Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-10-2011, n. 20219 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 10 marzo – 7 aprile 2009, la Corte di Appello di Firenze, riformando integralmente la decisione di primo grado, ha rigettato la domanda degli originari (quattro) attori, intesa ad ottenere la condanna di P.P.A. e A.A. al risarcimento dei danni derivati dallo smottamento del terreno, che secondo la tesi prospettata dagli attori sarebbe stato causato da lavori eseguiti dai coniugi P. – A. nella trasformazione di un sentiero a monte dei loro edifici, con la rimozione di un masso che fungeva da spartiacque.

I lavori avevano interessato una zona collinare, con forte pendenza, nella quale si era verificata una frana, in occasione di piogge torrenziali (7 novembre 1994). Mentre il primo giudice aveva ritenuto che le opere realizzate dai due convenuti fossero state, quanto meno, concausa della frana che aveva provocato danni agli immobili degli attori, con la sola esclusione di un quinto attore ( G. F.) il cui immobile non aveva riportato danni, i giudici di appello rigettavano integralmente la domanda attrice.

Ciò sulla base della consulenza tecnica di ufficio, disposta in grado di appello, che aveva individuato la causa esclusiva della frana nella "saturazione e collasso del terreno, impregnata di acqua per le forti piogge conseguenti ad eccezionali avversità atmosferiche" che non trovavano riscontro nei ventotto anni precedenti l’evento (p. 5 della sentenza impugnata che fa riferimento anche ai dati pluviometrici non contestati).

A supporto della propria decisione, la Corte fiorentina richiamava il dato degli smottamenti e frane che avevano interessato la zona interessata dallo stesso evento meteorologico nello stesso periodo e la circostanza che ad uno degli attori (il S.) il Comune di Pescaglia (Lucca) aveva concesso il massimo contributo erogabile per gli immobili danneggiati dal maltempo, "sull’evidente presupposto del riconoscimento, da parte della P.A., che i danni furono causati dallo straordinario evento".

I giudici di appello compensavano per metà le spese del giudizio di primo e secondo grado (oltre che quelle dell’a.t.p.) ponendo la residua metà a carico solidale degli attori.

Vi è ricorso principale dei coniugi A. – P., cui resistono con controricorso G.N. e B. P..

Resistono con distinto controricorso D.P.V., D. V., R.M., S.L., che propongono anche ricorso incidentale non condizionato.

A. – P. resistono con controricorso al ricorso incidentale. Gli stessi hanno prodotto memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Collegio ha raccomandato la adozione di motivazione abbreviata.
Motivi della decisione

Deve disporsi, innanzi tutto, la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima decisione.

Tutto il ricorso incidentale, D.P. ed altri, deve essere esaminato con carattere di priorità per evidenti ragioni logiche.

Nel ricorso incidentale si deduce la improcedibilità del ricorso per cassazione, perchè notificato in unica copia a tutti i controricorrenti.

Sul punto si richiama la giurisprudenza di questa Corte (S.U., 29290 del 15 dicembre 2008), la quale ha riconosciuto che gli atti di impugnazione possono ben essere notificati al difensore domiciliatario in unica copia, quando – come nel caso di specie – lo stesso difenda e rappresenti tutte le parti.

"La notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 cod. proc. civ., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne e1 il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione ex art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo".

L’unico motivo di ricorso incidentale D.P. si articola in quattro sotto motivi.

4.1.1. 4.1.2 e 4.1.3. (pg. 20) motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alla individuazione delle cause della frana.

I quattro ricorrenti incidentali ripercorrono la motivazione dei giudici di appello e la pongono a confronto con la ctu.

4.2 motivazione insufficiente e contraddittoria sul punto in cui la Corte territoriale avrebbe osservato che l’aumento di acqua che ruscellava sulle proprietà dei danneggiati a seguito dei lavori eseguiti dai convenuti non era stato accertato dal ctu con la conseguenza della impossibilità di raggiungere la prova della sussistenza di un nesso di causalità tra opere eseguite e danni subiti. La prova era in atti: pag. 16 ctu ed allegato 3 ctu 3 maggio 2002, p. 14 e 22. 4.3 questo sottomotivo proposto in via subordinata (al mancato accoglimento degli altri due) denuncia violazione dell’art. 92 c.p.c., per non avere i giudici di appello disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio, pur avendo riconosciuto la incertezza della origine della frana. I danni si erano verificati poco dopo la esecuzione dei lavori da parte dei coniugi.

