Cass. civ. Sez. II, Sent., 03-09-2012, n. 14762

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Svolgimento del processo
L’Ente xxx e xxx, in data 26 marzo 1996, premesso che con atto per notar Varone dell’8 giugno 1965 il Sig. N.F. aveva donato alla Mensa Vescovile di xxx "una zonetta di terreno sulla quale è stata eretta la Chiesa Benedetta e dedicata al culto di Gesù Bambino Redentore, sita nel Comune di (OMISSIS), alla contrada (OMISSIS)"; che la donazione era stata accettata, previa autorizzazione del Prefetto di Napoli del 12 novembre 1980, con atto notar D’Orsi dell’11 marzo 1984; che con atto per notaio Pelosi di Roma del 6 settembre 1998, la signora F.I.P. aveva donato, con riserva di usufrutto, a M.E. una piccola casa di abitazione, in pessime condizioni di manutenzione, con annessa piccola chiesa privata e area di circa 230 mq, sita nel Comune di xxx; tanto premesso conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Torre Annunziata M.E. affinchè venisse dichiarata la nullità del trasferimento della chiesa di cui si è appena detto, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della stessa.
Costituitosi il contraddittorio, l’adito Tribunale, con sentenza n. 602 del 2003, accoglieva la domanda.
M.E., assumendo essa stessa di essere proprietaria della chiesetta, in forza dell’atto di donazione da parte di F.I. P., per notar Pelosi di Roma del 6 settembre 1988, proponeva allora gravame, chiedendo che, in accoglimento dell’appello, fosse rigettata la domanda proposta in primo grado dalla xxx e xxx.
La Corte d’appello di Napoli, seconda sezione civile, con sentenza n. 2191 del 2009, rigettava il gravame e condannava l’appellante alla spese del grado.
Per la cassazione di tale sentenza M.E. ha proposto ricorso affidato a undici motivi, cui ha resistito con controricorso l’Arcixxx – Castellaminare.
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia vizio di omessa o comunque insufficiente motivazione per avere la Corte d’appello di Napoli completamente tralasciato di esaminare un fatto del giudizio acquisito con prova scritta che, se esaminato, avrebbe portato ad una decisione diversa da quella adottata, con particolare riferimento alla proposta eccezione di incapacità a testimoniare, ex art. 246 cod. proc. civ., del parroco della Chiesa di xxx al Puntone, in quanto appartenente alla Diocesi di xxx e di Sorrento, nonchè dell’economo di tale Diocesi, con violazione delle disposizioni della L. n. 117 del 1988.
La Corte d’appello, osserva la ricorrente, ha affermato che l’incapacità a testimoniare non risultava eccepita subito dopo l’assunzione della prova testimoniale; al contrario, subito dopo l’escussione del parroco, il difensore aveva dichiarato di impugnare "le rese dichiarazioni testimoniali, riservandosi ogni ulteriore eccezione anche di carattere processuale nella dichiarazione resa" e, dopo l’escussione dell’economo, il medesimo difensore aveva impugnato e contestato "le dichiarazioni rese dal teste in udienza riservandosi ogni provvedimento ulteriore".
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 246 cod. proc. civ., per avere i giudici di secondo grado ritenuto insussistenti i requisiti di incapacità a testimoniare relativamente al teste Don D.G.L., parroco della Chiesa di xxx.
La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte d’appello ritenuto comunque infondata l’eccezione di incapacità a testimoniate del teste suindicato, risultando in tal modo non considerato quanto stabilito dall’ordinamento canonico, secondo il quale la Diocesi è composta dalle Parrocchie ubicate nel suo territorio. In particolare, il teste, al momento della deposizione, era parroco della Chiesa di xxx.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia un grave errore di diritto della Corte territoriale nella valutazione dei testi indicati ed escussi per la Diocesi di xxx e Sorrento. La Corte d’appello, osserva la ricorrente, ha ritenuto maggiormente convincenti le deposizioni del parroco e dell’economo, pur rilevando che le dette deposizioni erano de relato, per avere i testi assunto le informazioni riferite dai precedenti parroci della Chiesa, anch’essi membri della Diocesi di Castellammare e Sorrento.
