Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-05-2013) 23-10-2013, n. 43371

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con sentenza dell’11 gennaio 2012, il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, applicava ex art. 444 c.p.p. a I. G., imputata di furto aggravato di energia elettrica ex art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 2, la pena di 4 mesi di reclusione e 155,00 Euro di multa.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale di Messina, deducendo inosservanza o erronea applicazione dell’art. 625 c.p., comma 1 (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) perchè la pena-base (sei mesi di reclusione) è stata determinata in misura inferiore al minimo edittale (1 anno) previsto per il reato di furto aggravato, in assenza di riconoscimento di attenuanti.
3. Con memoria del 15 maggio 2013, il difensore dell’imputata, avv. xxx, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale di Messina o di rigettarlo, deducendo che, una volta intervenuta la sentenza che recepisce l’accordo tra le parti, non è più consentito prospettare censure o sollevare questioni attinenti la sussistenza del fatto, la sua attribuzione o le modalità di determinazione della pena. Il difensore evidenzia altresì che nel verbale di udienza dell’11 gennaio 2012 si legge che c’è stato riconoscimento delle attenuanti generiche, per cui correttamente il giudice ha fatto riferimento, nel determinare la pena base, all’art. 624 e non all’art. 625 c.p..
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Dal verbale di udienza dell’1 gennaio 2012 risulta che le parti sono partite dalla pena base di 6 mesi di reclusione e 309 Euro di multa, "previa concessione delle attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti", per cui correttamente hanno fatto riferimento alla pena prevista dall’art. 624 c.p., per il delitto di furto, che è parti alla reclusione da sei mesi a tre anni ed alla multa da Euro 154 a Euro 516.
In conclusione il ricorso è infondato e la sentenza dev’essere confermata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent.n. 470/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Elvio Antonelli Consigliere

Marina Perrelli Referendario, relatore

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 225/2009, proposto da Giancarlo Bersan, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Zantedeschi ed Antonio Bortoluzzi, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo, in Venezia – Mestre, Via S. Pio X n. 21;

CONTRO

La Prefettura della Provincia di Verona, in persona del prefetto pro tempore, non costituita in giudizio;

PER L’ANNULLAMENTO

dell’ordinanza della Prefettura di Verona n. 5221284 – 2008/ BIS Area III S.P. del 10.10.2008, notificata il 22.10.2008, con la quale veniva ordinata la revoca, quale sanzione amministrativa accessoria, della patente di guida cat. B, numero VR – 5221284 K;

visto il ricorso, notificato il 24 dicembre 2008 e depositato presso la Segreteria il 22 gennaio 2009, con i relativi allegati;

visti gli atti tutti di causa;

udito all’udienza camerale dell’11 febbraio 2009 (relatore il Referendario Marina Perrelli), l’avv. Zantedeschi per la parte ricorrente;

considerato che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alla parte ricorrente come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e questa non ha espresso rilievi o riserve;

ritenuto che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:

rilevato che il ricorso risulta essere stato notificato alla Prefettura di Verona, in persona del Prefetto pro tempore, presso il suo domicilio reale anziché presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato;

ritenuto che l’omessa notifica presso il domicilio legale previsto dall’art. 11 del R.D. n. 1611/1933, come modificato dall’art. 1 della legge n. 260/1958 ed integrato per i giudizi innanzi al Tar dall’art. 10, comma 3, della legge n. 103/1979, determina la nullità della stessa alla quale consegue l’inammissibilità del ricorso;

rilevato che nulla va disposto sulle spese in considerazione della mancata costituzione dell’amministrazione resistente;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio dell’11 febbraio 2009 .

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 225/09

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Cass. pen., sez. Unite 14-11-2006 (26-09-2006), n. 37483 – Detenzione per altra causa sopravvenuta – Legittimo impedimento a comparire – Conoscenza da parte del giudice – Obbligo di rinvio

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Osserva

1. Il 10 dicembre 2004 la Ca di Venezia, in parziale riforma della sentenza in data 19 gennaio 1996 del Tribunale di Vicenza – che aveva condannato F? A? a pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui agli articoli 110, 453, n. 4, 458 Cp – riqualificava il reato ai sensi degli articoli 455 e 458 Cp, ritenendo non comprovato il previo concerto con gli autori della falsificazione; riduceva, conseguentemente, la pena inflitta dal primo giudice e confermava nel resto.

Nel pervenire alla resa statuizione, i giudici dell’appello rigettavano, tra l’altro, una eccezione difensiva con la quale si era dedotta la nullità dell’ordinanza resa in primo grado all’udienza del 19 gennaio 1996, reiettiva della istanza di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell’imputato, detenuto per altra causa e per il quale non era stata disposta la traduzione in udienza. Rilevavano che l’imputato era stato presente in precedenti udienze; che il 6 ottobre 1995 la sua posizione era stata stralciata ed il processo rinviato all’udienza del 19 gennaio 1996; che nel frattempo era stata disposta la sua carcerazione per altro titolo di reato ed il 23 dicembre 1995 era stata disposta la detenzione in semilibertà, con fine pena al 15 febbraio 1996; che ?quanto meno a partire dal 23 dicembre 1995 l’A? sapeva che in occasione dell’udienza fissata per il 19.1.96 egli si sarebbe trovato in stato detentivo?; che ?solo il giorno 10 gennaio 1996, ben 18 giorni dopo e solo 8 giorni prima dell’udienza?, egli aveva richiesto al magistrato di sorveglianza la ?concessione del permesso-premio al fine di presenziare alla suddetta udienz&?, omettendo di ?far pervenire con qualche anticipo comunicazione della sua attuale detenzione al Tribunale di Vicenza? e limitandosi ?a comunicare tale circostanza – tramite il suo difensore – il giorno stesso dell’udienza 19 gennaio 1996?.

Riteneva la Corte territoriale – richiamando arresti giurisprudenziali di questa Sc – che ?esiste una sorta di onere a carico dell’imputato-detenuto di attivarsi al fine di essere presente all’udienza che lo riguarda: la mancata concessione del permesso premio da parte del magistrato di sorveglianza competente, investito della questione solo otto giorni prima dell’udienza, e, oltretutto, la mancata comunicazione della detenzione dell’imputato al Tribunale di Vicenza con un qualche anticipo rispetto all’udienza in questione, dimostrano l’insufficienza dell’attività posta in essere dallo stesso imputato.

2. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso l’imputato, con un unico motivo di doglianza deducendo che illegittimamente il primo giudice ne aveva dichiarato la contumacia, ?nonostante la tempestiva eccezione difensiva finalizzata alla traduzione dell’imputato detenuto per altra causa ovvero al rinvio del giudizio?. Rileva che egli certamente versava in una situazione di legittimo impedimento e che ?solo la mancata conoscenza dello stato di detenzione può giustificare il giudizio contumaciale? essendo stato assolto da parte sua ?l’obbligo? di allegazione e di eccezione?.

3. Il ricorso veniva assegnato alla quinta Sezione penale, la quale, con ordinanza resa all’udienza del 6 aprile 2006, ne disponeva la rimessione a queste Su, ai sensi dell’articolo 618 c.p.p..

Rilevava la Sezione remittente che sul punto era insorto un contrasto nella giurisprudenza di questa Sc: un primo orientamento ha, infatti, ritenuto che, salva l’ipotesi di carcerazione (ovviamente in diverso procedimento) avvenuta a ridosso immediato dell’udienza, l’imputato ha l’onere di segnalare tempestivamente il suo stato di detenzione e la sua volontà di partecipare al processo, sicché in difetto di tempestiva segnalazione non sussiste per il giudice, venuto poi a conoscenza dell’impedimento, l’obbligo di rinviare la trattazione del processo al fine di disporre la traduzione dell’imputato medesimo. l’opposto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto, invece, la insussistenza di un siffatto onere a carico dell’imputato, rilevando solo l’accertato assoluto impedimento dello stesso a comparire.