4.4. con questo sottomotivo si denuncia motivazione erronea sempre in ordine alla mancata compensazione delle spese.

Con ricorso principale i coniugi A. – P. denunciano:

– violazione art. 360 c.p.c., n. 3 art. 91 c.p.c.. La tesi dei ricorrenti principali è che gli stessi sono vittime di una vera e propria macchinazione, ordita dagli originari attori, che li hanno trascinati in un giudizio protrattosi per oltre diciassette anni, con spese ingenti e gravi turbamenti e patemi d’animo.

Poichè gli attori originari erano rimasti integralmente soccombenti, gli stessi avrebbero dovuto essere condannati al pagamento di tutte le spese, da liquidarsi secondo tariffa.

Invece, i giudici di appello avevano ridotto onorari, spese e competenze, senza indicare le voci ed importi non dovuti.

In pratica, gli importi richiesti erano stati più dimezzati sia per l’a.t.p. che per il giudizio di primo e secondo grado.

– vizi motivazione art. 360 c.p.c., n. 5. non vi era alcuna incertezza in ordine alla causa della frana: nè la Corte aveva specificato in cosa consistesse la originaria incertezza e quando questa, eventualmente, sarebbe venuta a cessare. Gli attori, in ogni caso, avrebbero dovuto valutare – prima di intentare la causa – tutte le possibili altre cause dell’evento: oltre alle precipitazioni atmosferiche, la rottura del tubo dell’acquedotto con conseguente caduta della facciata della abitazione S., la pendenza, conformazione e natura del terreno franato, la presenza di pluviali discendenti posti a distanza ravvicinata da casa S..

Sin dall’a.t.p. i coniugi A. – P. avevano indicati tali possibili concause dello smottamento. Doveva poi aggiungersi che il S. aveva fatto domanda di risarcimento per L. 57 milioni, ottenuti dal Comune, di fronte ad un danno eliminabile con una spesa di soli L. 7 milioni – omessa pronuncia, vizi della motivazione sulla richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..

Secondo i ricorrenti principali, la sentenza non era stata pronunciata nei confronti degli eredi di G.F. (anche questi avrebbero dovuto essere condannati al pagamento in solido delle spese del giudizio).

G.F., gravemente ammalato e presente con il suo procuratore speciale, era deceduto ma la morte di costui non era mai stata dichiarata in giudizio. L’atto di appello era stato notificato in data 13 settembre 2005 al procuratore speciale G. N. presso gli avv. Dati e Zauli, ma nessuno si era costituito in appello. Per questo motivo il ricorso per cassazione era notificato anche agli eredi di G.F., per evitare eccezioni di mancanza di integrazione del contraddittorio, violazione di norme di legge, per omessa pronuncia della decisione anche nei confronti di G.N. quale procuratore di F., contumace in appello.

Poichè la sentenza di appello aveva riformato integralmente quella di primo grado, era evidente che anche i capi della prima decisione avrebbero dovuto essere modificato, per quanto riguarda il regime delle spese. Il quesito di diritto è posto a pag. 24: la modifica della sentenza di primo grado, disposta in sede di appello, deve estendersi anche ad una delle parti appellate che sia rimasta contumace, anche se regolarmente citata in appello?.

Controricorso G. – B..

G.F. era deceduto nel (OMISSIS), nove anni prima che fosse depositata la decisione di primo grado. La sentenza di primo grado era stata notificata al procuratore presso il domicilio eletto.

Tale notifica non era valida. Il mandato a suo tempo conferito a G.N. si era estinto dal momento della morte. Gli appellanti avrebbero dovuto notificare l’appello agli eredi in proprio.

La sentenza di primo grado era comunque passata in giudicato.

Il primo giudice aveva compensato le spese tra G. e le altre parti dopo aver riconosciuto che G. non aveva subito danni e che la posizione del G. non aveva comportato alcun aggravio di spese per i convenuti.

