Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-06-2011, n. 13687 Azioni a difesa della proprietà rivendicazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 18 maggio 1991, numerosi proprietari di unità immobiliari facenti parte del condominio (OMISSIS), esponevano che al confine con il terreno condominiale si estendeva il fondo di proprietà di D. B.; che, con atto del 9 febbraio 1923, i danti causa dei confinanti avevano stabilito che lungo il confine tra le proprietà e a cavallo delle stesse dovesse essere lasciata una via larga 5 metri per l’ingresso ai rispettivi terreni, da realizzarsi per la larghezza di mt. 2,50 su ciascuna delle proprietà; che il B. si era impossessato della striscia di terreno posta sul confine e che la proprietaria del suolo, poi pervenuto al Condominio, era stata reintegrata nel possesso; che il B. non solo non aveva lasciato la striscia di terreno di sua proprietà, ma aveva intrapreso opere edilizie, consistenti nella recinzione della sua proprietà mediante incorporazione nella stessa della intera fascia di cinque metri; che le richieste di ripristino erano risultate infruttuose. Tanto premesso, gli attori convenivano in giudizio il B. chiedendone la condanna alla demolizione dei manufatti edificati sulla fascia di terreno destinata a strada e al rilascio della fascia larga mt. 2,50, abusivamente occupata, e per sentir dichiarare che, in forza dell’atto del 1923, doveva essere realizzata la strada di accesso alle diverse proprietà.

Si costituiva il B., il quale eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli attori, legittimato essendo il condominio; contestava nel merito la domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva che venisse accertato che la fascia di terreno in contestazione, corrispondente allo spiazzo mattonato, ricadeva interamente nella sua proprietà, o in subordine che la stessa era stata da lui acquistata in virtù del principio di accessione invertita.

Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Condominio (OMISSIS) ed istruita la causa, il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda dei condomini, fatta propria anche dal Condominio, con riguardo alla fascia di terreno larga mt. 2,50 e lunga mt. 25 di proprietà condominiale; condannava il B. al ripristino dello stato dei luoghi, mediante demolizione dei manufatti edificati e al rilascio della indicata fascia in favore degli attori; dichiarava l’esistenza di un obbligo reciproco delle parti concernente la strada da realizzare tra le due proprietà e condannava il convenuto al pagamento dei danni da occupazione abusiva del terreno di proprietà del Condominio, liquidati in Euro 620,00.

Avverso questa sentenza il B. proponeva appello che la Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata in data 11 aprile 1995, ha accolto parzialmente, dichiarando estinto l’obbligo previsto dalla scrittura del 1923 relativamente alla strada da realizzarsi al confine tra le due proprietà.

La Corte ha rigettato innanzitutto il primo motivo di gravame con il quale l’appellante si doleva del fatto che, avendo il Tribunale qualificato la domanda attorea come rivendica, non era stata fornita dagli attori la relativa prova. In proposito, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, la prova della proprietà non fosse richiesta a ritroso sino a pervenire a un acquisto a titolo originario, in quanto entrambe le parti avevano fatto riferimento al medesimo atto (quello del 1923), indicato come intervenuto tra i rispettivi danti causa, fondando su di esso argomentazioni a sostegno delle proprie tesi, e si erano riferite ai successivi passaggi di proprietà, menzionando un giudizio possessorio intervenuto con un dante causa degli appellati e una promessa formulata dalla Troso s.a.s., indicata quale costruttrice dell’edificio condominiale e proprietaria del terreno in discussione prima della costituzione del condominio.

La Corte ha rilevato poi che l’appellante, nel costituirsi in giudizio in primo grado, si era limitato a contestare il fatto materiale dell’occupazione del suolo confinante, senza nulla osservare riguardo alla titolarità della proprietà degli attori e alla sua consistenza, adottando cosi una linea di difesa incompatibile con la negazione, in capo agli attori, degli elementi costitutivi della fattispecie dagli stessi fatta valere in giudizio, e integrante anzi una implicita ammissione, idonea a rendere incontroversa e non suscettibile di successiva utile contestazione la titolarità del diritto di proprietà in capo ai condomini e al condominio.

Quanto al motivo concernente il rigetto della domanda riconvenzionale volta a sentir dichiarare l’intervenuto acquisto per accessione invertita, la Corte d’appello ha rilevato che nell’opera edilizia realizzata dal B. difettavano gli elementi strutturali propri dell’edificio, cui fa riferimento l’art. 938 cod. civ., inteso come opera muraria complessa, idonea alla permanenza nel suo interno di persone o di cose ; in ogni caso, mancava in capo all’appellante l’elemento psicologico della buona fede, consistente nella ragionevole opinione di costruire sul proprio suolo.

Il rigetto di tali motivi comportava poi il rigetto del motivo di gravame concernente la statuizione sui danni da occupazione abusiva.

La Corte territoriale ha accolto, invece, l’eccezione di prescrizione sollevata dall’appellante relativamente all’obbligo previsto nella scrittura del 1923, di realizzazione di una strada entro il termine di dieci anni dal riconoscimento del relativo diritto da parte dell’appellante, intervenuto nel corso del giudizio possessorio svoltosi nel 1974.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il B. sulla base di due motivi; ha resistito il Condominio (OMISSIS) con controricorso; non hanno svolto attività difensiva gli intimati condomini.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione omessa o insufficiente.

Il ricorrente sostiene innanzitutto che la Corte d’appello avrebbe errato a ritenere provata la proprietà in capo agli attori, non essendovi prova in atti dell’avvenuto trasferimento della striscia di terreno dalla Troso s.a.s. agli attori. In tale contesto, doveva ritenersi irrilevante la circostanza che entrambe le parti avessero fatto riferimento al medesimo atto del 1923, se poi, tra i successivi trasferimenti di proprietà, veniva omessa la prova di quello con il quale la proprietà della strisca di terreno sarebbe stata ceduta dalla Troso agli attori proquota e, quindi, al condominio.