4. Il Primo Presidente ha fissata l’odierna udienza per la trattazione del ricorso.

5. La questione sottoposta all’esame di queste Su può così sintetizzarsi: ?se la detenzione per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integri un legittimo impedimento a comparire dell’imputato (preclusivo del giudizio contumaciale), anche nel caso in cui egli avrebbe potuto comunicare al giudice il sopravvenuto stato di detenzione, in tempo utile per consentirne la traduzione?.

5.1 Come richiama l’ordinanza della sezione remittente, si è al riguardo determinato un contrasto nella giurisprudenza di questa Sc, insorto già sotto il vigore del previgente c.p.p. del 1930, protrattosi poi pur dopo l’entrata in vigore dell’attuale codice di rito.

Un primo indirizzo, infatti, sotto il vigore del previgente testo normativo del 1930 ha ritenuto legittima la declaratoria di contumacia dell’imputato detenuto per altra causa quando l’impedimento a comparire sia imputabile a sua condotta che non abbia reso possibile la tempestiva traduzione in udienza (Cassazione, Sezione seconda, 11 luglio 1988, 4682/90), chiarendosi che quando il giudice non ha conoscenza dello stato detentivo dell’imputato, e non ha perciò potuto provvedere alla sua tempestiva traduzione, l’imputato medesimo ha l’onere di informarlo, e se a tanto non adempie non può addurre l’esistenza di un assoluto impedimento (Cassazione, Sezione prima, 7064/89). S?è ulteriormente chiarito che ?un tale onere non risulta legislativamente imposto ma rientra certamente fra i principi intesi ad un sollecito svolgimento del processo?? (Cassazione, Sezione sesta, 5299/87).

Tale indirizzo è stato confermato nel vigore dell’attuale disciplina codicistica (Sezione quarta, 36916/05; 46001/03; Sezione sesta, 5689/00; Sezione terza, 7161/00; Sezione prima, 12927/01; 4230/98; Sezione quarta, 2119/97). In particolare, la prima di tali decisioni, ribadendo, consapevole del contrasto, che ?esiste un onere dell’imputato di segnalare tempestivamente lo stato di detenzione (ovviamente quando si tratti di diverso procedimento) e la sua volontà di partecipazione al processo?, rileva che il diverso orientamento ?fá leva sul dato formale dell’esistenza di un onere di tempestiva comunicazione dell’impedimento per il solo difensore? per dedurne l’inesistenza di un analogo onere a carico dell’imputato?; laddove, ?trattandosi, se esistente,

non di nullità assoluta (perché non riguarda l’omessa citazione ma l’intervento dell’imputato) bensì dì nullità a regime intermedio risulta ? applicabile la disciplina di carattere generale sulla deducibilità delle nullità (articolo 182, comma 1 c.p.p.) che esclude che le nullità possano essere dedotte da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa; nella specie con la mancata tempestiva segnalazione dell’impedimento sopravvenuto in altro procedimento?.

Tale principio è temperato dall’assunto che ?solo se la detenzione sopravviene a ridosso immediato dell’udienza può ammettersi che la comunicazione avvenga direttamente in udienza anche attraverso il difensore, purché risulti circostanziata e riferisca la volontà dell’imputato di essere presente al dibattimento. l’inosservanza di tale obbligo di diligenza rende legittima l’ordinanza contumaciale? (Sezione terza, 7161/00, cit.).

5.2 l’opposto indirizzo è stato pur esso ripetutamente espresso sotto il vigore del previgente codice del 1930, affermandosi che il sopravvenuto stato di detenzione per altra causa dell’imputato, cui sia stato ritualmente notificato in stato di libertà il decreto di citazione a giudizio, non seguito dall’ordine di traduzione in udienza, è causa di legittimo impedimento preclusivo della dichiarazione di contumacia, quando lo stato di detenzione sia stato portato a conoscenza del giudice prima della sentenza (Sezione quinta, 12075/80; Sezione prima, 312/81; 3634/83; 10810/84). S?è chiarito che non può ritenersi sussistente a carico dell’imputato, regolarmente citato a comparire in stato di libertà, l’onere di richiedere la sua traduzione in udienza qualora, successivamente alla notifica del decreto di citazione a giudizio ma prima dell’udienza fissata per il dibattimento, venga posto in stato di detenzione per altra causa, sicché in tale ipotesi il giudice non può legittimamente dichiararne la contumacia, deve disporne la traduzione in udienza (Sezione prima, 6994/85; 13074/87, Sezione quinta, 2622/79).

Tale orientamento è stato ribadito sotto il vigore della vigente disciplina codicistica (Sezione seconda, 6490/03; 41252/02; Sezione prima, 13593/01; Sezione sesta, 5776/00; 9446/99; Sezione prima, 738/1998; 5989/97; 11193/94; Sezione sesta, 10413/93; Sezione prima, 9721/92; Sezione quarta, 5834/91; 13715/90). Si è, in tale contesto, affermato che ?solo la mancata conoscenza dello stato dì detenzione dell’imputato, con la conseguente impossibilità di disporne la traduzione, può legittimare un giudizio contumaciale?, ?né (l’imputato), avendolo fatto il suo difensore, ha l’onere di comunicare tempestivamente il suo stato onde consentire una tempestiva sua traduzione all’udienza fissata, in quanto ciò non è previsto da alcuna norma? (Sezione sesta, 5989/97). S?è specificato che l’articolo 486.5 c.p.p. ?conferisce rilievo al legittimo impedimento del difensore solo se tempestivamente comunicato, mentre nessun onere di preventiva e sollecita comunicazione è imposto all’imputato dalle disposizioni dei commi 1 e 3 dello stesso articolo, le quali subordinano la rilevanza dell’assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento alla sola condizione che questo risulti obiettivamente accertato?; e s?è soggiunto che ?alla valenza interpretativa di tale argumentum a contrario si aggiunge il chiaro disposto dell’articolo 587 (rectius: 487), IV comma, c.p.p., secondo cui l’ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l’assenza dell’imputato è dovuta? ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento, dal che deve trarsi che la nullità della dichiarazione di contumacia è determinata dalla coeva

esistenza della prova, comunque acquisita, dell’impedimento dell’imputato, ancorché non da costui tempestivamente comunicato?, e la omessa comunicazione da parte dell’imputato all’autorità giudiziaria del suo sopravvenuto stato detentivo costituendo una ?facoltà, ma non? obbligo od onere di fare? (Sezione prima, 738/97, cit.).

6. Alla proposta questione, come sopra riassunta, queste Su ritengono di dover dare risposta affermativa, per le ragioni normative e sistematiche di seguito indicate.

7. Giova, invero, premettere, sotto un profilo dì ordine generale, che la contumacia (dal più verosimile etimo contemnere: ?non tenere in conto, non curarsi, disprezzare»), ora disciplinata dall’articolo 420quater c.p.p.,

connota una situazione processuale caratterizzata dalla condotta dell’imputato che, sebbene regolarmente citato in giudizio, non vi compaia, senza giustificare un legittimo impedimento. Gli elementi costitutivi di tale situazione processuale sono stati tradizionalmente individuati in:

a) un fatto giuridico positivo, la sussistenza di una regolare vocatio in iudicium;

b) un atto giuridico negativo, la mancata comparizione;

c) un atto giuridico negativo (la mancata prova), che si ricollega ad un fatto negativo (mancanza

dell’impedimento).

Vieppiù nell’ottica di un processo a carattere accusatorio, la partecipazione dell’imputato al ?suo? processo è condizione indefettibile per il regolare esercizio della giurisdizione; essa afferisce al fondamentale diritto di difesa (autodifesa) e non è perciò confiscabile, nulla, peraltro, ostando a che, come altri diritti, anche questo possa essere semmai oggetto di rinuncia da parte del titolare dello stesso, in presenza di non equivoca manifestazione di volontà abdicativa in tal senso. Il processo contumaciale si caratterizza, quindi, come situazione eccezionalmente derogatoria alla regola generale, che in tanto può legittimamente determinarsi in quanto il giudice accerti la sussistenza di quegli elementi costitutivi suindicati. Ne consegue, tra l’altro, che le relative norme sono di stretta interpretazione e non possono diversamente trovare analogica applicazione in situazioni non normativamente prefigurate.

