Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-02-2011, n. 4721 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

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Svolgimento del processo

Con ricorso, depositato presso la cancelleria del giudice di pace di Siderno in data 8 maggio 2003, il sig. S.P., nella qualità di titolare della ditta omonima esercente servizi funebri ed autoambulanze, proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 27, prot. n. 7860, emessa dal Sindaco del Comune di Siderno in data 7/4/2003, notificata il 10/4/2003, con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di Euro 8374,00, a titolo di sanzione amministrativa per violazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, art. 24, n. 507 per avere il ricorrente affisso abusivamente, nell’anno 2002, in varie occasioni, manifesti mortuari.

A seguito della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e della conseguente trattazione, il giudice di pace adito, nella costituzione dell’ente opposto, con sentenza n. 140/2004 (depositata il 19 settembre 2004) accoglieva la formulata opposizione e, per l’effetto, annullava l’impugnata ordinanza-ingiunzione, condannando il Comune convenuto al pagamento delle spese giudiziali. A sostegno dell’adottata sentenza, il giudice di pace riteneva che, nella fattispecie, avuto riguardo alla violazione oggetto dell’ordinanza- ingiunzione e al combinato disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 18 e 19, il provvedimento sanzionatorio si doveva considerare illegittimo poichè il Comune avrebbe potuto pretendere il diritto sulle pubbliche affissioni solo nel caso in cui le stesse fossero state effettuate dall’Ente o da apposito concessionario, e non anche quando fosse stata eseguita direttamente dall’interessato, come era, invece, accaduto nel caso esaminato.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ritualmente ricorso per cassazione (notificato il 3 giugno 2005 a G.P., nella specificata qualità) il Comune di Siderno, basato su due motivi.

L’intimato G.P. (nella indicata qualità) si è costituito in questa fase con apposito controricorso (notificato al Comune di Siderno il 30 giugno 2005) contenente ricorso incidentale articolato in cinque motivi.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente principale ha dedotto la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 24 e dell’art. 5, comma c), e art. 37, lett. 2 b), del regolamento comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, congiuntamente all’errata interpretazione ed applicazione del citato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, in uno al ritenuto travisamento dei fatti.

2. Con il secondo motivo il ricorrente principale ha prospettato l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè l’illogicità manifesta su punti decisivi della controversia, unitamente al travisamento dei fatti.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale lo S.P. (nella riportata qualità) ha censurato la sentenza impugnata per omessa motivazione circa il motivo dell’opposizione inerente la dedotta nullità dell’ordinanza-ingiunzione per la tardività della conclusione del procedimento amministrativo nonchè per la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

4. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale ha assunto l’omessa motivazione della sentenza impugnata con riferimento ad altra doglianza formulata nell’opposizione relativa alla nullità dell’ordinanza-ingiunzione per difetto della titolarità del Sindaco ad emetterla, nonchè la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

5. Con il terzo motivo il ricorrente incidentale ha prospettato l’omessa motivazione della sentenza impugnata con riguardo ad altro motivo dedotto con l’opposizione e riferito alla nullità dell’ordinanza-ingiunzione per vizio di motivazione in ordine all’inconsistente valutazione dell’affissione abusiva dei manifesti sulle plance di proprietà della SICAP, unitamente alla violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

6. Con il quarto motivo il ricorrente incidentale ha dedotto l’omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine ad altro motivo rappresentato nell’opposizione con riferimento alla nullità dell’ordinanza-ingiunzione per la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 18 (per omessa audizione dello stesso S. nel corso del procedimento amministrativo, malgrado la proposizione di rituale richiesta), congiuntamente alla violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

7. Con il quinto motivo il ricorrente incidentale ha prospettato il vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata in relazione ad altro motivo avanzato con la formulata opposizione riguardante la nullità dell’ordinanza-ingiunzione per violazione di legge (con riferimento alla mancata valutazione dell’omesso esercizio della pretesa sanzionatola mediante il ricorso al regime dei ruoli esattoriali), congiuntamente alla violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

8. Rileva il collegio che – disposta la riunione dei proposti ricorsi siccome formulati avverso la stessa sentenza ( art. 335 c.p.c.) – il primo motivo dedotto dal ricorrente principale è fondato e deve, perciò, essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo, nel mentre occorre dichiarare l’inammissibilità del proposto ricorso incidentale.