Il ricorrente contesta poi l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui egli, nel costituirsi in giudizio, si sarebbe limitato solo a contestare il fatto materiale dell’occupazione, senza nulla osservare in ordine alla titolarità della proprietà degli attori e alla sua consistenza, avendo anzi egli sempre sostenuto che le opere delle quali si era doluto il condominio erano state eseguite su terreno di sua proprietà. Tali contestazioni, quindi, al contrario di quanto affermato dalla Corte d’appello, avrebbero imposto agli attori di provare con il rigore richiesto per le azioni di rivendicazione, la proprietà del terreno; così come una prova altrettanto rigorosa gli attori avrebbero dovuto fornire ove l’azione dagli stessi proposta fosse stata qualificata come confessoria servitutis. Prova che sarebbe stata tanto più necessaria nel caso di specie, in quanto gli attori non erano nel possesso del bene.

Del resto, le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e la documentazione in atti, come ad esempio il progetto di edificazione allegato dal Troso alla istanza di concessione edilizia, dimostravano che il terreno de quo non era compreso tra le aree di pertinenza del condominio, sicchè ben poteva dubitarsi dell’avvenuto trasferimento della fascia di terreno dalla Troso al Condominio.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione. Il ricorrente ricorda che gli attori avevano chiesto la sua condanna alla demolizione dei manufatti al fine di poter costruire al confine tra i fondi una strada, secondo quanto previsto nell’atto del 1923. La Corte d’appello peraltro, riformando la sentenza del Tribunale, ha dichiarato prescritto il diritto alla realizzazione di detta strada, sicchè non avrebbe più potuto disporre il rilascio del terreno o condannare esso ricorrente ai danni, ma avrebbe dovuto rigettare tali domande.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

La Corte d’appello ha condiviso la statuizione del giudice di primo grado, che aveva qualificato la domanda proposta nei confronti del B. come azione di rivendicazione. Ha tuttavia ritenuto attenuato l’onere probatorio gravante sull’attore in rivendicazione in quanto, nel caso di specie, entrambe le parti avevano fatto riferimento al medesimo atto di provenienza e il convenuto non aveva contestato la titolarità del diritto di proprietà in capo agli attori.

La motivazione addotta dalla Corte territoriale sul punto non può ritenersi sufficiente e presenta aspetti di contraddittorietà.

Invero, nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che in tema di azione di rivendicazione, di cui all’art. 948 cod. civ., per l’individuazione del bene rivendicato, del quale si chiede il rilascio (ovvero per stabilire esattamente l’unità immobiliare contesa), la base primaria dell’indagine del giudice di merito è costituita dall’esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, quando essi sono stati esibiti in giudizio. Difatti solo la mancanza o l’insufficienza di indicazioni sui dati di individuazione delle unità rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le mappe catastali (Cass. n. 21834 del 2007).

Si è altresì chiarito che il giudice di merito è tenuto innanzitutto a verificare l’esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall’attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacchè, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall’attore e l’eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d’ufficio. Per quanto attiene, in particolare, alla identità del bene domandato dall’attore con quello descritto nel titolo stesso, i dati catastali non hanno valore di prova ma di semplice indizio, costituendo le mappe catastali un sistema secondario e sussidiario rispetto all’insieme degli elementi raccolti in fase istruttoria- (Cass. n. 5131 del 2009).

Quanto agli oneri probatori gravanti sul soggetto che agisce in rivendicazione, si è precisato che il rigore del principio secondo il quale l’attore in rivendica deve provare la sussistenza dell’asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell’originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l’onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (Cass. n. 22598 del 2010; Cass. n. 9303 del 2009).

Il rigore dell’onere probatorio non è invece attenuato per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l’onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore (Cass. n. 11555 del 2007; Cass. n. 5131 del 2009).

Orbene, si deve rilevare che la Corte d’appello, da un lato, non ha svolto alcun accertamento in ordine agli atti di trasferimento della proprietà della striscia di terreno in contestazione tra le parti, ma si è limitata unicamente a fare riferimento alla esistenza di un atto al quale avevano fatto riferimento entrambe le parti. Ha omesso, tuttavia, di verificare la continuità dei trasferimenti con riferimento alla striscia di terreno.

Ha inoltre ritenuto attenuato l’onere probatorio gravante sugli attori (e poi sul condominio) sul rilievo della mancata contestazione da parte del convenuto. Una simile valutazione appare peraltro contrastante con quanto risulta dalla medesima sentenza impugnata. La Corte d’appello, infatti, riferisce che il convenuto ha contestato, preliminarmente, di aver occupato con la sua costruzione terreno di proprietà degli attori e ha proposto domanda riconvenzionale perchè fosse accertato che la fascia di terreno in contestazione, corrispondente allo spiazzo mattonato, ricadeva interamente nella sua proprietà e solo in subordine che la stessa era stata acquistata in virtù del principio di accessione invertita.

L’argomento della mancata contestazione, da parte del convenuto, della proprietà degli attori sulla striscia di terreno posseduta dal medesimo convenuto appare dunque contraddittoriamente sostenuto dalla Corte territoriale in presenza di una domanda riconvenzionale volta a far accertare la proprietà, in capo al convenuto, della medesima striscia di terreno. La circostanza della formulazione della domanda riconvenzionale rende irrilevanti le argomentazioni sulla base delle quali il condominio controricorrente ha inteso sostenere che nell’atto di costituzione nel giudizio di primo grado, complessivamente interpretato, non era rinvenibile una contestazione del diritto di proprietà fatto valere da alcuni condomini sulla striscia di terreno oggetto del presente giudizio.

In sostanza, il rigetto dell’appello, per la parte che qui rileva, risulta sostenuto da una motivazione insufficiente, in relazione alla prova del diritto di proprietà, e contraddittoria quanto alla valorizzazione della non contestazione da parte del convenuto delle asserzioni degli attori.