7.1 La dottrina ha da tempo posto in rilievo le connotazioni innovative dell’istituto rispetto alla sua disciplina originaria dettata nel previgente codice di rito (emblematicamente evocando, tra l’altro, il disposto degli articoli 497.3, 498.3 c.p.p. del 1930) e ricordato come anche la legge 22/1989 (di poco posteriore alla promulgazione del nuovo codice, avvenuta con Dpr 447/88, Gu 24 ottobre 1988, suppl. ord.), contenesse rilevanti novità in riferimento alla regolamentazione dell’istituto, le cui origini devono ritenersi collegate anche ai vincolanti contenuti di accordi pattizi internazionali, che, per vero, assumono rilevanza decisiva nella questione che occupa, come di seguito si chiarirà.

l’articolo 111 Costituzione, come novellato dall’articolo 1 legge costituzionale 2/1999, ha ora costituzionalizzato il principio del ?giusto processo?, tra l’altro statuendo che ?ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti? e la legge assicura che la persona accusata ?abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo?. ÿ del tutto

evidente che l’esercizio di tali facoltà postula la piena espansione del diritto di autodifesa, che solo la presenza della parte nel processo è in grado di assicurare; diritto che può essere oggetto di volontaria rinuncia, mediante un prestato assenso al giudizio in absentia, giammai di atti confiscatori in mancanza di quest?ultimo.

l’articolo 175.2 c.p.p., in tema di restituzione nel termine, come novellato dalla legge 60/2005, di conversione del Dl 17/2005, reca ora che, ?se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione?. Ed ancora, quindi, ciò che rileva, ai fini di tale istituto, è la circostanza che l’imputato, pur avendo avuto effettiva conoscenza del procedimento, abbia o meno ?volontariamente rinunciato a comparire?.

Il giudizio in absentia, dunque, per poter esplicare appieno i suoi effetti processuali, impone che venga preservato il diritto dell’imputato ad essere presente in udienza, salvo un suo espresso o non equivoco atto di rinuncia in tal senso.

8. Ma è anche sul versante delle norme pattizie internazionali che il principio trova indefettibile affermazione.

La legge delega 81/1987 (replicando quanto già contenuto nell’articolo 2 della legge delega 108/74), stabiliva, all’articolo 2, che il c.p.p. deve? adeguarsi alle norme all’articolo 2, che ?il c.p.p. deve? adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale ???.

Le Su civili di questa Sc, nel prendere in esame l’efficacia nell’ordinamento interno delle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, hanno riconosciuto la natura immediatamente precettiva e la posizione sovraordinata delle norme convenzionali, così sancendo anche l’obbligo per il giudice di disapplicare la norma interna che sia in contrasto con la norma pattizia dotata di immediata precettività nel caso concreto (cfr. Cassazione, Su, 28508/05, e la giurisprudenza ivi richiamata). Dal canto suo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte sottolineato che, con lo strumento convenzionale, le parti non si sono limitate ad assumere reciprocamente una serie di obblighi, ma hanno istituito un sistema di garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà fondamentali (CEDU, 7 luglio 1989, Socring c. Regno Unito, 87; id., 25 marzo 1995, Loizidou c. Turchia, 70), costituito da norme che hanno ?vocazione? a spiegare i propri effetti negli ordinamenti interni dei singoli Stati e – come si annota in dottrina – ?raggiungono direttamente gli individui?, divenendo effettive ed operanti nel momento della loro formazione?, quindi ?senza l’intervento dei sistemi giuridici interni?.

ÿ vero che, nonostante l’autorevole decisione delle Su, sul potere del giudice di disapplicare le norme interne in conflitto con quelle della Convenzione, la giurisprudenza continua ad essere contrastante (v. Cassazione civ., 12810/06, 11887/06), e però nel caso in esame l’articolo 6.3 della Convenzione europea viene in rilievo non per disapplicare la legge interna, ma solo per interpretarla e a questo scopo non è dubbio che la norma convenzionale costituisca un riferimento decisivo.

8.1 l’articolo 6.3, lettera e), d) ed e), della testé citata Convenzione prescrive, tra l’altro, che ?ogni accusato ha più specialmente diritto? a e) difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta??; d) ?interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico?; e) ?farsi assistere gmtuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata in udienza?.

Il Patto internazionale sui diritti civili e politici (adottato a New York il 16 dicembre 1966, reso esecutivo con legge 881/77, ed entrato in vigore per l’Italia il 15 dicembre 1978) reca, nel suo articolo 14.3, lettera d), e) ed f) che ?ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza.. d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta??; ? e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l’interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico?; ?f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso in cui egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza?.

Possono, in tale contesto, ricordarsi anche le nove ?regole minime? raccomandate ai governi dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, con la Risoluzione n. 11 del 21 maggio 1975, che prescrivono garanzie per l’imputato assente nel processo, ?salvo che si sia accertato che egli si è sottratto volontariamente alla giustizia?.

8.2 Nel delibare il contenuto e la portata dell’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il Giudice di Strasburgo ha avuto modo di rilevare (sentenza

anche sentenza 12 febbraio 1985, Colozza e. Italia, Serie A, n. 89; n. 67972/01, Sornogyi; 10.11.2004, 56581/00, Seydovic; in tale contesto può ricordarsi anche il parere 27.7.1999 del Comitato dei diritti ?umani dell’Onu, Malaki) che 1a facoltà per l’accusato di prendere parte all’udienza discende dall’oggetto e dalla ratio dell’insieme dell’articolo. Del resto, gli alinea e), d) ed e) del paragrafo 3 riconoscono ad ?ogni persona accusata? il diritto dì ?difendersi personalmente?, ?esaminare o far esaminare i testimoni? e ?farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza?, cose che non si concepiscono senza la sua presenza?. Ha, quindi, rilevato che ?né la lettera né la ratio dell’articolo 6 della Convenzione impediscono ad una persona di rinunciare volontariamente alle garanzie di un processo equo in maniera espressa o tacita, ma tale rinuncia deve essere non equivoca e non deve porsi in conflitto con alcun interesse pubblico significativo?, e nel caso preso in esame ha considerato: ?anche a supporre che il ricorrente fosse indirettamente al corrente dell’apertura di un processo penale a suo carico, non è possibile concludere che egli ha rinunciato in maniera non equivoca al suo diritto a comparire all’udienza?.

8.3 Dall’esame delle norme interne e pattizie testé richiamate, anche alla stregua dei principi espressi dalla giurisprudenza interna ed europea, si deve, dunque, inferire che il sistema, in sostanza, è improntato al principio -che va qui affermato ai sensi dell’articolo 173 disp, att. c.p.p. – che:

a) la conoscenza di un legittimo impedimento preclude la dichiarazione di contumacia, e solo ove l’imputato impedito esplicitamente consenta che l’udienza avvenga in sua assenza, o, se detenuto, rifiuti di assistervi, trova applicazione l’istituto dell’assenza, ai sensi dell’articolo 420quinquies c.p.p.;

b) costituisce legittimo impedimento la detenzione dell’imputato per altra causa anche nel caso in cui questi avrebbe potuto comunicare al giudice la sua condizione in tempo utile per consentirne la traduzione.

E dunque, la accertata presenza di un legittimo impedimento, del quale il giudice sia comunque cognito, in mancanza di qualsivoglia dichiarazione di rinuncia, non sortisce, evidentemente, alcun effetto abdicativa, ed in mancanza di un atto di tal genere la dichiarazione di contumacia è illegittimamente resa.

