Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-10-2011) 28-10-2011, n. 39191

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per Cassazione D.F.F., per mezzo del proprio difensore, avverso l’ordinanza della Corte di Appello di L’Aquila del 10.11.2010, che dichiarò l’inammissibilità dell’appello proposto dallo stesso Di Fiore avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Pescara l’8.3.2005 per il reato di ricettazione. Deduce il ricorrente che pur in modo essenziale erano stati proposti con l’impugnazione erano stati proposti con l’impugnazione motivi non "aspecifici" sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla misura della pena.

Il ricorso è inammissibile, riflettendo la stessa lacunosità dei motivi addotti a sostegno dell’appello già dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale.

Ed invero, il motivo sulla responsabilità puntava in sostanza sull’indebita valorizzazione, da parte del giudice di primo grado, della contumacia dell’imputato, che però non era stata sottolineata dal tribunale come elemento autonomo e decisivo di valutazione, ma come un aspetto del silenzio serbato dall’imputato sulla provenienza del falso documento di circolazione rinvenuto in suo possesso. Ancora più generici e a specifici risultano i motivi di appello sulla pena, a fronte della puntuale sottolineatura, da parte del giudice di primo grado, dei numerosi precedenti penali dell’imputato.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-09-2011) 17-11-2011, n. 42396Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Gli odierni ricorrenti sono stati tratti a giudizio per la commissione di plurime violazioni del D.P.R. 6 gennaio 2001, n. 380 e, il solo Sig. T., per la commissione anche del reato previsto dall’art. 349 c.p., e quindi condannati in primo grado per tutti i fatti con sentenza emessa dal Tribunale di Nola in data 18 Gennaio 2008. Il Tribunale ha disposto, altresì, la demolizione delle opere abusive e condannato gli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.

Con la sentenza emessa in data 14 Dicembre 2009, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione del reato contravvenzionale D.P.R. 6 gennaio 2001, n. 380, ex artt. 93 e 95 contestato al capo C) e confermato la restante decisione. La Corte territoriale ha conseguentemente rideterminato la pena per T. in sei mesi e venticinque giorni di reclusione e 180,00 Euro di multa; per S. in due mesi e venticinque giorni di arresto e 8.500,00 Euro di ammenda; per D.L. in tre mesi e venticinque giorni di arresto e 12.500,00 Euro di ammenda.

Avverso tale decisione gli imputati hanno presentato personalmente unico atto di ricorso con il quale in sintesi lamentano:

1. violazione di legge e carenza e manifesta illogicità della motivazione per essere stata omessa la dichiarazione di estinzione di tutti i reati per intervenuta prescrizione e per essere stata tale decisione supportata da una motivazione carente e manifestamente illogica (motivi primo e secondo);

2. errata applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione alla riconducibilità dei fatti alla responsabilità dei ricorrenti (motivi terzo e quarto);

3. erronea applicazione di legge per avere i giudici di merito disposto in merito alla sospensione condizionale della pena, concessa ai soli Sigg. T. e S., e all’indulto ex L. n. 241 del 2006, concesso alla sola Sig.ra D.L.. Più correttamente i giudici avrebbero dovuto applicare entrambi i benefici, tra loro compatibili (quinto motivo).

4. omessa dichiarazione della revoca ex art. 523 c.p.p. di costituzione della parte civile, che non si è costituita nè è stata presente nel grado di appello, sebbene ritualmente avvisata della data del giudizio, e non ha assunto alcuna conclusione (sesto motivo).

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

1. Premesso che la motivazione della sentenza prospetta un percorso argomentativo coerente coi dati processuali esaminati e immune da vizi logici, il terzo e quarto motivo di ricorso risultano prospettati in modo generico e non affrontano i temi oggetto della decisione, limitandosi a riproporre censure relative all’assenza di elementi probatori concludenti, che sono in tutto simili a quelle prospettate con i motivi di appello e concernono il merito della decisione. Si tratta quindi di motivi di ricorso estranei alla previsione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) e riconducibili al difetto di specificità che, ai sensi dell’art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., lett. c) ne comporta la inammissibilità. 2. Per quanto concerne la prima censura, relativa alla mancata dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, una volta collocata al 12 ottobre 2004 la data di decorrenza del termine, occorre considerare oltre alle interruzioni del medesimo anche i periodi di sospensione, che ammontano nel complesso a otto mesi e diciassette giorni, come da rinvii disposti per adesione della difesa all’astensione dalle udienze proclamata dalla categoria, udienza del 21 marzo 2007, e a seguito di istanza della difesa, udienza del 28 dicembre 2007. Il termine massimo prescrizionale, calcolati i periodi di sospensione, maturerà in data 3 marzo 2013 per il delitto ed è spirato in data 29 dicembre 2009 per le contravvenzioni; anche quest’ultima data è successiva alla pronuncia della Corte di Appello, e va così escluso che la sentenza impugnata sia viziata per mancata dichiarazione di estinzione dei reati.