Il primo motivo di ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo.

La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce, che procederà a nuovo esame dell’appello proposto dal B. con particolare riferimento ai profili sui quali si è rilevata la insufficienza e la contraddittorietà della motivazione.

Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-07-2011, n. 15304 Aziende di credito Depenalizzazione Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.M., all’epoca dei fatti direttore di filiale della Banca di Roma s.p.a., nei cui confronti il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva emesso l’ordinanza – ingiunzione del 24.9.2001, irrogante la sanzione di L. 6, 000.000 per la violazione di cui alla L. 5 luglio 1991, n. 197, art. 5, comma 2, in materia di "antiriciclaggio" per avere omesso di segnalare operazioni finanziarie comportanti spostamento di danaro per circa L. 300.000.000 (accensione ad un soggetto di tre titoli al portatore e successiva estinzione da parte di diverso soggetto), ricorre per cassazione con cinque motivi contro la sentenza del Tribunale di Palermo in data 2.7.2005, con la quale è stata respinta la sua opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22.

Resiste il ministero intimato con controricorso.

All’esito della pubblica udienza ritiene la Corte che nessuno dei motivi esposti sia meritevole di accoglimento, per le rispettive ragioni che di seguito vengono sommariamente esposte, avendo il collegio ritenuto di adottare la motivazione semplificata, in conformità al decreto del P.P. in data 22.3.2011).

1) Sul primo motivo, deducente violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, e vizi di motivazione, in relazione all’assunta tardività della contestazione, il giudice di merito si è correttamente attenuto, in fattispecie nella quale l’accertamento dell’illecito era avvenuto ad opera della G.di Fin. e la contestazione da parte dell’organo ministeriale, al principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui, quando l’organo addetto all’accertamento e quello deputato alla contestazione siano diversivi termine decorre dopo un ragionevole lasso di tempo tale da consentire le opportune valutazioni del caso (al riguardo oltre a Cass. nn 11464/03, 9456/04, 8692/04, citate nella sentenza impugnate, v., tra le altre4successive, nn. 25916/06, 4873/07, 9311/07 );nella specie insindacabile, come anche previsto nella citata giurisprudenza, risulta la valutazione di adeguatezza del termine compiuta dal giudice a quo, che ha tenuto conto che il verbale della G.di F., già notificato il 19.1.00 alla sola Banca ed inviato il 31.1 al ministero, ha dato luogo alla successiva contestazione personale al C. in data 27.4.00, entro il termine di gg. 90 dalla ricezione degli atti.

2) Le censure di falsa applicazione del D.Lgs. n. 143 del 1991, art. 5, comma 2, e connessi vizi di motivazione sono manifestamente infondate, avendo il giudice di merito correttamente spiegato che l’obbligo di segnalazione, incombente sull’azienda di credito ai sensi dell’art. 5, comma 2, u.p., si riferiva al trasferimento tra "soggetti diversi" di tìtoli al portatore, senza ausilio di intermediali abilitati, come previsto dall’art. 1, comma 2, cit.

D.Lgs., infrazione di carattere formale non esigente il concorso di altri elementi, in particolare del sospetto di illecito riciclaggio.

3) Altrettanto infondata è la censura di erronea applicazione delle norme di riferimento e connessi vizi di motivazione, in relazione ai dedotti particolari rapporti (contestazione del conto corrente e cointeressenza economica) tra le parti ed alle finalità dell’operazione, tenuto conto di quanto detto in precedenza, circa la natura formale della violazione e considerata l’obiettiva sussistenza di un trasferimento, da un soggetto all’altro, dell’importo dei titoli, a suo tempo emessi su richiesta di tale Antonio Trombone e successivamente convertiti in assegni circolari a favore di tale L.R.R..

4) Circa la posizione personale del C., direttore della locale filiale di banca, e la sussistenza quanto meno di profili di colpa da parte dello stesso L. n. 689 del 1981, ex art. 3, correttamente il giudice di merito ne ha ravvisato la responsabilità personale, quale persona fisica organicamente rappresentante, nella suddetta qualità, dell’azienda di credito, destinataria del precetto sanzionato e comunque obbligata, ex art. 6 L.cit., al pagamento della sanzione in solido con il trasgressore, in un contesto nel quale l’apposizione della firma sugli assegni circolari emessi nell’ambito dell’irregolare operazione di trasferimento – che esplicitamente si ammette nel mezzo d’impugnazione ne aveva comportato il coinvolgimento a pieno titolo nella condotta omissiva sanzionata, con conseguente configurabilità, quanto meno, della colpa, non solo in vigilando sull’operato dei dipendenti, ma anche diretta.

5) Palesemente infondata è infine la censura correlata alla mancata applicazione delle sopravvenute disposizioni di modifica delle norme di cui in precedenza, tenuto conto del principio generale, derivante da quello di legalità dettato dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, e più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, di irretroattività del trattamento sanzionatorio più favorevole, non avendo il legislatore, con scelta incensurabile (e giustificata dalla minore afflittività e rilevanza sociale di tali violazioni, rispetto a quelle costituenti reato), ritenuto di adottare anche in materia di illecito amministrativo il principio del favor rei di cui all’art. 2, commi 2 e 4, C.P.;sicchè va disattesa, per manifesta infondatezza e genericità, anche la subordinata questione di legittimità costituzionale relativa al suddetto articolo di legge.

Il ricorso va conclusivamente respinto.

Si ravvisano, infine, giusti motivi per la totale compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto della genericità del contenuto del controricorso dell’avvocatura erariale, di nessun apporto utile ai fini della decisione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-03-2011) 04-05-2011, n. 17249 misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 20 novembre 2010 il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, rigettava l’appello proposto, a mente dell’art. 310 c.p.p., da H.O.J.E. avverso il provvedimento con il quale, il GIP della medesima sede giudiziaria, il precedente 11 ottobre 2010, aveva negativamente valutato la sua istanza volta alla modifica della misura cautelare in carcere emessa dal GIP il 21.07.2010, perchè gravemente indiziato l’istante del reato di tentato omicidio ai danni di E. C.U..