In ogni caso, erroneamente i ricorrenti principali avevano chiesto la condanna in solido dei due eredi, mentre ciascuno degli eredi, per legge, è chiamato a rispondere pro quota.

Osserva il Collegio.

Le censure formulate dai ricorrenti incidentali D.P.V., D.V., R.M., S.L. sollecitano a questa Corte una diversa interpretazione delle risultanze processuali, inammissibili in questa sede.

I giudici di appello hanno spiegato le ragioni per le quali hanno ritenuto che la frana in questione fosse avvenuta "per saturazione e collasso del terreno, impregnato di acqua per le forti piogge conseguenti ad eccezionali avversità atmosferiche". Hanno dato conto delle osservazioni formulate dai consulenti tecnici di parte, dei dati pluviometrici relativi al giorno 7 novembre 1994 e di quelli dell’intero mese.

Hanno spiegato le ragioni per le quali non hanno condiviso la affermazione del consulente tecnico di ufficio, in ordine ad un tempo di ritorno infradecennale del fenomeno, ritenendo più attendibile il periodo di tempo più lungo evidenziato dal consulente tecnico di parte appellante, indicativo della sua elevata gravosità, il quale era tale da escludere la rilevante concorrenza di altre cause della frana. Gli stessi giudici hanno poi ricordato che nel periodo considerato, numerose frane e smottamenti di terreno si erano verificati nella zona interessata dallo stesso evento meteorologico.

Tutto ciò confermava la esclusione di un nesso causalità tra le opere realizzate dai coniugi P. – A. e la frana verificatasi.

La Corte territoriale ha sottolineato, infine, la circostanza che almeno uno degli originari attori ( S.) aveva ricevuto un rilevante contributo dal Comune di Pescaglia, erogato per gli immobili danneggiati dal maltempo.

Quanto alle censure formulate dai ricorrenti principali, le stesse sono infondate.

La Corte territoriale ha spiegato che la obiettiva incertezza in ordine alla causa della frana aveva pienamente giustificato la introduzione del giudizio e dunque anche la compensazione per metà delle spese del giudizio di primo e secondo grado.

Si tratta di una valutazione di merito, logicamente motivata, che sfugge dunque a qualsiasi censura (anche di segno opposto, sollevata dai ricorrenti incidentali D.P. che lamentano la mancata totale compensazione delle spese di tutti e due i gradi di giudizio).

Quanto alla misura delle competenze, spese ed onorari, i ricorrenti principali deducono che la Corte territoriale avrebbe ridotto della metà l’importo delle somme richieste senza dar conto delle riduzioni disposte. Ma non indicano specificamente quali minimi tariffari sarebbero stati, in concreto, violati dalla Corte territoriale.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 3178 del 4 marzo 2003): "La determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, essendo rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, non e1 sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia specificamente invocata la violazione dei minimi tariffari, che, per l’autosufficienza del ricorso, deve essere dedotta con riferimento non solo alle singole voci ma anche agli importi considerati, così da consentire alla Corte il controllo senza l’esame degli atti, trattandosi di error "in iudicando".

Tale indicazione specifica non è contenuta nel motivo di ricorso, donde la inaimnissibilità della censura.

Quanto alla posizione di G. e B., il Tribunale aveva rigettato la domanda di risarcimento proposta dal loro dante causa, sul rilievo che lo stesso non aveva subito danni.

Le spese del giudizio erano state integralmente compensate tra le parti sul rilievo che l’esame della posizione del G. non aveva causato aggravio per la difesa dei convenuti.

L’appello dei coniugi P. – A. era stato notificato al procuratore speciale del G., che non si è costituito nè ha comunicato l’avvenuto decesso del proprio rappresentato, avvenuto da molti anni.

In mancanza di specifica impugnazione degli eredi del G., gli appellanti non avevano alcuna ragione per chiamarli nuovamente in giudizio dinanzi alla Corte di appello (se non per richiedere il pagamento delle spese del giudizio di primo grado).

Una domanda di questo genere non risulta, peraltro, proposta con quel grado di specificità che la particolare situazione processuale richiedeva.