Va, poi, escluso che in questa sede possa assumere rilievo la circostanza che per i reati contravvenzionali il termine è spirato nelle more del giudizio di legittimità; invero, posto che, come di seguito specificato, tutti i motivi di ricorso debbono essere dichiarati inammissibili, con conseguente inammissibilità originaria del ricorso, va dichiarata la non rilevanza in questa sede dell’avvenuta maturazione dei termini massimi di prescrizione del reato in epoca successiva alla sentenza impugnata in applicazione dei principi fissati dalle Sezioni Unite Penali con le sentenze n. 32 del 22 novembre-22 dicembre 2000, rv217266; n. 33542 del 27 giugno-11 settembre 2001, rv 219531; n. 23428 del 22 marzo-22 giugno 2005, rv 231164. 3. Deve essere dichiarato manifestamente infondato anche il quinto motivo di ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affrontato il tema del rapporto fra il beneficio della sospensione condizionale della pena e l’applicazione dell’istituto dell’indulto, stabilendo con chiarezza che la sospensione condizionale costituisce istituto più favorevole all’imputato, attesi i suoi effetti estintivi del reato, e deve prevalere, non potendosi applicare contemporaneamente entrambe le previsioni; sul punto si rinvia alle decisioni assunte dalla Sesta Sezione Penale con la sentenza n. 21454 del 2008, Lagati (rv 239882) e dalle Sezioni Unite Penali, sentenza n. 36837 del 2010, P.G. in proc. Bracco (rv 247940).

4. Analoga conclusione si impone per il sesto e ultimo motivo di ricorso. La giurisprudenza di legittimità ha fissato con chiarezza l’interpretazione secondo cui per l’azione civile esercitata in sede penale opera il principio di immanenza della costituzione, con la conseguenza che la mancata partecipazione della parte civile al giudizio di appello non può essere considerata revoca tacita dell’azione, ipotesi che opera solo per il primo grado di giudizio ex art. 82 c.p.p., comma 2, e che le conclusioni assunte dalla parte al termine del primo processo di merito restano valide anche nei gradi successivi del giudizio (Seconda Sezione Penale, sentenza n. 24063 del 2008, Quintile e altro, rv 240616).

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino ciascuno la somma, determinata in via equitativa, di E)uro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 10-01-2012, n. 178

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Premetteva il ricorrente di essere proprietario di un appartamento sito nel fabbricato di Via G. n. 65 int. 3S in Roma e di essere stato raggiunto dall’ordinanza sindacale n. 129 del 29 novembre 2007, notificata a numerosi proprietari di appartamenti nel ridetto fabbricato, con la quale si ingiungeva lo sgombero dei locali siti in Via G. n. 65-69, reso necessario da "inconvenienti igienico-ambientali" (così, testualmente, nella parte in premessa dell’ordinanza impugnata, che analiticamente li ha descritti con riferimento a ciascuna unità abitativa) e di pericolo per la salute pubblica evidenziati nel corso di un sopralluogo svolto da personale della ASL RM/E, dichiarandosi quindi lo stato di inabitabilità dei predetti locali.

Con il gravame qui in esame il ricorrente, uno dei proprietari degli appartamenti interessati dal provvedimento notificato a ciascuno di loro, costituiti da monolocali siti al piano terra, al primo piano seminterrato ed al secondo piano seminterrato del fabbricato in questione, sostiene l’illegittimità dell’ordinanza qui gravata in quanto:

a) per l’immobile di proprietà del ricorrente è stato oggetto di concessione in sanatoria;

b) i sopralluoghi svolti hanno manifestato numerose carenze istruttorie;

c) ad ogni modo non è stato comunicato l’avvio del procedimento di sgombero.

2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata contestando la fondatezza del gravame e chiedendone la reiezione.

Con alcune ordinanze istruttorie questo Tribunale ha disposto verificazioni, affidandole all’Ufficio del Genio civile della Regione Lazio, alla ASL RM/C, ai Vigili del fuoco, ciascuno per quanto di competenza, aventi ad oggetto l’indagine in ordine alle condizioni igienico-statiche degli appartamenti del ricordato immobile di Via Gradoli, tra i quali quello di proprietà del ricorrente e coinvolto nella ordinanza sindacale impugnata.