1.4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole dell’errore di diritto e dell’omessa e insufficiente motivazione della sentenza nella valutazione del teste xxx, Comandante della Polizia Municipale di xxx. La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che tutte le circostanze riferite dal teste fossero de relato, per averle apprese dalla dante causa di essa ricorrente, laddove lo stesso teste aveva offerto indicazioni variegate sulle fonti delle circostanze riferite.
1.5. Con il quinto motivo la ricorrente si duole dell’omesso esame dei documenti da essa prodotti, il che avrebbe determinato il mancato riconoscimento dell’usucapione sia ordinaria che abbreviata in capo ad essa ricorrente, con conseguente vizio di motivazione della sentenza impugnata. Al contrario di quanto affermato dalla Corte d’appello, secondo cui non sarebbe stata offerta una significativa prova che la dante causa di essa ricorrente avesse costruito la Chiesa con materiali propri e a proprie spese e che la avesse posseduta con l’animus del proprietario, vi erano invece atti dai quali emergeva l’acquisto dei materiali, la costruzione, la manutenzione e il possesso della chiesa. In particolare, la ricorrente menziona numerosi documenti, indicandoli con riferimento alla data e all’oggetto, soffermando la propria attenzione su alcune ricevute di pagamento, sulla erogazione alla sua dante causa di un contributo da parte del Comune di xxx nel 1977, alle ricevute relative all’acquisto di beni e a lavori di ristrutturazione.
1.6. Con il sesto motivo la ricorrente deduce che la Corte d’appello sarebbe incorsa in errore di diritto per non avere riconosciuto l’usucapione abbreviata in suo favore, erroneamente ritenendo che la donazione effettuata dalla F. non fosse utile a costituire il titolo di cui all’art. 1159 cod. civ..
1.7. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia violazione di diritto e vizio della motivazione per non avere riconosciuto l’animus rem sibi habendi in capo alla sua dante causa F.I.P. prima, e in capo a se stessa, poi, e ciò con riferimento sia all’usucapione ordinaria che a quella abbreviata. In particolare, la ricorrente rileva che, avendo il Comune concesso un contributo alla sua dante causa per gli oneri sostenuti per le riparazioni della chiesa, la prova sia del possesso in epoca anteriore al 1977, sia dell’animus possidendi doveva ritenersi offerta.
1.8. Con l’ottavo motivo di ricorso la ricorrente lamenta omessa e insufficiente motivazione della sentenza; violazione di legge per il mancato riconoscimento dell’usucapione ordinaria; "errore in diritto nel mancato riconoscimento delle presunzioni come chieste in quanto usucapione immemorabile e contestuale ammissibilità dell’atto di notorietà del 1971" da essa prodotto.
1.9. Con il nono motivo la ricorrente deduce violazione di legge "per il mancato riconoscimento della titolarità della costruzione e possesso della Chiesa in capo a F.I.P. e conseguente errore nell’iter logico della sentenza che ha portato la Corte di appello di Napoli sez. 2^ ad emettere una sentenza con omessa, od insufficiente motivazione".
1.10. Con il decimo motivo la M. denuncia l’errore di diritto consistente "nel mancato riconoscimento in sentenza della carenza di legittimazione attiva dell’ente Diocesi di Castellammare e Sorrento". La ricorrente sostiene che l’ente Diocesi non avrebbe potuto accettare la donazione senza previa autorizzazione prefettizia. Nella specie, l’autorizzazione era stata concessa a distanza di anni dal decesso del donante, che aveva comportato la nullità della donazione non ancora accettata.
