Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-09-2011) 28-10-2011, n. 39240 Arresto Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, adito quale giudice del riesame, confermava l’ordinanza del 25 marzo 2011, con la quale il locale Tribunale aveva applicato ad C.A. la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen., e ne disponeva la sospensione dell’esecuzione.

Evidenziava il Tribunale del riesame che il C. era stato condannato in primo grado con sentenza del 22 aprile 2010 per i suddetti reati, ma poichè era stato consegnato dalla Spagna in data 24 marzo 2009 a seguito di mandato di arresto europeo per altri reati per i quali era stato poi assolto, era necessario, in ossequio al principio di specialità, attivare la prevista procedura di "estradizione suppletiva", sospendendo l’esecuzione della misura cautelare, con la liberazione dell’imputato.

2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il difensore del C., chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

– la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), poichè il principio di specialità comportava una preclusione totale all’esercizio della azione penale nella fase requirente, di cognizione e di esecuzione, con conseguente annullamento e non mera sospensione della misura cautelare emessa in sua violazione. Si rileva inoltre che l’assoluzione di reati che hanno giustificato l’estradizione non consentiva una procedura di "estradizione suppletiva".

– la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 275 c.p.p., comma 3, per mancanza di motivazione sulle deduzione difensive sviluppate dalla difesa in ordine alla insussistenza delle esigenze cautelari.

Con atti depositati il 27 aprile e il 26 maggio 2011, il ricorrente, oltre ad illustrare ulteriormente i suddetti motivi, articola ulteriori motivi, denunciando la nullità della ordinanza impugnata per:

– la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. c) e b), in relazione agli artt. 33 e 177 c.p.p., art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a) e art. 179 c.p.p., comma 1, artt. 696 e 720 e ss. c.p.p., e all’art. 26 della legge m.a.e. e all’art. 14 della Convenzione europea di estradizione, nonchè dell’art. 24 Cost. e degli artt. 1, 5, 6, 13 Cedu, per difetto assoluto di capacità del giudicante nazionale, derivante dalla violazione del principio di specialità, trattandosi di fatti precedenti alla consegna. Tale principio comporterebbe la preclusione non solo dell’emissione della misura cautelare, ma anche della sentenza che ne costituisce il presupposto.

Inoltre, il m.a.e., sulla base del quale il C. era stato consegnato alle autorità italiane, alla data della emissione del nuovo titolo custodiale, risulterebbe privo di efficacia, per l’assoluzione dell’indagato dai reati per il quale era stato emesso, ed è quindi inidoneo a motivare un supplemento della procedura di consegna. Tutto ciò avrebbe determinato, secondo il ricorrente, la evidente violazione delle norme nazionali ed internazionali citate.

Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto annullare la misura cautelare e non meramente sospenderla.

– la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. c) e b), in relazione all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 275 c.p.p., comma 3, in quanto l’ordinanza appare solo apparentemente motivata in ordine alle esigenze cautelari.

Motivi della decisione

1. Il ricorso va rigettato.

2. Devono ritenersi infondate le doglianze con le quali si denuncia la nullità, per violazione del "principio di specialità", della sentenza di condanna emessa il 17 febbraio 2011 nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Napoli per i reati di partecipazione ad associazione camorristica ed estorsione, che ha precluso in sede cautelare la possibilità di valutare nei suoi confronti la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Deve preliminarmente osservarsi, in tema di "principio di specialità" nella disciplina del mandato di arresto europeo, che la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 13 giugno 2002, pur ribadendo in via generale la regola già contenuta nella Convenzione europea di estradizione del 1957, secondo cui la persona consegnata non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata, ha previsto una serie di importanti eccezioni, innovative rispetto alla previgente normativa pattizia.

