli effetti dei trattato di pace, ribadiva che i criteri interpretativi della ratio legis deponevano nel senso di circoscrivere il beneficio pensionistico ai soli rimpatriati dalla (OMISSIS) a seguito dell’applicazione del Trattato di Pace con esclusione dei cittadini coattivamente rientrati e seguito dei noti fatti politici che investirono la (OMISSIS) negli anni 60.

Avverso questa sentenza il G. ricorre in cassazione sulla base di sette censure.

Resiste con controricorso l’INPS.

Motivi della decisione

1. Nel primo motivo il ricorrente denuncia illegittimità e/o nullità della sentenza di primo grado e di quella d’appello per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 4), oltre a difetto di motivazione, per essere entrambe solo formalmente motivate, oltre che prive dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione.

2. Nel secondo motivo, con deduzione di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., e art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 111 Cost., degli artt. 2697, 2699, 2700, 2727 e 2729 cod. civ., della L. n. 1204 del 1971 e della L. n. 83 del 1970, art. 17, nonchè di difetto di motivazione, si censura la sentenza di primo grado e quella d’appello per non aver rilevato che l’INPS non aveva contestato i fatti dedotti a fondamento della domanda, che, quindi, non necessitavano di prova, conseguendone che la demanda stessa doveva essere accolta.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., in riferimento agli artt. 360 e 112 c.p.c., nonchè a tutte le altre norme indicate nei primi due motivi, ribadendosi che la domanda doveva essere accolta poichè l’INPS non aveva sollevato specifiche contestazioni, e assunto posizione sui fatti di causa.

4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 421 cod. proc. civ., nonchè difetto di motivazione, per non avere il giudice d’appello dato ingresso alla richiesta di esibizione di documenti in possesso dell’INPS e della Prefettura di Latina e per non essersi pronunciato sulla richiesta di ammissione di CTU contabile.

5. Nel quinto motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., contestando alla Corte territoriale di non aver tenuto conto della comunicazione-parere del Ministero dell’Interno in data 26/1/1973 che, rispondendo a un quesito, affermava che i connazionali rimpatriati dalla (OMISSIS) dopo il 1 settembre 1969 sono assimilati, a norma delle vigenti disposizioni, ai profughi di guerra e, pertanto, possono beneficiare di tutte le provvidenze in vigore per tali categorie. Tale parere, unitamente alla L. n. 319 del 1963, art. 3, alla L. n. 1225 del 1964, al D.P.C.M. 6 maggio 1970, sancirebbero il diritto del ricorrente all’applicazione della L. n. 336 del 1970 e, quindi, della L. n. 140 del 1985 attributiva del beneficio rivendicato in giudizio.

6. Il sesto motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione alla L. n. 319 del 1963, art. 3, della L. n. 1225 del 1964, del D.P.C.M. 6 maggio 1970 e della L. n. 140 del 1985, art. 6, nonchè per difetto di motivazione, assumendo il ricorrente che la Corte territoriale ha erroneamente interpretato le norme regolatrici della materia, non ha considerato che l’INPS aveva, in casi analoghi, riconosciuto la maggiorazione prevista dalla L. n. 140 del 1985, art. 6 e, infine, non ha applicato la sentenza della cassazione n. 14285/05 che riconosce agli ex combattenti e assimilati il diritto alla maggiorazione fin dal momento della entrata in vigore della L. n. 140 del 1985, ancorchè siano stati collocati in pensione con decorrenza successiva.

7. Infine, nel settimo motivo, con denuncia di travisamento dei fatti, falsa ed erronea motivazione, violazione dell’art. 111 Cost., si contesta alla Corte territoriale di avere immotivatamente scisso la categoria degli ex combattenti da quella dei profughi, mentre giusta il citato parere del Ministro dell’Interno in data 26.1.1973 – – che fornisce una interpretazione autentica delle norme vigenti, in materia – la maggiorazione richiesta in giudizio va riconosciuta anche ai rimpatriati dalla (OMISSIS) dopo il 1.9.1969. Per il caso in cui si ritengano; corrette le conclusioni cui e pervenuta la sentenza impugnata, si prospetta questione di legittimità costituzionale delle norme da essa interpretate in riferimento all’art. 3 Cost..