Infatti, le conclusioni assunte con l’atto di appello non riguardano la posizione particolare del G., soccombente integralmente nel giudizio di primo grado, ma solo le parti risultate vittoriose (appunto tutti gli altri attori, con esclusione del G.).

La richiesta di condanna al pagamento delle spese, anche per il giudizio di primo grado, era formulata dagli appellanti P. – A. in diretta relazione alla richiesta riforma della decisione di primo grado, ed al rigetto delle domande avversarie.

Tuttavia, il rigetto della domanda del G. era passata in giudicato in mancanza di impugnazione dei suoi eredi.

Correttamente, dunque, la Corte territoriale non aveva emesso alcuna pronuncia nei confronti del G..

Conclusivamente i ricorsi devono essere rigettati, con la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-06-2011, n. 5488 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Gallicano nel Lazio in data 3 maggio 2006 e depositato il successivo 25 maggio, parte ricorrente espone di essere proprietario di un terreno in quel Comune e di avervi realizzato sin dagli anni sessanta un immobile.

In data 10 dicembre 2004 egli presentava istanza di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 per cambiare la destinazione di uso da non residenziale a residenziale del solo piano terra, poiché detto immobile costituiva l’unica abitazione per la sua famiglia oltre che la sede dell’attività di floricoltura in atto svolta.

In data 26 gennaio 2006 il Comando dei Vigili Urbani redigeva un verbale di accertamento dell’avvenuta realizzazione di un ampliamento e di un cambio di uso contestando al ricorrente le modificazioni meglio oltre indicate ed a seguito del quale veniva adottata l’ordinanza al momento gravata, avverso la quale l’interessato propone:

1. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 31 – 34 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; eccesso di potere per irrazionalità e illogicità manifesta, errore sui presupposti di fatto e di diritto.

2. Violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; difetto di motivazione; lesione del diritto di difesa e violazione del contraddittorio e dei principi di ragionevolezza e pubblicità e trasparenza.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 380 del 2001; eccesso di potere per sviamento a causa di errore sui presupposti.

4. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

5. Eccesso di potere per manifesta illogicità e/o contraddittorietà interna all’impugnata ordinanza.

Conclude chiedendo la sospensione in via cautelare dell’ordinanza gravata e l’accoglimento del ricorso.

In assenza di costituzione dell’Amministrazione comunale l’istanza cautelare è stata accolta alla Camera di Consiglio del 15 giugno 2006 nella considerazione della pendenza della domanda di condono.

Con atto del 9 febbraio 2011 si sono costituiti in giudizio i nuovi difensori del ricorrente, i quali, nel far propri tutti i motivi di ricorso, con memoria per l’udienza pubblica hanno però insistito per l’accoglimento del ricorso nella pendenza tuttora vigente della domanda di condono edilizio oltre che per la rilevata sproporzione della sanzione della demolizione rispetto a quella pecuniaria.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 31 marzo 2011.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato come di seguito verrà precisato.

Con esso il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Comune di Gallicano nel Lazio gli ha ingiunto la demolizione di un ampliamento e cambio di uso ad abitazione di un preesistente manufatto ad uso agricolo.

2. Avverso il provvedimento l’interessato ha sostanzialmente opposto che esso risulta del tutto sproporzionato ed irragionevole dal momento che le opere in questione accedono al corpo di una costruzione preesistente ed il Comune ha mancato di valutare che la loro demolizione probabilmente arrecherà danni alla costruzione preesistente. Ha pure sostenuto che in pendenza della domanda di condono il Comune avrebbe comunque dovuto valutare l’irrogabilità della sanzione pecuniaria al posto di quella demolitoria. Con altri motivi ha insistito sul difetto di motivazione del provvedimento, peraltro ineseguibile perché la costruzione risulta sottoposta a sequestro penale.

3. Di tutti gli aspetti prospettati va accolto quello relativo alla circostanza che, in data 10 dicembre 2004, parte ricorrente ha presentato domanda ex art. 32 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Infatti come più volte ribadito dalla sezione (ex multis TAR Lazio, sezione I quater, 3 agosto 2010, n. 29669, 2 ottobre 2009, n. 9540) la richiesta di sanatoria impone all’amministrazione di valutare la condonabilità o meno dell’abuso commesso e, si aggiunga, di concludere il procedimento avviato, seppure ad istanza di parte, prima di adottare provvedimenti sanzionatori.