1.11. Con l’undicesimo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., comma 3, per la mancata ammissione dei testi da lei indicati nel giudizio di primo grado.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Avendo ad oggetto un provvedimento pubblicato in data 30 giugno 2009, il ricorso doveva rispettare le prescrizioni di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., recante una specifica disciplina circa la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione, ancorchè abrogato dalla L. n. 69 del 2009, ma con riferimento ai provvedimenti suscettibili di ricorso per cassazione depositati dopo il 4 luglio 2009.
Nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito che "il quesito di diritto imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola, juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata" (Cass., n. 11535 del 2008);
In particolare, il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: "a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie" (Cass. n. 19769 del 2008) e "non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità" (Cass., ord. n. 20409 del 2008).
Nella giurisprudenza di questa Corte si è altresì precisato, con riferimento, in particolare, ai motivi di ricorso con i quali – come nella specie – si denuncia vizio di motivazione, che l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, e che la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità" (Cass., S.U., n. 20603 del 2007). In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).
Inoltre, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denunzino vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, è poi bensì ammissibile, ma esso deve concludersi "con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto" (Cass., S.U., n. 7770 del 2009).
Ciò comporta che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., n. 20603 del 2007).
Si deve poi rilevare che è del tutto irrilevante la circostanza che l’art. 366-bis cod. proc. civ., alla data di proposizione del ricorso, fosse stato abrogato dalla L. n. 69 del 2009. In proposito, questa Corte ha chiarito che alla stregua del disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente, purchè dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, come nel caso di specie, tale norma è da ritenersi ancora applicabile (Cass. n. 7119 del 2010; Cass. n. 26364 del 2009).
2.2. Nella specie, deve innanzitutto rilevarsi che i motivi di ricorso con i quali vengono denunciate violazioni di legge sono inammissibili, in quanto è del tutto mancante il prescritto quesito di diritto.
Quanto ai motivi con i quali la ricorrente denuncia contestualmente violazione di legge e vizio di motivazione, valgono i principi prima richiamati, nel senso che un siffatto modo di articolare il motivo di ricorso per cassazione in tanto potrebbe ritenersi ammissibile in quanto lo stesso si concludesse con un distinto quesito di diritto e con un quesito di sintesi, idoneo ad evidenziare il vizio motivazionale denunciato. In che, nella specie, deve escludersi sia avvenuto, atteso che la mancanza del quesito di diritto rifluisce anche sulla ammissibilità del vizio di motivazione contestualmente denunciato.
Quanto, infine, ai motivi con i quali vengono denunciati esclusivamente vizi di motivazione, ferma la già ricordata necessità che il motivo presenti un quesito di sintesi, omologo al quesito di diritto, deve rilevarsi una ulteriore ragione di inammissibilità. I motivi attinenti alla motivazione della sentenza impugnata, invero, si risolvono in una critica all’apprezzamento delle risultanze istruttorie effettuato dalla Corte d’appello, la quale, nella sentenza impugnata ha dato conto puntualmente e logicamente delle ragioni del proprio convincimento. E’ infatti inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. n. 7394 del 2010). Il vizio di omessa od insufficiente motivazione, invero, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n. 6064 del 2008).
Senza dire che non è consentito alla parte censurare con un unico motivo sia la mancanza, sia l’insufficienza, sia la contraddittorietà della motivazione (Cass. n. 5471 del 2008).
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent.n. 629/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Elvio Antonelli Consigliere, relatore