Successivamente tutte le parti controvertenti hanno depositato memorie conclusive e di replica confermando le già rassegnate conclusioni.

Mantenuta riservata la decisione alla udienza pubblica dell’8 giugno, alla Camera di consiglio del 13 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

3. – Il Collegio rileva che, nel merito, le censure dedotte non colgono nel segno, anche alla luce degli esiti delle disposte verificazioni, di talché il ricorso deve essere respinto.

4. – Va sottolineato preliminarmente che il provvedimento qui impugnato si sostanzia in un ordine di sgombero di taluni appartamenti del fabbricato sito in Roma, Via G. n. 65 e tutti collocati ai piani scantinati S1 e S2 del palazzo, perché, all’esito di numerosi sopralluoghi, se ne è manifestata la inabitabilità sia per carenza del requisito relativo alle superfici minime che di quelli igienico-sanitari, concretandosi quindi un pericolo per la salute pubblica il permanente loro utilizzo a fini abitativi.

5. – Al di là dei profili in fatto che caratterizzano la presente controversia, sotto il profilo giuridico va evidenziato che:

A) l’art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 ebbe a prevedere che per utilizzare un edificio fosse necessario ottenere il certificato di agibilità il cui rilascio da parte del sindaco era condizionato alla presentazione di una serie di documenti idonei ad attestare la sussistenza di determinati standards minimi di salubrità. Nel contempo l’art. 5 di detto testo normativo abrogava l’art. 221, primo comma, del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 relativamente alla disciplina del procedimento per il rilascio del certificato. L’intervento normativo in esame ha modificato in termini sostanziali l’istituto dell’agibilità, mutando la denominazione dell’atto da "autorizzazione" amministrativa a "certificato", semplificando il procedimento di rilascio, e, soprattutto, estendendo l’ambito di valutazione ad interessi diversi e ulteriori rispetto a quelli connaturati alla tutela di carattere meramente sanitario; in altri termini, al concetto di agibilità si è andato sostituendo quello di "vivibilità" della costruzione, che inerisce ad una condizione dell’abitare complessivamente rispettosa della dignità dell’individuo;

B) successivamente gli articoli da 24 a 26 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 hanno fissato la disciplina attualmente vigente. Anzitutto – per come è ricordato nella relazione illustrativa che ha accompagnato il predetto decreto presidenziale – il legislatore ha provveduto a ricondurre ad unità i termini di agibilità e abitabilità spesso utilizzati indifferentemente nella normativa precedente. Inizialmente nel linguaggio normativo il termine "licenza di abitabilità" era stato utilizzato in relazione agli immobili ad uso abitativo, mentre il termine "licenza di agibilità" relativamente a quelli non residenziali, quali opifici, uffici, esercizi pubblici e commerciali. In un secondo tempo, il legislatore aveva operato una diversa classificazione, riconducendo all’agibilità la disciplina generale della stabilità e della sicurezza dell’immobile e all’abitabilità la disciplina speciale dei requisiti dell’immobile rispetto a specifiche destinazioni d’uso. In effetti, alcune disposizioni normative e, soprattutto, una certa prassi giurisprudenziale, avevano indotto a pensare che all’interno del nostro ordinamento esistessero due diversi tipi di certificazioni. In realtà, le due espressioni, se pur diversamente utilizzate, erano di fatto omogenee e non richiedevano procedimenti amministrativi diversi. Dimostrativo ne è il fatto che il corredo documentale dell’istanza, come pure le indagini tecniche preliminari al rilascio del certificato, non cambiavano a seconda del tipo di unità immobiliare da certificare, fatta salva, ovviamente, l’esigenza di valutare la presenza di requisiti igienico-sanitari diversi in ragione dell’uso previsto. Eliminato il duplice riferimento terminologico, il legislatore del 2001 ha optato per l’onnicomprensivo termine di "certificato di agibilità" attestante l’idoneità abitativa di qualsiasi edificio. Secondo la nuova formulazione, l’ambito di operatività del certificato di agibilità risulta più esteso rispetto al passato, essendo richiesto non solo per i nuovi organismi edilizi, ma anche per gli interventi eseguiti sugli stessi che possiedano l’attitudine a modificare le condizioni igieniche e sanitarie preesistenti. Ai fini dell’accertamento dell’agibilità di un edificio ciò che rileva non è tanto la qualificazione giuridica dell’intervento (ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, oppure manutenzione straordinaria o realizzazione di sole opere interne), quanto piuttosto la qualità e l’entità dell’intervento, nonché i suoi riflessi sulla condizione di salubrità della costruzione o di sue parti. Il certificato di agibilità è dunque necessario per tutti gli organismi edilizi destinati a un utilizzo che comporti la permanenza dell’uomo che può risolversi sia nel soggiorno prolungato, com’è per le abitazioni, sia nella semplice frequentazione, com’è per l’immobile destinato a un’attività produttiva, che deve comunque essere di durata tale da richiedere la presenza di condizioni minime di igiene e salubrità;