La decisione quadro ha invero adottato un criterio di "specialità attenuata", ragionevolmente giustificato da un "elevato grado di fiducia tra gli Stati membri", derivante dalla omogeneità di sistemi giuridici e dalla garanzia equivalente dei diritti fondamentali, circoscrivendo l’incidenza del suddetto principio alle sole situazioni in cui viene in gioco la privazione della libertà personale della persona consegnata, così da impedirne la coercizione personale – ma non il perseguimento penale – per altri reati, commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli che l’hanno giustificata.

E’ infatti espressamente consentito allo Stato di emissione di procedere penalmente nei confronti della persona consegnata qualora si tratti di reati "diversi ed anteriori" per i quali, indipendentemente dal tipo di pena, la procedura non comporti l’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale dell’interessato (art. 27, par. 2, lett. c, d.q.: il principio di specialità non si applica quando "il procedimento penale non da luogo all’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale").

Per chiarire quale sia la effettiva portata della norma europea è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia del primo dicembre 2008, ric. Leymann-Pustovarov (G.U.U.E. serie C 44 del 21 febbraio 2009), che ha stabilito che è consentito allo Stato di emissione, senza l’assenso dello Stato di esecuzione, "incriminare e condannare" la persona consegnata per un reato diverso da quello che ha determinato la sua consegna e per il quale è prevista una pena o una misura privative della libertà, a condizione che la persona – in base alla legge o anche solo "per valutazione" dell’autorità giudiziaria – non sia ristretta nè durante tale procedimento nè in conseguenza di questo.

In altri termini, secondo la Corte di giustizia, la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per "fatti anteriori e diversi", purchè non sia privata della libertà personale, dovendo diversamente lo Stato di emissione – in assenza di altre eccezioni al principio di specialità – attivare la prescritta procedura per ottenere l’assenso dallo Stato di esecuzione. Ciò non esclude naturalmente, come ha utilmente precisato la Corte di giustizia nella citata sentenza, che la persona sia contemporaneamente sottoposta ad una misura restrittiva della libertà, prima che venga ottenuto l’assenso, qualora tale restrizione sia legalmente giustificata dai reati contenuti nel mandato di arresto europeo.

La decisione della Corte di Giustizia e il diritto dell’Unione, interpretato dalla Corte in maniera autoritativa con effetto diretto per tutti gli Stati membri e le rispettive giurisdizioni, incidono sul sistema normativo nazionale, comportando, in capo alle autorità nazionali, ed in particolare ai giudici nazionali, un obbligo di "interpretazione conforme" del diritto nazionale (Corte di Giustizia, 16/06/2005, ric. Pupino, in G.U.U.E. serie C 193 del 6 agosto 2005, pag. 3). Ne deriva che il giudice, nell’applicare il diritto nazionale, deve interpretarlo in modo conforme alle decisioni quadro adottate nell’ambito del titolo 6^ del Trattato UE, ovviamente entro i limiti stabiliti dai principi generali del diritto e sempre che attraverso tale metodo esegetico non si pervenga ad una interpretazione contra legem del diritto nazionale.

Pertanto, il giudice italiano, nell’applicazione del diritto nazionale, deve ricercare – nei limiti sopra evidenziati – una interpretazione "conforme" alla lettera ed allo scopo della decisione quadro, che è quello di creare un sistema semplificato di consegna delle persone condannate o imputate, eliminando le complessità ed i potenziali ritardi inerenti alla disciplina dell’estradizione (Corte cost. n. 143 del 1008).

Orbene, esaminando la normativa nazionale, deve constatarsi che l’ipotesi in esame di eccezione al principio di specialità, prevista dalla decisione quadro, è stata recepita nella L. 22 aprile 2005, n. 69, che a tal riguardo stabilisce che il principio di specialità non si applica quando "il procedimento penale non consente l’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale" (art. 26, comma 2, lett. c e art. 32).