Va pure osservato che l’art. 32, comma 25, del citato decreto legge nel richiamare le disposizioni del capo IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 si riferisce anche all’art. 38 di quest’ultima, stante il quale la presentazione nei termini della domanda di condono edilizio sospende il procedimento per le sanzioni amministrative.

Di conseguenza va ritenuta come sussistente la rilevata illegittimità del provvedimento adottato dall’Amministrazione comunale prima di avere concluso l’iter avviato dall’interessato con la domanda di condono del 10 dicembre 2004.

Dato l’annullamento del provvedimento impugnato non residua in capo al ricorrente alcun interesse alla trattazione degli altri motivi di ricorso, dal momento che l’Amministrazione comunale dovrà ripronunciarsi sulla vicenda, una volta delibata l’istanza di cui sopra.

4. Il ricorso va pertanto accolto come in motivazione indicato e per l’effetto va annullata l’ordinanza del Comune di Gallicano nel Lazio al n. 14/06 in data 31 gennaio 2006, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione comunale in ordine alla domanda di condono sopra citata e per il resto va respinto.

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione evocata, rilevata anche la soccombenza solo parziale della stessa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l’effetto annulla l’ordinanza del Comune di Gallicano nel Lazio al n. 14/06 in data 31 gennaio 2006, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione comunale in ordine alla domanda di condono sopra citata e per il resto lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-05-2011) 05-07-2011, n. 26196Esecuzione

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 23.11.2010 il Tribunale di sorveglianza di Bologna respingeva la richiesta di differimento pena presentata da C.F., disponendo la trasmissione del provvedimento al DAP per le determinazioni di competenza. La richiesta di differimento pena per le condizioni di gravi infermità fisica del C., paraplegico, era stata presentata in relazione ad una condanna alla pena di anni 16 e mesi 8 di reclusione inflitta con sentenza del GIP del Tribunale di Messina in data 31.1.2006 per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 ed altro.

Il Tribunale di sorveglianza, pur prendendo atto che l’istante non era stato allocato nella sezione riservata ai paraplegici, per carenza di posti letto, metteva in evidenza che lo stesso si era rifiutato di sottoporsi alla terapia riabilitativa proposta dai medici curanti; che in data 22.9.2009 gli era stato revocato il beneficio della detenzione domiciliare per ripetute violazioni delle prescrizioni; che vi era pericolo di recidiva, considerando la gravità dei delitti in espiazione e la circostanza che il C. risultava affiliato alla cosca di Bontempo Scavo; e quindi concludeva che non vi erano le condizioni per concedere il differimento della pena.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di C.F., chiedendone l’annullamento per violazione di legge e per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione.

Dagli atti risultava in modo evidente che le condizioni di salute di C.F., affetto da paraplegia da lesione spinale, non erano compatibili con il regime carcerario, incompatibilità accertata anche con perizia in data 5 ottobre 2010.

Il Carcere di Parma, unico istituto in Italia con una struttura astrattamente idonea a detenere il C., si era dichiarato non disponibile a ricevere il predetto anche (ma non solo) per la carenza di posti presso la sezione paraplegici.

Il Tribunale non aveva neppure preso in considerazione la richiesta di detenzione domiciliare a termine, ex art. 47 ter, comma 1 ter O.P., contenuta nell’istanza, e del tutto illogicamente, pur prendendo atto che il C. non era sottoposto ad adeguate cure, aveva respinto tutte le istanze, negandogli il diritto di curarsi sul solo presupposto che sarebbe pericoloso.

Peraltro, non rispondeva al vero che il C. avesse immotivatamente rifiutato di sottoporsi a cure; aveva invece rifiutato di sottoporsi a trattamenti che sapeva essere per lui controproducenti, come peraltro risultava dalla documentazione medica in atti.