8.4 Posto, quindi, che, ove il giudice accerti la sussistenza di un legittimo impedimento dell’imputato a comparire, e la mancanza di una sua dichiarazione di volontà che il processo si svolga in sua assenza, tanto dà di per sé contezza della mancanza di un atto di rinuncia dell’imputato medesimo al suo diritto di autodifesa, che preclude la dichiarazione di contumacia ai sensi dell’articolo 420quater c.p.p., in tale contesto non è ravvisabile, né proponibile, alcun onere (normativamente non previsto affatto) di previa comunicazione da parte dell’imputato del suo legittimo impedimento? ciò che decisivamente rileva, infatti, è solo che questo sussista come tale conosciuto dal giudice e che manchi una manifestazione di?volontà abdicativa di quel diritto da parte del suo titolare, dovendo a quel punto il giudice prendere atto della insussistenza delle condizioni legittimanti una dichiarazione di contumacia. d’altronde, espressamente reca il quarto comma del precitato articolo 420quater c.p.p. che l’ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla ?se al momento della pronuncia? (quali che, quindi, siano le pregresse evenienze) risulti l’impossibilità dell’imputato di comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento. Un onere di ?prontamente? comunicare il proprio impedimento è imposto solo al difensore (articolo 420ter 5 c.p.p.), ma è di tutta evidenza come la norma riguardi tutt?altra materia, quella della difesa tecnica nel processo (che può comunque essere assicurata con la nomina di un difensore di ufficio), non quella della autodifesa, indelegabile e non confiscabile,

9. Nel caso di specie, il giudice del merito era stato reso edotto del legittimo impedimento dell’imputato a comparire e della mancanza di una dichiarazione di volontà di procedersi in sua assenza; ed a quel punto, a quel momento, avrebbe dovuto ritenere la insussistenza di condizioni legittimatrici della dichiarazione di contumacia, perciò illegittimamente resa.

Il giudice dell’appello, a sua volta, avrebbe dovuto rilevare quella nullità, verificatasi nel giudizio di primo grado e, dichiaratala con sentenza, rinviare gli atti al giudice che procedeva quando si era verificata quella nullità, ai sensi dell’articolo 604.4 c.p.p..

10. Deve, quindi, disporsi l’annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, resa il 19 gennaio 1996 dal Tribunale di Vicenza, con rinvio a quest?ultimo per nuovo giudizio.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Vicenza in data 19 gennaio 1996, con rinvio al Tribunale di Vicenza per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 20 del 2012, In materia di calendaio venatorio regionale dell’Abruzzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 7 del 15-2-2012