Ancorchè la norma nazionale sia formulata in modo parzialmente diverso dalla disposizione contenuta nella decisione quadro, la ratio della norma coincide perfettamente con la nuova disciplina del principio di specialità introdotta dalla decisione quadro, escludendone l’applicazione quando la persona consegnata sia sottoposta a procedimento penale per fatti anteriori e diversi senza la privazione della libertà personale, sia essa inibita dal titolo del reato, dalla valutazione dell’autorità giudiziaria ovvero dallo stesso divieto contenuto nell’art. 26, comma 1, della legge (il divieto appunto di assoggettare la persona consegnata a qualsiasi misura privativa della libertà personale).

D’altra parte, il legislatore nazionale ha da tempo regolato il principio di specialità nell’estradizione individuando una tutela minima ed inderogabile della persona consegnata – applicabile in assenza di più pregnanti obblighi internazionali – costituita dal divieto dell’applicazione nei suoi confronti di qualsiasi misura di coercizione personale per un reato diverso ed anteriore alla sua consegna (art. 721 cod. proc. pen.). E’ infatti legittimo, secondo il codice di rito, procedere penalmente nel contraddittorio dell’imputato, purchè quest’ultimo non venga sottoposto a misure restrittive della libertà personale.

Deve pertanto affermarsi il seguente principio di diritto: "in tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità, dettato dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 32, non osta a che l’autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato di arresto europeo per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna. Tuttavia, per i suddetti reati deve ritenersi precluso, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, sottoporre la persona consegnata a misure restrittive della libertà personale nè durante il procedimento nè in esito a questo". 3. Venendo al caso in esame, deve constatarsi che il C. è stato consegnato dalla Spagna il 24 marzo 2009 per i reati di tentato omicidio e detenzione illegale di armi, per i quali è stato sottoposto a misura cautelare carceraria nel corso del relativo procedimento, conclusosi con la sentenza del 17 febbraio 2011, con la quale la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza del 16 luglio 2009 emessa dalla Corte d’appello di Napoli nella parte in cui aveva ritenuto costui responsabile dei suddetti reati.

Nel frattempo, il C. è stato processato "in stato di libertà" in un diverso procedimento per i reati di associazione di stampo camorristico e estorsione, commessi in epoca antecedente alla consegna, per i quali è stato condannato in primo grado con sentenza del 22 aprile 2010.

Pertanto, alla luce della normativa testè richiamata e del principio di diritto sopra affermato, nessuna violazione di legge si è verificata in relazione al suddetto procedimento penale, in quanto l’autorità giudiziaria italiana poteva legittimamente procedere nei confronti del C. per "reati anteriori e diversi", non avendo applicato per essi nessuna misura restrittiva della libertà personale.

4. Anche la censura relativa all’illegittimità dell’ordinanza cautelare emessa nei confronti del C. dal Tribunale di Napoli in data 25 marzo 2011 è infondata.

Deve osservarsi che, una volta che non sia più giustificabile la restrizione della libertà personale per i reati che hanno giustificato la consegna, lo Stato di emissione, se intende applicare nei confronti della persona consegnata una misura coercitiva per reati "anteriori e diversi", deve ottenere dallo Stato di esecuzione il previsto assenso, necessario fintanto non sia del tutto cessato quel "legame" tra la persona consegnata e lo Stato di esecuzione (efficacemente descritto dalla dottrina come una sorta di "longa manus") che giustifica la regola della specialità. Il che si verifica in particolare, allorquando la persona liberata, pur avendone avuto la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato di emissione decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione (L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 26, comma 2, lett. a)).

Pertanto, correttamente il Tribunale del riesame ha disposto la liberazione del C., la cui privazione della libertà non era più giustificata, una volta definitivamente assolto dai reati che ne avevano motivato la consegna, e altrettanto correttamente ha ritenuto di condizionare l’efficacia del nuovo titolo cautelare all’assenso dello Stato di consegna, non essendo ancora cessata con la sola liberazione del C. la preclusione derivante dal principio di specialità.