9. Invero, come prospettato nell’interesse del Comune di Siderno, quale ricorrente principale, nella fattispecie l’ordinanza- ingiunzione oggetto di opposizione dinanzi al giudice di pace riguardava specificamente e propriamente l’abusiva affissione sulle plance pubblicitarie affidate in gestione ad apposita società di manifesti mortuari ad opera della ditta Sgotto Pasquale, e ciò in violazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 24 in correlazione con l’art. 37, comma 2, lett. b), dell’approvato (con apposita Delib. consiliare 3 marzo 1995, n. 19) regolamento comunale sulla pubblicità e sul diritto relativo alle pubbliche affissioni (da intendersi richiamato dallo stesso D.Lgs. n. 507 del 1993, commi 1 e 2), relativo appunto alla previsione della conseguente sanzione per la condotta di affissione abusiva su impianto destinato ad affissioni pubbliche.

Pertanto, l’oggetto della violazione (per come emergente anche dall’inerente verbale di contravvenzione elevato dalla polizia municipale) dalla quale era derivata l’irrogazione della sanzione in questione concerneva l’abusiva affissione dei manifesti mortuari, perchè non preceduta da apposita autorizzazione, e non era riconducibile – diversamente da quanto rilevato dal giudice di pace nella sentenza impugnata (nella quale si fa richiamo anche alla risoluzione n. 7/6126 del 28 aprile 1994 emanata dal Ministero delle Finanze) nè al ritenuto mancato versamento dell’imposta sulla ‘ pubblicità nè all’omesso pagamento del diritto di affissione che spetta al Comune o al suo concessionario, quale corrispettivo per il servizio di pubblica affissione reso. Questi ultimi integrano, infatti, comportamenti che rilevano sotto diversi profili (cfr, soprattutto, il citato D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 5, 6, 18 e 19) ai quali conseguono distinti trattamenti sanzionatori ma che non sono ricollegabili alla violazione di affissione abusiva di manifesti pubblicitari, la cui condotta viene, perciò, a realizzarsi anche da parte delle imprese esercenti servizi funebri allorquando procedono, senza la necessaria autorizzazione, all’affissione dei suddetti manifesti in spazi di cui non dispongono legittimamente (come, per l’appunto, rimasto accertato nel caso di specie), essendo indubbio (cfr. Cass. 5 marzo 2004, n. 4506) che le norme contenute nel D.Lgs. n. 507 del 1993 (che tutelano, oltre all’interesse finanziario del Comune, anche l’ambiente, il decoro urbano, l’igiene ed altri ambiti simili) disciplinano il normale sistema di affissioni pubblicitarie, sia sotto l’aspetto fiscale (e dei diritti da percepire) sia sotto quello amministrativo, afferente alle modalità ed alle procedure da seguire per effettuare legittimamente le affissioni, che corrisponde a quello specificamente ricorrente nel procedimento sottoposto al vaglio del giudice di pace nella fattispecie esaminata.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo principale, deve ritenersi che la sentenza impugnata sia incorsa nella denunciata violazione di legge, con assorbimento del secondo motivo dedotto relativo al riportato vizio motivazionale e conseguente cassazione della stessa sentenza con rinvio al giudice di pace di Siderno, in persona di altro magistrato, che si atterrà (rimanendo impregiudicato l’esame delle altre domande proposte: v. sub 10) al riportato principio di diritto in base al quale deve ritenersi configurabile, anche a carico della ditta esercente servizi di pompe funebri, la violazione amministrativa di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 24 (in correlazione con le specifiche disposizioni regolamentari comunali) allorquando proceda all’abusiva affissione di manifesti pubblicitari mortuari in spazi non legittimamente disponibili in difetto delle prescritte autorizzazioni. Il suddetto giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 10. Il ricorso incidentale proposto nell’interesse della ditta Sgotto Pasquale (ed articolato nei cinque motivi precedentemente riportati) deve essere, invece, dichiarato inammissibile per carenza di interesse della suddetta ditta, vittoriosa nella fase di merito. In proposito si ricorda che la giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. 7 marzo 2001, n. 3341; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1691;