C) in base a quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380 del 2001, il certificato di abitabilità delle costruzioni costituisce un’attestazione da parte dei competenti uffici tecnici comunali in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnologici in essi installati, alla stregua della normativa vigente. Ne deriva la legittimità, in via generale, dello svolgimento da parte degli organi comunali competenti di ogni indagine utile al fine di effettuare una consapevole valutazione sulla sussistenza delle surriferite condizioni, soprattutto quando in un edificio (per come è avvenuto nel caso in esame) siano state realizzate modifiche strutturali (cfr., in argomento, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 16 marzo 2011 n. 740), che implicano anche un cambiamento dell’uso degli spazi (si veda sul punto la relazione prodotta in data 26 ottobre 2010 con allegazione di documenti dall’amministrazione del Condominio dello stabile in questione);

D) l’art. 25, commi 3-5, del D.P.R. n. 380 del 2001 prevede un procedimento di rilascio del certificato di agibilità, articolato sui seguenti principi fondamentali: 1) il procedimento deve essere concluso nel termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda di rilascio del certificato di agibilità o di 60 giorni, nel caso in cui il ricorrente si sia avvalso della possibilità di sostituire con autocertificazione il parere dell’A.S.L. previsto dall’art. 5, 3 comma lett. a) del D.P.R. n. 380 del 2001; 2) il decorso del termine per la definizione del procedimento, importa la formazione del silenzio assenso sull’istanza di rilascio del certificato di agibilità; 3) il termine del procedimento può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente; in tal caso, il termine per la conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa; 4) il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (art. 26 D.P.R. n. 380 del 2001).

6. – Fermo quanto sopra e tenuto conto che la disciplina suesposta presenta una ipotesi di silenzio assenso nell’ipotesi di istanza di agibilità presentata agli Uffici competenti e rispetto alla quale gli stessi non hanno adottato alcun provvedimento espresso, occorre pur tuttavia verificare se l’ordinamento ha previsto casi in cui vi siano criticità riferibili alla acquisibilità implicita – per effetto del silenzio – della dichiarazione di agibilità.

Sul punto vale la pena rammentare che:

a) in caso di istanza di condono edilizio, il rilascio del c.d. certificato di agibilità può avvenire in deroga soltanto alle norme di tipo secondario e/o regolamentare, ma non anche in deroga alle disposizioni normative di fonte primaria e/o di legge, soprattutto se attinenti alla materia dell’igiene pubblica e dell’inquinamento del suolo, in quanto diversamente, in caso di adesione ad una possibile interpretazione di tipo estensivo delle norme in materia di condono edilizio, l’art. 35, comma 14, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (come le altre norme analoghe ad essa succedute nel tempo in materia di condoni edilizi) sarebbe palesemente incostituzionale per contrasto con il fondamentale principio della tutela della salute ex art. 32 Cost., inteso non solo come diritto alla salute del singolo individuo, ma anche come diritto dell’intera collettività alla salubrità dell’ambiente (sul punto cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 aprile 2004 n. 2140 e 13 aprile 1999 n. 414 nonché TAR Sardegna 29 ottobre 2002 n. 1422);

b) il suesposto orientamento si pone perfettamente in linea con quello espresso dalla Corte Costituzionale la quale, con sentenza n. 256 del 18 giugno 1996, ha avuto modo di precisare, per un verso, che il certificato di abitabilità non deve necessariamente autorizzare in maniera uniforme tutto l’edificio o parte di esso, dovendo essere distinti gli usi abitativi o di semplice agibilità, quando alcuni locali siano utilizzabili solo come accessori o come locali non destinabili a usi abitativi stabili o come depositi o con altri usi non abitativi, quando non siano strutturalmente idonei sotto il profilo igienico-sanitario per una abitabilità piena, ancorché oggetto di concessione edilizia in sanatoria nonché, per altro verso, la circostanza che le norme sul condono edilizio prevedano, a seguito della concessione in sanatoria, il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, purché non sussista contrasto con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, "non riguarda i requisiti richiesti da disposizioni legislative e deve, pertanto, escludersi una automaticità assoluta nel rilascio del certificato di abitabilità (…) a seguito di concessione in sanatoria, dovendo invece il Comune verificare che al momento del rilascio del certificato di abitabilità siano osservate non solo le disposizioni di cui all’art. 221 T.U. delle leggi sanitarie (rectius, di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 425 del 1994), ma, altresì quelle previste da altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali relativi e rispettiva normativa tecnica (…) Permangono, infatti, in capo ai Comuni tutti gli obblighi inerenti alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie per l’abitabilità degli edifici, con l’unica possibile deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari" (così, testualmente, la sentenza della Corte costituzionale n. 256 del 1996 citata);