Quanto al rilievo difensivo circa la legittimità dell’emissione di un titolo restrittivo al fine di ottenere l’assenso dello Stato di esecuzione, deve rammentarsi che la procedura di assenso prevista dalla normativa sul mandato di arresto europeo prevede che lo Stato di emissione trasmetta una richiesta "corredata delle informazioni di cui all’art. 8, paragrafo 1" della decisione quadro, tra le quali "la indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza" (art. 27, par. 4, decisione quadro cit.). Sul punto, deve constatarsi che tanto la normativa italiana (artt. 26 e 32 legge cit.) che quella spagnola rilevante nel caso in esame (art. 24 "Ley 3/2003 sobre la orden europea de detencion y entrega"), hanno recepito la norma europea non discostandosi dallo standard informativo che deve caratterizzare la richiesta di assenso.

Ciò comporta quindi che lo Stato istante debba emettere – se pur al solo fine di instaurare la procedura di assenso – il previsto titolo restrittivo.

Non vi è dubbio, sulla base del principio affermato nel precedente paragrafo, che, non ostando il principio di specialità all’esercizio dell’azione penale, nessuna preclusione sussiste all’emissione di una misura cautelare siffatta. Tra l’altro, già questa Corte, relativamente alla più stringente disciplina del principio di specialità contenuta nell’estradizione convenzionale, era pervenuta all’affermazione della legittimità della emissione del provvedimento cautelare coercitivo personale, fermo restando la sua non esecutività (Sez. 4, n. 24627 del 07/04/2004, Bianco, Rv. 228843).

Pertanto nel caso in esame deve ritenersi legittima, nella vigenza della regola della specialità, l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale non eseguibile.

5. Inammissibili sono infine le restanti doglianze.

L’iter argomentativo contenuto nel provvedimento impugnato è esente da censure con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, avuto riguardo, da un lato, alla presunzione stabilita dall’art. 275 c.p.p., comma 3, e, dall’altro, all’omessa acquisizione di elementi obiettivi comprovanti l’avvenuta rescissione dei legami con l’associazione per delinquere di stampo camorristico, all’interno della quale il ricorrente ha rivestito un preminente ruolo, come capo e promotore. Il Tribunale ha invero fornito logica risposta ai rilievi difensivi, valutando in particolare ininfluente la assoluzione del C. dai reati di tentato omicidio e detenzione di armi, in quanto non oggettivamente dimostrativa dell’impossibilità dell’imputato di continuare a fornire il suo contributo all’organizzazione per conto della quale ha operato.

Deve ribadirsi che la Corte di cassazione non ha alcun potere di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo dei giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

6. Conclusivamente, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-11-2011) 18-11-2011, n. 42663

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 19 aprile 2011 e depositata in pari data, il Tribunale ordinario di Salerno, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha dichiarato condonata la pena della multa (in Euro 1.548,00), inflitta al condannato instante, giusta sentenza del ridetto Tribunale ordinario, 29 giugno 2010 (irrevocabile il 28 febbraio 2011), per delitto continuato, commesso dal 20 aprile 2005 al 20 marzo 2007. 2. – Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale, in persona del dott. M.V., sostituto procuratore della Repubblica, ha proposto opposizione mediante atto recante la data del 2 maggio 2011, col quale censura la applicazione del condono relativamente alla pena inflitta per i reati commessi dopo il 2 maggio 2006 e, pertanto, esclusi dall’indulto ratione temporis.

3. – Il Presidente del Tribunale ordinario di Salerno, con provvedimento del 10 maggio 2011, ha qualificato la opposizione come ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 6, e ha disposto l’inoltro degli atti a questa Corte suprema.

4. – Rileva la Corte che, alla stregua del combinato disposto dell’art. 672 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4, la legge appresta con riferimento ai provvedimenti in materia di indulto, adottati de plano dal giudice della esecuzione, lo strumento della opposizione al medesimo giudice, il quale provvede con le forme e con il rito degli incidenti di esecuzione.