Cass. 10 giugno 2008, n. 15362, ord.; Cass. 10 dicembre 2009, n. 25821) è concorde nell’affermare che la parte totalmente vittoriosa in appello (o nell’unico grado di merito, come nel caso in questione) è legittimata a proporre ricorso incidentale solo nell’ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l’eccezione del giudicato interno, mentre in tutti gli altri casi è priva di interesse processuale al ricorso; essa può, peraltro, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, proporre ricorso incidentale condizionato all’accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, giacchè in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l’interesse all’impugnazione; invece, per le domande o eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, in quanto sul punto non è stata pronunciata alcuna decisione, sicchè l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni. In definitiva, il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello (o nell’unico grado di merito previsto); quest’ultima, del resto, non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata, poichè l’accoglimento del ricorso principale (come verificatosi in questo caso) comporta la possibilità che dette domande o eccezioni (come quelle che sono state dedotte in questa sede con i riportati motivi del ricorso incidentale) potranno essere riesaminate in sede di giudizio di rinvio, poichè sulle stesse – già prospettate nel giudizio di merito – il giudice di pace di Siderno non si era pronunciato non avendole esaminate in dipendenza dell’accoglimento dell’altro assorbente motivo, precedentemente riportato, avanzato dalla ditta S.P. e che ha costituito oggetto del formulato ricorso principale, in questa sede accolto.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo dello stesso ricorso principale nonchè l’inammissibilità del ricorso incidentale; cassa in relazione al motivo accolto con rinvio al giudice di pace di Siderno, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 09-02-2011, n. 1267 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame (e per i motivi in esso dedotti), il signor L.R. ha impugnato (con contestuale, e fruttuosa, richiesta di tutela cautelare) il provvedimento con cui – il 15.7.2008 – lo si è escluso dalla procedura selettiva indetta – con D.M. n. 3747/2007 – per la "stabilizzazione" del personale volontario dei VV.F..

Nella pubblica udienza del 19.1.2011 (data in cui il predetto ricorso è stato chiamato per la discussione), si constata che il cennato provvedimento è stato – "medio tempore" – annullato d’ufficio.

Nel dare atto di quanto sopra; e nel rilevare che lo stesso R. (con memoria depositata il 28.12.2010) ha fatto presente che le sue pretese "sostanziali" (a vedersi, cioè, riammettere – senza alcuna "riserva" – alla procedura selettiva "de qua") sono state integralmente soddisfatte, il Collegio – che ravvisa, ad ogni buon conto, giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di lite – non può che concludere per una declaratoria di improcedibilità del ricorso stesso.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando in rito

dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe;

compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-12-2010) 01-03-2011, n. 7907 Custodia cautelare

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Svolgimento del processo

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha rigettato l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 c.p.p. da B.M. H. contro il provvedimento del 20 marzo 2010 con cui il G.i.p. aveva respinto l’istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dell’art. 297 c.p.p., comma 3.

Il Tribunale ha ritenuto, in base a motivi differenti rispetti a quelli contenuti nel provvedimento del G.i.p., che nel caso di specie non operasse l’art. 297 c.p.p., comma 3 per le seguenti ragioni:

– non risulta esservi mai stata coesistenza temporale tra le due misure cautelari disposte nei confronti dell’indagato, in quanto la seconda è stata disposta il 29.9.2009, cioè quando la prima misura custodiale non era più in essere in quanto revocata e sostituita con una misura non detentiva a decorrere dal 29.8.2009;

– non risulta esservi stata neppure coesistenza temporale tra i due procedimenti penali, in quanto il primo si è concluso con sentenza irrevocabile il 17.11.2009, con la conseguenza che l’eventuale carcerazione subita in quel contesto trova oggi il suo titolo non nell’ordinanza cautelare, ma nella sentenza di condanna.