c) se è dunque vero che, in base a quanto previsto dagli art. 24 e 25, del n. 380 del 2001, il certificato di agibilità delle costruzioni costituisce un’attestazione da parte dei competenti uffici tecnici comunali in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnologici in essi installati, alla stregua della normativa vigente, appare altrettanto legittimo che una valutazione sulla sussistenza di dette condizioni, sia richiesta a fronte di modifiche strutturali che implicano anche un cambiamento dell’uso degli spazi e che dunque il Comune non perda, neppure per l’ipotesi di rilascio implicito del certificato ovvero per effetto di condono, il potere-dovere di verificare la sussistenza effettiva di dette condizioni di salubrità e di intervenire laddove siano riscontrate carenze (cfr. sul punto T.A.R. Veneto, Sez. III, 2 gennaio 2009 n. 6 nonché T.A.R Basilicata, Sez. I, 29 novembre 2008 n. 916).

7. – Nel caso di specie il Comune, con l’ordinanza qui principalmente impugnata, ha evidenziato, all’esito di alcuni sopralluoghi, importanti deficienze igienico sanitarie negli appartamenti per i quali è qui controversia, confermate dalle verificazioni disposte da questo Tribunale e gli esiti delle consulenza di parte affidate da alcuni degli odierni ricorrenti a tecnici di fiducia non si manifestano idonei a superare le conclusioni confermative alle quali sono pervenute le indagini di verificazione disposte con profili di evidente sintonia rispetto alle valutazioni operate dagli uffici comunali nel corso dell’istruttoria che ha condotto all’adozione della qui avversata ordinanza sindacale di sgombero.

I verificatori hanno infatti significativamente affermato che tutti i locali esaminati presentano superfici finestrate inidonee ed aree calpestabili inferiori ai 28 metri quadrati, valore minimo per un monolocale. Alcuni immobili presentano evidenti inconvenienti igienico-sanitari che li rendono inidonei all’uso abitativo.

In altri termini, seppure con alcune peculiarità e caratteristiche diverse per taluni dei monolocali, l’esito delle disposte verificazioni costituisce conferma della inadeguatezza, sotto il profilo igienico sanitario, dei locali in questione ad essere abitati, rafforzando i risultati dell’istruttoria svolta in vista della adozione dell’ordinanza sindacale di sgombero.

L’indagine, va precisato, è stata svolta accuratamente dall’Azienda USL RM/C , che in contraddittorio con le parti coinvolte ha concluso i propri rilievi affermando con nettezza e senza escludere alcun immobile da siffatto esito che "si esprime parere igienico-sanitario contrario all’uso di tali locali come abitazioni" (così, testualmente, nella relazione depositata l’8 ottobre 2009).

8. – Ciò posto, in via di fatto, le censure dedotte dal ricorrente con l’atto introduttivo non si presentano idonee a scalfire la dimostrazione, acquisita nel corso del processo, del corretto percorso seguito dagli uffici comunali per giungere all’adozione dell’ordinanza di sgombero, avvalorato dagli esiti delle disposte verificazioni; ne deriva la reiezione del ricorso, tenuto conto altresì che per l’evidente urgenza nel provvedere, l’ordinanza di sgombero non doveva essere preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento.

Sussistono, nondimeno e tenuto conto della tecnicità delle questioni affrontate, i presupposti per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti costituite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. novellato, per come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a..