A sostegno della decisione il Tribunale, confermando analoga valutazione del giudice di prime cure, poneva l’argomento che, nel caso in esame, permanevano le esigenze cautelari soddisfagli soltanto con la più rigorosa delle misure previste, in quanto le modalità dell’azione ed il carattere violento con essa dimostrato dall’indagato, unitamente al suo comportamento processuale, senz’altro reticente al pari di quello della parte offesa, tanto che sull’episodio non era stato fatto, ancora, piena luce, concorrevano nel confermarne la pericolosità sociale e nella dimostrazione del pericolo, ancora attuale, di condotte recidivanti da parte sua, condotte non adeguatamente contrastabili con gli invocati arresti domiciliari.

2. Ricorre per l’annullamento dell’impugnata ordinanza il predetto H.O.J.E., assistito dal difensore di fiducia, illustrando un unico ed articolato motivi di impugnazione, col quale denuncia l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione.

Deduce in particolare la difesa ricorrente che:

– il Tribunale avrebbe affermato la persistenza del pericolo di reiterazione del reato immotivatamente;

– altrettanto immotivatamente dell’indagato il tribunale avrebbe affermato il carattere violento ed aggressivo;

– la stessa vittima ha riferito che l’indagato era sempre stato con lui cortese e gentile;

– lo stesso Tribunale dubita della versione dei fatti fornita dalla p.o., la quale ha riferito di essere stato accoltellato e colpito con un bastone dall’indagato, il quale sarebbe poi caduto per terra consentendogli di darsi alla fuga;

– il comportamento della p.l. comprova la lievità delle lesioni subite, considerata anche la ruga andata a buon fine della stessa, nonostante l’inseguimento dell’aggressore;

– la circostanza che l’episodio non abbia ancora trovato una sua piena spiegazione non significa che esso sia estremamente grave come accreditato dal tribunale.

3. Il ricorso è infondato.

La difesa ricorrente affida le sue difese ad una serie di considerazioni di segno contrario a quelle fatte proprie dai giudicanti e da essi poste a fondamento della decisione di rigetto.

Di merito, oltre che in parte apodittiche, sono infatti le affermazioni che l’indagato non sia pericoloso e non abbia un carattere violento ed aggressivo perchè ciò sarebbe confermato dalle dichiarazioni della parte offesa, della quale, peraltro, la stessa difesa impugnante riconosce la palese reticenza.

Giova qui ribadire, allora, che la funzione dell’indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l’intrinseca attendibilità dei risultati dell’interpretazione delle prove e di attingere il merito dell’analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici. Di qui il conseguente corollario, anch’esso costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui, ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un’altra, ancorchè altrettanto logica (Cass. 5.12.02 Schiavone; Cass. 6.05.03 Curcillo). Orbene, nel caso in esame, a fronte di una completa ed esaustiva motivazione del giudice territoriale, il quale correttamente ha valutato la personalità dell’indagato deducendola dall’azione consumata e dal comportamento processuale, si limita la difesa ricorrente, giova ribadirlo, ad affermazioni contrarie fondate su una fonte che essa stessa riconoscere essere inattendibile. Del pari di merito è il giudizio difensivo in ordine alla non estrema gravità della condotta contestata, giudizio contrario a quello espresso dai giudicanti non già, come opinato dall’istante, perchè rimasto oscuro il movente dell’azione (fatto comunque significativo in questa fase processuale) ma in quanto valutata, in termini francamente logici, l’azione commessa dall’indagato il quale, con bastone e coltello, ha tentato, allo stato senza motivo, di uccidere un amico.

4. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-09-2011, n. 19358 Programma di fabbricazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Essendo insorta controversia tra il Comune di Bari e C. D. in relazione all’acquisto di 80 alloggi, realizzati in (OMISSIS), effettuato con atto per notaio Di Marcantonio il 19.3.1987, stipulato dal Comune di Bari nell’ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi del D.L. n. 12 del 1985, art. 4, comma 1, convertito in L. n. 118 del 1985, che consentiva ai Comuni l’acquisto di unità immobiliari ultimate entro il 31.12.1985, da destinare agli sfrattati, con citazione dell’11.5.1989 detto Comune conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari il C..

Il Comune, premesso che con contratto preliminare del 30.12.1985 l’impresa C. si era impegnata a completare gli immobili compromessi in vendita entro il 31.12.1985 con la previsione di una penale di L. centomila per ogni giorno di ritardo e per ogni singolo alloggio; che gli alloggi erano stati di fatto ultimati il 5.3.1986 con 64 giorni di ritardo; che con il summenzionato contratto definitivo di compravendita il C. aveva trasferito definitivamente al Comune il complesso edilizio per il prezzo di L. 6.535.936.890 con riserva del Comune di agire per il pagamento della penale, dato il contrasto tra i contraenti in ordine alla tempestività di ultimazione dei lavori; che, per tale contrasto, i contraenti avevano concordato che il C. avrebbe costituito presso la BNL di Bari un libretto di deposito al portatore di L. 300.000.000, che sarebbe stato consegnato al depositario solo previa esibizione della sentenza passata in giudicato o di convenzione transattiva, che era rimasto vano ogni tentativo di componimento, tanto premesso chiedeva la condanna del C. al pagamento, a titolo di penale, della somma di L. 512.000.000, oltre interessi e svalutazione, con ordine alla BNL di consegnare il libretto di L. 300.000.000 custodito dal convenuto.