Marina Perrelli Referendario

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 540/2009, proposto da OJO TINA, rappresentata e difesa dall’avv.to Giovanni Maria Facilla con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

per l’annullamento

del provvedimento; col quale il Questore di Padova decretava l’irricevibilità del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione n. H020780, rilasciato dalla Questura di Como il 31.3.2003 e scaduto il 14.12.2006;

Visto il ricorso, notificato il 20.1.2009 e depositato presso la Segreteria il 20.2.2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno depositato l’11 Marzo 2009;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale dell’11.3.2009 (relatore il consigliere Antonelli), l’avv. Fucilla per la parte ricorrente e l’avv.to dello Stato Gasparin per la P.A.;

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini seguenti.

considerato

che le uniche due censure dedotte sono infondate;

che in particolare in ordine all’affermata circostanza che alla ricorrente sia stata notificata solo una copia del provvedimento (non conforme all’originale) non è stato fornito neppure un principio di prova mentre con riguardo alla doglianza relativa alla mancata traduzione del provvedimento nella lingua del paese di origine della ricorrente è sufficiente rilevare che la relativa circostanza (per giurisprudenza ormai consolidata) non può ritenersi motivo invalidante.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo. RIGETTA.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 11 marzo 2009..

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 540/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Cass. pen., sez. III 01-12-2006 (17-10-2006), n. 39854 Tutela dall’inquinamento – Acque reflue da perforazione – Natura di reflui industriali – Scarico in difetto di autorizzazione

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Motivi della decisione

Con ordinanza 8 giugno 2006, il Tribunale di Bari ha accolto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo non ravvisando la configurabilità del reato contestato dal Pubblico Ministero (D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59).

In fatto, i Giudici hanno rilevato che l’indagato in zona protetta, munito di autorizzazione per il trivellamento del suolo, effettuava lavori di escavazione per la ricerca di acque finalizzata alla costruzione di un pozzo artesiano; in tale contesto, aveva realizzato una condotta che versava sul suolo i fanghi provenienti dalla perforazione (costituiti da acqua, sostanza schiumosa non inquinante e facilmente biodegradabile, detriti di terreno e roccia). Lo scarico era – secondo il Tribunale – consentito a sensi del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 29, comma 1, lett. d in quanto i fanghi erano costituiti da acqua e inerti naturali e non comportavano danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli.

Per l’annullamento della ordinanza, ricorre in Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo violazione di legge. Sostiene che si deve prescindere dalla applicabilità della previsione di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 29 e rilevare come lo scarico sia stato effettuato senza autorizzazione con conseguente configurabilità del reato di cui all’art. 59, comma 1 del menzionato D.Lgs.; il Ricorrente precisa che le acque reflue in questione devono qualificarsi industriali.

Le censure non sono meritevoli di accoglimento anche se sono puntuali le deduzioni relative alla sussumibilità della fattispecie concreta nella contestata ipotesi di reato.

La previsione del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 29, comma 1, lett. d costituisce una eccezione al divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. La deroga facoltizza tale tipo di scarico che, tuttavia, non sfugge alla regola generale dell’art. 45 comma 1 e necessita di preventiva autorizzazione; la Pubblica amministrazione deve essere posta in grado di valutare se l’attività comporti conseguenze negative, cioè, danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli.

La mancanza del provvedimento autorizzatorio integra una violazione amministrativa, se riferita ad acque reflue domestiche, e configura la fattispecie di reato prevista dal D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59 se inerente alle acque reflue industriali; tali sono, secondo la definizione normativamente data dall’art. 2, sub h D.Lgs. citato, quelle – diverse dalle acque domestiche e meteoriche di dilavamento – scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o produzione di beni (la attuale normativa, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, non ha mutato i termini della definizione e la problematica in esame).

Ora, nel caso concreto, avendo come referente gli accertamenti fattuali dei Giudici di merito, si deve concludere che i reflui fossero da considerarsi industriali in quanto non provenienti dal metabolismo umano e da attività domestiche; di conseguenza, la mancanza di autorizzazione integra la ipotesi di reato contestata. Tale conclusione non è sufficiente per ritenere la legittimità della misura cautelare reale essendo necessaria l’individuazione di esigenze di cautela che giustificano la ablazione dei beni allo avente diritto.

Su questo tema le deduzioni del ricorrente sono generiche e prive della necessaria concretezza in quanto si limitano ad una parafrasi del testo normativo senza alcun riferimento alla peculiarità del caso in esame; inoltre, dal momento che la attività è sospesa (come risulta dal testo del provvedimento), non si presenta il concreto pericolo che la libera disponibilità dei beni possa prolungare nel tempo ed incrementare in intensità le conseguenze del commesso reato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-01-2011, n. 1495 Confini

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Svolgimento del processo

Con ricorso del 26.4.86 N.P., proprietario di un fondo in (OMISSIS), adì il Pretore di L’Aquila, chiedendo la reintegrazione nel possesso di una striscia di terreno posta al di là del muro da lui costruito sul confine, che assumeva incerto, con la proprietà di Gi.An., ascrivendone a costei l’appropriazione mediante una recinzione.

Resisteva l’intimata, deducendo che la situazione di fatto corrispondeva a quella di diritto, tanto più che era stato lo stesso ricorrente a recintare, con il muro, il proprio fondo.

La domanda veniva successivamente mutata, con accettazione del contraddittorio da parte della convenuta, in regolamento di confini ed, all’esito della disposta consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 30.5.90, accolta, con accertamento del confine secondo una planimetria redatta dall’ausiliare, apposizione di termini e condanna della convenuta al rilascio di una striscia di terreno posseduta in ritenuta eccedenza.