Contro questa decisione ricorre personalmente l’indagato, contestando l’interpretazione che il Tribunale ha dato al regime di cui all’art. 297 c.p.p., comma 3 e, inoltre, assumendo che vi è stata coesistenza tra misure cautelari, cioè tra la custodia in carcere e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sicchè anche in tali casi deve trovare applicazione la retrodatazione dei termini prevista dall’art. 297 c.p.p., comma 3.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati.

Secondo la sentenza n. 20780 del 2009 emessa dalle Sezioni unite di questa Corte, la disciplina di cui all’art. 297 c.p.p., comma 3 non opera quando per i fatti di cui alla prima ordinanza l’imputato risulti condannato con sentenza passata in giudicato prima dell’adozione della seconda ordinanza.

Il principio è stato interpretato dal Tribunale nel senso della sua estensione anche all’ipotesi in cui il passaggio in giudicato della condanna per i fatti oggetto della prima ordinanza si verifichi successivamente alla emissione della seconda ordinanza.

Ad avviso del Collegio tale interpretazione – seguita dalla sentenza n. 45517 dell’11 novembre 2009 – non è condivisibile per le ragioni compiutamente esposte nella sentenza n. 10443 del 16 febbraio 2010 di questa Corte, che qui brevemente si riportano.

La ratio della sentenza Iaccarino, invero, riposa sul principio del ne bis in idem e sulla nozione di cosa giudicata che, cristallizzando con la condanna il giudizio di merito sui reati contestati per primi, renderebbe sistematicamente inapplicabile l’art. 273 c.p.p., comma 3, posto che all’atto dell’adozione della seconda ordinanza, l’imputato era già "trasformato", per detti reati, in condannato.

Tale ratio non può evidentemente sussistere nel caso in cui, all’atto della detta adozione, la qualità di imputato per i primi reati sia ancora persistente. Ritenere il contrario significherebbe sconfessare la logica stessa del meccanismo obiettivo che presiede alla regola di retrodatazione di cui all’art. 297 c.p.p., comma 3 quale precisamente ricostruita dal giudice delle Leggi nella sentenza n. 89 del 1996.

Deve, pertanto, essere riaffermato il principio secondo cui la disciplina prevista dal citato art. 297 c.p.p., comma 3 per il computo dei termini di durata della custodia cautelare in relazione a reati che stanno tra loro in connessione qualificata – come riconosciuto dallo stesso Tribunale di Brescia – oggetto di distinte ordinanze cautelari, è applicabile anche nell’ipotesi in cui successivamente all’emissione della seconda ordinanza custodiale interviene sentenza di condanna definitiva relativamente ai fatti oggetto della prima ordinanza.

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al giudice di merito che, nel rispetto dei principi suesposti dovrà verificare la sussistenza in concreto dei presupposti di applicabilità della suddetta regola.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Brescia per nuovo esame.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 11-03-2011, n. 389 Atti amministrativi

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Svolgimento del processo

La società ricorrente impugna la delibera del 28. 6. 2000 n. 7/193 con cui la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Piano territoriale di coordinamento del parco del Mincio, delibera che ritiene lesiva nella parte in cui impone vincoli all’area di proprietà sita in Marmirolo su cui la stessa esercita attività di lavorazione inerti.

In particolare, l’area di Marmirolo viene indicata come zona di recupero ambientale.