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli articoli 1, 2, 3,
commi 2 e 3, e 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10
agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio
regionale per la stagione venatoria 2010/2011), promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’11-14
ottobre 2010, depositato in cancelleria il 19 ottobre 2010 ed
iscritto al n. 110 del registro ricorsi 2010.
Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;
udito nell’udienza pubblica del 13 dicembre 2011 il Giudice
relatore Giorgio Lattanzi;
uditi l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Federico
Tedeschini per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato
l’11 ottobre 2010 (reg. ric. n. 110 del 2010), ha promosso questioni
di legittimita’ costituzionale degli articoli 1, 2, 3, commi 2 e 3, e
5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39
(Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la
stagione venatoria 2010/2011), in riferimento all’art. 117, primo e
secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Le norme impugnate, intervenendo a regolamentare il calendario
venatorio e taluni profili dell’attivita’ di caccia nelle zone a
protezione speciale, lederebbero la competenza esclusiva dello Stato
in materia di tutela dell’ambiente, confliggendo altresi’ con il
diritto dell’Unione europea.
1.1. – La prima censura riguarda la disciplina del calendario
venatorio contenuta negli artt. 1 e 2 della legge impugnata, che
secondo il ricorrente sarebbero in contrasto con l’art. 18, commi 2 e
4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio),
espressivo della competenza di cui all’art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost.
L’art. 18, comma 2, stabilisce, infatti, che le Regioni possono
modificare il calendario venatorio, con riferimento all’elenco delle
specie cacciabili e al periodo in cui e’ consentita la caccia,
indicati dal precedente comma 1, per mezzo di un procedimento che
contempla l’acquisizione del parere dell’Istituto nazionale per la
fauna selvatica (nelle cui competenze oggi e’ subentrato l’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA).
L’art. 18, comma 4, stabilisce, poi, che, sulla base del
suindicato parere, le Regioni pubblicano, entro il 15 giugno di ogni
anno, «il calendario regionale ed il regolamento relativi all’intera
annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito dai commi 1, 2 e
3».
Il ricorrente ritiene che dalle indicate disposizioni statali si
evinca che il procedimento deve concludersi con l’adozione di un
provvedimento amministrativo e non, come e’ avvenuto nel caso di
specie, con una legge.
Questa conclusione sarebbe avvalorata dalle seguenti
considerazioni.
L’endiadi utilizzata dal legislatore all’art. 18, comma 4,
secondo cui le Regioni hanno l’obbligo di pubblicare «il calendario
regionale ed il regolamento relativi all’intera annata venatoria»,
dovrebbe intendersi come riferita a un unico atto di natura
regolamentare, contenente le specifiche norme applicabili nel
territorio regionale durante il periodo venatorio preso in
considerazione.
Il carattere temporaneo (annuale) del provvedimento indicato
dall’art. 18 si concilierebbe con l’adozione solo di un atto
amministrativo e non anche di una legge.
Il previsto obbligo di acquisizione del parere dell’ISPRA avrebbe
senso solo se la Regione, dopo averlo valutato, se ne potesse
discostare con una congrua motivazione e, dunque, adottando un
provvedimento amministrativo. Diversamente il parere si tradurrebbe
in un inutile, e non previsto, controllo preventivo di legittimita’
della legge regionale. Il parere, nel caso di specie, e’ stato
negativo.
Infine il ricorrente osserva che «il ricorso allo strumento
legislativo serve anche a precludere ai cittadini e alle loro
organizzazioni rappresentative la possibilita’ di tutelare i propri
interessi legittimi dinanzi al competente giudice amministrativo».
1.2. – La seconda censura riguarda l’art. 2, commi 10 e 12, e
l’art. 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 39 del 2010,
nella parte in cui prevedono l’acquisizione del parere
dell’Osservatorio faunistico regionale (OFR), ovvero – ove questo non
sia ancora costituito – dell’ISPRA, al fine di ridurre la caccia a
determinate specie per periodi determinati, di anticipare sino alla
prima domenica di settembre l’apertura della caccia ad alcune specie
nella forma dell’appostamento fisso e temporaneo e di disciplinare
per alcuni periodi l’esercizio della caccia alla fauna migratoria.
Tali diposizioni si porrebbero in contrasto con l’art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost., in relazione alle prescrizioni
contenute nell’art. 18, commi 2 e 6, della legge n. 157 del 1992, i
quali prevedono che la modifica dei termini entro i quali e’
possibile cacciare determinate specie e la fauna selvatica migratoria
puo’ avvenire, in ragione delle diverse realta’ territoriali, previa
acquisizione obbligatoria del parere dell’Istituto nazionale per la
fauna selvatica (oggi ISPRA).
Diversamente, le norme regionali impugnate sottopongono le
indicate modifiche all’acquisizione di un parere da parte dell’OFR,
che e’ un ente della Regione.
1.3. – Una terza censura investe l’art. 3, commi 2 e 3, della
legge della Regione Abruzzo n. 39 del 2010.
Il ricorrente ritiene che tali norme siano in contrasto con
l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione alle
prescrizioni poste nel decreto ministeriale 17 ottobre 2007 (Criteri
minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone speciali di conservazione, ZSC, e a Zone di
protezione speciale, ZPS), che contiene i criteri minimi uniformi che
le Regioni hanno l’obbligo di rispettare nel disciplinare l’attivita’
venatoria nelle Zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle Zone di
protezione speciale (ZPS).
In particolare, l’art. 3, comma 2, consente l’attivita’ venatoria
nella Zona di protezione speciale Monti Simbruini e nella Zona di
protezione speciale denominata «ZPS ex Parco», nel mese di gennaio di
ciascun anno, per ciascuna delle specie indicate nell’art. 2, commi
3, 4, 5, 6 e 7, e per due giornate alla settimana, fatta eccezione
della caccia agli ungulati, e, secondo il ricorrente, l’esercizio
dell’attivita’ venatoria sarebbe consentito anche nelle modalita’ di
«appostamento ed in forma vagante con l’ausilio del cane», in
violazione della normativa statale.
Questa modalita’ infatti e’ prevista dall’art. 1, comma 2, della
legge impugnata, ma non anche dall’art. 5, comma 1, lettera a), del
d.m. 17 ottobre 2007, che consente l’attivita’ venatoria nelle
indicate zone protette nel mese di gennaio, se esercitata nelle forme
dell’«appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante», senza
pero’ prevedere l’ausilio del cane.
Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche il comma 3
del medesimo art. 3, nella parte in cui non menziona, tra i divieti
disposti all’interno delle ZPS, quello della «preapertura»
dell’attivita’ venatoria; divieto espressamente previsto dall’art. 5,
comma 1, lettera b), del d.m. 17 ottobre 2007.
La possibilita’ di effettuare la suddetta preapertura troverebbe
conferma, a parere del ricorrente, nel fatto che sempre l’art. 3,
comma 4, della legge regionale n. 39 del 2010 consente l’attivita’
venatoria nei Siti di interesse comunitario (SIC) e nelle ZPS «nei
periodi indicati nell’art. 2, per ciascuna specie ivi indicata», e
che, a sua volta, l’art. 2, comma 12, prevede la procedura per
anticipare l’apertura della caccia alla prima domenica di settembre.
2. – Si e’ costituita in giudizio la Regione Abruzzo, chiedendo
che la Corte dichiari il ricorso inammissibile o infondato.
2.1. – Quanto alla censura relativa alla presunta violazione
dell’art. 18, commi 2 e 4, della legge n. 157 del 1992, e del
principio in esso fissato secondo il quale, a parere del ricorrente,
i calendari venatori devono essere adottati con un atto
amministrativo e non con legge, la difesa regionale osserva che dalle
indicate norme statali non si ricava alcuna indicazione circa la
fonte che le Regioni devono utilizzare per individuare il periodo e
le specie cacciabili, avendo, peraltro, numerose Regioni gia’
provveduto in tal senso con specifiche leggi-provvedimento.
La Regione Abruzzo a sostegno di quanto sopra rileva che il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 1997
(Modificazione dell’elenco delle specie cacciabili di cui all’art.
18, comma 1, della L. 11 febbraio 1992, n. 157) ha stabilito che la
modificazione dell’elenco delle specie cacciabili, previsto dall’art.
18, comma 3, della legge n. 157 del 1992, puo’ avvenire ad opera
delle Regioni per mezzo dei rispettivi atti legislativi e
amministrativi.
Privo di pregio sarebbe anche l’argomento secondo il quale la
necessita’ di adottare in simili casi atti amministrativi troverebbe
giustificazione nella natura temporanea dei calendari in questione,
avendo la giurisprudenza costituzionale affermato che non e’ preclusa
al legislatore regionale la possibilita’ di attrarre alla propria
competenza oggetti o materie normalmente affidati all’autorita’
amministrativa, non sussistendo un divieto di adozione di leggi a
contenuto particolare e concreto.
La censura proposta dal ricorrente sarebbe, peraltro, generica in
quanto relativa esclusivamente alla fonte dell’atto impugnato, senza
che nel ricorso risultino indicati quali specifici aspetti della
disciplina regionale in esame sarebbero in contrasto con l’art. 18