Ma, a seguito dell’appello della soccombente, resistito dall’appellatesela scorta della nuova consulenza tecnica di ufficio disposta con ordinanza 7.1.93, il Tribunale di L’Aquila, con sentenza 19.1-8.2.05, in riforma di quella appellata, respingeva la domanda di N.P. (al quale, deceduto nelle more, era subentrato a seguito di riassunzione l’erede C.L., che ne aveva fatto proprie le richieste) e condannava l’avente causa dal medesimo alle spese dei due gradi del giudizio.

Tale decisione si basava sulla nuova consulenza tecnica di ufficio,ritenuta metodologicamente più correta, completa e convincente rispetto alla precedente, indagine che aveva accertato che la superficie posseduta dalla parte attrice, pur tenendo conto della tolleranza catastale, risultava anche superiore a quella che le sarebbe spettata in base al proprio titolo; sicchè, anche in considerazione che la situazione di fatto corrispondeva alla delimitazione dei fondi posta in essere dallo stesso N., la domanda andava disattesa.

Contro tale sentenza C.L., nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hanno resistito con controricorso An. e G.D., quali aventi causa a titolo particolare (a seguito di atto di donazione del 10.1.87) dalla Gi., mentre quest’ultima non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso vengono dedotte violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c., con connesse illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Sii lamenta, sotto un primo profilo, che la corte di merito, nel respingere la domanda del N., abbia travalicato i limiti del giudizio devolutole, che sarebbe stato soltanto finalizzato all’accertamento del confine tra i due fondi; conseguentemente, sotto un secondo profilo, vi sarebbe stato malgoverno dell’art. 950 c.c., tenuto conto che il confine era stato determinato dal primo giudice, mentre quello di secondo,recependo le conclusioni inammissibili dell’appellante, che aveva chiesto semplicemente il rigetto della domanda,avrebbe adottato una statuizione estranea alla previsione della citata norma civilistica.

Sotto un terzo profilo, la decisione impugnata,illogicamente disattendendo le "diverse e complesse ragioni addotte dal primo giudicante", ne avrebbe sovvertito la decisione, attribuendo indebita preminenza alla situazione possessoria e senza tener conto che il N. aveva acquistato il proprio fondo a corpo e non a misura.

Nessuna delle censure sopra esposte merita accoglimento.

Premesso che l’oggetto della domandatosi come risultante dall’accettata mutai io libelli in narrativa riferita, ave va ad oggetto il regolamento dei confini, cui ineriva ammissibilmente, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. tra le tante, Cass. nn. 21686/06, 22775/04, 11942/03), la consequenziale statuizione di rilascio della superficie eventualmente posseduta in eccedenza dall’una o dall’altra parte, domanda accolta in primo grado, non si vede in quale ultra o extra petizione possano essere incorsi i giudici di appello, che accogliendo il gravame, hanno invece ritenuto,senza esorbitare dai limiti oggettivi del petitum, nè introdurre una nuova causa petendi, di dover respingere quella domanda. Tale reiezione si è basata sulla insussistenza dell’incertezza del confine, per la ravvisata rispondenza della situazione di fatto, peraltro posta in essere dallo stesso attore, a quella di diritto, che escludeva la ricorrenza della suddetta condizione essenziale dell’azione di cui all’art. 950 c.c.: palese dunque è l’inconsistenza della doglianza relativa alla violazione e falsa applicazione delle relative norme di diritto, anche sotto l’ultimo dei profili dedotti, poichè 1"accertamento della corrispondenza della situazione possessoria alle risultanze dei titoli e catastali, riscontrata topograficamente, ha costituito il risultato dell’indagine compiuta e non l’esclusivo mezzo della stessa.

Con il secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione di legge sotto vario profilo illogicità e contraddittorietà della decisione sotto vario profilo".

