Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 22-06-2011, n. 13661 Redditi diversi Tassazione separata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione da parte del contribuente del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione ad una sua istanza di rimborso delle ritenute operate dal FONDENEL (in precedenza denominato PIA) nei momento in cui, al momento della cessazione del rapporto di lavoro come dirigente ENEL, il fondo previdenziale predetto gli aveva corrisposto una somma di denaro, in luogo del trattamento di pensione integrativa.

La somma corrisposta era frutto della trasformazione, avvenuta nel 1986, di un trattamento assicurativo in base a polizza attivata dall’azienda per i propri dirigenti in un rapporto previdenziale, che al momento della cessazione del rapporto di lavoro prevedeva la corresponsione di una rendita previdenziale o, in caso di opzione del dipendente per questa alternativa (come era avvenuto nel caso di specie), di un capitale.

Ad avviso del contribuente la somma percepita non era assoggettabile a tassazione o, in via subordinata, avrebbe dovuto essere tassata operando una ritenuta del 12,50%, come i redditi di capitale, la cui base imponibile è determinabile secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, TUIR (nel testo vigente precedentemente alla riforma del 2004, ora art. 44). La Commissione adita accoglieva parzialmente il ricorso ed affermava la tassabilità della somma dallo stesso percepita mediante la ritenuta del 12,50% solo con riferimento alle somme relative alla liquidazione del rendimento. L’appello dell’Ufficio era accolto, con la sentenza in epigrafe, la quale riteneva corretto l’assoggettamento dell’intera prestazione erogata al regime di tassazione separata: era rigettato l’appello incidentale del contribuente.

Avverso tale sentenza, il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

La causa a seguito dell’ordinanza n. 21684/10 depositata il 22 ottobre 2010 e pronunciata in causa analoga, è stata rimessa su istanza di parte ricorrente al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in considerazione della particolare importanza della questione proposta con il ricorso e della riscontrata possibilità della formazione di un contrasto all’interno della sezione. Per tali ragioni la causa è oggi chiamata innanzi a queste Sezioni Unite. Entrambi le parti hanno depositata memoria.

MOTIVAZIONE
Motivi della decisione

1. Con i due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica, il contribuente contesta, sotto il profilo della violazione di legge (lamentando violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16, 17 e42, comma 4, L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5 (convertito con L. 28 febbraio 1997, n. 30), L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 3), la aderenza alla realtà normativa della tesi adottata nella sentenza impugnata, formulando due ipotesi subordinate.

1.1. Ad avviso del contribuente, la prestazione erogata non può essere equiparata ad un reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione separata, in ragione dell’inapplicabilità della disposizione di cui al D.Lgs. 124 del 1993, art. 13 agli iscritti alle forme pensionistiche complementari in epoca anteriore all’entrata in vigore di tale decreto. In linea subordinata l’aliquota del 12,50% dovrebbe comunque trovare applicazione per la parte della prestazione stessa costituita dal rendimento.

2. Si tratta della questione sulla quale queste Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi, sia per l’importanza che deriva dalla estesa platea dei contribuenti interessati, sia per il profilarsi di un possibile contrasto di posizioni nella giurisprudenza della Sezione tributaria della Corte.

3. In particolare le posizioni che si sono andate delineando circa la interpretazione della normativa applicabile fanno riferimento a due alternative esegesi: una prima, che individua un duplice criterio di tassazione; una seconda, che individua un unico criterio di tassazione.