della legge n. 157 del 1992.
La Regione Abruzzo ritiene, comunque, di aver rispettato il
procedimento fissato dalla indicata norma statale, in quanto, per
come riconosciuto dallo stesso ricorrente, avrebbe acquisito il
parere dell’allora Istituto nazionale per la fauna selvatica, di
natura obbligatoria, ma non vincolante, come e’ stato affermato dalla
giurisprudenza costituzionale.
2.2. – Secondo la Regione Abruzzo sarebbe priva di fondamento
anche la censura relativa al contrasto degli artt. 2, commi 10 e 12,
e dell’art. 5, comma 1, della legge regionale impugnata con le
prescrizioni contenute nell’art. 18, commi 2 e 6, della legge n. 157
del 1992.
Invero, le norme regionali impugnate esulerebbero dal campo di
applicazione dell’art. 18 indicato perche’, diversamente da quanto
previsto dalla norma statale, non ammettono alcun ampliamento del
periodo in cui e’ consentita l’attivita’ venatoria.
Per effetto dell’art. 2, commi 10 e 12, e dell’art. 5, comma 1,
infatti, al fine di ridurre la caccia a determinate specie per
periodi determinati, sarebbero stati alzati i livelli di tutela della
fauna selvatica previsti dal legislatore nazionale, sulla base di un
parere dell’OFR o, ove non costituito, dell’ISPRA, parere che, a
differenza di quanto stabilito dalla normativa statale, sarebbe
vincolante.
La Regione Abruzzo ritiene, comunque, che anche queste censure
sarebbero prive di attualita’ e di concretezza di interesse, dato che
la legge impugnata ha esaurito i propri effetti.
2.3. – Quanto al contrasto tra l’art. 3, comma 2, della legge
regionale n. 39 del 2010, e l’art. 5, lettera a), del d.m. 17 ottobre
2007 – afferente al divieto di esercizio dell’attivita’ venatoria nel
mese di gennaio per tutte le ZPS – la Regione Abruzzo rileva che la
disposizione e’ stata abrogata dal decreto ministeriale 22 gennaio
2009 (Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri
minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione, ZSC, e Zone di Protezione
Speciale, ZPS).
Quanto alla questione concernente l’art. 3, comma 3, relativa
alla mancata previsione del divieto di preapertura dell’attivita’
venatoria e, dunque, al conseguente contrasto con l’art. 5, comma 1,
lettera b), del d.m. sopra indicato, la Regione osserva che questa
disposizione demanda l’apposizione dei divieti in essa contenuti (tra
i quali rientra quello della preapertura) «all’atto di cui all’art.
3, comma 1, del presente decreto», con la conseguenza che sarebbe
tale specifico atto regionale a dover contenere i divieti previsti
dall’art. 5.
Conclude la Regione affermando che la mancata previsione nella
norma censurata del divieto in esame non vale a escluderne il
rispetto.
3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato
memoria con la quale sostanzialmente ripropone le ragioni poste a
fondamento del proprio ricorso.
Quanto alla censura riferita all’illegittima utilizzazione di un
atto legislativo per approvare il calendario venatorio, la difesa
dello Stato osserva che quest’ultimo ha natura strettamente
amministrativa, di talche’ esso deve essere adottato con un
provvedimento di uguale natura, desumendosi cio’ anche dal
procedimento previsto a tal fine dall’art. 18 della legge n. 157 del
1992 e, in particolare, dal necessario parere che deve essere
richiesto all’ISPRA.
Quanto alla prevista sostituzione del suindicato parere con
quello attribuito ad un ente regionale, l’Avvocatura rileva che esso
e’ previsto non solo per le ipotesi di riduzione del periodo
venatorio, ma anche per le diverse ipotesi di cui all’art. 2, comma
12, e all’art. 5, comma 1, della legge regionale impugnata
(anticipazione dell’apertura della caccia ed esercizio della caccia
alla fauna migratoria), assumendo sul punto rilievo l’ulteriore
circostanza che la corrispondente norma statale (art.18, commi 2 e 6,
della legge n. 157 del 1992) prevede il parere dell’ISPRA per
qualsiasi provvedimento di modifica del calendario venatorio.
Anche la censura relativa al contrasto tra l’art. 5, comma 1,
lettera a), del d.m. 17 ottobre 2007, e l’art. 3, comma 2, della
legge regionale n. 39 del 2010 sarebbe, a parere della difesa dello
Stato, fondata in quanto l’indicato art. 5, diversamente da quanto
sostenuto dalla Regione resistente, sarebbe ancora in vigore, poiche’
la norma abrogativa sarebbe stata annullata dal Tar del Lazio con la
sentenza 25 maggio 2009, n. 5239, passata in giudicato.
Infine, la censura afferente all’art. 3, comma 3, della legge
regionale n. 39 del 2010, sarebbe fondata per i motivi gia’ indicati
nel ricorso.
3.1. – Anche la Regione Abruzzo ha depositato memoria con la
quale ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni contenute nel
proprio atto di costituzione.
4. – In prossimita’ dell’udienza pubblica, la Regione Abruzzo e
lo Stato hanno presentato altre memorie.
La Regione ha insistito perche’ il ricorso sia dichiarato
«inammissibile, improcedibile e comunque infondato», osservando che
non sarebbe piu’ assistito da interesse, posto che l’efficacia
temporale delle norme impugnate e’ esaurita con la chiusura della
stagione di caccia.
Nel merito la Regione ha ribadito la legittimita’ dell’impiego di
leggi- provvedimento regionali e ha aggiunto che nel caso di specie
la legge impugnata ha garantito l’osservanza di «tutti i passaggi
procedurali» richiesti dalla normativa statale, e in particolare di
quello relativo all’acquisizione del parere dell’ISPRA. Ne’, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), l’adozione di un atto amministrativo
generale, in luogo della legge, avrebbe imposto un obbligo di
motivazione.
In ogni caso si dovrebbe escludere la compromissione delle
esigenze di tutela ambientale, posto che, rispetto agli standard
nazionali, le norme impugnate soddisferebbero maggiormente tali
esigenze.
A sua volta lo Stato ha depositato una seconda memoria, con cui
ha nuovamente sostenuto la fondatezza delle questioni proposte.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita’ costituzionale degli articoli 1, 2, 3, commi 2 e 3, e 5,
comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39
(Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la
stagione venatoria 2010/2011), in relazione all’art. 117, primo e
secondo comma, lettera s), della Costituzione.
La legge impugnata contiene plurime disposizioni concernenti
l’esercizio della caccia sul territorio regionale, relative, ma non
esclusivamente, alla stagione venatoria 2010-2011: tra queste, lo
Stato ha censurato integralmente gli artt. 1 e 2, con cui e’ stato
approvato il calendario venatorio annuale; l’art. 3, commi 2 e 3, con
cui si sono adottate norme aventi ad oggetto l’attivita’ venatoria
nelle zone di protezione speciale, prescrivendone il calendario
(comma 2), e specificando in linea generale le attivita’ che vi sono
vietate (comma 3); l’art. 5, comma 1, relativo all’esercizio della
caccia alla fauna migratoria.
Il ricorrente ritiene in primo luogo che tali disposizioni ledano
la propria competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost., di cui sarebbe espressione, in particolar modo, l’art. 18
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); in secondo
luogo, che esse contrastino con la normativa dell’Unione europea e
siano percio’ in violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.
2. – La Regione Abruzzo ha eccepito la sopravvenuta carenza di
interesse a coltivare il ricorso, poiche’ le norme impugnate hanno
avuto applicazione nel corso della stagione venatoria 2010-2011, che
si e’ oramai conclusa.
L’eccezione non ha fondamento: questa Corte ha costantemente
affermato che la cessazione della materia del contendere nei ricorsi
in via principale puo’ conseguire alla mancata produzione di effetti
delle disposizioni impugnate, e non certo al caso opposto, in cui
esse hanno invece trovato applicazione, consolidando in tal modo la
lesione denunciata. In particolare, tale principio ha gia’ avuto modo
di essere formulato in una vicenda del tutto analoga alla presente
(sentenza n. 405 del 2008).
3. – Le questioni poste con riferimento all’art. 117, primo
comma, Cost. sono inammissibili, posto che il ricorrente non le ha
corredate di motivazione, ne’ ha indicato la normativa dell’Unione
che sarebbe stata violata dal legislatore regionale.
4.- Quanto all’altro parametro invocato dal ricorrente deve
considerarsi, con riferimento agli artt. 1 e 2 della legge impugnata,
che tali disposizioni censurate approvano in via legislativa il
calendario venatorio per la stagione 2010-2011, indicando sia le date
e gli orari entro cui la caccia e’ consentita (art. 1), sia le specie
cacciabili, con riferimento, per ciascuna di esse, al peculiare arco
temporale aperto all’attivita’ venatoria (art. 2).
Il ricorrente contesta non gia’ il contenuto di tali norme, ma la
fonte con cui esse sono state introdotte nell’ordinamento: a parere
dell’Avvocatura, non sarebbe permesso al legislatore regionale
sostituirsi all’amministrazione della Regione nel compimento di
un’attivita’ di regolamentazione che l’art. 18, commi 2 e 4, della
legge n. 157 del 1992 riserverebbe alla sfera amministrativa.
In particolare, l’art. 18, comma 4, della legge appena citata
stabilisce che «le regioni, sentito l’Istituto nazionale per la fauna
selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario
regionale e il regolamento relativi all’intera annata venatoria, nel
rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l’indicazione
del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di
attivita’ venatoria».