8. Il ricorso è privo di fondamento.

9. Quanto al primo motivo, e con riferimento alla dedotta nullità della sentenza di primo grado, è sufficiente rilevare che, a mente del principio secondo cui i motivi di nullità della sentenza sì convertono in motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 14348 del 2000, n. 4612 del 1999), tale nullità doveva essere fatta valere in appello; e poichè ciò non risulta, non recando il ricorso alcuna indicazione in tal senso, la relativa questione è inammissibile.

Pretestuose e infondate sono, a loro volta, le censure rivolte alla sentenza di secondo grado, che ricostruisco la vicenda processuale con ampio e completo riferimento ai fatti di causa nella parte specificamente dedicata allo "Svolgimento del processo" e a quegli stessi fatti fa costante riferimento in motivazione, seppure per darne una valutazione giuridica non conforme alle attese dell’appellante.

10. Identiche ragioni inducono a rigettare il secondo e terzo motivo, che si esaminano congiuntamente censurando entrambi le sentenze di merito per non aver dato il dovuto rilievo, ai fini della decisione, alla mancata contestazione, da parte dell’INPS, dei fatti posti a fondamento della domanda.

E, infatti, fermo restando quanto già detto a proposito della sentenza di primo grado (che non risulta censurata in appello sotto i profili ora denunciati), è da osservare che la Corte territoriale da esplicito rilievo alla non contestazione dei fatti costitutivi del diritto affermati dal pensionato (allora appellante), là dove, testualmente, riferisce che costituivano "circostanze pacifiche e non contestate tra le parti" il fatto che il pensionato non era profugo per eventi bellici e che era rientrato in (OMISSIS) dalla (OMISSIS) successivamente al giorno 1/9/1969. Non per questo, peraltro, la Corte di merito era obbligata ad accogliere la domanda (come si vuol sostenere in ricorso), ove si consideri che l’effetto vincolante per il giudice, che discendo dal mancato adempimento all’onere di contestazione che l’art. 416 c.p.c., pone a carico del convenuto, è il dovere di astenersi da qualsiasi controllo probatorio dei fatti costitutivi non contestati (che dovrà ritenere, per ciò solo, sussistenti), senza, peraltro, che ciò gli precluda l’esercizio dei potere-dovere, che gli è proprio, di accertare se quei fatti diano fondamento al diritto rivendicato in giudizio alla stregua delle norme giuridiche rilevanti nel caso concreto.

11. Il quarto motivo, per un verso, difetta di autosufficienza ed è, quindi inammissibile, poichè il ricorrente non fornisce alcun elemento utile a dimostrare l’effettiva esistenza e il contenuto dei documenti rispetto ai quali lamenta il mancato accoglimento della istanza di esibizione (cfr. Cass. sent. n. 26943 del 2007; n. 6440 del 2007, n. 4391 del 2007, n. 18506 del 2006, n. 13556 del 2006, n. 11501 del 2006). Irrilevante è, invece, l’omesso esame della richiesta di ammissione di CTU contabile, essendo quest’ultima indirizzata – per ammissione dello stesso ricorrente – a supplire all’assenza di conteggi da parte dell’INPS e supponendo quindi risolta a suo favore la questione dell’esistenza del diritto in contestazione.

12. Irrilevante, del pari, è l’omessa valutazione della comunicazione – parere del Ministero dell’Interno in data 26/1/1973, che si denuncia nel quinto motivo, avendo il giudice d’appello fondato il mancato riconoscimento de diritto alla richiesta maggiorazione pensionistica sulle disposizioni di legge regolatrici della materia, certamente non suscettibili di essere autenticamente interpretate nè, tantomeno, derogate da un atto amministrativo, come l’indicato parere ministeriale, privo di efficacia normativa e perciò stesso inidoneo a costituire fonte di diritti a favore di terzi ovvero di obblighi a carico della stessa amministrazione di provenienza.