Anche la revoca della detenzione domiciliare non poteva essere considerata una valida ragione per rigettare l’istanza, in quanto detta revoca era stata disposta a causa di un presunto contatto con operai che stavano effettuando lavori nel giardino di pertinenza dell’abitazione del C..

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La motivazione dell’ordinanza appare del tutto carente, innanzi tutto, per il fatto che non sono state indicate quali siano le attuali condizioni di salute di C.F., non essendo stato in alcun modo specificato quale sia la fase della sua malattia;

se la stessa risponda al trattamento e alle terapie curative; se le accertate condizioni di salute siano compatibili con il regime carcerario; quali terapie siano attualmente praticate.

In altri termini, manca nel provvedimento impugnato una qualsiasi motivazione sulla sussistenza o meno delle condizioni per il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena, causa le condizioni di infermità fisica del condannato.

Il Tribunale ha respinto l’istanza di differimento pena, inoltre, in ragione della pericolosità del condannato, con riferimento all’art. 147 c.p., u.c.; ma anche sotto questo profilo la motivazione appare carente, poichè non sono stati in alcun modo approfonditi gli elementi dai quali è stato desunto il concreto pericolo della commissione di delitti, non essendo stato neppure fatto cenno agli esiti del trattamento nel lungo periodo in cui il C. è stato detenuto.

Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-12-2011, n. 26451 Divieto di intermediazione e di interposizione nelle assunzioni di lavoratori

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 19 luglio 2006 la Corte d’Appello di Catania, per quanto rileva in questa sede, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 10 aprile 2003, ha rigettato la domanda di T. R. intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento nel 3^ livello di cui al CCNL del settore commercio a decorrere dal 2 aprile 1999, e la condanna della Arte Vita s.p.a. al pagamento in suo favore delle differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento, domanda accolta in primo grado sul presupposto che il ricorrente, dipendente della Arte Vita, aveva svolto le mansioni di distributore presso la Biblioteca Regionale Universitaria di Catania svolgendo, in virtù del contratto di appalto di servizi per la conservazione e fruizione dei beni culturali stipulato dalla stessa Arte Vita con l’Assessorato Regionale per i Beni Culturali, mansioni di custode, che implicavano la coadiuvazione del personale dipendente della Regione avente qualifica di distributore. La Corte d’Appello ha invece considerato che era rimasta indimostrata l’equiparazione della 4^ fascia nella quale sono inquadrati i dipendenti regionali con funzioni di distributore, al 3^ livello di cui al CCNL del settore commercio invocato dal ricorrente. Con la stessa sentenza la Corte territoriale ha disposto la compensazione fra le parti delle spese del giudizio sussistendone giusti motivi.

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso questa sentenza articolandolo su cinque motivi.

Resiste con controricorso la Beni Culturali s.p.a., Gestione e Servizi, succeduta alla Arte Vita s.p.a., che svolge anche ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

I ricorsi vanno riuniti essendo riferiti alla medesima sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In particolare si deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che sarebbe stata fornita la prova dello svolgimento delle superiori mansioni di distributore svolte dal ricorrente, e risultante anche dalla documentazione in atti dalla quale risulterebbe che all’interno della Biblioteca universitaria di Catania vi era un solo dipendente regionale con la qualifica di distributore; inoltre dall’inquadramento del personale della Regione risulta che le mansioni di distributore sarebbero comunque ascrivibili a quelle di personale di concetto e non di ordine, collaborando con il dirigente e con l’assistente tecnico.

Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all’asserito omesso esame di un accordo sindacale in base al quale era stato riconosciuto alle unità che svolgevano attività di distribuzione un’indennità corrispondente alla differenza economica fra il 4^ ed il 3^ livello del CCNL, a riprova dell’effettivo svolgimento delle superiori mansioni dedotte.

Con il terzo motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all’omessa considerazione del contenuto delle mansioni svolte dal ricorrente e che comprendevano la revisione dei magazzini, mansioni che implicavano conoscenza della bibliografia universitaria, e corrispondenti a quelle del commesso di libreria inquadrato nel 3^ livello del CCNL di categoria.