P.Q.M.

pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio dell’8 giugno 2011 e del 13 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-07-2012, n. 12693 Licenziamento Malattia, infortuni, gravidanza e puerperio Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 29 settembre 2009, la Corte d’Appello di Torino respingeva il gravame principale svolto dalla s.n.c. R.T.V. XX & C. s.n.c. e dalla R.T.V. Distribuzione di Faero Giacomo Luciano contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da T.R. per l’accertamento del lavoro subordinato e per differenze retributive, per la nullità del licenziamento intimato verbalmente e nel periodo di gravidanza; accoglieva, invece, il gravame incidentale svolto dalla lavoratrice per il pagamento del TFR di cui il primo giudice non aveva tenuto conto.
2. La Corte territoriale puntualizzava che :
– T.R. deduceva di aver di fatto lavorato, nel periodo maggio 1996-aprile 2002, per la s.n.c. R.T.V. XX & C. e la R.T.V. Distribuzione del predetto F. per 4 ore giornaliere come impiegata di 3^ livello del c.c.n.l. di settore e di essere stata licenziata verbalmente nel periodo di gravidanza;
– il primo giudice accoglieva la domanda, condannando i convenuti al risarcimento del danno quantificato nelle mancate retribuzioni dalla data del licenziamento al compimento di un anno di età della figlia e nelle mancate contribuzioni nell’intero periodo di lavoro;
– le convenute censuravano la decisione per la ritenuta solidarietà, per aver svolto la T. attività di collaborazione solo in favore del marito, rappresentante della sola RTV Elettronica, per la durata del rapporto, terminato per dimissioni della lavoratrice nel dicembre 2001, ed eccepivano la prescrizione (per essere state le rivendicazioni di cui al giudizio richieste solo il 26 gennaio 2007);
contestavano il c.c.n.l. applicato e il livello riconosciuto;
ritenevano non raggiunta la prova del licenziamento; contestavano, infine, la domanda L. n. 1338 del 1962, ex art. 13 perchè introdotta soltanto alla prima udienza;
– la lavoratrice proponeva appello incidentale per la condanna delle convenute al pagamento del TFR. 3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva quanto segue:
– la solidarietà tra le due aziende era risultata confermata dal testimoniale acquisito alla causa sull’unicità degli uffici, comprovante l’unico centro di imputazione sia per sede che per rappresentanza;
– l’inizio del rapporto di lavoro era risultato confermato dall’interrogatorio libero del legale rappresentante delle aziende, innanzi al primo giudice, il quale, pur cercando di collegare la presenza della lavoratrice all’attività di subagente svolta dal marito per la RTV Distribuzioni, di fatto ha ammesso l’attività svolta dalla T. con mansioni di segreteria come evidenziate dai testi escussi;
– il rapporto di lavoro non era risultato interrotto nel dicembre 2001, come emerso dal testimoniale acquisito alla causa e diversamente da quanto eccepito dalle convenute, nè si era esaurito per dimissioni non avendo le aziende assolto l’onere di provare le modalità relative alla cessazione del rapporto ovvero, in mancanza, di produrre intimazione scritta di licenziamento, in difetto di ciò dovendo ritenersi corretta la conclusione del rapporto di lavoro nell’imminenza della gravidanza;
– il credito per differenze retributive doveva ritenersi non prescritto attesa la tempestività della lettera di diffida, pervenuta entro il quinquennio;
– quanto alle conseguenze del licenziamento, nullo perchè intimato in forma verbale e nel periodo di tutela della lavoratrice madre, non essendosi nè dedotta nè provata la sussistenza di un’ipotesi derogatoria, correttamente il primo giudice aveva quantificato il risarcimento del danno nelle mancate retribuzioni fino al compimento del primo anno del bambino;
– l’applicazione del contratto collettivo di settore e l’inquadramento erano risultati confermati dall’interrogatorio libero del F. il quale, dichiarando che la lavoratrice si occupava anche dell’assistenza, implicitamente aveva affermato che l’attività principale era quella della commercializzazione;
– le differenze retributive erano state conteggiate tra importi omogenei;
– il TFR era dovuto, con rivalutazione ed interessi, dalla data di cessazione del rapporto (30 aprile 2002);
– infine, la domanda L. n. 1338 del 1962, ex art. 13 era stata proposta tardivamente e, pertanto, non poteva trovare ingresso in giudizio; quanto, invece, alla condanna generica alla regolarizzazione contributiva richiesta con il ricorso introduttivo e accolta dal primo giudice qualificandola come domanda risarcitoria relativa ai contributi omessi in tutti il periodo lavorativo, la quantificazione si sarebbe potuta effettuare solo all’esito della prova della perdita, totale o parziale, della prestazione assicurativa.
4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la s.n.c. R.T.V. XX & C. e la R.T.V. Distribuzione di Faero Giacomo Luciano hanno proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi. L’intimata ha resistito con controricorso, eccependo rinammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Motivi della decisione

5. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti, denunciando violazione di legge (art. 2697 c.c., art. 414 c.p.c., n. 5 e art. 421 c.p.c.), si dolgono che la corte territoriale abbia ritenuto lecita la produzione e acquisizione del certificato medico datato 10 gennaio 2002, offerto in comunicazione solo all’udienza del 27 maggio 2008, documento nella disponibilità della parte da epoca anteriore al deposito del ricorso e che tempestivamente la lavoratrice avrebbe dovuto allegare per certificare lo stato di gravidanza a sostegno della domanda di nullità del licenziamento D.Lgs. n. 151 del 2001, ex art. 54. Si dolgono inoltre, con riferimento al predetto certificato acquisito dal giudice di primo grado ex art. 421 c.p.c., dell’insussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dei poteri officiosi e per l’omessa motivazione sullo specifico motivo di gravame.
6. Con il secondo motivo di ricorso le ricorrenti denunciano l’omessa motivazione della sentenza circa l’eccepita illegittimità dell’acquisizione ex art. 421 c.p.c. del certificato medico relativo allo stato di gravidanza della T..
7. I due motivi, esaminati congiuntamente perchè logicamente connessi, sono inammissibili.
8. L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come, in genere, l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia, come nella specie, della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo – ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell’assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo.
9. Con il terzo motivo di ricorso viene denunciata la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla prova della risoluzione del rapporto per dimissioni della lavoratrice in epoca prossima al Natale del 2001, ovvero per licenziamento intimato in epoca prossima al mese di aprile del 2002.
10. Osserva al riguardo il Collegio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all’ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie.
11. Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo dell’omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; per conseguenza le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr., ex plurimis, Cass. 8718/2005 ed altre successive conformi).
12. Al contempo va considerato che, affinchè la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, ai fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr, ex plurimis, Cass., 12121/2004).
13. Nel caso all’esame la sentenza impugnata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo, nei termini già indicati nello storico di lite, un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici; le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano quindi un’opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole e che, pur non escludendo la possibilità di altre scelte interpretative anch’esse ragionevoli, è espressione di una potestà propria del giudice del merito che non può essere sindacata nel suo esercizio.
14. In definitiva, quindi, le doglianze dei ricorrenti si sostanziano nella esposizione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella data dal giudice del gravame e nella richiesta di un riesame di merito del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di legittimità.
15. Con il quarto motivo di ricorso le ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2070 e 2967 c.c., violazione del c.c.n.l.
commercio e artigianato, lamentando l’applicazione al rapporto de quo del c.c.n.l. commercio, anzichè del c.c.n.l. artigianato, sul presupposto che, in considerazione delle attività distinte svolte dalle aziende, il giudice avrebbe dovuto accertare l’attività prevalente e che la prova dell’applicazione della disciplina contrattuale più favorevole gravava sulla lavoratrice.
16. Il motivo è improcedibile non avendo le parti ricorrenti ottemperato agli oneri imposti dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
17. Invero, l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, onera il ricorrente (principale o incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti o accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda e alla stregua della giurisprudenza di questa Corte la predetta disposizione del codice di rito va interpretata nel senso che, ove il ricorrente denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto l’integrale testo del contratto o accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (ex multis, Cass. 21358/2010).
18. Con il quinto motivo di ricorso viene denunciata la violazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54 per aver la corte territoriale statuito la condanna al pagamento dell’annualità della retribuzione benchè la documentazione attestante lo stato di gravidanza della lavoratrice e la nascita del minore fosse stata prodotta solo nel corso del giudizio (la certificazione di gravidanza nel corso dell’istruzione probatoria e il certificato di nascita solo all’udienza di discussione). Assumono le ricorrenti che, nella specie, dovrebbe trovare applicazione, in via analogica, l’indennità risarcitola, nella misura minima prevista dalla L. n. 606 del 1966, art. 8 (due mensilità e mezza) ovvero dalla comunicazione dello stato di gravidanza (27 maggio 2008) alla pronuncia della sentenza (7 novembre 2008).
19. Il motivo non coglie nel segno e non è, pertanto, meritevole di accoglimento.
