Cons. Stato Sez. VI, Sent., 24-01-2011, n. 459 Trasferimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Viene in decisione l’appello proposto dal Ministero delle Comunicazioni per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale perla Sardegna, sezione prima, 10 agosto 2005, n. 1774.

La sentenza di primo grado ha annullato l’ordine di servizio del 18 dicembre 1989 con il quale l’originario ricorrente, signor Nino Giardina, era stato assegnato all’officina P.legrafonica di Sassari, conservando però, l’applicazione presso Cagliari ed ha condannato il Ministero delle Comunicazioni al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2.500,00.

Il Ministero delle Comunicazioni ora appella per sostenere il difetto di legittimazione passiva rispetto al ricorso di primo grado e, quindi, per ottenere la riforma del capo della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio.

2). L’appello merita accoglimento.

Il Ministero della Comunicazioni non aveva, infatti, legittimazione passiva rispetto al ricorso di primo grado in quanto il signor Giardina, pur appartenendo al II reparto del Circolo costruzioni telefonoche e telegrafiche di Cagliari, non era mai transitato nei ruoli del Ministero, bensì in quelli dell’Ente P. (ora P. I. s.p.a.) in applicazione dell’art. 6, comma 2, d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla l. 29 gennaio 1994, n. 71.

In tal senso si era, del resto, già chiaramente espresso questo Consiglio di Stato con la decisione VI, 20 ottobre 2004, n. 7029 che, proprio sul presupposto del difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Comunicazioni, aveva annullato una precedente sentenza, resa sullo stesso ricorso, del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna (sentenza 12 maggio 1999, n. 588), che aveva disposto il rinvio al Tribunale regionale per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ente P. (ora P. italiane s.p.a.), unico legittimato passivo.

3). L’appello va, quindi, accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il capo della sentenza di primo grado che condanna al pagamento delle spese il Ministero delle Comunicazioni.

Sussistono i presupposti, in considerazione della peculiarità della vicenda, per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 9542/2005,, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il capo della sentenza di primo grado che condanna al pagamento delle spese processuali il Ministero delle Comunicazioni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-12-2010) 11-02-2011, n. 5143 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

N.D. è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere con ordinanza 16.11.09 per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. (proc.to "(OMISSIS)").

Il gip rigettava la richiesta di revoca della misura.

Il Tribunale ex art. 310 c.p.p. confermava, escludendo la sussistenza della preclusione ex art. 649 c.p.p., poichè la sentenza di n.l.p. del gup del Tribunale di Catanzaro nel procedimento "(OMISSIS)", in data 25.3.08, non ha ad oggetto lo stesso fatto.

Ricorre il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: l’odierna imputazione fa data dal gennaio 04, ma il materiale indiziario utilizzato è rappresentato da intercettazioni compiute negli 06-07 e si riferisce perciò ad un periodo coperto da quella sentenza.

Null’altro è dato riscontrare a carico dell’indagato in data successiva al marzo 08.

Non sono determinanti, al fine di marcare la diversità dei contesti associativi (con la conseguente affermazione della diversità del fatto), le differenze riguardanti i membri della compagine, l’ambito territoriale di operatività, la tipologia dei reati commessi.

Le censure sono fondate.

La diversità delle associazioni criminali è postulata, ma non dimostrata.

Ai fini dell’individuazione di un sodalizio ex art. 416 bis c.p. sono determinanti l’elemento personale (con la distribuzione gerarchica dei ruoli), le strutture organizzative e logistiche, l’ambito territoriale e la tipologia dei reati-fine.

I tratti distintivi fra due gruppi criminali indiziano la diversità delle compagini, sempre che ciascuna sia dotata di autonomia decisionale ed operativa rispetto all’altra.

Nella specie si tratta di indagare se il secondo gruppo, operante fuori della Calabria, e segnatamente del tenimento di Capo Rizzuto, sia un’articolazione del primo ovvero abbia agito con proprie strutture e specifiche finalità, che ne connotino l’autonomia e la peculiare identità.

A siffatta carenza motivazionale dovrà ovviare il giudice di rinvio.

L’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

La Cancelleria curerà gli adempimenti di rito.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione di cui all’art. 94 d. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-04-2011, n. 9160 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Nell’ambito di un procedimento penale per truffa nei confronti di tale M.C. ed altri, avente ad oggetto lo svolgimento fraudolento di attività di intermediazione finanziaria, venivano acquisiti dei tabulati meccanografici, sulla scorta dei quali, nonchè, delle denunce presentate dagli investitori raggirati, si procedeva all’accertamento di varie posizioni reddituali.

In tale quadro veniva notificato all’odierno ricorrente R. P.A. un avviso di accertamento, con il quale l’Ufficio di Genova dell’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione le somme accreditate nell’anno 1995 su due distinti conti, ritenute remuneratorie dei capitali investiti.

1.1. – La Commissione tributaria provinciale di Genova accoglieva il ricorso del contribuente, rilevando l’inadeguatezza, sotto il profilo probatorio, dei tabulati meccanografici e osservando, quindi, come non fosse possibile ritenere che vi fosse stata una produzione di interessi.