3.1. Nel primo filone si colloca la sentenza 30 dicembre 2009, n. 27928, che ha affermato il seguente principio: In tema di fondi previdenziali integrativi, la disciplina impositiva di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9 – che rinvia al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 T.U.I.R., ed al relativo regime di tassazione separata – si riferisce, secondo l’interpretazione fornita dal D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5 (convertito nella L. n. 30 del 1997), esclusivamente ai lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 cit. e non è, quindi, applicabile a quelli già iscritti a forme pensionistiche complementari. Pertanto, se a tali lavoratori, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, siano corrisposte somme costituite in parte da capitale riveniente dai contributi versati e per il residuo dai rendimenti netti realizzati attraverso la gestione della sorte capitale, il predetto regime di tassazione separata si applica alla sola attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto disciplina riguardante tutti i redditi comunque dipendenti da quel rapporto, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento – costituenti mero reddito di capitale non legato al rapporto di lavoro – si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6. 3.2. La sentenza, pronunciata in una controversia avente ad oggetto una istanza di rimborso di un dirigente ENEL (come nel caso in esame), risulta seguita in termini dalla successiva sentenza 12 novembre 2010, n. 22974, anch’essa pronunciata in una controversia avente ad oggetto una istanza di rimborso di un dirigente ENEL, che ha affermato il seguente analogo principio: In tema di fondi previdenziali integrativi, la disciplina impositiva di cui al D.Lgs. del 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9 – che rinvia al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 T.U.I.R., ed al relativo regime di tassazione separata – si riferisce, secondo l’interpretazione fornita dal D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5 (convertito nella L. n. 30 del 1997), esclusivamente ai lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 citato e non è, quindi, applicabile a quelli già iscritti a forme pensionistiche complementari, nè si riferisce all’erogazione di capitali, sotto forma di pensione integrativa e per effetto di contratti assicurativi sulla vita; si tratta di un regime derogatorio che, abrogato dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 3 si applica ai capitali percepiti sino al 1 gennaio 2001. Ne consegue che, in caso di lavoratore già iscritto alla previdenza integrativa prima del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite entro la menzionata data del 1 gennaio 2001, la tassazione separata trova applicazione solo per le attribuzioni relative a redditi derivanti da rapporto di lavoro, in cui la contrattazione previdenziale integrativa rinviene la propria causa, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento, cioè i proventi da gestione di capitale, si applica la ritenuta del 12,50%, già prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6. 3.3. Nel secondo filone si colloca la sentenza 7 maggio 2010, n. 11156, che ha affermato il seguente principio: In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di Previdenza complementare per il Personale del Banco di Napoli) effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cosiddetto "zainetto"), costituisce, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2, reddito della stessa categoria della "pensione integrativa" cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. La base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, lett. a) (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

3.4. La sentenza è pronunciata con riferimento ad un diverso fondo previdenziale (quello del Banco Napoli), ma è seguita da altra sentenza, la 4 agosto 2010, n. 18056, pronunciata, invece, con riferimento al FONDENEL, che ha affermato il seguente principio: Per gli iscritti alla forma pensionistica complementare in epoca anteriore al 1993, cui non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993 art. 13, comma 9, e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, ultimo periodo, (introdotte dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 3), la somma ricevuta al momento della risoluzione del rapporto di lavoro rimane assoggettata alla disciplina dettata per tutti i redditi comunque da tale rapporto dipendenti, e in particolare all’imposizione corrispondente a quella del trattamento di fine rapporto. Ne consegue che nell’ipotesi in cui la prestazione erogata a tale titolo sia stata corrisposta tra il 1 gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2003, durante cioè la vigenza del D.Lgs. n. 47 del 2000 è qualificabile come reddito da lavoro dipendente, ed è soggetta a tassazione separata in applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), (come integrato dal D.L. n. 41 del 1995, art. 32 conv. in L. n. 85 del 1995, e modificato dal D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10) e art. 17 (come modificato dal D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 11, comma 1, lett. a,), ancorchè l’erogazione avvenga in unica soluzione, anzichè in rate mensili, anche se venga effettuata da soggetto terzo, anzichè dal datore di lavoro, non rimanendo, solo in virtù della peculiare modalità di erogazione, eliso il relativo nesso con il rapporto di lavoro che ha originato il trattamento previdenziale, essendo tale erogazione volta ad immediatamente estinguere, a costi ridotti, il credito dell’avente diritto. (Principio applicativo in relazione a fondo pensione complementare gestito da FONDENEL per importo erogato a dipendente al momento della risoluzione del rapporto).

4. Prima che la evidenza di soluzioni possibilmente contrastanti, quel che emerge dalla lettura delle riportate soluzioni giurisprudenziali è l’esistenza di una concatenazione temporale di discipline diverse in qualche misura intersecantesi, che richiede un approfondimento per comprendere meglio quale debba essere il regime di tassazione delle somme erogate in forma di capitale ai dipendenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro da fondi che assicurino prestazioni pensionistiche complementari.

4.1. In primo luogo è ravvisabile tra le differenti pronunce citate una posizione comune sull’esistenza di un fondamentale discrimine temporale, che distingue la situazione dei soggetti che siano iscritti a forme pensionistiche complementari prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 124 del 1993 e quella dei soggetti che siano iscritti a forme analoghe in epoca successiva all’entrata in vigore del predetto provvedimento legislativo.