Con il quarto motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all’omesso esame della richiesta applicazione del principio previsto dalla L. n. 1368 del 1960, art. 3, applicabile anche allo Stato ed agli enti pubblici, e che stabilisce un principio di solidarietà fra il committente e l’appaltatore, e l’applicazione ai dipendenti dell’appaltatore di un trattamento non inferiore a quello previsto per i lavoratori del committente.

Con il quinto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 3, con riferimento alla mancata applicazione del principio solidaristico e di parità di trattamento fra dipendenti dell’appaltante e dell’appaltatore previsto da tale norma applicabile anche ai dipendenti pubblici.

Con il ricorso incidentale si lamenta violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4, in relazione agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., e violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sotto il profilo della omessa e contraddittoria motivazione. In particolare si censura la sentenza impugnata per la contraddittorietà fra la parte motiva e quella dispositiva della motivazione, in quanto nella prima viene disposta la compensazione tra le parti delle spese di entrambi gradi di giudizio, mentre nella seconda si dispone la compensazione delle spese di lite del solo giudizio di appello; inoltre si deduce l’insussistenza dei giusti motivi addotti genericamente per la compensazione delle spese in questione.

Sia il ricorso principale che quello incidentale sono infondati.

I primi tre motivi del ricorso principale possono essere trattati congiuntamente riguardando tutti la valutazione delle prove in relazione al superiore inquadramento invocato, con particolare riferimento alle mansioni svolte, al contenuto delle stesse, ed al documento probatorio che riconoscerebbe il diritto alle differenze retributive corrispondenti al diverso trattamento previsto dall’inquadramento di appartenenza rispetto a quello invocato. Rileva il collegio che i motivi sono palesemente infondati in quanto volti ad una diversa valutazione probatoria rispetto a quella operata dai giudici di merito. In particolare la Corte d’Appello territoriale ha sinteticamente considerato le mansioni concretamente svolte dall’attuale ricorrente, rapportate a quelle descritte nel livello contrattuale invocato, ed ha escluso la riconducibilità delle mansioni al 3^ livello del CCNL di categoria, considerando che, pur volendo considerare le mansioni svolte quali quelle di distributore, si tratterebbe comunque di mansioni esecutive e giammai di concetto.

Il ragionamento svolto appare compiuto e logico e non è censurabile in questa sede di legittimità il contenuto della valutazione probatoria operata. Ma va comunque considerato che il ricorso difetta comunque di autosufficienza in quanto, in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., non sono trascritti i documenti invocati, fera cui l’accordo sindacale citato nel terzo motivo di ricorso e, soprattutto, le declaratorie contrattuali sulle quali si fonda la domanda. Fra l’altro il rigetto della domanda è motivato in primo luogo, proprio sulP indimostrata equiparazione fra la 4^ fascia nella quale sono inquadrati i dipendenti regionali considerati, ed il 3^ livello di cui al CCNL del settore di appartenenza.

Il quarto ed il quinto motivo possono parimente essere trattati congiuntamente riguardando entrambi l’applicazione del principio solidaristico fra appaltante ed appaltatore, di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 3. A tale riguardo va considerato che non risulta che la suddetta questione abbia formato oggetto di motivo di appello, per cui deve ritenersi che si sia formato il giudicato in relazione alla pronuncia del giudice di primo grado che, nel rigettare la domanda svolta nei confronti dell’Assessorato Regionale per i Beni Culturali, ha considerato inapplicabile la disciplina di cui alla suddetta norma.

E’ infondato anche il ricorso incidentale che lamenta la compensazione delle spese di giudizio. In primo luogo il dispositivo deve essere interpretato alla luce della motivazione che fa riferimento all’intero giudizio comprensivo, quindi, anche del primo grado. Riguardo alla motivazione della compensazione stessa, va considerato pure il complesso della motivazione da cui possono emergere implicitamente le ragioni della compensazione. A tale riguardo va ricordato che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi, pur nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), deve trovare un adeguato supporto motivazionale, ma, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata, e fermo restando che la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (Cass. 2 dicembre 2010 n. 24531).

La reciproca soccombenza in questa sede induce alla compensazione fra le parti anche delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi; li rigetta;

Compensa fra le parti le spese di giudizio.
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