I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:

1. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 19 l.r. 86/93 in quanto l’iter di approvazione del piano non si sarebbe concluso nel termine legale di 270 gg. (nel caso di specie, ci sono voluti nove anni);

2. il provvedimento sarebbe illegittimo per ulteriore violazione dell’art. 19 l.r. 86/93, che prevede che la giunta regionale verifichi la coerenza della proposta di piano rispetto ai propri indirizzi, mentre nel caso in esame la Regione avrebbe stravolto il piano e così facendo avrebbe di fatto sostituito il piano proposto dall’ente gestore con un altro;

3. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 17 e 19 l.r. 86/93 perché il piano del parco non sarebbe supportato da alcuna relazione esplicativa;

4. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione degll’art. 2 l. 394/91, degli artt. 1, 16, 16ter e 17 l.r. 86/83, norme dalle quali si desumerebbe chiaramente che i parchi naturali regionali devono essere insediati in zone di valore naturalistico ed ambientale, laddove le aree della ricorrente – in quanto adibite da decenni all’attività di cava -avrebbero perso qualsiasi pregio ambientale.

Si costituiva in giudizio la Regione Lombardia, che deduceva l’inammissibilità (per carenza di interesse, in quanto la ricorrente non spiega cosa le venga impedito dall’approvazione del piano del parco che comunque prevede la continuazione delle attività in essere) del ricorso, e comunque l’infondatezza dei relativi motivi.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 23. 2. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

I. Il ricorso, pur ammissibile (nel corso dell’approvazione del piano l’amministrazione è venuta incontro alle esigenze di imprese quale quella che esercita la ricorrente, modificando l’art. 38 delle n.t.a. del piano e consentendo la continuazione delle attività preesistenti nonostante che le stesse siano fortemente impattanti sul piano ambientale; ciò non toglie, peraltro, che – pur consentendo la continuazione delle attività esistenti – il piano abbia previsto un regime vincolistico delle aree, che vieta modificazioni peggiorative dello status quo e contro cui è legittimo insorgere), è infondato nel merito.

II. Nel primo motivo di ricorso si deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 19 l.r. 86/93 in quanto l’iter di approvazione del piano non si sarebbe concluso nel termine legale di 270 gg. (nel caso di specie, ci sono voluti nove anni).

Anche a prescindere dalla deduzioni svolte dalla difesa della Regione che sostiene che il piano in realtà sarebbe tempestivo perché la procedura di approvazione sarebbe stata novellata dalla l.r. 11/00, il motivo è comunque infondato.

La censura è infondata, in quanto premesso in via generale che "il termine di conclusione del procedimento non appare assistito, nella normalità dei casi, da alcuna previsione di perentorietà; ne consegue che l’amministrazione legittimamente può concludere il procedimento successivamente alla scadenza del relativo termine" (Tar Liguria, sez. II, 21 febbraio 2005, n. 270), nel caso di specie va, peraltro, anche evidenziato che, come esattamente rilevato in giurisprudenza, "la violazione del termine finale di adozione dell’atto conclusivo di un procedimento determina un vizio dell’atto stesso quando produca una lesione specifica della posizione dell’interessato strettamente dipendente dal momento di adozione dell’atto, cioè dall’illegittimo trascorrere del tempo rispetto alla scadenza del termine legale" (Tar Liguria, sez. I, 7 aprile 2006, n. 349; nello stesso senso Tar Piemonte, sez. II, 14 settembre 2005, n. 2830, secondo cui "il mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento costituisce causa di illegittimità del relativo provvedimento soltanto quando produca una lesione specifica della posizione dell’interessato strettamente dipendente dal momento dell’adozione dell’atto, come nell’ipotesi in cui nelle more della scadenza del termine cambi la normativa di riferimento in senso sfavorevole per il soggetto istante, e non nel caso in cui da essa non derivi alcun pregiudizio diretto alla posizione giuridica di quest’ultimo").

Nel caso in esame, il ricorrente non si lamenta del ritardo nell’emanazione del provvedimento (ritardo che rispetto alla sua posizione è del tutto neutro, ed anzi in qualche modo lo ha avvantaggiato ritardando l’imposizione del regime vincolistico) ma del contenuto del provvedimento, su cui il mancato rispetto del termine non incide in alcun modo.