4.2. Solo ai secondi, sarebbe applicabile il trattamento tributario stabilito al D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9 il quale assoggetta le prestazioni in forma di capitale a tassazione separata ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e successive modificazioni ed integrazioni. Ciò alla luce della norma interpretativa di cui al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5 (convertito con modificazioni con L. 28 febbraio 1997, n. 30), il quale prevede che La disposizione contenuta nel D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9 e quella contenuta nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, ultimo periodo introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 3 (a norma del quale la disposizione prevista dal comma 4 dell’art. 42 non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni), devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 124 del 1993. 4.3. A questa situazione "binaria", che distingue tra "vecchi iscritti" e "nuovi iscritti" a forme pensionistiche complementari, pone fine del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 12, comma 1 (come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, art. 9, comma 1, lett. a), a norma del quale per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall’art. 10 (relativamente al trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124) si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente. Il D.Lgs. n. 47 del 2000, all’art. 3 abroga, tra l’altro, il comma 9 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124 del 1993 (quest’ultima norma sarà del tutto abrogata, come l’intero D.Lgs., dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 23 a decorrere dai 1 gennaio 2007).

5. La situazione rende conto del difficile approccio del legislatore italiano con la previdenza complementare, che ha delineato un percorso incerto della disciplina di queste forme integrative trasformate nel tempo da "tutela assicurativa", rispondente al principio del risparmio finanziario (che trova la propria garanzia costituzionale nell’art. 47 della Carta fondamentale), a "tutela previdenziale", rispondente al principio del risparmio previdenziale (che trova la propria garanzia costituzionale nell’art. 38 della Carta fondamentale): la differenza principale tra le due forme di risparmio sta nel fatto che, nel primo caso l’investimento concerne una somma che è già patrimonio del soggetto, mentre nei secondo caso, l’investimento concerne una somma che origina da redditi di lavoro (e questa correlazione tra investimento e redditi di lavoro non è senza conseguenze sul regime tributario delle prestazione erogate dai Fondi pensione, regime che non può essere diverso da quello cui sono soggetti i redditi da cui l’investimento trova alimento).

5.1. Tuttavia, una scelta netta per una tassazione tout court analoga a quella applicata sui redditi di lavoro è operata solo con il D.Lgs. n. 124 del 1993, in particolare con l’art. 13, comma 9, introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11 (la c.d. riforma Dini), riservandone però l’applicazione alle sole prestazioni erogate in forma capitale a favore di soggetti iscritti ad enti di previdenza complementare in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto. Per gli iscritti in epoca precedente, il trattamento tributario delle prestazioni erogate non è, e non può essere, indipendente dalla composizione strutturale delle prestazioni stesse, che, nel caso concreto, trattandosi di un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono composte da una "sorte capitale", costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore), e da un "rendimento netto", imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitate accantonato. Sicchè possono essere tassate in modo analogo al TFR esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale, mentre alle somme corrispondenti al rendimento di polizza (nella fattispecie PIA), si applica la tassazione nella misura del 12,50% ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 (i commi 1 e 2, del richiamato art. 6, sono stati poi abrogati dal D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 14 per i contratti stipulati in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto, stabilendo l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 7 ai redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e ai redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui al tuir art. 47, comma 1, lett. h-bis) erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale).

5.2. Ogni distinzione di trattamento cessa alla data del 1 gennaio 2001 a decorrere dalla quale, a norma del D.Lgs. n. 47 del 2000, non è più consentito distinguere tra capitale e rendimento e le polizze vanno assoggettate nella loro interezza al regime della tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a). Con questa nuova normativa il sistema recupera una sua maggiore coerenza e razionalità, in quanto, come non ha mancato di sottolineare parte della dottrina, poteva apparire artificiosa la scissione del legame genetico del "rendimento" con il rapporto di lavoro e la causa previdenziale della polizza: ma si tratta di specifiche ed espresse scelte legislative, determinate dalle peculiarità del processo di sviluppo della previdenza complementare nel paese.

6, Sicchè deve essere affermato il seguente principio di diritto: In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la "sorte capitale" corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del ed. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 T.U.I.R..