Con citazione notificata il 16.5.1989, il C., premesso che si era riservato di agire per la penale dovuta in conseguenza dei danni derivati dalla ritardata stipula dell’atto definitivo, chiedeva, a sua volta, che fosse dichiarata non dovuta al Comune alcuna penale o che, comunque, ne fosse ridotta la misura giornaliera; che il Comune fosse condannato all’immediato pagamento in suo favore della somma di L. 300.000.000, oltre interessi, con ordine di restituzione del libretto di deposito bancario costituito presso la BNL di Bari, oltre al risarcimento dei danni per l’inadempimento del preliminare di compravendita, nella misura L. 3.391.460.651 (di cui L. 128.180.000 per spese di guardiania dal 1.1.86 al 18.3.87; L. 403.652.301 per interessi per mancata corresponsione nei termini contrattualmente previsti dell’acconto del 30% sul prezzo; L. 308.448.350 per le indennità di detenzione dal gennaio 86 al marzo 87, detratto un mese per la stipula dell’atto pubblico; L. 27.780.000 per spese di guardiania protrattasi successivamente alla stipula per espressa richiesta del Comune e sino al 30.6.87; L. 1.479.600.000 per interessi passivi pagati alle banche per ritardo nella percezione del prezzo dal 1.2.86 al 18.3.87; L. 47.800.000 per interessi passivi pagati alle banche su L. 300.000.000 dal 19.3.87 al 31.12.87; L. 700 milioni per danni indiretti da mancata liquidità a da mancato utile di impresa al 31.12.87) oltre rivalutazione ed interessi e con vittoria di spese da attribuire al procuratore anticipatario.

Riunite le due cause, il Tribunale summenzionato rigettava la domanda del Comune di Bari, accoglieva la domanda del C. per quanto di ragione, condannando il Comune al pagamento della somma di L. 789.000.000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, liquidati equitativamente nella misura del 12% annuo dal 17.12.87 al 31.12.96 e del 10% annuo dal 1.1.97 al saldo effettivo, della ulteriore somma di L. 300.000.000 depositata sul libretto, di cui sopra, oltre interessi sino alla data di estinzione del libretto (avvenuta il (OMISSIS)); rigettava ogni ulteriore domanda del C., condannando il Comune al pagamento delle spese processuali con distrazione a favore del procuratore anticipatario, che ne aveva fatto richiesta.

Detta sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Bari con appello principale dal Comune di Bari e con appello incidentale dal C..

Con sentenza in data 26.11.2004-27.4.2005 la Corte di Appello di Bari accoglieva parzialmente l’appello proposto dal Comune di Bari e, in riforma della impugnata sentenza, rigettava la domanda di risarcimento danni derivanti da inadempimento delle obbligazioni del preliminare del 30.12.1985 quantificati nella sentenza di primo grado in complessive L. 789.000.000 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Rigettava nel resto detto appello. Rigettava l’appello incidentale con la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di gravame.

Avverso detta sentenza C.D. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. Il Comune di Bari ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale basato su un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Secondo il ricorrente la affermazione della Corte di merito – secondo cui la domanda di risarcimento danni per inadempimento del contratto preliminare sarebbe inammissibile, essendo stato sostituito dalla stipula del contratto definitivo ed essendo questo l’unico atto regolatore del rapporto e, quindi, delle obbligazioni vigenti tra le parti – sarebbe illegittima, perchè in contrasto con il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e con il divieto di proposizione in appello di domande ed eccezioni nuove.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., artt. 2697 e 2699 cod. civ., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè incongrua motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dal ricorrente (art. 360 c.p.c., n. 5).

Con tale motivo il ricorrente deduce che, nell’interpretare il contratto definitivo del 13.3.1987, il giudice a quo avrebbe omesso di considerare la clausola contrattuale, con cui il C. faceva salvi ed impregiudicati tutti gli altri suoi diritti come nascenti dal preliminare, anche per i danni subiti e futuri; tale omissione lo avrebbe portato a dichiarare la inammissibilità della domanda di danni proposta dal ricorrente, attribuendogli la volontà, mai espressa di accettazione del contratto definitivo senza contestazione, quando detta contestazione risultava, invece, espressamente inserita in tale contratto.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1321, 1351, 1372 c.c. e art. 1362 c.c., e segg.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Deduce il ricorrente che il principio, affermato dal giudice di merito, secondo cui il definitivo toglie ogni efficacia al preliminare, non avrebbe carattere assoluto. Tale principio, secondo cui il contratto definitivo costituisce la fonte unica ed esclusiva del regolamento negoziale, troverebbe applicazione ogniqualvolta il preliminare assuma una funzione meramente preparatoria e strumentale rispetto ad un regolamento contrattuale integralmente affidato al contratto definitivo; non, invece, nella diversa ipotesi in cui il contratto definitivo non esaurisca gli obblighi a contrarre previsti nel preliminare, occorrendo in tal caso accertare la volontà negoziale delle parti.

Il puro e semplice fatto della stipula del definitivo non sarebbe sufficiente a porre nel nulla i diritti e gli obblighi nascenti dal preliminare, dovendo ogni modifica di quest’ultimo essere accertata in concreto.

La Corte di merito,nel ritenere il contratto definitivo quale fonte unica ed esclusiva del regolamento negoziale, avrebbe trascurato di valutare, nella sua unitaria ed oggettiva rilevanza, il regolamento contrattuale effettivamente intercorso tra le parti in causa, caratterizzato da una pluralità di obbligazioni accessorie a carico del promittente alienante e del promissario acquirente, che avrebbero dovuto essere adempiute ancor prima della stipula del definitivo.