Secondo il ricorrente, verrebbe in tal modo esplicitato,
nell’ambito di una sfera di competenza dello Stato, che il calendario
venatorio debba essere contenuto in un atto avente natura
amministrativa, anziche’ legislativa.
5. – La questione e’ fondata.
5.1. – Questa Corte ha avuto occasione piu’ volte di giudicare
norme di legge regionali, analoghe a quelle oggi impugnate, con cui
e’ stato approvato il calendario venatorio.
Si tratta di tipiche leggi-provvedimento, in quanto le
disposizioni che esse contengono sono prive di astrattezza e
generalita’, e sono destinate ad esaurire i propri effetti
contingenti con lo spirare della stagione di caccia. Esse, piuttosto
che a comporre interessi in conflitto secondo apprezzamenti propri
della discrezionalita’ legislativa, tendono a tradurre in regole
dell’agire concreto, e per il caso di specie, un complesso di
valutazioni, basate su elementi di carattere squisitamente
tecnico-scientifico: cio’, al fine di introdurre, in relazione alle
situazioni ambientali delle diverse realta’ territoriali (art. 18,
comma 2, della legge n. 157 del 1992), un elemento circoscritto di
flessibilita’ all’interno dell’altrimenti rigido quadro normativo
nazionale.
L’intervento regionale viene infatti consentito espressamente
dalla legge dello Stato proprio allo scopo di modulare l’impatto
delle previsioni generali recate dalla normativa statale, in tema di
calendario venatorio e specie cacciabili, sulle specifiche condizioni
dell’habitat locale, alla cui verifica ben si presta
un’amministrazione radicata sul territorio. In questa prospettiva,
l’art. 18 della legge n. 157 del 1992, se da un lato predetermina gli
esemplari abbattibili, specie per specie e nei periodi indicati,
dall’altro lato permette alla Regione l’introduzione di limitate
deroghe ispirate a una simile finalita’, e chiaramente motivate con
riguardo a profili di natura scientifica: ne e’ conferma la
previsione del parere dell’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), richiesto dall’art. 18, comma 2, e
dall’art. 18, comma 4, con specifico riferimento all’approvazione del
calendario venatorio.
In questo contesto si e’ diffuso a livello regionale il fenomeno
di attrarre alla forma della legge il provvedimento richiesto dalla
normativa dello Stato, ma e’ solo con l’odierno ricorso che per la
prima volta la legittimita’ costituzionale di una simile scelta viene
presa in esame da questa Corte.
In linea generale, la Corte ha ritenuto, anche con riguardo alla
sfera di competenza delle Regioni, che «nessuna disposizione
costituzionale (…) comporta una riserva agli organi amministrativi
o "esecutivi" degli atti a contenuto particolare e concreto» (ex
plurimis, sentenza n. 143 del 1989; in precedenza, sentenza n. 20 del
1956), benche’ abbia precisato che le leggi-provvedimento debbono
soggiacere «ad un rigoroso scrutinio di legittimita’ costituzionale
per il pericolo di disparita’ di trattamento insito in previsioni di
tipo particolare e derogatorio» (ex plurimis, sentenza n. 202 del
1997).
Nel vigore della revisione della Parte II del Titolo V della
Costituzione, si e’ aggiunto che legittimamente la legge dello Stato,
nell’esercizio di una competenza che le e’ riservata in via
esclusiva, puo’ vietare che la funzione amministrativa regionale
venga esercitata in via legislativa (sentenze n. 44 del 2010, n. 271
e n. 250 del 2008; ordinanza n. 405 del 2008).
In tale area riservata di competenza, per quanto la funzione
amministrativa debba essere allocata al livello di governo reputato
idoneo ai sensi dell’art. 118 Cost., il compito sia di individuare
questo livello, sia di disciplinare forma e contenuto della funzione,
non puo’ che spettare al legislatore statale (sentenza n. 43 del
2004).
Nel caso di specie, e’ pacifico che la selezione, sia delle
specie cacciabili, sia dei periodi aperti all’attivita’ venatoria,
implichi l’incisione di profili propri della tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema, che fanno capo alla competenza esclusiva dello Stato
(ex plurimis, sentenze n. 191 del 2011, n. 226 del 2003 e n. 536 del
2002): il legislatore nazionale ha percio’ titolo per imporre alle
Regioni di provvedere nella forma dell’atto amministrativo, anziche’
in quella della legge.
Va ora aggiunto che, osservando gli ordinari criteri ermeneutici,
spetta all’interprete, e a questa Corte in primo luogo, stabilire se
una siffatta restrizione, giustificata alla luce della natura degli
interessi in gioco, possa essere desunta dall’impianto logico della
normativa statale, anche in difetto di una disposizione che la
preveda univocamente.
5.2. – Cio’ premesso, la questione si risolve decidendo se l’art.
18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui prevede
che sia approvato dalla Regione «il calendario regionale e il
regolamento relativi all’intera annata venatoria», intenda con cio’
prescriverne la forma di atto amministrativo, come suggerisce
l’espressione letterale cui il legislatore statale ha voluto
ricorrere.
La risposta a un simile quesito deve essere affermativa.
In via generale, si e’ gia’ osservato che il passaggio dal
provvedere in via amministrativa alla forma di legge e’ piu’ consono
alle ipotesi in cui la funzione amministrativa impatta su assetti
della vita associata, per i quali viene avvertita una particolare
esigenza di protezione di interessi primari «a fini di maggior tutela
e garanzia dei diritti» (sentenza n. 143 del 1989); viceversa, nei
casi in cui la legislazione statale, nelle materie di competenza
esclusiva, conformi l’attivita’ amministrativa all’osservanza di
criteri tecnico-scientifici, lo slittamento della fattispecie verso
una fonte primaria regionale fa emergere un sospetto di
illegittimita’.
La scelta che si provveda con atto amministrativo non solo e’
l’unica coerente in tale ordine di idee con il peculiare contenuto
che nel caso di specie l’atto andra’ ad assumere, e si inserisce
dunque armonicamente nel tessuto della legge n. 157 del 1992, ma si
riconnette altresi’ ad un regime di flessibilita’ certamente piu’
marcato che nell’ipotesi in cui il contenuto del provvedimento sia
cristallizzato nella forma della legge.
Ove si tratti di proteggere la fauna, un tale assetto e’ infatti
il solo idoneo a prevenire i danni che potrebbero conseguire a un
repentino ed imprevedibile mutamento delle circostanze di fatto in
base alle quali il calendario venatorio e’ stato approvato: e’
sufficiente, a tale proposito, porre mente all’art. 19, comma 1,
della legge n. 157 del 1992, che prevede il ricorso da parte della
Regione a divieti imposti da «sopravvenute particolari condizioni
ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o per altre
calamita’». E’ chiaro che quando, come nel caso in questione, vi e’
ragionevole motivo di supporre che l’attivita’ amministrativa non si
esaurisca in un unico atto, ma possa e debba tornare a svilupparsi
con necessaria celerita’ per esigenze sopravvenute, le forme e i
tempi del procedimento legislativo possono costituire un aggravio,
persino tale in casi estremi da vanificare gli obiettivi di pronta
regolazione dei casi di urgenza (con riferimento alla legge
impugnata, ad esempio, basti rilevare che l’art. 1, comma 10,
consente all’amministrazione regionale soltanto di "ridurre" la
caccia nei casi considerati, e non di vietarla, come invece e’
prescritto, in via alternativa alla riduzione, dal citato art. 19
della legge statale).
L’intervento in questione forma poi oggetto di un obbligo da
parte della Repubblica nei confronti dell’Unione, la cui direttiva 30
novembre 2009, n. 2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), si
prefigge di tutelare la fauna, assoggettando, tra l’altro, il regime
derogatorio rispetto alle previsioni generali a stringenti requisiti
(art. 9), e questa Corte, a tal proposito, ha gia’ avuto modo di
affermare che le deroghe non possono venire introdotte dalla Regione
con legge-provvedimento, poiche’ verrebbe vanificato il potere di
annullamento assegnato dall’art. 19-bis della legge n. 157 del 1992
al Presidente del Consiglio dei ministri (sentenza n. 250 del 2008).
Bisogna ora precisare che non e’ solo lo speciale regime
derogatorio, ma l’intero corpo provvedimentale su cui esso opera,
quanto al calendario venatorio, che non tollera di venire irrigidito
nella forma della legge, tenuto anche conto che tra regole ordinarie
e deroghe eccezionali deve in linea di massima sussistere
un’identita’ formale, che permetta alle seconde di agire sulle prime,
fermo il potere di annullamento preservato in capo allo Stato.
Vi sono infatti casi, indicati dall’art. 9, comma 1, lettera a),
della direttiva n. 2009/147/CE, attuato dall’art. 19-bis della legge
n. 157 del 1992, in cui l’allargamento dei limiti entro cui
ordinariamente e’ consentita la caccia, se per un verso e’ tollerato
dal diritto dell’Unione, per altro verso si impone, allo scopo di
preservare significativi interessi ambientali di segno contrario,
ovvero di altra natura, come, tra quelli selezionati dalla direttiva,
la salute, la sicurezza pubblica, la sicurezza aerea.
In tali casi, la deroga necessita di venire introdotta con
efficacia immediata, sicche’ angusto, e potenzialmente insufficiente,
e’ lo spazio temporale aperto al legislatore regionale per rimuovere
eventuali ostacoli in tal senso provenienti dalla
legge-provvedimento.
Infine, e’ ben noto che il passaggio dall’atto amministrativo
alla legge implica un mutamento del regime di tutela giurisdizionale,
tutela che dal giudice comune passa alla giustizia costituzionale.