20. Invero, da un lato non risulta adeguatamente formulata con riferimento alle disposizioni violate dalla corte territoriale, giacchè la doglianza investe la mancata applicazione, da parte della corte territoriale, della presunzione legale stabilita dal D.P.R. n. 1026 del 1976, art. 4 del regolamento di attuazione della L. n. 1204 del 1971 (che ha conservato efficacia, ratione temporis, anche agli effetti dell’attuazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, v. cit. D.Lgs. n. 151, art. 85, comma 2 e art. 87, comma 1) la quale, contemperando le contrapposte esigenze delle parti, dispone al comma 2 che "La mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione", e non riconnette, all’inosservanza di tali requisiti formali, alcuna sanzione.
21. E’ pur vero che questa Corte di legittimità (ex multis, Cass. 2244 /2006 e successive conformi) ha ritenuto che il divieto di licenziamento di cui alla L. n. 1204 del 1971, art. 2 opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio e, pertanto, il licenziamento intimato nonostante il divieto comporta, anche in mancanza di tempestiva richiesta di ripristino del rapporto, il pagamento delle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto, le quali maturano a decorrere dalla presentazione del certificato attestante lo stato di gravidanza (D.P.R. n. 1026 del 1976, art. 4).
22. Tuttavia questo non significa che la presentazione del certificato sia indispensabile, anche soltanto al fine limitato del diritto alla retribuzione, e che non possa essere sostituita, a tutti gli effetti, dalla conoscenza effettiva, ottenuta anche altrimenti, che il datore di lavoro abbia avuto dello stato di gravidanza della lavoratrice (v., in tal senso Cass. 3620 del 2007).
23. Ciò ancor più nel lavoro irregolare, ove la lavoratrice, che versa nella condizione peculiare di un rapporto di lavoro mai formalizzato può nondimeno ritenere di non dover assolvere alcun onere di documentazione a cagione dell’irregolarità del rapporto di lavoro, mentre il datore di lavoro, pur avendo conoscenza effettiva dello stato di gravidanza della dipendente, si gioverebbe di un più contenuto obbligo retributivo a cagione del tempo e delle modalità con cui la lavoratrice abbia documentato, con certificazioni mediche, il predetto stato.
24. In tale contesto va, pertanto, richiamata quella giurisprudenza secondo cui la certificazione "risponde ad una mera funzione probatoria, che può essere assolta anche con mezzi diversi" (Cass. 16505/2004), e l’invio del certificato può trovare un equipollente "nella conoscenza dello stato di gravidanza da parte del datore di lavoro" (Cass., SU, 2248/1988).
25. Trattandosi di questione di diritto di particolare importanza va, pertanto, enunciato, a mente dell’art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto: "In tema di rapporto di lavoro irregolare, la lavoratrice in stato di gravidanza o puerperio licenziata nonostante il divieto di licenziamento ha diritto alle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto indipendentemente dall’invio della relativa certificazione medica ove il datore di lavoro abbia avuto comunque conoscenza effettiva dello stato di gravidanza".
26. Nella specie, la lavoratrice ha, pertanto, diritto ugualmente al pagamento della retribuzione, indipendentemente dall’invio della certificazione medica, giacchè il datore di lavoro ha avuto aliunde conoscenza della gravidanza della dipendente.
27. Tale accertamento, in concreto, la corte territoriale ha compiuto pervenendo alla conclusione, sulla base del testimoniale acquisito alla causa, dell’evidenza dello stato di gravidanza della dipendente e per tale capo la sentenza gravata non risulta comunque specificamente censurata giacchè i ricorrenti avrebbero dovuto dedurre l’erronea motivazione sul fatto controverso e decisivo dell’inconsapevolezza dello stato di gravidanza della dipendente e del puerperio fino al 27 maggio 2008.
28. Con il sesto motivo di ricorso le ricorrenti denunciano violazione dell’art. 420 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. e alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, art. 2116 c.c. dolendosi che la corte di merito abbia da un lato ritenuto ammissibile la domanda, nuova e come tale invece inammissibile, alla condanna al pagamento della rendita vitalizia e dall’altro accolto la domanda sul rilievo dell’insussistenza della prova dell’omissione contributiva, nonchè della prescrizione in capo all’ente del diritto a rivendicare il pagamento dei contributi previdenziali.
29. Il motivo è infondato giacchè, come emerge dalla sentenza impugnata, la lavoratrice ha denunziato, sin dal ricorso introduttivo, l’omissione della posizione assicurativa ed ha domandato la condanna generica alla regolarizzazione contributiva che il primo giudice ha accolto, qualificandola come domanda risarcitoria relativa ai contributi omessi in tutto il periodo lavorativo, per cui, nella fattispecie, trattasi soltanto di diversa qualificazione, sul piano giuridico, di una domanda a seguito della sua interpretazione che, risolvendosi in giudizio di fatto della corte di merito è, come tale, incensurabile in sede di legittimità.
30. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 70,00 per esborsi, oltre Euro 4.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.