Nel caso di specie le parti contraenti avrebbero, tra l’altro, convenuto il pagamento dell’acconto del prezzo prima della sottoscrizione del negozio definitivo.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., art. 1362 c.c., e segg., artt. 1175, 1375, 2697 c.c., art. 2699 c.c., e segg. – Insufficiente motivazione in ordine all’apprezzamento delle prove e contraddittorietà del procedimento logico di valutazione delle stesse (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Il ricorrente, trascrivendo il contenuto di una serie di atti che hanno caratterizzato la vicenda contrattuale (contratto preliminare e definitivo ed altri vari) sostiene che la decisione impugnata, come emergerebbe dal contenuto di detti atti, sarebbe frutto di un grossolano equivoco. La illogicità ed incongruenza del ragionamento seguito dal giudice d’appello starebbe nel non aver considerato – come invece emergerebbe dalle carte processuali – che il ritardo accumulato dall’amministrazione nel pagamento sia dell’acconto che del saldo del prezzo era causalmente collegato alla inerzia del Comune, sicchè del tutto legittima avrebbe dovuto ritenersi la richiesta di danni spiegata dal C., il quale si sarebbe visto corrispondere quanto dovutogli soltanto il 19.3.87, al momento della stipula dell’atto notarile, quando, invece, avrebbe dovuto riscuotere l’acconto immediatamente dopo la stipula del preliminare ed il saldo non più tardi del 27.6.1986, data in cui erano stati consegnati al notaio incaricato della stipula dell’atto pubblico tutti i documenti all’uopo occorrenti.

In ogni caso la sentenza di appello sarebbe censurabile nella parte in cui, pur affermando la mancanza di responsabilità del Comune nella ritardata attuazione degli adempimenti contestati, non avrebbe indicato alcuna plausibile ragione del perchè la delibera di CC n 371 (di autorizzazione alla stipula del contratto definitivo) sia stata adottata in data 3.2.1987 e non nel giugno-luglio 1986, quando tutta la documentazione per la stipula era predisposta e completa nella stessa consistenza recepita nell’atto pubblico stipulato il 19.3.1987.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 2730 c.c., in relazione all’art. 116 c.p.c.. Mancata ed erronea considerazione delle risultanze istruttorie. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe immotivatamente, illogicamente ed illegittimamente affermato che per quanto riguarda la domanda di un compenso per il servizio di guardiania mancava la prova dell’effettivo espletamento, senza spendere una parola circa la inattendibilità degli elementi valorizzati dal primo giudice a giustificazione dell’accoglimento di tale domanda. La statuizione sul punto avrebbe trascurato di prendere in considerazione tutti gli elementi di fatto positivamente accertati nonchè quelli indiziari che univocamente conducevano alla affermazione che il servizio di guardiania era stato espletato dal C. sino al 30.6.1987, quindi per oltre tre mesi dopo la stipula del contratto definitivo.

Il vizio della sentenza impugnata sarebbe, poi, eclatante relativamente al periodo dal 19.3 al 30.6.87, dato che la prova del suo espletamento, ignorata dal giudice a quo risulterebbe dal telegramma del 9.4.1987, con il quale il Comune di Bari incaricò il C. di espletare tale servizio.

La decisione impugnata sarebbe inoltre illegittima per avere disconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di guardiania sul presupposto che l’onere di guardiania incombesse sullo stesso C., in qualità di proprietario, sino alla stipula dell’atto pubblico, omettendo di considerare che con il contratto preliminare era stato espressamente previsto che l’amministrazione comunale conseguiva il possesso degli immobili sin dal 30.12.1985.

Non solo, ma la stessa relazione tecnica di parte dell’amministrazione conterrebbe il riconoscimento espresso della pretesa del C..

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme indicate nei primi tre motivi, ed in particolare artt. 112, 116, 345 c.p.c., artt. 1321, 1351, 1362, 1372, 2697 e 2699 c.c.. Mancanza ovvero insufficiente motivazione in ordine all’apprezzamento delle prove e contraddittorietà del procedimento logico di valutazione delle stesse. Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Deduce il ricorrente che la corte di merito avrebbe respinto l’appello incidentale, da lui proposto in considerazione della pregiudiziale affermazione di principio, secondo cui il contratto preliminare sarebbe assorbito dal definitivo.

La decisione della corte di merito in punto di assorbimento del preliminare nel definitivo sarebbe illegittima perchè in contrasto con il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e con il divieto di domande nuove in appello; per contrasto con la riserva espressa di azione per danni contenuta nel rogito notarile di compravendita ed, infine, per violazione delle norme in tema di interpretazione dei contratti, escludendo il testo negoziale la possibilità di ritenere il preliminare integralmente assorbito dal definitivo.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1382, 1453, 1457 c.c., insufficiente e contradditoria motivazione su punto decisivo:

art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Deduce il ricorrente che la corte di merito avrebbe errato nel ritenere che il ritardo nella ultimazione dei lavori da parte del C. non costituisse inadempimento solo perchè il termine non era da ritenersi essenziale.

Nell’adottare tale statuizione la corte di merito non avrebbe tenuto conto del principio, secondo cui l’essenzialità del termine rileva soltanto ai fini della risoluzione del contratto, mentre non ha alcuna influenza sulla domanda di adempimento e su quella di risarcimento dei danni da ritardo, per le quali basta l’accertamento dell’inadempimento nel termine stabilito per dare ad esse fondatezza.

Preliminarmente ricorso principale ed incidentale, perchè proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

Il Comune di Bari ha censurato la sentenza di primo grado per avere il Tribunale focalizzato la propria attenzione sull’inadempimento, da parte del Comune, delle obbligazioni nascenti dal preliminare del 30.12.1985, pervenendo così alla conclusione che la domanda risarcitoria del C. era in parte fondata.

Così decidendo, avrebbe omesso di considerare che, una volta intervenuto il contratto definitivo, non è più consentito al giudice attribuire rilevanza, quale fonte di obbligazioni, al contratto preliminare, dovendo questo ritenersi assorbito dal definitivo, essendo pacifico in giurisprudenza che il contratto definitivo assorbe e toglie efficacia al preliminare e detta l’unica ed esclusiva disciplina del rapporto.