Peraltro, in generale, secondo il più recente indirizzo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte rispetto al contrastante precedente orientamento (v. in proposito: Sez. 1, 24 febbraio 1995, n. 1146, Arrighini, massima n. 201023; Sez. 1, 2 dicembre 1996, n. 6387, Di Giannantonio, massima n. 206349), il rimedio della opposizione riveste carattere affatto esclusivo e deve essere inderogabilmente esperito anche nella ipotesi – ricorrente nella specie – in cui il giudice della esecuzione abbia proceduto (anzichè de plano) nel contraddittorio tra le parti à termini dell’art. 666 c.p.p. (Sez. 3, 7 aprile 1995, n. 1182, Cancello, massima n. 202599;

Sez. 5, 2 ottobre 2001, n. 44476, Costa, massima n. 220589; Sez. 3, 5 dicembre 2002, Salamone, n. 8124, massima n. 223464; Sez. 1, 28 marzo 2006, n. 15070, Cosmai, massima n. 233945; Sez. 1, 30 marzo 2006, n. 17331, Poggiolini, massima n. 234258; Sez. 1, 10 novembre 2006, n. 38694, Di Giovanni, massima n. 235983; Sez. 1, 20 febbraio 2007, n. 26021, Torcasio, massima n. 237334; Sez. 1, 9 marzo 2007, n. 18223, Siclari, massima n. 237361; Sez. 1, 22 marzo 2007, n. 14642, Stankovic, massima n. 236164; Sez. 1, 10 luglio 2007, n. 28045, Spezzoni, massima n. 236903; Sez. 1, 20 settembre 2007, 36231, Brugnani, massima n. 237897; Sez. 1, 26 settembre 2007, n. 37343, Olivieri, massima n. 237508; Sez. 1, 27 settembre 2007, n. 39919, Raccuglia, massima n. 238046; Sez. 1, 16 gennaio 2008, n. 4120, Catania, massima n. 239076; Sez. 4, 29 gennaio 2008, n. 15149, Campanella, massima n. 239733; Sez. 1, 5 giugno 2008, n. 23606, Nicastro, massima n. 239733; e, da ultime, Sez. 1, 26 novembre 2008, n. 48169, Moukhlis; Sez. 1, 10 marzo 2009, n. 13991, Stimoli; Sez. 1, 14 ottobre 2010, n. 39679, Russo; Sez. 1, 17 dicembre 2010, n. 45624, Jentile; Sez. 1, 22 marzo 2011, Somma, non massimate).

Esattamente, pertanto il Pubblico Ministero ricorrente, ha esperito lo strumento specificamente previsto dalla legge e, pertanto, preclusivo del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

(v. Cass., Sez. Un., 28 gennaio 1956, n. 4, ric. Anelli, massima n. 97605).

Conseguono l’annullamento, senza rinvio, del provvedimento del Presidente del Tribunale ordinario di Salerno (di qualificazione della opposizione come ricorso e di inoltro a questa Corte suprema) e la restituzione degli atti al giudice della esecuzione perchè provveda, con l’osservanza delle forme di rito, sulla proposta opposizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento 10 maggio 2011 del Presidente del Tribunale di Salerno, e dispone la restituzione degli atti al suddetto Tribunale per la decisione sulla opposizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-06-2011) 06-12-2011, n. 45412

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. D.D.P. ricorre a questa Corte di legittimità per l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Salerno ha respinto la sua istanza volta alla remissione del debito per le spese del processo e di mantenimento in carcere conseguite alla sentenza resa il dì 8.11.2001 dalla Corte di Appello di Salerno.