Il motivo, dopo aver riportato i passi salienti della motivazione della sentenza di primo grado, che si era attenuta alle risultanze della consulenza tecnica evidenzianti "un’intrusione della Gi. sul terreno di proprietà N.", previa corretta individuazione del confine mediante riscontro della corrispondenza della situazione delineata dai titoli con quella topografico- catastale, lamenta che il Tribunale, dopo aver disposto una nuova consulenza diretta alla sola misurazione del terreno posseduto dal N., avrebbe deciso la controversia sulla scorta solo della situazione possessoria rilevata dal secondo ausiliare.

A tal riguardo, sotto un primo profilo, si lamenta che i giudici di appello, ritenendo determinante la misurazione effettuata dal secondo c.t.u. sarebbero incorsi nella violazione ed erronea applicazione dell’art. 950 c.c., ed in illogicità della motivazione, perchè non avrebbero considerato che il N., come ammesso dallo stesso appellante, aveva acquistato il fondo a corpo e non a misuraticene la superficie da lui di fatto posseduta ben avrebbe potuto essere diversa da quella spettante in base al titolo; pertanto, l’aver fatto riferimento alla superficie posseduta dal N., pervenendo alla conclusione che il suo successore C. possedeva più di quanto gli spettasse in base al titolo di acquisto del fondo, avrebbe concretizzato un procedimento logico erroneo, perchè la rilevazione del possesso è elemento che prescinde dalla necessaria e previa rispondenza tra l’area acquistata e quella di l’atto posseduta. Il Tribunale inoltre, non avrebbe al riguardo, fornito argomentazioni e valutazioni critiche atte a far comprendere l’iter motivazionale connesso alla rilevanza dell’elemento possessorio, quale dato determinante la linea confinaria", nè consentito di "cogliere la rullo della decisione, laddove ha ritenuto l’esigua eccedenza, di m.

9,35, tra la superficie spettante al C. in base al titolo e quella di fatto posseduta,incidente ai fini della determinazione del confine.

Le doglianze, sostanzialmente ripetitive di quelle contenute nel primo motivo, vanno disattese per le ragioni in precedenza esposte, al riguardo ribadendosi che il N., rivendicando una striscia di terreno posta al di là del confine di fatto da lui stesso realizzato mediante una recinzione, aveva l’onere di dimostrare che il suo titolo di proprietà gli attribuisse una maggiore estensione di superficie rispetto a quella che egli di fatto possedeva. Tanto non è stato provatene la sola circostanza che l’acquisto del fondo fosse avvenuto a corpo e non a misura costituiva elemento sufficiente a convalidare la tesi attrice, occorrendo pur sempre la dimostrazione che in concreto sussistesse una differenza tra la superficie, indicativamente menzionata nei titolo e l’effettiva estensione del suolo trasferito.

Sotto un secondo profilo si lamenta che il giudice d’appello, dissentendo dal corretto giudizio di quello di primo grado (basato sulla consulenza tecnica evidenziante la coincidenza tra la situazione prospettata dai titoli con quelle topografica e catastale), senza indicare le ragioni di tale dissenso, avrebbe omesso di valutare "i vari elementi acquisiti agli atti, erroneamente indicando come determinante il solo dato possessorio", per di più attenendosi alla sola situazione possessoria del fondo N. e non anche di quello Gi.. Ed a tal proposito non sarebbe stata fornita risposta alle osservazioni della difesa dell’odierno ricorrente, che aveva evidenziato la maggiore affidabilità dell’indagine peritale effettuata in primo grado,correlata ai titoli ed alle mappe catastali di entrambi i fondi e condotta con adeguato ausilio strumentale elettronico di alta precisione ed adoperando il sistema delle coordinate. Per converso e sotto ulteriore profilo, la decisione sarebbe viziata da violazione ed erronea interpretazione dell’art. 950 c.c., ed omessa motivazione, per aver inspiegabilmente privilegiato, rispetto a quello strumentale elettronico, il sistema di misurazione della "fettuccia", inidoneo alla risoluzione dei problemi di geometria tridimensionale determinati dalla conformazione non perfettamente piana del terreno, nella specie adoperato dal secondo consulente tecnico di ufficio, senza tener conto dell’"opinabilità" dello stesso," in quanto legato all’operatore e di per sè irripetibile, potendo le misurazioni effettuate in diversi momenti portare a differenti risultati. Infine sarebbe stata indebitamente attribuita, nell’indagine effettuata dal secondo ausiliare, rilevanza, quali punti fermi ed indiscutibili, a tre lati dei muri di recinzione realizzati dallo stesso N. sul proprio fondo, così tacendo affidamento ad elementi privi di obiettiva affidabilità, in quanto non "classificati dalla Agenzia del Territorio".