Secondo l’attuale ricorrente questa deduzione costituirebbe una eccezione in senso stretto, che, come tale, non avrebbe potuto essere dedotta per la prima volta in sede di impugnazione.

Il collegio osserva che il contratto definitivo di acquisto degli alloggi, di cui in narrativa, stipulato in data 19.3.1987, costituiva fatto che era già noto sin dal giudizio di primo grado, avendolo il Comune dedotto con l’atto di citazione dinanzi al Tribunale;

trattasi, quindi, di fatto che sin dall’inizio apparteneva al giudizio.

Stando così le cose, la censura dedotta con l’atto di appello, non essendo fondata su di un fatto nuovo o diverso rispetto a quanto dedotto in primo grado, non integra una nuova eccezione, ma costituisce soltanto una mera difesa, essendo diretta a negare, sulla base di un fatto già acquisito al processo, la fondatezza giuridica della avversaria pretesa risarcitoria, la cui proposizione, pertanto, non incorre nel divieto di nuove eccezioni, di cui all’art. 345 cod. proc. civ., comma 2.

Gli ulteriori motivi del ricorso principale (dal secondo al sesto), che essendo strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono invece fondati.

La Corte di merito ha rigettato la domanda risarcitoria del C., anche nei limiti in cui era stata accolta dal giudice di primo grado, sulla base di una duplice motivazione.

Si afferma nella sentenza impugnata che "per costante giurisprudenza il contratto preliminare comporta esclusivamente l’obbligo delle parti di stipulare, secondo le modalità previste, l’atto definitivo, ma, una volta stipulato l’atto definitivo, non possono ritenersi sussistere inadempimenti al preliminare, posto che se inadempimenti "sussistono, non si potrebbe "addivenire alla stipula del definitivo nei termini contrattualmente previsti".

Nonostante la ritenuta applicabilità nel caso di specie del citato principio di diritto il giudice a quo, pur ritenendo il preliminare assorbito dal definitivo, ha preso in considerazione gli obblighi previsti dal preliminare sia a carico del C. che del Comune di Bari per escluderne, sulla base di alcune risultanze probatorie, la dedotta violazione, così aggiungendo alla prima questa ulteriore ratio decidendi.

La applicazione nel caso di specie del menzionato principio di diritto non può essere condivisa.

Il giudice a quo ha ritenuto che, una volta stipulato il contratto definitivo, non si potesse più attribuire alcuna rilevanza alle modalità di pagamento del corrispettivo degli alloggi previste nel preliminare e, quindi, ai lamentati ritardi nel pagamento di detto corrispettivo, perchè "la stipula del contratto definitivo accettato senza contestazione assorbiva il preliminare e conseguentemente le modalità di pagamento in esse previste".

Il ricorrente ha contestato tale affermazione, deducendo che nel formulare tale giudizio il giudice a quo avrebbe omesso di considerare quanto effettivamente contenuto nel contratto definitivo del 19.3.1987 ed in particolare la seguente clausola, riportata integralmente nel ricorso (per l’esattezza nel ricorso è stato trascritto l’intero contratto definitivo), che presenta la seguente formulazione: "Art.7- Per quanto riguarda la definizione della controversia in corso tra le costituite parti avente ad oggetto la pretesa del Comune di Bari in ordine al pagamento di penale relativa alla ultimazione degli immobili in contratto, pretesa contestata dalla parte venditrice sig. C.D., il quale dichiara di aver avanzato da parte sua richiesta di risarcimento danni per la ritardata stipula dell’atto stesso con conseguente ritardato pagamento del prezzo stesso e per altro, le medesime parti, fermo restando e confermato in ogni caso il trasferimento immobiliare di cui al presente atto, rinviano tale definizione a successiva e competente sede, e senza pregiudizio di alcun reciproco altro diritto ed azione, le parti stesse concordano che venga costituito – presso la Banca Nazionale del Lavoro di Bari – un libretto di deposito bancario al portatore dell’ammontare di L. 300.000.000 (trecentomilioni) da depositare fiduciariamente presso persona da designarsi dalle parti stesse con atto successivo al presente, autorizzando il depositario a consegnare all’avente diritto solo previa esibizione di sentenza passata in giudicato ovvero di convenzione tra le parti che definisca la controversia".

L’avere omesso di considerare detta decisiva clausola ha portato il giudice a quo a erroneamente ritenere che anche il caso di specie potesse essere risolto alla luce dell’affermato principio che il definitivo assorbe il preliminare, senza ricercare quale fosse la reale volontà delle parti (che sembrerebbe, invece, diretta ad escludere il totale assorbimento del preliminare nel definitivo), trascurando, così, di valutare, nella sua unitaria ed oggetti va rilevanza, il regolamento contrattuale effettivamente intercorso tra le parti in causa.

Passando all’esame della ulteriore ratio decidendi il collegio osserva. Dalla sentenza impugnata risulta che il C. ha chiesto di essere risarcito del danno patito in conseguenza dell’inadempimento di alcune obbligazioni, che il Comune di Bari si era assunte con il contratto preliminare del 30.12.1985 ed in particolare: il C. ha lamentato il ritardo ingiustificato col quale il Comune ha provveduto al pagamento dell’acconto del 30% del prezzo, da effettuarsi subito dopo la stipula del contratto preliminare e la messa a disposizione delle somme di finanziamento da parte dell’ente erogante; l’ingiustificato ritardo nella stipula del contratto definitivo di compravendita e nel pagamento del prezzo di acquisto degli immobili summenzionati; l’ingiustificato ritardo nella presa in consegna delle unità abitative, con conseguente onere di guardiania sopportato dalla impresa venditrice sino alla fine del giugno 1987; il danno derivante da mancata liquidità e da mancato utile di impresa.