7. Pertanto deve essere accolto parzialmente il ricorso, stabilendo, per gli importi maturati entro il 31 dicembre 2000, l’applicazione della ritenuta del 12,50% sulle sole somme relative alla liquidazione del rendimento. La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento parziale del ricorso originario del contribuente, dichiarando il diritto di quest’ultimo al rimborso per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 della differenza tra quanto versato all’erario dal sostituto d’imposta e quanto dovuto a seguito dell’applicazione dell’aliquota del 12,50% ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6 alle sole somme liquidate per il rendimento.

8. La complessità delle questioni affrontate e l’incertezza delle soluzioni giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie parzialmente il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie parzialmente il ricorso originano del contribuente, dichiarando il diritto di quest’ultimo al rimborso per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 della differenza tra quanto versato all’erario dal sostituto d’imposta e quanto dovuto a seguito dell’applicazione dell’aliquota del 12,50% alle sole somme liquidate per il rendimento. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-07-2011, n. 15287 assegno di invalidità

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso, depositato il 29.12.2004, T.S. lamentava il mancato riconoscimento da parte delle competenti commissioni sanitarie del suo diritto a percepire l’assegno di invalidità civile, chiedeva l’accertamento di tale diritto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la condanna dell’INPS a corrispondergli il richiesto beneficio, oltre accessori.

All’esito il Tribunale di Catania, ammessa ed espletata CTU, con sentenza n. 1180 del 2007 accoglieva la domanda dell’assegno di invalidità dal 1.01.2003, anzichè dalla data della domanda amministrativa.

La decisione anzidetta, impugnata da T., è stata confermata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 698 del 2007, che ha ritenuto corretta la decorrenza fissata dal primo giudice, giacchè solo a partire dal 30.12.2002 risultava il requisito dell’incollocamento al lavoro. Il T. ricorre per cassazione in base a due motivi. Resistono con rispettivi controricorsi l’INPS e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il ricorrente ha depositato memoria difensiva in data 12.09.2008 avverso il controricorso dell’INPS Viene autorizzata da parte del Collegio motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo del ricorso il T. denuncia violazione della L. n. 118 del 1971, art. 13 della L. n. 482 del 1968, artt. 1 e 19 degli artt. 115 e 446 c.p.c., della L. n. 68 del 1999, artt. 1 e 8; mentre con il secondo motivo lamenta violazione di norme di diritto, ed in particolare degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82, 130 e 133. 3. Il ricorso così formulato, proposto per impugnare la sentenza resa tra le parti dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 incorre nella violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto con l’art. 6 dell’anzidetto decreto legislativo.

Tale norma impone, per i casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo con la formulazione, a pena di inammissibilità, di un quesito di diritto, mentre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione 3 del motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Nel caso di specie il ricorso non presenta formulazione di un appropriato ed adeguato quesito di diritto, tale da consentire di individuare lo specifico contenuto dell’impugnazione e il profilo logico- giuridico risolutivo della questione introdotta, nè censura in modo specifico e chiaro il ragionamento attraverso il quale il giudice del gravame è giunto alla dichiarazione di improseguibiltà dell’appello.

Al riguardo si richiama recente indirizzo di questa Corte (in particolare Sezioni Unite sentenza n. 7258 del 26 marzo 2007, seguita da successiva giurisprudenza), secondo cui l’art. 366 bis c.p.c., non può essere interpretato nel senso che il quesito del diritto (e simmetricamente la formulazione del fatto controverso nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5) possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo del ricorso, perchè tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma, che, come già evidenziato, ha introdotto, a pena di inammissibilità, il rispetto di un requisito formale, da formularsi in maniera esplicita.

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di legittimità, in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte da D.L. n. 269 del 2003, che trova applicazione, ratione temporis, al presente giudizio successivo al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del citato D.L.), avendo lo stesso ricorrente dichiarato e documentato che il reddito del proprio nucleo familiare non supera la soglia di legge ai fini dell’esonero dalle spese di lite.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-08-2011, n. 17373 Prescrizione

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Svolgimento del processo

Con ricorso del 4 gennaio 2007 B.F. propose opposizione all’esecuzione intrapresa nei suoi confronti da S.E.R.I.T. Sicilia s.p.a..

Dedusse che tutti i crediti per i quali la controparte aveva agito in executivis erano prescritti.

Costituitasi in giudizio, l’opposta eccepì l’infondatezza delle avverse deduzioni. Chiese ed ottenne di chiamare in causa l’Agenzia delle Entrate, l’INAIL, il Comune di Canicattì e l’INPS. Con sentenza del 17 settembre 2008 il giudice adito ha rigettato l’opposizione.

Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione B.F., formulando quattro motivi e notificando l’atto a S.E.R.I.T Sicilia s.p.a., all’Agenzia delle Entrate, all’INAIL, all’Inps e al Comune di Canicattì.

Solo la prima ha notificato controricorso, mentre i difensori dell’INPS e dell’INAIL, muniti di idonea procura, hanno partecipato alla discussione orale.
Motivi della decisione

1.1 Con il primo motivo l’impugnante deduce insufficienza della motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l’operatività della prescrizione. Il giudice di merito avrebbe apoditticamente affermato che la notifica delle cartelle di pagamento era intervenuta prima della maturazione del termine di prescrizione, laddove una più attenta valutazione della documentazione versata in atti doveva indurlo ad andare di diverso avviso.

1.2 Con il secondo mezzo lamenta inesistenza della motivazione in ordine alla eccepita nullità della notifica di diverse cartelle esattoriali nonchè in ordine all’avvenuto pagamento dei crediti vantati dall’INPS. 1.3 Con il terzo deduce contraddittorietà della motivazione per essere stato il ricorso rigettato, dopo l’affermazione secondo cui esso era fondato.

1.4 Con il quarto denuncia violazione degli artt. 2934, 2943, 2945, 2948 cod. civ., nonchè della L. 8 agosto 19995, n. 335, art. 3, comma 9, per non avere il giudice di merito considerato che alcuni crediti si erano prescritti ancor prima della notifica della cartella esattoriale, mentre altri si erano prescritti successivamente.

2 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono per certi aspetti inammissibili, per altri infondate.

Mette conto evidenziare che il giudice di merito ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione per essere la notifica delle cartelle esattoriali intervenuta prima della maturazione della fattispecie estintiva.

3 Ora, la contestazione di tale secca enunciazione, segnatamente svolta nel primo motivo di ricorso, difetta in maniera macroscopica di autosufficienza, non essendo specificamente indicati gli atti e i documenti sui quali essa si fonda, laddove il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6 – di produrlo in atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere, riguardante il c.d. contenente, va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere assolto trascrivendone o riassumendone il contenuto, di talchè la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Cass. civ. 4 settembre 2008, n. 22303).

4 Nella fattispecie entrambi risultano inadempiuti. Non solo infatti l’impugnante non ha riprodotto il contenuto delle cartelle e delle relative relate, ma neppure ha indicato ove tali documenti siano rinvenibili, allegazione assolutamente indispensabile per porre la Corte in grado di controllare de visu la veridicità delle sue asserzioni.

5 Sotto altro, concorrente profilo, va poi osservato che le deduzioni relative alla pretesa inesistenza di talune notifiche nonchè all’intervenuto pagamento di taluno dei crediti azionati introducono questioni non trattate nella sentenza impugnata, e quindi nuove. Il ricorrente aveva pertanto l’onere, rimasto del tutto inadempiuto, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il già evocato principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, al fine ancora una volta, di dare alla Corte la possibilità di verificare la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18440).

6 Infine l’affermazione con la quale si apre la parte motiva della sentenza impugnata: l’opposizione è sembrata fondata e pertanto meritevole di accoglimento è palesemente frutto di un errore materiale, di talchè la denuncia di contraddittorietà della motivazione, segnatamente svolta nel terzo motivo, è priva di ogni consistenza.

7 Il ricorso deve in definitiva essere integralmente rigettato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200 (di cui Euro 3.000 per onorari) per SERIT Sicilia s.p.a.; Euro 1.800 (di cui Euro 1.600,00 per onorari), per l’INAIL, ed Euro 1.800,00 (di cui Euro 1.600,00 per onorari) per l’INPS, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-09-2011, n. 19342 Risarcimento dei danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – Con atto di citazione notificato il 12 ottobre 1995 C. S., titolare dell’omonima impresa edile, convenne davanti al Pretore di Melito Porto Salvo il Comune di Montebello Jonico, chiedendone la condanna, previa risoluzione di un contratto di appalto per esecuzione di lavori alla rete idrica comunale, al pagamento della somma di L. 15.941.522, a titolo di risarcimento del danno.