1.2 – La Commissione tributaria regionale della Liguria, con la decisione indicata in epigrafe, accogliendo l’appello proposto dall’Ufficio, confermava l’atto impositivo, all’esito di un esame delle risultanze acquisite, vale a dire i tabulati suddetti posti in relazione con le domande di insinuazione al passivo del fallimento del M. da parte del contribuente.

1.2 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il R., sulla base di tre motivi, illustrati con memoria.

L’Agenzia delle Entrate non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione

2. – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

La censura attiene essenzialmente al valore probatorio attribuito ai tabulati utilizzati dal M. – si sostiene – per i suoi scopi truffaldini, la cui inattendibilità sarebbe stata posta in evidenza dagli stessi verbalizzanti della Guardia di Finanza.

Si aggiunge, con riferimento al profilo motivazionale, che la Commissione tributaria regionale non avrebbe adeguatamente dimostrato l’attendibilità dei tabulati stessi, anche alla luce delle considerazioni svolte dai giudici di primo grado e dei richiami dell’appellato al decreto di rinvio a giudizio del M. in ordine al reato di truffa.

Il motivo è in parte inammissibile, ed in parte infondato. La censura, a ben vedere, investe un profilo essenzialmente riservato al giudice del merito, vale a dire la valutazione del materiale probatorio, e, in parte qua, attiene ad aspetti sottratti al sindacato di questa Corte, se non per quanto attiene al controllo della motivazione.

A tale riguardo appare doveroso precisare che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perchè spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.

L’art. 360 c.p.c., n. 5 – infatti – non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti. Deriva, da quanto precede, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr. Cass., 22 aprile 2010, n. 9547).

Tanto premesso, deve osservarsi che, a fronte del richiamo, da parte del ricorrente, a mere valutazioni contenute nel processo verbale di constatazione, in quanto tali prive – al contrario di quanto si sostiene nel ricorso – di fede privilegiata, nonchè all’emissione di decreto di rinvio a giudizio del M. in sede penale, privo di rilievo nel giudizio tributario, la Commissione tributaria regionale è pervenuta al convincimento circa il valore probatorio dei tabulati, ponendo in evidenza il positivo riscontro costituito, anche per quanto attiene agli interessi de quibus, dalle domande di insinuazione al passivo del fallimento del promotore proposte dal R. stesso.

2.1 – Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 640 c.p. e art. 821 c.c., in relazione all’art. 2727 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, affermandosi, in sostanza, l’erronea valutazione degli aspetti di natura presuntiva, alla luce della perdita del capitale (con conseguente impossibilità di produzione di interessi) ad opera dell’azione truffaldina del M., in considerazione della quale assumerebbero natura ambivalente due assegni consegnati dal promotore al R..

Anche tale motivo è prevalentemente rivolto a una diversa valutazione delle risultanze processauli, e, sotto tale profilo, ne va rimarcata l’inammissibilità. L’aspetto concernente la dedotta inconciliabilità fra attività fraudolenta del M. e la produzione di interessi, vale a dire la sussistenza o meno in capo al ricorrente della giuridica disponibilità dello somme de quibus, che in casi analoghi (risultando, tuttavia, giudizialmente accertato) ha comportato una decisione favorevole al contribuente (cfr. Cass., 12 novembre 2010, n. 22980; Cass., 23 ottobre 2006, n. 22772), nel caso di specie rimane sullo sfondo, non essendo richiamato alcun elemento fattuale deponente in tale senso, a prescindere dal riferimento al decreto di rinvio a giudizio, privo, come già rilevato, di significativa rilevanza nel giudizio tributario (cfr., in generale, Cass. Sez. Un., 19 gennaio 2010, n. 674).

Mette conto di rilevare, per altro, che, se anche risultassero giudizialmente accertati, i comportamenti penalmente rilevanti che uno dei contraenti perpetri in danno dell’altro ai fini alla stipulazione di un contratto, ovvero nell’ambito del suo svolgimento, risolvendosi in causa di annullamento o di risoluzione per inadempimento, non vanificano di per sè stessi il sinallagma contrattuale, giacchè questo resta in vita fino all’esperimento, in concreto non evocato, delle correlative azioni costitutive (Cfr., in un caso assolutamente analogo, Cass., 22 febbraio 2008, n. 4612).

Quanto all’emissione di assegni all’ordine del R. per circa L. 28 milioni, il ricorrente si limita a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda, sostenendo che non si tratterebbe di percezione di interessi, come ritenuto nella sentenza impugnata, bensì "della restituzione del capitale indebitamente stornato", sulla base di una personale valutazione del materiale probatorio.