Non che questa Corte sia sprovvista dei mezzi per sospendere
l’esecuzione di una legge ritualmente impugnata in via principale
(art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87); tuttavia, cio’ si
verifica a condizione che il Governo abbia promosso la relativa
questione di legittimita’ costituzionale. Si e’ gia’ sottolineato
(sentenza n. 271 del 2008) che il legislatore statale puo’ preferire
lo strumento del ricorso giurisdizionale innanzi al giudice comune, e
cio’ in ragione sia della disponibilita’ del ricorso in capo alle
parti private legittimate, sia dei tempi con cui il giudice puo’
assicurare una pronta risposta di giustizia, sia della latitudine dei
poteri cautelari di cui esso dispone, sia dell’ampiezza del
contraddittorio che si puo’ realizzare con i soggetti aventi titolo
per intervenire, estranei invece, in linea di principio, al giudizio
costituzionale sul riparto delle competenze legislative.
Inoltre, ove parte del giudizio sia l’amministrazione, il giudice
comune ben puo’ inserire le proprie misure cautelari nel flusso
dell’attivita’ di quest’ultima, prescrivendo che essa sia prontamente
riesercitata secondo i criteri che di volta in volta vengono
somministrati, affinche’, in luogo del vuoto di normazione, che
conseguirebbe alla mera sospensione della legge-provvedimento, si
realizzi celermente una determinazione del calendario della caccia,
compatibile con i tempi imposti dall’incalzare delle stagioni, e
avente natura definitiva.
Non a caso l’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 esige
che il calendario venatorio sia pubblicato entro il 15 giugno di ogni
anno: in tal modo, si suppone che, esperiti eventuali ricorsi
giurisdizionali comuni, esso sia adeguatamente e legittimamente
disponibile per l’inizio della caccia, ovvero per settembre
inoltrato.
Una simile tempistica e’ pienamente compatibile con l’attivita’
regionale, solo se la Regione adotta atti che non solamente siano
immediatamente aggredibili innanzi al giudice comune, ma che possano
direttamente da quest’ultimo essere conformati in via cautelare alle
esigenze del caso concreto, entro un termine estremamente contenuto.
Ne’ si traggono argomenti contrari, come vorrebbe la difesa
regionale, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
marzo 1997 (Modificazione dell’elenco delle specie cacciabili di cui
all’art. 18, comma 1, della L. 11 febbraio 1992, n. 157), nella parte
in cui esso prevede che le Regioni vi si adeguino con i «rispettivi
atti legislativi e amministrativi»: a parte il fatto che si tratta di
norma secondaria, inidonea ad alterare le scelte del legislatore,
resta da dire che il rinvio cosi’ disposto ha il solo scopo di
richiamare la fonte regionale che risulta competente sulla base del
quadro legislativo vigente.
5.3. – Alla luce di tutti questi argomenti, appare evidente che
il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario
venatorio e contestualmente del "regolamento" sull’attivita’
venatoria e imponendo l’acquisizione obbligatoria del parere
dell’ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere,
abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine
del quale la Regione e’ tenuta a provvedere nella forma che
naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la
legge-provvedimento.
Pertanto, gli artt. 1 e 2 della legge impugnata debbono essere
dichiarati costituzionalmente illegittimi, con assorbimento
dell’autonoma censura di illegittimita’ costituzionale sviluppata in
riferimento all’art. 2, commi 10 e 12, per avere tali disposizioni
previsto l’acquisizione del parere di un ente regionale, anziche’
dell’ISPRA.
6. – L’art. 5, comma 1, della legge impugnata e’ censurato a
propria volta per avere introdotto, in tema di caccia alla fauna
migratoria, il parere di un ente regionale, ovvero dell’Osservatorio
faunistico regionale, in luogo di quello dell’ISPRA richiesto dalla
normativa nazionale, in violazione dell’art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost.
E’ tuttavia incontroverso che l’Osservatorio, la cui istituzione
e’ prevista dall’art. 5 della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio
2004, n. 10 (Normativa organica per l’esercizio dell’attivita’
venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela
dell’ambiente), non sia ancora entrato in attivita’, con l’effetto
che la norma impugnata non ha potuto trovare applicazione, ne’ potra’
averne in futuro, giacche’ essa ha un’efficacia limitata alla
stagione venatoria ormai conclusa.
Pertanto, non residua alcun interesse all’esame della censura,
rispetto alla quale va dichiarata la cessazione della materia del
contendere (ex plurimis, ordinanza n. 126 del 2010).
7. – L’art. 3, comma 2, della legge impugnata limita a due
giornate alla settimana la caccia nelle zone di protezione speciale
indicate dal precedente comma 1, e il ricorrente ritiene che tale
disposizione debba leggersi unitamente all’art. 1, comma 2, della
medesima legge, secondo cui l’attivita’ venatoria si esercita anche
«con l’ausilio del cane». Viceversa, l’art. 5, comma 1, lettera a),
del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per
la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di
Conservazione, ZSC, e Zone di Protezione Speciale, ZPS), nel regolare
il corrispondente divieto che le Regioni sono tenute ad introdurre
nelle zone di protezione speciale, non menziona espressamente la
facolta’ di usare il segugio, e con cio’, secondo il ricorrente, la
esclude.
Come ha rilevato la Regione, la norma statale sopra richiamata,
che il ricorrente ritiene ispirata a finalita’ di tutela
dell’ambiente, di competenza dello Stato, e’ stata soppressa
dall’art. 1 del decreto ministeriale 22 gennaio 2009 (Modifica del
decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la
definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di
Conservazione, ZSC, e Zone di Protezione Speciale, ZPS), ma questa
disposizione, meramente abrogatrice, e’ stata a propria volta
annullata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con
sentenza definitiva n. 5239 del 2009, con cui si e’ ritenuto
illegittimo il vuoto di tutela che ne sarebbe derivato.
Non vi e’ dubbio, pertanto, che allo stato l’art. 5, comma 1,
lettera a), del d.m. 17 ottobre 2007 sia in vigore.
Cio’ premesso, il perno del ragionamento del ricorrente si fonda
sulle capacita’ integratrici, rispetto alla norma impugnata,
dell’art. 1, comma 2, il quale ultimo, tuttavia, e’ stato dichiarato
incostituzionale per le ragioni sopra esposte.
A seguito di tale pronuncia, il testo dell’art. 3, comma 2,
impugnato non e’ piu’ suscettibile di essere integrato con la
previsione concernente l’impiego del cane da caccia nelle zone di
protezione speciale, e viene interamente a coincidere con la
disposizione evocata dal ricorrente: e’ cosi’ venuto meno l’interesse
dello Stato a coltivare la censura.
Deve conseguentemente dichiararsi cessata la materia del
contendere, limitatamente a questa questione.
8. – L’art. 3, comma 3, della legge impugnata indica le attivita’
venatorie vietate all’interno delle zone di protezione speciale. Tra
di esse non e’ menzionato il divieto di effettuare la «preapertura
dell’attivita’ venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione
agli ungulati», che l’art. 5, comma 1, lettera b), del d.m. 17
ottobre 2007 impone alle Regioni di recepire con l’atto che adotta le
misure di conservazione per le ZPS, di cui all’art. 3, comma 1, del
medesimo decreto ministeriale. Incorrendo in tale omissione, la
Regione avrebbe violato l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
La questione non e’ fondata.
In attesa che le Regioni provvedano ad assumere l’atto previsto
con riferimento alle zone di protezione speciale, e’ da ritenere che
i divieti stabiliti dal d.m. 17 ottobre 2007 siano immediatamente
efficaci, e vadano a integrare le previsioni regionali che ne siano
parzialmente prive. Il silenzio del legislatore regionale non
equivale, pertanto, ad escludere il divieto, che opera in forza di
quanto stabilito dalla normativa dello Stato.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimita’ costituzionale degli articoli 1 e 2
della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la
definizione del calendario venatorio regionale per la stagione
venatoria 2010/2011);
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimita’
costituzionale degli articoli 3, commi 2 e 3, e 5, comma 1, della
legge della Regione Abruzzo n. 39 del 2010, promosse, in riferimento
all’art. 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara cessata la materia del contendere sulla questione di
legittimita’ costituzionale dell’articolo 5, comma 1, della legge
della Regione Abruzzo n. 39 del 2010, promossa, in riferimento
all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in
epigrafe;
4) dichiara cessata la materia del contendere sulla questione di
legittimita’ costituzionale dell’articolo 3, comma 2, della legge
della Regione Abruzzo n. 39 del 2010, promossa, in riferimento
all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in
epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimita’
costituzionale dell’articolo 3, comma 3, della legge della Regione
Abruzzo n. 39 del 2010, promossa, in riferimento all’art. 117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2012.

Il Presidente: Quaranta

Il redattore: Lattanzi

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2012.

Il direttore della cancelleria: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.