Ne consegue che la censura deve ritenersi infondata.

III. Nel secondo motivo di ricorso si deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo per ulteriore violazione dell’art. 19 l.r. 86/93, che prevede che la Giunta regionale verifichi la coerenza della proposta di piano rispetto ai propri indirizzi, mentre nel caso in esame la Regione avrebbe stravolto il piano e, così facendo, avrebbe di fatto sostituito il piano proposto dall’ente gestore con un altro.

La difesa della Regione sostiene che il piano non è stato stravolto, ma adeguato alla realtà dell’anno in cui è stato approvato in via definitiva il progetto.

La censura è infondata.

La norma attributiva di potere, che è l’art. l’art. 19 co. 2 l.r. 86/93, prevede che "entro centoventi giorni dal ricevimento, la Giunta regionale verifica la proposta rispetto ai propri indirizzi ed alle disposizioni di legge in materia, determina le modifiche necessarie anche in relazione alle osservazioni ed alle controdeduzioni pervenute e procede all’approvazione del piano territoriale di coordinamento o della relativa variante con propria deliberazione soggetta a pubblicazione".

Sono tre i poteri attribuiti alla Regione dalla disposizione in esame: "verifica", "determina le modifiche", "procede all’approvazione". Quindi, il potere di modificare il piano d’ufficio è previsto normativamente.

Sostenere che la Regione ha modificato troppo, e quindi ha stravolto (e quindi, stravolgendo, ha violato la norma, perché ha scritto di fatto il piano in prima persona, anziché limitarsi ad emendare il piano di un altro soggetto pubblico), è dissertazione di filosofia. Ciò che rileva ai fini della individuazione di una violazione di legge è che la norma attribuisce effettivamente alla Regione il potere di modificare la proposta di piano, e la Regione quindi, nell’introdurre modifiche d’ufficio al piano, ha esercitato un potere previsto dalla norma attributiva dello stesso.

IV. Nel terzo motivo di ricorso si deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 17 e 19 l.r. 86/93 perché il piano del parco non sarebbe supportato da alcuna relazione esplicativa.

In realtà, anche ammesso che la mancanza di relazione possa connotare in qualche modo di illegittimità il provvedimento impugnato, una relazione istruttoria esiste ed è stata allegata alla deliberazione 7. 11. 1997, non occorreva ripeterla nelle fasi successive del procedimento. La ricorrente quindi ha avuto modo di conoscere le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione a ricomprendere l’area in esame nel parco.

E ciò anche a prescindere dalla circostanza che la difesa della Regione rileva correttamente che si tratta pur sempre di un atto generale, che – in quanto tale – è onerato di un obbligo di motivazione diverso da quello degli atti amministrativi comuni.

V. Nel quarto ed ultimo motivo di ricorso si deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 2 l. 394/91, degli artt. 1, 16, 16ter e 17 l.r. 86/83, norme dalle quali si desume chiaramente che i parchi naturali regionali devono essere insediati in zone di valore naturalistico ed ambientale, laddove le aree della ricorrente – in quanto adibite da decenni all’attività di cava – hanno perso qualsiasi pregio ambientale.

Il motivo è completamente infondato.

La difesa della Regione rileva che sia l’art. 2 l. 394/1 sia l’art. 1 l.r. 86/83 hanno come loro fine anche promuovere il territorio degradato. E l’argomento è corretto anche per motivi di carattere logico, ed a prescindere dallo stretto dato normativo, in quanto – come precisato anche di recente dalla giurisprudenza amministrativa – "la qualificazione di rilevanza paesaggisticoambientale di un sito non è determinata dal suo grado d’inquinamento – ché, allora, in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela – ne consegue che l’imposizione del relativo vincolo serve piuttosto a prevenire l’aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero" (CdS, VI, 2377/2010; conforme CdS, V, 1761/2000).

VI. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA la ricorrente al pagamento in favore della Regione Lombardia delle spese di lite, che determina in euro 3.000, oltre i.v.a. e c.p.a. (se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.