Non può omettersi di rilevare, a tale riguardo, che il convincimento della Commissione tributaria regionale risulta fondato non solo su un esame approfondito delle schede di conto corrente, ma anche, vale bene rimarcarlo, sull’ammissione al passivo del fallimento del M. dei crediti vantati dal R., per "l’ammontare complessivo di L. 280.456.000 e di L. 78.381.000 (quale importo comprensivo di capitale investito e di interessi maturati)". 2.2 – Con il terzo motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42 e art. 1703 c.c., in relazione all’art. 2727 c.c., nonchè vizio motivazionale, rilevandosi come, in presenza di un rapporto assimilabile piuttosto a un mandato che a un mutuo, sarebbe mancata la dimostrazione, non desumibile in via presuntiva dal tipo di rapporto giuridico, della percezione degli interessi.

Il motivo è infondato.

Premesso che la giuridica disponibilità, in capo al R., degli interessi capitalizzati risulta affermata, nell’impugnata decisione sulla base di un’attenta disamina degli accrediti risultanti dalle operazioni annotate sui conti acquisiti, con particolare riferimento alla "capitalizzazione degli interessi, per tacito consenso al loro reinvestimento", deve richiamarsi il principio, già affermato da questa Corte, in base al quale la patrimonializzazione della rendita di un capitale non ne esclude la percezione, rappresentandone una modalità di utilizzo (cfr. Cass., 22/9/2003, n. 13995. Cfr, altresì, Cass., 20/2/2006, n. 3626, nonchè la recente Cass., 8 ottobre 2010, n. 20859).

Avuto riguardo alla particolare natura del rapporto, e alle difficoltà correlate alla sua qualificazione giuridica, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-01-2011) 15-03-2011, n. 10430 applicazione della pena Reato continuato e concorso formale Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

J.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Monza in data 26 maggio 2010 con la quale gli è stata applicata, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, con l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, ritenuta l’attenuante di cui al medesimo art. 73, comma 5, e la pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, primo periodo. Il ricorrente lamenta violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 444 e 546 cod. proc. pen., e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14. In particolare il ricorrente deduce difetto di motivazione e, con riferimento al reato relativo alla violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, assume l’illegittimità del provvedimento amministrativo del Questore non adeguatamente motivato.

Con motivi aggiunti il ricorrente rappresenta l’intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 61 c.p., n. 11 bis che imporrebbe comunque l’annullamento della sentenza in quanto è stata considerata l’aggravante prevista da tale norma dichiarata incostituzionale, e tale dichiarazione equivale a norma favorevole che, ai sensi dell’art. 2 cod. pen. va applicata retroattivamente.
Motivi della decisione

La sentenza va annullata per una sopravvenuta causa di nullità della decisione, che investe la qualificazione aggravata della condotta criminosa e la definizione del trattamento sanzionatorio applicato allo J.. Causa che discende dalla dichiarata incostituzionalità della circostanza aggravante della clandestinità ex art. 61 c.p., n. 11 bis contestata all’imputato, disposizione (introdotta nel codice penale dalla L. 24 luglio 2008, n. 125) dichiarata incostituzionale con sentenza n. 249/2010 della Corte Costituzionale. La circostanza aggravante in parola ha spiegato incidenza nel determinismo della pena applicata all’attuale ricorrente segnatamente per quanto concerne la pena base del calcolo della sanzione, individuata in quella relativa al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 (aggravato dal solo non costituzionale art. 61 c.p., n. 11 bis). Donde il potenziale interesse dell’imputato a far valere – ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 4 – la sopravvenuta illegittimità della contestazione in parte qua in ragione dell’effetto abolitivo dell’art. 61 c.p., n. 11 bis, prodotto dalla sentenza n. 249/2010 della Corte Costituzionale.

Interesse del prevenuto che trascende gli esiti decisori quoad poenam della sentenza di cui all’art. 444 c.p.p., per estendersi ai profili di natura esecutiva connessi al passaggio in giudicato della sentenza. In proposito giova evidenziare che l’art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a) disposizione non a caso dichiarata anch’essa incostituzionale, in via consequenziale, dal giudice delle leggi con la suddetta sentenza n. 249/2010, precludeva la sospensione dell’esecuzione espiativa di pene detentive inferiori a tre anni di reclusione per i reati qualificati dall’aggravante della clandestinità ex art. 61 c.p., n. 11 bis, oggi rimossa anche dalla disciplina dell’esecuzione penale. L’impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con coeva restituzione degli atti al Tribunale di Monza per l’ulteriore corso di giustizia, perchè la pena illegittimamente approvata dal giudice di merito priva di validità la piattaforma negoziale sulla quale è maturato l’accordo sanzionatorio intercorso tra le parti e rende nulla la sentenza che ha ratificato quell’erroneo accordo. Di guisa che il Tribunale e le parti sono chiamate a compiere una valutazione ex novo della regiudicanda senza preclusioni di sorta riconducibili alla fase processuale già invalidamente esaurita, sì da poter accedere ad una rinegoziazione dell’accordo per l’applicazione di una pena conforme a criteri di legalità ovvero alla rinuncia dell’accordo medesimo, dando ingresso al giudizio ordinario o al giudizio abbreviato (cfr. ex plurimis: Cass. Sez. 5A, 229.2006 n. 1411, P.G. c/ Braidich, rv.

236033; Cass. Sez. 6A, 7.1.2008 n. 7952, Pepini, rv. 239082).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Monza per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.