Lamenta, in particolare, la ricorrente violazione di legge con riferimento all’art. 56 O.P. (norma abrogata e sostituita dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6) e difetto di motivazione sul punto, giacchè, a suo avviso, il giudice a quo avrebbe dedotto l’insussistenza dei requisiti di legge per l’accoglimento della domanda dall’applicazione a suo carico della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e dalla circostanza che essa ricorrente sarebbe in possesso di un appezzamento di terreno, secondo risultanze rese dalla G.d.F., e proprietaria della villa ove abita, secondo quanto relazionato dai CC. Tanto premesso, ad avviso della ricorrente nè l’una circostanza nè l’altra appaiono correttamente e legittimamente evocate, dappoichè:

la misura di prevenzione in nulla inciderebbe sulla esemplarità del suo comportamento carcerario; il comportamento successivo alla detenzione è risultato irreprensibile; il pagamento del debito erariale, superiore ad Euro 99.000,00, la porrebbe sul lastrico e senza un tetto per ripararsi, dappoichè provato il suo stato di disoccupazione.

2. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Il ricorso merita il consenso della Corte.

3.1 La ricorrente, come innanzi esposto, denuncia col gravame violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione alla corretta interpretazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6.

Orbene, secondo costante e risalente insegnamento di questa Corte (Cass. 13.03.92, p.c. in C. Bonati) la violazione di legge concernente la motivazione trova il suo fondamento nella disciplina costituzionale di cui all’art. 111, commi 6 e 7 e consiste nella omissione totale della motivazione stessa ovvero allorchè ricorrano le ipotesi di motivazione fittizia o contraddittoria, che si configurano, la prima, allorchè il giudicante utilizza espressioni di stile e stereotipate, e la seconda quando si riscontri un argomentare fondato sulla contrapposizione di argomentazioni decisive di segno opposto. Rimangono escluse dalla nozione di violazione di legge connessa al difetto di motivazione tutte le rimanenti ipotesi nelle quali la motivazione stessa si dipani in modo insufficiente e non del tutto puntuale rispetto alle prospettazioni censorie.

Di tali principi generali ha fatto buon uso la Corte di legittimità delibando il vizio in parola in ipotesi di impugnativa dinanzi ad essa delle ordinanze di rigetto del Tribunale di Sorveglianza.

Secondo Cass. pen., sez. 1^, 9.01.2004, n. 449; 14.11.2003 n. 5338;

9.11.2004, n. 48494, infatti, nella nozione di violazione di legge vanno ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano così scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici, da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione, mentre il vizio di motivazione non mancante è previsto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

3.2 E nel caso di specie il provvedimento impugnato si segnala per la sua estrema sinteticità, non esaustiva delle esigenze motivazionali imposte dalla logica giuridica e dal sistema processuale. Afferma il giudice a quo, come innanzi detto, che nel caso al suo esame ostano all’accoglimento della domanda per cui è causa la misura di prevenzione ed il possesso, per alcuni, di un appezzamento di terreno, per altri, della casa di abitazione (una villa non meglio individuata e descritta).

Palese il vizio relativo alla insufficienza della motivazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6, la remissione del debito relativo alle spese del processo è consentito in costanza di un duplice requisito: l’indigenza del richiedente e la sua regolare condotta, sia che si trovi lo stesso in libertà, sia che stia egli espiando la pena in stato di detenzione. Ciò posto ed attesa la motivazione appena riportata, occorre domandarsi se la proprietà di alcuni appezzamenti di terreno agricolo e della casa di abitazione siano in grado di dimostrare l’assenza, nel caso di specie, del primo requisito contemplato dalla norma citata e se detta valutazione sia possibile in assenza di indicazioni circa l’entità del debito erariale (il provvedimento la omette) della condizione economica complessiva dell’interessata e della sua famiglia, del valore reale della indicata proprietà immobiliare e senza porre in relazione tra loro tutti questi dati. Non solo; il provvedimento impugnato si appalesa sfornito di motivazione laddove si tenga presente l’evoluzione interpretativa operata nel tempo dal giudice di legittimità in relazione all’istituto della remissione del debito erariale derivante dalle spese del processo e di quelle per il mantenimento in carcere, evoluzione peraltro evocata ed invocata dalla difesa ricorrente.