13. Prive di giuridico fondamento sono le censure svolte nel sesto motivo.

Osserva la Corte che la questione relativa all’applicabilità della L. n. 140 del 1985, art. 6 (e della ivi prevista maggiorazione del trattamento di pensione) ai connazionali – come l’odierno ricorrerne – profughi e rimpatriati dalla (OMISSIS) dopo l’agosto 1969, è – già stata, dalla propria giurisprudenza, più volte affrontata e risolta nel senso della loro esclusione dal novero dei destinatari del beneficio, sul rilievo che questi ultimi sono, per espressa indicazione dello stesso art. 6, solamente i soggetti appartenenti alle categorie previste dalla L. n. 336 del 1970, e, dunque, gli ex combattenti (e, assimilati ad essi, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, vedove di Guerra o per causa di guerra), nonchè i "profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie equiparate"; per tali dovendosi intendere solamente i profughi italiani che siano stati coinvolti in maniera immediata e diretta dagli effetti del trattato di pace seguito alla seconda guerra mondiale e non i connazionali costretti a rientrare e a stabilirsi in (OMISSIS) in conseguenza degli avvenimenti, di carattere bellico o politico, emersi in vari Stati, tra i quali la (OMISSIS), dalla fine dei secondo conflitto mondiale fino ad oggi (cfr. Cass. n. 3749 del 1998, n. 1321 del 1985, n. 1921 del 1980).

Nessuna censura può, dunque, muoversi alla sentenza impugnata per i risultati interpretativi cui e pervenuta, peraltro dichiaratamente adesivi all’esegesi compiuta dalla richiamata giurisprudenza, che il Collegio condivide e fa propria, osservando, altresì, che nessun nuovo argomento il ricorrente prospetta che possa indurre a una riconsiderazione della questione in esame, tale non potendo considerarsi il richiamo del testo del D.P.C.M. 6 maggio 1970, limitandosi il provvedimento in parola a dichiarare lo stato di necessità nei riguardi dei connazionali residenti in (OMISSIS) anteriormente al 1 settembre 1969 e rimpatriati dopo tale data, ai fini dell’applicazione, anche a costoro, delle provvidenze previste dalla L. 25 febbraio 1963 e dalla L. 10 novembre 1964, n. 1225 a favore dei profughi e rimpatriati da altri Paesi africani in conseguenza delle situazioni ivi determinatesi.

14. Non può, infine, non rilevarsi che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 401 del 2008, con la quale ha dichiarato non fondata a questione di legittimità costituzionale della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 505 (recante interpretazione autentica della L. n. 140 del 1985, art. 6, nel senso che la ivi prevista maggiorazione si perequa soltanto a partire dal momento della sua concessione, momento che deve farsi coincidere con quelle della maturazione del diritto a pensione), ha indicato come finalità del suddette beneficio pensionistico sia quella di concedere una gratificazione, una elargizione dimostrativa della gratitudine della Nazione che il legislatore ha apprestato facendosi carico delle conseguenze del secondo conflitto mondiale sui soggetti nello stesso direttamente o indirettamente coinvolti.

15. Il settimo motivo di ricorso va rigettato, per le ragioni già espresse a proposito del quinto motivo, nella parte in cui attribuisce valore di interpretazione autentica alla comunicazione- parere del Ministero dell’interno in data 26/1/1973; è, invece, inammissibile nella parte cui viene eccepita l’illegittimità costituzionale "della norma ovvero delle altre norme poste a fondamento della sentenza impugnata", mancando dell’indicazione delle norme asseritamente illegittime e delle ragioni di contrasto con il parametro dell’art. 3 Cost. (per la necessità di tali indicazioni:

tra tante, Cass. n. 10123 del 2005), nonchè del quesito di diritto, la cui formulazione è richiesta anche in caso di prospettazione di una questione di costituzionalità (cfr. Cass. Sez. un. n. 28050 del 2008, n. 4072 del 2007).

16. In conclusione, il ricorso va rigettato.

17. Nulla per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11 (convertito nella L. n. 326 del 2003), nella specie applicabile ratione temporis, avendo il ricorrente dichiarato, nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado (così come trascritte nel ricorso per cassazione e non contestate dall’INPS) di trovarsi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero dagli onera processuali in caso di soccombenza, ed esplicando tale dichiarazione la sua efficacia anche nei successivi gradi, ove, come nella specie, non sia stata comunicata alcuna variazione di quello condizioni iniziali (cfr.

Cass. n. 10875 del 2009).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le speso del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.