Il ricorrente ha indicato tutta la documentazione rilevante al fine di stabilire se le avanzate pretese risarcitorie fossero fondate o meno ed ha riportato integralmente nel ricorso il contenuto di detti documenti. Tali documenti sono: 1) il preliminare di compravendita del 31.12.1985, dal quale, tra l’altro, risulta che il 30% del prezzo doveva essere corrisposto dopo la stipula del preliminare ed al momento della disponibilità della somma messa a disposizione dall’Ente Erogante; che l’Amministrazione Comunale ha conseguito il possesso materiale degli immobili sin dal momento della stipula del contratto preliminare; 2) la delibera del Consiglio Comunale del 13 dicembre 1985 nella quale si dava atto che con decreto del Ministero dei LL.PP. N. 3140/G del 26.7.1985 era stata posta a disposizione presso la Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. in favore del Comune di Bari la somma di L. 18.970.000.000 da destinare all’acquisto di immobili da assegnare in locazione ai soggetti indicati dalla L. 5 aprile 1985, n. 118; e con la quale il Sindaco veniva autorizzato ad inoltrare istanza al CER e alla Cassa DD.PP. per la somministrazione della somma costituente spesa di acquisto; 3) la nota prot 233/Ag del Ministero dei LL.PP. del 6.2.2006, diretta alla Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. di Bari ed al Comune di Bari, con la quale, dopo avere premesso che è stata posta a disposizione del Comune di Bari la somma di 18.970.000.000 per il finanziamento di un programma straordinario per l’acquisto di abitazioni, si prega la Cassa di accreditare al Comune di Bari presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari detta somma in relazione all’invio da parte del Comune "della allegata documentazione"; 4)la Delib., 6 febbraio 1987, n. 371 del Consiglio Comunale di Bari di autorizzazione all’acquisto delle unità abitative in questione, nella quale si da ancora atto che la somma di L. 18.970.000.000 sin dal 26.7.1985 è stata messa a disposizione del Comune di Bari presso la Cassa DD.PP.; 5) il contratto definitivo del 19.3.1987, di cui sopra si è già riportata la clausola n. 7 Come risulta dalla sentenza impugnata, al fine di stabilire se vi è stato o meno inadempimento da parte del Comune parte di questa decisiva documentazione è stata del tutto ignorata, essendosi limitato il giudice a quo a prendere in considerazione, al fine di escludere l’inadempimento del Comune, l’art. 6 del contratto preliminare, contenente l’impegno di procedere alla stipula del definitivo entro 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di autorizzazione dell’acquisto definitivo, intervenuta nel marzo del 1987, senza considerare che la somma necessaria per il pagamento dell’acconto era stata messa a disposizione del Comune sin dal 1985.

Nè nella sentenza impugnata si è chiarito perchè la Delib. n. 371, di autorizzazione all’acquisto sia stata adottata in data 3.2.1987 e non nel giugno-luglio 1986, quando tutta la documentazione necessaria per la stipula era stata già interamente predisposta.

Alla luce di quanto precede devesi ritenere, pertanto, che anche per quanto riguarda l’accertamento dei fatti la sentenza impugnata non sia stata sufficientemente ed adeguatamente motivata.

Prima di passare all’esame del ricorso incidentale deve essere esaminata la eccezione di inammissibilità di tale ricorso, che, anche se sollevata dal ricorrente con la memoria, richiede di essere esaminata, potendo la inammissibilità del ricorso per difetto di procura essere rilevata d’ufficio.

Secondo il C. la Delib. G.M. Comune Bari 6 ottobre 2005, autorizzava la proposizione del solo controricorso e non anche del ricorso incidentale, mentre la procura a margine del controricorso del Comune di Bari, rilasciata da Vice Sindaco per il Sindaco assente, non conterrebbe anche il mandato a proporre ricorso incidentale.

L’eccezione è infondata in quanto: 1) l’atto di autorizzazione della Giunta Municipale contiene una generale autorizzazione a costituirsi nel presente giudizio, senza alcuna indicazione per il difensore di prestare acquiescenza alla decisione della corte di merito per la parte in cui il Comune era rimasto soccombente, sicchè può ritenersi che con la generica autorizzazione "a rappresentare e difendere gli interessi della P.A. dinanzi alla Corte di Cassazione" si sia inteso implicitamente autorizzare anche la proposizione dei ricorso incidentale; 2) anche se nella prima pagina si legge soltanto la dicitura" controricorso" all’interno dell’atto v’è un parte intestata "ricorso incidentale", con la indicazione del motivo della sua proposizione, per cui, siccome il mandato è posto a margine dell’atto, devesi ritenere, per l’inerenza materiale del mandato all’atto al quale è incorporato, che è rispettato, anche con riguardo al ricorso incidentale, sia il requisito della sussistenza che della specialità del mandato.

Anche l’unico motivo del ricorso incidentale è fondato.

Il giudice di merito ha ritenuto di poter rigettare la domanda del Comune di condanna del C. al pagamento della penale per il ritardo nella ultimazione dei lavori, perchè il termine indicato dalle parti nel contratto preliminare non era configurabile come un termine essenziale.

Tale giustificazione del rigetto della domanda è errata in diritto, atteso che secondo l’orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, che il collegio condivide, la pattuizione di una clausola penale è compatibile con la previsione di un termine non essenziale per l’adempimento della prestazione, in conseguenza della diversa funzione ed operatività nel rapporto contrattuale, poichè, mentre il termine di adempimento riguarda il momento in cui l’obbligazione deve essere adempiuta, la clausola penale si configura solo come un mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale sul diverso e successivo piano degli effetti dell’eventuale inadempimento e costituisce una concordata liquidazione anticipata del danno derivatone, indipendentemente dalla prova della sua effettiva esistenza (cfr.

Cass. n. 590 del 1982; Cass. n. 4779 del 2005).

Per quanto su esposto, deve essere respinto il primo motivo del ricorso principale, mentre devono essere accolti gli ulteriori motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il primo motivo del ricorso principale; accoglie gli altri motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.