Premesso che in relazione al primo stato di avanzamento aveva ottenuto decreto ingiuntivo per l’importo di L. 26.316.980, il C. si doleva della protrazione ingiustificata della sospensione dei lavori e quindi chiedeva che i richiesti danni fossero commisurati al fermo tecnico del cantiere e dei mezzi d’impresa, nonchè al mancato guadagno in relazione ai lavori non eseguiti.

Il Comune di Montebello Jonico, costituitosi, contestava la fondatezza della domanda, evidenziando specifiche ipotesi di responsabilità della ditta appaltatrice, che si sarebbe rifiutata di portare a compimento l’opera. Pertanto chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento dell’appalto.

1.1 – Avverso la sentenza del Pretore adito, che aveva rigettato ogni domanda, compensando le spese processuali, proponeva appello il C., deducendo che erano state erroneamente valutate le risultanze istruttorie e che avrebbe dovuto essere disposta una consulenza tecnica d’ufficio allo scopo di verificare l’ammontare dei danni subiti.

Sì costituiva il Comune, chiedendo il rigetto del gravame e riproponendo, in via incidentale, le proprie richieste.

1.2 – Il Tribunale di Reggio Calabria, con la decisione indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado, osservando, per quanto qui interessa, che non poteva essere riconosciuto a titolo risarcitorio, in favore del C., alcun importo costituente accessorio delle somme già corrisposte dall’amministrazione comunale appaltante quale liquidazione del primo stato di avanzamento dei lavori eseguiti, dovendosi ritenere che dette ragioni avessero trovato o avrebbero dovuto trovare integrale soddisfacimento nell’ambito del procedimento monitorio in precedenza azionato dallo stesso imprenditore.

1.3 – Per la cassazione di tale decisione il C. propone ricorso, affidato ad unico motivo.

Il Comune di Montebello Jonico resiste con controricorso.
Motivi della decisione

2 – Nell’unico motivo proposto il ricorrente deduce vizio di omessa pronuncia e una non meglio precisata violazione di legge, sostenendo di aver chiesto, in entrambi i gradi del giudizio, anche la condanna del Comune al pagamento della differenza tra l’importo del primo stato di avanzamento lavori e la somma già versata, pari al cinque per cento, oltre all’Iva, per complessive L. 5.304.000. Il tribunale avrebbe erroneamente omesso di provvedere in merito tale domanda, priva di aspetti di natura risarcitoria.

2.1 – Il ricorso è inammissibile.

Come questa Corte ha costantemente ribadito, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (Cass., 9 ottobre 2008, n. 24791;

Cass., 11 giugno 2008, n. 15462; Cass., 19 marzo 2007, n. 6361; la citata Cass. Sez. Un., n. 15781 del 2005).

Del pari, se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando viene denunziato un error in procedendo è anche Giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia per il sorgere di tale potere – dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (Cass., 23 gennaio 2004, n. 1170).

2.2 – Il ricorso in esame – rivelandosi, pertanto, assolutamente carente dal punto di vista dell’autosufficienza e della specificità – non indica quali censure, ed in quali termini, sarebbero state formulate nell’atto di appello; nè le richieste sulle quali il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi, limitandosi ad affermare, in termini generici, che sarebbe stato chiesto anche il pagamento di somme, esulanti dalle pretese di natura risarcitoria (il cui rigetto non viene contestato in questa sede), inerenti al primo stato di avanzamento dei lavori.

2.3 – Tale palese violazione del principio di autosufficienza si rileva maggiormente significativa laddove si consideri che dall’esame delle conclusioni formulate dalla difesa del C., come trascritte nella decisione impugnata, non emerge alcuna specificazione della richiesta di pagamento in questione, laddove nella parte narrativa della stessa sentenza si precisa che la richiesta di condanna al pagamento della somma di L. 15.941.522 (la medesima riproposta nelle richiamate conclusioni) era stata sin dall’inizio effettuata "a titolo di risarcimento dei danni conseguiti all’illegittima e perdurante sospensione dei lavori appaltati". A fronte, poi, di una decisione di primo grado di totale rigetto delle proprie richieste, il ricorrente avrebbe dovuto in questa sede richiamare e trascrivere il motivo di impugnazione relativo al rigetto della domanda ovvero al suo omesso esame, specificando le modalità e i termini con cui sarebbe stata avanzata.

2.4 – Deve quindi procedersi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti dell’ente controricorrente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore del Comune di Montebello Jonico, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidare in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.