Neppure tali censure meritano accoglimento.

Rinviando alle precedenti considerazioni, per quanto attiene alla, ancora ripetuta, doglianza secondo cui la corte di merito avrebbe indebitamente privilegiato nella sua indagine il dato possessorio, per il resto si rileva che le censure esposte attengono esclusivamente a valutazioni discrezionali riservate ai giudici di merito. Tali valutazioni, adeguatamente motivate nella specie, vanno ritenute insindacabili, non evidenziando il mezzo d’impugnazione alcun profilo di malgoverno dell’art. 950 c.c., essendo stata l’indagine compiuta essenzialmente sui titoli, rispetto ai quali i dati catastali e topografici hanno costituito elementi integrativi e di riscontro, nè carenze o illogicità dell’apparato argomentativo della decisione, che viene censurata non per la sua tenuta logica in sè considerata, bensì instaurando un raffronto, improponibile in sede di legittimità, con la diversa tesi sostenuta e recepita dal primo giudice. Premesso che in caso di contrasto tra i pareri espressi da diversi consulenti tecnici, la relativa scelta compete al giudice di merito, questi, ove aderisca alle conclusioni di quello nominato in grado di appello, non è tenuto a fornire espressa motivazione sulla non adesione alla consulenza espletata in prime cure,essendo il diverso risultato naturale effetto della revisio prioris instantiae insita nel giudizio di appello, dovendo solo rendere note le ragioni dell’adesione a quella del secondo c.t.u., necessariamente implicanti il dissenso dal primo parere (v. tra le altre, Cass. nn. 3903/0, 15318/01). Analogamente questa Corte ha avuto modo di precisare che anche nell’ipotesi di contrasto tra due consulenze espletate in secondo grado, l’adesione alla seconda disposta previa rinnovazione della prima, non richiede specifica motivazione,essendo sufficiente che il giudice fornisca gli elementi che consentano di individuare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere rilevanza a quelli di segno contrario (v.

Cass. n. 9300/05).

Nel caso di specie i giudici di appello hanno fornito una motivazione più che esauriente, spiegando dettagliatamente (v. pagg. 7, 8 sent. imp.) le ragioni dell’adesione alle conclusioni del secondo ausiliare, la cui indagine (basata su misurazioni effettuate in loco con nastro metrico e successivamente sottoposte ad "elaborazione computerizzata" e tenendo conto della conformazione del terreno,della ricostruzione della particella originaria, della valutazione grafica della mappa catastale) è stata ripercorsa nei suoi salienti elementi, evidenziando anche una lacuna di quella svolta dal precedente ausiliare, di per sè sola sufficiente ad escluderne l’attendibilità, costituita dall’omessa considerazione che una porzione della particella, posta verso la strada provinciale, era stata oggetto di occupazione dal parte del Comune, argomentazione quest’ultima che non è stata specificamente censurata. Pertanto vanno disattese sia la doglianza correlata al raffronto tra i diversi metodi di misurazione seguiti dai due ausiliari, sia quella censurante la valorizzazione dell’ubicazione dei muri realizzati dal N. ai fini della ricostruzione della linea di confine, dato che sarebbe meno attendibile di quelli provenienti dall’Agenzia del Territorio; a tal ultimo riguardo va rilevato che gli eventuali diversi dati "ufficiali" non si precisa resistenza ed il concreto tenore, e si osserva che comunque il giudice, ai sensi dell’art. 950 c.c., comma 2, può avvalersi di ogni utile elemento di prova (e dunque anche della situazione di fatto, specialmente se risalente nel tempo e posta in essere dalla stessa parte che se ne dolga), ad integrazione delle risultanze dei titoli, e solo in via di estrema ratio, ai sensi del comma 3, può basarsi sulle risultanze catastali.

Il ricorso va, in definitiva, respinto con condanna del soccombente alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore delle resistenti al rimborso delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

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