Anche la disponibilità di risorse economiche in grado di soddisfare il debito erariale non esclude, di per sè, lo stato di disagio economico, hanno affermato i supremi giudici (Cass. pen. Sez. 1^, 3.06.1997 n. 2932; Cass., Sez. 1^, 15 febbraio 2008, Scaturchi) allorchè l’adempimento del debito determinerebbe per il debitore gravi difficoltà nel far fronte ad elementari esigenze di vita. Non solo; sempre secondo il superiore insegnamento (Cass. pen., sez. 2^, 28.12.1984 n. 3926; Sez. 1^, 2008, ric. Scaturchio cit.) ricorre il requisito di legge dello stato di indigenza nella ipotesi in cui l’adempimento del debito, comportando un notevole squilibrio del bilancio domestico, determinerebbe una seria compromissione delle possibilità di recupero e di reinserimento sociale dell’interessato.

Senza omettere la fondamentale considerazione, sempre affermata dal giudice di legittimità (Cass. pen. 8 marzo 1994, Spagnolo, in Cass. pen., 1995 p. 1370) che il requisito delle disagiate condizioni economiche non va inteso nel senso che sia necessario uno stato di assoluta indigenza, essendo sufficiente una situazione caratterizzata da difficoltà e ristrettezze economiche le quali, in riferimento a parametri di normalità, non consentono di far fronte alle fondamentali esigenze di vita. E nel caso di specie il debito erariale supera la considerevole somma di Euro 99.000,00.

Dalle esposte considerazioni deve trarsi la lezione giurisprudenziale di questa Corte, intesa a porre la necessità, per il decidente investito della domanda di remissione del debito per spese processuali, di una valutazione complessiva circa le condizioni economiche del richiedente, da operare con criteri di ragionevolezza, valutazione non disgiunta da puntuali considerazioni in ordine agli effetti dell’adempimento della pretesa erariale sulle condizioni di vita dell’interessato e sulle conseguenze relative alle finalità costituzionali della detenzione.

3.3 Del pari errato in diritto si appalesa l’ulteriore argomento utilizzato dal giudice a quo a sostegno della decisione, giacchè la misura di prevenzione, se non argomentata con l’attualità di comportamenti irregolari, non può avere gli effetti ostativi riconosciuti dal Magistrato territoriale, dappoichè fondata la misura di prevenzione su una valutazione di pericolosità desunta da comportamenti passati e perchè altro è l’attualità della pericolosità sociale ai fini della misura di prevenzione, altro è la regolarità della condotta nell’attualità, caratteristiche compatibili tra loro.

4. In conclusione l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Salerno perchè riesamini la domanda del ricorrente alla luce delle indicazioni interpretative innanzi date.

P.Q.M.

La Corte, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Salerno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 123

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il punto di partenza è la norma attributiva del potere esercitato dall’amministrazione nel caso in esame che è l’art. 5, co. 5, primo periodo, d.lgs. 286/98 che stabilisce che:

Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

I requisiti richiesti per l’ingresso nel territorio dello Stato sono descritti dal precedente art. 4, co. 3, secondo periodo, d. lgs. 286/98, che, nel testo attuale, stabilisce che:

Non è ammesso in Italia lo straniero che (…) sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati di spaccio di stupefacenti, e, quindi, rientra nella previsione che impone in tali casi il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Si deve ricordare che, come è stato evidenziato da Corte Costituzionale 16. 5. 2008, n. 148, "il cosiddetto automatismo espulsivo altro non è che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell’autorità amministrativa".

Il potere che ha esercitato l’amministrazione nel caso in esame era, pertanto, vincolato dalla esistenza del precedente per spaccio di stupefacenti, ed è stato correttamente esercitato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione delle spese di lite, che quantifica in euro 500 (oltre accessori, se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Carmine Russo, Referendario, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.